CA
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1812 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra con sede legale in Satriano [Cz], in v.le Parte_1
Europa 65 [partita IVA ], in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Parte_2
- in forza di procura rilasciata con separato atto, allegato in calce all'atto di citazione in primo grado - dal prof. avv.
Valerio Donato [codice fiscale ] e CodiceFiscale_1 dall'avv. Domenico Calderoni [codice fiscale
[...]
], ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del primo, sito in Catanzaro, alla via J.F. Kennedy, n. 2; appellante
e (C.F. ), con sede in Milano, CP_1 P.IVA_2
Piazza Filippo Meda, 3, in persona del suo Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.
rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 acclusa al presente atto, dall'avv. Leonardo Giani (CF
, ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo pec del predetto avvocato;
appellata e appellante incidentale
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante:
Nel caso di non accoglimento della richiesta di nomina di CTU si insiste per
l'accoglimento delle richieste già rassegnate nell'atto introduttivo.
Segnatamente, in via principale: previa conferma dell'inadempimento consumato dalla ed in CP_1
riforma della Sentenza gravata, condannare la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dalla Pt_1
nella misura di euro 1.257.500,00, in quella maggiore o minore che
[...] risulterà di giustizia - oltre interesse legali e di mora ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. e/o ai sensi del d.lgs n. 231/02, e rivalutazione monetaria, ex art.
1224 cod. civ. - così determinata: a1) euro 1.237.500,00 a titolo di danno emergente conseguente alla rovina della biancheria;
a2) euro 22.00,00 a titolo di lucro cessante per mancato risparmio di spesa energetica, conseguente all'inadempimento degli obblighi di esecuzione dell'audit energetico pag. 2/26 In via subordinata: nella increduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, voglia l'Ecc.mo Collegio condannare la al CP_1
risarcimento del danno in favore della calcolato in via Parte_1
equitativa, ricalcolato in virtù di tutti i criteri, anche patrimoniali, sopraesposti o comunque allegati in giudizio.
In ogni caso:
- condannare la all'integrale rifusione delle spese di lite di CP_1
primo grado, calcolate secondo la somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
- condannare la all'integrale CP_1
rifusione delle spese relative al giudizio di A.T.P. iscritto al n. R.G.
5735/2014;
- condannare la al pagamento delle spese di lite del CP_1
giudizio di appello.
Appellata/appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni avversa domanda, istanza o pretesa disattesa, così giudicare in riforma della sentenza n. 445 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11 marzo 2019:
- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di per le ragioni di CP_1
cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande a qualunque titolo formulate nei suoi confronti;
- in via subordinata, in caso di accertamento di una qualche responsabilità a carico di , dichiarare il difetto di prova circa il preteso danno e dunque CP_1
respingere tutte le domande risarcitorie di poiché indimostrate nel Pt_1
quantum;
pag. 3/26 - in via ulteriormente subordinata, in caso di valutazione equitativa del danno, accertare che nulla è dovuto o, in subordine, contenere la condanna di
nell'importo di EUR 35.000,00 per le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
- accertare l'esatto funzionamento del sistema EOP o comunque che
l'inesatto funzionamento dipende esclusivamente da fatto e colpa di e Pt_1
condannare quest'ultima al pagamento di EUR 18.000 a titolo di canoni di leasing insoluti;
- in ogni caso, competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per ATP integralmente rifuse, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
pag. 4/26 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE.
1.
Con atto di citazione del 10 luglio 2019, l'impresa ha promosso appello avverso la sentenza n. Parte_1
445 resa dal Tribunale di Catanzaro in data 11.3.2025.
è società che svolge attività di Parte_1 lavanderia industriale e noleggio di biancheria pulita, in favore di strutture sanitarie, esercizi alberghieri e/o di ristorazione e commerciali in genere.
In data 29.3.2012, la società aveva stipulato con l'odierna appellata, un contratto avente ad CP_1 oggetto “fornitura di prodotti chimici per il lavaggio meccanico in lavatrice e la realizzazione di un impianto di dosaggio e distribuzione centralizzato dei prodotti chimici”.
In forza degli accordi formalizzati, si era CP_1 impegnata ad evadere le ordinazioni di prodotti chimici richiesti dalla ditta Ferraro - in una misura approssimativamente pari ad euro 65.000,00 per anno - ed a fornire, in prestito d'uso gratuito e per tutta la durata dell'accordo, l'impianto di dosaggio e di distribuzione dei detergenti. Al contempo, la stessa si impegnava a svolgere attività accessorie, CP_1 preordinate a garantire una gestione efficace dell'impianto di lavaggio della biancheria, mediante la manutenzione dell'impianto ed il monitoraggio dei processi chimici applicati.
In particolare, il contratto aveva espressamente previsto l'obbligo, in capo all'odierna appellata, di pag. 5/26 effettuare visite tecniche periodiche sull'impianto di proprietà della , nel numero di 3 per ogni anno Pt_1 relativamente ai servizi di engineering e di 3 per ogni anno per i controlli chimici di processo. Ed ancora, sempre nel quadro degli obblighi gravanti su , le CP_1 parti avrebbero espressamente convenuto l'obbligo di eseguire un audit energetico, volto a verificare la funzionalità dei circuiti, appunto, energetici, secondo quanto minuziosamente descritto nell'art. 10 del contratto.
In forza di questi accordi, aveva incaricato Pt_1
del compito di governare e sovraintendere la CP_1 corretta funzionalità e gestione dell'impianto, al fine di massimizzarne l'efficacia, tanto in termini di corretta esecuzione dei cicli di lavaggio quanto in quelli di efficienza energetica.
2.
Rilevando un malfunzionamento dell'impianto, con danno alla merce trattata in lavaggio, la ditta attrice promuoveva un accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare preliminarmente i fatti. Ad esito del giudizio di ATP, introduceva il giudizio di Parte_1 primo grado, per ottenere una liquidazione del danno conseguente al lamentato pregiudizio. In particolare, le richieste avanti al giudice di prime cure erano di: a) accertare l'inadempimento contrattuale di nei CP_1 confronti della e, per l'effetto, b) condannare Parte_1
a risarcire i danni, nella misura di euro CP_1
pag. 6/26 1.263.000,00 così determinata: b1) euro 1.228.800,00 a titolo di danno emergente conseguente alla rovina ed al conseguente necessario reintegro della biancheria;
b2) euro 22.00,00 a titolo di lucro cessante per mancato risparmio di spesa energetica, conseguente all'inadempimento degli obblighi di esecuzione dell'audit energetico;
o, comunque, in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interesse legali e di mora e rivalutazione monetaria;
c) condannare la CP_1 al rimborso di tutte le spese sostenute relativamente all'accertamento tecnico preventivo promosso innanzi al
Tribunale di Catanzaro, ivi comprese quelle relative alla redazione della perizia di parte affidata al per. ind.
d) statuire in merito alle spese del presente Pt_3 giudizio.
3.
Il provvedimento impugnato ha parzialmente accolto la domanda spiegata in primo grado dalla odierna società appellante, che ha ottenuto la condanna della convenuta
– e oggi appellata – al pagamento della somma di CP_1 euro 69.162,00, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;
con metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in euro 8.967,00 (di cui euro 1.713,00 a titolo di esborsi ed euro 7.254,00 per compensi professionali) e metà delle spese di lite relative al giudizio di ATP, liquidate complessivamente e per l'intero, in euro 3.196,00 (di cui euro 286,00 a titolo di pag. 7/26 esborsi ed euro 2.910,00 per compensi professionali) oltre accessori.
Il provvedimento impugnato, ritenendo giustificata la contrapposta eccezione di inadempimento ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da che CP_1 in relazione al contratto di leasing relativo alla fornitura di un impianto di risparmio energetico (denominato EOP) aveva lamentato il mancato pagamento di metà del corrispettivo pattuito.
4.
In appello, chiede – ribadendo le ragioni della Pt_1 domanda avanzata in primo grado e previa nuova CTU – voler, in via principale, condannare a risarcire i CP_1 danni subiti nella misura di euro 1.257.500,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia – oltre interesse legali e di mora ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.
e/o ai sensi del d.lgs n. 231/02, e rivalutazione monetaria, ex art. 1224 cod. civ. – così determinata: a1) euro 1.237.500,00 a titolo di danno emergente conseguente alla rovina della biancheria;
a2) euro
22.00,00 a titolo di lucro cessante per mancato risparmio di spesa energetica.
5.
Per parte sua, ritiene che la pronuncia di CP_1 primo grado sia erronea e contraddittoria e dunque ne chiede la riforma, a mente delle seguenti considerazioni.
pag. 8/26 Anzitutto, la sentenza di primo grado sarebbe errata e contraddittoria, nella parte in cui ha ravvisato una responsabilità di per aver impostato un eccesso di CP_1 ossigeno attivo e cloro nel ciclo di lavaggio e per aver ritenuto che tali sostanze siano idonee a determinare il lamentato danneggiamento dei capi, nonostante il contrario avviso della consulenza tecnica (cita ad esempio la risposta al Quesito 3).
Fermo quanto precede in merito all'assenza e/o comunque alla mancata dimostrazione della responsabilità di , anche la quantificazione del CP_1 danno cui è pervenuto il primo giudice, in via equitativa, sarebbe errata, avendo il CTU altresì riconosciuto l'impossibilità di quantificare, anche solo in via di mera approssimazione, il preteso danno, così escludendo in radice anche la possibilità per il giudice di procedere ad una quantificazione in via equitativa, in assenza di qualsiasi attendibile parametro di riferimento.
La ditta Ferraro, dopo aver allegato un danno a dir poco esorbitante, non avrebbe poi fornito gli elementi necessari per poterlo quantificare e gli unici dati oggettivi e documentali a disposizione, ossia quelli risultanti dai bilanci della società, dimostrerebbero per tabulas che un danno non c'è stato.
Di qui, il necessario rigetto dell'azione avversaria per totale difetto di prova non solo sull'an ma soprattutto sul quantum.
Ancora, la sentenza di primo grado sarebbe erronea e ingiusta nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pag. 9/26 funzionamento del sistema EOP fosse eziologicamente riferibile alla condotta inadempiente di e l'ha CP_1 quindi condannata a pagare la somma di euro 22.000,00
a titolo di danno da mancato risparmio energetico.
Infine, l'appello incidentale insiste sul capo della sentenza che ha posto le spese di lite del giudizio di primo grado e del precedente procedimento di ATP per metà a carico di e per metà compensate tra le CP_1 parti.
6.
La causa perviene all'attenzione del collegio, per essere trattenuta in decisione, sulle conclusioni per come precisate in epigrafe. Entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi finali.
7.
Sul piano istruttorio, ritiene il collegio non ricorrere –
a distanza di oltre dieci anni dai fatti – necessità/possibilità di ordinare ulteriori incarichi peritali, apparendo la causa peraltro già dotata di accertamenti tecnici, disposti nell'immediatezza del lamentato danno, costituiti dalla relazione ATP dell'ingegnere corredata da ampia Persona_1 disamina dell'ausiliario, ingegnere chimico
[...]
con risposta alle osservazioni dei consulenti di Per_2 parte. Vi è a corredo ampia prova documentale e testimonianze assunte avanti al giudice di primo grado, pienamente utilizzabili. Peraltro, la richiesta attorea di pag. 10/26 disporre una CTU, in mancanza del dato certo, ovvero – come si vedrà, da qui a poco – della materia prima da esaminare, si presenterebbe inutilmente ripetitiva degli accertamenti già espletati, ante causam.
8.
Nel merito, è dato osservare quanto segue.
8.1
Il contratto tra le parti è stato stipulato il 29.3.2012 ed è stato avviato circa tre mesi dopo. In sede di ATP, il consulente ing. ha ispezionato la macchina Per_1 lavacontinua NK K1, costituita da dodici camere di lavaggio: nelle prime tre si effettua il prelavaggio, nelle successive cinque camere la fase di lavaggio, nelle seguenti tre il risciacquo e nell'ultima il trattamento con l'ammorbidente. I dosaggi di detergenti e prodotti chimici sono preimpostati e abbinati alle camere 1, 5 e 12, in funzione sia del carico che del tipo di biancheria da lavare.
Il CTU aveva richiesto alle parti una serie di informazioni preliminari per valutare i calcoli di progetto dei processi di lavaggio e dei dosaggi dei prodotti chimici per ciascun tipo di biancheria, ottenendo riscontro dalla sola . CP_1
Il primo rilievo ha riguardato una effettiva concentrazione anomala (più elevata) di ossigeno attivo nel programma n. 5 (prodotto denominato Oxybrite), riscontrata dallo stesso tecnico di Ecolab Luigi Perone,
pag. 11/26 nel corso del terzo rapporto, a maggio 2013, rispetto ai valori di settembre 2012. L'eccesso di ossigeno attivo è motivo di deterioramento delle fibre di cotone, perché riduce il grado di polimerizzazione del tessuto. Nel precedente controllo del settembre 2012 era peraltro emerso un altro problema – sempre rilevato dal tecnico
Perone – ovvero che occorreva ridurre il dosaggio dell'ipoclorito di sodio. Si può dedurre che l'errato dosaggio nella fase del candeggio del prodotto chimico possa aver comportato un danno ai tessuti, nei primi tre mesi di funzionamento della lavacontinua, Rispondendo al primo quesito, dunque, l'accertatore tecnico nominato dal Tribunale, constatava l'inesattezza dei processi di lavaggio e di dosaggio dei prodotti chimici impostati da che prevedono l'uso di dei candeggianti (Ipoclorito CP_1 di sodio e Oxybrite perfect).
Sul secondo quesito, relativo alla disamina della natura e dello stato della biancheria sottoposta a lavaggi con i detergenti forniti da , il consulente ha CP_1 incontrato le prime difficoltà: come osservato dall'ausiliario ingegnere chimico, le schede tecniche dei prodotti fornite dalla non riportavano la data di Pt_1 acquisto, la vita utile, il grado di polimerizzazione e le condizioni di lavaggio, elementi essenziali per una valutazione del danno eventuale riportato dai tessuti.
Sarebbe stato necessario, infatti, sottoporre la merce a prove di laboratorio (analisi della polimerizzazione, della tenacità e della resistenza a trazione), ma le condizioni di stoccaggio, catalogazione e conservazione non sono pag. 12/26 risultate tali da consentire “un'esatta individuazione, ed un inquadramento cronologico”.
Non essendo possibile individuare in modo esatto la materia oggetto di accertamento, il consulente – rispondendo al terzo quesito – ha affermato di non essere in grado di accertare né l'entità del degrado (ordinario o accelerato) né il tipo di degrado (meccanico e/o chimico e fisico), per cui nessuna conclusione poteva trarsi circa il nesso di causalità tra l'uso eccessivo di sostanze chimiche e l'eventuale danno riportato dai tessuti.
Di conseguenza, anche la risposta al quesito successivo soffre di indeterminatezza, non potendo essere accertato, “anche solo con ragionevole certezza” la riduzione di durata dei capi trattati.
La risposta al quinto quesito pone ulteriori dubbi: non disponendosi di documentazione tecnica relativa ai dosaggi di prodotti diversi da quelli forniti da , CP_1 potendosi verificare un maggiore utilizzo da parte della ditta rispetto a quello ordinario, per garantire lo stesso grado di pulizia della biancheria, ne viene a soffrire la quantificazione del danno.
Anche a voler superare tale difficoltà, utilizzando i dati forniti dal consulente di parte , perito Persona_3 industriale – secondo cui si potrebbe ipotizzare un prezzo medio di euro 12,50 (parametrato al tipo di biancheria più frequentemente sottoposta a lavaggi, i tovaglioli) per kg 1.235.000 di biancheria complessivamente trattata nel periodo luglio 2012 – maggio 2013, resta il fatto che non
è dato sapere l'ammanco materiale denunciato dalla pag. 13/26 società: dall'esame dei bilanci, infatti, non emerge alcun dato certo relativo al quantitativo di materiale mandato al macero esclusivamente per cause da addebitare ad
. La ditta – conclude il consulente d'ufficio – in CP_1 sostanza “non ha fornito negli atti di causa elementi necessari per consentire al CTU anche con ragionevole approssimazioni, di quantizzare il danno”.
8.2
Dal sesto quesito in poi, il consulente è passato ad esaminare la questione dell'audit energetico, di cui all'art. 10 del dettato contrattuale. In base agli accordi si impegnava a fornire alla ditta un dispositivo del CP_1 tipo Energy Optimiser (EOP), ad effettuare una serie di verifiche preliminari, ad offrire visite di verifica trimestrali, a compiere eventuale manutenzione straordinaria.
La ditta aveva già acquistato un sistema di Pt_1 risparmio energetico (EOP) per la lavacontinua K13 e, visti i buoni risultati, aveva scelto di estendere tale applicazione anche alla nuova lavacontinua (K1).
Il sistema EOP fornisce un risparmio relativo al costo di riscaldamento dell'acqua, con conseguente decremento del consumo elettrico. Sul punto l'accertamento crea una certa confusione, laddove da un lato afferma che la ditta avrebbe impedito l'accesso ai tecnici per conto di CP_1 per i necessari lavori di manutenzione, per poi rilevare poco più avanti che non avrebbe ottemperato alle CP_1 necessarie attività di verifica, concordate tra le parti.
pag. 14/26 Il consulente ha comunque ritenuto possibile verificare il danno, sulla scorta di quanto esposto dal perito si considera il consumo medio di gas Pt_3 metano nel periodo di utilizzo della scambiatore 2012 e
2013, utilizzando i dati di bilancio, sia per il gas metano che per l'energia elettrica, dividendo per due (essendo due le lavacontinue utilizzate e una sola dotata di EOP fornito da ), moltiplicato per il costo al metro cubo del CP_1 metano e per il costo al Kw/h dell'energia elettrica, ottenendo due importi, da sommare tra loro: 15.000 +
7200 = 22.200 euro.
9.
Il collegio ritiene ed espone quanto segue.
Non pare esser dubbio sul fatto che parte attrice abbia omesso lo sforzo necessario, su di lei incombente, per dimostrare il danno dovuto all'inesatto dosaggio dei prodotti forniti da . Se pure in base ai rapporti CP_1 redatti dal tecnico della ditta fornitrice, siano emersi elementi per ritenere che una parte della biancheria immessa nei sistemi di lavaggio abbia potuto ricevere un danno, vuoi in termini di scoloramento, vuoi in termini di accelerata usura, dovuto ad un inesatto dosaggio dei prodotti a base di ossigeno attivo e/o di ipoclorito di sodio, quanto posto a disposizione dalla impresa Pt_1 in sede di accertamento tecnico e davanti al giudice non consente di ricavare un giudizio certo sulla quantità di biancheria trattata, e sulla percentuale di perdita subìta.
pag. 15/26 Anche le testimonianze, si sono limitate ad indicare i quantitativi di biancheria immessi giornalmente nelle camere di lavaggio, ad identificare il loro tipo, ma nulla hanno restituito circa la diminuita qualità della merce sottoposta a trattamento sbiancante.
La sentenza impugnata ha ritenuto – ferma la sussistenza di profili di responsabilità a carico della convenuta – non provato l'ammontare del danno. Ciò in quanto, parte attrice
“pur deducendo di aver dovuto reintegrare la biancheria danneggiata, ha omesso di produrre qualsivoglia prova, documentale (ad esempio le fatture relative all'acquisto di nuova biancheria) ovvero orale, a supporto della predetta allegazione”.
Ha però intravisto nella mancata partecipazione di
“alle operazioni peritali avviate su impulso della CP_1 controparte”, un elemento di consapevolezza della responsabilità, poiché una sua partecipazione attiva avrebbe “sicuramente consentito di cristallizzare un quadro probatorio utilizzabile nel presente giudizio”, ed è pervenuta quindi ad una liquidazione del danno in via equitativa, contestata peraltro da con la CP_1 proposizione dell'appello incidentale.
9.1
La prima osservazione contenuta in sentenza, circa la mancata partecipazione agli accertamenti peritali preventivi da parte di , si rivela inconsistente, in CP_1 quanto di natura del tutto neutra, ai fini interpretativi di pag. 16/26 un eventuale riconoscimento della responsabilità. Non partecipare ad una fase di prima valutazione del lamentato danno, in sede pre-giudiziale, non comporta alcuna ammissione, né possono intravedersi oneri collaborativi, trattandosi di una semplice scelta processuale della parte, che può rispondere a vari obiettivi (nella fattispecie, ha ribadito di non CP_1 essere stata presente, in quanto sicura della infondatezza delle richieste di controparte). Affermare il contrario è come voler dare in giudizio ragione all'attore, per il sol fatto che il convenuto è rimasto contumace.
Il secondo argomento addotto dal primo giudice per la valutazione del danno fa leva sulle indicazioni conclusive depositate in data 20.2.2019 da
, in cui si afferma – “a tutto voler concedere” CP_1 doversi contenere il risarcimento per il danno alla biancheria in euro 45.000, risultato ottenuto moltiplicando 14.000 kg di biancheria per un valore medio di circa 32 euro/kg, assumendo che i capi danneggiati rappresentino il 20% del totale della biancheria lavata (salvo poi la parte indicare un prezzo diverso, pari a 16 euro/kg, che dimezzerebbe la somma inizialmente indicata).
Tale scelta motivazionale, di tipo presuntivo, basata sulle sole affermazioni della convenuta, che aveva precisato di aver inizialmente indicato il valore medio di
32 euro/Kg per mero errore materiale, successivamente corretto in “circa 16/Kg” (cfr. sentenza pagina 11, rigo 13) non può essere condivisa, non solo perché inesatta.
pag. 17/26 E' indubbio che in tema di danno l'onere della prova ricada sull'attore in giudizio, tenuto a dare la prova del pregiudizio subito. In una causa di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo
(Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015). E ad un esame men che approfondito della fattispecie emerge subito, ictu oculi, un problema: anche a voler riconoscere una errata impostazione dei programmi di lavaggio da parte di
, con un eccesso di ipoclorito di sodio o di ossigeno CP_1 liberato nelle macchine lavatrici, non si è in grado di stabilire né il quantitativo di merce trattata, né la sua tipologia, né il pregiudizio sofferto, in concreto, in termini di ridotto utilizzo o di avvio al macero. Di tanto la ditta non offre alcuna prova, nemmeno a livello di Pt_1 presunzioni, e nulla di concreto emerge nemmeno dallo scambio di mail e di comunicazioni avvenuto tra le parti, ove contesta in modo generico “i danni subiti Pt_1 dalla Ns. biancheria” (raccomandata a.r. del 23.5.2013) ovvero il “danneggiamento di considerevoli quantità di biancheria”, per poi avanzare una pretesa risarcitoria del tutto immotivata, pari ad oltre un milione e duecentocinquantamila euro, ossia circa un quarto di valore dell'intero stock per come indicato in bilancio, per un periodo di lavaggio di tre mesi, senza però
pag. 18/26 specificare la durata di ogni lavaggio e senza distinzione per il periodo dell'anno (indifferentemente se bassa/alta stagione).
Il dipendente aveva dato una valida CP_3 indicazione, bastava allegare i fogli di lavoro compilati giornalmente e per ogni mese, “che attestano i quantitativi di biancheria che viene lavata”, anche se risulta che venivano trattate in lavaggio 200 al giorno intendendo per ognuna di esse un carico da 36 kg. Se così è, nei tre mesi invernali – in cui opera una sola lavacontinua, la NK K1 (così il dipendente
[...]
), per venti giorni al mese si avrebbe un carico di Tes_1 biancheria trattato pari a 36 x 200 x 20 x 3, mentre nei mesi estivi il carico si raddoppia. Ma anche sotto tale profilo la domanda è indeterminata, non solo perché non circoscrive esattamente i periodi (nella lettera del 25.7 si dice che il deterioramento si sarebbe notevolmente accelerato tra luglio 2012 e maggio 2013, poi i mesi diventano 12), ma perché manca la prova della consistenza del danno.
Dati confusi, non certi, e nemmeno avvalorati dalla perizia giurata allegata all'atto di citazione, ove si descrivono i difetti in termini di aumentata ruvidità dei tessuti, incremento di pelosità superficiale, perdita di resistenza alla lacerazione determinati dai lavaggi nella lavacontinua, finendo però con il valutare il danno in termini di percentuale di stima presuntiva, “non inferiore al 40% dei kg processati”, senza offrire un dato economico finale sicuro e, soprattutto, verificabile, sicché
pag. 19/26 ogni valutazione in via equitativa appare irrimediabilmente compromessa dalla impenetrabile nebulosità dei dati offerti in valutazione. Peraltro, anche a volere utilizzare il contributo di parte, non si saprebbe a cosa parametrare il costo della biancheria (che secondo le testimonianze sarebbe costituita prevalentemente da spugne, lenzuola e tovaglioli e non soltanto da questi ultimi).
Ultima osservazione.
Il perito di parte quantifica – senza offrire Pt_3 una base di calcolo – la merce trattata tra luglio 2012 e settembre 2013 in kg 1.235.000; come possa passarsi da questo dato alla richiesta di risarcimento indicata in citazione e ribadita in appello in euro 1.257.500, per un difettoso lavaggio dei capi, limitato ad e non più dodici mesi, non è dato sapere.
L'affermazione del perito di parte, su un accelerato consumo della merce pari al 40% è una mera stima, non fondata su alcun dato concreto.
Il fatto è che L'ATP – non che non abbia saputo, ma – non ha potuto accertare il danno, perché non è stato possibile esaminare direttamente la merce, né sottoporla a test, non disponendo del dato su quale tipologia di biancheria sia stata eventualmente accantonata o sia ancora in uso, dopo i lamentati difetti. La ditta – Pt_1 afferma in conclusione l'ing. – “non ha Persona_1 fornito negli atti di causa gli elementi necessari per consentire al C.T.U., anche con ragionevole
pag. 20/26 approssimazione, di quantizzare il danno subito dalla
. Parte_1
D'altro canto, le parti avanti all'ing. e all' Per_1 ingegnere chimico nemmeno si sono accordate Per_2 per svolgere una prova sostitutiva del test di lavaggio nella lavacontinua, così come richiesto da (cfr. CP_1 pagine 12 e 13 relazione , test che, peraltro, Per_2 avrebbe potuto fornire soltanto un giudizio negativo> nei confronti della chimica dei lavaggi, permanendo il problema della impossibilità di accertamento delle condizioni della biancheria, in relazione al loro lamentato danneggiamento.
Una eventuale nuova consulenza non potrebbe risolvere il gap.
10.
Quanto invece al pregiudizio sofferto per effetto del mancato e/o inesatto svolgimento dell'audit energetico, il consulente – recependo integralmente la proposta liquidatoria del consulente di parte – ha dapprima quantificato il danno subito dalla in una Parte_1 somma approssimativa, pari ad euro 22.200,00 liquidati a titolo di rimborso dei maggiori consumi di gas ed energia elettrica, asseritamente derivati dagli inadempimenti perpetrati da . S.r.l. CP_1
L'audit energetico riguardava – comi si è detto – la verifica dell'impianto di risparmio Energy Optimiser.
L'art. 10 del contratto regolava le attività a carico di
, attraverso una serie di prescrizioni volte a CP_1
pag. 21/26 verificare l'efficacia e la funzionalità dello scambiatore, il cui fine era di “ridurre il valore di kW/kg biancheria”. Il macchinario era offerto in locazione finanziaria, con manutenzione e assistenza a carico di . Veniva CP_1 consegnato a maggio del 2012 e messo in funzione il mese successivo, sulla nuova lavatrice della ditta . Pt_1
E' poco chiaro cosa sia successo dopo.
L'impresa lamenta un malfunzionamento, Pt_1 mentre oppone di essere stata interpellata in un CP_1 primo momento per la rottura di un rotore, di aver prontamente provveduto alla sua sostituzione, e poi di aver saputo della necessità di sostituzione delle valvole, ma di non aver più avuto possibilità di accedere all'impianto. In ogni caso, la mancata sostituzione delle valvole non impediva all'impianto di funzionare, ma serviva solo per preservarne la sua durata nel tempo (sul punto vi è una missiva della ditta che attesta Pt_4 effettivamente quanto sostenuto da ). CP_1
Se è vero che non vi è prova di un negato accesso da parte della ai tecnici di , non vi è Pt_1 CP_1 nemmeno sufficiente documentazione sui motivi del dell'impianto, che anche senza la sostituzione delle valvole poteva comunque essere utilizzato, e sulle modalità di contestazione del suo mancato funzionamento.
Ed ancora una volta, non vi è prova certa del danno, in termini di mancato risparmio energetico, che nella consulenza di parte, recepita come base di calcolo dal CTU, è solo presuntiva.
pag. 22/26 Sulla base di una progettuale>, con doppia fonte energetica (gas/energia elettrica), perviene ad apprezzare un'alea di Per_1 risparmio energetico, su base di consumo standard, variabile tra il 10 e il 15% con un risparmio massimo parti a 22.200 euro annuo, calcolati sulla scorta dei costi energetici indicati in bilancio. Tuttavia, a seguito di contestazione da parte del CTP, arretra, Per_1 affermando che non è stato possibile stabilire le effettive percentuali di incidenza tra gas ed energia elettrica e che, in particolare per quest'ultima, potrebbero assumere
“valori pari allo zero”. Il risparmio energetico non risulta dal consulente – viene precisato – “in quanto i dati oggettivi a disposizione non lo consentono” né
“tantomeno assunto per valido, ma soltanto annotato in una tabella di raffronto ricavata da documentazione di parte, ad esclusivo vantaggio di chi legge”.
Dunque, ancora una volta, il danno non appare accertato, né accertabile, se non ricorrendo ad imperfetti meccanismi presuntivi, tanto che lo stesso consulente di ufficio ha ritenuto di dover precisare, in risposta alle osservazioni, di aver offerto una ricostruzione del mancato risparmio soltanto come mera ipotesi di lettura.
La sentenza andrà pertanto riformata.
11.
Anche la richiesta di pagamento avanzata con l'appello incidentale non può essere accolta: CP_1 lamenta il mancato versamento delle rate finali della pag. 23/26 locazione finanziaria, per un totale di 18.000 euro, ma non dà risposta esauriente all'eccezione di inadempimento proposta dalla ditta Ferraro.
La richiesta di pagamento del residuo del canone finanziario non può essere accolta, in quanto manca la prova del puntuale adempimento dell'audit energetico. A fronte di un non provato rilievo circa il negato accesso per le pratiche di manutenzione, e quindi – se non altro – in una situazione di reciproci inadempimenti, non CP_1 può pretendere il pagamento dell'intero costo dell'impianto, senza aver offerto il servizio pattuito in contropartita. In nessuna delle missive depositate agli atti risulta una chiara contestazione circa la mancata possibilità di accedere agli impianti, per la sostituzione delle valvole, che comunque, se pure non impediva all'impianto di funzionare, andava effettuata, anche al solo fine di preservarne la durata, posto che con il contratto posto in essere la proprietà dell'EOP sarebbe passata nelle mani della ditta Ferraro. In una situazione di reciproci inadempimenti, in mancanza di una prova del tentativo di accesso (risultano soltanto alcuni scambi di lettere con cui ci si scusa per il ritardo nella fornitura delle valvole) non è possibile dare giustificazione delle ragioni del mancato intervento da parte di CP_1 sull'impianto.
12.
In ragione del nuovo assetto stabilito con la presente decisione, va accolto il motivo sulle spese,
pag. 24/26 oggetto di appello incidentale (quarto motivo), dovendosi provvedere alla loro integrale compensazione, sussistendo giustificazione della compensazione delle spese anche nel presente grado di giudizio, in cui si verifica reciproca soccombenza, sui principali capi di condanna, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Catanzaro dell'11.3.2019, n.
445/19 e sull'appello incidentale presentato dalla convenuta avverso la medesima sentenza, CP_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale rigetta la domanda attorea, revoca la condanna di cui al punto 1 della pronuncia impugnata, compensa integralmente tutte le spese del primo grado di giudizio, ponendo in solido a carico di entrambe le parti il costo degli accertamenti tecnici, e tra di loro metà ciascuno;
- respinge nel resto l'appello incidentale;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pag. 25/26 pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso l'8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 26/26
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1812 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra con sede legale in Satriano [Cz], in v.le Parte_1
Europa 65 [partita IVA ], in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Parte_2
- in forza di procura rilasciata con separato atto, allegato in calce all'atto di citazione in primo grado - dal prof. avv.
Valerio Donato [codice fiscale ] e CodiceFiscale_1 dall'avv. Domenico Calderoni [codice fiscale
[...]
], ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del primo, sito in Catanzaro, alla via J.F. Kennedy, n. 2; appellante
e (C.F. ), con sede in Milano, CP_1 P.IVA_2
Piazza Filippo Meda, 3, in persona del suo Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.
rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 acclusa al presente atto, dall'avv. Leonardo Giani (CF
, ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo pec del predetto avvocato;
appellata e appellante incidentale
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante:
Nel caso di non accoglimento della richiesta di nomina di CTU si insiste per
l'accoglimento delle richieste già rassegnate nell'atto introduttivo.
Segnatamente, in via principale: previa conferma dell'inadempimento consumato dalla ed in CP_1
riforma della Sentenza gravata, condannare la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dalla Pt_1
nella misura di euro 1.257.500,00, in quella maggiore o minore che
[...] risulterà di giustizia - oltre interesse legali e di mora ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. e/o ai sensi del d.lgs n. 231/02, e rivalutazione monetaria, ex art.
1224 cod. civ. - così determinata: a1) euro 1.237.500,00 a titolo di danno emergente conseguente alla rovina della biancheria;
a2) euro 22.00,00 a titolo di lucro cessante per mancato risparmio di spesa energetica, conseguente all'inadempimento degli obblighi di esecuzione dell'audit energetico pag. 2/26 In via subordinata: nella increduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, voglia l'Ecc.mo Collegio condannare la al CP_1
risarcimento del danno in favore della calcolato in via Parte_1
equitativa, ricalcolato in virtù di tutti i criteri, anche patrimoniali, sopraesposti o comunque allegati in giudizio.
In ogni caso:
- condannare la all'integrale rifusione delle spese di lite di CP_1
primo grado, calcolate secondo la somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
- condannare la all'integrale CP_1
rifusione delle spese relative al giudizio di A.T.P. iscritto al n. R.G.
5735/2014;
- condannare la al pagamento delle spese di lite del CP_1
giudizio di appello.
Appellata/appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni avversa domanda, istanza o pretesa disattesa, così giudicare in riforma della sentenza n. 445 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11 marzo 2019:
- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di per le ragioni di CP_1
cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande a qualunque titolo formulate nei suoi confronti;
- in via subordinata, in caso di accertamento di una qualche responsabilità a carico di , dichiarare il difetto di prova circa il preteso danno e dunque CP_1
respingere tutte le domande risarcitorie di poiché indimostrate nel Pt_1
quantum;
pag. 3/26 - in via ulteriormente subordinata, in caso di valutazione equitativa del danno, accertare che nulla è dovuto o, in subordine, contenere la condanna di
nell'importo di EUR 35.000,00 per le ragioni di cui in narrativa;
CP_1
- accertare l'esatto funzionamento del sistema EOP o comunque che
l'inesatto funzionamento dipende esclusivamente da fatto e colpa di e Pt_1
condannare quest'ultima al pagamento di EUR 18.000 a titolo di canoni di leasing insoluti;
- in ogni caso, competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per ATP integralmente rifuse, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
pag. 4/26 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE.
1.
Con atto di citazione del 10 luglio 2019, l'impresa ha promosso appello avverso la sentenza n. Parte_1
445 resa dal Tribunale di Catanzaro in data 11.3.2025.
è società che svolge attività di Parte_1 lavanderia industriale e noleggio di biancheria pulita, in favore di strutture sanitarie, esercizi alberghieri e/o di ristorazione e commerciali in genere.
In data 29.3.2012, la società aveva stipulato con l'odierna appellata, un contratto avente ad CP_1 oggetto “fornitura di prodotti chimici per il lavaggio meccanico in lavatrice e la realizzazione di un impianto di dosaggio e distribuzione centralizzato dei prodotti chimici”.
In forza degli accordi formalizzati, si era CP_1 impegnata ad evadere le ordinazioni di prodotti chimici richiesti dalla ditta Ferraro - in una misura approssimativamente pari ad euro 65.000,00 per anno - ed a fornire, in prestito d'uso gratuito e per tutta la durata dell'accordo, l'impianto di dosaggio e di distribuzione dei detergenti. Al contempo, la stessa si impegnava a svolgere attività accessorie, CP_1 preordinate a garantire una gestione efficace dell'impianto di lavaggio della biancheria, mediante la manutenzione dell'impianto ed il monitoraggio dei processi chimici applicati.
In particolare, il contratto aveva espressamente previsto l'obbligo, in capo all'odierna appellata, di pag. 5/26 effettuare visite tecniche periodiche sull'impianto di proprietà della , nel numero di 3 per ogni anno Pt_1 relativamente ai servizi di engineering e di 3 per ogni anno per i controlli chimici di processo. Ed ancora, sempre nel quadro degli obblighi gravanti su , le CP_1 parti avrebbero espressamente convenuto l'obbligo di eseguire un audit energetico, volto a verificare la funzionalità dei circuiti, appunto, energetici, secondo quanto minuziosamente descritto nell'art. 10 del contratto.
In forza di questi accordi, aveva incaricato Pt_1
del compito di governare e sovraintendere la CP_1 corretta funzionalità e gestione dell'impianto, al fine di massimizzarne l'efficacia, tanto in termini di corretta esecuzione dei cicli di lavaggio quanto in quelli di efficienza energetica.
2.
Rilevando un malfunzionamento dell'impianto, con danno alla merce trattata in lavaggio, la ditta attrice promuoveva un accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare preliminarmente i fatti. Ad esito del giudizio di ATP, introduceva il giudizio di Parte_1 primo grado, per ottenere una liquidazione del danno conseguente al lamentato pregiudizio. In particolare, le richieste avanti al giudice di prime cure erano di: a) accertare l'inadempimento contrattuale di nei CP_1 confronti della e, per l'effetto, b) condannare Parte_1
a risarcire i danni, nella misura di euro CP_1
pag. 6/26 1.263.000,00 così determinata: b1) euro 1.228.800,00 a titolo di danno emergente conseguente alla rovina ed al conseguente necessario reintegro della biancheria;
b2) euro 22.00,00 a titolo di lucro cessante per mancato risparmio di spesa energetica, conseguente all'inadempimento degli obblighi di esecuzione dell'audit energetico;
o, comunque, in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interesse legali e di mora e rivalutazione monetaria;
c) condannare la CP_1 al rimborso di tutte le spese sostenute relativamente all'accertamento tecnico preventivo promosso innanzi al
Tribunale di Catanzaro, ivi comprese quelle relative alla redazione della perizia di parte affidata al per. ind.
d) statuire in merito alle spese del presente Pt_3 giudizio.
3.
Il provvedimento impugnato ha parzialmente accolto la domanda spiegata in primo grado dalla odierna società appellante, che ha ottenuto la condanna della convenuta
– e oggi appellata – al pagamento della somma di CP_1 euro 69.162,00, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;
con metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in euro 8.967,00 (di cui euro 1.713,00 a titolo di esborsi ed euro 7.254,00 per compensi professionali) e metà delle spese di lite relative al giudizio di ATP, liquidate complessivamente e per l'intero, in euro 3.196,00 (di cui euro 286,00 a titolo di pag. 7/26 esborsi ed euro 2.910,00 per compensi professionali) oltre accessori.
Il provvedimento impugnato, ritenendo giustificata la contrapposta eccezione di inadempimento ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da che CP_1 in relazione al contratto di leasing relativo alla fornitura di un impianto di risparmio energetico (denominato EOP) aveva lamentato il mancato pagamento di metà del corrispettivo pattuito.
4.
In appello, chiede – ribadendo le ragioni della Pt_1 domanda avanzata in primo grado e previa nuova CTU – voler, in via principale, condannare a risarcire i CP_1 danni subiti nella misura di euro 1.257.500,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia – oltre interesse legali e di mora ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.
e/o ai sensi del d.lgs n. 231/02, e rivalutazione monetaria, ex art. 1224 cod. civ. – così determinata: a1) euro 1.237.500,00 a titolo di danno emergente conseguente alla rovina della biancheria;
a2) euro
22.00,00 a titolo di lucro cessante per mancato risparmio di spesa energetica.
5.
Per parte sua, ritiene che la pronuncia di CP_1 primo grado sia erronea e contraddittoria e dunque ne chiede la riforma, a mente delle seguenti considerazioni.
pag. 8/26 Anzitutto, la sentenza di primo grado sarebbe errata e contraddittoria, nella parte in cui ha ravvisato una responsabilità di per aver impostato un eccesso di CP_1 ossigeno attivo e cloro nel ciclo di lavaggio e per aver ritenuto che tali sostanze siano idonee a determinare il lamentato danneggiamento dei capi, nonostante il contrario avviso della consulenza tecnica (cita ad esempio la risposta al Quesito 3).
Fermo quanto precede in merito all'assenza e/o comunque alla mancata dimostrazione della responsabilità di , anche la quantificazione del CP_1 danno cui è pervenuto il primo giudice, in via equitativa, sarebbe errata, avendo il CTU altresì riconosciuto l'impossibilità di quantificare, anche solo in via di mera approssimazione, il preteso danno, così escludendo in radice anche la possibilità per il giudice di procedere ad una quantificazione in via equitativa, in assenza di qualsiasi attendibile parametro di riferimento.
La ditta Ferraro, dopo aver allegato un danno a dir poco esorbitante, non avrebbe poi fornito gli elementi necessari per poterlo quantificare e gli unici dati oggettivi e documentali a disposizione, ossia quelli risultanti dai bilanci della società, dimostrerebbero per tabulas che un danno non c'è stato.
Di qui, il necessario rigetto dell'azione avversaria per totale difetto di prova non solo sull'an ma soprattutto sul quantum.
Ancora, la sentenza di primo grado sarebbe erronea e ingiusta nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pag. 9/26 funzionamento del sistema EOP fosse eziologicamente riferibile alla condotta inadempiente di e l'ha CP_1 quindi condannata a pagare la somma di euro 22.000,00
a titolo di danno da mancato risparmio energetico.
Infine, l'appello incidentale insiste sul capo della sentenza che ha posto le spese di lite del giudizio di primo grado e del precedente procedimento di ATP per metà a carico di e per metà compensate tra le CP_1 parti.
6.
La causa perviene all'attenzione del collegio, per essere trattenuta in decisione, sulle conclusioni per come precisate in epigrafe. Entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi finali.
7.
Sul piano istruttorio, ritiene il collegio non ricorrere –
a distanza di oltre dieci anni dai fatti – necessità/possibilità di ordinare ulteriori incarichi peritali, apparendo la causa peraltro già dotata di accertamenti tecnici, disposti nell'immediatezza del lamentato danno, costituiti dalla relazione ATP dell'ingegnere corredata da ampia Persona_1 disamina dell'ausiliario, ingegnere chimico
[...]
con risposta alle osservazioni dei consulenti di Per_2 parte. Vi è a corredo ampia prova documentale e testimonianze assunte avanti al giudice di primo grado, pienamente utilizzabili. Peraltro, la richiesta attorea di pag. 10/26 disporre una CTU, in mancanza del dato certo, ovvero – come si vedrà, da qui a poco – della materia prima da esaminare, si presenterebbe inutilmente ripetitiva degli accertamenti già espletati, ante causam.
8.
Nel merito, è dato osservare quanto segue.
8.1
Il contratto tra le parti è stato stipulato il 29.3.2012 ed è stato avviato circa tre mesi dopo. In sede di ATP, il consulente ing. ha ispezionato la macchina Per_1 lavacontinua NK K1, costituita da dodici camere di lavaggio: nelle prime tre si effettua il prelavaggio, nelle successive cinque camere la fase di lavaggio, nelle seguenti tre il risciacquo e nell'ultima il trattamento con l'ammorbidente. I dosaggi di detergenti e prodotti chimici sono preimpostati e abbinati alle camere 1, 5 e 12, in funzione sia del carico che del tipo di biancheria da lavare.
Il CTU aveva richiesto alle parti una serie di informazioni preliminari per valutare i calcoli di progetto dei processi di lavaggio e dei dosaggi dei prodotti chimici per ciascun tipo di biancheria, ottenendo riscontro dalla sola . CP_1
Il primo rilievo ha riguardato una effettiva concentrazione anomala (più elevata) di ossigeno attivo nel programma n. 5 (prodotto denominato Oxybrite), riscontrata dallo stesso tecnico di Ecolab Luigi Perone,
pag. 11/26 nel corso del terzo rapporto, a maggio 2013, rispetto ai valori di settembre 2012. L'eccesso di ossigeno attivo è motivo di deterioramento delle fibre di cotone, perché riduce il grado di polimerizzazione del tessuto. Nel precedente controllo del settembre 2012 era peraltro emerso un altro problema – sempre rilevato dal tecnico
Perone – ovvero che occorreva ridurre il dosaggio dell'ipoclorito di sodio. Si può dedurre che l'errato dosaggio nella fase del candeggio del prodotto chimico possa aver comportato un danno ai tessuti, nei primi tre mesi di funzionamento della lavacontinua, Rispondendo al primo quesito, dunque, l'accertatore tecnico nominato dal Tribunale, constatava l'inesattezza dei processi di lavaggio e di dosaggio dei prodotti chimici impostati da che prevedono l'uso di dei candeggianti (Ipoclorito CP_1 di sodio e Oxybrite perfect).
Sul secondo quesito, relativo alla disamina della natura e dello stato della biancheria sottoposta a lavaggi con i detergenti forniti da , il consulente ha CP_1 incontrato le prime difficoltà: come osservato dall'ausiliario ingegnere chimico, le schede tecniche dei prodotti fornite dalla non riportavano la data di Pt_1 acquisto, la vita utile, il grado di polimerizzazione e le condizioni di lavaggio, elementi essenziali per una valutazione del danno eventuale riportato dai tessuti.
Sarebbe stato necessario, infatti, sottoporre la merce a prove di laboratorio (analisi della polimerizzazione, della tenacità e della resistenza a trazione), ma le condizioni di stoccaggio, catalogazione e conservazione non sono pag. 12/26 risultate tali da consentire “un'esatta individuazione, ed un inquadramento cronologico”.
Non essendo possibile individuare in modo esatto la materia oggetto di accertamento, il consulente – rispondendo al terzo quesito – ha affermato di non essere in grado di accertare né l'entità del degrado (ordinario o accelerato) né il tipo di degrado (meccanico e/o chimico e fisico), per cui nessuna conclusione poteva trarsi circa il nesso di causalità tra l'uso eccessivo di sostanze chimiche e l'eventuale danno riportato dai tessuti.
Di conseguenza, anche la risposta al quesito successivo soffre di indeterminatezza, non potendo essere accertato, “anche solo con ragionevole certezza” la riduzione di durata dei capi trattati.
La risposta al quinto quesito pone ulteriori dubbi: non disponendosi di documentazione tecnica relativa ai dosaggi di prodotti diversi da quelli forniti da , CP_1 potendosi verificare un maggiore utilizzo da parte della ditta rispetto a quello ordinario, per garantire lo stesso grado di pulizia della biancheria, ne viene a soffrire la quantificazione del danno.
Anche a voler superare tale difficoltà, utilizzando i dati forniti dal consulente di parte , perito Persona_3 industriale – secondo cui si potrebbe ipotizzare un prezzo medio di euro 12,50 (parametrato al tipo di biancheria più frequentemente sottoposta a lavaggi, i tovaglioli) per kg 1.235.000 di biancheria complessivamente trattata nel periodo luglio 2012 – maggio 2013, resta il fatto che non
è dato sapere l'ammanco materiale denunciato dalla pag. 13/26 società: dall'esame dei bilanci, infatti, non emerge alcun dato certo relativo al quantitativo di materiale mandato al macero esclusivamente per cause da addebitare ad
. La ditta – conclude il consulente d'ufficio – in CP_1 sostanza “non ha fornito negli atti di causa elementi necessari per consentire al CTU anche con ragionevole approssimazioni, di quantizzare il danno”.
8.2
Dal sesto quesito in poi, il consulente è passato ad esaminare la questione dell'audit energetico, di cui all'art. 10 del dettato contrattuale. In base agli accordi si impegnava a fornire alla ditta un dispositivo del CP_1 tipo Energy Optimiser (EOP), ad effettuare una serie di verifiche preliminari, ad offrire visite di verifica trimestrali, a compiere eventuale manutenzione straordinaria.
La ditta aveva già acquistato un sistema di Pt_1 risparmio energetico (EOP) per la lavacontinua K13 e, visti i buoni risultati, aveva scelto di estendere tale applicazione anche alla nuova lavacontinua (K1).
Il sistema EOP fornisce un risparmio relativo al costo di riscaldamento dell'acqua, con conseguente decremento del consumo elettrico. Sul punto l'accertamento crea una certa confusione, laddove da un lato afferma che la ditta avrebbe impedito l'accesso ai tecnici per conto di CP_1 per i necessari lavori di manutenzione, per poi rilevare poco più avanti che non avrebbe ottemperato alle CP_1 necessarie attività di verifica, concordate tra le parti.
pag. 14/26 Il consulente ha comunque ritenuto possibile verificare il danno, sulla scorta di quanto esposto dal perito si considera il consumo medio di gas Pt_3 metano nel periodo di utilizzo della scambiatore 2012 e
2013, utilizzando i dati di bilancio, sia per il gas metano che per l'energia elettrica, dividendo per due (essendo due le lavacontinue utilizzate e una sola dotata di EOP fornito da ), moltiplicato per il costo al metro cubo del CP_1 metano e per il costo al Kw/h dell'energia elettrica, ottenendo due importi, da sommare tra loro: 15.000 +
7200 = 22.200 euro.
9.
Il collegio ritiene ed espone quanto segue.
Non pare esser dubbio sul fatto che parte attrice abbia omesso lo sforzo necessario, su di lei incombente, per dimostrare il danno dovuto all'inesatto dosaggio dei prodotti forniti da . Se pure in base ai rapporti CP_1 redatti dal tecnico della ditta fornitrice, siano emersi elementi per ritenere che una parte della biancheria immessa nei sistemi di lavaggio abbia potuto ricevere un danno, vuoi in termini di scoloramento, vuoi in termini di accelerata usura, dovuto ad un inesatto dosaggio dei prodotti a base di ossigeno attivo e/o di ipoclorito di sodio, quanto posto a disposizione dalla impresa Pt_1 in sede di accertamento tecnico e davanti al giudice non consente di ricavare un giudizio certo sulla quantità di biancheria trattata, e sulla percentuale di perdita subìta.
pag. 15/26 Anche le testimonianze, si sono limitate ad indicare i quantitativi di biancheria immessi giornalmente nelle camere di lavaggio, ad identificare il loro tipo, ma nulla hanno restituito circa la diminuita qualità della merce sottoposta a trattamento sbiancante.
La sentenza impugnata ha ritenuto – ferma la sussistenza di profili di responsabilità a carico della convenuta – non provato l'ammontare del danno. Ciò in quanto, parte attrice
“pur deducendo di aver dovuto reintegrare la biancheria danneggiata, ha omesso di produrre qualsivoglia prova, documentale (ad esempio le fatture relative all'acquisto di nuova biancheria) ovvero orale, a supporto della predetta allegazione”.
Ha però intravisto nella mancata partecipazione di
“alle operazioni peritali avviate su impulso della CP_1 controparte”, un elemento di consapevolezza della responsabilità, poiché una sua partecipazione attiva avrebbe “sicuramente consentito di cristallizzare un quadro probatorio utilizzabile nel presente giudizio”, ed è pervenuta quindi ad una liquidazione del danno in via equitativa, contestata peraltro da con la CP_1 proposizione dell'appello incidentale.
9.1
La prima osservazione contenuta in sentenza, circa la mancata partecipazione agli accertamenti peritali preventivi da parte di , si rivela inconsistente, in CP_1 quanto di natura del tutto neutra, ai fini interpretativi di pag. 16/26 un eventuale riconoscimento della responsabilità. Non partecipare ad una fase di prima valutazione del lamentato danno, in sede pre-giudiziale, non comporta alcuna ammissione, né possono intravedersi oneri collaborativi, trattandosi di una semplice scelta processuale della parte, che può rispondere a vari obiettivi (nella fattispecie, ha ribadito di non CP_1 essere stata presente, in quanto sicura della infondatezza delle richieste di controparte). Affermare il contrario è come voler dare in giudizio ragione all'attore, per il sol fatto che il convenuto è rimasto contumace.
Il secondo argomento addotto dal primo giudice per la valutazione del danno fa leva sulle indicazioni conclusive depositate in data 20.2.2019 da
, in cui si afferma – “a tutto voler concedere” CP_1 doversi contenere il risarcimento per il danno alla biancheria in euro 45.000, risultato ottenuto moltiplicando 14.000 kg di biancheria per un valore medio di circa 32 euro/kg, assumendo che i capi danneggiati rappresentino il 20% del totale della biancheria lavata (salvo poi la parte indicare un prezzo diverso, pari a 16 euro/kg, che dimezzerebbe la somma inizialmente indicata).
Tale scelta motivazionale, di tipo presuntivo, basata sulle sole affermazioni della convenuta, che aveva precisato di aver inizialmente indicato il valore medio di
32 euro/Kg per mero errore materiale, successivamente corretto in “circa 16/Kg” (cfr. sentenza pagina 11, rigo 13) non può essere condivisa, non solo perché inesatta.
pag. 17/26 E' indubbio che in tema di danno l'onere della prova ricada sull'attore in giudizio, tenuto a dare la prova del pregiudizio subito. In una causa di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo
(Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015). E ad un esame men che approfondito della fattispecie emerge subito, ictu oculi, un problema: anche a voler riconoscere una errata impostazione dei programmi di lavaggio da parte di
, con un eccesso di ipoclorito di sodio o di ossigeno CP_1 liberato nelle macchine lavatrici, non si è in grado di stabilire né il quantitativo di merce trattata, né la sua tipologia, né il pregiudizio sofferto, in concreto, in termini di ridotto utilizzo o di avvio al macero. Di tanto la ditta non offre alcuna prova, nemmeno a livello di Pt_1 presunzioni, e nulla di concreto emerge nemmeno dallo scambio di mail e di comunicazioni avvenuto tra le parti, ove contesta in modo generico “i danni subiti Pt_1 dalla Ns. biancheria” (raccomandata a.r. del 23.5.2013) ovvero il “danneggiamento di considerevoli quantità di biancheria”, per poi avanzare una pretesa risarcitoria del tutto immotivata, pari ad oltre un milione e duecentocinquantamila euro, ossia circa un quarto di valore dell'intero stock per come indicato in bilancio, per un periodo di lavaggio di tre mesi, senza però
pag. 18/26 specificare la durata di ogni lavaggio e senza distinzione per il periodo dell'anno (indifferentemente se bassa/alta stagione).
Il dipendente aveva dato una valida CP_3 indicazione, bastava allegare i fogli di lavoro compilati giornalmente e per ogni mese, “che attestano i quantitativi di biancheria che viene lavata”, anche se risulta che venivano trattate in lavaggio 200 al giorno intendendo per ognuna di esse un carico da 36 kg. Se così è, nei tre mesi invernali – in cui opera una sola lavacontinua, la NK K1 (così il dipendente
[...]
), per venti giorni al mese si avrebbe un carico di Tes_1 biancheria trattato pari a 36 x 200 x 20 x 3, mentre nei mesi estivi il carico si raddoppia. Ma anche sotto tale profilo la domanda è indeterminata, non solo perché non circoscrive esattamente i periodi (nella lettera del 25.7 si dice che il deterioramento si sarebbe notevolmente accelerato tra luglio 2012 e maggio 2013, poi i mesi diventano 12), ma perché manca la prova della consistenza del danno.
Dati confusi, non certi, e nemmeno avvalorati dalla perizia giurata allegata all'atto di citazione, ove si descrivono i difetti in termini di aumentata ruvidità dei tessuti, incremento di pelosità superficiale, perdita di resistenza alla lacerazione determinati dai lavaggi nella lavacontinua, finendo però con il valutare il danno in termini di percentuale di stima presuntiva, “non inferiore al 40% dei kg processati”, senza offrire un dato economico finale sicuro e, soprattutto, verificabile, sicché
pag. 19/26 ogni valutazione in via equitativa appare irrimediabilmente compromessa dalla impenetrabile nebulosità dei dati offerti in valutazione. Peraltro, anche a volere utilizzare il contributo di parte, non si saprebbe a cosa parametrare il costo della biancheria (che secondo le testimonianze sarebbe costituita prevalentemente da spugne, lenzuola e tovaglioli e non soltanto da questi ultimi).
Ultima osservazione.
Il perito di parte quantifica – senza offrire Pt_3 una base di calcolo – la merce trattata tra luglio 2012 e settembre 2013 in kg 1.235.000; come possa passarsi da questo dato alla richiesta di risarcimento indicata in citazione e ribadita in appello in euro 1.257.500, per un difettoso lavaggio dei capi, limitato ad e non più dodici mesi, non è dato sapere.
L'affermazione del perito di parte, su un accelerato consumo della merce pari al 40% è una mera stima, non fondata su alcun dato concreto.
Il fatto è che L'ATP – non che non abbia saputo, ma – non ha potuto accertare il danno, perché non è stato possibile esaminare direttamente la merce, né sottoporla a test, non disponendo del dato su quale tipologia di biancheria sia stata eventualmente accantonata o sia ancora in uso, dopo i lamentati difetti. La ditta – Pt_1 afferma in conclusione l'ing. – “non ha Persona_1 fornito negli atti di causa gli elementi necessari per consentire al C.T.U., anche con ragionevole
pag. 20/26 approssimazione, di quantizzare il danno subito dalla
. Parte_1
D'altro canto, le parti avanti all'ing. e all' Per_1 ingegnere chimico nemmeno si sono accordate Per_2 per svolgere una prova sostitutiva del test di lavaggio nella lavacontinua, così come richiesto da (cfr. CP_1 pagine 12 e 13 relazione , test che, peraltro, Per_2 avrebbe potuto fornire soltanto un giudizio negativo> nei confronti della chimica dei lavaggi, permanendo il problema della impossibilità di accertamento delle condizioni della biancheria, in relazione al loro lamentato danneggiamento.
Una eventuale nuova consulenza non potrebbe risolvere il gap.
10.
Quanto invece al pregiudizio sofferto per effetto del mancato e/o inesatto svolgimento dell'audit energetico, il consulente – recependo integralmente la proposta liquidatoria del consulente di parte – ha dapprima quantificato il danno subito dalla in una Parte_1 somma approssimativa, pari ad euro 22.200,00 liquidati a titolo di rimborso dei maggiori consumi di gas ed energia elettrica, asseritamente derivati dagli inadempimenti perpetrati da . S.r.l. CP_1
L'audit energetico riguardava – comi si è detto – la verifica dell'impianto di risparmio Energy Optimiser.
L'art. 10 del contratto regolava le attività a carico di
, attraverso una serie di prescrizioni volte a CP_1
pag. 21/26 verificare l'efficacia e la funzionalità dello scambiatore, il cui fine era di “ridurre il valore di kW/kg biancheria”. Il macchinario era offerto in locazione finanziaria, con manutenzione e assistenza a carico di . Veniva CP_1 consegnato a maggio del 2012 e messo in funzione il mese successivo, sulla nuova lavatrice della ditta . Pt_1
E' poco chiaro cosa sia successo dopo.
L'impresa lamenta un malfunzionamento, Pt_1 mentre oppone di essere stata interpellata in un CP_1 primo momento per la rottura di un rotore, di aver prontamente provveduto alla sua sostituzione, e poi di aver saputo della necessità di sostituzione delle valvole, ma di non aver più avuto possibilità di accedere all'impianto. In ogni caso, la mancata sostituzione delle valvole non impediva all'impianto di funzionare, ma serviva solo per preservarne la sua durata nel tempo (sul punto vi è una missiva della ditta che attesta Pt_4 effettivamente quanto sostenuto da ). CP_1
Se è vero che non vi è prova di un negato accesso da parte della ai tecnici di , non vi è Pt_1 CP_1 nemmeno sufficiente documentazione sui motivi del dell'impianto, che anche senza la sostituzione delle valvole poteva comunque essere utilizzato, e sulle modalità di contestazione del suo mancato funzionamento.
Ed ancora una volta, non vi è prova certa del danno, in termini di mancato risparmio energetico, che nella consulenza di parte, recepita come base di calcolo dal CTU, è solo presuntiva.
pag. 22/26 Sulla base di una progettuale>, con doppia fonte energetica (gas/energia elettrica), perviene ad apprezzare un'alea di Per_1 risparmio energetico, su base di consumo standard, variabile tra il 10 e il 15% con un risparmio massimo parti a 22.200 euro annuo, calcolati sulla scorta dei costi energetici indicati in bilancio. Tuttavia, a seguito di contestazione da parte del CTP, arretra, Per_1 affermando che non è stato possibile stabilire le effettive percentuali di incidenza tra gas ed energia elettrica e che, in particolare per quest'ultima, potrebbero assumere
“valori pari allo zero”. Il risparmio energetico non risulta dal consulente – viene precisato – “in quanto i dati oggettivi a disposizione non lo consentono” né
“tantomeno assunto per valido, ma soltanto annotato in una tabella di raffronto ricavata da documentazione di parte, ad esclusivo vantaggio di chi legge”.
Dunque, ancora una volta, il danno non appare accertato, né accertabile, se non ricorrendo ad imperfetti meccanismi presuntivi, tanto che lo stesso consulente di ufficio ha ritenuto di dover precisare, in risposta alle osservazioni, di aver offerto una ricostruzione del mancato risparmio soltanto come mera ipotesi di lettura.
La sentenza andrà pertanto riformata.
11.
Anche la richiesta di pagamento avanzata con l'appello incidentale non può essere accolta: CP_1 lamenta il mancato versamento delle rate finali della pag. 23/26 locazione finanziaria, per un totale di 18.000 euro, ma non dà risposta esauriente all'eccezione di inadempimento proposta dalla ditta Ferraro.
La richiesta di pagamento del residuo del canone finanziario non può essere accolta, in quanto manca la prova del puntuale adempimento dell'audit energetico. A fronte di un non provato rilievo circa il negato accesso per le pratiche di manutenzione, e quindi – se non altro – in una situazione di reciproci inadempimenti, non CP_1 può pretendere il pagamento dell'intero costo dell'impianto, senza aver offerto il servizio pattuito in contropartita. In nessuna delle missive depositate agli atti risulta una chiara contestazione circa la mancata possibilità di accedere agli impianti, per la sostituzione delle valvole, che comunque, se pure non impediva all'impianto di funzionare, andava effettuata, anche al solo fine di preservarne la durata, posto che con il contratto posto in essere la proprietà dell'EOP sarebbe passata nelle mani della ditta Ferraro. In una situazione di reciproci inadempimenti, in mancanza di una prova del tentativo di accesso (risultano soltanto alcuni scambi di lettere con cui ci si scusa per il ritardo nella fornitura delle valvole) non è possibile dare giustificazione delle ragioni del mancato intervento da parte di CP_1 sull'impianto.
12.
In ragione del nuovo assetto stabilito con la presente decisione, va accolto il motivo sulle spese,
pag. 24/26 oggetto di appello incidentale (quarto motivo), dovendosi provvedere alla loro integrale compensazione, sussistendo giustificazione della compensazione delle spese anche nel presente grado di giudizio, in cui si verifica reciproca soccombenza, sui principali capi di condanna, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Catanzaro dell'11.3.2019, n.
445/19 e sull'appello incidentale presentato dalla convenuta avverso la medesima sentenza, CP_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale rigetta la domanda attorea, revoca la condanna di cui al punto 1 della pronuncia impugnata, compensa integralmente tutte le spese del primo grado di giudizio, ponendo in solido a carico di entrambe le parti il costo degli accertamenti tecnici, e tra di loro metà ciascuno;
- respinge nel resto l'appello incidentale;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pag. 25/26 pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso l'8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 26/26