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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 498 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e decisa ai sensi dell'ar. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025,
vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Stella Richter.
APPELLANTE
E
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Siracusano. CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuto il fondamento di quanto precede e reiectis contrariis, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9370/20 del 1° luglio
2020, viziata nei sensi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il fondamento della domanda azionata in prime cure dalla quale cessionaria ex art. 1, commi 488-497, l. 27 dicembre 2006, n. Controparte_2
296, del patrimonio della a sua volta cessionaria ex art. 156, l. 388/2000, Controparte_3 del patrimonio della quest'ultima quale mandataria dell'ATI Controparte_4 costituita fra la la il Controparte_5 Controparte_6 [...]
cui è medio tempore subentrata Controparte_7 la e successivamente ancora la Controparte_8 Parte_1
e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della quale incorporante per fusione
[...] Parte_1 della giusta atto Notar di Roma rep. 84286 racc. 23777 dell'11 dicembre Controparte_8 Per_1
2019, già subentrante alla quale cessionaria ex art. 1, commi 488- 497, l. 27 dicembre Controparte_2
2006, n. 296, del patrimonio della a sua volta cessionaria ex art. 156, l. Controparte_3
388/2000, del patrimonio della quest'ultima quale mandataria Controparte_4 Cont dell' costituita fra la la il Controparte_5 Controparte_6 [...] alla corresponsione Controparte_7 da parte di della somma di € 593.220,03 (già Lit. 1.148.634.150), a titolo di credito CP_1 residuo, come da conto finale, per i lavori di cui all'appalto de quo, oltre agli interessi legali dal 29 gennaio 2009 al soddisfo, e per l'effetto condannare al relativo pagamento nei confronti CP_1 di Parte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellata ha così concluso:
“ chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o CP_1 comunque rigettato;
ovvero in subordine che l'avversa domanda sia rigettata in accoglimento della eccezione di prescrizione.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. quale cessionaria ex art. 1, commi 488-497, l. 27 dicembre 2006, n. 296, del Controparte_2
patrimonio della a sua volta cessionaria, ex art. 156, L. n. 388/2000, Controparte_3
del patrimonio della quest'ultima quale mandataria Controparte_4
dell' costituita fra la la il CP_9 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_7
citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1
L'attrice chiedeva la corresponsione da parte della convenuta della somma di €
593.220,03 (già Lit. 1.148.634.150), a titolo di credito residuo, come da conto finale, oltre agli interessi legali dal 29.1.2009 al soddisfo, per i lavori di cui all'appalto del 11.4.1989 con cui l' – all'epoca zienda Comunale Energia ed Ambiente di Roma) – CP_1 Controparte_10
aveva commesso all' i lavori di ampliamento del depuratore di Roma Nord – I° lotto. CP_9 Riferiva che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 343 del 9.6.1997,
l' aveva approvato il certificato di collaudo, liquidandone l'importo complessivo netto CP_1
in Lit. 25.303.208.286 (pari a € 13.068.016,48), deliberando di approvare il credito residuo dell' nella misura di Lit. 1.148.634.150, ma applicando contestualmente la penale da CP_9
ritardo per Lit. 1.275.000.000, con conseguente chiusura del conto finale con un saldo in favore dell' per Lit. 126.365.850, CP_1
Nella medesima occasione, aveva deliberato di rinviare a successivo atto CP_1
deliberativo la definizione del quadro economico consuntivo dell'opera in relazione all'esito
Contr del contenzioso promosso dall'
In un giudizio instaurato nel 1999 l'ATI predetta aveva convenuto in giudizio l' per CP_1
sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di Lit. 16.385.370.777 (pari a € 8.462.337,68), oltre rivalutazione monetaria ed interessi per ritardati pagamenti dal
30.6.1998 alla data dell'effettivo soddisfo, a fronte delle 15 riserve iscritte durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L' tra gli altri crediti, aveva eccepito in CP_1
compensazione anche la penale da ritardo sopra menzionata.
Con sentenza n. 439/2009, pubblicata in data 29.1.2009 e passata in giudicato, la Corte
d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così aveva condannato CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 491.643,47, tenuto conto della Controparte_2
detrazione della penale, oltre interessi legali dal 24.7.1998 al soddisfo e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
La società attrice sosteneva che la pronuncia della sentenza di appello n. 439/2009 aveva determinato la sopravvenuta esigibilità del credito di Lit. 1.148.634.150 (pari a € 593.220,03),
che, pur riconosciuto come dovuto all' n sede di conto finale, era rimasto sino ad allora CP_9
inesigibile, sia perché “bloccato” dall'applicazione della penale da ritardo di Lit.
1.275.000.000 che aveva portato in detrazione sul medesimo, sia per il fatto che l' CP_1 CP_1
allora azienda comunale, aveva contestualmente deliberato di sospendere l'approvazione del conto finale all'esito del contenzioso promosso dalla stessa in ordine alle riserve. La Corte d'Appello aveva per la prima volta operato la espressa compensazione della somma di Lit.
1.275.000.000 corrispondente a detta penale non già con il credito riconosciuto come dovuto all'ATI in sede di conto finale, bensì con quanto dovuto dall' all'ATI a CP_1
titolo di riserve nn. 1, 3, 5, 7, e 8, con la conseguenza di “liberare”, rendendo a quel punto esigibile il credito dell nei confronti dell' di € 593.220,03 che non era stato oggetto CP_9 CP_1
del contenzioso di cui sopra, essendo sempre stato incontestato e ammesso dalla stessa rappresentato dal saldo dello stato finale dei lavori, così come recato dal Certificato CP_1
di collaudo dei lavori approvato dall' CP_1
L' eccepiva l'inammissibilità della domanda, essendo ormai coperta da giudicato, CP_1
e la prescrizione del credito.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9370/2020, accoglieva l'eccezione di giudicato,
rilevando che nel precedente giudizio l'appaltatore aveva già chiesto l'accertamento del proprio credito residuo nei confronti di in misura pari agli importi per i quali CP_1
aveva già iscritto riserve nel corso dell'appalto e anche a titolo di interessi maturati sulle somme corrispostele in ritardo. Tra le riserve fatte valere, la n. 15, aveva a oggetto proprio la richiesta di disapplicazione della penale, respinta invece dalla Corte d'Appello che aveva poi determinato l'importo dovuto da parte di in favore dell' detraendo da CP_1 CP_9
quest'ultima l'importo delle penali, in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta.
La pronuncia della Corte di Appello di Roma, in punto di quantificazione delle reciproche situazioni debitorie e creditorie delle parti, era divenuta cosa giudicata.
3. la quale incorporante per fusione della già Parte_1 Controparte_8
subentrante alla ha proposto appello per i seguenti motivi. Controparte_2
Con il primo motivo ha censurato l'errata interpretazione e qualificazione del petitum e della causa petendi del precedente giudizio, avente a oggetto le riserve iscritte in corso d'opera dall' quando invece il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che in quel CP_9
giudizio l' avrebbe chiesto l'accertamento del proprio credito residuo nei confronti CP_9
dell' ricomprendente anche l'importo di € 593.220,03, mentre invece in relazione a tale CP_1 importo, riconosciuto dall'appaltante, non era stato instaurato il contenzioso che riguardava solo l'applicabilità della penale. Una volta detratta la penale nell'ambito di quel giudizio, il credito residuo era divenuto esigibile.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente desunto la fondatezza dell'eccezione di giudicato anche dalla domanda di disapplicazione della penale da ritardo proposta nel precedente contenzioso e dall'assunto dell' CP_9
secondo cui l' non poteva, dopo avere operato la detrazione della penale in sede di CP_1
redazione dello stato finale dei lavori, ridurre l'importo del proprio debito mediante la compensazione con il credito relativo alla penale.
4. L' ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo condivisibili le ragioni a fondamento CP_1
della sentenza e, per il caso in cui si ritenesse che la richiesta del “SAL finale” avesse consistenza autonoma, e perciò tale da non formare oggetto del precedente contenzioso, ha reiterato l'eccezione di prescrizione del credito, essendo decorso oltre un decennio dal 1997
al momento della formulazione della richiesta da parte di nel marzo 2009. CP_2
5. Si ritiene l'appello non meritevole d'accoglimento, nonostante la mancata formazione del giudicato sul credito, ma essendo invece fondata l'eccezione di prescrizione.
A seguito dell'emissione del certificato di collaudo l' con la citata delibera del 1997 CP_1
aveva proceduto alla sua approvazione e alla liquidazione dell'importo complessivo dovuto e del residuo credito nella misura di Lit. 1.148.634.150, oggetto del presente giudizio, e aveva applicato contestualmente la penale da ritardo per Lit. 1.275.000.000, con conseguente chiusura del conto finale con un saldo in favore dell' per Lit. 126.365.850. L'appaltante CP_1
aveva però deciso di non esigere immediatamente il saldo, poiché nel frattempo l' CP_9
aveva rivendicato gli importi delle riserve iscritte e contestato l'applicazione della penale.
Già dal 1997 l'A.T.I. avrebbe potuto chiedere l'erogazione del saldo, contestando la penale, ma invece si limitava a chiedere giudizialmente l'accoglimento delle riserve. La decisione dell'Acea di temporeggiare in attesa dell'esito definitivo delle contrapposte pretese non aveva alcun valore vincolante nel senso di congelare le pretese dell'appaltatore,
ormai rese liquide dall'avvenuto collaudo delle opere.
Proprio perché il giudizio precedente non aveva a oggetto il saldo finale contabilizzato,
non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui solo con l'emissione della sentenza della Corte d'Appello il credito sia divenuto esigibile.
Pertanto, seppure in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini