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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 11/2020
Il Giudice del Lavoro, SA RR, all'udienza del 13.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Michela De Luca e NT Muzzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Ceccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3) c.p.c.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Parte_1 reiectis: In via preliminare: dichiarare tardiva la costituzione di controparte, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale e relative istanze istruttorie;
Sempre in via preliminare e in denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'incompetenza in riferimento al tema della competenza sleale;
Nel merito in tesi: condannare il Vigili al pagamento in favore del Sig. CP_1 CP_1 Parte_1 della somma di Euro 122.511,56 = a titolo di indennità per cessazione del
[...] rapporto di agenzia a norma dell'art. 1751 c.c. relativamente al rapporto d'agenzia intercorso tra le stesse parti dal 07.01.2003 sino al dicembre 2014, o comunque quella diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. Euro 11.299,16 a titolo di indennità di cessazione del Parte_2 rapporto di agenzia intercorso dal 01.01.2015 sino al 23.12.2015a norma dell'articolo
1751 c.c., comunque quella diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In denegata ipotesi: -
Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere dal Corpo Parte_1
Vigili per il rapporto d'agenzia intercorso dal 07.01.2003 sino al 31 dicembre CP_1
2014, così come per il rapporto di agenzia intercorso tra il 01.01.2015 ed il 24.12.2015,
l'indennità suppletiva di clientela nonché l'indennità meritocratica, oltre all'indennità di risoluzione del rapporto per il rapporto di agenzia intercorso tra il 01.01.2015 ed il
24.12.2015 - a norma dell'Accordo Economico Collettivo vigente al momento della sottoscrizione del contratto di agenzia - e conseguentemente condannare il CP_1
al pagamento in favore del Sig. della somma di
[...] Parte_1 complessivi € 126.585,18 o comunque quella diversa che sarà ritenuta di giustizia per ciascun periodo di riferimento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.”
Per la parte resistente “Si chiede che Ill.mo Giudice Monocratico Controparte_1 voglia respingere le domande tutte proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato in cancelleria e successivamente Controparte_1 notificato con pedissequo decreto dell'Ill.mo Giudice Monocratico in data 10/9/20, con vittoria di diritti spese ed onorari del giudizio. Domanda riconvenzionale Si chiede che
l'Ecc.mo Giudice Monocratico voglia accogliere la domanda riconvenzionale che si propone e, dichiarare che: - ed i suoi collaboratori hanno risolto il Parte_1
Pag. 2 di 14 rapporto di agenzia senza prestare preavviso;
- ed i suoi collaboratori Parte_1 hanno svolto azione di concorrenza sleale nei confronti di nell'anno 2016; - CP_2 per l'effetto condannare a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso Parte_1 per l'importo di Euro 40.070,222 ed il risarcimento del danno per concorrenza sleale per l'importo di Euro 200.000,00 ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2020, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia relativamente al rapporto intercorso tra lo stesso in qualità di agente e la convenuta, dal 07.01.2003 al mese di Controparte_1 dicembre 2014 e relativamente al rapporto di agenzia, sempre tra le stesse parti intercorso, dal 01.01.2015 sino al 23.12.2015. Conseguentemente, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di 122.511,56 euro per il primo rapporto di agenzia e di 11.299,16 euro per il secondo rapporto di agenzia. In subordine, chiedeva la condanna della resistente alla corresponsione della somma complessiva di 126.585,18 euro, a titolo di indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica per il rapporto di agenzia intercorso dal 2003 al 2014, nonché a titolo di indennità di risoluzione del rapporto per il rapporto relativo all'anno 2015.
2. A fondamento della propria pretesa, il ricorrente – agente di commercio iscritto al
Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Pisa – riferiva di aver sottoscritto, in data 01.07.2003, un contratto di agenzia a tempo indeterminato alle dipendenze della società Metronotte
Massa s.r.l. con l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei loro servizi di vigilanza;
tale contratto poi veniva rinnovato in data
14.07.2009 dalla stessa società, che nell'anno 2011 veniva incorporata alla
[...]
che subentrava in tutti i rapporti contrattuali, compreso quello Controparte_1 di agenzia con il ricorrente. Ciò premesso, il ricorrente deduceva che, nonostante
Pag. 3 di 14 avesse raggiunto ottimi risultati, in data 04.07.2014 la gli Controparte_1 comunicava la propria volontà di recedere dal contratto di agenzia, precisando che avrebbe conteggiato e corrisposto regolarmente le competenze di fine rapporto.
Pertanto, il rapporto cessava nel mese di dicembre 2014. Il ricorrente riferiva che successivamente veniva stipulato in forma orale un nuovo contratto di agenzia, che si concludeva alla data del 29.12.2015 per recesso per giusta causa dallo stesso esercitato. Lo lamentava di non aver ricevuto, relativamente ai due periodi Parte_1 di rapporto di lavoro, l'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., né
l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica prevista dall'art. 14
AEC. Rappresentava di aver sollecitato più volte la corresponsione di tali emolumenti e di aver ricevuto in data 24.11.2015 risposta positiva da parte della resistente, la quale affermava di star eseguendo il calcolo delle somme spettanti.
Tuttavia, in tale comunicazione rilevava l'erronea qualificazione del rapporto effettuata dalla resistente, secondo la quale il rapporto intercorso nell'anno 2015 si trattava di rapporto di procacceria e non di agenzia, come il precedente. A tal proposito, il ricorrente deduceva di aver svolto le medesime attività lavorative oggetto del precedente contratto del 2003, modificato poi nel 2009, promuovendo anche nel 2015 la conclusione di contratti relativi a servizi di vigilanza svolti dalla preponente a fronte della corresponsione di provvigione, producendo le fatture emesse in quell'anno. Lamentava, inoltre, la mancata esecuzione dei contratti assicurati dall'agente da parte della preponente, la violazione del diritto di esclusiva, nonché la mancata consegna degli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico di agente. Tali inadempimenti, infatti, avevano portato il ricorrente a recedere dal contratto nel 2015 per giusta causa. Esponeva di aver inviato in data
08.01.2016 una missiva nella quale comunicava che avrebbe riconsegnato i beni aziendali affidati allo stesso e reiterava la richiesta di corresponsione delle indennità spettanti. Produceva la missiva del 04.08.2016 con cui la resistente lo accusava di concorrenza sleale e negava le indennità all'agente. In data 09.03.2017, il ricorrente contestava gli addebiti mossi, invitando nuovamente la resistente a corrispondere quanto dovuto a titolo di indennità di cessazione per i due rapporti di agenzia fra le
Pag. 4 di 14 parti intercorso. Poiché nessun riscontro veniva dato, il ricorrente era costretto ad agire in giudizio.
3. In data 07.12.2020 si costituiva in giudizio che chiedeva Controparte_1 il rigetto delle domande di cui al ricorso e, a sua volta, formulava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di
40.070,22 euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e il risarcimento del danno per l'importo di 200.000 euro per aver posto in essere attività di concorrenza sleale nei confronti della società nell'anno 2016.
4. In particolare, la parte resistente esponeva che tra la stessa e il ricorrente era intercorso un contratto di agenzia, sottoscritto in data 01.07.2003 e rinnovato in data
14.07.2009, nel quale era subentrata dopo l'incorporazione della società Metronotte
Massa s.r.l. e che tale rapporto veniva risolto per volontà della società con regolare preavviso in data 04.07.2014. Riferiva che lo acquisiva un numero limitato Parte_1 di clienti a prezzo molto alto, i quali molto spesso non confermavano i contratti per i costi elevati, e tralasciava clienti minori, ragion per cui veniva sollecitato a occuparsi della clientela residuale proponendo i parametri dell'Istituto. La resistente, infatti, lamentava la condotta del ricorrente, che accompagnava alla contrattualizzazione promesse verbali che non rappresentavano l'offerta dell'azienda. Inoltre, esponeva che, per tale ragione, l'azienda sollecitava costantemente il ricorrente a visitare i clienti trascurati che rappresentavano una fonte di ricavo minore. Poiché lo faceva riferimento alla zona di Massa, Parte_1 indicava quale responsabile operativo con cui il ricorrente aveva avuto CP_3 diverse discussioni per criticità ritenute inesistenti dall'azienda. Tale deterioramento dei rapporti era stato, secondo la resistente, causa di regolare risoluzione del rapporto nell'anno 2014. Quanto all'attività svolta dal ricorrente successivamente, ossia a partire dal 01.01.20215, la resistente qualificava il rapporto come procacceria, avendo continuato lo a inoltrare proposte di contratto in parte Parte_1 accettate da Corpo Vigili Giurati. In ogni caso, riteneva che se tale rapporto dovesse qualificarsi come agenzia, applicandosi la proroga di cui all'art. 1750 c.c.,
l'indennità di cessazione del rapporto invocata dal ricorrente e non provata non spetterebbe perché già erogata, trattandosi di unico rapporto, né l'indennità
Pag. 5 di 14 suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica perché il rapporto è cessato per causa dell'agente. Riferiva di non ricavare nessun vantaggio, al termine del rapporto, dall'operato posto in essere dal ricorrente. Contestava in ogni caso il conteggio effettuato dal ricorrente, in quanto generico e non corrispondento alle linee dell'AEC 2009.
5. La domanda riconvenzionale formulata, poi, verteva sia sulla condotta di concorrenza sleale posta in essere dallo a danno della resistente, in quanto Parte_1 lo stesso, nel corso dell'anno 2015, aveva realizzato un accordo con la ditta
[...]
istituto di vigilanza concorrente nella zona di riferimento. CP_4 CP_5
Aggiungeva che durante l'anno 2015 lo aveva contestato l'autorità di Parte_1
sua responsabile, e tra il 2015 e il 2016 aveva indotto i clienti, solo in CP_3 parte recuperati, a disdire i contratti. Riportava l'esempio del cliente Four Season che aveva continuato a usare la centralina fornita dalla resistente, collegandola alla centrale della società oppure dell'episodio in cui lo aveva CP_4 Parte_1 rimosso l'antenna del collegamento radio per dimostrare carenze della resistente. La domanda riconvenzionale aveva ad oggetto anche la richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso, non avendo rispettato il termine di tre mesi.
6. Con memoria depositata in data 11.02.2021, parte ricorrente eccepiva la tardività della memoria di costituzione e, conseguentemente, la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale. In riferimento alla domanda di condanna per concorrenza sleale, in via preliminare eccepiva la competenza del giudice del lavoro in favore al giudice ordinario, nonché la prescrizione quinquennale;
nel merito, riteneva non provata la concorrenza sleale asserita.
7. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale.
8. All'udienza del 13.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
10. Innanzitutto, vanno affrontante le questioni preliminari sollevate dalla ricorrente.
Pag. 6 di 14 .
11. Parte ricorrente ha eccepito la competenza in materia di concorrenza sleale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario. Va osservato che quando la concorrenza sleale lamentata è strettamente connessa al rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la condotta sleale è stata compiuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, poiché l'atto ritenuto illegittimo ha il suo fondamento causale in tale rapporto, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. la competenza è del giudice del lavoro per connessione tra la domanda di risarcimento per concorrenza sleale e la domanda principale relativa al rapporto di lavoro. Va, pertanto, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente e dichiarata la competenza del giudice del lavoro adito (sul punto, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 21.11.20214, n.
24917).
12. Quanto all'eccezione di tardività del deposito della memoria di costituzione con conseguente decadenza dalla domanda riconvenzionale, va rammentato che, ai sensi dell'art. 416, commi 1 e 2, c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere proposta,
a pena di decadenza, nella memoria difensiva, che va depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. La mancata osservanza di questo termine comporta la decadenza dalla proposizione della domanda.
13. Nel caso di specie, con decreto del 16.01.2020 è stata fissata l'udienza di discussione alla data del 17.12.2020 e parte resistente ha depositato la memoria difensiva in data 07.12.2020. Si ritiene, dunque, rispettato il termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c. e, di conseguenza, l'eccezione di parte ricorrente è infondata.
14. Sempre in via preliminare, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente con riferimento alla domanda di risarcimento per concorrenza sleale. Risulta, infatti, che prima della memoria di costituzione depositata in data 07.12.2020, una prima contestazione in merito da parte della resistente è avvenuta in data 12.02.2016, poi ripetuta con missiva del 04.08.2016.
15. Venendo al merito della causa, è pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia in forza di un primo contratto stipulato dal ricorrente in data 07.01.2003 con
Metronotte Massa s.r.l., società incorporata dal subentrata Controparte_1 in tutti i rapporti, poi rinnovato in data 14.07.2009 e risolto nel mese di dicembre
Pag. 7 di 14 2014 dalla parte resistente. Le questioni da affrontare, oggetto di domanda principale, riguardano la qualificazione del rapporto tra le parti a partire da gennaio
2015 e, conseguentemente, l'accertamento del diritto all'indennità di cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al rapporto di agenzia e al secondo rapporto da qualificarsi.
16. Si osserva che con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto (art. 1742 c.c.); durante la vigenza contrattuale, né il preponente può valersi di più agenti contemporaneamente, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di diverse imprese tra loro in concorrenza (art. 1743 c.c.).
17. Orbene, quanto al rapporto instauratosi tra le parti nel corso dell'anno 2015, va esclusa l'applicazione dell'istituto della proroga previsto all'art. 1750, comma 1, c.c.
– che farebbe ritenere il secondo rapporto unico assieme al primo rapporto di agenzia provato – atteso che tale primo contratto sottoscritto in precedenza non era un contratto a tempo determinato, come previsto dalla norma citata.
18. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che il rapporto di agenzia si è concluso in forma orale. Dall'istruttoria documentale, dunque, non emerge alcun elemento che faccia desumere che in quel periodo lo operasse in qualità di agente per conto di Parte_1
piuttosto che in qualità di “procacciatore”, come affermato Controparte_1 dalla resistente. Le fatture prodotte ed emesse durante l'anno 2015 dal ricorrente nei confronti della società resistente non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio gravante sul ricorrente. Si osserva, invece, che in tali fatture – diversamente dalle precedenti emesse, relative al rapporto di agenzia intercorso e documentalmente provato – si nota che una viene emessa nei confronti di (all. Controparte_6
46 di parte ricorrente), società che agli atti non appare essere in alcun modo collegata con la resistente odierna. Tale elemento esclude l'esclusività del rapporto che caratterizza il rapporto di agenzia e, dunque, la documentazione in atti non giova a dar prova del tipo di rapporto asserito dal ricorrente.
Pag. 8 di 14 19. Non appare, dunque, raggiunta la prova della qualificazione del rapporto di agenzia in riferimento all'anno 2015, stante l'assenza della forma scritta richiesta ad probationem, l'inammissibilità in tali casi della prova testimoniale e di presunzione tesa a dimostrare tale tipo di qualificazione del rapporto.
20. Da tale conclusione deriva la non spettanza per il ricorrente del diritto all'indennità di cessazione del rapporto per le attività svolte nel corso dell'anno 2015, non avendo provato di aver operato in qualità di agente;
egli, pertanto, non ha diritto all'emolumento previsto dalla disciplina di cui all'art. 1751 c.c.
21. Quanto alla domanda relativa al diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia per il precedente rapporto intercorso tra le parti dal 2003 a 2014 si osserva quanto segue.
22. L'art. 1751 c.c., nel disciplinare l'indennità di cessazione del rapporto, non stabilisce un criterio di calcolo preciso, ma fissa la misura massima dell'indennità, ossia che questa non può superare un importo pari alla media annuale delle provvigioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Secondo la norma, l'indennità è dovuta solo se l'agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi. Non è necessario che l'indennità sia calcolata esclusivamente sul fatturato generato dai nuovi clienti o da quelli sensibilmente sviluppati.
23. Nella corrispondenza del 04.07.2014 e nella successiva del 24.11.2015, la società ammette di dover corrispondere le competenze di fine rapporto (all.ti 6 e 8 di parte resistente). In particolare, nella lettera datata 04.07.2014, parte resistente fa riferimento alle “competenze di fine rapporto”, che potrebbero includere tanto l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., quanto quelle oggetto di domanda subordinata – indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, tanto il FIRR
(quest'ultima voce già liquidata da Ensarco, all. 62 di parte ricorrente). Parte resistente non ha contestato tale documentazione e non ha provato di aver corrisposto tali voci di competenze finali.
24. Parte resistente si limita a insistere di non aver continuato a ricevere vantaggi dalla clientela procurata dall'agente in quanto tra la fine dell'anno 2015 e Parte_1
l'anno 2016 molti clienti hanno disdetto i servizi di vigilanza, come dai testimoni
Pag. 9 di 14 confermato. In particolare, che ha dichiarato: “4) Posso Testimone_1 confermare che nel corso dei primi mesi (gennaio/aprile) dell'anno 2016 si sono verificate le disdette dei seguenti clienti: Hotel Stella della Versilia, Avv. Roberto
Fazzi, Brotini spa, Emme EN (noleggio auto), Camping Nuovo, Primax
Carburanti, Bet srl, Edil.Co.Pre, Tecnel, Farmacia San Severo, Farmacia Silvestri,
Arya, RA Cantarelli, Stone Trading, PFT srl, NCA spa, TA Giuseppe, Rist
Pancino - Villa Pancino, Erta Simoˇne, LO NT, Rist. Ippopotamus, Team
Cup Model Design, Effebi 2, Effebi spa, Compagnia Espresso, Emporio delle Stufe,
Ottica Torinese, Apuania Running, Dema Store, UO Timi, Viola, Bellatalla;
posso riferire che mi sono recato presso l'80% delle società che avevano dato disdetta.
L'80% delle aziende in quanto il 20% non mi ha ricevuto”; ha CP_3 dichiarato: “4) faccio presente che alla fine dell'anno 2015 sono iniziate ad arrivare le telefonate dei clienti e le lamentele degli esattori. I clienti chiedevano se era vero che eravamo in fase prefallimentare se era vero non eravamo più in grado di dare servizi. Qualche telefonata è stata presa da me Successivamente posso confermare che nel corso dei primi mesi (gennaio/aprile) dell'anno 2016 si sono verificate le disdette dei seguenti clienti: Hotel Stella della Versilia, Avv. Roberto Fazzi, Brotini spa, Emme EN (noleggio auto), Camping Nuovo, Primax Carburanti, Bet srl,
Edil.Co.Pre, Tecnel, Farmacia San Severo, Farmacia Silvestri, Arya, RA
Cantarelli, Stone Trading, PFT srl, NCA spa, TA Giuseppe, Rist Pancino - Villa
Pancino, Erta Simoˇne, LO NT, Rist. Ippopotamus, Team Cup Model
Design, Effebi 2, Effebi spa, Compagnia Espresso, Emporio delle Stufe, Ottica
Torinese, Apuania Running, Dema Store, UO Timi, Viola, Bellatalla”; Tes_2 ha dichiarato: “4) Posso confermare che nel corso dei primi mesi
[...]
(gennaio/aprile) dell'anno 2016 si sono verificate le disdette dei seguenti clienti:
Hotel Stella della Versilia, Avv. Roberto Fazzi, Brotini spa, Emme EN (noleggio auto), Camping Nuovo, Primax Carburanti, Bet srl, Edil.Co.Pre, Tecnel, Farmacia
San Severo, Farmacia Silvestri, Arya, RA Cantarelli, Stone Trading, PFT srl,
NCA spa, TA Giuseppe, Rist Pancino - Villa Pancino, Erta Simone, LO
NT, Rist. Ippopotamus, Team Cup, Model Design, Effebi 2, Effebi spa,
Compagnia Espresso, Emporio delle Stufe, Ottica Torinese, Apuania Running,
Pag. 10 di 14 Dema Store, UO Timi, Viola, Bellatalla;
ne sono a conoscenza in quanto gestivo insieme a le disdette. Preciso ricevevamo e le disdette e dovevamo capire il CP_3 motivo”
25. Si tratta di un periodo successivo al rapporto di agenzia, ma la resistente ritiene che la perdita di parte della clientela sia imputabile alla condotta di , che Parte_1 avrebbe posto in essere atti di concorrenza sleale.
26. Tale circostanza, sostenuta dalla società convenuta, trova conferma nelle dichiarazioni dei testi. In particolare, ha dichiarato: “5) Posso Testimone_1
Cont riferire che ha inviato in zona propri commerciali, eravamo diversi colleghi ed abbiamo constatato che e/o i suoi collaboratori avevano Parte_1 avvicinato i clienti comunicando loro che stava cessando l'attività, che vi CP_2 erano ipotesi di dissesto, che non c'era possibilità che i servizi contrattualizzati venissero effettuati. Tale circostanza mi è stata riferita anche a me personalmente.
ADR Faccio presente che diceva che nella zona di Massa il CVG aveva Parte_1 problemi la CVG stava cessando l'attività. Preciso che diceva che la CVG aveva difficoltà di continuazione. ADR Tale circostanze mi sono state riferite dai clienti a me personalmente”; ha dichiarato: “5) Posso confermare che CP_3 CP_2 ha inviato in zona propri commerciali, i quali mi hanno riferito che Parte_1
e/o i suoi collaboratori avevano avvicinaˇto i clienti comunicando loro che CP_2 stava cessando l'attività, che vi erano ipotesi di dissesto, che non c'era possibilità che i servizi contrattualizzati venissero effettuati, etc. ADR Io sono sempre stata a
Massa nella stessa sede”; “5) Posso riferire che i commerciali Testimone_2 erano stati inviati per la verifica delle disdette. Gli stessi commerciali mi hanno riportato che i clienti avevano riferito che e/o i suoi collaboratori Parte_1 avevano avvicinato i clienti comunicando loro che stava cessando CP_2
l'attività, che vi erano ipotesi di dissesto, che non c'era possibilità che i servizi contrattualizzati venissero effettuati. ADR I commerciali che hanno riferito quanto sopra sono: e Un cliente che si è lamentato di Testimone_1 Persona_1 quanto sopra ad esempio: RA NT la UO TI (contratto Bellatalla)
ADR Posso riferire che il Titolare dell'RA Cantarelli, Testimone_3
Pag. 11 di 14 avrebbe detto a me personalmente quanto riferito da dal gruppo nella Parte_1 persona di ”. Per_2
27. Alla luce di quanto riscontrato, nonostante la perdita di clientela sia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, il vantaggio ricevuto è venuto meno per causa imputabile alla condotta posta in essere dall'ex agente e non per andamento del mercato o per cattiva gestione da parte della società. Non è, dunque, dovuta l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. per il venire meno del vantaggio goduto dalla preponente.
28. Quanto alla domanda formulata in via subordinata, per le stesse ragioni indicate per l'indennità codicistica, non può essere riconosciuta l'indennità meritocratica richiesta, trattandosi di indennità liquidata in caso di accertamento di apporto e sviluppo della clientela.
29. Quanto alla domanda subordinata in merito al riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela (ISC), si osserva che si tratta di un'indennità automatica prevista dagli AEC per la cessazione di fine rapporto per cause non imputabili all'agente, come nel caso di specie ove il recesso è stato esercitato dal preponente. Il Par diritto all' non è collegato a valutazioni circa l'attività svolta dall'agente, né è condizionato dal fatto che la preponente riceva vantaggi o vi sia uno sviluppo di clientela. L'importo a tale titolo non incorre nel limite massimo previsto di cui all'art. 1751, comma 3, c.c.
30. In merito ai conteggi allegati dalla parte ricorrente, si ritengono corretti i calcoli posti a fondamento della pretesa attorea per quanto riguarda il rapporto di lavoro dal
2003 al 2014, atteso che seguono le indicazioni dell'AEC Industria del 2014 e
Commercio del 2009. Inoltre, tale conteggio non è stato specificatamente contestato dalla parte resistente. È dovuto, dunque, l'importo di 48.363,90 euro a titolo dell'indennità suppletiva di clientela per il rapporto di agenzia (all. 62 di parte ricorrente).
31. Venendo alle domande riconvenzionali, si rileva che la domanda avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso va rigettata. Se il rapporto instauratosi nel corso dell'anno 2015 non può essere inquadrato nel rapporto di agenzia, ma al più in quello di procacceria, trattandosi di lavoro
Pag. 12 di 14 autonomo e scevro da vincoli di subordinazione, l'eventuale risoluzione del rapporto può avvenire ad nutum, in assenza di accordi in tal senso che le parti non hanno invocato in questa sede.
32. Quanto al risarcimento del danno per concorrenza sleale, la condotta sleale è emersa dalle dichiarazioni dei testi escussi già sopra riportati. Tuttavia, ai fini dell'ottenimento del risarcimento di danni è necessaria la prova del danno effettivo subito, prova che non appare raggiunta nel caso di specie. La resistente dichiara la perdita dei clienti per causa imputabile all'ex agente;
tuttavia, non produce documentazione che dimostri l'effettiva perdita di clientela, avendo la stessa ammesso il recupero dei clienti. Inoltre, nulla viene prodotto circa un eventuale calo di fatturato che giustificherebbe la condanna al risarcimento del danno da parte dell'ex agente. Ed invero, accertare l'illecito non è sufficiente se il danneggiato non dimostra concretamente di aver subito un danno economico. Il risarcimento è dovuto solo se il danno è provato e collegato all'atto sleale. Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito (Cass. Civ., Sez. I,
23.12.2015, n. 25921).
33. Vanno, dunque, rigettate le domande in via riconvenzionale formulate dalla parte resistente.
34. Le spese di lite seguono la soccombenza, salvo il potere del giudice di disporre l'integrale compensazione in caso di soccombenza reciproca dato il rigetto della domanda principale e delle domande riconvenzionali. Le spese di lite, dunque, liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, di valore accertato tra € 26.001 e 52.000, vanno compensate nella misura di
2/3, ponendo il restante 1/3 a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione Parte_1 dell'indennità suppletiva di clientela, con conseguente condanna di Corpo Vigili
Pag. 13 di 14 al pagamento della somma di 48.363,00 euro in favore del ricorrente;
CP_1
2) rigetta le altre domande del ricorrente, come in parte motiva;
3) rigetta le domande riconvenzionali della parte resistente, come in parte motiva;
4) compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura di 2/3;
5) condanna la al pagamento di 1/3 delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in 3.085,67 euro per compensi, oltre al Parte_1 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
SA RR
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 11/2020
Il Giudice del Lavoro, SA RR, all'udienza del 13.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Michela De Luca e NT Muzzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Ceccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3) c.p.c.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Parte_1 reiectis: In via preliminare: dichiarare tardiva la costituzione di controparte, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale e relative istanze istruttorie;
Sempre in via preliminare e in denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'incompetenza in riferimento al tema della competenza sleale;
Nel merito in tesi: condannare il Vigili al pagamento in favore del Sig. CP_1 CP_1 Parte_1 della somma di Euro 122.511,56 = a titolo di indennità per cessazione del
[...] rapporto di agenzia a norma dell'art. 1751 c.c. relativamente al rapporto d'agenzia intercorso tra le stesse parti dal 07.01.2003 sino al dicembre 2014, o comunque quella diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. Euro 11.299,16 a titolo di indennità di cessazione del Parte_2 rapporto di agenzia intercorso dal 01.01.2015 sino al 23.12.2015a norma dell'articolo
1751 c.c., comunque quella diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In denegata ipotesi: -
Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi corrispondere dal Corpo Parte_1
Vigili per il rapporto d'agenzia intercorso dal 07.01.2003 sino al 31 dicembre CP_1
2014, così come per il rapporto di agenzia intercorso tra il 01.01.2015 ed il 24.12.2015,
l'indennità suppletiva di clientela nonché l'indennità meritocratica, oltre all'indennità di risoluzione del rapporto per il rapporto di agenzia intercorso tra il 01.01.2015 ed il
24.12.2015 - a norma dell'Accordo Economico Collettivo vigente al momento della sottoscrizione del contratto di agenzia - e conseguentemente condannare il CP_1
al pagamento in favore del Sig. della somma di
[...] Parte_1 complessivi € 126.585,18 o comunque quella diversa che sarà ritenuta di giustizia per ciascun periodo di riferimento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.”
Per la parte resistente “Si chiede che Ill.mo Giudice Monocratico Controparte_1 voglia respingere le domande tutte proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato in cancelleria e successivamente Controparte_1 notificato con pedissequo decreto dell'Ill.mo Giudice Monocratico in data 10/9/20, con vittoria di diritti spese ed onorari del giudizio. Domanda riconvenzionale Si chiede che
l'Ecc.mo Giudice Monocratico voglia accogliere la domanda riconvenzionale che si propone e, dichiarare che: - ed i suoi collaboratori hanno risolto il Parte_1
Pag. 2 di 14 rapporto di agenzia senza prestare preavviso;
- ed i suoi collaboratori Parte_1 hanno svolto azione di concorrenza sleale nei confronti di nell'anno 2016; - CP_2 per l'effetto condannare a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso Parte_1 per l'importo di Euro 40.070,222 ed il risarcimento del danno per concorrenza sleale per l'importo di Euro 200.000,00 ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2020, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia relativamente al rapporto intercorso tra lo stesso in qualità di agente e la convenuta, dal 07.01.2003 al mese di Controparte_1 dicembre 2014 e relativamente al rapporto di agenzia, sempre tra le stesse parti intercorso, dal 01.01.2015 sino al 23.12.2015. Conseguentemente, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di 122.511,56 euro per il primo rapporto di agenzia e di 11.299,16 euro per il secondo rapporto di agenzia. In subordine, chiedeva la condanna della resistente alla corresponsione della somma complessiva di 126.585,18 euro, a titolo di indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica per il rapporto di agenzia intercorso dal 2003 al 2014, nonché a titolo di indennità di risoluzione del rapporto per il rapporto relativo all'anno 2015.
2. A fondamento della propria pretesa, il ricorrente – agente di commercio iscritto al
Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Pisa – riferiva di aver sottoscritto, in data 01.07.2003, un contratto di agenzia a tempo indeterminato alle dipendenze della società Metronotte
Massa s.r.l. con l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei loro servizi di vigilanza;
tale contratto poi veniva rinnovato in data
14.07.2009 dalla stessa società, che nell'anno 2011 veniva incorporata alla
[...]
che subentrava in tutti i rapporti contrattuali, compreso quello Controparte_1 di agenzia con il ricorrente. Ciò premesso, il ricorrente deduceva che, nonostante
Pag. 3 di 14 avesse raggiunto ottimi risultati, in data 04.07.2014 la gli Controparte_1 comunicava la propria volontà di recedere dal contratto di agenzia, precisando che avrebbe conteggiato e corrisposto regolarmente le competenze di fine rapporto.
Pertanto, il rapporto cessava nel mese di dicembre 2014. Il ricorrente riferiva che successivamente veniva stipulato in forma orale un nuovo contratto di agenzia, che si concludeva alla data del 29.12.2015 per recesso per giusta causa dallo stesso esercitato. Lo lamentava di non aver ricevuto, relativamente ai due periodi Parte_1 di rapporto di lavoro, l'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., né
l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica prevista dall'art. 14
AEC. Rappresentava di aver sollecitato più volte la corresponsione di tali emolumenti e di aver ricevuto in data 24.11.2015 risposta positiva da parte della resistente, la quale affermava di star eseguendo il calcolo delle somme spettanti.
Tuttavia, in tale comunicazione rilevava l'erronea qualificazione del rapporto effettuata dalla resistente, secondo la quale il rapporto intercorso nell'anno 2015 si trattava di rapporto di procacceria e non di agenzia, come il precedente. A tal proposito, il ricorrente deduceva di aver svolto le medesime attività lavorative oggetto del precedente contratto del 2003, modificato poi nel 2009, promuovendo anche nel 2015 la conclusione di contratti relativi a servizi di vigilanza svolti dalla preponente a fronte della corresponsione di provvigione, producendo le fatture emesse in quell'anno. Lamentava, inoltre, la mancata esecuzione dei contratti assicurati dall'agente da parte della preponente, la violazione del diritto di esclusiva, nonché la mancata consegna degli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico di agente. Tali inadempimenti, infatti, avevano portato il ricorrente a recedere dal contratto nel 2015 per giusta causa. Esponeva di aver inviato in data
08.01.2016 una missiva nella quale comunicava che avrebbe riconsegnato i beni aziendali affidati allo stesso e reiterava la richiesta di corresponsione delle indennità spettanti. Produceva la missiva del 04.08.2016 con cui la resistente lo accusava di concorrenza sleale e negava le indennità all'agente. In data 09.03.2017, il ricorrente contestava gli addebiti mossi, invitando nuovamente la resistente a corrispondere quanto dovuto a titolo di indennità di cessazione per i due rapporti di agenzia fra le
Pag. 4 di 14 parti intercorso. Poiché nessun riscontro veniva dato, il ricorrente era costretto ad agire in giudizio.
3. In data 07.12.2020 si costituiva in giudizio che chiedeva Controparte_1 il rigetto delle domande di cui al ricorso e, a sua volta, formulava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di
40.070,22 euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e il risarcimento del danno per l'importo di 200.000 euro per aver posto in essere attività di concorrenza sleale nei confronti della società nell'anno 2016.
4. In particolare, la parte resistente esponeva che tra la stessa e il ricorrente era intercorso un contratto di agenzia, sottoscritto in data 01.07.2003 e rinnovato in data
14.07.2009, nel quale era subentrata dopo l'incorporazione della società Metronotte
Massa s.r.l. e che tale rapporto veniva risolto per volontà della società con regolare preavviso in data 04.07.2014. Riferiva che lo acquisiva un numero limitato Parte_1 di clienti a prezzo molto alto, i quali molto spesso non confermavano i contratti per i costi elevati, e tralasciava clienti minori, ragion per cui veniva sollecitato a occuparsi della clientela residuale proponendo i parametri dell'Istituto. La resistente, infatti, lamentava la condotta del ricorrente, che accompagnava alla contrattualizzazione promesse verbali che non rappresentavano l'offerta dell'azienda. Inoltre, esponeva che, per tale ragione, l'azienda sollecitava costantemente il ricorrente a visitare i clienti trascurati che rappresentavano una fonte di ricavo minore. Poiché lo faceva riferimento alla zona di Massa, Parte_1 indicava quale responsabile operativo con cui il ricorrente aveva avuto CP_3 diverse discussioni per criticità ritenute inesistenti dall'azienda. Tale deterioramento dei rapporti era stato, secondo la resistente, causa di regolare risoluzione del rapporto nell'anno 2014. Quanto all'attività svolta dal ricorrente successivamente, ossia a partire dal 01.01.20215, la resistente qualificava il rapporto come procacceria, avendo continuato lo a inoltrare proposte di contratto in parte Parte_1 accettate da Corpo Vigili Giurati. In ogni caso, riteneva che se tale rapporto dovesse qualificarsi come agenzia, applicandosi la proroga di cui all'art. 1750 c.c.,
l'indennità di cessazione del rapporto invocata dal ricorrente e non provata non spetterebbe perché già erogata, trattandosi di unico rapporto, né l'indennità
Pag. 5 di 14 suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica perché il rapporto è cessato per causa dell'agente. Riferiva di non ricavare nessun vantaggio, al termine del rapporto, dall'operato posto in essere dal ricorrente. Contestava in ogni caso il conteggio effettuato dal ricorrente, in quanto generico e non corrispondento alle linee dell'AEC 2009.
5. La domanda riconvenzionale formulata, poi, verteva sia sulla condotta di concorrenza sleale posta in essere dallo a danno della resistente, in quanto Parte_1 lo stesso, nel corso dell'anno 2015, aveva realizzato un accordo con la ditta
[...]
istituto di vigilanza concorrente nella zona di riferimento. CP_4 CP_5
Aggiungeva che durante l'anno 2015 lo aveva contestato l'autorità di Parte_1
sua responsabile, e tra il 2015 e il 2016 aveva indotto i clienti, solo in CP_3 parte recuperati, a disdire i contratti. Riportava l'esempio del cliente Four Season che aveva continuato a usare la centralina fornita dalla resistente, collegandola alla centrale della società oppure dell'episodio in cui lo aveva CP_4 Parte_1 rimosso l'antenna del collegamento radio per dimostrare carenze della resistente. La domanda riconvenzionale aveva ad oggetto anche la richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso, non avendo rispettato il termine di tre mesi.
6. Con memoria depositata in data 11.02.2021, parte ricorrente eccepiva la tardività della memoria di costituzione e, conseguentemente, la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale. In riferimento alla domanda di condanna per concorrenza sleale, in via preliminare eccepiva la competenza del giudice del lavoro in favore al giudice ordinario, nonché la prescrizione quinquennale;
nel merito, riteneva non provata la concorrenza sleale asserita.
7. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale.
8. All'udienza del 13.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
10. Innanzitutto, vanno affrontante le questioni preliminari sollevate dalla ricorrente.
Pag. 6 di 14 .
11. Parte ricorrente ha eccepito la competenza in materia di concorrenza sleale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario. Va osservato che quando la concorrenza sleale lamentata è strettamente connessa al rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la condotta sleale è stata compiuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, poiché l'atto ritenuto illegittimo ha il suo fondamento causale in tale rapporto, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. la competenza è del giudice del lavoro per connessione tra la domanda di risarcimento per concorrenza sleale e la domanda principale relativa al rapporto di lavoro. Va, pertanto, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente e dichiarata la competenza del giudice del lavoro adito (sul punto, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 21.11.20214, n.
24917).
12. Quanto all'eccezione di tardività del deposito della memoria di costituzione con conseguente decadenza dalla domanda riconvenzionale, va rammentato che, ai sensi dell'art. 416, commi 1 e 2, c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere proposta,
a pena di decadenza, nella memoria difensiva, che va depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. La mancata osservanza di questo termine comporta la decadenza dalla proposizione della domanda.
13. Nel caso di specie, con decreto del 16.01.2020 è stata fissata l'udienza di discussione alla data del 17.12.2020 e parte resistente ha depositato la memoria difensiva in data 07.12.2020. Si ritiene, dunque, rispettato il termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c. e, di conseguenza, l'eccezione di parte ricorrente è infondata.
14. Sempre in via preliminare, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente con riferimento alla domanda di risarcimento per concorrenza sleale. Risulta, infatti, che prima della memoria di costituzione depositata in data 07.12.2020, una prima contestazione in merito da parte della resistente è avvenuta in data 12.02.2016, poi ripetuta con missiva del 04.08.2016.
15. Venendo al merito della causa, è pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia in forza di un primo contratto stipulato dal ricorrente in data 07.01.2003 con
Metronotte Massa s.r.l., società incorporata dal subentrata Controparte_1 in tutti i rapporti, poi rinnovato in data 14.07.2009 e risolto nel mese di dicembre
Pag. 7 di 14 2014 dalla parte resistente. Le questioni da affrontare, oggetto di domanda principale, riguardano la qualificazione del rapporto tra le parti a partire da gennaio
2015 e, conseguentemente, l'accertamento del diritto all'indennità di cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al rapporto di agenzia e al secondo rapporto da qualificarsi.
16. Si osserva che con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto (art. 1742 c.c.); durante la vigenza contrattuale, né il preponente può valersi di più agenti contemporaneamente, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di diverse imprese tra loro in concorrenza (art. 1743 c.c.).
17. Orbene, quanto al rapporto instauratosi tra le parti nel corso dell'anno 2015, va esclusa l'applicazione dell'istituto della proroga previsto all'art. 1750, comma 1, c.c.
– che farebbe ritenere il secondo rapporto unico assieme al primo rapporto di agenzia provato – atteso che tale primo contratto sottoscritto in precedenza non era un contratto a tempo determinato, come previsto dalla norma citata.
18. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che il rapporto di agenzia si è concluso in forma orale. Dall'istruttoria documentale, dunque, non emerge alcun elemento che faccia desumere che in quel periodo lo operasse in qualità di agente per conto di Parte_1
piuttosto che in qualità di “procacciatore”, come affermato Controparte_1 dalla resistente. Le fatture prodotte ed emesse durante l'anno 2015 dal ricorrente nei confronti della società resistente non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio gravante sul ricorrente. Si osserva, invece, che in tali fatture – diversamente dalle precedenti emesse, relative al rapporto di agenzia intercorso e documentalmente provato – si nota che una viene emessa nei confronti di (all. Controparte_6
46 di parte ricorrente), società che agli atti non appare essere in alcun modo collegata con la resistente odierna. Tale elemento esclude l'esclusività del rapporto che caratterizza il rapporto di agenzia e, dunque, la documentazione in atti non giova a dar prova del tipo di rapporto asserito dal ricorrente.
Pag. 8 di 14 19. Non appare, dunque, raggiunta la prova della qualificazione del rapporto di agenzia in riferimento all'anno 2015, stante l'assenza della forma scritta richiesta ad probationem, l'inammissibilità in tali casi della prova testimoniale e di presunzione tesa a dimostrare tale tipo di qualificazione del rapporto.
20. Da tale conclusione deriva la non spettanza per il ricorrente del diritto all'indennità di cessazione del rapporto per le attività svolte nel corso dell'anno 2015, non avendo provato di aver operato in qualità di agente;
egli, pertanto, non ha diritto all'emolumento previsto dalla disciplina di cui all'art. 1751 c.c.
21. Quanto alla domanda relativa al diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia per il precedente rapporto intercorso tra le parti dal 2003 a 2014 si osserva quanto segue.
22. L'art. 1751 c.c., nel disciplinare l'indennità di cessazione del rapporto, non stabilisce un criterio di calcolo preciso, ma fissa la misura massima dell'indennità, ossia che questa non può superare un importo pari alla media annuale delle provvigioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Secondo la norma, l'indennità è dovuta solo se l'agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi. Non è necessario che l'indennità sia calcolata esclusivamente sul fatturato generato dai nuovi clienti o da quelli sensibilmente sviluppati.
23. Nella corrispondenza del 04.07.2014 e nella successiva del 24.11.2015, la società ammette di dover corrispondere le competenze di fine rapporto (all.ti 6 e 8 di parte resistente). In particolare, nella lettera datata 04.07.2014, parte resistente fa riferimento alle “competenze di fine rapporto”, che potrebbero includere tanto l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., quanto quelle oggetto di domanda subordinata – indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, tanto il FIRR
(quest'ultima voce già liquidata da Ensarco, all. 62 di parte ricorrente). Parte resistente non ha contestato tale documentazione e non ha provato di aver corrisposto tali voci di competenze finali.
24. Parte resistente si limita a insistere di non aver continuato a ricevere vantaggi dalla clientela procurata dall'agente in quanto tra la fine dell'anno 2015 e Parte_1
l'anno 2016 molti clienti hanno disdetto i servizi di vigilanza, come dai testimoni
Pag. 9 di 14 confermato. In particolare, che ha dichiarato: “4) Posso Testimone_1 confermare che nel corso dei primi mesi (gennaio/aprile) dell'anno 2016 si sono verificate le disdette dei seguenti clienti: Hotel Stella della Versilia, Avv. Roberto
Fazzi, Brotini spa, Emme EN (noleggio auto), Camping Nuovo, Primax
Carburanti, Bet srl, Edil.Co.Pre, Tecnel, Farmacia San Severo, Farmacia Silvestri,
Arya, RA Cantarelli, Stone Trading, PFT srl, NCA spa, TA Giuseppe, Rist
Pancino - Villa Pancino, Erta Simoˇne, LO NT, Rist. Ippopotamus, Team
Cup Model Design, Effebi 2, Effebi spa, Compagnia Espresso, Emporio delle Stufe,
Ottica Torinese, Apuania Running, Dema Store, UO Timi, Viola, Bellatalla;
posso riferire che mi sono recato presso l'80% delle società che avevano dato disdetta.
L'80% delle aziende in quanto il 20% non mi ha ricevuto”; ha CP_3 dichiarato: “4) faccio presente che alla fine dell'anno 2015 sono iniziate ad arrivare le telefonate dei clienti e le lamentele degli esattori. I clienti chiedevano se era vero che eravamo in fase prefallimentare se era vero non eravamo più in grado di dare servizi. Qualche telefonata è stata presa da me Successivamente posso confermare che nel corso dei primi mesi (gennaio/aprile) dell'anno 2016 si sono verificate le disdette dei seguenti clienti: Hotel Stella della Versilia, Avv. Roberto Fazzi, Brotini spa, Emme EN (noleggio auto), Camping Nuovo, Primax Carburanti, Bet srl,
Edil.Co.Pre, Tecnel, Farmacia San Severo, Farmacia Silvestri, Arya, RA
Cantarelli, Stone Trading, PFT srl, NCA spa, TA Giuseppe, Rist Pancino - Villa
Pancino, Erta Simoˇne, LO NT, Rist. Ippopotamus, Team Cup Model
Design, Effebi 2, Effebi spa, Compagnia Espresso, Emporio delle Stufe, Ottica
Torinese, Apuania Running, Dema Store, UO Timi, Viola, Bellatalla”; Tes_2 ha dichiarato: “4) Posso confermare che nel corso dei primi mesi
[...]
(gennaio/aprile) dell'anno 2016 si sono verificate le disdette dei seguenti clienti:
Hotel Stella della Versilia, Avv. Roberto Fazzi, Brotini spa, Emme EN (noleggio auto), Camping Nuovo, Primax Carburanti, Bet srl, Edil.Co.Pre, Tecnel, Farmacia
San Severo, Farmacia Silvestri, Arya, RA Cantarelli, Stone Trading, PFT srl,
NCA spa, TA Giuseppe, Rist Pancino - Villa Pancino, Erta Simone, LO
NT, Rist. Ippopotamus, Team Cup, Model Design, Effebi 2, Effebi spa,
Compagnia Espresso, Emporio delle Stufe, Ottica Torinese, Apuania Running,
Pag. 10 di 14 Dema Store, UO Timi, Viola, Bellatalla;
ne sono a conoscenza in quanto gestivo insieme a le disdette. Preciso ricevevamo e le disdette e dovevamo capire il CP_3 motivo”
25. Si tratta di un periodo successivo al rapporto di agenzia, ma la resistente ritiene che la perdita di parte della clientela sia imputabile alla condotta di , che Parte_1 avrebbe posto in essere atti di concorrenza sleale.
26. Tale circostanza, sostenuta dalla società convenuta, trova conferma nelle dichiarazioni dei testi. In particolare, ha dichiarato: “5) Posso Testimone_1
Cont riferire che ha inviato in zona propri commerciali, eravamo diversi colleghi ed abbiamo constatato che e/o i suoi collaboratori avevano Parte_1 avvicinato i clienti comunicando loro che stava cessando l'attività, che vi CP_2 erano ipotesi di dissesto, che non c'era possibilità che i servizi contrattualizzati venissero effettuati. Tale circostanza mi è stata riferita anche a me personalmente.
ADR Faccio presente che diceva che nella zona di Massa il CVG aveva Parte_1 problemi la CVG stava cessando l'attività. Preciso che diceva che la CVG aveva difficoltà di continuazione. ADR Tale circostanze mi sono state riferite dai clienti a me personalmente”; ha dichiarato: “5) Posso confermare che CP_3 CP_2 ha inviato in zona propri commerciali, i quali mi hanno riferito che Parte_1
e/o i suoi collaboratori avevano avvicinaˇto i clienti comunicando loro che CP_2 stava cessando l'attività, che vi erano ipotesi di dissesto, che non c'era possibilità che i servizi contrattualizzati venissero effettuati, etc. ADR Io sono sempre stata a
Massa nella stessa sede”; “5) Posso riferire che i commerciali Testimone_2 erano stati inviati per la verifica delle disdette. Gli stessi commerciali mi hanno riportato che i clienti avevano riferito che e/o i suoi collaboratori Parte_1 avevano avvicinato i clienti comunicando loro che stava cessando CP_2
l'attività, che vi erano ipotesi di dissesto, che non c'era possibilità che i servizi contrattualizzati venissero effettuati. ADR I commerciali che hanno riferito quanto sopra sono: e Un cliente che si è lamentato di Testimone_1 Persona_1 quanto sopra ad esempio: RA NT la UO TI (contratto Bellatalla)
ADR Posso riferire che il Titolare dell'RA Cantarelli, Testimone_3
Pag. 11 di 14 avrebbe detto a me personalmente quanto riferito da dal gruppo nella Parte_1 persona di ”. Per_2
27. Alla luce di quanto riscontrato, nonostante la perdita di clientela sia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, il vantaggio ricevuto è venuto meno per causa imputabile alla condotta posta in essere dall'ex agente e non per andamento del mercato o per cattiva gestione da parte della società. Non è, dunque, dovuta l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. per il venire meno del vantaggio goduto dalla preponente.
28. Quanto alla domanda formulata in via subordinata, per le stesse ragioni indicate per l'indennità codicistica, non può essere riconosciuta l'indennità meritocratica richiesta, trattandosi di indennità liquidata in caso di accertamento di apporto e sviluppo della clientela.
29. Quanto alla domanda subordinata in merito al riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela (ISC), si osserva che si tratta di un'indennità automatica prevista dagli AEC per la cessazione di fine rapporto per cause non imputabili all'agente, come nel caso di specie ove il recesso è stato esercitato dal preponente. Il Par diritto all' non è collegato a valutazioni circa l'attività svolta dall'agente, né è condizionato dal fatto che la preponente riceva vantaggi o vi sia uno sviluppo di clientela. L'importo a tale titolo non incorre nel limite massimo previsto di cui all'art. 1751, comma 3, c.c.
30. In merito ai conteggi allegati dalla parte ricorrente, si ritengono corretti i calcoli posti a fondamento della pretesa attorea per quanto riguarda il rapporto di lavoro dal
2003 al 2014, atteso che seguono le indicazioni dell'AEC Industria del 2014 e
Commercio del 2009. Inoltre, tale conteggio non è stato specificatamente contestato dalla parte resistente. È dovuto, dunque, l'importo di 48.363,90 euro a titolo dell'indennità suppletiva di clientela per il rapporto di agenzia (all. 62 di parte ricorrente).
31. Venendo alle domande riconvenzionali, si rileva che la domanda avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso va rigettata. Se il rapporto instauratosi nel corso dell'anno 2015 non può essere inquadrato nel rapporto di agenzia, ma al più in quello di procacceria, trattandosi di lavoro
Pag. 12 di 14 autonomo e scevro da vincoli di subordinazione, l'eventuale risoluzione del rapporto può avvenire ad nutum, in assenza di accordi in tal senso che le parti non hanno invocato in questa sede.
32. Quanto al risarcimento del danno per concorrenza sleale, la condotta sleale è emersa dalle dichiarazioni dei testi escussi già sopra riportati. Tuttavia, ai fini dell'ottenimento del risarcimento di danni è necessaria la prova del danno effettivo subito, prova che non appare raggiunta nel caso di specie. La resistente dichiara la perdita dei clienti per causa imputabile all'ex agente;
tuttavia, non produce documentazione che dimostri l'effettiva perdita di clientela, avendo la stessa ammesso il recupero dei clienti. Inoltre, nulla viene prodotto circa un eventuale calo di fatturato che giustificherebbe la condanna al risarcimento del danno da parte dell'ex agente. Ed invero, accertare l'illecito non è sufficiente se il danneggiato non dimostra concretamente di aver subito un danno economico. Il risarcimento è dovuto solo se il danno è provato e collegato all'atto sleale. Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito (Cass. Civ., Sez. I,
23.12.2015, n. 25921).
33. Vanno, dunque, rigettate le domande in via riconvenzionale formulate dalla parte resistente.
34. Le spese di lite seguono la soccombenza, salvo il potere del giudice di disporre l'integrale compensazione in caso di soccombenza reciproca dato il rigetto della domanda principale e delle domande riconvenzionali. Le spese di lite, dunque, liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, di valore accertato tra € 26.001 e 52.000, vanno compensate nella misura di
2/3, ponendo il restante 1/3 a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione Parte_1 dell'indennità suppletiva di clientela, con conseguente condanna di Corpo Vigili
Pag. 13 di 14 al pagamento della somma di 48.363,00 euro in favore del ricorrente;
CP_1
2) rigetta le altre domande del ricorrente, come in parte motiva;
3) rigetta le domande riconvenzionali della parte resistente, come in parte motiva;
4) compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura di 2/3;
5) condanna la al pagamento di 1/3 delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in 3.085,67 euro per compensi, oltre al Parte_1 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
SA RR
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