Articolo 148 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
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15 marzo 1974
Art. 148.

E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1974 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'ammontare di detti buoni poliennali non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 .
Detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1 aprile 1974.
Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo alla prima rata di interessi, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974