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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 649 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e quali eredi di , con l'Avv. Fortunata Parte_1 Parte_2 Persona_1 Iannello
appellanti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Anna Controparte_2 Mugnano
appellati
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Risarcimento danni ex art. 2087 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.12.20 esponeva: Persona_1
a) di aver lavorato alle dipendenze dell' fino al 2013 Controparte_1 con qualifica di infermiere professionale;
b) di essere stato imputato per il reato di cui agli artt. 40 e 589 c.p. nell'ambito del procedimento penale n° 2250/08 RGNR, in relazione alla morte per danno cerebrale di Persona_2 avvenuta il 19.1.07 durante un intervento di appendicectomia cui la era sottoposta;
Per_2 c) che, in particolare, egli era presente nella sala operatoria nel corso dell'intervento chirurgico del 19.1.07 con mansioni di infermiere e nel corso del succitato procedimento penale gli era stato imputato di aver tenuto una condotta negligente ed imperita nel prestare ausilio al medico anestesista in un lasso temporale di 10 minuti;
Persona_3 d) che all'esito del procedimento penale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza di primo grado del 2014, poi confermata con sentenza di appello del 2015; e) che nel corso del procedimento penale, espletato l'esame autoptico, era emerso che il decesso della era avvenuto per danno cerebrale dipeso dalla interruzione della linea elettrica, a sua Per_2 volta cagionata da deficienze strutturali dell'impianto elettrico della sala operatoria ove si stata eseguendo l'intervento di appendicectomia;
f) che, oltre al procedimento che lo aveva coinvolto, era stato instaurato un ulteriore procedimento penale, all'esito del quale erano stati definitivamente condannati i dirigenti dell , Parte_3 nonché il titolare dell'azienda che aveva eseguito i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria provvisoria ove la era deceduta. Ciò in quanto era emerso che tali lavori Per_2 erano stati realizzati in violazione della normativa europea di riferimento e che la sala operativa non era stata nemmeno collaudata.
2) Denunciava, quindi, che egli si era trovato a lavorare in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro. Ciò ha determinando una violazione del rapporto contrattuale e della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i lavoratori dell' , e nel caso d Parte_3 specie il sig. e sia dei pazienti del nosocomio, che erano esposti a gravi pericoli, tant'è che Per_1 ha causato la morte di una paziente.
3) Aggiungeva che a causa del procedimento penale in cui era stato coinvolto aveva riportato danni di natura psico-fisica e patrimoniali, poiché “sin da subito” aveva avvertito stati di ansia e di paura, sottoponendosi sin dal marzo 2007 a cure farmacologiche e specialistiche presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale di , essendogli state diagnosticate una depressione reattiva grave CP_1 cronica, stato d'ansia e fobia “da attribuire in modo diretto ad un danno per causa di servizio nello svolgimento delle mansioni”. Le succitate patologie avevano inciso negativamente sul rapporto di lavoro, con perdita di emolumenti di cui al CCNL, dal momento che in seguito alla morte della non aveva prestato più lavoro straordinario, turni notturni e di pronta reperibilità, nonché Per_2 avevano inciso sulle relazioni interpersonali e sociali, tanto che egli si era reso responsabile di un'aggressione ai danni della moglie nel 2018 a seguito di contrasti che erano insorti a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio per la morte della Per tale episodio egli era stato allontanato Per_2 dalla casa coniugale nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'aggressione nei confronti della moglie.
4) Esponeva anche che il procedimento penale a cui è stato sottoposto il sig. è una Persona_1 Part logica conseguenza dell'omessa vigilanza degli apparati dirigenziali - amministrativi dall' di
. Il datore di lavoro, si impegna nei confronti del lavoratore ad assicurare condizioni CP_1 di lavoro volte a garantire la sua integrità psicofisica. Nel caso di specie gli apparati dirigenziali - amministrativi, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, hanno omesso di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori eseguiti presso la sala operatoria provvisoria dell' “ CP_3 [...]
” di . Tale comportamento omissivo ha permesso alla ditta esecutrice di CP_4 CP_1 eseguire in modo non conforme l'impianto elettrico, in quanto in difformità dal progetto e senza il rispetto del dettato della norma CEI 64.8. art 710.55.3.; La responsabilità dell' Parte_3
nasce dalla violazione degli obblighi contrattuale e dalla violazione della normativa in
[...] materia di sicurezza sul posto di lavoro, facendo operare i propri lavoratori in condizioni di precarietà e rischio per la salute, violando anche i principi costituzionale a tutela della salute delle persone. 5) Quantificava il danno biologico subito in euro 552.070,00 e il danno patrimoniale per mancato svolgimento di straordinario, reperibilità e lavoro notturno in euro 51.105,83. A ciò doveva aggiungersi il danno all'immagine, esistenziale e morale, stante la rilevanza mediatica che la vicenda aveva assunto.
6) Concludeva nei seguenti termini:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell - (Part. IVA ) – Parte_3 P.IVA_1
– in persona del Commissario Straordinario, Dott. Controparte_1
, nato a Catanzaro, l'[...], in [...] L.R.-P.T., con sede in , Controparte_5 CP_1 Via NT ER, 67 nella causazione di danni per causa di servizio subiti e subendi del ricorrente,
, nato a , l'08 luglio 1945, (C.F.: e residente in Persona_1 CP_1 C.F._1 San Calogero (VV.), Via Fondo Ruggero, n. 2, in quanto, lo stesso, ha svolto le sue mansioni lavorative in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro. Determinando, in capo al datore di lavoro una violazione degli obblighi contrattuali e della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) Accertare e dichiarare che vi è un nesso di causalità tra procedimento penale, a cui è stato sottoposto il ricorrente , ed il comportamento omissivo degli apparati dirigenziali - Persona_1 amministrativi dell' , negli obblighi di vigilanza nell'esecuzione dei lavori presso Parte_3 la sala operatoria provvisoria dell' ” di . Infatti, se gli organi Parte_4 CP_1 dirigenziali - amministrativi dell' , avessero svolto il loro compito di vigilanza Parte_3 nell'esecuzione dei lavori dell'impianto elettrico della sala operatoria provvisoria dell'Ospedale di
, con una probabilità vicino alla certezza non si sarebbe verificata la morte della CP_1 paziente, e, pertanto, il sig. non avrebbe subito un procedimento Persona_2 Persona_1 penale, il quale ha portato il ricorrente alla patologia da cui è affetto;
3) Accertare e dichiarare che la patologia di cui soffre il sig. ossia: “Depressione Reattiva Per_1 Grave Cronica (300.4), Stato d'Ansia (300.00) e Fobia (300.00) secondo l'ICD-9- CM. Resistenti alla terapia farmacologica, è una diretta conseguenza del trauma subito in seguito alla morte della paziente, e del forte stato depressivo subito a seguito della richiesta di rinvio Persona_2 a giudizio e della celebrazione del procedimento medesimo, anche in considerazione della gogna mediatica che ha subito per essere stato considerato uno dei responsabili della morte di una giovane ragazza;
4) Accertare e dichiarare che la patologia del ricorrente è quantificabile in una percentuale del 70%, ed il valore economico ammonta ad € 552.070,00 (Tabelle di Milano), oltre al danno morale ed al danno all'immagine e/o ad ogni altro danno ravvisabile dall'Autorità Giudiziaria adita;
5) Accertare e dichiara che il danno patrimoniale di € 51.105,83 è dovuto alla mancanza di godimento degli emolumenti di cui al CCN della categoria di infermiere professionale con la qualifica di tecnico di anestesista, in quanto in seguito alla morte della paziente ha smesso di fare il lavoro straordinario, il notturno ed il servizio di pronta reperibilità, incidendo, sia sulla retribuzione mensile che sul calcolo pensionistico;
6) Accertare e dichiarare che il disgregamento familiare del ricorrente è causa diretta della malattia per causa di servizio del sig. ; Persona_1
E per l'effetto
- condannare la parte resistente, l' - (Part. IVA ) – Parte_3 P.IVA_1 [...]
– in persona del Commissario Straordinario, Dott. Controparte_1 CP_5
, nato a Catanzaro, l'[...], in [...] L.R.-P.T., con sede in , Via
[...] CP_1 NT ER, 67 al pagamento, a favore del ricorrente, sig. , nato a , Persona_1 CP_1
l'08 luglio 1945, (C.F.: ) e residente in [...] Ruggero, n. 2, della somma di € 552.070,00 per i danni psicofisici e la somma di € 51.105,83 per i danni patrimoniali, oltre al danno all'immagine, danno morale e/o a qualsiasi altro danno che verrà accertato e riconosciuto in sede giudiziaria per la complessiva somma di € 1.500,00, oltre ad interessi legali, dal di del dovuto e fino all'effettivo risarcimento del maggior danno e/o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
7) Nella resistenza dell' e della compagnia di assicurazione Parte_3 [...]
chiamata in causa dall'azienda convenuta, con la sentenza impugnata il Controparte_2 tribunale di Vibo valentia ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
1. Il ricorso è infondato.
2. agisce per la declaratoria di responsabilità dell' convenuta in ordine alla Per_1 CP_1 causazione di danni imputabili a motivi di servizio, con ogni ulteriore statuizione da ciò discendente.
3. L'Azienda convenuta e la Compagnia chiamata resistono alla domanda instando per il suo rigetto.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La prospettazione attorea risulta irrimediabilmente lacunosa e apodittica.
6. In ordine alla precisione e sufficienza delle allegazioni di circa la rimproverabilità della Per_1 condotta datoriale (asseritamente causativa del danno lamentato dall'esponente), la narrativa dell'ex dipendente si palesa insuperabilmente manchevole: il sanitario, infatti, non chiarisce sulla base di quali specifiche azioni od omissioni aziendali egli avrebbe iniziato a sperimentare la patologia psichica documentata dalla produzione offerta in comunicazione al Giudice.
6.1. – altrimenti detto – si limita genericamente a rimproverare ad la violazione delle Per_1 Pt_3 disposizioni antinfortunistiche (come riferito a pagina 6 del libello introduttivo), ma la relativa affermazione appare stilistica, e comunque inidonea a chiarire in quali termini l'avvenuta adibizione di propri lavoratori «in condizioni di precarietà e di rischio» avrebbe cagionato – hic et nunc – il corteo dannoso pure evidenziato dal ricorrente.
7. Anche a voler ritenere, peraltro, adeguata la ricostruzione attorea in punto di nesso causale, prospetta un andamento dei fatti contraddittorio, giacché dapprima lascia diffusamente Per_1 intendere la riconducibilità all del comportamento ipoteticamente generativo del Controparte_1 danno, ma subito dopo puntualizza come il compendio morboso patito sia insorto «a seguito» (si confronti, in proposito, pagina 4 dell'atto d'incardinamento della causa) del procedimento penale 365/2012 R.G.: una tale asserzione genera, allora, un'aporia nell'esposizione dei fatti, poiché fra l'attività datoriale (di gestione del rapporto, al cui interno potrebbe astrattamente ricadere la mancata salvaguardia della salute nell'ambiente lavorativo, da parte della dirigenza aziendale) e l'avvio dell'azione penale (realizzato da tutt'altro organo, espressione d'un potere dello Stato soggetto solamente alla legge, ed evidentemente sottratto in qualsiasi modo all'influenza e al controllo dei vertici della convenuta) non sussiste alcun legame di derivazione o interdipendenza.
8. Per le osservazioni testé esposte, quindi, la domanda non si presta ad accoglimento.
9. L'esito della lite, alla luce della controvertibilità della vicenda in esame e della posizione delle parti, depone – nondimeno – per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutti gli interlocutori processuali.
8) Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli eredi di indicati in epigrafe Persona_1 denunciando:
8.1) violazione del diritto di difesa perché il tribunale non aveva concesso un termine per controdedurre alle memorie delle parti convenute, dando termine fino all'udienza del 18.5.23 per depositare le note di trattazione scritta, non permettendo al sottoscritto difensore nemmeno all'udienza di discussione di poter argomentare in ordine alle prospettazioni difensive. 8.2) l'errore del tribunale per avere escluso la sussistenza del nesso di causa, non considerando che i problemi di natura psichica del defunto sono iniziati in seguito alla morte della Persona_1 minore e che nella relazione tecnica della dr.ssa era chiarito Persona_2 Persona_4 che “il è affetto da Depressione Reattiva grave cronicizzata da Stato di Ansie e fobie, Persona_1 resistente alla terapia farmacologica. Tale quadro psicopatologico, permea ed inficia il vissuto del paziente al punto da condizionare ogni sua giornata, con notevoli ripercussioni sulle relazioni personali e familiari, essendo strettamente legato all'evento traumatico accorso nell'anno 2007, ossia l'anno della morte della minore, evento che il paziente rivive con angoscia disperazione ed impotenza, anche se egli non è stato l'attore principale del dramma consumatosi in sala operatoria quel dì".
8.2.1) Inoltre, nel ricorso introduttivo erano state chiaramente indicate le omissioni in cui era incorsa l'azienda convenuta nell'allestimento della sala operatoria, sicché Il sig. si era trovato a Per_1 lavorare in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro. Ciò ha determinando una violazione del rapporto contrattuale e della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i lavoratori dell' , e nel caso d specie il sig. e sia dei pazienti del Parte_3 Per_1 nosocomio, che erano esposti a gravi pericoli, tant'è che ha causato la morte di una paziente. Né il tribunale aveva considerato che in sede penale erano state definitivamente accertate le responsabilità dei vertici aziendali e del titolare dell'azienda che aveva eseguito i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria ove era deceduta la per cui doveva ritenersi Per_2 dimostrato il nesso eziologico tra l'evento traumatico accorso in data 2007, per come argomentato Cont nella relazione della D.ssa e la patologia di cui era effetto il defunto Persona_4
, ossia “Depressione Reattiva Grave Cronica (300.4), Stato d'Ansia (300.00) e Fobia Persona_1
(300.00) secondo l'ICD-9-CM.” e la piena responsabilità nella causazione della patologia, degli apparati dirigenziale dell'Azienda sanitaria, i quali avevano piena consapevolezza, per come accertata, che la sala operatoria non era a norma ed esponendolo ai rischi che da essa né è derivato.
8.2.2) Ancora, il tribunale non aveva colto che, oltre all'evento traumatico che il ha subito Per_1 nella sala operatoria nel 2007, lo stesso ha subito un ulteriore dramma, come conseguenza immediata e diretta di tali fatti, ossia il processo penale che è andato ad incidere, ulteriormente sul
il quale processo penale non avrebbe avuto alcuna ragione di essere instaurarti se la sala Per_1 operatoria fosse stata a norma, in quanto la paziente non sarebbe deceduta durante l'intervento e la morte si è per un errore tecnico e non per un errore medico, sicché doveva ritenersi che l'apertura del proc. pen a suo carico è stato avviato a seguito dell'evento morte della , il Persona_2 quale non si sarebbe mai avviato se i vertici dell'azienda avessero vigilato e controllato la conformità dell'impianto elettrico al progetto realizzato ed approvato e nel rispetto del dettato della norma CEI 64.8. art 710.55.3.
9) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e, previa ammissione di Ctu medico legale e di prova orale, per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
10) L' e la compagnia di assicurazione appellate si sono costituite concludendo Parte_3 per il rigetto del gravame.
11) Le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 12) Preliminarmente è del tutto priva di interesse l'istanza, che gli appellanti hanno reiterato con le note di trattazione scritta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c per i motivi indicati nell'istanza del 27.06.2023, che qui si intendono riportati e trascritti. Con l'istanza del 27.6.23, infatti, gli appellanti avevano formulato istanza di remissione in termini sul presupposto che la sentenza di primo grado era stata notificata dalla compagnia di assicurazione, ai fini del decorso del termine ex art. 325 c.p.c., in data 24.5.23 e che per vari disguidi del sistema informatico l'appello risultava depositato solo il 24.6.23, sebbene la procedura di deposito fosse stata iniziata il 23.6.23, ore 22,55. Senonché, ogni deduzione sul punto risulta superata dal fatto che l'appello risulta tempestivamente depositato il 23.6.23, ciò che gli appellanti hanno del tutto trascurato di verificare, per cui è priva di rilievo l'istanza di rimessione in termini. Del resto, nemmeno la compagnia appellata ha sollevato eccezione di tardività dell'appello, evidentemente perché avvedutasi che il deposito è avvenuto entro i 30 giorni dalla notifica della sentenza, dovendosi aggiungere che, a ben vedere, la notifica della sentenza in data 24.5.23 non risulta nemmeno provata, atteso che sul punto gli appellanti hanno depositato solo la relazione di notifica, non le ricevute di accettazione da parte del sistema e di consegna nella casella di destinazione.
13) Ciò detto, l'appello è infondato.
14) Quanto al primo motivo, premesso che il denunciato vizio di violazione del diritto di difesa non potrebbe in nessun caso comportare la regressione del processo al primo giudice, lo stesso è Part comunque infondato atteso che la compagnia di assicurazione, terza chiamata in giudizio dall' si è costituita in data 5.12.22 e che l'appellante non ha preso posizione su tale costituzione né con le note di trattazione del 9.12.22, non spiegando per quale ragione si fosse limitato a chiedere un rinvio per controdedurre, ma nemmeno con le note di trattazione scritta depositate il 15.5.23, dunque oltre 5 mesi dalla costituzione di limitandosi anche in tale occasione a reiterare una CP_7 istanza di rinvio in assenza di motivazioni. A ciò si aggiunga che con l'atto di appello non viene chiarito in cosa sia in concreto consistita la violazione del diritto di difesa.
15) Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere senz'altro confermata per aver respinto le domande risarcitorie per assenza di nesso di causa tra le condotte attribuite all'Asp di
[...]
e i danni lamentati in giudizio. CP_1
15.1) In sostanza, gli appellanti continuano in primo luogo a sostenere che le condotte omissive Part dell' nella realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria ove trovò la morte
[...] avrebbero cagionato il processo penale cui il loro congiunto venne Per_2 Persona_1 sottoposto e che tale processo penale sarebbe stato alla base delle patologie psico-fisiche denunciate in ricorso, nonché di danni patrimoniali per omesso svolgimento di prestazioni aggiuntive, ma anche di danni morali, esistenziali e all'immagine.
15.2) Senonché, deve da subito rilevarsi che i certificati medici prodotto in giudizio dal ricorrente, attestanti una patologia psichica, risalgono già al marzo 2007, mentre il ricorrente non ha né chiarito, né provato a partire da quale data venne sottoposto a procedimento penale, avendo egli stesso dedotto, e provato che il procedimento penale cui venne sottoposto venne iscritto solo nel 2008 (procedimento n° 2250/08 RGNR) e che il decreto che dispose il suo rinvio a giudizio è dell'anno 2012.
15.3) A ciò si aggiunga che gli appellanti, nel ribadire che causa dei danni denunciati vi fosse il procedimento penale n° 2250/08 a carico del dante causa, hanno fatto leva sulla relazione medico- legale di parte del 2016, a firma della dr.ssa , dalla cui lettura non emerge alcun Persona_4 riferimento al procedimento penale quale causa delle condizioni di salute del ricorrente, ma unicamente al decesso della avvenuto nel 2007. Nella relazione, infatti, si legge che: a) Per_2 il prima dell'anno 2007 era un tipo solare, tranquillo e disponibile con tutti; b) dopo la Per_1 morte della ragazza il suo mondo fu stravolto al punto che, dopo anni dal decesso e la fine delle vicissitudini legali, ancora non riesce a dormire senza farmaci….; c) tale quadro psicopatologico
….. essendo strettamente legato all'evento traumatico accorso nel 2007, evento che il paziente rivive con angoscia, disperazione e impotenza.
15.4) Ne consegue che i dati documentali versati in atti dallo stesso ricorrente smentiscono la tesi secondo cui i danni dedotti in giudizio sarebbero stati cagionati dal procedimento penale che lo aveva coinvolto, mentre nelle conclusioni del ricorso (n° 2) si chiedeva di accertare che vi è un nesso di causalità tra procedimento penale, a cui è stato sottoposto il ricorrente , ed il Persona_1 Par comportamento omissivo degli apparati dirigenziali-amministrativi dell' di . E se è CP_1 vero che nella conclusione contrassegnata con il numero 3) si chiedeva di accertare che la patologia depressiva da cui era affetto il è una diretta conseguenza del trauma subito in seguito alla Per_1 morte della paziente, subito dopo si aggiungeva “e del forte stato depressivo Persona_2 seguito alla richiesta di rinvio a giudizio e della celebrazione del procedimento medesimo”.
15.5) Sul punto, infine, deve rilevarsi, quanto al danno all'immagine cagionato dalla rilevanza mediatica che il caso aveva assunto, anche a carattere nazionale e non solo locale, che il ricorrente non ha offerto alcuna prova di una “gogna mediatica” riferita alla sua persona, non avendo prodotto alcun documento in tal senso, mentre le prove orali dedotte in giudizio non hanno ad oggetto tale circostanza.
16) Ad ogni modo, ciò che risulta dirimente è che il nesso di causa tratteggiato dal ricorrente (vuoi riferito alla più limitata sequenza omissioni datoriali - procedimento penale - danni, vuoi riferito alla più ampia sequenza omissioni datoriali – morte della – procedimento penale – danni), Per_2 non può essere ravvisato, dovendosi escludersi che i danni dedotti in ricorso siano conseguenze prevedibili e giuridicamente rilevanti delle omissioni datoriali definitivamente accertate in sede penale.
17) In tale sede è stato definitivamente accertato che la morte di è dipesa da una Persona_2 realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria provvisoria dell'ospedale di CP_1 non a regola d'arte e che, a causa del venir della ordinaria alimentazione di energia elettrica durante l'intervento chirurgico di appendicectomia, non era subentrato tempestivamente il circuito di sicurezza che avrebbe dovuto garantire il funzionamento degli apparecchi di illuminazione ed elettromedicali (monitor e respiratore automatico) per almeno 3 ore con un ripristino della alimentazione in un tempo non superiore a 0,5 secondi. Da ciò era derivato un danno cerebrale che aveva condotto alla morte della paziente alternativamente o congiuntamente per una scarica elettrica che provocava l'arresto o il rallentamento del circolo ematico e per una non corretta e insufficiente ventilazione della paziente.
18) Per tali fatti, come emerge dalle sentenze penali prodotte dal ricorrente, vennero condannati il titolare dell'azienda che eseguì i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, nonché vari dirigenti dell'Asp convenuta, tra cui il direttore generale pro tempore, per aver consentito l'utilizzo della sala operatoria provvisoria in assenza dell'obbligatorio collaudo e per aver omesso di verificare la corretta esecuzione dei lavori dell'impianto elettrico.
19) Ora, le omissioni imputate all'azienda erano chiaramente finalizzate a garantire la sicurezza e la salute dei pazienti che nella sala operatoria provvisoria dovevano sottoporsi ad interventi chirurgici e a prevenire eventi letali come quello poi verificatosi nel gennaio 2007 in occasione dell'intervento di appendicectomia della povera Per_2 20) Risultano dunque inconferenti le allegazioni del ricorrente che, senza mai citare l'art. 2087 c.c., ha sostenuto di essersi trovato a lavorare in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro, che avrebbero determinato una violazione del rapporto contrattuale e della normativa in materia di prevenzione e Part sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i lavoratori dell' di , e nel caso d specie il sig. CP_1
e sia dei pazienti del nosocomio, che erano esposti a gravi pericoli, tant'è che ha causato Per_1 la morte di una paziente.
21) Le violazioni in cui l'azienda è incorsa non erano poste a presidio dei lavoratori che operavano nella sala operatoria, ma solo dei pazienti che in quella sala si trovavano per essere sottoposti ad interventi chirurgici di varia natura.
22) E allora, anche volendo ritenere che la domanda giudiziale fosse volta ad accertare la sussistenza di un nesso di causa anche tra la morte della e la patologia psichica che il ricorrente Per_2 avrebbe contratto e, a cascata, gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali di cui al ricorso, rimane il fatto che la patologia depressiva del ricorrente costituisce conseguenza del tutto imprevedibile delle condotte colpose poste in essere dal management aziendale, la cui finalità era di prevenire tutt'altro tipo di eventi, non certo la salute dei lavoratori.
22.1) In altre parole, anche ad ammettere la sussistenza di una patologia depressiva, a sua volta causa di ulteriori ricadute sul piano patrimoniale e non patrimoniale, si tratta di conseguenza che avrebbe potuto colpire qualunque altro cittadino, o altro collega del ricorrente non svolgente mansioni di infermiere che, pur non essendosi trovato all'interno della sala operatoria, fosse rimasto particolarmente colpito dalla vicenda che aveva condotto alla morte della Per_2
22.2) E sul punto deve anche rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede, dalla sentenza penale di primo grado che ha mandato assolto il è definitivamente emerso che questi Per_1 non era presente nella sala operatoria in costanza di blackout poiché, non appena venuta meno la corrente elettrica, il medico anestesista lo aveva incaricato di procurarsi un pulsossimetro presso la sala rianimazione e che quando il tornò nella sala operatoria la corrente elettrica era già Per_1 tornata o, al più, il suo rientro era avvenuto pochi istanti prima del ripristino della corrente elettrica, come dallo stesso dichiarato (cfr. pagg. 51 e 52 della sentenza penale di primo grado del Per_1 28.3.14).
23) Ne consegue che non risulta soddisfatto il criterio della causalità adeguata o della regolarità causale, indispensabile per l'affermazione di una causalità giuridicamente rilevante (tra le altre, Cass. 5962/00), e che le condotte tenute dal management aziendale costituiscono mera occasione della patologia psichica dedotta in ricorso, della conseguente impossibilità di svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntive e degli ulteriori danni non patrimoniali lamentati.
24) Tanto vale ancor più con riferimento al subentro, all'interno della serie causale, del procedimento penale cui il venne sottoposto. Per_1
25) Sotto tale profilo, da un lato deve condividersi quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cui tra le omissioni dell'azienda e l'avvio dell'azione penale (realizzato da tutt'altro organo, espressione d'un potere dello Stato soggetto solamente alla legge, ed evidentemente sottratto in qualsiasi modo all'influenza e al controllo dei vertici della convenuta) non sussiste alcun legame di derivazione o interdipendenza.
26) Ma sul punto deve anche aggiungersi, ciò che rafforza la conclusione adottata dal tribunale, che il non venne tratto a giudizio per una condotta identica o, comunque, analoga a quella Per_1 attribuita al management aziendale, bensì per una condotta colposa tenuta nello svolgimento delle sue mansioni di infermiere. In particolare, per non avere assistito, nella sua qualità di infermiere, il medico anestesista (poi condannato nel separato procedimento penale), nel lasso temporale Persona_3 di verificazione del blackout elettrico, nel verificare i parametri vitali della paziente attraverso il controllo del polso centrale e periferico, così impedendo una tempestiva diagnosi dei problemi cardio- respiratori della e un altrettanto tempestivo intervento dei sanitari. Per_2
27) Anche sotto tale aspetto, dunque, deve escludersi la sussistenza di una causalità giuridicamente rilevante tra le omissioni dell'azienda, il procedimento penale e i danni lamentati in giudizio.
28) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata, dovendosi aggiungere che la manifesta insussistenza del nesso di causa come prospettato dallo stesso ricorrente rende superfluo l'espletamento sia di perizia medico-legale, sia della prova orale.
29) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 603.175,83) dichiarato dagli stessi appellanti nella nota di iscrizione a ruolo e che in effetti risulta dalle somme di cui alle reiterate conclusioni dell'atto di appello.
30) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 431/23, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.078,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 649 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e quali eredi di , con l'Avv. Fortunata Parte_1 Parte_2 Persona_1 Iannello
appellanti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Anna Controparte_2 Mugnano
appellati
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Risarcimento danni ex art. 2087 c.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.12.20 esponeva: Persona_1
a) di aver lavorato alle dipendenze dell' fino al 2013 Controparte_1 con qualifica di infermiere professionale;
b) di essere stato imputato per il reato di cui agli artt. 40 e 589 c.p. nell'ambito del procedimento penale n° 2250/08 RGNR, in relazione alla morte per danno cerebrale di Persona_2 avvenuta il 19.1.07 durante un intervento di appendicectomia cui la era sottoposta;
Per_2 c) che, in particolare, egli era presente nella sala operatoria nel corso dell'intervento chirurgico del 19.1.07 con mansioni di infermiere e nel corso del succitato procedimento penale gli era stato imputato di aver tenuto una condotta negligente ed imperita nel prestare ausilio al medico anestesista in un lasso temporale di 10 minuti;
Persona_3 d) che all'esito del procedimento penale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza di primo grado del 2014, poi confermata con sentenza di appello del 2015; e) che nel corso del procedimento penale, espletato l'esame autoptico, era emerso che il decesso della era avvenuto per danno cerebrale dipeso dalla interruzione della linea elettrica, a sua Per_2 volta cagionata da deficienze strutturali dell'impianto elettrico della sala operatoria ove si stata eseguendo l'intervento di appendicectomia;
f) che, oltre al procedimento che lo aveva coinvolto, era stato instaurato un ulteriore procedimento penale, all'esito del quale erano stati definitivamente condannati i dirigenti dell , Parte_3 nonché il titolare dell'azienda che aveva eseguito i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria provvisoria ove la era deceduta. Ciò in quanto era emerso che tali lavori Per_2 erano stati realizzati in violazione della normativa europea di riferimento e che la sala operativa non era stata nemmeno collaudata.
2) Denunciava, quindi, che egli si era trovato a lavorare in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro. Ciò ha determinando una violazione del rapporto contrattuale e della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i lavoratori dell' , e nel caso d Parte_3 specie il sig. e sia dei pazienti del nosocomio, che erano esposti a gravi pericoli, tant'è che Per_1 ha causato la morte di una paziente.
3) Aggiungeva che a causa del procedimento penale in cui era stato coinvolto aveva riportato danni di natura psico-fisica e patrimoniali, poiché “sin da subito” aveva avvertito stati di ansia e di paura, sottoponendosi sin dal marzo 2007 a cure farmacologiche e specialistiche presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale di , essendogli state diagnosticate una depressione reattiva grave CP_1 cronica, stato d'ansia e fobia “da attribuire in modo diretto ad un danno per causa di servizio nello svolgimento delle mansioni”. Le succitate patologie avevano inciso negativamente sul rapporto di lavoro, con perdita di emolumenti di cui al CCNL, dal momento che in seguito alla morte della non aveva prestato più lavoro straordinario, turni notturni e di pronta reperibilità, nonché Per_2 avevano inciso sulle relazioni interpersonali e sociali, tanto che egli si era reso responsabile di un'aggressione ai danni della moglie nel 2018 a seguito di contrasti che erano insorti a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio per la morte della Per tale episodio egli era stato allontanato Per_2 dalla casa coniugale nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'aggressione nei confronti della moglie.
4) Esponeva anche che il procedimento penale a cui è stato sottoposto il sig. è una Persona_1 Part logica conseguenza dell'omessa vigilanza degli apparati dirigenziali - amministrativi dall' di
. Il datore di lavoro, si impegna nei confronti del lavoratore ad assicurare condizioni CP_1 di lavoro volte a garantire la sua integrità psicofisica. Nel caso di specie gli apparati dirigenziali - amministrativi, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, hanno omesso di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori eseguiti presso la sala operatoria provvisoria dell' “ CP_3 [...]
” di . Tale comportamento omissivo ha permesso alla ditta esecutrice di CP_4 CP_1 eseguire in modo non conforme l'impianto elettrico, in quanto in difformità dal progetto e senza il rispetto del dettato della norma CEI 64.8. art 710.55.3.; La responsabilità dell' Parte_3
nasce dalla violazione degli obblighi contrattuale e dalla violazione della normativa in
[...] materia di sicurezza sul posto di lavoro, facendo operare i propri lavoratori in condizioni di precarietà e rischio per la salute, violando anche i principi costituzionale a tutela della salute delle persone. 5) Quantificava il danno biologico subito in euro 552.070,00 e il danno patrimoniale per mancato svolgimento di straordinario, reperibilità e lavoro notturno in euro 51.105,83. A ciò doveva aggiungersi il danno all'immagine, esistenziale e morale, stante la rilevanza mediatica che la vicenda aveva assunto.
6) Concludeva nei seguenti termini:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell - (Part. IVA ) – Parte_3 P.IVA_1
– in persona del Commissario Straordinario, Dott. Controparte_1
, nato a Catanzaro, l'[...], in [...] L.R.-P.T., con sede in , Controparte_5 CP_1 Via NT ER, 67 nella causazione di danni per causa di servizio subiti e subendi del ricorrente,
, nato a , l'08 luglio 1945, (C.F.: e residente in Persona_1 CP_1 C.F._1 San Calogero (VV.), Via Fondo Ruggero, n. 2, in quanto, lo stesso, ha svolto le sue mansioni lavorative in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro. Determinando, in capo al datore di lavoro una violazione degli obblighi contrattuali e della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) Accertare e dichiarare che vi è un nesso di causalità tra procedimento penale, a cui è stato sottoposto il ricorrente , ed il comportamento omissivo degli apparati dirigenziali - Persona_1 amministrativi dell' , negli obblighi di vigilanza nell'esecuzione dei lavori presso Parte_3 la sala operatoria provvisoria dell' ” di . Infatti, se gli organi Parte_4 CP_1 dirigenziali - amministrativi dell' , avessero svolto il loro compito di vigilanza Parte_3 nell'esecuzione dei lavori dell'impianto elettrico della sala operatoria provvisoria dell'Ospedale di
, con una probabilità vicino alla certezza non si sarebbe verificata la morte della CP_1 paziente, e, pertanto, il sig. non avrebbe subito un procedimento Persona_2 Persona_1 penale, il quale ha portato il ricorrente alla patologia da cui è affetto;
3) Accertare e dichiarare che la patologia di cui soffre il sig. ossia: “Depressione Reattiva Per_1 Grave Cronica (300.4), Stato d'Ansia (300.00) e Fobia (300.00) secondo l'ICD-9- CM. Resistenti alla terapia farmacologica, è una diretta conseguenza del trauma subito in seguito alla morte della paziente, e del forte stato depressivo subito a seguito della richiesta di rinvio Persona_2 a giudizio e della celebrazione del procedimento medesimo, anche in considerazione della gogna mediatica che ha subito per essere stato considerato uno dei responsabili della morte di una giovane ragazza;
4) Accertare e dichiarare che la patologia del ricorrente è quantificabile in una percentuale del 70%, ed il valore economico ammonta ad € 552.070,00 (Tabelle di Milano), oltre al danno morale ed al danno all'immagine e/o ad ogni altro danno ravvisabile dall'Autorità Giudiziaria adita;
5) Accertare e dichiara che il danno patrimoniale di € 51.105,83 è dovuto alla mancanza di godimento degli emolumenti di cui al CCN della categoria di infermiere professionale con la qualifica di tecnico di anestesista, in quanto in seguito alla morte della paziente ha smesso di fare il lavoro straordinario, il notturno ed il servizio di pronta reperibilità, incidendo, sia sulla retribuzione mensile che sul calcolo pensionistico;
6) Accertare e dichiarare che il disgregamento familiare del ricorrente è causa diretta della malattia per causa di servizio del sig. ; Persona_1
E per l'effetto
- condannare la parte resistente, l' - (Part. IVA ) – Parte_3 P.IVA_1 [...]
– in persona del Commissario Straordinario, Dott. Controparte_1 CP_5
, nato a Catanzaro, l'[...], in [...] L.R.-P.T., con sede in , Via
[...] CP_1 NT ER, 67 al pagamento, a favore del ricorrente, sig. , nato a , Persona_1 CP_1
l'08 luglio 1945, (C.F.: ) e residente in [...] Ruggero, n. 2, della somma di € 552.070,00 per i danni psicofisici e la somma di € 51.105,83 per i danni patrimoniali, oltre al danno all'immagine, danno morale e/o a qualsiasi altro danno che verrà accertato e riconosciuto in sede giudiziaria per la complessiva somma di € 1.500,00, oltre ad interessi legali, dal di del dovuto e fino all'effettivo risarcimento del maggior danno e/o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
7) Nella resistenza dell' e della compagnia di assicurazione Parte_3 [...]
chiamata in causa dall'azienda convenuta, con la sentenza impugnata il Controparte_2 tribunale di Vibo valentia ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
1. Il ricorso è infondato.
2. agisce per la declaratoria di responsabilità dell' convenuta in ordine alla Per_1 CP_1 causazione di danni imputabili a motivi di servizio, con ogni ulteriore statuizione da ciò discendente.
3. L'Azienda convenuta e la Compagnia chiamata resistono alla domanda instando per il suo rigetto.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La prospettazione attorea risulta irrimediabilmente lacunosa e apodittica.
6. In ordine alla precisione e sufficienza delle allegazioni di circa la rimproverabilità della Per_1 condotta datoriale (asseritamente causativa del danno lamentato dall'esponente), la narrativa dell'ex dipendente si palesa insuperabilmente manchevole: il sanitario, infatti, non chiarisce sulla base di quali specifiche azioni od omissioni aziendali egli avrebbe iniziato a sperimentare la patologia psichica documentata dalla produzione offerta in comunicazione al Giudice.
6.1. – altrimenti detto – si limita genericamente a rimproverare ad la violazione delle Per_1 Pt_3 disposizioni antinfortunistiche (come riferito a pagina 6 del libello introduttivo), ma la relativa affermazione appare stilistica, e comunque inidonea a chiarire in quali termini l'avvenuta adibizione di propri lavoratori «in condizioni di precarietà e di rischio» avrebbe cagionato – hic et nunc – il corteo dannoso pure evidenziato dal ricorrente.
7. Anche a voler ritenere, peraltro, adeguata la ricostruzione attorea in punto di nesso causale, prospetta un andamento dei fatti contraddittorio, giacché dapprima lascia diffusamente Per_1 intendere la riconducibilità all del comportamento ipoteticamente generativo del Controparte_1 danno, ma subito dopo puntualizza come il compendio morboso patito sia insorto «a seguito» (si confronti, in proposito, pagina 4 dell'atto d'incardinamento della causa) del procedimento penale 365/2012 R.G.: una tale asserzione genera, allora, un'aporia nell'esposizione dei fatti, poiché fra l'attività datoriale (di gestione del rapporto, al cui interno potrebbe astrattamente ricadere la mancata salvaguardia della salute nell'ambiente lavorativo, da parte della dirigenza aziendale) e l'avvio dell'azione penale (realizzato da tutt'altro organo, espressione d'un potere dello Stato soggetto solamente alla legge, ed evidentemente sottratto in qualsiasi modo all'influenza e al controllo dei vertici della convenuta) non sussiste alcun legame di derivazione o interdipendenza.
8. Per le osservazioni testé esposte, quindi, la domanda non si presta ad accoglimento.
9. L'esito della lite, alla luce della controvertibilità della vicenda in esame e della posizione delle parti, depone – nondimeno – per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutti gli interlocutori processuali.
8) Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli eredi di indicati in epigrafe Persona_1 denunciando:
8.1) violazione del diritto di difesa perché il tribunale non aveva concesso un termine per controdedurre alle memorie delle parti convenute, dando termine fino all'udienza del 18.5.23 per depositare le note di trattazione scritta, non permettendo al sottoscritto difensore nemmeno all'udienza di discussione di poter argomentare in ordine alle prospettazioni difensive. 8.2) l'errore del tribunale per avere escluso la sussistenza del nesso di causa, non considerando che i problemi di natura psichica del defunto sono iniziati in seguito alla morte della Persona_1 minore e che nella relazione tecnica della dr.ssa era chiarito Persona_2 Persona_4 che “il è affetto da Depressione Reattiva grave cronicizzata da Stato di Ansie e fobie, Persona_1 resistente alla terapia farmacologica. Tale quadro psicopatologico, permea ed inficia il vissuto del paziente al punto da condizionare ogni sua giornata, con notevoli ripercussioni sulle relazioni personali e familiari, essendo strettamente legato all'evento traumatico accorso nell'anno 2007, ossia l'anno della morte della minore, evento che il paziente rivive con angoscia disperazione ed impotenza, anche se egli non è stato l'attore principale del dramma consumatosi in sala operatoria quel dì".
8.2.1) Inoltre, nel ricorso introduttivo erano state chiaramente indicate le omissioni in cui era incorsa l'azienda convenuta nell'allestimento della sala operatoria, sicché Il sig. si era trovato a Per_1 lavorare in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro. Ciò ha determinando una violazione del rapporto contrattuale e della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i lavoratori dell' , e nel caso d specie il sig. e sia dei pazienti del Parte_3 Per_1 nosocomio, che erano esposti a gravi pericoli, tant'è che ha causato la morte di una paziente. Né il tribunale aveva considerato che in sede penale erano state definitivamente accertate le responsabilità dei vertici aziendali e del titolare dell'azienda che aveva eseguito i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria ove era deceduta la per cui doveva ritenersi Per_2 dimostrato il nesso eziologico tra l'evento traumatico accorso in data 2007, per come argomentato Cont nella relazione della D.ssa e la patologia di cui era effetto il defunto Persona_4
, ossia “Depressione Reattiva Grave Cronica (300.4), Stato d'Ansia (300.00) e Fobia Persona_1
(300.00) secondo l'ICD-9-CM.” e la piena responsabilità nella causazione della patologia, degli apparati dirigenziale dell'Azienda sanitaria, i quali avevano piena consapevolezza, per come accertata, che la sala operatoria non era a norma ed esponendolo ai rischi che da essa né è derivato.
8.2.2) Ancora, il tribunale non aveva colto che, oltre all'evento traumatico che il ha subito Per_1 nella sala operatoria nel 2007, lo stesso ha subito un ulteriore dramma, come conseguenza immediata e diretta di tali fatti, ossia il processo penale che è andato ad incidere, ulteriormente sul
il quale processo penale non avrebbe avuto alcuna ragione di essere instaurarti se la sala Per_1 operatoria fosse stata a norma, in quanto la paziente non sarebbe deceduta durante l'intervento e la morte si è per un errore tecnico e non per un errore medico, sicché doveva ritenersi che l'apertura del proc. pen a suo carico è stato avviato a seguito dell'evento morte della , il Persona_2 quale non si sarebbe mai avviato se i vertici dell'azienda avessero vigilato e controllato la conformità dell'impianto elettrico al progetto realizzato ed approvato e nel rispetto del dettato della norma CEI 64.8. art 710.55.3.
9) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e, previa ammissione di Ctu medico legale e di prova orale, per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
10) L' e la compagnia di assicurazione appellate si sono costituite concludendo Parte_3 per il rigetto del gravame.
11) Le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 12) Preliminarmente è del tutto priva di interesse l'istanza, che gli appellanti hanno reiterato con le note di trattazione scritta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c per i motivi indicati nell'istanza del 27.06.2023, che qui si intendono riportati e trascritti. Con l'istanza del 27.6.23, infatti, gli appellanti avevano formulato istanza di remissione in termini sul presupposto che la sentenza di primo grado era stata notificata dalla compagnia di assicurazione, ai fini del decorso del termine ex art. 325 c.p.c., in data 24.5.23 e che per vari disguidi del sistema informatico l'appello risultava depositato solo il 24.6.23, sebbene la procedura di deposito fosse stata iniziata il 23.6.23, ore 22,55. Senonché, ogni deduzione sul punto risulta superata dal fatto che l'appello risulta tempestivamente depositato il 23.6.23, ciò che gli appellanti hanno del tutto trascurato di verificare, per cui è priva di rilievo l'istanza di rimessione in termini. Del resto, nemmeno la compagnia appellata ha sollevato eccezione di tardività dell'appello, evidentemente perché avvedutasi che il deposito è avvenuto entro i 30 giorni dalla notifica della sentenza, dovendosi aggiungere che, a ben vedere, la notifica della sentenza in data 24.5.23 non risulta nemmeno provata, atteso che sul punto gli appellanti hanno depositato solo la relazione di notifica, non le ricevute di accettazione da parte del sistema e di consegna nella casella di destinazione.
13) Ciò detto, l'appello è infondato.
14) Quanto al primo motivo, premesso che il denunciato vizio di violazione del diritto di difesa non potrebbe in nessun caso comportare la regressione del processo al primo giudice, lo stesso è Part comunque infondato atteso che la compagnia di assicurazione, terza chiamata in giudizio dall' si è costituita in data 5.12.22 e che l'appellante non ha preso posizione su tale costituzione né con le note di trattazione del 9.12.22, non spiegando per quale ragione si fosse limitato a chiedere un rinvio per controdedurre, ma nemmeno con le note di trattazione scritta depositate il 15.5.23, dunque oltre 5 mesi dalla costituzione di limitandosi anche in tale occasione a reiterare una CP_7 istanza di rinvio in assenza di motivazioni. A ciò si aggiunga che con l'atto di appello non viene chiarito in cosa sia in concreto consistita la violazione del diritto di difesa.
15) Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere senz'altro confermata per aver respinto le domande risarcitorie per assenza di nesso di causa tra le condotte attribuite all'Asp di
[...]
e i danni lamentati in giudizio. CP_1
15.1) In sostanza, gli appellanti continuano in primo luogo a sostenere che le condotte omissive Part dell' nella realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria ove trovò la morte
[...] avrebbero cagionato il processo penale cui il loro congiunto venne Per_2 Persona_1 sottoposto e che tale processo penale sarebbe stato alla base delle patologie psico-fisiche denunciate in ricorso, nonché di danni patrimoniali per omesso svolgimento di prestazioni aggiuntive, ma anche di danni morali, esistenziali e all'immagine.
15.2) Senonché, deve da subito rilevarsi che i certificati medici prodotto in giudizio dal ricorrente, attestanti una patologia psichica, risalgono già al marzo 2007, mentre il ricorrente non ha né chiarito, né provato a partire da quale data venne sottoposto a procedimento penale, avendo egli stesso dedotto, e provato che il procedimento penale cui venne sottoposto venne iscritto solo nel 2008 (procedimento n° 2250/08 RGNR) e che il decreto che dispose il suo rinvio a giudizio è dell'anno 2012.
15.3) A ciò si aggiunga che gli appellanti, nel ribadire che causa dei danni denunciati vi fosse il procedimento penale n° 2250/08 a carico del dante causa, hanno fatto leva sulla relazione medico- legale di parte del 2016, a firma della dr.ssa , dalla cui lettura non emerge alcun Persona_4 riferimento al procedimento penale quale causa delle condizioni di salute del ricorrente, ma unicamente al decesso della avvenuto nel 2007. Nella relazione, infatti, si legge che: a) Per_2 il prima dell'anno 2007 era un tipo solare, tranquillo e disponibile con tutti; b) dopo la Per_1 morte della ragazza il suo mondo fu stravolto al punto che, dopo anni dal decesso e la fine delle vicissitudini legali, ancora non riesce a dormire senza farmaci….; c) tale quadro psicopatologico
….. essendo strettamente legato all'evento traumatico accorso nel 2007, evento che il paziente rivive con angoscia, disperazione e impotenza.
15.4) Ne consegue che i dati documentali versati in atti dallo stesso ricorrente smentiscono la tesi secondo cui i danni dedotti in giudizio sarebbero stati cagionati dal procedimento penale che lo aveva coinvolto, mentre nelle conclusioni del ricorso (n° 2) si chiedeva di accertare che vi è un nesso di causalità tra procedimento penale, a cui è stato sottoposto il ricorrente , ed il Persona_1 Par comportamento omissivo degli apparati dirigenziali-amministrativi dell' di . E se è CP_1 vero che nella conclusione contrassegnata con il numero 3) si chiedeva di accertare che la patologia depressiva da cui era affetto il è una diretta conseguenza del trauma subito in seguito alla Per_1 morte della paziente, subito dopo si aggiungeva “e del forte stato depressivo Persona_2 seguito alla richiesta di rinvio a giudizio e della celebrazione del procedimento medesimo”.
15.5) Sul punto, infine, deve rilevarsi, quanto al danno all'immagine cagionato dalla rilevanza mediatica che il caso aveva assunto, anche a carattere nazionale e non solo locale, che il ricorrente non ha offerto alcuna prova di una “gogna mediatica” riferita alla sua persona, non avendo prodotto alcun documento in tal senso, mentre le prove orali dedotte in giudizio non hanno ad oggetto tale circostanza.
16) Ad ogni modo, ciò che risulta dirimente è che il nesso di causa tratteggiato dal ricorrente (vuoi riferito alla più limitata sequenza omissioni datoriali - procedimento penale - danni, vuoi riferito alla più ampia sequenza omissioni datoriali – morte della – procedimento penale – danni), Per_2 non può essere ravvisato, dovendosi escludersi che i danni dedotti in ricorso siano conseguenze prevedibili e giuridicamente rilevanti delle omissioni datoriali definitivamente accertate in sede penale.
17) In tale sede è stato definitivamente accertato che la morte di è dipesa da una Persona_2 realizzazione dell'impianto elettrico della sala operatoria provvisoria dell'ospedale di CP_1 non a regola d'arte e che, a causa del venir della ordinaria alimentazione di energia elettrica durante l'intervento chirurgico di appendicectomia, non era subentrato tempestivamente il circuito di sicurezza che avrebbe dovuto garantire il funzionamento degli apparecchi di illuminazione ed elettromedicali (monitor e respiratore automatico) per almeno 3 ore con un ripristino della alimentazione in un tempo non superiore a 0,5 secondi. Da ciò era derivato un danno cerebrale che aveva condotto alla morte della paziente alternativamente o congiuntamente per una scarica elettrica che provocava l'arresto o il rallentamento del circolo ematico e per una non corretta e insufficiente ventilazione della paziente.
18) Per tali fatti, come emerge dalle sentenze penali prodotte dal ricorrente, vennero condannati il titolare dell'azienda che eseguì i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, nonché vari dirigenti dell'Asp convenuta, tra cui il direttore generale pro tempore, per aver consentito l'utilizzo della sala operatoria provvisoria in assenza dell'obbligatorio collaudo e per aver omesso di verificare la corretta esecuzione dei lavori dell'impianto elettrico.
19) Ora, le omissioni imputate all'azienda erano chiaramente finalizzate a garantire la sicurezza e la salute dei pazienti che nella sala operatoria provvisoria dovevano sottoporsi ad interventi chirurgici e a prevenire eventi letali come quello poi verificatosi nel gennaio 2007 in occasione dell'intervento di appendicectomia della povera Per_2 20) Risultano dunque inconferenti le allegazioni del ricorrente che, senza mai citare l'art. 2087 c.c., ha sostenuto di essersi trovato a lavorare in una sala operativa provvisoria non conforme alle disposizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza del posto di lavoro, che avrebbero determinato una violazione del rapporto contrattuale e della normativa in materia di prevenzione e Part sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i lavoratori dell' di , e nel caso d specie il sig. CP_1
e sia dei pazienti del nosocomio, che erano esposti a gravi pericoli, tant'è che ha causato Per_1 la morte di una paziente.
21) Le violazioni in cui l'azienda è incorsa non erano poste a presidio dei lavoratori che operavano nella sala operatoria, ma solo dei pazienti che in quella sala si trovavano per essere sottoposti ad interventi chirurgici di varia natura.
22) E allora, anche volendo ritenere che la domanda giudiziale fosse volta ad accertare la sussistenza di un nesso di causa anche tra la morte della e la patologia psichica che il ricorrente Per_2 avrebbe contratto e, a cascata, gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali di cui al ricorso, rimane il fatto che la patologia depressiva del ricorrente costituisce conseguenza del tutto imprevedibile delle condotte colpose poste in essere dal management aziendale, la cui finalità era di prevenire tutt'altro tipo di eventi, non certo la salute dei lavoratori.
22.1) In altre parole, anche ad ammettere la sussistenza di una patologia depressiva, a sua volta causa di ulteriori ricadute sul piano patrimoniale e non patrimoniale, si tratta di conseguenza che avrebbe potuto colpire qualunque altro cittadino, o altro collega del ricorrente non svolgente mansioni di infermiere che, pur non essendosi trovato all'interno della sala operatoria, fosse rimasto particolarmente colpito dalla vicenda che aveva condotto alla morte della Per_2
22.2) E sul punto deve anche rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede, dalla sentenza penale di primo grado che ha mandato assolto il è definitivamente emerso che questi Per_1 non era presente nella sala operatoria in costanza di blackout poiché, non appena venuta meno la corrente elettrica, il medico anestesista lo aveva incaricato di procurarsi un pulsossimetro presso la sala rianimazione e che quando il tornò nella sala operatoria la corrente elettrica era già Per_1 tornata o, al più, il suo rientro era avvenuto pochi istanti prima del ripristino della corrente elettrica, come dallo stesso dichiarato (cfr. pagg. 51 e 52 della sentenza penale di primo grado del Per_1 28.3.14).
23) Ne consegue che non risulta soddisfatto il criterio della causalità adeguata o della regolarità causale, indispensabile per l'affermazione di una causalità giuridicamente rilevante (tra le altre, Cass. 5962/00), e che le condotte tenute dal management aziendale costituiscono mera occasione della patologia psichica dedotta in ricorso, della conseguente impossibilità di svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntive e degli ulteriori danni non patrimoniali lamentati.
24) Tanto vale ancor più con riferimento al subentro, all'interno della serie causale, del procedimento penale cui il venne sottoposto. Per_1
25) Sotto tale profilo, da un lato deve condividersi quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cui tra le omissioni dell'azienda e l'avvio dell'azione penale (realizzato da tutt'altro organo, espressione d'un potere dello Stato soggetto solamente alla legge, ed evidentemente sottratto in qualsiasi modo all'influenza e al controllo dei vertici della convenuta) non sussiste alcun legame di derivazione o interdipendenza.
26) Ma sul punto deve anche aggiungersi, ciò che rafforza la conclusione adottata dal tribunale, che il non venne tratto a giudizio per una condotta identica o, comunque, analoga a quella Per_1 attribuita al management aziendale, bensì per una condotta colposa tenuta nello svolgimento delle sue mansioni di infermiere. In particolare, per non avere assistito, nella sua qualità di infermiere, il medico anestesista (poi condannato nel separato procedimento penale), nel lasso temporale Persona_3 di verificazione del blackout elettrico, nel verificare i parametri vitali della paziente attraverso il controllo del polso centrale e periferico, così impedendo una tempestiva diagnosi dei problemi cardio- respiratori della e un altrettanto tempestivo intervento dei sanitari. Per_2
27) Anche sotto tale aspetto, dunque, deve escludersi la sussistenza di una causalità giuridicamente rilevante tra le omissioni dell'azienda, il procedimento penale e i danni lamentati in giudizio.
28) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata, dovendosi aggiungere che la manifesta insussistenza del nesso di causa come prospettato dallo stesso ricorrente rende superfluo l'espletamento sia di perizia medico-legale, sia della prova orale.
29) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 603.175,83) dichiarato dagli stessi appellanti nella nota di iscrizione a ruolo e che in effetti risulta dalle somme di cui alle reiterate conclusioni dell'atto di appello.
30) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 431/23, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.078,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale