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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 630/2023 (vi è riunita la 631/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. PUCCETTI Lorenzo Presidente rel.
Dr. DALL'ARMELLINA Lucia Consigliere
Dr. GIORDAN Filippo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse in appello con ricorsi depositati in data 8 novembre
2023,
da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12
(C.F. ), Parte_13 C.F._13 Parte_14
(C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_15 Parte_16
), (C.F. C.F._15 Parte_17
, tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al C.F._16 ricorso in appello dall'Avv. Massimo Pistilli (pec
Email_1
1 appellanti
contro
Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del procuratore generale dott.ssa P.IVA_1 [...]
giusta procura notarile rep. 34804 dott. Notaio in CP_2 Persona_1
Venezia, rappresentata e difesa per mandato in calce alle memorie di costituzione in appello dall'avv. Alberto Bianchi (pec:
e dall'avv. Giorgio Conte (pec: Email_2
, Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso le sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 310/2023 e n. 311/2023 d.d. 09.05.2023, non notificate.-
In punto: differenze retributive;
indennità di rischio ex art. 37 CCNL Regioni e
Autonomie locali.-
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 310/2023 e
31172023 del Tribunale di Venezia,
accertare e dichiarare l'illegittimità del criterio di calcolo del cd. “divisore 26” applicato da per la quantificazione dell'indennità di rischio ex art. 37 CCNL Regioni e CP_1
Autonomie locali a favore del più favorevole criterio della cd. “riduzione proporzionale”
e, per l'effetto,
condannare ad applicare per il futuro il criterio della cd. “riduzione CP_1 proporzionale” ai fini del calcolo dell'indennità di rischio, nonché a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive e contributive dalla data assunzione ad oggi, ovvero per i diversi periodi ritenuti di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi al procuratore antistatario.
2 APPELLATA:
1. preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi.
2. Nel merito: rigettare la domanda perché infondata e comunque, per quanto in contesto dedotto, prescritta per la parte ante quinquennio.
Con vittoria di spese, onorari e accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con le impugnate sentenze il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava le domande svolte dai ricorrenti - lavoratori con mansioni di cuoco o aiuto cuoco
- con le quali sostenevano che il criterio del "divisore 26" utilizzato dalla resistente per calcolare l'indennità di rischio è illegittimo, laddove impedisce di percepire l'indennità nella sua interezza (pari ad € 30,00 lordi mensili), poiché lavorano meno di 26 giorni al mese nonché concludevano per l'applicazione del criterio più favorevole della c.d. "riduzione proporzionale".
In particolare, il giudice del lavoro lagunare, nell'interpretare le norme del CCNL relative all'istituto, riteneva che:
a) la questione si presti effettivamente ad interpretazioni contrastanti ed entrambe plausibili, atteso che l'unica regola posta dall'art. 37 è che l'indennità
è mensile e spetta “per il periodo di effettiva esposizione al rischio” e che altresì nessuna delle RAL prodotte fornisca chiarimenti significativi sulla questione oggetto di causa;
b) orbene, in base alla previsione in atto, posto un rapporto di lavoro a tempo pieno di 36 ore, con il divisore 26, un lavoratore impiegato per 6 gg alla settimana per 6 ore al giorno, otterrebbe l'indennità in misura piena mentre un lavoratore impiegato per 4 gg alla settimana per 9 ore al giorno, e quindi esposto allo stesso rischio, non otterrebbe mai l'indennità nella sua pienezza di
€ 30,00 al mese, così come i ricorrenti con un orario giornaliero di 7 ore e 20 minuti per 5 gg alla settimana;
c) tuttavia, il rilievo che anche il successivo art. 70 bis CCNL 2016-2018 faccia riferimento ad una indennità giornaliera, senza alcuna distinzione tra contratto
a tempo pieno e contratto a tempo parziale e senza alcun riguardo alla
3 articolazione dell'orario di lavoro, per cui chi lavora 5 giorni alla settimana con due rientri percepirebbe una indennità inferiore rispetto a chi lavora 6 gg alla settimana per 6 ore al giorno, porta a concludere – tenuto conto dei profili di censura oggetto di causa - che la contrattazione collettiva, nell'ambito di una visione complessiva dell'insieme delle situazioni lavorative oggetto di disciplina, abbia voluto considerare unicamente la giornata lavorativa (e non l'orario di lavoro per giornata lavorativa) e pertanto, tenuto conto che l'organizzazione dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti può articolarsi anche su 6 giorni alla settimana, correttamente le parti hanno deciso di adottare il divisore 26;
d) le evidenti problematiche poste dalla previsione di un importo mensile, hanno probabilmente determinato le parti collettive ad optare per un importo giornaliero, più coerente e più facilmente calcolabile in ragione del “periodo di effettiva esposizione al rischio”, e che tuttavia fa riferimento alla sola giornata
e non all'orario svolto ed alcuna disposizione consente di distinguere tra rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, e nel caso in esame alcuna distinzione infatti è stata prevista;
e) anche con il nuovo art. 70 bis nel caso di lavoratori tutti a tempo pieno con diversa articolazione oraria di lavoro, coloro che lavorano 6 gg alla settimana per 6 ore al giorno percepiranno una indennità superiore a coloro che lavorano
5 gg alla settimana con un orario giornaliero maggiore”.
Respingeva, altresì, le domande riconvenzionali svolte - in via subordinata - da con la quale domandava la restituzione delle maggiori somme corrisposte CP_1 ai lavoratori.
Le spese di lite venivano integralmente compensate “attesa la reciproca soccombenza e l' assoluta novità della questione trattata”.
2. Impugnano le sentenze i lavoratori svolgendo due (2) motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo ribadiscono che l'applicazione del criterio del "divisore 26" impedisce di percepire l'indennità di rischio nella sua interezza, poiché lavorano meno di 26 giorni al mese.
2.2. Con il secondo motivo criticano la sentenza per non aver indagato adeguatamente l'intenzione delle parti contrattuali.
3. Radicatosi il contraddittorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
4 l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi;
conclude, comunque, nel merito per la conferma dell'impugnata sentenza nonché - nella denegata ipotesi che l'adita Corte riformasse la decisione - per l'applicazione della prescrizione quinquennale.
4. Dopo aver provveduto alla riunione del procedimento n. 631/2023 alla n.
630/2023 anche ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo in data 13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Osserva, preliminarmente, il Collegio che va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame siccome parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso, argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
Del resto, la questione di causa verte su una contrapposta interpretazione delle norme collettive che regolano l'istituto dell'indennità di rischio e dell'applicazione delle regole di ermeneutica negoziale e come tale viene riproposta in questa sede di gravame.
6. I motivi di appello - da valutare congiuntamente perché tutti relativi va ribadito all'interpretazione dell'istituto controverso – sono infondati, essendo la sentenza correttamente e condivisibilmente motivata.
7. L'impugnata sentenza – nell'esaminare gli articoli 37 del CCNL 2000, 41 del CCNL
2004, 23 del Contratto Decentrato Comune di Venezia 2004-2005 e 70 bis del
CCNL 2016-2018 - ha correttamente applicato l'interpretazione letterale delle clausole contrattuali relative all'indennità di rischio.
7.1. L'art. 37 del CCNL 2000 stabilisce che l'indennità di rischio è riconosciuta per “il periodo di effettiva esposizione al rischio”, con un importo mensile di £ 40.000.
7.2. L'art. 41 del CCNL 2004 ridetermina l'indennità di rischio in € 30,00 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
7.3. L'art. 23 del Contratto Decentrato Comune di Venezia 2004-2005 specifica che l'indennità di rischio non è cumulabile con altre indennità e deve essere erogata
5 per le giornate di “effettiva presenza ed esposizione al rischio”.
7.4. L'art. 70 bis del CCNL 2016-2018 raggruppa diverse indennità sotto la voce
"Indennità condizioni di lavoro" e stabilisce che l'indennità è commisurata ai giorni di “effettivo svolgimento delle attività”.
8. E' dunque condivisibile la conclusione del giudice di prime cure laddove ha concluso che il criterio del "divisore 26" è applicabile, in quanto previsto dall'art. 52 del CCNL delle Autonomie Locali, che stabilisce come la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Trattasi di interpretazione coerente con il tenore letterale delle clausole contrattuali, che indicano chiaramente che l'indennità di rischio deve essere calcolata in base ai giorni di effettiva presenza.
9. Non sussiste nemmeno iato alcuno fra la previsione di cui all'art. 37 del CCNL
Regioni ed Autonomie Locali e l'art. 23 della contrattazione decentrata del
Comune di Venezia, laddove il parametro di riferimento è pur sempre quello dell'effettiva esposizione al rischio.
10. Osserva la Corte che l'art. 1362 c.c. prescrive che, nell'interpretazione dei contratti, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il criterio letterale è il primo e principale metodo di interpretazione (cfr. Cass. n. 4342/2008,) l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione solo quando il testo contrattuale non è chiaro o lascia spazio a diverse interpretazioni.
11. Invero - osserva la Corte ad integrazione delle motivazioni dell'impugnata sentenza - la ratio dell'indennità di rischio è quella di compensare i lavoratori per l'esposizione a condizioni di lavoro pericolose o dannose ed è dunque normale che venga riconosciuta per le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata dell'orario giornaliero e non per l'interezza dell'intero mese e quindi a prescindere dall'effettiva esposizione al rischio (cfr. mutatis mutandis Cass. n. 8906/2023).
12. Le spese del grado per entrambe le cause riunite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, considerato il valore di causa dichiarato indeterminato nonché avuto riguardo ai valori prossimi ai medi dello scaglione
6 di riferimento, senza alcun aumento per le cause riunite tenuto conto della ripetitività degli scritti difensivi svolti dell'appellata.
13. Per il rigetto integrale di ciascuno degli appelli riuniti deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta gli appelli riuniti;
2) condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario, spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti, per ciascuna delle cause riunite, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 13.03.2025
Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
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