Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado n. 5074/2024 R.G.
TRA
CP_
. rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Murianni Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Ferrario Controparte_2
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ La . proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1254/2024 con cui il Tribunale di Taranto Parte_1
le aveva intimato di pagare in favore della la somma di euro 28.146,83, oltre interessi, Controparte_2
quale corrispettivo per la vendita delle merce indicata nelle fatture e documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio.A fondamento dell'opposizione deduceva che parte della merce era stata inviata in ritardo rispetto ai relativi ordini di acquisto, mentre altra, al momento della consegna, risultava danneggiata.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_2
il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, l'opposizione è del tutto infondata e va, quindi, rigettata.La opponente, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non ha contestato specificamente né di aver ordinato la merce di cui è stato chiesto il pagamento in via monitoria né che il prezzo pattuito fosse quello fatturato dalla opposta.Dette circostanze vanno, quindi, ritenute
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comunque, consegnata alla opponente, sicchè ritardi nella ricezione, rispetto ad eventuali accordi sul termine di spedizione, possono, al più, legittimare richieste risarcitorie dell'acquirente, non avanzate nel presente giudizio.Ma non possono legittimare il rifiuto di pagare la merce poiché a fronte dell'avvenuto adempimento della prestazione a carico del venditore l'accipiens non può rifiutare, peraltro in modo totale,
il pagamento del prezzo pattuito perché tale rifiuto sarebbe sproporzionato, rispetto ad un mero ritardo della prestazione di consegna, è, quindi, contrario a buona fede, in violazione dell'art. 1460 c.c..Quanto alla seconda doglianza deve ritenersi che la merce di cui si chiede il pagamento sia stata, non solo regolarmente ricevuta, ma anche consegnata in condizioni di conservazione conformi all'ordine di acquisto.Tale conclusione discende dall'esame della condotta extra processuale serbata dalla opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo che ha inteso opporre in questa sede.Prima di tale notifica non risulta comunicata alla opposta alcuna denuncia di eventuali danneggiamenti della merce.Al contrario, dalla missiva in data 16/5/2024, prodotta dalla opposta quale allegato n. 2 alla propria comparsa di risposta,
risulta che la opponente, senza denunciare alcun danneggiamento della merce ricevuta, chiese, invece, la concessione di un piano di rientro rateale del debito maturato nei confronti della opposta.Detta missiva, sia pure priva di firma, proviene certamente dalla società ingiunta in quanto risulta redatta su carta intestata con la sua denominazione.Carta intestata che deve presumersi fosse nella esclusiva disponibilità della società di cui recava la denominazione sociale non avendo altri soggetti estranei a detta compagine sociale alcun interesse a far realizzare documenti recanti intestazione di altra società.La proposta di pagamento rateale del debito maturato nei confronti della opposta, senza contestazione alcuna sulla esistenza del debito, dimostra che quest'ultima aveva regolarmente consegnato la merce di cui chiede il pagamento senza difetti di conservazione.La opponente è, quindi, obbligata a pagare il prezzo della merce da lei ordinata alla opposta secondo i prezzi da quest'ultima fatturati.Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate come da separato dispositivo.Segue, inoltre, la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo qui impugnato, ex art. 653 comma 1 c.p.c., di cui va corretto l'errore materiale in esso presente nel senso che laddove è scritto “Qui.DO'” deve intendersi scritto e leggersi “Li.Qui.Do'
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P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1254/2024 correggendo l'errore materiale in esso contenuto nel senso che laddove è scritto “Qui.Dò” deve intendersi scritto e leggersi “ ” e dichiarando la definitiva esecutorietà dello stesso;
Parte_1
CP_ 2) condanna la . alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate Parte_1 Controparte_2
in euro 7616,00 per compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 12/5/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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