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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 931/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 17.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Gaia Germani, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione nel giudizio di rinvio
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, c.f. CP_1 C.F._2
, c.f. Controparte_2 C.F._3
nella qualità di eredi di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Villa Pizzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 35539/2021 della Corte di cassazione, pubblicata in data
19.11.2021, aveva concluso un contratto di appalto con Persona_1 [...]
per la ristrutturazione di un immobile, sito in Campagnano Romano e appartenente Parte_1
alla Per_1
Il contratto non aveva mai avuto esecuzione e l'appaltatore aveva citato in giudizio, innanzi al tribunale di Tivoli, la committente, addebitandole l'impossibilità dell'esecuzione del contratto e chiedendo il risarcimento dei danni per aver perduto l'occasione di guadagno e il corrispettivo.
La aveva eccepito che l'appaltatore aveva invece rinunciato, lui, con una lettera Per_1
riscontrata e da lei accettata, all'adempimento del contratto annullando pure una fattura emessa per dare inizio ai lavori. aveva ritenuto falso questo documento, ossia il suo recesso dal contratto, e aveva Parte_1
sporto querela verso la Per_1
Il tribunale di Tivoli, sulla base di una c.t.u. che dichiarò falso quel documento, aveva condannato la addebitandole la responsabilità della mancata esecuzione del contatto. Per_1
Nelle more dell'appello si era tuttavia concluso il processo penale, che aveva visto la Per_1
assolta perché il fatto non sussiste, e in cui si era accertato che quel documento non era stato falsificato dall'imputata, ma era nient'altro che una copia dell'originale che l'imputata non aveva in suo possesso.
Di conseguenza il giudice di appello aveva ritenuto come accertato che il documento fosse autentico e aveva utilizzato questo accertamento del giudice penale per ritenere provato altresì in sede civile che l'appaltatore aveva esercitato il recesso e non poteva dunque dolersi dell'inadempimento del contratto.
Avverso tale decisione aveva proposto ricorso lo vi era controricorso degli eredi Parte_1
della nel frattempo deceduta, ossia e Per_1 CP_1 Controparte_2
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale, la Suprema Corte ha così motivato:
‹‹4.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 652, 75 c.p.p. e 1671 c.c.
La tesi è la seguente. L'articolo 652 c.p.p. prevede una certa influenza del giudicato penale nel processo civile, solo quando però l'azione civile sia iniziata dopo il processo penale oppure quando il danneggiato si sia costituito parte civile.
pagina 2 di 14 Nella fattispecie invece lo ha iniziato l'azione civile prima che venisse esercitata quella penale, e non Parte_1
l'ha trasferita nel processo penale, cui è rimasto estraneo. Con la conseguenza che non può predicarsi influenza di giudicato dell'accertamento penale nel giudizio civile, che già era in corso.
La Corte di Appello avrebbe dunque violato l'articolo 652 c.p.p.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1671, 2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c.
La tesi del ricorrente è che anche ad ammettere che il fatto accertato nel giudizio penale fa stato in quello civile,
l'accertamento si è limitato alla circostanza che l'atto era una copia;
da questo accertamento, ossia che si trattava non di un falso ma di una copia, non poteva derivarne l'accoglimento della domanda, in quanto la copia non è utilizzabile ai fini della decisione qualora la parte contro cui è prodotta ne ha contestato al conformità all'originale.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
La decisione impugnata, infatti, fa determinante affidamento sulla efficacia di giudicato dell'accertamento penale
(p. 7), argomentando nel senso che "la sentenza penale definitiva contiene un espresso accertamento della circostanza di fatto secondo la quale la non è mai venuta in possesso di un originale del documento". Per_1
Questa ratio viola l'articolo 652 c.p.p. secondo il quale l'accertamento penale fa stato o quando il danneggiato (in questo caso il ricorrente) si sia costituito parte civile o quando abbia iniziato l'azione civile dopo il processo penale.
In questi due casi l'efficacia di giudicato dipende dal fatto che il danneggiato è stato parte del giudizio penale ed ha potuto dunque contraddire ivi (costituzione di parte civile), oppure ha agito in sede civile, conoscendo l'accertamento penale già svolto (azione civile successiva al processo penale).
Nessuna delle due condizioni si è verificata, per cui l'accertamento penale non può essere utilizzato, ai fini della decisione, come giudicato vincolante, piuttosto come elemento di prova, ma non come giudicato.
Il ricorso invece alla efficacia di giudicato ha condizionato la decisione impugnata, fondandone la ratio, in maniera errata.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini.››.
***
Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la decisione impugnata, con rinvio della causa a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., già appellato, ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, così statuire:
In via preliminare: dichiarare l'appello presentato dalla sig.ra inamissibile per violazione Persona_1 degli artt. 348 bis e 342 c.p.c
Nel merito: Rigettare l'appello in quanto, per tutte le motivazioni, eccezioni e deduzioni espresse nell'atto di costituzione in appello del sig. che qui devono intendersi per interamente trascritte e riportate, deve Parte_1
pagina 3 di 14 dichiararsi totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma delle statuizioni del primo grado di giudizio.
In ogni caso condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di appello, di Cassazione e della presente riassunzione, oltre oneri di legge e spese forfettarie.››.
***
Si sono costituiti in giudizio, in data 29.5.2022, e quali eredi CP_1 Controparte_2
di facendo proprie tutte le deduzioni ed eccezioni già proposte dalla Persona_1 de cuius nell'atto di appello e riproponendo le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ecc.ma C.d.A., previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa decisione, dichiarare risolto consensualmente il contratto concluso il 30.9.2007 tra le parti e, per l'effetto, respingere la domanda attrice perchè infondata. In via subordinata, limitare la condanna della sig.ra al pagamento della somma di € 12.000,00 o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Per_1
Condannare lo stesso appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.››.
***
All'udienza del 23.6.2022 parte attrice in riassunzione ha eccepito l'inammissibilità del deposito, con la costituzione nel giudizio di rinvio, del relativo a luglio 2007, in quanto CP_3
diverso da quello di settembre 2007 prodotto in primo grado, e ha riservato di predisporre un elenco dei documenti di cui avrebbe chiesto lo stralcio, perché prodotti in violazione dell'art. 345 c.p.c.; parte convenuta, invece, ha chiesto ammettersi il deposito.
La Corte, riservata la valutazione dei documenti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine fino all'8.2.2024 per il deposito di brevi note difensive.
***
Dopo il deposito delle note difensive e dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 17.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I difensori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, lo nell'atto di citazione in riassunzione, dopo aver ricostruito l'iter Parte_1
processuale conclusosi con la pronuncia della Corte di Cassazione, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
***
pagina 4 di 14 I convenuti in riassunzione, già appellanti, costituendosi hanno dedotto che la decisione della
Suprema Corte non imponeva alcuna modifica delle motivazioni a sostegno dell'appello già proposto dalla difatti, non era stata mai eccepita alcuna preclusione imposta dal Per_1 giudicato penale, ma erano state portate all'attenzione della Corte alcune circostanze accertate nel procedimento penale e la documentazione ivi prodotta, che imponevano un riesame della vicenda e che smentivano completamente le motivazioni addotte dal giudice civile;
in particolare, il C.T.U., escusso in sede penale, aveva smentito il contenuto della relazione;
tutte le prove testimoniali e i documenti di cui al procedimento penale (tra i quali il datato 28.8.2007, che accertava la posizione irregolare dell'impresa, non avendo CP_3 questa versato “i premi assicurativi per gli anni vari per un importo di € 8.051,00”) avevano confermato sia l'autenticità della rinuncia all'appalto, sia le motivazioni della stessa;
le dichiarazioni rese dallo nel procedimento penale erano state ritenute caratterizzate Parte_1
da estrema genericità e vaghezza, non credibili e oggettivamente smentite sia dalla relazione tecnica (che evidenziava come la firma e il timbro fossero effettivamente riferibili allo stesso che dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento;
inoltre, il DURC del Parte_1
28.8.2007, acquisito solo nel giudizio penale, accertava la posizione irregolare dell'impresa, come confermato dai testi di parte convenuta, mentre i testi di parte attrice non avevano confermato l'acquisto di materiale effettuato dall'appaltatore in vista dell'esecuzione del contratto, circostanza ritenuta dal primo giudice dirimente per escludere la volontà di rinuncia all'appalto; infine, lo non aveva dimostrato il margine di profitto in concreto Parte_1 realizzabile con l'opera appaltata, dovendosi, peraltro, tener conto, nel calcolo della percentuale, del valore effettivo dell'appalto, pari a € 120.000,00, e non di quello considerato dal primo giudice, pari a € 170.000,00.
***
A fronte di quanto sopra, con le note depositate il 28.3.2025, l'attore in riassunzione ha replicato che l'intero atto di appello e le eccezioni in esso contenute si basavano esclusivamente sulle risultanze emerse nel giudizio penale, in contrasto con il principio di non vincolatività del giudicato penale, non avendo gli appellanti contestato la sentenza di primo grado sulla base delle prove assunte nel giudizio civile;
inoltre, il giudizio penale verteva sull'accertamento della responsabilità penale della per il reato di cui all'art. 485 c.p. e Per_1 non già sulla fattispecie, esaminata in sede civile, relativa all'inadempimento contrattuale, giudizio nel quale la scrittura prodotta in atti come “originale” era stata accertata essere un falso documentale e comunque era stata disconosciuta nei termini di legge dallo Parte_1
pagina 5 di 14 quanto poi alle singole censure, era provato, al contrario da quanto dedotto dagli appellanti, che l'appaltatore si era preparato ad eseguire il contratto acquistando i relativi materiali;
inoltre, l'asserita irregolarità contributiva era documentalmente smentita dal richiesto in CP_3 data 27.9.2007 e rilasciato il 26.10.2007, da cui risultava che l'appaltatore era in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL.
Come già eccepito all'udienza del 23.6.2022, l'attore ha chiesto lo stralcio del DURC del
28.8.2007, in quanto tardivo, oltre che inconferente, riguardando, questo, un periodo antecedente alla stipula del contratto di appalto e alla scrittura di recesso, cui invece si riferiva il DURC del 26.10.2007, regolarmente depositato nel primo grado di giudizio.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla pagina 6 di 14 stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass.
3.3.2022 n. 7091; Cass. 16.10.2015 n. 20981; v. anche
Cass. S.U. 13.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Tutto ciò premesso, in ossequio alle statuizioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte e ai suindicati principi di diritto, deve escludersi che la sentenza emessa dal tribunale penale di
Tivoli spieghi effetti di giudicato vincolante nel presente giudizio civile, potendo valere soltanto come elemento di prova, sicché deve procedersi all'esame dei motivi di appello sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, anche tenendo conto di quanto emerso in sede penale.
***
Prima di procedere a tanto, va però dichiarata l'inammissibilità del deposito del DURC del
28.8.2007, in quanto pacificamente tardivo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che tale documento sia stato acquisito solo nel procedimento penale o che la parte convenuta non potesse produrlo in primo grado, posto che la stessa ben avrebbe potuto formulare in quella sede istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
***
Orbene, l'appello della accolto dalla Corte di appello con la sentenza poi cassata con Per_1
rinvio, era fondato, in estrema sintesi, sui seguenti motivi:
pagina 7 di 14 1. l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della non genuinità del documento prodotto dalla contenente la rinuncia all'appalto da parte dello Per_1 Parte_1
2. l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della regolarità contributiva di cui al
DURC depositato dall'attore;
3. l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'acquisto di materiali da parte dell'appaltatore;
4. l'erronea quantificazione del danno, sia sotto il profilo del richiamo alle norme in tema di appalti pubblici, sia sotto il profilo del calcolo.
***
Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che le conclusioni del C.T.U. dott. il quale nel Per_2
giudizio civile aveva accertato la falsità del documento prodotto dalla allo scopo di Per_1 dimostrare che era stato lo a rinunciare all'appalto, non siano smentite dalle Parte_1
dichiarazioni dal medesimo rese nel giudizio penale.
Il escusso come teste in dibattimento, ha chiarito che non si trattava dell'originale, ma Per_2
di una fotocopia, sia nel testo che nella sottoscrizione, e che la firma con alta probabilità apparteneva allo “Però sempre riportando che si può collazionare la firma su un altro pezzo di Parte_1 carte”.
Le scarne dichiarazioni rese dal che si diffonde per di più sulla natura di fotocopia e Per_2
non di originale del documento, non smentiscono certo le conclusioni cui era pervenuto all'esito delle approfondite indagini espletate nel giudizio civile, ove già aveva affermato che la sottoscrizione era stata apposta con alta probabilità dall'attore e ove aveva Parte_1
esposto che il documento era stato formato nel suo intero (per collazione di vari elementi) tramite computer e un software grafico per foto-ritocco di tipo Photoshop, che aveva permesso di unire al testo scritto un'immagine preesistente (timbro e firma a nome
, concludendo che si trattava di “accertata falsità documentale” (cfr. pag. 27 e Parte_1
conclusioni della relazione).
Né in sede penale è stato disposto un nuovo accertamento tecnico sul documento in questione, fermo restando che lo non ha mai negato che la sottoscrizione e il Parte_1
timbro fossero a lui riferibili, come risulta dalla sentenza penale.
Tra l'altro, non rileva, nel giudizio civile, che le dichiarazioni rese dallo siano state Parte_1 ritenute generiche dal giudice penale, dal momento che in quest'ultimo giudizio il predetto è stato escusso come teste, mentre nel primo le dichiarazioni dell'attore rilevano se aventi valore confessorio.
pagina 8 di 14 In ogni caso, a tutto voler concedere, ciò che residua è al più un quadro istruttorio non del tutto chiaro, che, come si vedrà appresso, non giova alla (e, per questa, ai suoi eredi), Per_1 sulla quale gravava l'onere di supportare a livello probatorio l'eccezione dalla medesima basata sulla avvenuta rinuncia all'appalto da parte dello Parte_1
Innegabili, sono, inoltre, le contraddizioni tra quanto riferito dai testi Testimone_1
(direttore dei lavori) e in ordine alla formazione e alla consegna del
[...] Testimone_2
documento in questione.
Secondo quanto dichiarato dal in sede civile, l'atto di rinuncia non era stato Tes_1
sottoscritto in sua presenza, ma gli era stato consegnato, in originale, dal amico dello Tes_2
e il veva fatto una fotocopia. Parte_1 Tes_1
Secondo il sempre in sede civile, invece lo “ ha rinunciato al lavoro Tes_2 Parte_1 sottoscrivendo l'atto del 2/10/07 che mi si mostra, essendo io presente insieme al Direttore dei lavori ed alla nuova impresa”.
Fra l'altro, come risulta dalla sentenza penale, il in quella sede ha dichiarato che la Tes_2
scrittura era stata consegnata e firmata dallo (che si era trovato in difficoltà a causa Parte_1 di alcune irregolarità contributive con l'INPS) alla presenza del stesso, il quale ne Tes_2
aveva fatto una fotocopia che aveva tenuto per sé, e al titolare della nuova impresa che doveva iniziare i lavori.
Dal canto suo, l'arch. ha confermato le circostanze riferite dal e ha dichiarato, Tes_1 Tes_2
diversamente da quanto riferito in sede civile, che aveva ricevuto la lettera di rinuncia dallo aveva fatto una fotocopia e l'aveva inserita negli atti relativi ai lavori in corso (cfr. Parte_1
sempre sentenza penale).
In sostanza, il giudice penale ha concluso che non si trattava di una scrittura alterata o formata falsamente, ma di una fotocopia di documento originale (non in possesso della nell'ambito del quale era stata posta regolarmente senza alcuna alterazione la firma Per_1
dello la scrittura era stata prodotta e consegnata da quest'ultimo al con Parte_1 Tes_2
sottoscrizione davanti allo stesso di fronte al e al titolare della ditta Tes_2 Tes_1
subentrante nei lavori;
il motivo che aveva indotto lo alla rinuncia al contratto era Parte_1
rappresentato dalla irregolarità della posizione contributiva dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come il quadro probatorio in ordine alla asserita genuinità della dichiarazione di rinuncia all'appalto, dedotta dalla si presenti a dir Per_1 poco lacunoso e contraddittorio, non essendo gli elementi di valutazione indicati dall'allora pagina 9 di 14 appellante idonei a superare, in sede civile, il disconoscimento della scrittura privata operato dallo ciò anche alla luce dell'esito della espletata c.t.u. Parte_1
Ne consegue che, per tutte le ragioni sin qui esposte, non è stata raggiunta la prova che lo abbia sottoscritto l'atto di rinuncia all'appalto. Parte_1
Il motivo è dunque infondato.
***
Quanto al secondo motivo, in base alla prospettazione della la rinuncia sarebbe stata Per_1
determinata dalla situazione di irregolarità contributiva in cui versava lo che Parte_1 avrebbe indotto quest'ultimo a rinunciare all'appalto.
Anche sul punto, come si è visto, sono stati escussi i testi e i quali hanno Tes_1 Tes_2 confermato lo stato di irregolarità contributiva;
l'arch. ha riferito che lo gli Tes_1 Parte_1
aveva mostrato un DURC che evidenziava problematiche e che non era valido, come contestato allo stesso appaltatore;
il ha aggiunto che la relativa richiesta era stata Tes_2
“oggetto di rigetto da parte di INPS e INAIL”.
Tuttavia, fermo quanto si è detto in ordine alla inammissibilità del deposito del del CP_3
28.8.2007, si osserva che in sede civile è stato regolarmente depositato dall'attore il CP_3
richiesto in data 27.9.2007 (prima del contratto di appalto) e rilasciato il 26.10.2007 (che doveva essere consegnato, a termini di contratto, entro la data di inizio dei lavori, fissata entro e non oltre il 30.10.2007).
Da tale documento risulta che l'impresa era in regola con il versamento dei contributi INPS alla data del 24.10.2007 e con i contributi INAIL alla data del 27.9.2007.
È accertato quindi che, alla data in cui doveva essere consegnato il lo era CP_3 Parte_1
in regola.
Pertanto, a nulla vale affermare che il precedente confermava la genuinità delle CP_3
dichiarazioni dei testi, dichiarazioni comunque superate dal successivo dato documentale.
Ne consegue che, anche con riguardo alla asserita irregolarità contributiva, la tesi posta a base dell'eccezione di parte convenuta in primo grado non ha trovato supporto probatorio.
Il motivo è dunque infondato.
***
Quanto al terzo motivo, lo aveva dedotto che aveva iniziato ad eseguire alcuni Parte_1
lavori nel locale e che successivamente si era visto negare l'accesso, avendo la Per_1
affidato i lavori ad altra impresa pagina 10 di 14 L'attore, sul punto, ha prodotto le fatture relative all'acquisto di materiale per il cantiere, nonché i documenti di trasporto dell'11 e del 12.10.2007 presso l'indirizzo di corso Vittorio
Emanuele n. 70, Campagnano, ove aveva sede il locale ristorante oggetto del contratto di appalto.
È bene evidenziare che parte convenuta in riassunzione non nega l'avvenuta consegna del materiale, ma si limita ad affermare che uno dei due testi di parte attrice, , Testimone_3 aveva riferito circostanze apprese de relato actoris e che l'altro, aveva riferito CP_4 soltanto che era stato portato sul posto del materiale (“pavimento cotto”), precisando di non sapere dove fosse stato acquistato.
Ora, in primo luogo deve ritenersi incontestata, oltre che documentata, l'avvenuta consegna del materiale.
In secondo luogo, la circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal secondo teste, il quale ha riferito di aver personalmente eseguito “lavori di pavimentazione e scale” nell'immobile della a nulla rilevando che questi non sapesse dove era stato Per_1
acquistato il materiale fosse.
Siffatte risultanze confermano ulteriormente che lo non aveva rinunciato Parte_1 all'appalto, poiché, diversamente, non avrebbe certo iniziato a predisporre i lavori.
Il motivo è dunque infondato.
***
In conclusione, deve ritenersi che sia rimasta sprovvista di prova la circostanza che lo aveva rinunciato all'appalto, con il consenso della a causa dello stato di Parte_1 Per_1
irregolarità contributiva in cui lo stesso versava.
Ciò trova ulteriore conforto nel fatto che l'appaltatore aveva inviato alla committente un telegramma in data 30.10.2007 e una raccomandata a firma del legale in data 14.11.2007, lamentando di non aver avuto la possibilità di accedere al cantiere per dare inizio ai lavori.
Non risulta, tuttavia, ne è stato dedotto, che la che ben avrebbe potuto (e dovuto) Per_1 riscontrare le missive opponendo allo l'avvenuta rinuncia all'appalto, abbia dato Parte_1
risposta.
***
Fondata, pertanto, è la domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c., stante il recesso ad nutum esercitato per facta concludentia dalla committente, la quale, in pendenza di rapporto, ha affidato i lavori ad altro appaltatore.
***
pagina 11 di 14 Va ora affrontato l'ultimo motivo, concernente la quantificazione dell'indennizzo.
Il primo giudice ha determinato indennizzo in parola nella misura del 10 % dell'importo dei lavori pattuiti, applicando analogicamente le norme in tema di recesso unilaterale della P.A. dal contratto di appalto di opere pubbliche e, ritenendo che l'importo complessivo dei lavori fosse pari a € 170.000,00, ha liquidato la somma di € 17.000,00.
Al riguardo, come affermato dalla Suprema Corte, qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate (Cass. n. 16346 del 12/06/2024).
Ne discende che il primo profilo della doglianza è infondato, essendo consentito il ricorso ai suddetti criteri.
Di contro, fondato è il secondo profilo dal momento che l'importo complessivo dei lavori era pari a € 120.000,00, oltre IVA.
Posto che l'IVA non può certo essere computata ai fini in esame, ritiene la Corte che l'indennizzo debba essere rideterminato nella misura di € 12.000,00, oltre interessi dal
1°.1.2009 (data in cui avrebbero dovuto essere ultimati i lavori) al soddisfo, come liquidati dal tribunale con statuizione non impugnata sul punto.
***
Pertanto, e nella qualità di eredi di Controparte_2 CP_1 Persona_1 vanno condannati al pagamento della somma di € 12.000,00, oltre interessi come sopra.
***
Vanno ora regolate le spese di lite.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
pagina 12 di 14 Non ricorrono i presupposti per compensare parzialmente le spese, come richiesto dai convenuti in riassunzione.
Infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 32061 del
31/10/2022).
Nel caso in esame non ricorrono gli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., diversi dalla reciproca soccombenza.
Le spese vanno liquidate in relazione all'intero giudizio secondo lo scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00, nei seguenti termini: per il giudizio di primo grado € 400,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi (€ 550,00 fase di studio;
€ 300,00 fase introduttiva;
€ 550,00 fase istruttoria;
€ 700,00 fase decisionale); per il giudizio di appello € 5.006,00 (€ 1.080,00 fase di studio;
€ 877,00 fase introduttiva;
€
1.229,00 fase istruttoria/trattazione, ai valori minimi, stante la ridotta attività processuale svolta;
€ 1.820,00 fase decisionale); per il giudizio di legittimità € 2.935,00 (€ 1.215,00 fase di studio;
€ 1.080,00 fase introduttiva;
€ 640,00 fase decisionale); per il giudizio di rinvio € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 (€ 1.134,00 fase di studio;
€ 921,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione, ai valori minimi, stante la ridotta attività processuale svolta;
€ 1.911,00 fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 35539/2021, pubblicata in data 19.11.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna e nella qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
al pagamento, in solido, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
12.000,00, oltre interessi dal 1°.
1.2009 al saldo;
pagina 13 di 14 2. condanna i predetti, al pagamento, in solido, in favore di delle Parte_1 spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 400,00 per esborsi ed €
2.100,00 per compensi, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in €
5.006,00 per compensi, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in
€ 2.935,00 per compensi, e delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 931/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 17.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Gaia Germani, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione nel giudizio di rinvio
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, c.f. CP_1 C.F._2
, c.f. Controparte_2 C.F._3
nella qualità di eredi di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Villa Pizzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 35539/2021 della Corte di cassazione, pubblicata in data
19.11.2021, aveva concluso un contratto di appalto con Persona_1 [...]
per la ristrutturazione di un immobile, sito in Campagnano Romano e appartenente Parte_1
alla Per_1
Il contratto non aveva mai avuto esecuzione e l'appaltatore aveva citato in giudizio, innanzi al tribunale di Tivoli, la committente, addebitandole l'impossibilità dell'esecuzione del contratto e chiedendo il risarcimento dei danni per aver perduto l'occasione di guadagno e il corrispettivo.
La aveva eccepito che l'appaltatore aveva invece rinunciato, lui, con una lettera Per_1
riscontrata e da lei accettata, all'adempimento del contratto annullando pure una fattura emessa per dare inizio ai lavori. aveva ritenuto falso questo documento, ossia il suo recesso dal contratto, e aveva Parte_1
sporto querela verso la Per_1
Il tribunale di Tivoli, sulla base di una c.t.u. che dichiarò falso quel documento, aveva condannato la addebitandole la responsabilità della mancata esecuzione del contatto. Per_1
Nelle more dell'appello si era tuttavia concluso il processo penale, che aveva visto la Per_1
assolta perché il fatto non sussiste, e in cui si era accertato che quel documento non era stato falsificato dall'imputata, ma era nient'altro che una copia dell'originale che l'imputata non aveva in suo possesso.
Di conseguenza il giudice di appello aveva ritenuto come accertato che il documento fosse autentico e aveva utilizzato questo accertamento del giudice penale per ritenere provato altresì in sede civile che l'appaltatore aveva esercitato il recesso e non poteva dunque dolersi dell'inadempimento del contratto.
Avverso tale decisione aveva proposto ricorso lo vi era controricorso degli eredi Parte_1
della nel frattempo deceduta, ossia e Per_1 CP_1 Controparte_2
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale, la Suprema Corte ha così motivato:
‹‹4.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 652, 75 c.p.p. e 1671 c.c.
La tesi è la seguente. L'articolo 652 c.p.p. prevede una certa influenza del giudicato penale nel processo civile, solo quando però l'azione civile sia iniziata dopo il processo penale oppure quando il danneggiato si sia costituito parte civile.
pagina 2 di 14 Nella fattispecie invece lo ha iniziato l'azione civile prima che venisse esercitata quella penale, e non Parte_1
l'ha trasferita nel processo penale, cui è rimasto estraneo. Con la conseguenza che non può predicarsi influenza di giudicato dell'accertamento penale nel giudizio civile, che già era in corso.
La Corte di Appello avrebbe dunque violato l'articolo 652 c.p.p.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1671, 2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c.
La tesi del ricorrente è che anche ad ammettere che il fatto accertato nel giudizio penale fa stato in quello civile,
l'accertamento si è limitato alla circostanza che l'atto era una copia;
da questo accertamento, ossia che si trattava non di un falso ma di una copia, non poteva derivarne l'accoglimento della domanda, in quanto la copia non è utilizzabile ai fini della decisione qualora la parte contro cui è prodotta ne ha contestato al conformità all'originale.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
La decisione impugnata, infatti, fa determinante affidamento sulla efficacia di giudicato dell'accertamento penale
(p. 7), argomentando nel senso che "la sentenza penale definitiva contiene un espresso accertamento della circostanza di fatto secondo la quale la non è mai venuta in possesso di un originale del documento". Per_1
Questa ratio viola l'articolo 652 c.p.p. secondo il quale l'accertamento penale fa stato o quando il danneggiato (in questo caso il ricorrente) si sia costituito parte civile o quando abbia iniziato l'azione civile dopo il processo penale.
In questi due casi l'efficacia di giudicato dipende dal fatto che il danneggiato è stato parte del giudizio penale ed ha potuto dunque contraddire ivi (costituzione di parte civile), oppure ha agito in sede civile, conoscendo l'accertamento penale già svolto (azione civile successiva al processo penale).
Nessuna delle due condizioni si è verificata, per cui l'accertamento penale non può essere utilizzato, ai fini della decisione, come giudicato vincolante, piuttosto come elemento di prova, ma non come giudicato.
Il ricorso invece alla efficacia di giudicato ha condizionato la decisione impugnata, fondandone la ratio, in maniera errata.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini.››.
***
Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la decisione impugnata, con rinvio della causa a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., già appellato, ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, così statuire:
In via preliminare: dichiarare l'appello presentato dalla sig.ra inamissibile per violazione Persona_1 degli artt. 348 bis e 342 c.p.c
Nel merito: Rigettare l'appello in quanto, per tutte le motivazioni, eccezioni e deduzioni espresse nell'atto di costituzione in appello del sig. che qui devono intendersi per interamente trascritte e riportate, deve Parte_1
pagina 3 di 14 dichiararsi totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma delle statuizioni del primo grado di giudizio.
In ogni caso condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di appello, di Cassazione e della presente riassunzione, oltre oneri di legge e spese forfettarie.››.
***
Si sono costituiti in giudizio, in data 29.5.2022, e quali eredi CP_1 Controparte_2
di facendo proprie tutte le deduzioni ed eccezioni già proposte dalla Persona_1 de cuius nell'atto di appello e riproponendo le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ecc.ma C.d.A., previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa decisione, dichiarare risolto consensualmente il contratto concluso il 30.9.2007 tra le parti e, per l'effetto, respingere la domanda attrice perchè infondata. In via subordinata, limitare la condanna della sig.ra al pagamento della somma di € 12.000,00 o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Per_1
Condannare lo stesso appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.››.
***
All'udienza del 23.6.2022 parte attrice in riassunzione ha eccepito l'inammissibilità del deposito, con la costituzione nel giudizio di rinvio, del relativo a luglio 2007, in quanto CP_3
diverso da quello di settembre 2007 prodotto in primo grado, e ha riservato di predisporre un elenco dei documenti di cui avrebbe chiesto lo stralcio, perché prodotti in violazione dell'art. 345 c.p.c.; parte convenuta, invece, ha chiesto ammettersi il deposito.
La Corte, riservata la valutazione dei documenti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine fino all'8.2.2024 per il deposito di brevi note difensive.
***
Dopo il deposito delle note difensive e dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 17.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I difensori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, lo nell'atto di citazione in riassunzione, dopo aver ricostruito l'iter Parte_1
processuale conclusosi con la pronuncia della Corte di Cassazione, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
***
pagina 4 di 14 I convenuti in riassunzione, già appellanti, costituendosi hanno dedotto che la decisione della
Suprema Corte non imponeva alcuna modifica delle motivazioni a sostegno dell'appello già proposto dalla difatti, non era stata mai eccepita alcuna preclusione imposta dal Per_1 giudicato penale, ma erano state portate all'attenzione della Corte alcune circostanze accertate nel procedimento penale e la documentazione ivi prodotta, che imponevano un riesame della vicenda e che smentivano completamente le motivazioni addotte dal giudice civile;
in particolare, il C.T.U., escusso in sede penale, aveva smentito il contenuto della relazione;
tutte le prove testimoniali e i documenti di cui al procedimento penale (tra i quali il datato 28.8.2007, che accertava la posizione irregolare dell'impresa, non avendo CP_3 questa versato “i premi assicurativi per gli anni vari per un importo di € 8.051,00”) avevano confermato sia l'autenticità della rinuncia all'appalto, sia le motivazioni della stessa;
le dichiarazioni rese dallo nel procedimento penale erano state ritenute caratterizzate Parte_1
da estrema genericità e vaghezza, non credibili e oggettivamente smentite sia dalla relazione tecnica (che evidenziava come la firma e il timbro fossero effettivamente riferibili allo stesso che dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento;
inoltre, il DURC del Parte_1
28.8.2007, acquisito solo nel giudizio penale, accertava la posizione irregolare dell'impresa, come confermato dai testi di parte convenuta, mentre i testi di parte attrice non avevano confermato l'acquisto di materiale effettuato dall'appaltatore in vista dell'esecuzione del contratto, circostanza ritenuta dal primo giudice dirimente per escludere la volontà di rinuncia all'appalto; infine, lo non aveva dimostrato il margine di profitto in concreto Parte_1 realizzabile con l'opera appaltata, dovendosi, peraltro, tener conto, nel calcolo della percentuale, del valore effettivo dell'appalto, pari a € 120.000,00, e non di quello considerato dal primo giudice, pari a € 170.000,00.
***
A fronte di quanto sopra, con le note depositate il 28.3.2025, l'attore in riassunzione ha replicato che l'intero atto di appello e le eccezioni in esso contenute si basavano esclusivamente sulle risultanze emerse nel giudizio penale, in contrasto con il principio di non vincolatività del giudicato penale, non avendo gli appellanti contestato la sentenza di primo grado sulla base delle prove assunte nel giudizio civile;
inoltre, il giudizio penale verteva sull'accertamento della responsabilità penale della per il reato di cui all'art. 485 c.p. e Per_1 non già sulla fattispecie, esaminata in sede civile, relativa all'inadempimento contrattuale, giudizio nel quale la scrittura prodotta in atti come “originale” era stata accertata essere un falso documentale e comunque era stata disconosciuta nei termini di legge dallo Parte_1
pagina 5 di 14 quanto poi alle singole censure, era provato, al contrario da quanto dedotto dagli appellanti, che l'appaltatore si era preparato ad eseguire il contratto acquistando i relativi materiali;
inoltre, l'asserita irregolarità contributiva era documentalmente smentita dal richiesto in CP_3 data 27.9.2007 e rilasciato il 26.10.2007, da cui risultava che l'appaltatore era in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL.
Come già eccepito all'udienza del 23.6.2022, l'attore ha chiesto lo stralcio del DURC del
28.8.2007, in quanto tardivo, oltre che inconferente, riguardando, questo, un periodo antecedente alla stipula del contratto di appalto e alla scrittura di recesso, cui invece si riferiva il DURC del 26.10.2007, regolarmente depositato nel primo grado di giudizio.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla pagina 6 di 14 stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass.
3.3.2022 n. 7091; Cass. 16.10.2015 n. 20981; v. anche
Cass. S.U. 13.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Tutto ciò premesso, in ossequio alle statuizioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte e ai suindicati principi di diritto, deve escludersi che la sentenza emessa dal tribunale penale di
Tivoli spieghi effetti di giudicato vincolante nel presente giudizio civile, potendo valere soltanto come elemento di prova, sicché deve procedersi all'esame dei motivi di appello sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, anche tenendo conto di quanto emerso in sede penale.
***
Prima di procedere a tanto, va però dichiarata l'inammissibilità del deposito del DURC del
28.8.2007, in quanto pacificamente tardivo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che tale documento sia stato acquisito solo nel procedimento penale o che la parte convenuta non potesse produrlo in primo grado, posto che la stessa ben avrebbe potuto formulare in quella sede istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
***
Orbene, l'appello della accolto dalla Corte di appello con la sentenza poi cassata con Per_1
rinvio, era fondato, in estrema sintesi, sui seguenti motivi:
pagina 7 di 14 1. l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della non genuinità del documento prodotto dalla contenente la rinuncia all'appalto da parte dello Per_1 Parte_1
2. l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della regolarità contributiva di cui al
DURC depositato dall'attore;
3. l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'acquisto di materiali da parte dell'appaltatore;
4. l'erronea quantificazione del danno, sia sotto il profilo del richiamo alle norme in tema di appalti pubblici, sia sotto il profilo del calcolo.
***
Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che le conclusioni del C.T.U. dott. il quale nel Per_2
giudizio civile aveva accertato la falsità del documento prodotto dalla allo scopo di Per_1 dimostrare che era stato lo a rinunciare all'appalto, non siano smentite dalle Parte_1
dichiarazioni dal medesimo rese nel giudizio penale.
Il escusso come teste in dibattimento, ha chiarito che non si trattava dell'originale, ma Per_2
di una fotocopia, sia nel testo che nella sottoscrizione, e che la firma con alta probabilità apparteneva allo “Però sempre riportando che si può collazionare la firma su un altro pezzo di Parte_1 carte”.
Le scarne dichiarazioni rese dal che si diffonde per di più sulla natura di fotocopia e Per_2
non di originale del documento, non smentiscono certo le conclusioni cui era pervenuto all'esito delle approfondite indagini espletate nel giudizio civile, ove già aveva affermato che la sottoscrizione era stata apposta con alta probabilità dall'attore e ove aveva Parte_1
esposto che il documento era stato formato nel suo intero (per collazione di vari elementi) tramite computer e un software grafico per foto-ritocco di tipo Photoshop, che aveva permesso di unire al testo scritto un'immagine preesistente (timbro e firma a nome
, concludendo che si trattava di “accertata falsità documentale” (cfr. pag. 27 e Parte_1
conclusioni della relazione).
Né in sede penale è stato disposto un nuovo accertamento tecnico sul documento in questione, fermo restando che lo non ha mai negato che la sottoscrizione e il Parte_1
timbro fossero a lui riferibili, come risulta dalla sentenza penale.
Tra l'altro, non rileva, nel giudizio civile, che le dichiarazioni rese dallo siano state Parte_1 ritenute generiche dal giudice penale, dal momento che in quest'ultimo giudizio il predetto è stato escusso come teste, mentre nel primo le dichiarazioni dell'attore rilevano se aventi valore confessorio.
pagina 8 di 14 In ogni caso, a tutto voler concedere, ciò che residua è al più un quadro istruttorio non del tutto chiaro, che, come si vedrà appresso, non giova alla (e, per questa, ai suoi eredi), Per_1 sulla quale gravava l'onere di supportare a livello probatorio l'eccezione dalla medesima basata sulla avvenuta rinuncia all'appalto da parte dello Parte_1
Innegabili, sono, inoltre, le contraddizioni tra quanto riferito dai testi Testimone_1
(direttore dei lavori) e in ordine alla formazione e alla consegna del
[...] Testimone_2
documento in questione.
Secondo quanto dichiarato dal in sede civile, l'atto di rinuncia non era stato Tes_1
sottoscritto in sua presenza, ma gli era stato consegnato, in originale, dal amico dello Tes_2
e il veva fatto una fotocopia. Parte_1 Tes_1
Secondo il sempre in sede civile, invece lo “ ha rinunciato al lavoro Tes_2 Parte_1 sottoscrivendo l'atto del 2/10/07 che mi si mostra, essendo io presente insieme al Direttore dei lavori ed alla nuova impresa”.
Fra l'altro, come risulta dalla sentenza penale, il in quella sede ha dichiarato che la Tes_2
scrittura era stata consegnata e firmata dallo (che si era trovato in difficoltà a causa Parte_1 di alcune irregolarità contributive con l'INPS) alla presenza del stesso, il quale ne Tes_2
aveva fatto una fotocopia che aveva tenuto per sé, e al titolare della nuova impresa che doveva iniziare i lavori.
Dal canto suo, l'arch. ha confermato le circostanze riferite dal e ha dichiarato, Tes_1 Tes_2
diversamente da quanto riferito in sede civile, che aveva ricevuto la lettera di rinuncia dallo aveva fatto una fotocopia e l'aveva inserita negli atti relativi ai lavori in corso (cfr. Parte_1
sempre sentenza penale).
In sostanza, il giudice penale ha concluso che non si trattava di una scrittura alterata o formata falsamente, ma di una fotocopia di documento originale (non in possesso della nell'ambito del quale era stata posta regolarmente senza alcuna alterazione la firma Per_1
dello la scrittura era stata prodotta e consegnata da quest'ultimo al con Parte_1 Tes_2
sottoscrizione davanti allo stesso di fronte al e al titolare della ditta Tes_2 Tes_1
subentrante nei lavori;
il motivo che aveva indotto lo alla rinuncia al contratto era Parte_1
rappresentato dalla irregolarità della posizione contributiva dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come il quadro probatorio in ordine alla asserita genuinità della dichiarazione di rinuncia all'appalto, dedotta dalla si presenti a dir Per_1 poco lacunoso e contraddittorio, non essendo gli elementi di valutazione indicati dall'allora pagina 9 di 14 appellante idonei a superare, in sede civile, il disconoscimento della scrittura privata operato dallo ciò anche alla luce dell'esito della espletata c.t.u. Parte_1
Ne consegue che, per tutte le ragioni sin qui esposte, non è stata raggiunta la prova che lo abbia sottoscritto l'atto di rinuncia all'appalto. Parte_1
Il motivo è dunque infondato.
***
Quanto al secondo motivo, in base alla prospettazione della la rinuncia sarebbe stata Per_1
determinata dalla situazione di irregolarità contributiva in cui versava lo che Parte_1 avrebbe indotto quest'ultimo a rinunciare all'appalto.
Anche sul punto, come si è visto, sono stati escussi i testi e i quali hanno Tes_1 Tes_2 confermato lo stato di irregolarità contributiva;
l'arch. ha riferito che lo gli Tes_1 Parte_1
aveva mostrato un DURC che evidenziava problematiche e che non era valido, come contestato allo stesso appaltatore;
il ha aggiunto che la relativa richiesta era stata Tes_2
“oggetto di rigetto da parte di INPS e INAIL”.
Tuttavia, fermo quanto si è detto in ordine alla inammissibilità del deposito del del CP_3
28.8.2007, si osserva che in sede civile è stato regolarmente depositato dall'attore il CP_3
richiesto in data 27.9.2007 (prima del contratto di appalto) e rilasciato il 26.10.2007 (che doveva essere consegnato, a termini di contratto, entro la data di inizio dei lavori, fissata entro e non oltre il 30.10.2007).
Da tale documento risulta che l'impresa era in regola con il versamento dei contributi INPS alla data del 24.10.2007 e con i contributi INAIL alla data del 27.9.2007.
È accertato quindi che, alla data in cui doveva essere consegnato il lo era CP_3 Parte_1
in regola.
Pertanto, a nulla vale affermare che il precedente confermava la genuinità delle CP_3
dichiarazioni dei testi, dichiarazioni comunque superate dal successivo dato documentale.
Ne consegue che, anche con riguardo alla asserita irregolarità contributiva, la tesi posta a base dell'eccezione di parte convenuta in primo grado non ha trovato supporto probatorio.
Il motivo è dunque infondato.
***
Quanto al terzo motivo, lo aveva dedotto che aveva iniziato ad eseguire alcuni Parte_1
lavori nel locale e che successivamente si era visto negare l'accesso, avendo la Per_1
affidato i lavori ad altra impresa pagina 10 di 14 L'attore, sul punto, ha prodotto le fatture relative all'acquisto di materiale per il cantiere, nonché i documenti di trasporto dell'11 e del 12.10.2007 presso l'indirizzo di corso Vittorio
Emanuele n. 70, Campagnano, ove aveva sede il locale ristorante oggetto del contratto di appalto.
È bene evidenziare che parte convenuta in riassunzione non nega l'avvenuta consegna del materiale, ma si limita ad affermare che uno dei due testi di parte attrice, , Testimone_3 aveva riferito circostanze apprese de relato actoris e che l'altro, aveva riferito CP_4 soltanto che era stato portato sul posto del materiale (“pavimento cotto”), precisando di non sapere dove fosse stato acquistato.
Ora, in primo luogo deve ritenersi incontestata, oltre che documentata, l'avvenuta consegna del materiale.
In secondo luogo, la circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal secondo teste, il quale ha riferito di aver personalmente eseguito “lavori di pavimentazione e scale” nell'immobile della a nulla rilevando che questi non sapesse dove era stato Per_1
acquistato il materiale fosse.
Siffatte risultanze confermano ulteriormente che lo non aveva rinunciato Parte_1 all'appalto, poiché, diversamente, non avrebbe certo iniziato a predisporre i lavori.
Il motivo è dunque infondato.
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In conclusione, deve ritenersi che sia rimasta sprovvista di prova la circostanza che lo aveva rinunciato all'appalto, con il consenso della a causa dello stato di Parte_1 Per_1
irregolarità contributiva in cui lo stesso versava.
Ciò trova ulteriore conforto nel fatto che l'appaltatore aveva inviato alla committente un telegramma in data 30.10.2007 e una raccomandata a firma del legale in data 14.11.2007, lamentando di non aver avuto la possibilità di accedere al cantiere per dare inizio ai lavori.
Non risulta, tuttavia, ne è stato dedotto, che la che ben avrebbe potuto (e dovuto) Per_1 riscontrare le missive opponendo allo l'avvenuta rinuncia all'appalto, abbia dato Parte_1
risposta.
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Fondata, pertanto, è la domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c., stante il recesso ad nutum esercitato per facta concludentia dalla committente, la quale, in pendenza di rapporto, ha affidato i lavori ad altro appaltatore.
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pagina 11 di 14 Va ora affrontato l'ultimo motivo, concernente la quantificazione dell'indennizzo.
Il primo giudice ha determinato indennizzo in parola nella misura del 10 % dell'importo dei lavori pattuiti, applicando analogicamente le norme in tema di recesso unilaterale della P.A. dal contratto di appalto di opere pubbliche e, ritenendo che l'importo complessivo dei lavori fosse pari a € 170.000,00, ha liquidato la somma di € 17.000,00.
Al riguardo, come affermato dalla Suprema Corte, qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate (Cass. n. 16346 del 12/06/2024).
Ne discende che il primo profilo della doglianza è infondato, essendo consentito il ricorso ai suddetti criteri.
Di contro, fondato è il secondo profilo dal momento che l'importo complessivo dei lavori era pari a € 120.000,00, oltre IVA.
Posto che l'IVA non può certo essere computata ai fini in esame, ritiene la Corte che l'indennizzo debba essere rideterminato nella misura di € 12.000,00, oltre interessi dal
1°.1.2009 (data in cui avrebbero dovuto essere ultimati i lavori) al soddisfo, come liquidati dal tribunale con statuizione non impugnata sul punto.
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Pertanto, e nella qualità di eredi di Controparte_2 CP_1 Persona_1 vanno condannati al pagamento della somma di € 12.000,00, oltre interessi come sopra.
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Vanno ora regolate le spese di lite.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
pagina 12 di 14 Non ricorrono i presupposti per compensare parzialmente le spese, come richiesto dai convenuti in riassunzione.
Infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 32061 del
31/10/2022).
Nel caso in esame non ricorrono gli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., diversi dalla reciproca soccombenza.
Le spese vanno liquidate in relazione all'intero giudizio secondo lo scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00, nei seguenti termini: per il giudizio di primo grado € 400,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi (€ 550,00 fase di studio;
€ 300,00 fase introduttiva;
€ 550,00 fase istruttoria;
€ 700,00 fase decisionale); per il giudizio di appello € 5.006,00 (€ 1.080,00 fase di studio;
€ 877,00 fase introduttiva;
€
1.229,00 fase istruttoria/trattazione, ai valori minimi, stante la ridotta attività processuale svolta;
€ 1.820,00 fase decisionale); per il giudizio di legittimità € 2.935,00 (€ 1.215,00 fase di studio;
€ 1.080,00 fase introduttiva;
€ 640,00 fase decisionale); per il giudizio di rinvio € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 (€ 1.134,00 fase di studio;
€ 921,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione, ai valori minimi, stante la ridotta attività processuale svolta;
€ 1.911,00 fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 35539/2021, pubblicata in data 19.11.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna e nella qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
al pagamento, in solido, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
12.000,00, oltre interessi dal 1°.
1.2009 al saldo;
pagina 13 di 14 2. condanna i predetti, al pagamento, in solido, in favore di delle Parte_1 spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 400,00 per esborsi ed €
2.100,00 per compensi, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in €
5.006,00 per compensi, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in
€ 2.935,00 per compensi, e delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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