Ordinanza cautelare 22 novembre 2021
Sentenza 2 gennaio 2025
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- 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione EuropeaMarcella Cometti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 11 novembre 2024
di Marcella Cometti SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Procedimento principale e quesiti pregiudiziali. – 3. La parziale sovrapposizione tra il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brno e i rinvii pregiudiziali del Tribunale di Firenze. – 4. Sulla prima questione pregiudiziale. – 4.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e il riesame periodico della sicurezza del Paese di origine. – 5. Sulla seconda questione. – 5.1 La risposta della Corte in prospettiva: il nuovo regolamento procedure e la possibilità di designare un Paese come sicuro con eccezioni per parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. – 5.2 Ripercussioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Napoli, 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo n. I13048113 rilasciato in data 23 dicembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnava il provvedimento emarginato in epigrafe, di revoca del proprio permesso di soggiorno rilasciato nel 2017, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del gravame.
La Questura di Milano, con relazione depositata nel fascicolo di causa il 4 settembre 2024, rappresentava che il ricorrente è attualmente titolare di un nuovo permesso di soggiorno, del quale veniva richiesto il rinnovo, con istanza che deve essere scrutinata dall’Amministrazione dell’Interno.
L’Avvocatura sollevava pertanto eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa in capo al ricorrente.
All’udienza straordinaria del 21 novembre 2024 la causa era trattenuta in decisione.
Sulla base delle dichiarazioni rese dall’Amministrazione, non contestate dal ricorrente, è evidente come quest’ultimo non abbia più un interesse attuale alla definizione del giudizio, risultando palese che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale è oggi regolamentata dal nuovo titolo di soggiorno, con conseguente assenza di interesse al precedente permesso, revocato con l’atto impugnato.
Il ricorso introduttivo va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO