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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] C.F._1
CE (ROMANIA) il 05/06/1994, con il proc. dom. avv. PANZERI PAOLA del
Foro di Lecco, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(ROMANIA) il 09/09/1993, con il proc. dom. avv. DI GIORGIO CAROLINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile
1 in data 20/08/2017 a Horodniceni (Suceava - Romania), dalla cui unione è nata la figlia
(n. il 24/11/2018), allo stato minorenne. Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.216/2025, emessa in data 13/02/2025 e pubblicata il 18/02/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 15/10/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 10/10/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, come riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e , alle condizioni di Parte_3 Parte_4 seguito riportate:
2 - confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Medolago (BG)-Via G. Matteotti n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della SI.ra , nell'interesse Parte_3 della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale nonché le spese delle utenze, rimangono a carico della signora , in quanto Parte_3 coniuge che ne fruisce unitamente alla figlia. Le spese condominiali straordinarie verranno divise al 50% tra i coniugi in quanto comproprietari dell'immobile;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, tenendo conto degli impegni, delle esigenze e degli interessi del minore, anche al fine di consentire allo stesso di trascorrere del tempo con i nonni paterni, alle seguenti modalità: a)
a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00; b) una sera infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita del lavoro del sig. sino alle ore 21:00, quando riaccompagnerà a Parte_1 Per_1 casa dalla mamma;
c) durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, Per_1 con possibilità di variazione previo accordo fra i genitori. trascorrerà Per_1
Natale 2024 con la mamma;
- le vacanze pasquali saranno equamente divise fra i genitori assicurando la presenza della figlia ( ad anni alterni) presso l'uno o l'altro genitore nella domenica di Pasqua ovvero nel lunedì dell'Angelo. trascorrerà il giorno Per_1 di Pasqua con il papà;
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé per quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, nei mesi da giugno a settembre. Detto periodo dovrà essere comunicato alla sig.ra entro il 30 aprile di ogni Parte_3 anno. Anche la sig.ra dovrà comunicare al sig. Parte_3 tempi e luoghi vacanzieri, entro il 30 aprile di ogni anno;
f) Parte_4
Le festività infra annuali ed i “ponti” verranno gestiti e regolamentati con il principio della giusta alternanza e con la massima collaborazione;
g) Per_1 trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma ed il compleanno
3 della mamma e con il padre il giorno della festa del papà ed il compleanno del padre;
h) Ciascun genitore si preoccuperà di acquistare e mantenere a casa un cambio intimo per comprensivo di slip, calze, canottiere, pigiama, Per_1 spazzolino da denti, dentifricio;
i) Nel week end che trascorrerà con il Per_1 padre porterà con sé uno zainetto con 2 cambi. In caso di ulteriori necessità il padre avrà cura di informare la signora;
j) I vestiti di cui al punto Parte_1 precedente, saranno restituiti (puliti) dal padre il week end di competenza successivo, quando riceverà il nuovo cambio;
k) I genitori si impegnano a consultarsi e confrontarsi, nonché a comunicare attività e frequentazioni;
l) I genitori si impegnano a non far frequentare ai nuovi partner sino al Per_1 momento in cui la frequentazione non può ritenersi stabile;
- il signor contribuirà al mantenimento della figlia con Parte_4 la somma di euro 250,00= mensili per dodici mensilità annue, somma che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
- le spese straordinarie non coperte dall'assegno di mantenimento mensile e relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo adottato dal CNF, accettato dalle parti e qui di seguito trascritto: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)
4 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) h) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, ludoteca o campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive (di cui almeno una è obbligatoria) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e mail o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
[...]
; Parte_3
5 - i coniugi dichiarano e danno atto di godere di autonoma ed adeguata capacità lavorativa e reddituale e di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, senza nulla avere a pretendere reciprocamente;
- le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
NI MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] C.F._1
CE (ROMANIA) il 05/06/1994, con il proc. dom. avv. PANZERI PAOLA del
Foro di Lecco, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(ROMANIA) il 09/09/1993, con il proc. dom. avv. DI GIORGIO CAROLINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile
1 in data 20/08/2017 a Horodniceni (Suceava - Romania), dalla cui unione è nata la figlia
(n. il 24/11/2018), allo stato minorenne. Per_1
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.216/2025, emessa in data 13/02/2025 e pubblicata il 18/02/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 15/10/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 10/10/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, come riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e , alle condizioni di Parte_3 Parte_4 seguito riportate:
2 - confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Medolago (BG)-Via G. Matteotti n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della SI.ra , nell'interesse Parte_3 della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale nonché le spese delle utenze, rimangono a carico della signora , in quanto Parte_3 coniuge che ne fruisce unitamente alla figlia. Le spese condominiali straordinarie verranno divise al 50% tra i coniugi in quanto comproprietari dell'immobile;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, tenendo conto degli impegni, delle esigenze e degli interessi del minore, anche al fine di consentire allo stesso di trascorrere del tempo con i nonni paterni, alle seguenti modalità: a)
a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00; b) una sera infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita del lavoro del sig. sino alle ore 21:00, quando riaccompagnerà a Parte_1 Per_1 casa dalla mamma;
c) durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, Per_1 con possibilità di variazione previo accordo fra i genitori. trascorrerà Per_1
Natale 2024 con la mamma;
- le vacanze pasquali saranno equamente divise fra i genitori assicurando la presenza della figlia ( ad anni alterni) presso l'uno o l'altro genitore nella domenica di Pasqua ovvero nel lunedì dell'Angelo. trascorrerà il giorno Per_1 di Pasqua con il papà;
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé per quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, nei mesi da giugno a settembre. Detto periodo dovrà essere comunicato alla sig.ra entro il 30 aprile di ogni Parte_3 anno. Anche la sig.ra dovrà comunicare al sig. Parte_3 tempi e luoghi vacanzieri, entro il 30 aprile di ogni anno;
f) Parte_4
Le festività infra annuali ed i “ponti” verranno gestiti e regolamentati con il principio della giusta alternanza e con la massima collaborazione;
g) Per_1 trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma ed il compleanno
3 della mamma e con il padre il giorno della festa del papà ed il compleanno del padre;
h) Ciascun genitore si preoccuperà di acquistare e mantenere a casa un cambio intimo per comprensivo di slip, calze, canottiere, pigiama, Per_1 spazzolino da denti, dentifricio;
i) Nel week end che trascorrerà con il Per_1 padre porterà con sé uno zainetto con 2 cambi. In caso di ulteriori necessità il padre avrà cura di informare la signora;
j) I vestiti di cui al punto Parte_1 precedente, saranno restituiti (puliti) dal padre il week end di competenza successivo, quando riceverà il nuovo cambio;
k) I genitori si impegnano a consultarsi e confrontarsi, nonché a comunicare attività e frequentazioni;
l) I genitori si impegnano a non far frequentare ai nuovi partner sino al Per_1 momento in cui la frequentazione non può ritenersi stabile;
- il signor contribuirà al mantenimento della figlia con Parte_4 la somma di euro 250,00= mensili per dodici mensilità annue, somma che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
- le spese straordinarie non coperte dall'assegno di mantenimento mensile e relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo adottato dal CNF, accettato dalle parti e qui di seguito trascritto: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)
4 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) h) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, ludoteca o campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive (di cui almeno una è obbligatoria) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e mail o whatsapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
[...]
; Parte_3
5 - i coniugi dichiarano e danno atto di godere di autonoma ed adeguata capacità lavorativa e reddituale e di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, senza nulla avere a pretendere reciprocamente;
- le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
NI MA
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