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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore dott.ssa Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 534/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta
Buontempi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Cesare
Battisti n. 5;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(FC) in via Bendandi n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Zanotti del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Forlì alla via Bruni n. 2;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 434/2024 del 14.02.2024, pubblicata il
22.02.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto modifica condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...] così concludeva: “Voglia il Tribunale di Modena, verificata l'esistenza dei comportamenti Parte_1
incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento dettato dal decreto cron.
n. 222/2023 RG 3973/2022, e le gravi inadempienze del convenuto, a modifica dello stesso: - modificare il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo, consentendo alla madre di assumere anche le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse primario del figlio, salva la comunicazione al padre via whatsapp;
- darsi atto del superamento delle difficoltà all'iscrizione all'asilo nido descritte in ricorso, disporsi comunque a carico del padre l'intero importo della retta;
-disponga, se ritenuto di giustizia, circa il risarcimento del danno che il comportamento del padre ha causato al minore quantificandone, ad oggi, salvo prosieguo, l'ammontare in via equitativa;
- condanni, se ritenuto di giustizia, il convenuto al pagamento di sanzione, d'ufficio quantificata, a titolo di ristoro del c.d. “punitive damages”, stante il dolo individuabile nel comportamento paterno;
- disponga il pagamento diretto dell'importo già stabilito a titolo di contributo forfettario mensile a carico di e pari ad € Parte_2
600,00 mensili con gli aggiornamenti ISTAT maturati;
- respinga perché infondata (la situazione economica è peggiorato lato ricorrente) la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento svolta dal EZ;
- darsi atto della piena disponibilità di ad intraprendere percorso di sostegno Parte_1
genitoriale se presso struttura pubblica presso il Servizio competente, per la residenza del minore;
- Vinte le spese”, l'appellato concludeva domandando: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, Parte_2
ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare - dichiarare il ricorso in appello promosso da
nullo o comunque inammissibile;
nel merito: - confermare la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha rigettato le domande di nei confronti di;
- in parziale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello incidentale, stabilire a carico del padre
l'obbligo di corrispondere a un importo mensile pari a € 350,00 a titolo di contributo Parte_1
ordinario al mantenimento del figlio minore, somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il primo di ogni mese, oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie, con le modalità e ripartizione di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena, o, in via subordinata, stabilire le condizioni di mantenimento ritenute di giustizia;
- in ogni caso, assumere ogni provvedimento necessario all'interesse del minore ed al suo diritto alla bigenitorialità. - con vittoria di spese di entrambi
i gradi di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
2 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c. depositato in data 02.08.2023 dinanzi al Tribunale di Modena, la IG.ra
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1 Persona_1
nato a [...] in data [...] dalla relazione non coniugale con , chiedeva al Tribunale adito Parte_2
di, verificata l'esistenza di comportamenti incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento dettato dal decreto emesso in data 11.01.2023 e le gravi inadempienze del convenuto, a modifica dello stesso, modificare il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo consentendo alla madre di assumere anche le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse primario del figlio, salva la comunicazione al padre via whatsapp, autorizzare in via d'urgenza l'iscrizione del minore all'asilo nido prescelto dalla madre ponendo il costo esclusivo a carico del padre, anche a parziale compensazione del fatto che l'accudimento è ad esclusivo carico della madre, disporre, se ritenuto di giustizia, circa il risarcimento del danno che il comportamento del padre ha causato al minore quantificandone, ad oggi, salvo prosieguo,
l'ammontare in via equitativa, condannare, se ritenuto di giustizia, il convenuto al pagamento di sanzione d'ufficio quantificata, a titolo di ristoro del c.d. punitive damages, stante il dolo individuabile nel comportamento paterno, il tutto con vittoria di spese ed onorari. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva che il padre del minore, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Modena nel gennaio
2023 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio della coppia, disciplina del diritto di visita paterno che comprendeva almeno sei incontri al mese, escluso per il momento il pernottamento, e determinazione di un contributo a carico del padre, per il mantenimento del figlio, ammontante ad euro 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, pur avendo corrisposto con sufficiente continuità l'assegno mensile disposto dal Tribunale per il mantenimento del minore, aveva rifiutato, con varie motivazioni, di provvedere al pagamento delle spese straordinarie che la madre gli aveva via via quantificato, si era rifiutato di autorizzare l'iscrizione del minore all'asilo nido privato , privilegiando l'asilo pubblico e non Parte_3
si era più informato del figlio, né lo aveva più visto, nonostante ne avesse avuto la possibilità. Con comparsa depositata lo 06.11.2023, il IG. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fattuale Parte_2
offerta dalla e insistendo per il rigetto delle domande tutte avanzate dalla ricorrente, in particolare Parte_1
per la richiesta di modifica del regime di affidamento. Il convenuto altresì domandava in via riconvenzionale,
a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Modena nel gennaio 2023, ridursi ad euro 350 il contributo mensile da versarsi da parte del padre per il mantenimento del figlio . Riferiva più Per_1
specificamente, a sostegno delle proprie domande, di non aver mai fatto mancare il proprio contributo affettivo ed economico al piccolo , con conseguente insussistenza dei presupposti per disporre un affidamento Per_1
esclusivo del minore e, con riguardo alle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente di mancato pagamento
3 delle spese straordinarie, di non avere adempiuto al pagamento di alcune spese straordinarie, in quanto eccessivamente onerose o non necessarie. Con riferimento alla riconvenzionale, il convenuto allegava un peggioramento della propria condizione economica rispetto al momento di emissione del predetto provvedimento, posto che, a fronte dei 30.000,00 euro lordi che gli garantiva il precedente contratto, le uniche entrate sulle quali poteva ora contare erano quelle derivanti dal contratto di prestazione sportiva dilettantistica, che gli garantiva un'unica entrata stagionale di euro 21.000,00 lordi, e faceva rilevare che in data 3 marzo 2023 era nata un'altra figlia dall'attuale moglie, con i connessi sopravvenuti esborsi.
La causa era istruita oltre che documentalmente con l'audizione delle parti. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare, viste le note scritte depositate dalla ricorrente e dal resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza del 22 febbraio 2024, il Tribunale di Modena rigettava il ricorso proposto da , ritenuto conforme all'interesse del minore il vigente affidamento condiviso e Parte_1 non ricorrenti i presupposti per l'adozione di misure sanzionatorie a carico del resistente, accoglieva la domanda riconvenzionale di , diminuendo ad euro 500 l'assegno mensile in favore del figlio, Parte_2
invitava entrambi i genitori ad intraprendere quanto prima un percorso di sostegno alla genitorialità e condannava la ricorrente al pagamento di un terzo delle spese processuali, compensando tra le parti i restanti due terzi.
2.- Con appello depositato in data 05.04.2024, la IG.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone l'integrale riforma - ad eccezione di quanto disposto al capo n. 3 in ordine al percorso di sostegno alla genitorialità - in quanto ingiusta e non sorretta da argomentazioni condivisibili e logiche. L'appellante si duole in primo luogo dell'omesso esame da parte del giudice di prime cure di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente tra cui la richiesta di ordine di pagamento diretto al terzo del contributo di mantenimento per il figlio, con la conseguente nullità della sentenza impugnata. Nel merito, lamenta l'erroneità della reiezione della domanda di affidamento esclusivo, posto che sarebbe stato provato in giudizio che il padre non vede il figlio da tempo, né ha chiesto sue notizie non collaborando con la madre;
tra l'altro è lo stesso nelle Pt_2
proprie conclusioni a chiedere, in via subordinata, di stabilire le condizioni di collocamento e visita ritenute di giustizia e tale domanda subordinata non è stata istruita in alcun modo. Con il secondo motivo di appello, la lamenta l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice dell'impugnata sentenza laddove ha Parte_1
rigettato la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico del padre del minore, atteso in primo luogo non essere vero che la ricorrente abbia ammesso il regolare pagamento del contributo ordinario da parte del convenuto e incombendo comunque la prova sul EZ che ha omesso di fornirla. E' inoltre emerso in giudizio che l'odierno appellato ha da sempre di fatto rifiutato il figlio non prendendosi cura dello stesso e non Per_1
supportando la madre sulla quale grava in modo esclusivo ogni compito di educazione e accudimento. Del tutto ingiusta risulta altresì la disposta riduzione dell'assegno mensile in favore del figlio in accoglimento della riconvenzionale avanzata dal non ricorrendone i presupposti. Da ultimo, circa la condanna della Pt_2
4 ricorrente al parziale ristoro delle spese di lite, secondo l'appellante, la compensazione integrale delle stesse sarebbe stata ampiamente giustificata dalla disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. anche nell'impianto decisorio della pronuncia impugnata.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena, di:
- accogliere le domande tutte formulate da in primo grado;
Parte_1
- vinte le spese.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 24.09.2024, si è costituito il IG. il quale ha Parte_2
preliminarmente evidenziato che subito dopo la pronuncia di primo grado contattava, nel rispetto di quanto disposto dal Tribunale di Modena, i competenti servizi sociali, al fine di avviare il percorso di sostegno alla genitorialità, svolgendo anche un incontro con la psicologa del servizio, mentre la IG.ra mai ha Parte_1
provveduto in tal senso, nonostante i solleciti anche da parte del difensore dell'appellato. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e/o nullità del ricorso avversario, per essere privo delle conclusioni e, pertanto, di una domanda specifica. Nel merito, ha contestato decisamente l'avverso gravame, in quanto destituito di ogni fondamento e ne ha chiesto il rigetto. Più specificamente, il IG. ha dedotto di non Pt_2
avere mai fatto mancare al piccolo il proprio affetto nonché sostegno economico, mentre l'esercizio Per_1
del diritto di visita è stato gravemente pregiudicato dalla situazione esistente. Non vi è alcun disinteresse paterno nei confronti del figlio, ma una reale e radicata, non contestata, situazione di conflittualità genitoriale che rende impossibile un rapporto sereno tra le parti e che pregiudica irrimediabilmente il diritto alla bigenitorialità del minore. Ha altresì spiegato appello incidentale insistendo per una riduzione del contributo mensile per il minore posto a suo carico ad euro 350,00. La condizione reddituale dell'appellato è infatti sensibilmente peggiorata rispetto al momento della pronuncia del 12 gennaio 2023, e ciò sia per una riduzione delle sue entrate annuali, sia per la nascita di altro figlio nell'anno 2023. domanda quindi alla Corte di: Parte_2
- in via preliminare, dichiarare il ricorso in appello promosso da nullo o comunque Parte_1
inammissibile;
- nel merito, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di Parte_1
nei confronti di;
Parte_2
- in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale, stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo Parte_1
ordinario al mantenimento del figlio minore;
Per_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4.- All'udienza del 24.10.2024, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il difensore dell'appellante inoltre dichiarava che la propria assistita ha iniziato a lavorare dal 17.09.2024, con uno stipendio di € 600,00 mensili, con un contratto a tempo
5 indeterminato part-time e tre mesi di prova, e chiedeva di essere autorizzata alla produzione dei relativi documenti. La Corte, ritenuta necessaria l'acquisizione della documentazione reddituale di entrambe le parti, rinviava il procedimento, assegnando termine per il deposito della documentazione mancante. Alla successiva udienza dello 09.01.2025, l'appellante e l'appellata chiedevano di essere autorizzati alla produzione di ulteriore documentazione, riportandosi nel merito ai rispettivi atti e alle domande e conclusioni ivi avanzate, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che la documentazione prodotta da entrambe le parti all'ultima udienza sia superflua ai fini della decisione (il doc. n. 4 della anche inammissibile poiché tardivo), di talché Parte_1
non se ne autorizza il deposito, ad eccezione del doc. n. 5 (ultimo prospetto paga dell'appellante, di formazione sopravvenuta). Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dal atteso che la chiedendo accogliersi le domande tutte avanzate in primo grado, ha Pt_2 Parte_1
evidentemente precisato le proprie richieste e conclusioni.
Quanto alla prima doglianza di carattere formale di cui all'atto di appello, non può non evidenziarsi come, pur non avendo la sentenza appellata specificamente argomentato sul punto, la richiesta di ordine di pagamento diretto al terzo sia stata implicitamente rigettata. Tale statuizione è condivisibile atteso che è la stessa a riferire nel ricorso introduttivo che dal momento della comunicazione del provvedimento del Parte_1 gennaio 2023 il padre “ha corrisposto con sufficiente continuità il contributo forfettario disposto dal Tribunale per il mantenimento del minore.….”, con la conseguenza della non ricorrenza dei requisiti per disporre il pagamento diretto.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla valutazione e decisione circa il regime di affidamento del minore, visite del genitore non collocatario e rapporti del figlio minore con la madre e il padre nonché analisi della condotta tenuta dal padre. Ora, come opportunamente osservato dal giudice di prime cure, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente e delle deduzioni del convenuto, non sussistono i presupposti per la previsione di un affidamento monogenitoriale del figlio . Al riguardo giova osservare, in punto di diritto, come Per_1
l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori prevedendo quindi l'affido condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
6 educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale.
Ancora, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore “come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così si è espressa Cass. civ. n.
26587/2009, vedasi anche Cass. civ. 02.12.2010, n. 24526), il grave conflitto esistente tra i genitori, di per sé solo, non è tale da escludere l'affidamento condiviso, né è sufficiente, a tal fine, il riferimento a generiche difficoltà relazionali tra padre e figlio: è dunque da reputarsi insufficiente, per addivenire all'affidamento monogenitoriale, la motivazione che - facendo unicamente menzione della conflittualità tra i genitori e dello scarso interesse del padre nei confronti della figlia - disponga l'affidamento esclusivo alla madre (Cass. civ.
Sez. I 08.02.2012, n. 1777; Cass. civ. n. 16593/2008).
Nella vicenda che occupa, la condotta del non risulta pregiudizievole alla vita del minore, non sono stati Pt_2
specificamente allegati da parte della madre comportamenti ingiustamente oppositivi e pretestuosi del padre né situazioni concrete in cui si sia manifestata l'impossibilità o la difficoltà di prendere le decisioni necessarie per il minore in ordine alla salute, all'educazione e alla scuola. Non è sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo un rapporto conflittuale tra i genitori. E' pertanto rispondente all'interesse del minore mantenere l'affidamento ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso.
Parimenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Modena, non si rinvengono i presupposti per l'adozione di misure sanzionatorie a carico dell'odierno appellato, con riferimento in primo luogo alle condotte di mancato pagamento di talune spese straordinarie di cui si duole la Invero le condotte Parte_1
volontariamente pregiudizievoli che sono oggetto di condanna nell'art. 473-bis.39 c.p.c. afferiscono ad inadempienze che devono essere “gravi” e, con particolare riferimento alle carenze di natura economica, devono tradursi in condotte reiterate o strumentali, non ricorrenti nel caso di specie. A fronte del regolare pagamento, di cui dà conto la stessa appellante, del contributo mensile al mantenimento ordinario, l'appellato ha ammesso di non aver provveduto al pagamento di alcune spese straordinarie, ritenendole eccessivamente onerose o non necessarie per un bambino di quella età, spese, queste, sulle quali i genitori comunque ben avrebbero potuto raggiungere un accordo. Né si ravvisano, sulla base delle stesse allegazioni, deduzioni e reciproche contestazioni delle parti, gravi comportamenti da parte del EZ che incidano negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento, con la conseguente non ricorrenza dei requisiti per
7 disporre di ufficio le sanzioni previste dalla disposizione normativa sopra richiamata alle lettere a), b) e c) e per una condanna al risarcimento del danno. Le altre condotte di cui si duole la madre paiono inserirsi in un quadro di criticità individuali che pone entrambi i genitori in una posizione di reciproca incapacità di comprendere l'importanza di superare le stesse, al fine di recuperare un fattivo dialogo ed una proficua collaborazione nell'interesse esclusivo del figlio minore. Proprio l'aspra conflittualità genitoriale ha indotto il giudice di primo grado ad invitare le parti a intraprendere quanto prima un percorso di sostegno alla genitorialità, invito che entrambi i genitori in nessun modo pongono in dubbio o contestano.
Ne discende che l'appello proposto da non merita accoglimento, con conseguente conferma Parte_1
al riguardo della sentenza impugnata.
Per quanto concerne l'appello incidentale avanzato da , osserva la Corte come dall'esame della Parte_2
documentazione reddituale prodotta dal medesimo si evinca una diminuzione dei suoi redditi. A fronte dei
30.000,00 euro lordi che gli garantiva il precedente contratto (nell'anno di imposta 2021 il reddito complessivo del IG. ammontava ad euro 23.768,00, con un imponibile di euro 20.768,00, nell'anno 2020 il reddito Pt_2
complessivo era pari ad euro 58.481), al tempo del giudizio di primo grado le entrate su cui poteva contare il convenuto erano quelle derivanti dal contratto di prestazione sportiva dilettantistica dal quale traeva un'unica entrata stagionale di euro 21.200,00 lordi stagionali, ossia dall'1 agosto 2023 al 31 giugno 2024, reddito confermato dal nuovo contratto sottoscritto con la società ASD SARNESE 1926 che prevede un compenso lordo pari ad euro 20.000,00 (doc. n. 4 fascicolo parte appellata); dal Mod. Unico Persone Fisiche 2023 relativo all'anno di imposta 2022 il reddito complessivo del IG. risulta pari ad euro 3.858,00 con un imponibile Pt_2 di euro 858,00, dal Mod. 730/2024 relativo all'anno di imposta 2023 il reddito complessivo risulta pari a zero.
Nel marzo 2023, l'appellato ha avuto un'altra figlia, con i connessi, sopravvenuti oneri economici. Al riguardo, la circostanza che il sia recentemente divenuto padre di un altro figlio, avuto dalla nuova moglie con la Pt_2
quale con buona probabilità vive, non rappresenta, di per sé solo considerata, indice di peggioramento economico, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figlio dal nuovo partner non ha l'automatico effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da precedente relazione, dovendo tali circostanze essere valutate complessivamente quali fatti sopravvenuti.
Nella situazione familiare rappresentata dalle parti, risulta evidente come il IG. possa ovviamente Pt_2
avvalersi del contributo della moglie e madre alle spese della nuova famiglia ovvero quelle di sostentamento della figlia nata dalla loro unione, riequilibrando in qualche modo la capacità di spesa dell'appellato.
Di par suo, la nell'anno di imposta 2023 risulta avere percepito un reddito complessivo pari ad Parte_1
euro 12.270,00 con un imponibile di euro 11.870,00 (vedasi documento n. 7), attualmente svolge attività lavorativa come impiegata in forza di contratto part-time a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile di circa euro 600/1.000.
8 In base ad una valutazione comparativa delle attuali condizioni economico-reddituali dei genitori, delle esigenze del figlio anche rapportate all'età e dei compiti di cura e di accudimento svolti in modo pressoché esclusivo dalla madre la quale percepisce per intero l'Assegno Unico, reputa la Corte che, in accoglimento dell'appello incidentale, l'assegno posto a carico del padre quale contributo al mantenimento del minore vada ridotto nell'importo, che si giudica congruo, di euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat.
L'esito complessivo del giudizio e dunque il rigetto delle domande formulate dalla IG.ra e Parte_1
l'accoglimento della domanda del padre volta a vedere ridotto l'assegno posto a suo carico, sia pur non nell'importo da lui indicato, inducono a compensare le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà e a condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'altra metà.
Le spese di lite si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale sia del primo grado, sia del secondo).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_2
434/2024 del Tribunale di Modena, STABILISCE che il padre corrisponda alla madre Parte_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , assegno Parte_1 Per_1 mensile di € 400,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
III - COMPENSA nella misura della metà le spese processuali del primo e del secondo grado;
IV - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , dell'altra Parte_1 Parte_2 metà delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 2.179,00 e per il secondo grado in € 2.605,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
V - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
9 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna lo
09.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore dott.ssa Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 534/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta
Buontempi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Cesare
Battisti n. 5;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(FC) in via Bendandi n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Zanotti del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Forlì alla via Bruni n. 2;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 434/2024 del 14.02.2024, pubblicata il
22.02.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto modifica condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...] così concludeva: “Voglia il Tribunale di Modena, verificata l'esistenza dei comportamenti Parte_1
incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento dettato dal decreto cron.
n. 222/2023 RG 3973/2022, e le gravi inadempienze del convenuto, a modifica dello stesso: - modificare il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo, consentendo alla madre di assumere anche le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse primario del figlio, salva la comunicazione al padre via whatsapp;
- darsi atto del superamento delle difficoltà all'iscrizione all'asilo nido descritte in ricorso, disporsi comunque a carico del padre l'intero importo della retta;
-disponga, se ritenuto di giustizia, circa il risarcimento del danno che il comportamento del padre ha causato al minore quantificandone, ad oggi, salvo prosieguo, l'ammontare in via equitativa;
- condanni, se ritenuto di giustizia, il convenuto al pagamento di sanzione, d'ufficio quantificata, a titolo di ristoro del c.d. “punitive damages”, stante il dolo individuabile nel comportamento paterno;
- disponga il pagamento diretto dell'importo già stabilito a titolo di contributo forfettario mensile a carico di e pari ad € Parte_2
600,00 mensili con gli aggiornamenti ISTAT maturati;
- respinga perché infondata (la situazione economica è peggiorato lato ricorrente) la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento svolta dal EZ;
- darsi atto della piena disponibilità di ad intraprendere percorso di sostegno Parte_1
genitoriale se presso struttura pubblica presso il Servizio competente, per la residenza del minore;
- Vinte le spese”, l'appellato concludeva domandando: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, Parte_2
ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare - dichiarare il ricorso in appello promosso da
nullo o comunque inammissibile;
nel merito: - confermare la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha rigettato le domande di nei confronti di;
- in parziale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello incidentale, stabilire a carico del padre
l'obbligo di corrispondere a un importo mensile pari a € 350,00 a titolo di contributo Parte_1
ordinario al mantenimento del figlio minore, somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il primo di ogni mese, oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie, con le modalità e ripartizione di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena, o, in via subordinata, stabilire le condizioni di mantenimento ritenute di giustizia;
- in ogni caso, assumere ogni provvedimento necessario all'interesse del minore ed al suo diritto alla bigenitorialità. - con vittoria di spese di entrambi
i gradi di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
2 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c. depositato in data 02.08.2023 dinanzi al Tribunale di Modena, la IG.ra
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1 Persona_1
nato a [...] in data [...] dalla relazione non coniugale con , chiedeva al Tribunale adito Parte_2
di, verificata l'esistenza di comportamenti incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento dettato dal decreto emesso in data 11.01.2023 e le gravi inadempienze del convenuto, a modifica dello stesso, modificare il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo consentendo alla madre di assumere anche le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse primario del figlio, salva la comunicazione al padre via whatsapp, autorizzare in via d'urgenza l'iscrizione del minore all'asilo nido prescelto dalla madre ponendo il costo esclusivo a carico del padre, anche a parziale compensazione del fatto che l'accudimento è ad esclusivo carico della madre, disporre, se ritenuto di giustizia, circa il risarcimento del danno che il comportamento del padre ha causato al minore quantificandone, ad oggi, salvo prosieguo,
l'ammontare in via equitativa, condannare, se ritenuto di giustizia, il convenuto al pagamento di sanzione d'ufficio quantificata, a titolo di ristoro del c.d. punitive damages, stante il dolo individuabile nel comportamento paterno, il tutto con vittoria di spese ed onorari. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva che il padre del minore, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Modena nel gennaio
2023 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio della coppia, disciplina del diritto di visita paterno che comprendeva almeno sei incontri al mese, escluso per il momento il pernottamento, e determinazione di un contributo a carico del padre, per il mantenimento del figlio, ammontante ad euro 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, pur avendo corrisposto con sufficiente continuità l'assegno mensile disposto dal Tribunale per il mantenimento del minore, aveva rifiutato, con varie motivazioni, di provvedere al pagamento delle spese straordinarie che la madre gli aveva via via quantificato, si era rifiutato di autorizzare l'iscrizione del minore all'asilo nido privato , privilegiando l'asilo pubblico e non Parte_3
si era più informato del figlio, né lo aveva più visto, nonostante ne avesse avuto la possibilità. Con comparsa depositata lo 06.11.2023, il IG. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fattuale Parte_2
offerta dalla e insistendo per il rigetto delle domande tutte avanzate dalla ricorrente, in particolare Parte_1
per la richiesta di modifica del regime di affidamento. Il convenuto altresì domandava in via riconvenzionale,
a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Modena nel gennaio 2023, ridursi ad euro 350 il contributo mensile da versarsi da parte del padre per il mantenimento del figlio . Riferiva più Per_1
specificamente, a sostegno delle proprie domande, di non aver mai fatto mancare il proprio contributo affettivo ed economico al piccolo , con conseguente insussistenza dei presupposti per disporre un affidamento Per_1
esclusivo del minore e, con riguardo alle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente di mancato pagamento
3 delle spese straordinarie, di non avere adempiuto al pagamento di alcune spese straordinarie, in quanto eccessivamente onerose o non necessarie. Con riferimento alla riconvenzionale, il convenuto allegava un peggioramento della propria condizione economica rispetto al momento di emissione del predetto provvedimento, posto che, a fronte dei 30.000,00 euro lordi che gli garantiva il precedente contratto, le uniche entrate sulle quali poteva ora contare erano quelle derivanti dal contratto di prestazione sportiva dilettantistica, che gli garantiva un'unica entrata stagionale di euro 21.000,00 lordi, e faceva rilevare che in data 3 marzo 2023 era nata un'altra figlia dall'attuale moglie, con i connessi sopravvenuti esborsi.
La causa era istruita oltre che documentalmente con l'audizione delle parti. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare, viste le note scritte depositate dalla ricorrente e dal resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza del 22 febbraio 2024, il Tribunale di Modena rigettava il ricorso proposto da , ritenuto conforme all'interesse del minore il vigente affidamento condiviso e Parte_1 non ricorrenti i presupposti per l'adozione di misure sanzionatorie a carico del resistente, accoglieva la domanda riconvenzionale di , diminuendo ad euro 500 l'assegno mensile in favore del figlio, Parte_2
invitava entrambi i genitori ad intraprendere quanto prima un percorso di sostegno alla genitorialità e condannava la ricorrente al pagamento di un terzo delle spese processuali, compensando tra le parti i restanti due terzi.
2.- Con appello depositato in data 05.04.2024, la IG.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone l'integrale riforma - ad eccezione di quanto disposto al capo n. 3 in ordine al percorso di sostegno alla genitorialità - in quanto ingiusta e non sorretta da argomentazioni condivisibili e logiche. L'appellante si duole in primo luogo dell'omesso esame da parte del giudice di prime cure di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente tra cui la richiesta di ordine di pagamento diretto al terzo del contributo di mantenimento per il figlio, con la conseguente nullità della sentenza impugnata. Nel merito, lamenta l'erroneità della reiezione della domanda di affidamento esclusivo, posto che sarebbe stato provato in giudizio che il padre non vede il figlio da tempo, né ha chiesto sue notizie non collaborando con la madre;
tra l'altro è lo stesso nelle Pt_2
proprie conclusioni a chiedere, in via subordinata, di stabilire le condizioni di collocamento e visita ritenute di giustizia e tale domanda subordinata non è stata istruita in alcun modo. Con il secondo motivo di appello, la lamenta l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice dell'impugnata sentenza laddove ha Parte_1
rigettato la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico del padre del minore, atteso in primo luogo non essere vero che la ricorrente abbia ammesso il regolare pagamento del contributo ordinario da parte del convenuto e incombendo comunque la prova sul EZ che ha omesso di fornirla. E' inoltre emerso in giudizio che l'odierno appellato ha da sempre di fatto rifiutato il figlio non prendendosi cura dello stesso e non Per_1
supportando la madre sulla quale grava in modo esclusivo ogni compito di educazione e accudimento. Del tutto ingiusta risulta altresì la disposta riduzione dell'assegno mensile in favore del figlio in accoglimento della riconvenzionale avanzata dal non ricorrendone i presupposti. Da ultimo, circa la condanna della Pt_2
4 ricorrente al parziale ristoro delle spese di lite, secondo l'appellante, la compensazione integrale delle stesse sarebbe stata ampiamente giustificata dalla disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. anche nell'impianto decisorio della pronuncia impugnata.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena, di:
- accogliere le domande tutte formulate da in primo grado;
Parte_1
- vinte le spese.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 24.09.2024, si è costituito il IG. il quale ha Parte_2
preliminarmente evidenziato che subito dopo la pronuncia di primo grado contattava, nel rispetto di quanto disposto dal Tribunale di Modena, i competenti servizi sociali, al fine di avviare il percorso di sostegno alla genitorialità, svolgendo anche un incontro con la psicologa del servizio, mentre la IG.ra mai ha Parte_1
provveduto in tal senso, nonostante i solleciti anche da parte del difensore dell'appellato. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e/o nullità del ricorso avversario, per essere privo delle conclusioni e, pertanto, di una domanda specifica. Nel merito, ha contestato decisamente l'avverso gravame, in quanto destituito di ogni fondamento e ne ha chiesto il rigetto. Più specificamente, il IG. ha dedotto di non Pt_2
avere mai fatto mancare al piccolo il proprio affetto nonché sostegno economico, mentre l'esercizio Per_1
del diritto di visita è stato gravemente pregiudicato dalla situazione esistente. Non vi è alcun disinteresse paterno nei confronti del figlio, ma una reale e radicata, non contestata, situazione di conflittualità genitoriale che rende impossibile un rapporto sereno tra le parti e che pregiudica irrimediabilmente il diritto alla bigenitorialità del minore. Ha altresì spiegato appello incidentale insistendo per una riduzione del contributo mensile per il minore posto a suo carico ad euro 350,00. La condizione reddituale dell'appellato è infatti sensibilmente peggiorata rispetto al momento della pronuncia del 12 gennaio 2023, e ciò sia per una riduzione delle sue entrate annuali, sia per la nascita di altro figlio nell'anno 2023. domanda quindi alla Corte di: Parte_2
- in via preliminare, dichiarare il ricorso in appello promosso da nullo o comunque Parte_1
inammissibile;
- nel merito, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di Parte_1
nei confronti di;
Parte_2
- in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale, stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo Parte_1
ordinario al mantenimento del figlio minore;
Per_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4.- All'udienza del 24.10.2024, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il difensore dell'appellante inoltre dichiarava che la propria assistita ha iniziato a lavorare dal 17.09.2024, con uno stipendio di € 600,00 mensili, con un contratto a tempo
5 indeterminato part-time e tre mesi di prova, e chiedeva di essere autorizzata alla produzione dei relativi documenti. La Corte, ritenuta necessaria l'acquisizione della documentazione reddituale di entrambe le parti, rinviava il procedimento, assegnando termine per il deposito della documentazione mancante. Alla successiva udienza dello 09.01.2025, l'appellante e l'appellata chiedevano di essere autorizzati alla produzione di ulteriore documentazione, riportandosi nel merito ai rispettivi atti e alle domande e conclusioni ivi avanzate, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che la documentazione prodotta da entrambe le parti all'ultima udienza sia superflua ai fini della decisione (il doc. n. 4 della anche inammissibile poiché tardivo), di talché Parte_1
non se ne autorizza il deposito, ad eccezione del doc. n. 5 (ultimo prospetto paga dell'appellante, di formazione sopravvenuta). Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dal atteso che la chiedendo accogliersi le domande tutte avanzate in primo grado, ha Pt_2 Parte_1
evidentemente precisato le proprie richieste e conclusioni.
Quanto alla prima doglianza di carattere formale di cui all'atto di appello, non può non evidenziarsi come, pur non avendo la sentenza appellata specificamente argomentato sul punto, la richiesta di ordine di pagamento diretto al terzo sia stata implicitamente rigettata. Tale statuizione è condivisibile atteso che è la stessa a riferire nel ricorso introduttivo che dal momento della comunicazione del provvedimento del Parte_1 gennaio 2023 il padre “ha corrisposto con sufficiente continuità il contributo forfettario disposto dal Tribunale per il mantenimento del minore.….”, con la conseguenza della non ricorrenza dei requisiti per disporre il pagamento diretto.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla valutazione e decisione circa il regime di affidamento del minore, visite del genitore non collocatario e rapporti del figlio minore con la madre e il padre nonché analisi della condotta tenuta dal padre. Ora, come opportunamente osservato dal giudice di prime cure, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente e delle deduzioni del convenuto, non sussistono i presupposti per la previsione di un affidamento monogenitoriale del figlio . Al riguardo giova osservare, in punto di diritto, come Per_1
l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori prevedendo quindi l'affido condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
6 educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale.
Ancora, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore “come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così si è espressa Cass. civ. n.
26587/2009, vedasi anche Cass. civ. 02.12.2010, n. 24526), il grave conflitto esistente tra i genitori, di per sé solo, non è tale da escludere l'affidamento condiviso, né è sufficiente, a tal fine, il riferimento a generiche difficoltà relazionali tra padre e figlio: è dunque da reputarsi insufficiente, per addivenire all'affidamento monogenitoriale, la motivazione che - facendo unicamente menzione della conflittualità tra i genitori e dello scarso interesse del padre nei confronti della figlia - disponga l'affidamento esclusivo alla madre (Cass. civ.
Sez. I 08.02.2012, n. 1777; Cass. civ. n. 16593/2008).
Nella vicenda che occupa, la condotta del non risulta pregiudizievole alla vita del minore, non sono stati Pt_2
specificamente allegati da parte della madre comportamenti ingiustamente oppositivi e pretestuosi del padre né situazioni concrete in cui si sia manifestata l'impossibilità o la difficoltà di prendere le decisioni necessarie per il minore in ordine alla salute, all'educazione e alla scuola. Non è sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo un rapporto conflittuale tra i genitori. E' pertanto rispondente all'interesse del minore mantenere l'affidamento ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso.
Parimenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Modena, non si rinvengono i presupposti per l'adozione di misure sanzionatorie a carico dell'odierno appellato, con riferimento in primo luogo alle condotte di mancato pagamento di talune spese straordinarie di cui si duole la Invero le condotte Parte_1
volontariamente pregiudizievoli che sono oggetto di condanna nell'art. 473-bis.39 c.p.c. afferiscono ad inadempienze che devono essere “gravi” e, con particolare riferimento alle carenze di natura economica, devono tradursi in condotte reiterate o strumentali, non ricorrenti nel caso di specie. A fronte del regolare pagamento, di cui dà conto la stessa appellante, del contributo mensile al mantenimento ordinario, l'appellato ha ammesso di non aver provveduto al pagamento di alcune spese straordinarie, ritenendole eccessivamente onerose o non necessarie per un bambino di quella età, spese, queste, sulle quali i genitori comunque ben avrebbero potuto raggiungere un accordo. Né si ravvisano, sulla base delle stesse allegazioni, deduzioni e reciproche contestazioni delle parti, gravi comportamenti da parte del EZ che incidano negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento, con la conseguente non ricorrenza dei requisiti per
7 disporre di ufficio le sanzioni previste dalla disposizione normativa sopra richiamata alle lettere a), b) e c) e per una condanna al risarcimento del danno. Le altre condotte di cui si duole la madre paiono inserirsi in un quadro di criticità individuali che pone entrambi i genitori in una posizione di reciproca incapacità di comprendere l'importanza di superare le stesse, al fine di recuperare un fattivo dialogo ed una proficua collaborazione nell'interesse esclusivo del figlio minore. Proprio l'aspra conflittualità genitoriale ha indotto il giudice di primo grado ad invitare le parti a intraprendere quanto prima un percorso di sostegno alla genitorialità, invito che entrambi i genitori in nessun modo pongono in dubbio o contestano.
Ne discende che l'appello proposto da non merita accoglimento, con conseguente conferma Parte_1
al riguardo della sentenza impugnata.
Per quanto concerne l'appello incidentale avanzato da , osserva la Corte come dall'esame della Parte_2
documentazione reddituale prodotta dal medesimo si evinca una diminuzione dei suoi redditi. A fronte dei
30.000,00 euro lordi che gli garantiva il precedente contratto (nell'anno di imposta 2021 il reddito complessivo del IG. ammontava ad euro 23.768,00, con un imponibile di euro 20.768,00, nell'anno 2020 il reddito Pt_2
complessivo era pari ad euro 58.481), al tempo del giudizio di primo grado le entrate su cui poteva contare il convenuto erano quelle derivanti dal contratto di prestazione sportiva dilettantistica dal quale traeva un'unica entrata stagionale di euro 21.200,00 lordi stagionali, ossia dall'1 agosto 2023 al 31 giugno 2024, reddito confermato dal nuovo contratto sottoscritto con la società ASD SARNESE 1926 che prevede un compenso lordo pari ad euro 20.000,00 (doc. n. 4 fascicolo parte appellata); dal Mod. Unico Persone Fisiche 2023 relativo all'anno di imposta 2022 il reddito complessivo del IG. risulta pari ad euro 3.858,00 con un imponibile Pt_2 di euro 858,00, dal Mod. 730/2024 relativo all'anno di imposta 2023 il reddito complessivo risulta pari a zero.
Nel marzo 2023, l'appellato ha avuto un'altra figlia, con i connessi, sopravvenuti oneri economici. Al riguardo, la circostanza che il sia recentemente divenuto padre di un altro figlio, avuto dalla nuova moglie con la Pt_2
quale con buona probabilità vive, non rappresenta, di per sé solo considerata, indice di peggioramento economico, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figlio dal nuovo partner non ha l'automatico effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da precedente relazione, dovendo tali circostanze essere valutate complessivamente quali fatti sopravvenuti.
Nella situazione familiare rappresentata dalle parti, risulta evidente come il IG. possa ovviamente Pt_2
avvalersi del contributo della moglie e madre alle spese della nuova famiglia ovvero quelle di sostentamento della figlia nata dalla loro unione, riequilibrando in qualche modo la capacità di spesa dell'appellato.
Di par suo, la nell'anno di imposta 2023 risulta avere percepito un reddito complessivo pari ad Parte_1
euro 12.270,00 con un imponibile di euro 11.870,00 (vedasi documento n. 7), attualmente svolge attività lavorativa come impiegata in forza di contratto part-time a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile di circa euro 600/1.000.
8 In base ad una valutazione comparativa delle attuali condizioni economico-reddituali dei genitori, delle esigenze del figlio anche rapportate all'età e dei compiti di cura e di accudimento svolti in modo pressoché esclusivo dalla madre la quale percepisce per intero l'Assegno Unico, reputa la Corte che, in accoglimento dell'appello incidentale, l'assegno posto a carico del padre quale contributo al mantenimento del minore vada ridotto nell'importo, che si giudica congruo, di euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat.
L'esito complessivo del giudizio e dunque il rigetto delle domande formulate dalla IG.ra e Parte_1
l'accoglimento della domanda del padre volta a vedere ridotto l'assegno posto a suo carico, sia pur non nell'importo da lui indicato, inducono a compensare le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà e a condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'altra metà.
Le spese di lite si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale sia del primo grado, sia del secondo).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_2
434/2024 del Tribunale di Modena, STABILISCE che il padre corrisponda alla madre Parte_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , assegno Parte_1 Per_1 mensile di € 400,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
III - COMPENSA nella misura della metà le spese processuali del primo e del secondo grado;
IV - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , dell'altra Parte_1 Parte_2 metà delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 2.179,00 e per il secondo grado in € 2.605,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
V - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
9 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna lo
09.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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