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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2024, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1618/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Sirica;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Cristina Controparte_1 C.F._1
Buono e Alessia Pirozzi;
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Pasquale Eboli;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , con riferimento alla Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 48/2023 (r.g. n. 1112/2022), depositata l'11.1.2023 del Giudice di Pace di Pace di
Cava Dè Tirreni.
In primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. Controparte_1
10020210007208288000 notificata in data 16.6.2022 per la somma di € 1329,20 relativa al pagina 1 di 4 mancato pagamento di atti giudiziari (in particolare spese processuali) risalenti all'anno 2008, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica della cartella di pagamento.
Ritenuta sussistente la competenza per materia del giudice civile e non già quella del giudice penale e ritenuta maturata la prescrizione, il Giudice di pace ha accolto la domanda ed ha annullato la cartella di pagamento n. 10020210007208288000, con la conseguente condanna dell' ed al pagamento Controparte_2 Parte_1
delle spese processuali.
Con l'atto di appello ha in via preliminare eccepito Parte_1
l'incompetenza per materia del giudice civile in favore di quello penale ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, tenuto conto della presunta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dal momento che il credito per cui è causa deriverebbe dal decreto di liquidazione dell'8.5.2019 emesso a favore del CTU per l'attività svolta (spese di demolizione) a seguito della sentenza 969.2008 della Corte di Appello di
Salerno, Sezione Penale.
Con comparsa depositata in data 22.3.2023 si è costituita l Controparte_3
, la quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma
[...]
della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 29.6.2023 si è costituito , il quale Controparte_1 ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque infondatezza dell'avversa impugnazione, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, l'eccezione di incompetenza per materia va rigettata, in quanto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce: “in tema di recupero delle spese processuali, la competenza del giudice penale resta limitata alle questioni relative alla esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione va dedotta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c”. (Cass. S.U. n. 491/11)”.
Del resto il suddetto orientamento risulta confermato sia in sede penale «in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al
“quantum” da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta» (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza
pagina 2 di 4 n. 50974 del 29/10/2019 Cc., dep. 17/12/2019, Rv. 277866 – 01), sia in sede civile «in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 09/07/2020, Rv. 658321 –
01).
Nel caso di spese, il sig. non contesta l'esistenza e/o validità del titolo CP_1
indicato nella cartella di pagamento n. 10020210007208288000, costituito dalla sentenza n.
969.2008 della Corte di Appello di Salerno emessa in data 26.6.2008, ma piuttosto la procedura adottata dal concessionario per la riscossione per il recupero delle spese processuali, come pedissequamente riportato oltre che nell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata.
Pertanto, va da sé che il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al giudice civile anziché il giudice penale.
La sentenza del giudice di primo grado va, altresì, confermata in merito alla dichiarata prescrizione.
Di fatto, ha impugnato la cartella di pagamento n. Controparte_1
10020210007208288000, che nel “dettaglio degli importi dovuti forniti dall'ente che ha emesso il ruolo” fa esclusivo riferimento alla sentenza n. 969 emessa in data 26.6.2008-atti giudiziari anno 2008; pertanto, non essendo riportato alcun riferimento al decreto di liquidazione del CTU, il ricorrente ha correttamente eccepito la prescrizione del credito ex art. 2946 cc, essendo decorsi oltre 13 anni dalla data in cui la sentenza 969.2008 della Corte di
Appello di Salerno è divenuta irrevocabile, ovvero in data 24.9.2008, e la data della notifica della cartella di pagamento (notificata il 16.6.2022) e non essendo stato prodotto in giudizio dal concessionario alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Le spese del presente capo del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018, con riferimento ai giudizi fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) conferma la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado
3) condanna l al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
05.11.2024.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1618/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Sirica;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Cristina Controparte_1 C.F._1
Buono e Alessia Pirozzi;
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Pasquale Eboli;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , con riferimento alla Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 48/2023 (r.g. n. 1112/2022), depositata l'11.1.2023 del Giudice di Pace di Pace di
Cava Dè Tirreni.
In primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. Controparte_1
10020210007208288000 notificata in data 16.6.2022 per la somma di € 1329,20 relativa al pagina 1 di 4 mancato pagamento di atti giudiziari (in particolare spese processuali) risalenti all'anno 2008, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica della cartella di pagamento.
Ritenuta sussistente la competenza per materia del giudice civile e non già quella del giudice penale e ritenuta maturata la prescrizione, il Giudice di pace ha accolto la domanda ed ha annullato la cartella di pagamento n. 10020210007208288000, con la conseguente condanna dell' ed al pagamento Controparte_2 Parte_1
delle spese processuali.
Con l'atto di appello ha in via preliminare eccepito Parte_1
l'incompetenza per materia del giudice civile in favore di quello penale ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, tenuto conto della presunta infondatezza dell'eccezione di prescrizione dal momento che il credito per cui è causa deriverebbe dal decreto di liquidazione dell'8.5.2019 emesso a favore del CTU per l'attività svolta (spese di demolizione) a seguito della sentenza 969.2008 della Corte di Appello di
Salerno, Sezione Penale.
Con comparsa depositata in data 22.3.2023 si è costituita l Controparte_3
, la quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma
[...]
della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 29.6.2023 si è costituito , il quale Controparte_1 ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque infondatezza dell'avversa impugnazione, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, l'eccezione di incompetenza per materia va rigettata, in quanto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce: “in tema di recupero delle spese processuali, la competenza del giudice penale resta limitata alle questioni relative alla esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione va dedotta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c”. (Cass. S.U. n. 491/11)”.
Del resto il suddetto orientamento risulta confermato sia in sede penale «in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al
“quantum” da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta» (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza
pagina 2 di 4 n. 50974 del 29/10/2019 Cc., dep. 17/12/2019, Rv. 277866 – 01), sia in sede civile «in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 09/07/2020, Rv. 658321 –
01).
Nel caso di spese, il sig. non contesta l'esistenza e/o validità del titolo CP_1
indicato nella cartella di pagamento n. 10020210007208288000, costituito dalla sentenza n.
969.2008 della Corte di Appello di Salerno emessa in data 26.6.2008, ma piuttosto la procedura adottata dal concessionario per la riscossione per il recupero delle spese processuali, come pedissequamente riportato oltre che nell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata.
Pertanto, va da sé che il giudizio è stato correttamente incardinato dinanzi al giudice civile anziché il giudice penale.
La sentenza del giudice di primo grado va, altresì, confermata in merito alla dichiarata prescrizione.
Di fatto, ha impugnato la cartella di pagamento n. Controparte_1
10020210007208288000, che nel “dettaglio degli importi dovuti forniti dall'ente che ha emesso il ruolo” fa esclusivo riferimento alla sentenza n. 969 emessa in data 26.6.2008-atti giudiziari anno 2008; pertanto, non essendo riportato alcun riferimento al decreto di liquidazione del CTU, il ricorrente ha correttamente eccepito la prescrizione del credito ex art. 2946 cc, essendo decorsi oltre 13 anni dalla data in cui la sentenza 969.2008 della Corte di
Appello di Salerno è divenuta irrevocabile, ovvero in data 24.9.2008, e la data della notifica della cartella di pagamento (notificata il 16.6.2022) e non essendo stato prodotto in giudizio dal concessionario alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Le spese del presente capo del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018, con riferimento ai giudizi fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) conferma la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado
3) condanna l al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
05.11.2024.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
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