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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9822 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 9365/2020
Il Giudice dott.ssa Annunziata Pesce ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado
TRA
(C.F. ) in sostituzione del Parte_1 C.F._1
de cuius , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Persona_1
San Domenico, 62 presso lo studio dall'avv. LUCA CERCHIA ( C.F.:
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
atti attore
E
(C.F. : Controparte_1
) in persona dell' amministratore pro tempore elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Napoli alla via Ruoppolo ,121 presso lo studio dell' avv.
RI AR ( C.F.: ) che lo rappresenta C.F._3
e difende in virtù di procura in atti
convenuto
1 OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazione.
CONCLUSIONI: come da verbali e comparse conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009.
Verrà riepilogata in ogni caso brevemente la vicenda oggetto giudizio e sinteticamente l'iter processuale della causa.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'8.05.2020, a seguito di del decreto di fissazione dell' udienza del 23.10.2020 emesso dal G.U. Dott.
Impresa della 6^ sezione civile del Tribunale in epigrafe, l'allora istante sig. citava in giudizio il Persona_1 Controparte_2
sito in Pozzuoli (Na), per sentirlo condannare al
[...]
pagamento della somma di € 14.400,00, o in subordine a quella maggiore o minore somma ritenuta giusta, congrua ed equa per i danni che sosteneva di aver subito all' immobile di sua proprietà collocato nel CP_1
resistente al III piano censito al Catasto Fabbricati Urbani del Comune di al Foglio 76, P.lla 554, sub 14, Piano 3, interno 5 Categoria A74 CP_1
Classe 3 , a seguito di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare.
Sosteneva il ricorrente che in detto appartamento concesso in locazione ad uso abitativo al sig. , nella notte tra l'1 ed il 2 novembre Controparte_3
2018, si verificavano copiose infiltrazioni di acqua meteoriche provenienti
2 dal lastrico solare di copertura del fabbricato, causate dal pessimo stato di impermeabilizzazione del suddetto lastrico.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati al che si costituiva impugnando tutto quanto ex ad verso CP_1
dedotto e richiesto in quanto infondato e temerario, improponibile in fatto ed in diritto, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo perché privo delle indicazioni di cui all' art. 163 c.p.c. relativamente ai numeri 1),2),3),4), 5),6), e dell' avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 702 bis cpc contestando inoltre 1) l' improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria trattandosi di causa in materia condominiale e che 2) il aveva provveduto con un CP_1
intervento di manutenzione straordinaria per garantire la impermeabilizzazione del lastrico solare a far eseguire i lavori che sono stati effettuati a seguito di deliberazione condominiale avvenuta a marzo
2019 (documento 5 prodotto dalla resistente) nonché la quantificazione dell' ammontare dei danni richiesti da parte resistente.
Invece, il ricorrente, alla prima udienza di comparizione del 23.10.2020 contestava alla parte resistente la tardività della costituzione per essere avvenuta in data 20.10.2022, in violazione del termine di dieci giorni prima dell' udienza di comparizione delle parti, sostenendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte avversa con la conseguenza in suo danno, dell'applicazione delle preclusioni di legge.
Il giudice, ritenuto che la causa, in ragione delle domande e pretese fatte valere dalle parti e della documentazione prodotta, necessitasse di una istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento di rito fissando per la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. l' udienza del 26.03.2021.
3 Le parti depositavano le ulteriori memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. e venivano ammessi i mezzi istruttori nei limiti della ordinanza che le autorizzava.
Svolto l'espletamento della prova testimoniale con l' escussione dei testi indicati dalle parti, ritenuta necessaria veniva poi ammessa la C.T.U tecnica con ordinanza del 01.12.2023, con la quale veniva nominato l'ausiliario ing. che dopo aver prestato il giuramento Persona_2
di rito, riceveva i quesiti ai quali doveva rispondere accertando: “ a) la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata da parte attrice e gli inconvenienti esposti in atti al riguardo, tenuto conto di quanto anche rappresentato dal;
b) le cause e gli inconvenienti stessi ed a CP_1
chi debba attribuirsene la responsabilità; c) se le cause sono molteplici e riconducibili a più soggetti, accerti l' apporto di ciascuna causa alla produzione del danno e lo indichi anche in termini percentuali;
d) accerti o descriva l' esistenza e l' entità dei danni lamentati dall' attrice, anche mediante corredo fotografico, indicando gli interventi da adottare per rimuoverne le cause ed il loro costo;
e) accerti e descriva l' esistenza e l' entità dei danni lamentati dall' attrice al mobilio, ai materiali presenti nell' immobile della stessa in quanto conseguenti agli eventi infiltrativi;
f) in ogni caso tenti la conciliazione della causa, rappresentando anche ai fini ex art. 91 e 96 cpc la posizione delle parti rispetto alla proposta di soluzione conciliativa avanzata dal ctu”.
Va evidenziato che l'ausiliario all' inizio delle operazioni peritali, aveva posto in essere il tentativo di conciliazione tra le parti possibilità indicata anche dal giudice nel conferimento dell' incarico affidatole e non
4 andando a buon fine (come si evince dalla relazione a pag. 4), venivano riprese le operazioni peritali.
L' ausiliario provvedeva a depositare la relazione dopo aver inviato in data
3.07.2024 la bozza dell' elaborato alle parti alla quale le suddette non muovevano nessuna osservazione in merito.
Ritenuta pertanto, la causa matura per la decisione, all' udienza del
13.06.2025 previa assegnazione del presente giudizio al ruolo della scrivente, la causa veniva introitata a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc a cui seguiva nei termini, il deposito telematico delle comparse conclusionali delle parti.
La domanda dell' attore è fondata e merita accoglimento nei limiti della quantificazione del risarcimento dei danni riconosciuta, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va evidenziato che tutte le contestazioni di carattere formale formulate dalla parte prima resistente poi convenuta, in considerazione della trasformazione del rito della causa, risultano essere non fondate.
Nello specifico per quanto riguarda la contestata nullità del ricorso introduttivo, si ritiene che la parte resistente/convenuta abbia sanato le eventuali nullità del ricorso per omessa indicazione di specifici articoli di legge, in quanto l' art. 702 bis (norma ormai abrogata con la riforma del processo Cartabia) ammetteva il rito sommario anche laddove non vi erano tutte le indicazioni ed i requisiti del ricorso ordinario, comprese le omissioni di cui al numero 7, terzo comma dell'articolo summenzionato.
Si evidenzia, sempre in merito alla suddetta eccezione, che nel ricorso
5 risultano sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda avendo consentito al di apprestare adeguata difesa. CP_1
Il convenuto ha altresì eccepito la improcedibilità del giudizio, CP_1
per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex
D.lgs. n. 28/2010, eccezione che sebbene non si rileva più nella comparsa conclusionale, va comunque affrontata.
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, in ambito condominiale “ quando la materia per cui si agisce è essenzialmente accertativa e risarcitoria (cioè l'accertamento della responsabilità dei danni prodotti, la condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell' evento dannoso e la domanda con contenuto risarcitorio), si verte in ambito estraneo alla mediazione obbligatoria.
Perciò il risarcimento dei danni per infiltrazioni subite da un e CP_1
provenienti dalle parti comuni “… non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt. da 1117 a 1139 c.c.” (sentenza n. 255/2023, Tribunale di Napoli).
Di conseguenza, anche la menzionata eccezione risulta non accoglibile per non essere fondata.
In merito alla contestazioni sollevata dalla parte ricorrente/attrice sulle preclusioni in cui sarebbe incorso il con la sua costituzione CP_1
tardiva, va evidenziato che le suddette preclusioni si riferiscono alla decadenza delle domande riconvenzionali, della chiamata del terzo ed attengono alle eccezioni non rilevabili d' ufficio, anche qualora il rito venga mutato.
6 Nessuna di queste situazioni si è verificata in merito al caso di specie, non avendo parte convenuta formulato domande riconvenzionali, chiamate del terzo ed eccezioni non rilevabili d' ufficio, cosicché allo stato degli atti, alla parte resistente/ convenuta non può essere mossa alcuna preclusione risultando quindi la contestazione sollevata priva di fondamento.
Le legittimazioni dei soggetti di causa, risultano reciprocamente confermate dalle stesse parti, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze della CTU.
Si evidenzia inoltre che alla parte attrice che promuoveva il giudizio sig.
è poi succeduto alla sua morte (attestata dal certificato Controparte_4
di morte prodotto in atti nonché dalla documentazione successoria) il figlio quale erede legittimo che ha dimostrato per tabulas la sua Pt_1
titolarità di proprietario esclusivo dell' immobile collocato nel Condominio resistente.
Per ciò che concerne la qualificazione giuridica della domanda, si osserva che l'azione risarcitoria promossa da parte attrice si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., considerato che la parte istante si
è limitata ad allegare i danni patiti dalla infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva del . CP_1
Pertanto, il danno oggetto di causa è chiaramente posto in rapporto di diretta derivazione della cosa in custodia (lastrico solare), senza che questa sia stata causata dall' uomo, fattispecie in cui andrebbe ritenuta invece l' esistenza del fatto illecito ex art. 2043 c.c..
La norma dell' art. 2051 c.c. secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
7 fortuito”, prevede una ipotesi di responsabilità presunta in capo al custode del bene.
La responsabilità sancita dall' art. 2051 c.c. trova il suo fondamento nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un potere effettivo fisico e non occasionale sulla cosa sulla quale ha l' obbligo di vigiliare affinché la stessa non rechi danno a terzi.
In tema di onere probatorio, nella fattispecie in esame, il danneggiato ha l' onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l' evento si è prodotto in conseguenza della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva, mentre resta a carico del custode la prova contraria della presunzione iuris tantun della sua responsabilità mediante la dimostrazione del verificarsi del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente carattere causale autonomo imprevedibile di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. Civ.
6677/2011,8005/2010).
Ciò precisato in via generale, nella applicazione di quanto detto al caso in specie ha come conseguenza che la domanda dell' attore è fondata e merita accoglimento nei limiti della quantificazione del risarcimento dei danni, per le ragioni che di qui a poco verranno esplicitate.
In merito al fenomeno infiltrativo lamentato dall' attore all' interno dell' immobile di sua proprietà, non si nutre nessun dubbio sul suo reale verificarsi, circostanza questa peraltro mai negata dalla stessa parte convenuta e confermata anche dai testi escussi oltre che dalla documentazione dei Vigili del fuoco intervenuti nell' immediatezza dell' evento che riscontravano lo stato di pericolo, determinando il di ad emettere ordinanza Sindacale in data 5.11.2018 con CP_5 CP_1
8 la quale si intimava l'amministrazione condominiale del' edificio sito in alla via di Corso Umberto I n. 25 sito in Pozzuoli (Na), a CP_1
provvedere alla immediata esecuzione dei lavori necessari per la eliminazione del pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
In merito alla valutazione delle deposizioni testimoniali, la scrivente ha ritenuto di estrapolare omettendola, la prova resa dal sig. Persona_3
essendo poi divenuta parte in causa alla morte del padre.
Contrasti invece emergono tra le parti, in ordine all' accertamento dei danni che le infiltrazioni avrebbero causato all' immobile di parte attrice nonché ad arredi e suppellettili in esso contenuti.
L' attore in proposito ha allegato una copiosa documentazione fotografica che è stata anche oggetto della consulenza tecnica e della prova testimoniale ammessa.
Pertanto, fondamentale alla decisione del giudizio, risultano essere le risultanze della relazione tecnica espletata dall' ing. Persona_4
alla quale la scrivente integralmente aderisce per la completezza della disamina e la coerenza con le risultanze documentali che rendono la stima affidale e condivisibile.
Va evidenziato che l' ausiliario rilevava che non sussistevano più al momento dell' esame peritale, i danni in quanto risultavano effettuati i lavori di rispristino sia nell' immobile di proprietà sia i lavori CP_4
sul lastrico solare effettuati da parte convenuta che aveva provveduto a deliberare i lavori straordinari con l'esecuzione dei quali era stata eliminata la causa dei fenomeni infiltrativi all' immobile di parte attrice da ricondurre esclusivamente alla responsabilità del . CP_1
9 Dall' esame della documentazione fotografica e delle fatture prodotte degli esborsi sostenuti da parte attrice il ctu riscontrava “danni di tipo infiltrativo a tutto il soffitto della proprietà e imbibizione del parquet nella camera da letto”, specificando inoltre che in merito all' impianto elettrico, non potendosi constatare dalla documentazione fotografica il mal funzionamento, aveva “ … proceduto a quantificarne esclusivamente una revisione”.
Pertanto il costo del ripristino, sulla scorta del listino prezzi della Regione
Campania è stato stimato iva inclusa in € 8.432,76, non differenziandosi in sostanza dalla richiesta dall' attore di € 8.540,00 in forza delle fatture prodotte degli esborsi effettuati alla impresa edile PF Costruzioni di
Pasquale per le riparazioni. Per_5
In merito ai danni lamentati dall' attrice al mobilio, conseguenti agli eventi infiltrativi, l' ausiliario non avendo potuto visionare gli arredi ed i materiali presenti nell' immobile danneggiati si è dovuta basare sulla documentazione prodotta in atti specificando che per alcuni di essi (vedi danni al divano bianco due posti del soggiorno) non aveva rilevato documentazione fotografica comprovante i danneggiamenti e pertanto non ha potuto procedere alla loro quantificazione.
Stessa situazione si riscontra anche per i danni che parte attrice lamenta di aver subito ai 2 televisori Sony, dei quali l' ausiliario rileva esclusivamente due foto “raffiguranti apparentemente lo stesso apparecchio, dalle quali non è stato possibile determinarne la marca, le dimensioni, né tanto meno il mal funzionamento” che non hanno reso possibile l' accertamento dei danni e la quantificazione.
10 Anche relativamente alla stampa a parete, alla biancheria da letto, alla impiallacciatura e rivestimento interno di mobili da incasso non avendoli riscontrati nelle foto prodotte il ctu dichiara che non è stato possibile accertare i danni e quantificarne il valore degli stessi.
Invece relativamente ai danni al letto a cassettone rivestito in tessuto, dalla documentazione fotografica l' ing. ha potuto Persona_4
apprezzare esclusivamente solo quelli al materasso che quantifica in
€ 500,00 mentre al divano con letto estraibile di colore beige ha potuto attraverso la produzione fotografica riscontrare i danni lamentati quantificandoli in € 750,00.
Pertanto il ctu ha riscontrato danni a beni mobili per un valore totale pari ad € 1.250,00.
Relativamente alle contestazioni formulate da parte attrice successivamente al deposito della relazione del ctu in merito alla mancata valutazione da parte dell' ausiliario dei danneggiamenti riportati da alcune delle suppellettili e da alcuni arredi, si ritengono le richieste risarcitorie formulate non fondate non essendo state adeguatamente provate.
Alla luce di tutto quanto evidenziato si ritiene di poter quantificare i danni relativi alle riparazioni effettuate all' immobile in base alla valutazione operata dal consulente e alla documentazione fiscale e bancaria prodotta da parte attrice per i pagamenti dei lavori effettuati all'immobile in € 8.540,00 ed i danni relativi agli arredi in € 1.250,00 per un ammontare complessivo di € 9.790,00.
Per la scrivente inoltre, la dichiarazione pro veritate resa dal conduttore ing. dell' immobile di proprietà prodotta agli Controparte_3 Parte_1
atti, pur non costituendo una prova legale assoluta, collegata però a tutte le
11 prove espletare testimoniali e documentali (fotografiche, ordinanza sindacale emessa dal Comune di ecc.) che caratterizzano il CP_1
presente giudizio e tenendo conto della terzietà del conduttore che non è parte in causa, fanno ritenere integralmente plausibile che le condizioni dell' immobile di parte attrice a seguito delle infiltrazioni con il conseguenziale danneggiamento di alcuni arredi in esso contenuti e lo stato di pericolo dichiarato dai Vigili del fuoco in riferimento alle condizioni del lastrico di copertura, abbiano costretto il conduttore a lasciare provvisoriamente l' immobile durante l' esecuzione dei lavori cosicché l' attore realmente non abbia ricevuto il pagamento del canone di locazione per due mesi.
Pertanto, alla parte istante va riconosciuto a titolo risarcitorio anche l' importo di € 1.200,00 pari all' ammontare dei due mesi di canone locativo non corrisposto dal conduttore.
Ciò determina che l' importo complessivo che deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni all'attore è di € 10.990,00.
A questo punto dobbiamo esaminare e valutare la richiesta formulata dal in merito alla compensazione legale ex art. 1243 c.c. da CP_1
operarsi con l' ammontare della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento danni a favore dell' attore con la somma di € 1.162,18 relativa all' importo della spesa di impermeabilizzazione a carico della già menzionata parte che non provvedeva a corrispondere al . CP_1
Tale richiesta di compensazione parziaria formulata dal CP_1
sull' assunto che parte attrice non ha corrisposto l' importo di € 1.162,18 pari all'ammontare della quota di spesa straordinaria da essa dovuta per il
12 rifacimento del lastrico solare in base ai millesimi posseduti, risulta accoglibile.
Il credito relativo ai lavori straordinari di cui il sostiene di CP_1
essere creditore nei confronti dell' attore risulta pacifico in quanto è documentalmente provato che la menzionata parte è debitrice nei confronti del convenuto dell' importo di € 1.162,18. CP_1
Tale importo è un credito liquido ed esigibile da marzo 2019, come dimostrato dalla documentazione prodotta da parte convenuta relativamente alla approvazione assembleare con la relativa autorizzazione all' emissione delle bollette straordinarie, con ripartizione delle spese per millesimi da attribuirsi ai condomini, inserite anche nel bilancio preventivo 2020 approvato a luglio 2020.
Si evidenzia che il suddetto importo che il di cui risulta essere CP_1
creditore per la causale sopra riportata, non è mai stato oggetto di contestazione da parte attrice sia per quanto riguarda il suo ammontare, sia in merito alla mancata corresponsione e sia ad eccezioni di improponibilità della suddetta domanda.
In conseguenza di ciò abbiamo che le parti risultano contemporaneamente debitori e creditori l' una dell'altra, di cose fungibili dello stesso genere, determinate nella loro quantificazione quali sono le somme di danaro reciprocamente dovute.
Pertanto, ciò determina che l' importo complessivo da riconoscere a titolo di risarcimento danni all'attore è di € 10.990,00 e che il Condominio vanta a sua volta nei suoi confronti la somma di € 1.162,18 pari all'ammontare della quota da lui dovuta in base alla ripartizione delle
13 spese per millesimi posseduti, per i lavori di rifacimento del lastrico solare.
Con l' effettuazione della compensazione legale tra i rispettivi crediti riconosciuti tra le parti contrapposte si ottiene per differenza l'ammontare del risarcimento danni che il convenuto deve corrispondere all'attore, pari ad € 9.827,82
Conseguenza di ciò è che si determinerà l' estinzione del credito vantato dal nei confronti dell'attore a titolo di spesa di CP_1
impermeabilizzazione a suo carico di € 1.162,18 e l' estinzione di pari importo del credito riconosciuto all'attore su parte dell' ammontare totale del risarcimento a lui riconosciuto.
L' importo come innanzi determinato a seguito della compensazione applicata è pari ad € 9.827,82 e corrisponde all'ammontare dovuto dal all'attore e costituendo debito di valore, va poi, maggiorato CP_1
del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiamento per la ritardata corresponsione di quanto da esso dovuto a titolo risarcitorio.
Quindi, la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento della Cassazione a sezioni Unite
(sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l' attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni materiali, devoluta al momento del verificarsi dell' evento dannoso, mediante l' applicazione degli indici pubblicati dall' istat.
Deve essere pertanto operata, in base agli indici istat, una devalutazione degli importi al momento del verificarsi del fatto illecito (1 novembre
2018).
14 Le spese e le competenze di giudizio in considerazione dell' sito complessivo del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dell'attore e del riconoscimento della compensazione parziaria e della soccombenza reciproca delle parti in causa, vengono liquidate a favore dell'attore in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014
e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022 , sugli importi dello scaglione dei valori medi con la riduzione del loro ammontare nella misura del 30%.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta nella misura dell' 80% ed a carico della parte attrice nella misura del 20 % in quanto hanno interessato solo alcune delle domande oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Annunziata Pesce, definitivamente pronunciando nel giudizio tra
[...]
contro il I N. 25 Parte_1 Controparte_1
UO così provvede:
1) Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto dei danni causati nell'appartamento di proprietà attorea sito in al Corso CP_1
Umberto 1 n. 25 accoglie la domanda di risarcimento da liquidarsi all' attore quantificandola in € 9.827,82 come determinata in seguito alla diminuzione operata in parte motiva per effetto della compensazione con la spesa (di € 1.162,18) accertata e riconosciuta dovuta dall'attore a favore del Codominio;
sulla somma di €
9.827,82 andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione come riportato in motivazione.
2) Per l' effetto condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (contributo unificato, diritti) nella misura del 70% e delle
15 competenze legali che sono quantificate (in base alla riduzione del
30% applicata agli onorari) in € 3.553,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge da liquidarsi a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi anticipatario.
3) Le spese di CTU, tenuto conto dell' esito del giudizio, così come liquidate con decreto del 21.01.2025, sono poste a carico della parte convenuta nella misura dell'80% ed a carico della parte attrice nella misura del 20 %, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere le somme eventualmente versate.
Così deciso , in data 29/10/2025.
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 9365/2020
Il Giudice dott.ssa Annunziata Pesce ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado
TRA
(C.F. ) in sostituzione del Parte_1 C.F._1
de cuius , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Persona_1
San Domenico, 62 presso lo studio dall'avv. LUCA CERCHIA ( C.F.:
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
atti attore
E
(C.F. : Controparte_1
) in persona dell' amministratore pro tempore elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Napoli alla via Ruoppolo ,121 presso lo studio dell' avv.
RI AR ( C.F.: ) che lo rappresenta C.F._3
e difende in virtù di procura in atti
convenuto
1 OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazione.
CONCLUSIONI: come da verbali e comparse conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009.
Verrà riepilogata in ogni caso brevemente la vicenda oggetto giudizio e sinteticamente l'iter processuale della causa.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'8.05.2020, a seguito di del decreto di fissazione dell' udienza del 23.10.2020 emesso dal G.U. Dott.
Impresa della 6^ sezione civile del Tribunale in epigrafe, l'allora istante sig. citava in giudizio il Persona_1 Controparte_2
sito in Pozzuoli (Na), per sentirlo condannare al
[...]
pagamento della somma di € 14.400,00, o in subordine a quella maggiore o minore somma ritenuta giusta, congrua ed equa per i danni che sosteneva di aver subito all' immobile di sua proprietà collocato nel CP_1
resistente al III piano censito al Catasto Fabbricati Urbani del Comune di al Foglio 76, P.lla 554, sub 14, Piano 3, interno 5 Categoria A74 CP_1
Classe 3 , a seguito di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare.
Sosteneva il ricorrente che in detto appartamento concesso in locazione ad uso abitativo al sig. , nella notte tra l'1 ed il 2 novembre Controparte_3
2018, si verificavano copiose infiltrazioni di acqua meteoriche provenienti
2 dal lastrico solare di copertura del fabbricato, causate dal pessimo stato di impermeabilizzazione del suddetto lastrico.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati al che si costituiva impugnando tutto quanto ex ad verso CP_1
dedotto e richiesto in quanto infondato e temerario, improponibile in fatto ed in diritto, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo perché privo delle indicazioni di cui all' art. 163 c.p.c. relativamente ai numeri 1),2),3),4), 5),6), e dell' avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 702 bis cpc contestando inoltre 1) l' improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria trattandosi di causa in materia condominiale e che 2) il aveva provveduto con un CP_1
intervento di manutenzione straordinaria per garantire la impermeabilizzazione del lastrico solare a far eseguire i lavori che sono stati effettuati a seguito di deliberazione condominiale avvenuta a marzo
2019 (documento 5 prodotto dalla resistente) nonché la quantificazione dell' ammontare dei danni richiesti da parte resistente.
Invece, il ricorrente, alla prima udienza di comparizione del 23.10.2020 contestava alla parte resistente la tardività della costituzione per essere avvenuta in data 20.10.2022, in violazione del termine di dieci giorni prima dell' udienza di comparizione delle parti, sostenendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte avversa con la conseguenza in suo danno, dell'applicazione delle preclusioni di legge.
Il giudice, ritenuto che la causa, in ragione delle domande e pretese fatte valere dalle parti e della documentazione prodotta, necessitasse di una istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento di rito fissando per la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. l' udienza del 26.03.2021.
3 Le parti depositavano le ulteriori memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. e venivano ammessi i mezzi istruttori nei limiti della ordinanza che le autorizzava.
Svolto l'espletamento della prova testimoniale con l' escussione dei testi indicati dalle parti, ritenuta necessaria veniva poi ammessa la C.T.U tecnica con ordinanza del 01.12.2023, con la quale veniva nominato l'ausiliario ing. che dopo aver prestato il giuramento Persona_2
di rito, riceveva i quesiti ai quali doveva rispondere accertando: “ a) la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata da parte attrice e gli inconvenienti esposti in atti al riguardo, tenuto conto di quanto anche rappresentato dal;
b) le cause e gli inconvenienti stessi ed a CP_1
chi debba attribuirsene la responsabilità; c) se le cause sono molteplici e riconducibili a più soggetti, accerti l' apporto di ciascuna causa alla produzione del danno e lo indichi anche in termini percentuali;
d) accerti o descriva l' esistenza e l' entità dei danni lamentati dall' attrice, anche mediante corredo fotografico, indicando gli interventi da adottare per rimuoverne le cause ed il loro costo;
e) accerti e descriva l' esistenza e l' entità dei danni lamentati dall' attrice al mobilio, ai materiali presenti nell' immobile della stessa in quanto conseguenti agli eventi infiltrativi;
f) in ogni caso tenti la conciliazione della causa, rappresentando anche ai fini ex art. 91 e 96 cpc la posizione delle parti rispetto alla proposta di soluzione conciliativa avanzata dal ctu”.
Va evidenziato che l'ausiliario all' inizio delle operazioni peritali, aveva posto in essere il tentativo di conciliazione tra le parti possibilità indicata anche dal giudice nel conferimento dell' incarico affidatole e non
4 andando a buon fine (come si evince dalla relazione a pag. 4), venivano riprese le operazioni peritali.
L' ausiliario provvedeva a depositare la relazione dopo aver inviato in data
3.07.2024 la bozza dell' elaborato alle parti alla quale le suddette non muovevano nessuna osservazione in merito.
Ritenuta pertanto, la causa matura per la decisione, all' udienza del
13.06.2025 previa assegnazione del presente giudizio al ruolo della scrivente, la causa veniva introitata a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc a cui seguiva nei termini, il deposito telematico delle comparse conclusionali delle parti.
La domanda dell' attore è fondata e merita accoglimento nei limiti della quantificazione del risarcimento dei danni riconosciuta, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va evidenziato che tutte le contestazioni di carattere formale formulate dalla parte prima resistente poi convenuta, in considerazione della trasformazione del rito della causa, risultano essere non fondate.
Nello specifico per quanto riguarda la contestata nullità del ricorso introduttivo, si ritiene che la parte resistente/convenuta abbia sanato le eventuali nullità del ricorso per omessa indicazione di specifici articoli di legge, in quanto l' art. 702 bis (norma ormai abrogata con la riforma del processo Cartabia) ammetteva il rito sommario anche laddove non vi erano tutte le indicazioni ed i requisiti del ricorso ordinario, comprese le omissioni di cui al numero 7, terzo comma dell'articolo summenzionato.
Si evidenzia, sempre in merito alla suddetta eccezione, che nel ricorso
5 risultano sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda avendo consentito al di apprestare adeguata difesa. CP_1
Il convenuto ha altresì eccepito la improcedibilità del giudizio, CP_1
per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex
D.lgs. n. 28/2010, eccezione che sebbene non si rileva più nella comparsa conclusionale, va comunque affrontata.
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, in ambito condominiale “ quando la materia per cui si agisce è essenzialmente accertativa e risarcitoria (cioè l'accertamento della responsabilità dei danni prodotti, la condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell' evento dannoso e la domanda con contenuto risarcitorio), si verte in ambito estraneo alla mediazione obbligatoria.
Perciò il risarcimento dei danni per infiltrazioni subite da un e CP_1
provenienti dalle parti comuni “… non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt. da 1117 a 1139 c.c.” (sentenza n. 255/2023, Tribunale di Napoli).
Di conseguenza, anche la menzionata eccezione risulta non accoglibile per non essere fondata.
In merito alla contestazioni sollevata dalla parte ricorrente/attrice sulle preclusioni in cui sarebbe incorso il con la sua costituzione CP_1
tardiva, va evidenziato che le suddette preclusioni si riferiscono alla decadenza delle domande riconvenzionali, della chiamata del terzo ed attengono alle eccezioni non rilevabili d' ufficio, anche qualora il rito venga mutato.
6 Nessuna di queste situazioni si è verificata in merito al caso di specie, non avendo parte convenuta formulato domande riconvenzionali, chiamate del terzo ed eccezioni non rilevabili d' ufficio, cosicché allo stato degli atti, alla parte resistente/ convenuta non può essere mossa alcuna preclusione risultando quindi la contestazione sollevata priva di fondamento.
Le legittimazioni dei soggetti di causa, risultano reciprocamente confermate dalle stesse parti, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze della CTU.
Si evidenzia inoltre che alla parte attrice che promuoveva il giudizio sig.
è poi succeduto alla sua morte (attestata dal certificato Controparte_4
di morte prodotto in atti nonché dalla documentazione successoria) il figlio quale erede legittimo che ha dimostrato per tabulas la sua Pt_1
titolarità di proprietario esclusivo dell' immobile collocato nel Condominio resistente.
Per ciò che concerne la qualificazione giuridica della domanda, si osserva che l'azione risarcitoria promossa da parte attrice si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., considerato che la parte istante si
è limitata ad allegare i danni patiti dalla infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva del . CP_1
Pertanto, il danno oggetto di causa è chiaramente posto in rapporto di diretta derivazione della cosa in custodia (lastrico solare), senza che questa sia stata causata dall' uomo, fattispecie in cui andrebbe ritenuta invece l' esistenza del fatto illecito ex art. 2043 c.c..
La norma dell' art. 2051 c.c. secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
7 fortuito”, prevede una ipotesi di responsabilità presunta in capo al custode del bene.
La responsabilità sancita dall' art. 2051 c.c. trova il suo fondamento nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un potere effettivo fisico e non occasionale sulla cosa sulla quale ha l' obbligo di vigiliare affinché la stessa non rechi danno a terzi.
In tema di onere probatorio, nella fattispecie in esame, il danneggiato ha l' onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l' evento si è prodotto in conseguenza della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva, mentre resta a carico del custode la prova contraria della presunzione iuris tantun della sua responsabilità mediante la dimostrazione del verificarsi del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente carattere causale autonomo imprevedibile di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. Civ.
6677/2011,8005/2010).
Ciò precisato in via generale, nella applicazione di quanto detto al caso in specie ha come conseguenza che la domanda dell' attore è fondata e merita accoglimento nei limiti della quantificazione del risarcimento dei danni, per le ragioni che di qui a poco verranno esplicitate.
In merito al fenomeno infiltrativo lamentato dall' attore all' interno dell' immobile di sua proprietà, non si nutre nessun dubbio sul suo reale verificarsi, circostanza questa peraltro mai negata dalla stessa parte convenuta e confermata anche dai testi escussi oltre che dalla documentazione dei Vigili del fuoco intervenuti nell' immediatezza dell' evento che riscontravano lo stato di pericolo, determinando il di ad emettere ordinanza Sindacale in data 5.11.2018 con CP_5 CP_1
8 la quale si intimava l'amministrazione condominiale del' edificio sito in alla via di Corso Umberto I n. 25 sito in Pozzuoli (Na), a CP_1
provvedere alla immediata esecuzione dei lavori necessari per la eliminazione del pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
In merito alla valutazione delle deposizioni testimoniali, la scrivente ha ritenuto di estrapolare omettendola, la prova resa dal sig. Persona_3
essendo poi divenuta parte in causa alla morte del padre.
Contrasti invece emergono tra le parti, in ordine all' accertamento dei danni che le infiltrazioni avrebbero causato all' immobile di parte attrice nonché ad arredi e suppellettili in esso contenuti.
L' attore in proposito ha allegato una copiosa documentazione fotografica che è stata anche oggetto della consulenza tecnica e della prova testimoniale ammessa.
Pertanto, fondamentale alla decisione del giudizio, risultano essere le risultanze della relazione tecnica espletata dall' ing. Persona_4
alla quale la scrivente integralmente aderisce per la completezza della disamina e la coerenza con le risultanze documentali che rendono la stima affidale e condivisibile.
Va evidenziato che l' ausiliario rilevava che non sussistevano più al momento dell' esame peritale, i danni in quanto risultavano effettuati i lavori di rispristino sia nell' immobile di proprietà sia i lavori CP_4
sul lastrico solare effettuati da parte convenuta che aveva provveduto a deliberare i lavori straordinari con l'esecuzione dei quali era stata eliminata la causa dei fenomeni infiltrativi all' immobile di parte attrice da ricondurre esclusivamente alla responsabilità del . CP_1
9 Dall' esame della documentazione fotografica e delle fatture prodotte degli esborsi sostenuti da parte attrice il ctu riscontrava “danni di tipo infiltrativo a tutto il soffitto della proprietà e imbibizione del parquet nella camera da letto”, specificando inoltre che in merito all' impianto elettrico, non potendosi constatare dalla documentazione fotografica il mal funzionamento, aveva “ … proceduto a quantificarne esclusivamente una revisione”.
Pertanto il costo del ripristino, sulla scorta del listino prezzi della Regione
Campania è stato stimato iva inclusa in € 8.432,76, non differenziandosi in sostanza dalla richiesta dall' attore di € 8.540,00 in forza delle fatture prodotte degli esborsi effettuati alla impresa edile PF Costruzioni di
Pasquale per le riparazioni. Per_5
In merito ai danni lamentati dall' attrice al mobilio, conseguenti agli eventi infiltrativi, l' ausiliario non avendo potuto visionare gli arredi ed i materiali presenti nell' immobile danneggiati si è dovuta basare sulla documentazione prodotta in atti specificando che per alcuni di essi (vedi danni al divano bianco due posti del soggiorno) non aveva rilevato documentazione fotografica comprovante i danneggiamenti e pertanto non ha potuto procedere alla loro quantificazione.
Stessa situazione si riscontra anche per i danni che parte attrice lamenta di aver subito ai 2 televisori Sony, dei quali l' ausiliario rileva esclusivamente due foto “raffiguranti apparentemente lo stesso apparecchio, dalle quali non è stato possibile determinarne la marca, le dimensioni, né tanto meno il mal funzionamento” che non hanno reso possibile l' accertamento dei danni e la quantificazione.
10 Anche relativamente alla stampa a parete, alla biancheria da letto, alla impiallacciatura e rivestimento interno di mobili da incasso non avendoli riscontrati nelle foto prodotte il ctu dichiara che non è stato possibile accertare i danni e quantificarne il valore degli stessi.
Invece relativamente ai danni al letto a cassettone rivestito in tessuto, dalla documentazione fotografica l' ing. ha potuto Persona_4
apprezzare esclusivamente solo quelli al materasso che quantifica in
€ 500,00 mentre al divano con letto estraibile di colore beige ha potuto attraverso la produzione fotografica riscontrare i danni lamentati quantificandoli in € 750,00.
Pertanto il ctu ha riscontrato danni a beni mobili per un valore totale pari ad € 1.250,00.
Relativamente alle contestazioni formulate da parte attrice successivamente al deposito della relazione del ctu in merito alla mancata valutazione da parte dell' ausiliario dei danneggiamenti riportati da alcune delle suppellettili e da alcuni arredi, si ritengono le richieste risarcitorie formulate non fondate non essendo state adeguatamente provate.
Alla luce di tutto quanto evidenziato si ritiene di poter quantificare i danni relativi alle riparazioni effettuate all' immobile in base alla valutazione operata dal consulente e alla documentazione fiscale e bancaria prodotta da parte attrice per i pagamenti dei lavori effettuati all'immobile in € 8.540,00 ed i danni relativi agli arredi in € 1.250,00 per un ammontare complessivo di € 9.790,00.
Per la scrivente inoltre, la dichiarazione pro veritate resa dal conduttore ing. dell' immobile di proprietà prodotta agli Controparte_3 Parte_1
atti, pur non costituendo una prova legale assoluta, collegata però a tutte le
11 prove espletare testimoniali e documentali (fotografiche, ordinanza sindacale emessa dal Comune di ecc.) che caratterizzano il CP_1
presente giudizio e tenendo conto della terzietà del conduttore che non è parte in causa, fanno ritenere integralmente plausibile che le condizioni dell' immobile di parte attrice a seguito delle infiltrazioni con il conseguenziale danneggiamento di alcuni arredi in esso contenuti e lo stato di pericolo dichiarato dai Vigili del fuoco in riferimento alle condizioni del lastrico di copertura, abbiano costretto il conduttore a lasciare provvisoriamente l' immobile durante l' esecuzione dei lavori cosicché l' attore realmente non abbia ricevuto il pagamento del canone di locazione per due mesi.
Pertanto, alla parte istante va riconosciuto a titolo risarcitorio anche l' importo di € 1.200,00 pari all' ammontare dei due mesi di canone locativo non corrisposto dal conduttore.
Ciò determina che l' importo complessivo che deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento danni all'attore è di € 10.990,00.
A questo punto dobbiamo esaminare e valutare la richiesta formulata dal in merito alla compensazione legale ex art. 1243 c.c. da CP_1
operarsi con l' ammontare della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento danni a favore dell' attore con la somma di € 1.162,18 relativa all' importo della spesa di impermeabilizzazione a carico della già menzionata parte che non provvedeva a corrispondere al . CP_1
Tale richiesta di compensazione parziaria formulata dal CP_1
sull' assunto che parte attrice non ha corrisposto l' importo di € 1.162,18 pari all'ammontare della quota di spesa straordinaria da essa dovuta per il
12 rifacimento del lastrico solare in base ai millesimi posseduti, risulta accoglibile.
Il credito relativo ai lavori straordinari di cui il sostiene di CP_1
essere creditore nei confronti dell' attore risulta pacifico in quanto è documentalmente provato che la menzionata parte è debitrice nei confronti del convenuto dell' importo di € 1.162,18. CP_1
Tale importo è un credito liquido ed esigibile da marzo 2019, come dimostrato dalla documentazione prodotta da parte convenuta relativamente alla approvazione assembleare con la relativa autorizzazione all' emissione delle bollette straordinarie, con ripartizione delle spese per millesimi da attribuirsi ai condomini, inserite anche nel bilancio preventivo 2020 approvato a luglio 2020.
Si evidenzia che il suddetto importo che il di cui risulta essere CP_1
creditore per la causale sopra riportata, non è mai stato oggetto di contestazione da parte attrice sia per quanto riguarda il suo ammontare, sia in merito alla mancata corresponsione e sia ad eccezioni di improponibilità della suddetta domanda.
In conseguenza di ciò abbiamo che le parti risultano contemporaneamente debitori e creditori l' una dell'altra, di cose fungibili dello stesso genere, determinate nella loro quantificazione quali sono le somme di danaro reciprocamente dovute.
Pertanto, ciò determina che l' importo complessivo da riconoscere a titolo di risarcimento danni all'attore è di € 10.990,00 e che il Condominio vanta a sua volta nei suoi confronti la somma di € 1.162,18 pari all'ammontare della quota da lui dovuta in base alla ripartizione delle
13 spese per millesimi posseduti, per i lavori di rifacimento del lastrico solare.
Con l' effettuazione della compensazione legale tra i rispettivi crediti riconosciuti tra le parti contrapposte si ottiene per differenza l'ammontare del risarcimento danni che il convenuto deve corrispondere all'attore, pari ad € 9.827,82
Conseguenza di ciò è che si determinerà l' estinzione del credito vantato dal nei confronti dell'attore a titolo di spesa di CP_1
impermeabilizzazione a suo carico di € 1.162,18 e l' estinzione di pari importo del credito riconosciuto all'attore su parte dell' ammontare totale del risarcimento a lui riconosciuto.
L' importo come innanzi determinato a seguito della compensazione applicata è pari ad € 9.827,82 e corrisponde all'ammontare dovuto dal all'attore e costituendo debito di valore, va poi, maggiorato CP_1
del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiamento per la ritardata corresponsione di quanto da esso dovuto a titolo risarcitorio.
Quindi, la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento della Cassazione a sezioni Unite
(sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l' attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni materiali, devoluta al momento del verificarsi dell' evento dannoso, mediante l' applicazione degli indici pubblicati dall' istat.
Deve essere pertanto operata, in base agli indici istat, una devalutazione degli importi al momento del verificarsi del fatto illecito (1 novembre
2018).
14 Le spese e le competenze di giudizio in considerazione dell' sito complessivo del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dell'attore e del riconoscimento della compensazione parziaria e della soccombenza reciproca delle parti in causa, vengono liquidate a favore dell'attore in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014
e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022 , sugli importi dello scaglione dei valori medi con la riduzione del loro ammontare nella misura del 30%.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta nella misura dell' 80% ed a carico della parte attrice nella misura del 20 % in quanto hanno interessato solo alcune delle domande oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Annunziata Pesce, definitivamente pronunciando nel giudizio tra
[...]
contro il I N. 25 Parte_1 Controparte_1
UO così provvede:
1) Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto dei danni causati nell'appartamento di proprietà attorea sito in al Corso CP_1
Umberto 1 n. 25 accoglie la domanda di risarcimento da liquidarsi all' attore quantificandola in € 9.827,82 come determinata in seguito alla diminuzione operata in parte motiva per effetto della compensazione con la spesa (di € 1.162,18) accertata e riconosciuta dovuta dall'attore a favore del Codominio;
sulla somma di €
9.827,82 andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione come riportato in motivazione.
2) Per l' effetto condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (contributo unificato, diritti) nella misura del 70% e delle
15 competenze legali che sono quantificate (in base alla riduzione del
30% applicata agli onorari) in € 3.553,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge da liquidarsi a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi anticipatario.
3) Le spese di CTU, tenuto conto dell' esito del giudizio, così come liquidate con decreto del 21.01.2025, sono poste a carico della parte convenuta nella misura dell'80% ed a carico della parte attrice nella misura del 20 %, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere le somme eventualmente versate.
Così deciso , in data 29/10/2025.
Il GOP dott.ssa Annunziata Pesce
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