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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/08/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 113/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE
All'udienza cartolare di discussione, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto il d.lgs. n.
150/2011, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in iscritta in data 15.1.2021, di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
84 del 27.11.2020 del , e vertente Parte_1
t r a
(c.f. ), con gli Avv.ti Gianluca Luzi e Omar Parte_2 C.F._1
Gianpaolo Mohamed Ahmed;
OPPONENTE-RICORRENTE
e
1 (c.f. Controparte_1
) con l'Avv. Diega Alaimo Martello;
P.IVA_1
OPPOSTO-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente (come da ricorso in opposizione): Parte_2
“in via preliminare e cautelare,
➢disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, emessa proposta n. 1910/2020 e con ordinanza n. 84 DEL 27/11/2020 e
notificata in data 18/12/2020;
Nel merito
➢annullare con ogni statuizione l'impugnata ordinanza di ingiunzione e gli atti ad essa
presupposti e consequenziali per i motivi suesposti.
➢Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del procuratore
distrattario”.
Per l'opposto (come da comparsa di costituzione Parte_1
e risposta):
In via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
per i motivi di cui in narrativa;
- Rigettare le eccezioni ex adverso formulate per le ragioni meglio sopra illustrate;
Nel merito:
- Rigettare l'interposto ricorso in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del presente giudizio.”.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento concerne l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 84 del
27/11/2020, notificata in data 18/12/2020, con cui il Controparte_2
[..
[...] ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 260,00 al ricorrente
[...] Parte_2
per la violazione dell'art. 190 comma 1 e 8 del D. Lgs. n. 152 del 2006 sanzionata dall'art. 258, commi 2 e 5, in relazione all'impianto di depurazione sito nel Comune di Favara,
all'epoca gestito dalla società Girgenti il cui amministratore delegato era CP_3
La violazione sarebbe stata accertata a seguito del sopralluogo effettuato Parte_2
in data 21.09.2016 di cui al verbale del 29.9.2016 dal personale del Corpo di Polizia
Provinciale.
Il ricorrente ha esposto i seguenti motivi di doglianza: 1) difetto di legittimazione passiva del medesimo in quanto, a far data dal 30.11.2018, egli non era più rappresentante legale della società 2) necessità di chiamare in causa la società Controparte_4 [...]
in quanto la sanzione è stata irrogata al ricorrente nella sua qualità di legale CP_4
rappresentante della medesima;
3) estinzione del diritto di esazione essendo trascorsi
“circa” cinque anni dal verbale all'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
4) nel merito, la sanzione sarebbe illegittima in quanto non attribuibile a posto che egli Parte_2
non aveva poteri in materia ambientale in quanto detti poteri erano stati conferiti in via esclusiva ad altro consigliere delegato della società; 5) omessa motivazione dell'ordinanza.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte_1
Con provvedimento del 8.6.2021 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è giunta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
L'ordinanza è stata emessa sulla base del seguente accertamento (di cui al verbale di contestazione del 2016): “a) l'irregolare compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti,
poiché il formulario n. 065220/15 del 20.04.2016 relativo allo smaltimento di rifiuti del vaglio
non è stato annotato sul registro;
b) il formulario n. 065219/15 del 20.04.2016 relativo allo
smaltimento dei rifiuti sabbiosi non è stato annotato sul registro;
c) l'operazione n. 38/15
3 cod. 200306 annotata sul registro relativa allo smaltimento di rifiuti della pubblica fognatura
non trova la relativa annotazione di carico sul registro.”
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il ricorrente, sia al momento dell'accertamento della violazione (29.9.2016) che al momento in cui violazione si riferisce
(formulari rifiuti di aprile 2016) era amministratore delegato della società, come risulta anche dalla visura storica allegata dal ricorrente. Di conseguenza, la responsabilità delle condotte indicate è a lui ascrivibile per il principio personalistico di cui alla l. n. 689/1981.
Il fatto che il procedimento sanzionatorio si sia concluso in un momento successivo alla cessazione della sua carica non esclude la responsabilità per i fatti indicati.
Il secondo motivo (ripreso anche alla fine del ricorso) è parimenti infondato, in quanto non vi è litisconsorzio necessario con la società trattandosi di Controparte_4
sanzione amministrativa il cui carattere, come detto, è personale a mente dei principi di cui alla l. n. 689/1981.
Il terzo motivo è infondato in quanto la pretesa a riscuotere la sanzione non può ritenersi prescritta in quanto tra il verbale di contestazione (21.9.2016) e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione (18.12.2020) non sono trascorsi i cinque anni previsti dall'art. 28, l. n. 689/1981.
Il quarto motivo è parimenti infondato. A detta del ricorrente, la delega esclusiva ad altro consigliere ( ) in materia di “tutela e salvaguardia dell'ambiente Persona_1
nella gestione del servizio idrico integrato” escluderebbe la responsabilità del ricorrente amministratore delegato per la sanzione irrogata con l'ordinanza. Tuttavia, la delega esclusiva cui fa riferimento il ricorrente risulta iscritta il 16.8.2016 (presentazione del
2.8.2016), mentre la sanzione riguarda l'irregolare compilazione del registro rifiuti con riferimento a formulari di diversi mesi antecedenti (aprile 2016), quando il potere in materia di tutela dell'ambiente non risultava delegato in via esclusiva a un consigliere diverso dall'amministratore delegato.
4 Il quinto motivo è infondato in quanto l'ordinanza ingiunzione risulta debitamente motivata, essendo indicate in modo chiaro le circostanze fattuali attribuite al destinatario della sanzione nonché le relative norme poste alla base del potere sanzionatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere all'ente resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Agrigento, 16.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
5
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE
All'udienza cartolare di discussione, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto il d.lgs. n.
150/2011, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in iscritta in data 15.1.2021, di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
84 del 27.11.2020 del , e vertente Parte_1
t r a
(c.f. ), con gli Avv.ti Gianluca Luzi e Omar Parte_2 C.F._1
Gianpaolo Mohamed Ahmed;
OPPONENTE-RICORRENTE
e
1 (c.f. Controparte_1
) con l'Avv. Diega Alaimo Martello;
P.IVA_1
OPPOSTO-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente (come da ricorso in opposizione): Parte_2
“in via preliminare e cautelare,
➢disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, emessa proposta n. 1910/2020 e con ordinanza n. 84 DEL 27/11/2020 e
notificata in data 18/12/2020;
Nel merito
➢annullare con ogni statuizione l'impugnata ordinanza di ingiunzione e gli atti ad essa
presupposti e consequenziali per i motivi suesposti.
➢Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del procuratore
distrattario”.
Per l'opposto (come da comparsa di costituzione Parte_1
e risposta):
In via preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
per i motivi di cui in narrativa;
- Rigettare le eccezioni ex adverso formulate per le ragioni meglio sopra illustrate;
Nel merito:
- Rigettare l'interposto ricorso in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del presente giudizio.”.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento concerne l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 84 del
27/11/2020, notificata in data 18/12/2020, con cui il Controparte_2
[..
[...] ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 260,00 al ricorrente
[...] Parte_2
per la violazione dell'art. 190 comma 1 e 8 del D. Lgs. n. 152 del 2006 sanzionata dall'art. 258, commi 2 e 5, in relazione all'impianto di depurazione sito nel Comune di Favara,
all'epoca gestito dalla società Girgenti il cui amministratore delegato era CP_3
La violazione sarebbe stata accertata a seguito del sopralluogo effettuato Parte_2
in data 21.09.2016 di cui al verbale del 29.9.2016 dal personale del Corpo di Polizia
Provinciale.
Il ricorrente ha esposto i seguenti motivi di doglianza: 1) difetto di legittimazione passiva del medesimo in quanto, a far data dal 30.11.2018, egli non era più rappresentante legale della società 2) necessità di chiamare in causa la società Controparte_4 [...]
in quanto la sanzione è stata irrogata al ricorrente nella sua qualità di legale CP_4
rappresentante della medesima;
3) estinzione del diritto di esazione essendo trascorsi
“circa” cinque anni dal verbale all'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
4) nel merito, la sanzione sarebbe illegittima in quanto non attribuibile a posto che egli Parte_2
non aveva poteri in materia ambientale in quanto detti poteri erano stati conferiti in via esclusiva ad altro consigliere delegato della società; 5) omessa motivazione dell'ordinanza.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte_1
Con provvedimento del 8.6.2021 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è giunta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
L'ordinanza è stata emessa sulla base del seguente accertamento (di cui al verbale di contestazione del 2016): “a) l'irregolare compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti,
poiché il formulario n. 065220/15 del 20.04.2016 relativo allo smaltimento di rifiuti del vaglio
non è stato annotato sul registro;
b) il formulario n. 065219/15 del 20.04.2016 relativo allo
smaltimento dei rifiuti sabbiosi non è stato annotato sul registro;
c) l'operazione n. 38/15
3 cod. 200306 annotata sul registro relativa allo smaltimento di rifiuti della pubblica fognatura
non trova la relativa annotazione di carico sul registro.”
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il ricorrente, sia al momento dell'accertamento della violazione (29.9.2016) che al momento in cui violazione si riferisce
(formulari rifiuti di aprile 2016) era amministratore delegato della società, come risulta anche dalla visura storica allegata dal ricorrente. Di conseguenza, la responsabilità delle condotte indicate è a lui ascrivibile per il principio personalistico di cui alla l. n. 689/1981.
Il fatto che il procedimento sanzionatorio si sia concluso in un momento successivo alla cessazione della sua carica non esclude la responsabilità per i fatti indicati.
Il secondo motivo (ripreso anche alla fine del ricorso) è parimenti infondato, in quanto non vi è litisconsorzio necessario con la società trattandosi di Controparte_4
sanzione amministrativa il cui carattere, come detto, è personale a mente dei principi di cui alla l. n. 689/1981.
Il terzo motivo è infondato in quanto la pretesa a riscuotere la sanzione non può ritenersi prescritta in quanto tra il verbale di contestazione (21.9.2016) e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione (18.12.2020) non sono trascorsi i cinque anni previsti dall'art. 28, l. n. 689/1981.
Il quarto motivo è parimenti infondato. A detta del ricorrente, la delega esclusiva ad altro consigliere ( ) in materia di “tutela e salvaguardia dell'ambiente Persona_1
nella gestione del servizio idrico integrato” escluderebbe la responsabilità del ricorrente amministratore delegato per la sanzione irrogata con l'ordinanza. Tuttavia, la delega esclusiva cui fa riferimento il ricorrente risulta iscritta il 16.8.2016 (presentazione del
2.8.2016), mentre la sanzione riguarda l'irregolare compilazione del registro rifiuti con riferimento a formulari di diversi mesi antecedenti (aprile 2016), quando il potere in materia di tutela dell'ambiente non risultava delegato in via esclusiva a un consigliere diverso dall'amministratore delegato.
4 Il quinto motivo è infondato in quanto l'ordinanza ingiunzione risulta debitamente motivata, essendo indicate in modo chiaro le circostanze fattuali attribuite al destinatario della sanzione nonché le relative norme poste alla base del potere sanzionatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere all'ente resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Agrigento, 16.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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