Provvedimento: […] All'uopo è utile precisare che, secondo autorevole e granitica giurisprudenza, “il mero mutamento della denominazione sociale (art. 2326 c.c.) della società per azioni non comparta, di per sé, la nascita di un nuovo soggetto di diritto e l'estinzione di quello preesistente. Piuttosto si tratta di una mera modifica dell'atto costitutivo (art. 2328 c.c.) che non comporta alcun mutamento nella titolarità dei rapporti giuridici pregressi, anche di natura processuale”. (Cass. Civ., sez. I, sent. 28 settembre 2005, n. 18944; Cass. Civ., sez. I, cent. 29 dicembre 2004, n. 24089).
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