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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4577/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato [...] in [...]/Brasile – cittadino brasiliano Parte_1
residente in [...], interno 802, Caxias do Sul RS/BR, CF;
C.F._1
nata [...] in [...]/Brasile – cittadina brasiliana Persona_1
ivi residente in [...], interno 802, Caxias do Sul, minorenne rapp.ta dai genitori, CF , P.IVA_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Contestabile del Foro di Roma e dall'avv. Andrea De Marchi del foro di Roma.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In data 02.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 05.02.2025 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 20.01.2025 il ricorrente depositava nota di deposito.
In data 28.12.2024, il Pubblico Ministero, notiziato, nulla osservava.
In data 28.01.2025 il richiedeva ed otteneva la visibilità del fascicolo. CP_1
In data 04.02.2025, si costituiva il . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di prenotare in data 08.05.2023 un appuntamento presso il Consolato Generale D'Italia di Porto Alegre in Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, alla quale veniva assegnato il numero di prenotazione 30645, rappresentando altresì che, sul sito del Consolato d'Italia a Porto Alegre, al febbraio 2022 erano ancora in esame le richieste di prenotazione recanti numero 13400 relative al biennio 2006-08.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Diviene pertanto irrilevante il fatto che, al momento della presentazione dl ricorso, non fossero ancora trascorsi 730 giorni dalla presentazione della domanda, che di fatto i ricorrenti non sono stati messi neanche in condizione di presentare.
In ogni caso, non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia
2 degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
In comparsa di costituzione il eccepisce che parte ricorrente non ha compiutamente CP_1 adempiuto l'onere probatorio per non aver tempestivamente depositato i documenti attestanti la linea di trasmissione della cittadinanza unitamente al ricorso, rendendo così impossibile effettuare una compiuta verifica delle affermazioni e deduzioni di controparte, che sono conseguentemente da ritenersi infondate per mancanza di adeguata prova. Sul punto richiama le norme degli artt. 74 ed 87 disp.att.c.p.c. in base alle quali i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti.
Il Giudice ritiene che l'eccezione vada respinta non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta. Ciò è quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione con riguardo al il rito sommario di cognizione ex art 702 bis (Cass. del 20 novembre 2020,07.01.2021, n.46) e che vale certamente anche nei procedimenti di cui all'art 281 undecies.
Si osserva altresì che, nel caso di specie, il , pur avendo ricevuto notifica CP_1 dell'udienza in data 23.12.24, chiedeva la visibilità del fascicolo solo in data 28 gennaio 2025, ottenendola nella medesima data - per poi costituirsi tardivamente in data 04.02.2025- quando parte ricorrente aveva già depositato la documentazione in data 20.01.25.
3 Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
[...]
era cittadino italiano, nato a [...]( PN) il giorno 26 agosto 1871, figlio di Persona_2 Per_3
e emigrato in Brasile, mai naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso
[...] Parte_2 veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo . Persona_2
Ne egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd
“grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
4 I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Dall'esame della discendenza si osserva che il matrimonio di avveniva Persona_4
durante la vigenza della l. n.555 del 1912 che statuiva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero e l'impossibilità per una donna di trasmettere la cittadinanza ai figli se non in via residuale. Su entrambe le questioni è comunque intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l'annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze OU ZI, anche se donna e coniugata con cittadino straniero manteneva la cittadinanza italiana e la trasmetteva al proprio figlio, odierno ricorrente, , che a sua volta la trasmetteva alla propria figlia, anch'essa odierna Parte_1
ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
5 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 06.03.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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