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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14598/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14598/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO GIORGIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 20 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TEDESCO GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZZU MAURO Controparte_1 C.F._2
IE, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 106 TEMPIO PAUSANIA presso il difensore avv. MUZZU MAURO IE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio . Parte_1 Controparte_1
Esponeva l'attore che:
- nel 2013 il e il avevano costituito, insieme ad altri, la società Asta s.r.l.; Pt_1 CP_1
- il (socio al 10% e amministratore unico) e il (socio al 45%) in data 15.5.2013 avevano Pt_1 CP_1
sottoscritto un “patto di sindacato di voto”, che prevedeva che l'obbligo per il di votare, Pt_1
all'assemblea sociale, in conformità al voto espresso dal nelle deliberazioni concernenti CP_1
determinate materie, tra cui l'approvazione del bilancio;
- a garanzia delle obbligazioni assunte il aveva consegnato in via fiduciaria all'avvocato Vittorio Pt_1
Vecchi di Bologna un assegno bancario di € 25.000,00, che il fiduciario avrebbe dovuto consegnare al in caso di inadempimento del agli impegni assunti col patto di sindacato;
CP_1 Pt_1
- in sede di preparazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 erano emerse alcune criticità contabili;
- con un nuovo consulente era stato predisposto un bilancio corretto;
- all'assemblea del 11.6.2019 il bilancio era stato approvato, nonostante il voto contrario del col CP_1
voto favorevole del e degli altri soci;
Pt_1
- successivamente l'assemblea straordinaria del 15.7.2019 aveva azzerato e ricostituito il capitale, con emissione di nuove quote con soprapprezzo;
il non aveva sottoscritto le nuove quote ed era CP_1
rimasto escluso dalla società;
- nel dicembre 2019 il aveva richiesto l'assegno da 25.000 euro e il fiduciario glielo aveva CP_1
consegnato, nonostante l'opposizione del Pt_1
Esponeva poi che:
- il non aveva votato in conformità al voto espresso dal ma ciò non costituiva Pt_1 CP_1
inadempimento in quanto:
pagina 2 di 8 a) non aveva dato preventiva comunicazione al del proprio indirizzo di voto;
CP_1 Pt_1
b) non approvare il bilancio sarebbe equivalso alla votazione di un bilancio non chiaro e non vero;
c) le deliberazioni di approvazione del bilancio non potevano essere validamente ricomprese nell'ambito del patto parasociale, in quanto attenevano all'osservanza di regole imperative;
- il in data 6.11.2018 aveva espresso la volontà di recedere dal patto parasociale (“in data Pt_1
6.11.2018, l'attore aveva scritto una pec all'avv. Vecchi, e “in copia” al chiedendo la CP_1
restituzione dell'assegno, “informandola che, essendo decorsi 5 anni, la scrittura privata 15.5.2013 contenente il patto di sindacato tra ed il sottoscritto è scaduta”); CP_1
- in ogni caso il che non aveva impugnato la deliberazione di approvazione del bilancio, non CP_1
aveva patito alcun danno e la richiesta di consegna dell'assegno era un'evidente condotta emulativa.
Ciò premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale di Bologna
in via principale: accertato che il sig. non si è reso inadempiente al patto parasociale di cui alla scrittura Parte_1
privata 15.5.2013 sottoscritta con il sig. in riferimento all'assegno n.0011658437 tratto sulla Banca di Controparte_1
Credito Cooperativo di Castenaso a favore del sig. , emesso in data 15.5.2013 per € 25.000,000, Controparte_1
condannare il sig. a restituire immediatamente il suddetto assegno ed a non utilizzarlo, con vittoria di spese e CP_1
compensi;
In subordine, accertato che il sig. è legittimamente receduto in data 6.11.2018 dal patto parasociale di cui Parte_1
alla scrittura privata 15.5.2013 sottoscritta con il sig. accertato altresì che il sig. non si è Controparte_1 Parte_1
reso inadempiente al patto parasociale di cui alla scrittura privata 15.5.2013, in riferimento all'assegno n.0011658437
tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di Castenaso a favore del sig. , emesso in data 15.5.2013 per € Controparte_1
25.000,000, condannare il sig. a restituire immediatamente il suddetto assegno ed a non utilizzarlo, con vittoria di CP_1
spese e compensi;
In subordine, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse sussistente l'inadempimento del sig. al patto Pt_1
parasociale di cui alla scrittura privata 15.5.2013 sottoscritta con il sig. accertare che nessun danno è Controparte_1
conseguito al sig. dalla condotta del sig. e pertanto, con riferimento all'assegno n.0011658437 tratto sulla CP_1 Pt_1
pagina 3 di 8 Banca di Credito Cooperativo di Castenaso a favore del sig. , emesso in data 15.5.2013 per € 25.000,00, Controparte_1
condannare il sig. a restituire immediatamente il suddetto assegno ed a non utilizzarlo, con vittoria di spese e CP_1
compensi”.
II
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Esponeva il convenuto che:
- il tribunale di bologna era incompetente per territorio a conoscere della domanda proposta dal Pt_1
perché non trovava applicazione l'art. 19 c.p.c. e perché in presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per determinare il foro competente, occorreva far riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta;
l'art. 1182 c.c stabiliva a tal fine che l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro doveva essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza.; il risiedeva in Sardegna. CP_1
Esponeva poi che:
- come si desumeva dalla lettura del verbale di assemblea e in particolare dal tenore dell'intervento del delegato del dottor era chiaro che il era contrario all'approvazione del bilancio e CP_1 Per_1 CP_1
il avrebbe dovuto adeguare il suo voto alle manifeste intenzioni del non era prevista Pt_1 CP_1
alcuna consultazione preventiva;
- il pagamento della penale era dovuto a prescindere dal danno;
- al patto di sindacato delle s.r.l. non si applicava il limite di durata quinquennale previsti per le società per azioni;
- non vi era stata alcuna valida comunicazione di recesso;
- il patto di sindacato di voto non era in contrasto con norme imperative ed era valido;
- il era inadempiente all'accordo di sindacato anche in relazione ad altre condotte, diverse Pt_1
dall'esercizio del voto in assemblea;
- sussistevano i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 4 di 8 Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza deduzione ed eccezione respinta Voglia il Tribunale adito:
In via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del Tribunale di Cagliari
Sezione Specializzata delle Imprese, e rimettere pertanto le parti dinanzi questo;
Nel merito: Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata accertare e dichiarare la validità e la conseguente efficacia della scrittura privata intercorsa tra le parti
in causa avente ad oggetto il patto di sindacato di voto, e al contempo accertare e contestualmente dichiarare
l'inadempimento dell'attore a quanto pattuito nell'accordo del 15.05.2013, e per l'effetto condannarlo al pagamento della
somma pari ad € 25.000,00 a titolo di garanzia cosi come previsto al punto n. 3;
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la validità e la conseguente efficacia del patto di sindacato di voto
contento nella scrittura del 15.05.2013 sottoscritta dalle parti in causa, e pertanto accertare e contestualmente dichiarare
l'inadempimento del Sig. agli accordi ivi indicati (punto n. 2) e per l'effetto condannarlo al pagamento della Parte_1
somma pari ad € 25.000,00 a titolo di garanzia cosi come previsto al punto n. 3 dell'intercorso accordo in parola;
In ogni caso accertata la temerarietà della lite condannare l'attore al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Mauro P. Muzzu quale avvocato
antistatario.”.
III
La causa, respinte le richieste di prove orali, era posta in decisione all'udienza del 3.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte.
In tale sede le parti riproponevano le conclusioni di merito già formulate;
il convenuto non riproponeva l'eccezione di incompetenza per territorio, ma insisteva nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse,
a cui l'attore si opponeva, chiedendo in subordine la prova contraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. INAMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE DI Controparte_2
pagina 5 di 8 Il convenuto non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incompetenza per territorio, che tuttavia ha trattato in comparsa conclusionale.
L'eccezione, sia o non sia stata abbandonata, è comunque incompleta, non essendo stato contestata la competenza del tribunale di Bologna quale giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta (il patto è stato sottoscritto in Bologna).
L'eccezione è dunque inammissibile (cfr. Cass. 21989/2021).
II. VALIDITÀ DEL PATTO PARASOCIALE
Non vi è motivo di negare validità all'accordo del 15.5.2013, dal momento che la legge stessa prevede che possa essere oggetto di patto parasociale l'esercizio del diritto di voto (art. 2341 bis c.c., in materia di società per azioni).
III. INADEMPIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE
Deve ritenersi provato che il si sia reso inadempiente al patto parasociale. Pt_1
Non vi è dubbio che all'assemblea del 19.6.2019 l'attore abbia espresso un voto difforme da quello espresso dal in violazione dell'art. 2 del patto parasociale. CP_1
Non può dirsi che il non conoscesse le intenzioni di voto del perché in assemblea il Pt_1 CP_1
delegato del aveva inequivocabilmente dichiarato che “non vi sono i presupposti informativi CP_1
necessari per procedere all'approvazione del progetto di bilancio”.
Nemmeno può dirsi che il rifiuto di approvazione del bilancio presenti caratteri di illiceità, che renderebbero il voto contrario all'approvazione una prestazione inesigibile.
Secondo il “… poiché il bilancio redatto e proposto all'assemblea di Asta per la sua Pt_1
approvazione l'11.6.2019, era chiaro e vero ed evidenziava notevoli perdite che portavano il capitale sociale al di sotto della soglia legale, fattispecie a fronte della quale l'assemblea doveva prendere ulteriori decisioni nel rispetto della normativa di riferimento, l'indirizzo di voto del di non CP_1
approvare il bilancio 2018 risultava in sostanza contrario alle norme imperative e per ciò stesso
l'obbligazione di conformarsi a tale indirizzo di voto (secondo un'inammissibile interpretazione del
pagina 6 di 8 patto parasociale in oggetto) sarebbe stata un'obbligazione inesigibile in quanto contraria ai principi fondanti dell'ordinamento giuridico.”.
In realtà non vi è nulla di illecito nel sostenere di non essere sufficientemente informati e comunque il rifiuto di approvare un bilancio, anche se (in ipotesi) corretto, non viola norme imperative, che sanzionano l'approvazione di un bilancio non corretto e non la mancata approvazione di un bilancio corretto.
IV. IL RECESSO
Non vi è stata alcuna comunicazione di recesso, avendo il invocato, prima dell'assemblea, la Pt_1
scadenza del patto parasociale per decorso del termine di cinque anni, che è questione non riproposta nel presente giudizio.
V. INESISTENZA DEL DANNO
Secondo il a fronte della mancanza di un danno risarcibile la richiesta dell'assegno dato a Pt_1
garanzia è ingiustificata.
La difesa non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 1382 comma 2 c.c. “La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Secondo l'attore non si sarebbe in presenza di una clausola penale, ma di una garanzia.
Non è chiaro come, secondo l'attore, dovrebbe operare questa “garanzia”, ma è chiaro che, se la clausola non è correlata al danno, l'inesistenza del danno non la paralizza.
Se poi la garanzia consiste, come è scritto nel patto, nella consegna dell'assegno in caso di inadempimento, non vi è dubbio che la fattispecie si sia realizzata e che l'assegno vada consegnato.
VI. CP_3
Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria, non avendo le parti agito o resistito con dolo o colpa grave.
VII. SPESE
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) respinge le domande proposte da;
Parte_1
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore avvocato Mauro Piero Muzzu, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14598/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO GIORGIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 20 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TEDESCO GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZZU MAURO Controparte_1 C.F._2
IE, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 106 TEMPIO PAUSANIA presso il difensore avv. MUZZU MAURO IE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio . Parte_1 Controparte_1
Esponeva l'attore che:
- nel 2013 il e il avevano costituito, insieme ad altri, la società Asta s.r.l.; Pt_1 CP_1
- il (socio al 10% e amministratore unico) e il (socio al 45%) in data 15.5.2013 avevano Pt_1 CP_1
sottoscritto un “patto di sindacato di voto”, che prevedeva che l'obbligo per il di votare, Pt_1
all'assemblea sociale, in conformità al voto espresso dal nelle deliberazioni concernenti CP_1
determinate materie, tra cui l'approvazione del bilancio;
- a garanzia delle obbligazioni assunte il aveva consegnato in via fiduciaria all'avvocato Vittorio Pt_1
Vecchi di Bologna un assegno bancario di € 25.000,00, che il fiduciario avrebbe dovuto consegnare al in caso di inadempimento del agli impegni assunti col patto di sindacato;
CP_1 Pt_1
- in sede di preparazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 erano emerse alcune criticità contabili;
- con un nuovo consulente era stato predisposto un bilancio corretto;
- all'assemblea del 11.6.2019 il bilancio era stato approvato, nonostante il voto contrario del col CP_1
voto favorevole del e degli altri soci;
Pt_1
- successivamente l'assemblea straordinaria del 15.7.2019 aveva azzerato e ricostituito il capitale, con emissione di nuove quote con soprapprezzo;
il non aveva sottoscritto le nuove quote ed era CP_1
rimasto escluso dalla società;
- nel dicembre 2019 il aveva richiesto l'assegno da 25.000 euro e il fiduciario glielo aveva CP_1
consegnato, nonostante l'opposizione del Pt_1
Esponeva poi che:
- il non aveva votato in conformità al voto espresso dal ma ciò non costituiva Pt_1 CP_1
inadempimento in quanto:
pagina 2 di 8 a) non aveva dato preventiva comunicazione al del proprio indirizzo di voto;
CP_1 Pt_1
b) non approvare il bilancio sarebbe equivalso alla votazione di un bilancio non chiaro e non vero;
c) le deliberazioni di approvazione del bilancio non potevano essere validamente ricomprese nell'ambito del patto parasociale, in quanto attenevano all'osservanza di regole imperative;
- il in data 6.11.2018 aveva espresso la volontà di recedere dal patto parasociale (“in data Pt_1
6.11.2018, l'attore aveva scritto una pec all'avv. Vecchi, e “in copia” al chiedendo la CP_1
restituzione dell'assegno, “informandola che, essendo decorsi 5 anni, la scrittura privata 15.5.2013 contenente il patto di sindacato tra ed il sottoscritto è scaduta”); CP_1
- in ogni caso il che non aveva impugnato la deliberazione di approvazione del bilancio, non CP_1
aveva patito alcun danno e la richiesta di consegna dell'assegno era un'evidente condotta emulativa.
Ciò premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale di Bologna
in via principale: accertato che il sig. non si è reso inadempiente al patto parasociale di cui alla scrittura Parte_1
privata 15.5.2013 sottoscritta con il sig. in riferimento all'assegno n.0011658437 tratto sulla Banca di Controparte_1
Credito Cooperativo di Castenaso a favore del sig. , emesso in data 15.5.2013 per € 25.000,000, Controparte_1
condannare il sig. a restituire immediatamente il suddetto assegno ed a non utilizzarlo, con vittoria di spese e CP_1
compensi;
In subordine, accertato che il sig. è legittimamente receduto in data 6.11.2018 dal patto parasociale di cui Parte_1
alla scrittura privata 15.5.2013 sottoscritta con il sig. accertato altresì che il sig. non si è Controparte_1 Parte_1
reso inadempiente al patto parasociale di cui alla scrittura privata 15.5.2013, in riferimento all'assegno n.0011658437
tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di Castenaso a favore del sig. , emesso in data 15.5.2013 per € Controparte_1
25.000,000, condannare il sig. a restituire immediatamente il suddetto assegno ed a non utilizzarlo, con vittoria di CP_1
spese e compensi;
In subordine, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse sussistente l'inadempimento del sig. al patto Pt_1
parasociale di cui alla scrittura privata 15.5.2013 sottoscritta con il sig. accertare che nessun danno è Controparte_1
conseguito al sig. dalla condotta del sig. e pertanto, con riferimento all'assegno n.0011658437 tratto sulla CP_1 Pt_1
pagina 3 di 8 Banca di Credito Cooperativo di Castenaso a favore del sig. , emesso in data 15.5.2013 per € 25.000,00, Controparte_1
condannare il sig. a restituire immediatamente il suddetto assegno ed a non utilizzarlo, con vittoria di spese e CP_1
compensi”.
II
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Esponeva il convenuto che:
- il tribunale di bologna era incompetente per territorio a conoscere della domanda proposta dal Pt_1
perché non trovava applicazione l'art. 19 c.p.c. e perché in presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per determinare il foro competente, occorreva far riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta;
l'art. 1182 c.c stabiliva a tal fine che l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro doveva essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza.; il risiedeva in Sardegna. CP_1
Esponeva poi che:
- come si desumeva dalla lettura del verbale di assemblea e in particolare dal tenore dell'intervento del delegato del dottor era chiaro che il era contrario all'approvazione del bilancio e CP_1 Per_1 CP_1
il avrebbe dovuto adeguare il suo voto alle manifeste intenzioni del non era prevista Pt_1 CP_1
alcuna consultazione preventiva;
- il pagamento della penale era dovuto a prescindere dal danno;
- al patto di sindacato delle s.r.l. non si applicava il limite di durata quinquennale previsti per le società per azioni;
- non vi era stata alcuna valida comunicazione di recesso;
- il patto di sindacato di voto non era in contrasto con norme imperative ed era valido;
- il era inadempiente all'accordo di sindacato anche in relazione ad altre condotte, diverse Pt_1
dall'esercizio del voto in assemblea;
- sussistevano i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 4 di 8 Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza deduzione ed eccezione respinta Voglia il Tribunale adito:
In via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del Tribunale di Cagliari
Sezione Specializzata delle Imprese, e rimettere pertanto le parti dinanzi questo;
Nel merito: Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata accertare e dichiarare la validità e la conseguente efficacia della scrittura privata intercorsa tra le parti
in causa avente ad oggetto il patto di sindacato di voto, e al contempo accertare e contestualmente dichiarare
l'inadempimento dell'attore a quanto pattuito nell'accordo del 15.05.2013, e per l'effetto condannarlo al pagamento della
somma pari ad € 25.000,00 a titolo di garanzia cosi come previsto al punto n. 3;
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la validità e la conseguente efficacia del patto di sindacato di voto
contento nella scrittura del 15.05.2013 sottoscritta dalle parti in causa, e pertanto accertare e contestualmente dichiarare
l'inadempimento del Sig. agli accordi ivi indicati (punto n. 2) e per l'effetto condannarlo al pagamento della Parte_1
somma pari ad € 25.000,00 a titolo di garanzia cosi come previsto al punto n. 3 dell'intercorso accordo in parola;
In ogni caso accertata la temerarietà della lite condannare l'attore al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Mauro P. Muzzu quale avvocato
antistatario.”.
III
La causa, respinte le richieste di prove orali, era posta in decisione all'udienza del 3.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte.
In tale sede le parti riproponevano le conclusioni di merito già formulate;
il convenuto non riproponeva l'eccezione di incompetenza per territorio, ma insisteva nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse,
a cui l'attore si opponeva, chiedendo in subordine la prova contraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. INAMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE DI Controparte_2
pagina 5 di 8 Il convenuto non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incompetenza per territorio, che tuttavia ha trattato in comparsa conclusionale.
L'eccezione, sia o non sia stata abbandonata, è comunque incompleta, non essendo stato contestata la competenza del tribunale di Bologna quale giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta (il patto è stato sottoscritto in Bologna).
L'eccezione è dunque inammissibile (cfr. Cass. 21989/2021).
II. VALIDITÀ DEL PATTO PARASOCIALE
Non vi è motivo di negare validità all'accordo del 15.5.2013, dal momento che la legge stessa prevede che possa essere oggetto di patto parasociale l'esercizio del diritto di voto (art. 2341 bis c.c., in materia di società per azioni).
III. INADEMPIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE
Deve ritenersi provato che il si sia reso inadempiente al patto parasociale. Pt_1
Non vi è dubbio che all'assemblea del 19.6.2019 l'attore abbia espresso un voto difforme da quello espresso dal in violazione dell'art. 2 del patto parasociale. CP_1
Non può dirsi che il non conoscesse le intenzioni di voto del perché in assemblea il Pt_1 CP_1
delegato del aveva inequivocabilmente dichiarato che “non vi sono i presupposti informativi CP_1
necessari per procedere all'approvazione del progetto di bilancio”.
Nemmeno può dirsi che il rifiuto di approvazione del bilancio presenti caratteri di illiceità, che renderebbero il voto contrario all'approvazione una prestazione inesigibile.
Secondo il “… poiché il bilancio redatto e proposto all'assemblea di Asta per la sua Pt_1
approvazione l'11.6.2019, era chiaro e vero ed evidenziava notevoli perdite che portavano il capitale sociale al di sotto della soglia legale, fattispecie a fronte della quale l'assemblea doveva prendere ulteriori decisioni nel rispetto della normativa di riferimento, l'indirizzo di voto del di non CP_1
approvare il bilancio 2018 risultava in sostanza contrario alle norme imperative e per ciò stesso
l'obbligazione di conformarsi a tale indirizzo di voto (secondo un'inammissibile interpretazione del
pagina 6 di 8 patto parasociale in oggetto) sarebbe stata un'obbligazione inesigibile in quanto contraria ai principi fondanti dell'ordinamento giuridico.”.
In realtà non vi è nulla di illecito nel sostenere di non essere sufficientemente informati e comunque il rifiuto di approvare un bilancio, anche se (in ipotesi) corretto, non viola norme imperative, che sanzionano l'approvazione di un bilancio non corretto e non la mancata approvazione di un bilancio corretto.
IV. IL RECESSO
Non vi è stata alcuna comunicazione di recesso, avendo il invocato, prima dell'assemblea, la Pt_1
scadenza del patto parasociale per decorso del termine di cinque anni, che è questione non riproposta nel presente giudizio.
V. INESISTENZA DEL DANNO
Secondo il a fronte della mancanza di un danno risarcibile la richiesta dell'assegno dato a Pt_1
garanzia è ingiustificata.
La difesa non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 1382 comma 2 c.c. “La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Secondo l'attore non si sarebbe in presenza di una clausola penale, ma di una garanzia.
Non è chiaro come, secondo l'attore, dovrebbe operare questa “garanzia”, ma è chiaro che, se la clausola non è correlata al danno, l'inesistenza del danno non la paralizza.
Se poi la garanzia consiste, come è scritto nel patto, nella consegna dell'assegno in caso di inadempimento, non vi è dubbio che la fattispecie si sia realizzata e che l'assegno vada consegnato.
VI. CP_3
Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria, non avendo le parti agito o resistito con dolo o colpa grave.
VII. SPESE
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) respinge le domande proposte da;
Parte_1
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore avvocato Mauro Piero Muzzu, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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