Articolo 11 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 10 bisArticolo 13
Versione
12 gennaio 1957
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Versione
1 gennaio 1998
Art. 11.
La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che puo' delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.
Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro ((puo' avvalersi anche)) del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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