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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1921/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Grazia Scarfone
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Curcio
-resistente-
avente a oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Pag. 1 a 6 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_2
, l'intimazione di pagamento n. 03020249002878773000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito n. 33020150001821668000, relativo a contributi IVS (con relativi accessori) dovuti all' per gli anni 2009/2010, per un totale CP_1
complessivo pari ad € 14.356,57.
1.1. Eccepisce la nullità/illegittimità/inesistenza della notifica del suddetto titolo e la prescrizione della sottostante pretesa contributiva (e delle conseguenti sanzioni).
2. Si costituiscono l' e , eccependo CP_1 Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l' . CP_1
4. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, limitatamente al motivo di opposizione con cui viene eccepita l'invalidità della notifica del presupposto avviso di addebito.
4.1. Infatti le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di
Pag. 2 a 6 decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
4.2. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata all'odierno ricorrente in data 17.5.2024 (cfr. doc. allegati al fascicolo di , mentre il ricorso CP_2
introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16.7.2024, dunque al di là del richiamato termine di venti giorni.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, lo stesso è infondato.
5.1. Invero, dagli atti di causa emerge che l'avviso di addebito n.
33020150001821668000 è stato notificato in data 22.2.2016 (cfr. doc. n. 2 e n.
2.1 del fascicolo di parte ). La prescrizione sarebbe dovuta maturare, quindi, in CP_1
data 22.2.2021.
5.2. Alla fattispecie in esame trova, tuttavia, applicazione la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n.
183/2020.
5.3. Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre,
l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di
Pag. 3 a 6 cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.4. Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 22.2.2021, spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito in esame alla data del 30.12.2021.
5.5. Ora, la prescrizione decorrente tra la data della notifica dell'avviso di addebito n. 33020150001821668000 e quella dell'intimazione opposta (17.5.2024),
è stata interrotta dalla notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n.
03020219001198865000, perfezionatasi in data 18.11.2021 per compiuta giacenza.
5.6. Quanto alla ritualità della suddetta notifica, è opportuno precisare che, essendo l'intimazione di pagamento un atto recettizio non giudiziale, si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con DM 1.10.2008 - contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli invii con firma, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (Corte appello Palermo, sez. lav.,
01/02/2021, n. 44). Non si applicano, cioè, le disposizioni della l. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010).
5.7. L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a rilasciare tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta
Pag. 4 a 6 effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso.
5.8. La verifica dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è, poi, soddisfatta dall'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
5.9. È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. In tal senso, si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
5.10. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (17.5.2024), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 33020150001821668000.
6. La domanda deve essere, pertanto, respinta, non avendo rilievo, in questa sede, la pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi da sovra- indebitamento (ex l. n. 3/2012), azionata dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale
(proc. n. 1/2020 RGVG).
6.1. A prescindere dal fatto che, dalla documentazione versata in atti, non emerge che, tra i crediti oggetto della procedura, è ricompreso anche quello dell' di cui si discute nell'odierna controversia, vi è che, comunque, l' CP_1 CP_1
previdenziale, titolare della pretesa contributiva, non ha preso parte alla suddetta procedura (tanto che alcuna somma risulta versata in relazione all'avviso di addebito contestato – cfr. doc. n. 7 del fascicolo ), sicché gli effetti della stessa CP_1
non gli sono opponibili.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 14.356,57), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi
Pag. 5 a 6 tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate) e, limitatamente all' , con riconoscimento dell'aumento del 30% per CP_1
l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis,
DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, CP_1
liquidate in complessivi € 2.424,50 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di delle spese di lite, CP_2
liquidate in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1921/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Grazia Scarfone
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Curcio
-resistente-
avente a oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Pag. 1 a 6 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_2
, l'intimazione di pagamento n. 03020249002878773000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito n. 33020150001821668000, relativo a contributi IVS (con relativi accessori) dovuti all' per gli anni 2009/2010, per un totale CP_1
complessivo pari ad € 14.356,57.
1.1. Eccepisce la nullità/illegittimità/inesistenza della notifica del suddetto titolo e la prescrizione della sottostante pretesa contributiva (e delle conseguenti sanzioni).
2. Si costituiscono l' e , eccependo CP_1 Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l' . CP_1
4. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, limitatamente al motivo di opposizione con cui viene eccepita l'invalidità della notifica del presupposto avviso di addebito.
4.1. Infatti le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di
Pag. 2 a 6 decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
4.2. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata all'odierno ricorrente in data 17.5.2024 (cfr. doc. allegati al fascicolo di , mentre il ricorso CP_2
introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16.7.2024, dunque al di là del richiamato termine di venti giorni.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, lo stesso è infondato.
5.1. Invero, dagli atti di causa emerge che l'avviso di addebito n.
33020150001821668000 è stato notificato in data 22.2.2016 (cfr. doc. n. 2 e n.
2.1 del fascicolo di parte ). La prescrizione sarebbe dovuta maturare, quindi, in CP_1
data 22.2.2021.
5.2. Alla fattispecie in esame trova, tuttavia, applicazione la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n.
183/2020.
5.3. Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre,
l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di
Pag. 3 a 6 cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.4. Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 22.2.2021, spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito in esame alla data del 30.12.2021.
5.5. Ora, la prescrizione decorrente tra la data della notifica dell'avviso di addebito n. 33020150001821668000 e quella dell'intimazione opposta (17.5.2024),
è stata interrotta dalla notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n.
03020219001198865000, perfezionatasi in data 18.11.2021 per compiuta giacenza.
5.6. Quanto alla ritualità della suddetta notifica, è opportuno precisare che, essendo l'intimazione di pagamento un atto recettizio non giudiziale, si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con DM 1.10.2008 - contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli invii con firma, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (Corte appello Palermo, sez. lav.,
01/02/2021, n. 44). Non si applicano, cioè, le disposizioni della l. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010).
5.7. L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a rilasciare tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta
Pag. 4 a 6 effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso.
5.8. La verifica dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è, poi, soddisfatta dall'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
5.9. È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. In tal senso, si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
5.10. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (17.5.2024), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 33020150001821668000.
6. La domanda deve essere, pertanto, respinta, non avendo rilievo, in questa sede, la pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi da sovra- indebitamento (ex l. n. 3/2012), azionata dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale
(proc. n. 1/2020 RGVG).
6.1. A prescindere dal fatto che, dalla documentazione versata in atti, non emerge che, tra i crediti oggetto della procedura, è ricompreso anche quello dell' di cui si discute nell'odierna controversia, vi è che, comunque, l' CP_1 CP_1
previdenziale, titolare della pretesa contributiva, non ha preso parte alla suddetta procedura (tanto che alcuna somma risulta versata in relazione all'avviso di addebito contestato – cfr. doc. n. 7 del fascicolo ), sicché gli effetti della stessa CP_1
non gli sono opponibili.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 14.356,57), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi
Pag. 5 a 6 tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate) e, limitatamente all' , con riconoscimento dell'aumento del 30% per CP_1
l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis,
DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, CP_1
liquidate in complessivi € 2.424,50 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di delle spese di lite, CP_2
liquidate in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6