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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4235/22 (cui è riunito il n. 4290/2022) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
E rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2 Pasquale Biondi
RICORRENTI
CONTRO
p.iva , con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente del C.d.A. nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, come in atti RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi, depositati il 25/7/22 ed il 27/7/22, successivamente riuniti per ragioni di connessione, gli istanti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_3 dall'epoca indicata nei rispettivi ricorsi e di essere ancora in servizio, premesso che il rapporto di lavoro è
[...] disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo
1980, 27 novembre 2000 e, da ultimo, 28 novembre 2015, allegavano che la retribuzione, corrisposta dall'azienda per le giornate in cui avevano goduto delle ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo Cont l' illegittimamente escluso per Testorio l'indennità perequativa, l'indennità domenicale e l'indennità di turno, e per l' indennità perequativa, l' indennità compensativa, l'indennità domenicale e l'indennità di Pt_2 turno, previste le prime due dall'Accordo regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/2/2013, e l'indennità di turno e domenicale, previste dall'Accordo nazionale del 2/5/1981. Cont Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'operato dell' , adivano questo Tribunale, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento degli importi di cui ai ricorsi, con interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle pretese.
Veniva disposta la riunione dei giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa con la presente sentenza. I ricorsi devono ritenersi fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vanno ad esporre. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981. Sull'oggetto del contendere sono intervenute numerosissime sentenze di merito, di primo grado e di appello, decise in maniera difforme. Invero, sia parte ricorrente che parte resistente hanno prodotto una rilevante quantità di precedenti giurisprudenziali, favorevoli e contrari, anche di questa sezione lavoro.
1 A seguito dell'impugnazione delle sentenze di merito sono intervenute sul punto le decisioni della Corte di Cassazione (ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024, confermative delle sentenze della Corte di Appello di Napoli n. 553/23 e n. 2346/2023, che riconoscevano il diritto del lavoratore alle suddette indennità nei confronti Cont di ). Cont Dette ordinanze hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori al pagamento dell' indennità perequativa
(a. r. 2011), dell'indennità compensativa (a. r. 2011), e dell'indennità di turno (Accordo Nazionale del 1981), confermando la prospettazione attorea e il ragionamento della Corte di Appello sul fatto che tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, sarebbero da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto;
hanno evidenziato non solo la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, ma anche la potenzialità dissuasiva al godimento delle stesse generata dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie.
L'orientamento della Suprema Corte è anche confermato, da ultimo dall'ordinanza n. 8160/25. La Suprema Corte, nelle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024, prendendo le mosse dalle questioni di diritto poste e già risolte nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe, richiamando ex art. 118 disp. att. cpc le suddette sentenze, così motivava in diritto: 1) la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" Persona_1 contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
2) Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20). 3) Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 4) Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
La giurisprudenza della Cassazione ha quindi evidenziato che sussiste una nozione Europea di
“retribuzione” che comprende, come sopra evidenziato, “qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.
Tali valutazioni erano state già espresse in relazione al personale navigante dipendente di compagnia aerea (Cass. n. 20216/22). Evidenzia la Corte l'efficacia vincolante delle sentenze europee, e la necessità di interpretazione del diritto in maniera conforme rispetto alle direttive e alle sentenze della CE, tranne i casi in cui la norma interna sia incompatibile con il diritto Eurounitario, rilevando che però “non è questo il caso”.
Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o
2 accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione “non paragonabile” a quella “ordinaria” abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e senza che ciò implichi l'introduzione di un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Per tali motivi, l'indennità perequativa e compensativa di cui all'accordo regionale del 2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/2/2013, vanno ricomprese nella retribuzione versata nei periodi feriali, in quanto connesse all'espletamento delle mansioni e/o collegate al status personale e professionale del lavoratore. Ciò vale anche per l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981: l' ordinanza della Cassazione n. 25850/2024 ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che “l''indennità di turno è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore allora appellante era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza, e che essa non aveva alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, e andava a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed era, quindi, assimilabile a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali”, che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., aderisce a quanto indicato nelle ordinanze n. 25840/2024, n. 25850/2024 3 n. 8160/25 della Corte di Cassazione, condividendole e riportandovisi anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione che escludono o, meglio, non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Ai ricorrenti, spetta quindi, l'indennità perequativa e l'indennità compensativa e di turno, come richieste in ricorso (Testorio indennità perequativa e di turno;
indennità perequativa, compensativa e di turno). Pt_2 Per quanto riguarda l'indennità domenicale, il discorso e le conclusioni sono analoghi: anche essa risulta inscindibilmente connessa alle mansioni espletate ed alla gravosità del lavoro in giorno festivo;
pertanto, va concessa sulla linea dell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione sulle indennità accessorie. Detta indennità appare, invero, stabilmente connessa all'esecuzione delle mansioni di lavoro dei ricorrenti e va a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse derivanti dalle ordinarie modalità del loro svolgimento, ovvero il lavoro nella giornata festiva della domenica;
quindi, è assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Infine, in relazione ai giorni di permesso (in particolare in relazione all'eccezione della resistente in relazione alla necessità di decurtare dalla somma richiesta i 4 giorni di permesso), si evidenzia in via generale quanto espresso nell'ordinanza n. 8160/25 della Suprema Corte, già citata, alla quale anche ci si riporta e si rinvia ex art. 118 disp. att. cpc: la Corte ha ritenuto “allorché venga rimodulata la retribuzione feriale per effetto dell'inclusione nel relativo computo delle indennità escluse, il lavoratore ha diritto non solo alle spettanze retributive maturate per i giorni di ferie goduti ma anche alle spettanze retributive maturate per i giorni delle ex festività soppresse, e che il giudice di merito (Corte di Appello Napoli, sentenza n. 4086/23) avesse implicitamente pronunciato sulla spettanza di tutte le altre indennità accessorie incluse dunque quelli per festività soppresse” “le quali peraltro ai sensi dell'articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall'art. 1 l. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, sono compensate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla decisione dei primi due motivi”.
In ogni caso, nel caso che occupa, il difensore dei ricorrenti nelle note di trattazione ha evidenziato che il calcolo delle spettanze dovute ai due ricorrenti per i giorni di ferie goduti è stato correttamente effettuato tenendo conto dei soli giorni di ferie effettivamente goduti ogni anno, come riportati nelle buste paga rilasciate dalla datrice di lavoro e non dei giorni di permesso sostitutivi delle ex festività. In ogni caso, quindi, nulla va decurtato nella somma richiesta per tale voce.
Con riferimento infine all'eccezione di prescrizione, alla luce del recente orientamento della Cassazione
3 di cui alla sentenza n. 26246/2022, considerato che tutte le pretese retributive fatte valere partono da sett. 2014 a dic.2021 per e da maggio 2017 a gen. 2022 per e che essi sono ancora in servizio, va Pt_1 Pt_2 rilevato che la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro che nel caso di specie non vi è ancora stata. L'eccezione va pertanto rigettata.
Cont
Con riguardo ai conteggi prodotti dalla parte ricorrente, va rilevato che l' ha contestato i conteggi prodotti unicamente con riferimento alla circostanza che il computo andava effettuato solo sulle giornate di ferie fruite e non anche su quelle dei permessi, come invece chiesto impropriamente dal ricorrente, eccependo inoltre la genericità di essi. L'eccezione va disattesa in quanto essendo generica, ed essendo i conteggi precisi e puntuali, determinati e divisi per periodo e per voci, per cui possono essere utilizzati dal giudicante per la valutazione delle spettanze dei ricorrenti.
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione, risalendo i ricorsi a data precedente rispetto alle decisioni della Corte di Appello e della Corte di Cassazione.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Cont in accoglimento dei ricorsi, condanna la al pagamento di euro € 730,05 in favore di Parte_1 e di euro € 1.079,51, in favore di , al lordo delle ritenute di legge, oltre
[...] Parte_2 interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
compensa le spese di lite. Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
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