Articolo 2326 del Codice civile
Articolo 2325 bisArticolo 2327
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2326.

(( (Denominazione sociale). )) ((La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' per azioni.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente