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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1396/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1396/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Daolio del foro di
Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Carpi (MO) alla via San Bernardino da Siena
n. 1;
APPELLANTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, nuova denominazione assunta da (C.F. ) CP_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Nolè del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo indirizzo digitale pec;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 569/2022 dello 04.05.2022 del AL di Modena, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 4 febbraio 2025, l'appellante “tenuto conto del Parte_1 superamento, ad oggi, della questione “preliminare-pregiudiziale” inizialmente avanzata dall'appellante con apposita domanda”, concludeva come da atto introduttivo del giudizio che integralmente ritrascriveva:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Contrariis rejectis: In accoglimento del presente Appello ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 569/2022 del 3.5.2022, pubblicata in data 4.5.2022, (repert. n.
1352/2022 del 4.5.2022), emessa dal AL di Modena nella causa civile n. 9146/2019 R.G.: - NEL
MERITO: - In accoglimento della presente Opposizione all'Esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, Accertare e Dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis e, quindi, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. da parte della - e Parte_1 Controparte_4
per essa della mandataria - in forza del Titolo azionato ex adverso e del conseguente atto CP_2
di precetto notificato in data 11.10.2019; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”; l'appellata e per essa, quale Controparte_1
mandataria, “tenuto conto di quanto emerso in udienza, nonché dell'avvenuta esibizione CP_2 al Collegio dell'originale del decreto ingiuntivo in data 6.12.2022….”, così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte, IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la piena validità della sentenza n. 569/2022 emessa dal AL di Modena e conseguentemente dell'atto di precetto oggetto di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA: - soltanto nella non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenga sufficiente, ai fini del rigetto dell'appello, la documentazione prodotta, disporre la prova testimoniale nei termini articolati e con i testi indicati nel primo grado di giudizio e di cui alla presente comparsa;
- con vittoria di compensi e spese di giustizia relative anche al presente grado di giudizio. Salvo ogni diritto”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte in data 23.12.2019, il Sig. conveniva in giudizio davanti al AL di Modena la e, per essa, la Parte_1 Controparte_1
mandataria con rappresentanza chiedendo, previo riconoscimento della competenza CP_2
territoriale dell'adito AL (attesa l'elezione “anomala” di domicilio nel precetto opposto), di: “ A) IN VIA
PRELIMINARE-PREGIUDIZIALE: concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'Esecuzione/Efficacia esecutiva del Titolo
Esecutivo, costituito dal menzionato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal AL di
Roma in data 1.10.2007, n. 17767/07, n. R.G. 50650/07, notificato in data 25.10.2007 e conseguente atto di precetto notificato da e per essa dalla mandataria B) NEL MERITO: in Controparte_1 CP_2
2 accoglimento della presente opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis e, quindi, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. da parte della Società - e per essa della mandataria Parte_1 Controparte_1
- in forza del titolo azionato ex adverso e del conseguente atto di precetto notificato in data CP_2
11.10.2019; con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”. A sostegno dell'opposizione,
l'attore eccepiva il difetto di legittimazione attiva del creditore precettante per mancanza Controparte_1 di prova circa l'effettiva cessione del credito azionato, fondato su decreto ingiuntivo del AL di Roma n.
17767/2007 dello 01.10.2007, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di Capitalia S.p.A. (già Banca di
Roma S.p.A.) nei suoi confronti, in solido con altri, quale fideiussore della “Eurocellofan S.p.A.”, debitrice principale in concordato. Instauratosi il contradditorio, si costituiva il creditore precettante opposto, il quale, non contestata la competenza territoriale dell'adito AL, chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione, in quanto asseritamente infondata in fatto ed in diritto, alla stregua della documentazione prodotta e prove orali richieste, con vittoria delle spese di lite.
Accolta, con ordinanza del 28.02.2020, l'istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal Giudice istruttore all'udienza del 4 novembre 2021 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza emessa in data 3 maggio 2022, il AL di Modena, osservato come non fosse contestata la
(prima) cessione del credito precettato, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, da CR PA (già Capitalia S.p.A. a favore della quale risultava emesso il D.I. sotteso al precetto opposto) a favore di Aspra Finance S.p.A., come pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II - Foglio delle Inserzioni - n. 61 del 24 maggio 2008 dalla pag. 22 alla pag. 27, come parimenti pacifica fosse la successiva fusione per incorporazione della società Aspra Finance S.p.A. in
, con successiva modifica di denominazione di Controparte_5 [...]
n doc.2), poi divenuta, nel 2019, per essere oggetto Controparte_5 CP_3 CP_2
di contestazione, invece, l'asserita cessione del credito da (poi divenuta alla CP_3 CP_2
creditrice opposta, in nome e per conto della quale ha agito la mandataria con Controparte_1
rappresentanza, già cedente, in forza del contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi CP_2
dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato tra le suddette società in data 30 settembre 2016 e comunicato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 2016
Parte II n. 120, parendo ragionevole dubitare, a giudizio dell'opponente, che in tale ultima cessione di crediti in blocco fosse ancora presente in favore della il credito verso l'opponente “in Controparte_1 considerazione dell'esistenza di un'ulteriore quanto antecedente Cessione di Crediti in blocco sempre da parte della medesima Cedente Unicredit Management ma nei confronti di un diverso Cessionario…tale
3 , ritenuta nondimeno infondata, alla stregua della documentazione tempestivamente Controparte_6 versata in atti dalla parte opposta, l'opposizione dell per risultare sufficientemente documentata la Parte_1
titolarità del credito azionato in capo alla quale cessionaria del credito, portato dal decreto Controparte_1
ingiuntivo sotteso al precetto opposto, inizialmente in capo a Capitalia S.p.A., alla stregua di plurimi ed univoci elementi probatori, valutati congiuntamente quali il contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato in data 30 settembre 2016 tra e CP_3 CP_1
di cui all'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 2016 Parte II n. 120,
[...] unitamente all'elenco (per estratto) dei crediti di cui all'allegato A richiamato nel contratto di cessione, tra i quali è ricompreso il credito “NDG 030665037 - NUMERO PRATICA 950247 - CONTROPARTE:
EURCELLOFAN SPA” , rectius EUROCELLOFAN S.p.A. e correlati garanti, ovvero estratto dell'ALLEGATO A al contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato il 30.09.2016, attestato conforme
“all'originale” esibitogli dal notaio dott. la disponibilità del titolo esecutivo azionato con il Persona_1
precetto opposto e della documentazione a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo medesimo, ivi comprese le lettere di fideiussione, il riconoscimento dell'avvenuta cessione del credito in questione alla società opposta da parte del creditore cedente e odierna mandataria con rappresentanza del creditore convenuto e assenza di elementi di segno contrario, considerata infine la sussistenza di gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, stante l'obiettiva controvertibilità della avvenuta cessione del credito al momento della proposizione dell'opposizione e valutata, altresì, la condotta ante litem delle parti, rigettava l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., come proposta e compensava le spese di lite.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 02.08.2022, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone l'integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., proponendo all'uopo un unico, articolato motivo di gravame. Secondo l'appellante il Giudice di prime cure, dopo una corretta ricostruzione dei fatti di causa ed un altrettanto condivisibile inquadramento della fattispecie sottesa, avrebbe errato nel dare la giusta interpretazione alla documentazione prodotta dall'asserito creditore-precettante, che, contrariamente a quanto valutato, risulterebbe del tutto inconsistente e palesemente priva di ogni rilevanza probatoria ai fini di causa. Il AL modenese, richiamando una recente giurisprudenza di legittimità, avrebbe affermato, in modo del tutto generico, come alcune circostanze asseritamente emerse in atti, quali la dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo, rappresentino elementi rilevanti e potenzialmente decisivi ai fini della ritenuta integrazione della legittimazione da parte del creditore. Una simile affermazione, seppur corretta dal punto di vista giuridico, risulterebbe disancorata dal caso di specie. Secondo l non vi sarebbe in realtà la prova di un Parte_1 contratto di cessione né di una data certa del perfezionamento di tale contratto anteriore all'intimazione proposta. Più in particolare il sedicente contratto di cessione prodotto ex adverso altro non sarebbe che una semplice copia conforme formata in data 30.12.2019 da un notaio di Velletri in relazione ad un non ben
4 individuato originale presentato a quest'ultimo e sarebbe privo di qualsivoglia sottoscrizione, l'odierna appellata mai avrebbe versato in atti l'originale del titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo emesso dal
AL di Roma e del tutto superfluo risulterebbe l'asserito riconoscimento da parte della cedente CP_3
oggi dell'avvenuta cessione del credito, per essere tra l'altro quest'ultima società
[...] CP_2
mandataria della dunque con un palese interesse ad un determinato esito della controversia. CP_1
Ne discende ad avviso dell'appellante che, dal complessivo quadro probatorio agli atti del processo, manca totalmente la prova dell'avvenuto perfezionamento di una valida cessione del credito avente data certa ed opponibile al Sig. che possa idoneamente fondare l'esistenza della legittimazione ad agire in capo Parte_1
alla . CP_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del AL Parte_1
di Modena, di:
• ● In via preliminare-pregiudiziale, concedere, per i motivi di cui in narrativa, nell'ambito della prima udienza di trattazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado emessa dal AL
Modena in data 3 maggio 2022;
• ● Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis e quindi a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di da parte della Parte_1
società e, per essa, della mandataria in forza del titolo esecutivo azionato ex CP_1 CP_2
adverso e del conseguente atto di precetto;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2022, si è costituita per quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza, la la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c., per non avere detto atto una ragionevole probabilità di essere accolto, e ciò sulla base di un esame dei generici e non adeguati motivi di appello formulati dall Parte_1
Nel merito l'appellata società ha dedotto la non ammissibilità e l'infondatezza dell'unico motivo di appello relativo alla asserita carenza di legittimazione attiva di per difetto di adeguata prova della Controparte_1 cessione del credito dedotta con l'opposto atto di precetto. Ad avviso dell'appellata, il AL di Modena, dopo avere ritenuto insufficienti le prove all'inizio del giudizio, a seguito della documentazione depositata con la comparsa di costituzione e risposta, ha correttamente e con motivazione esaustiva ritenuto comprovata la titolarità del diritto controverso in capo alla e la sua legittimazione a precettare l'opponente. CP_1
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, non risponderebbe al vero innanzitutto che l'estratto notarile versato in atti non provi la cessione né che risulti privo della firma del notaio. Parimenti non sarebbe vero che non risulti comprovata nel giudizio di primo grado la disponibilità del titolo esecutivo. Ancora, sarebbe erronea l'asserita inidoneità dell'attestazione della cedente a dimostrare la cessione del credito. Vi sarebbero inoltre
5 secondo la ulteriori ed evidenti ragioni idonee ad escludere radicalmente la fondatezza delle CP_2
eccezioni di controparte e specificamente i contenuti degli Avvisi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'appellata e per essa la mandataria domanda quindi alla Corte di: Controparte_1 CP_2
● In via preliminare, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per assenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per l'assenza di ragionevole probabilità di esser accolto;
● In via principale, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la piena validità della sentenza n. Parte_1
569/2022 emessa dal AL di Modena e conseguentemente dell'atto di precetto oggetto di opposizione;
● in via istruttoria, soltanto nella non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenga sufficiente, ai fini del rigetto dell'appello, la documentazione prodotta, disporre la prova testimoniale nei termini articolati e con i testi indicati nel primo grado di giudizio;
Con vittoria di compensi e spese di giustizia relative anche al grado di appello.
4.- Con ordinanza emessa in data 08.11.2022 a seguito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in pari data, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. per non contenere l'impugnata sentenza capi di condanna e disponeva il rinvio dell'udienza di prima trattazione onde permettere il pieno contraddittorio sulla costituzione in giudizio della . All'udienza allo scopo fissata in data CP_1
06.12.2022, il difensore dell'appellata società rilevava di avere ricevuto procura alle liti dalla società CP_2 anche se il soggetto in giudizio era da intendersi come chiedeva di potere esibire l'originale Controparte_1
del decreto ingiuntivo ottenuto da Capitalia S.p.A., la difesa di parte appellante faceva presente come, tenuto conto delle produzioni di primo grado, non risultasse comprensibile l'indicazione di procura rilasciata nel 2016 dall'odierna appellata e la Corte si riservava. Con ordinanza resa il 20.01.2023, la Corte di Appello, ritenuto necessario sanare il rilevato difetto di procura alle liti ex art. 182 c.p.c., concedeva termine perentorio fino al
20.03.2023 per il deposito di idonea procura alle liti rilasciata da e rinviava il procedimento. CP_2
In data 17.03.2023 la parte appellata provvedeva in conformità a detto provvedimento, depositando ulteriori documenti. All'udienza del 18 aprile 2023, la difesa di parte appellante faceva presente essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'aprile 2017 ulteriore cessione di crediti in blocco effettuata dalla di CP_1 cui chiedeva di allegare copia, il difensore di eccepiva la tardività dell'eccezione e comunque la CP_1
sua inammissibilità ed infondatezza e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 04.02.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva che la parte appellata, a seguito del provvedimento del 20.01.2023, in data 17.03.2023 provvedeva a depositare sei ulteriori documenti tra cui
6 procura speciale rilasciata da all'Avv. Domenico Nolè, così sanando il rilevato difetto di CP_2
procura alle liti.
Passando ora al merito, reputa la Corte che l'unico motivo di gravame proposto da inerente Parte_1
l'eccepita carenza di legittimazione della convenuta ad agire esecutivamente, articolato sotto i CP_1
diversi profili di una errata valutazione delle prove prodotte dalla convenuta in primo grado, all'interno di un comunque corretto inquadramento della fattispecie in esame da parte del giudice di prime cure, e di una oggettiva irrilevanza delle prove fornite dalla stessa, non sia fondato e non meriti accoglimento. Come correttamente osservato dal Giudice del AL di Modena, la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, che non richiede la forma scritta ad substantiam, mentre la notifica al debitore ceduto svolge unicamente la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra i cessionari (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. III, 19.02.2019, n.
4713; Cass. civ. n. 15364/2011). Più in particolare, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130/1999, è noto come la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico bancario, abbia la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione della cd. cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti. Un tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. può essere validamente surrogato da questi ultimi, in particolare dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi avvenire anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso dello stesso giudizio. Ne deriva dunque che non può esservi un ostacolo a che la prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia nella Gazzetta Ufficiale, versata in atti nel corso del giudizio radicatosi proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario (vedasi, al riguardo,
Cass. civ. Sez. III, 16.04.2021, n. 10200; Cass. civ. Sez. I, 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ. Sez. III, 25.09.2018,
n. 22548). In un quadro così ricostruito, secondo la Suprema Corte “la dichiarazione del cedente, infine, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (così la richiamata Cass. civ. n. 10200/2021). Nel caso di specie, l'asserita cessione del credito per cui è causa da a avvenuta con contratto di cessione di crediti in blocco CP_3 Controparte_1
stipulato tra le predette società in data 30 settembre 2016, è stata comunicata tramite avviso pubblicato sulla
7 Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2016, Parte II n. 120, e l'odierna appellante ritiene ragionevole dubitare che in detta cessione di crediti in blocco fosse ancora presente anche quello oggetto di causa, in ragione di una antecedente cessione di crediti in blocco sempre da parte della medesima cedente ma nei confronti di altro cessionario ovvero la con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.12.2023, Controparte_7 affermando in ogni caso che l'odierna appellata non abbia dimostrato la effettiva titolarità del credito oggetto di precetto nei confronti dell Parte_1
Ora, come noto, a fronte della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, in caso di specifiche contestazioni da parte del debitore, come nell'ipotesi in esame, grava sul creditore l'onere di produrre documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 02.03.2016, n. 4116).
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ritiene la Corte - come condivisibilmente già osservato dal giudice di primo grado - che la OM SP abbia dimostrato in modo idoneo, anche tramite la documentazione prodotta con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la titolarità del credito azionato nei confronti di portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e Parte_1
sotteso al precetto opposto, inizialmente in capo a Capitalia S.p.A., e ciò sulla base di convergenti e plurimi elementi probatori, valutati congiuntamente. In primo luogo, è stato prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 stipulato in data 30 settembre 2016 tra e CP_3
di cui è stato dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2016 Controparte_1 parte II n. 120, unitamente all'elenco per estratto dei crediti di cui all'allegato A richiamato nel contratto di cessione, tra i quali è ricompreso il credito “NDG 030665037 - NUMERO PRATICA 950247 –
CONTROPARTE:EURCELLOFAN SPA”, più correttamente Eurocellofan S.p.A. e correlati garanti, nonché estratto dell'allegato A al contratto di cessione dei crediti in blocco del 30.09.2016, attestato conforme all'originale esibitogli in data 30.12.2019 dal notaio dott. di Velletri il quale certifica Persona_2 altresì che “le parti omesse non alterano né modificano quanto riportato” apponendo la propria firma digitale.
Priva di significativa rilevanza è la mancanza di sottoscrizione del contratto di cessione di crediti da parte di e ciò in forza dell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 CP_3 CP_1 ottobre 2016 e dell'autentica notarile. Ancora, ininfluente risulta pure l'indicazione nell'allegato A di
Eurcellofan S.p.A. invece del corretto nominativo della società, ovvero Eurocellofan, trattandosi di mero errore ostativo presente in altri documenti tra cui gli estratti conto relativi alla medesima società. L'odierna appellata, come visto, ha inoltre nella propria disponibilità il titolo esecutivo ovvero il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal AL di Roma in data 01.10.2007, azionato con il precetto opposto, nonché la documentazione a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, ivi comprese le lettere di fideiussione e l'estratto del conto corrente di corrispondenza - a fronte dell'eccezione sollevata dall'odierna parte appellante, la società all'udienza del 6 dicembre 2022 chiedeva di potere esibire l'originale CP_1
8 e successivamente provvedeva al suo deposito con “asseverazione di conformità” unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 4 febbraio 2025, produzione in ogni caso superflua, a prescindere da ogni approfondita valutazione in ordine alla sua ammissibilità, alla luce della documentazione tutta versata in atti -
. produceva inoltre in primo grado riconoscimento dell'avvenuta cessione del credito in Controparte_1 questione all'odierna società appellata da parte del creditore cedente (escluso quindi dalla cessione del 2013).
Il fatto che il cedente sia anche l'odierna mandataria della on vale a privare di ogni rilevanza Controparte_1 detto documento come invece dedotto dall'appellante, posto che la rilascia tale attestazione CP_2
“sotto la propria responsabilità”, per cui ne potrebbe rispondere in proprio per l'ipotesi in cui un diverso cessionario, senza neanche l'invio di una diffida o la notifica di un precetto, si dovesse palesare in futuro ad esigere il supposto credito. Da ultimo, risultano appunto assenti elementi di segno contrario quali iniziative per il recupero del credito da parte di soggetti terzi e la richiamata cessione di crediti in blocco del 10.12.2013 presenta un tenore molto generico.
A fronte di un quadro probatorio così ricostruito, è idoneamente dimostrata la titolarità in capo al creditore precettante del credito azionato nei confronti del Sig. Di conseguenza il Giudice Controparte_1 Parte_1
di primo grado correttamente ha rigettato la proposta opposizione a precetto.
L'appello viene quindi respinto.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della parte appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. 569/2022 del Parte_1
AL di Modena;
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
per essa, quale mandataria, n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 delle spese di lite che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
9 III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1396/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Daolio del foro di
Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Carpi (MO) alla via San Bernardino da Siena
n. 1;
APPELLANTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, nuova denominazione assunta da (C.F. ) CP_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Nolè del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo indirizzo digitale pec;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 569/2022 dello 04.05.2022 del AL di Modena, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 4 febbraio 2025, l'appellante “tenuto conto del Parte_1 superamento, ad oggi, della questione “preliminare-pregiudiziale” inizialmente avanzata dall'appellante con apposita domanda”, concludeva come da atto introduttivo del giudizio che integralmente ritrascriveva:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Contrariis rejectis: In accoglimento del presente Appello ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 569/2022 del 3.5.2022, pubblicata in data 4.5.2022, (repert. n.
1352/2022 del 4.5.2022), emessa dal AL di Modena nella causa civile n. 9146/2019 R.G.: - NEL
MERITO: - In accoglimento della presente Opposizione all'Esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, Accertare e Dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis e, quindi, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. da parte della - e Parte_1 Controparte_4
per essa della mandataria - in forza del Titolo azionato ex adverso e del conseguente atto CP_2
di precetto notificato in data 11.10.2019; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”; l'appellata e per essa, quale Controparte_1
mandataria, “tenuto conto di quanto emerso in udienza, nonché dell'avvenuta esibizione CP_2 al Collegio dell'originale del decreto ingiuntivo in data 6.12.2022….”, così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte, IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la piena validità della sentenza n. 569/2022 emessa dal AL di Modena e conseguentemente dell'atto di precetto oggetto di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA: - soltanto nella non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenga sufficiente, ai fini del rigetto dell'appello, la documentazione prodotta, disporre la prova testimoniale nei termini articolati e con i testi indicati nel primo grado di giudizio e di cui alla presente comparsa;
- con vittoria di compensi e spese di giustizia relative anche al presente grado di giudizio. Salvo ogni diritto”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte in data 23.12.2019, il Sig. conveniva in giudizio davanti al AL di Modena la e, per essa, la Parte_1 Controparte_1
mandataria con rappresentanza chiedendo, previo riconoscimento della competenza CP_2
territoriale dell'adito AL (attesa l'elezione “anomala” di domicilio nel precetto opposto), di: “ A) IN VIA
PRELIMINARE-PREGIUDIZIALE: concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'Esecuzione/Efficacia esecutiva del Titolo
Esecutivo, costituito dal menzionato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal AL di
Roma in data 1.10.2007, n. 17767/07, n. R.G. 50650/07, notificato in data 25.10.2007 e conseguente atto di precetto notificato da e per essa dalla mandataria B) NEL MERITO: in Controparte_1 CP_2
2 accoglimento della presente opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis e, quindi, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. da parte della Società - e per essa della mandataria Parte_1 Controparte_1
- in forza del titolo azionato ex adverso e del conseguente atto di precetto notificato in data CP_2
11.10.2019; con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”. A sostegno dell'opposizione,
l'attore eccepiva il difetto di legittimazione attiva del creditore precettante per mancanza Controparte_1 di prova circa l'effettiva cessione del credito azionato, fondato su decreto ingiuntivo del AL di Roma n.
17767/2007 dello 01.10.2007, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di Capitalia S.p.A. (già Banca di
Roma S.p.A.) nei suoi confronti, in solido con altri, quale fideiussore della “Eurocellofan S.p.A.”, debitrice principale in concordato. Instauratosi il contradditorio, si costituiva il creditore precettante opposto, il quale, non contestata la competenza territoriale dell'adito AL, chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione, in quanto asseritamente infondata in fatto ed in diritto, alla stregua della documentazione prodotta e prove orali richieste, con vittoria delle spese di lite.
Accolta, con ordinanza del 28.02.2020, l'istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal Giudice istruttore all'udienza del 4 novembre 2021 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza emessa in data 3 maggio 2022, il AL di Modena, osservato come non fosse contestata la
(prima) cessione del credito precettato, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, da CR PA (già Capitalia S.p.A. a favore della quale risultava emesso il D.I. sotteso al precetto opposto) a favore di Aspra Finance S.p.A., come pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Parte II - Foglio delle Inserzioni - n. 61 del 24 maggio 2008 dalla pag. 22 alla pag. 27, come parimenti pacifica fosse la successiva fusione per incorporazione della società Aspra Finance S.p.A. in
, con successiva modifica di denominazione di Controparte_5 [...]
n doc.2), poi divenuta, nel 2019, per essere oggetto Controparte_5 CP_3 CP_2
di contestazione, invece, l'asserita cessione del credito da (poi divenuta alla CP_3 CP_2
creditrice opposta, in nome e per conto della quale ha agito la mandataria con Controparte_1
rappresentanza, già cedente, in forza del contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi CP_2
dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato tra le suddette società in data 30 settembre 2016 e comunicato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 2016
Parte II n. 120, parendo ragionevole dubitare, a giudizio dell'opponente, che in tale ultima cessione di crediti in blocco fosse ancora presente in favore della il credito verso l'opponente “in Controparte_1 considerazione dell'esistenza di un'ulteriore quanto antecedente Cessione di Crediti in blocco sempre da parte della medesima Cedente Unicredit Management ma nei confronti di un diverso Cessionario…tale
3 , ritenuta nondimeno infondata, alla stregua della documentazione tempestivamente Controparte_6 versata in atti dalla parte opposta, l'opposizione dell per risultare sufficientemente documentata la Parte_1
titolarità del credito azionato in capo alla quale cessionaria del credito, portato dal decreto Controparte_1
ingiuntivo sotteso al precetto opposto, inizialmente in capo a Capitalia S.p.A., alla stregua di plurimi ed univoci elementi probatori, valutati congiuntamente quali il contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato in data 30 settembre 2016 tra e CP_3 CP_1
di cui all'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 ottobre 2016 Parte II n. 120,
[...] unitamente all'elenco (per estratto) dei crediti di cui all'allegato A richiamato nel contratto di cessione, tra i quali è ricompreso il credito “NDG 030665037 - NUMERO PRATICA 950247 - CONTROPARTE:
EURCELLOFAN SPA” , rectius EUROCELLOFAN S.p.A. e correlati garanti, ovvero estratto dell'ALLEGATO A al contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato il 30.09.2016, attestato conforme
“all'originale” esibitogli dal notaio dott. la disponibilità del titolo esecutivo azionato con il Persona_1
precetto opposto e della documentazione a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo medesimo, ivi comprese le lettere di fideiussione, il riconoscimento dell'avvenuta cessione del credito in questione alla società opposta da parte del creditore cedente e odierna mandataria con rappresentanza del creditore convenuto e assenza di elementi di segno contrario, considerata infine la sussistenza di gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, stante l'obiettiva controvertibilità della avvenuta cessione del credito al momento della proposizione dell'opposizione e valutata, altresì, la condotta ante litem delle parti, rigettava l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., come proposta e compensava le spese di lite.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 02.08.2022, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone l'integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., proponendo all'uopo un unico, articolato motivo di gravame. Secondo l'appellante il Giudice di prime cure, dopo una corretta ricostruzione dei fatti di causa ed un altrettanto condivisibile inquadramento della fattispecie sottesa, avrebbe errato nel dare la giusta interpretazione alla documentazione prodotta dall'asserito creditore-precettante, che, contrariamente a quanto valutato, risulterebbe del tutto inconsistente e palesemente priva di ogni rilevanza probatoria ai fini di causa. Il AL modenese, richiamando una recente giurisprudenza di legittimità, avrebbe affermato, in modo del tutto generico, come alcune circostanze asseritamente emerse in atti, quali la dichiarazione del cedente e la disponibilità del titolo esecutivo, rappresentino elementi rilevanti e potenzialmente decisivi ai fini della ritenuta integrazione della legittimazione da parte del creditore. Una simile affermazione, seppur corretta dal punto di vista giuridico, risulterebbe disancorata dal caso di specie. Secondo l non vi sarebbe in realtà la prova di un Parte_1 contratto di cessione né di una data certa del perfezionamento di tale contratto anteriore all'intimazione proposta. Più in particolare il sedicente contratto di cessione prodotto ex adverso altro non sarebbe che una semplice copia conforme formata in data 30.12.2019 da un notaio di Velletri in relazione ad un non ben
4 individuato originale presentato a quest'ultimo e sarebbe privo di qualsivoglia sottoscrizione, l'odierna appellata mai avrebbe versato in atti l'originale del titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo emesso dal
AL di Roma e del tutto superfluo risulterebbe l'asserito riconoscimento da parte della cedente CP_3
oggi dell'avvenuta cessione del credito, per essere tra l'altro quest'ultima società
[...] CP_2
mandataria della dunque con un palese interesse ad un determinato esito della controversia. CP_1
Ne discende ad avviso dell'appellante che, dal complessivo quadro probatorio agli atti del processo, manca totalmente la prova dell'avvenuto perfezionamento di una valida cessione del credito avente data certa ed opponibile al Sig. che possa idoneamente fondare l'esistenza della legittimazione ad agire in capo Parte_1
alla . CP_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del AL Parte_1
di Modena, di:
• ● In via preliminare-pregiudiziale, concedere, per i motivi di cui in narrativa, nell'ambito della prima udienza di trattazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado emessa dal AL
Modena in data 3 maggio 2022;
• ● Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in executivis e quindi a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di da parte della Parte_1
società e, per essa, della mandataria in forza del titolo esecutivo azionato ex CP_1 CP_2
adverso e del conseguente atto di precetto;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2022, si è costituita per quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza, la la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c., per non avere detto atto una ragionevole probabilità di essere accolto, e ciò sulla base di un esame dei generici e non adeguati motivi di appello formulati dall Parte_1
Nel merito l'appellata società ha dedotto la non ammissibilità e l'infondatezza dell'unico motivo di appello relativo alla asserita carenza di legittimazione attiva di per difetto di adeguata prova della Controparte_1 cessione del credito dedotta con l'opposto atto di precetto. Ad avviso dell'appellata, il AL di Modena, dopo avere ritenuto insufficienti le prove all'inizio del giudizio, a seguito della documentazione depositata con la comparsa di costituzione e risposta, ha correttamente e con motivazione esaustiva ritenuto comprovata la titolarità del diritto controverso in capo alla e la sua legittimazione a precettare l'opponente. CP_1
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, non risponderebbe al vero innanzitutto che l'estratto notarile versato in atti non provi la cessione né che risulti privo della firma del notaio. Parimenti non sarebbe vero che non risulti comprovata nel giudizio di primo grado la disponibilità del titolo esecutivo. Ancora, sarebbe erronea l'asserita inidoneità dell'attestazione della cedente a dimostrare la cessione del credito. Vi sarebbero inoltre
5 secondo la ulteriori ed evidenti ragioni idonee ad escludere radicalmente la fondatezza delle CP_2
eccezioni di controparte e specificamente i contenuti degli Avvisi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'appellata e per essa la mandataria domanda quindi alla Corte di: Controparte_1 CP_2
● In via preliminare, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per assenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per l'assenza di ragionevole probabilità di esser accolto;
● In via principale, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la piena validità della sentenza n. Parte_1
569/2022 emessa dal AL di Modena e conseguentemente dell'atto di precetto oggetto di opposizione;
● in via istruttoria, soltanto nella non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenga sufficiente, ai fini del rigetto dell'appello, la documentazione prodotta, disporre la prova testimoniale nei termini articolati e con i testi indicati nel primo grado di giudizio;
Con vittoria di compensi e spese di giustizia relative anche al grado di appello.
4.- Con ordinanza emessa in data 08.11.2022 a seguito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in pari data, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. per non contenere l'impugnata sentenza capi di condanna e disponeva il rinvio dell'udienza di prima trattazione onde permettere il pieno contraddittorio sulla costituzione in giudizio della . All'udienza allo scopo fissata in data CP_1
06.12.2022, il difensore dell'appellata società rilevava di avere ricevuto procura alle liti dalla società CP_2 anche se il soggetto in giudizio era da intendersi come chiedeva di potere esibire l'originale Controparte_1
del decreto ingiuntivo ottenuto da Capitalia S.p.A., la difesa di parte appellante faceva presente come, tenuto conto delle produzioni di primo grado, non risultasse comprensibile l'indicazione di procura rilasciata nel 2016 dall'odierna appellata e la Corte si riservava. Con ordinanza resa il 20.01.2023, la Corte di Appello, ritenuto necessario sanare il rilevato difetto di procura alle liti ex art. 182 c.p.c., concedeva termine perentorio fino al
20.03.2023 per il deposito di idonea procura alle liti rilasciata da e rinviava il procedimento. CP_2
In data 17.03.2023 la parte appellata provvedeva in conformità a detto provvedimento, depositando ulteriori documenti. All'udienza del 18 aprile 2023, la difesa di parte appellante faceva presente essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'aprile 2017 ulteriore cessione di crediti in blocco effettuata dalla di CP_1 cui chiedeva di allegare copia, il difensore di eccepiva la tardività dell'eccezione e comunque la CP_1
sua inammissibilità ed infondatezza e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 04.02.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva che la parte appellata, a seguito del provvedimento del 20.01.2023, in data 17.03.2023 provvedeva a depositare sei ulteriori documenti tra cui
6 procura speciale rilasciata da all'Avv. Domenico Nolè, così sanando il rilevato difetto di CP_2
procura alle liti.
Passando ora al merito, reputa la Corte che l'unico motivo di gravame proposto da inerente Parte_1
l'eccepita carenza di legittimazione della convenuta ad agire esecutivamente, articolato sotto i CP_1
diversi profili di una errata valutazione delle prove prodotte dalla convenuta in primo grado, all'interno di un comunque corretto inquadramento della fattispecie in esame da parte del giudice di prime cure, e di una oggettiva irrilevanza delle prove fornite dalla stessa, non sia fondato e non meriti accoglimento. Come correttamente osservato dal Giudice del AL di Modena, la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, che non richiede la forma scritta ad substantiam, mentre la notifica al debitore ceduto svolge unicamente la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra i cessionari (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. III, 19.02.2019, n.
4713; Cass. civ. n. 15364/2011). Più in particolare, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130/1999, è noto come la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico bancario, abbia la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione della cd. cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti. Un tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. può essere validamente surrogato da questi ultimi, in particolare dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi avvenire anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso dello stesso giudizio. Ne deriva dunque che non può esservi un ostacolo a che la prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia nella Gazzetta Ufficiale, versata in atti nel corso del giudizio radicatosi proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario (vedasi, al riguardo,
Cass. civ. Sez. III, 16.04.2021, n. 10200; Cass. civ. Sez. I, 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ. Sez. III, 25.09.2018,
n. 22548). In un quadro così ricostruito, secondo la Suprema Corte “la dichiarazione del cedente, infine, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (così la richiamata Cass. civ. n. 10200/2021). Nel caso di specie, l'asserita cessione del credito per cui è causa da a avvenuta con contratto di cessione di crediti in blocco CP_3 Controparte_1
stipulato tra le predette società in data 30 settembre 2016, è stata comunicata tramite avviso pubblicato sulla
7 Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2016, Parte II n. 120, e l'odierna appellante ritiene ragionevole dubitare che in detta cessione di crediti in blocco fosse ancora presente anche quello oggetto di causa, in ragione di una antecedente cessione di crediti in blocco sempre da parte della medesima cedente ma nei confronti di altro cessionario ovvero la con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.12.2023, Controparte_7 affermando in ogni caso che l'odierna appellata non abbia dimostrato la effettiva titolarità del credito oggetto di precetto nei confronti dell Parte_1
Ora, come noto, a fronte della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, in caso di specifiche contestazioni da parte del debitore, come nell'ipotesi in esame, grava sul creditore l'onere di produrre documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 02.03.2016, n. 4116).
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ritiene la Corte - come condivisibilmente già osservato dal giudice di primo grado - che la OM SP abbia dimostrato in modo idoneo, anche tramite la documentazione prodotta con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la titolarità del credito azionato nei confronti di portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e Parte_1
sotteso al precetto opposto, inizialmente in capo a Capitalia S.p.A., e ciò sulla base di convergenti e plurimi elementi probatori, valutati congiuntamente. In primo luogo, è stato prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 stipulato in data 30 settembre 2016 tra e CP_3
di cui è stato dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2016 Controparte_1 parte II n. 120, unitamente all'elenco per estratto dei crediti di cui all'allegato A richiamato nel contratto di cessione, tra i quali è ricompreso il credito “NDG 030665037 - NUMERO PRATICA 950247 –
CONTROPARTE:EURCELLOFAN SPA”, più correttamente Eurocellofan S.p.A. e correlati garanti, nonché estratto dell'allegato A al contratto di cessione dei crediti in blocco del 30.09.2016, attestato conforme all'originale esibitogli in data 30.12.2019 dal notaio dott. di Velletri il quale certifica Persona_2 altresì che “le parti omesse non alterano né modificano quanto riportato” apponendo la propria firma digitale.
Priva di significativa rilevanza è la mancanza di sottoscrizione del contratto di cessione di crediti da parte di e ciò in forza dell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 CP_3 CP_1 ottobre 2016 e dell'autentica notarile. Ancora, ininfluente risulta pure l'indicazione nell'allegato A di
Eurcellofan S.p.A. invece del corretto nominativo della società, ovvero Eurocellofan, trattandosi di mero errore ostativo presente in altri documenti tra cui gli estratti conto relativi alla medesima società. L'odierna appellata, come visto, ha inoltre nella propria disponibilità il titolo esecutivo ovvero il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal AL di Roma in data 01.10.2007, azionato con il precetto opposto, nonché la documentazione a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, ivi comprese le lettere di fideiussione e l'estratto del conto corrente di corrispondenza - a fronte dell'eccezione sollevata dall'odierna parte appellante, la società all'udienza del 6 dicembre 2022 chiedeva di potere esibire l'originale CP_1
8 e successivamente provvedeva al suo deposito con “asseverazione di conformità” unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 4 febbraio 2025, produzione in ogni caso superflua, a prescindere da ogni approfondita valutazione in ordine alla sua ammissibilità, alla luce della documentazione tutta versata in atti -
. produceva inoltre in primo grado riconoscimento dell'avvenuta cessione del credito in Controparte_1 questione all'odierna società appellata da parte del creditore cedente (escluso quindi dalla cessione del 2013).
Il fatto che il cedente sia anche l'odierna mandataria della on vale a privare di ogni rilevanza Controparte_1 detto documento come invece dedotto dall'appellante, posto che la rilascia tale attestazione CP_2
“sotto la propria responsabilità”, per cui ne potrebbe rispondere in proprio per l'ipotesi in cui un diverso cessionario, senza neanche l'invio di una diffida o la notifica di un precetto, si dovesse palesare in futuro ad esigere il supposto credito. Da ultimo, risultano appunto assenti elementi di segno contrario quali iniziative per il recupero del credito da parte di soggetti terzi e la richiamata cessione di crediti in blocco del 10.12.2013 presenta un tenore molto generico.
A fronte di un quadro probatorio così ricostruito, è idoneamente dimostrata la titolarità in capo al creditore precettante del credito azionato nei confronti del Sig. Di conseguenza il Giudice Controparte_1 Parte_1
di primo grado correttamente ha rigettato la proposta opposizione a precetto.
L'appello viene quindi respinto.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della parte appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. 569/2022 del Parte_1
AL di Modena;
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
per essa, quale mandataria, n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 delle spese di lite che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
9 III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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