Articolo 5 della Legge 15 marzo 2024, n. 36
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 aprile 2024
Art. 5. Agevolazioni in materia di compravendita
di fondi rustici 1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attivita' notarile e' determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 , ridotto della meta'.
Entrata in vigore il 10 aprile 2024
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