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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 370/2020 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1)dr. Natalino SAPONE Presidente
2) Dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) Dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370/2020 R.G.A.C., vertente tra
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
RAMUNNO, (c.f.: , del Foro di Paola (CS), giusta procura posta in calce al C.F._2 presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in NA (RC) alla via Padre
Muscherà, Yuri 10
APPELLANTE
e
Controparte_1 con sede in Cinquefrondi, via Vespucci n. 40, P.I in persona del curatore avv. Gianluca P.IVA_1
Rota, (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Palmi, via C.F._3
Roma n. 20.
APPELLATA CONTUMACE
e
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.04.2015, la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
nonché il sig. in qualità di amministratore unico Controparte_1 Controparte_2 dell'impresa, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione dell'importo €. 40.000,00, corrispondente alla somma versata dall'attrice a titolo di caparra confirmatoria.
Esponeva l'attrice di aver raggiunto un accordo con il convenuto, formalizzato nella scrittura privata del 18.04.2012, col quale si conveniva l'annullamento bonario del preliminare di vendita stipulato in data 30.12.2011 tra lo stesso convenuto, in veste di amministratore unico dell'impresa
[...]
e la madre dell'odierna attrice, , per l'acquisto di una villetta Controparte_1 Parte_2
allo stato di rustico sita al n. 02 del complesso residenziale “Villa dei Fiori” in c/da Sgradi nel Comune di NA (RC).
Con tale scrittura privata l'impresa promittente, a seguito del decesso di , Persona_1
s'impegnava a restituire a in quanto impossibilitata a far fronte alle scadenze Parte_1 finanziarie prescritte, le somme anticipate dalla promissaria acquirente a titolo di caparra, pari ad €.
34.900,00, dopo la vendita ad altri dell'immobile predetto e l'avvenuta riscossione da parte dell'impresa di un pari anticipo dal futuro acquirente, senza maggiorazioni di qualsiasi natura, interessi od altro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio rilevando Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle richieste attoree nonché spiegando autonoma domanda riconvenzionale volta a dichiarare il recesso dal contratto preliminare di vendita per inadempimento della controparte, riconoscere il diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria e riconoscere il diritto ad ottenere dall'attrice l'ulteriore somma di €. 24.000,00, sostenendo lo stesso di aver ricevuto solo l'importo di €. 10.000,00.
Con sentenza n. 984/2019, pubblicata in data 12.12.2019, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva: “1) rigetta la domanda attoria;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta in Controparte_1
persona del suo Amministratore Unico 3) dichiara integralmente compensate fra Controparte_2 le parti le spese del giudizio”. Con atto di citazione in appello, notificato in data 03.07.2020, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 984/2019, pubblicata in data 30.10.2019 dal Tribunale di Palmi.
Parte appellante lamentava:
1) Violazione e/o erronea interpretazione di norme di legge e/o per l'erronea valutazione delle prove. In particolare, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli art. 167 e 416 c.p.c.
2) Che il giudice di prime cure non aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avveramento della duplice condizione sospensiva cui era subordinata la restituzione da parte dell'appellata all'appellante, dell'importo da questa versato a titolo di caparra e anticipi sul costo per l'acquisto dell'immobile oggetto della scrittura privata del 18.04.2012;
3) Che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che la condizione sospensiva, cui era subordinata la pretesa di restituzione di quanto versato dall'odierna appellante per l'acquisto dell'immobile, si era indubbiamente avverata e che la sig.ra aveva Parte_1 assolto all'onere di provare tutti i fatti a sostegno della propria domanda;
4) Che la somma da restituire all'odierna appellante a causa dell'intervenuta risoluzione consensuale del preliminare di vendita è pari ad euro 40.000,00, importo evincibile dai documenti prodotti in primo grado e mai contestati da controparte.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, nonché n.q. in qualità Controparte_1 Controparte_2
di amministratore unico, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25.05.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della emesso con sentenza n. 2/2020 in data 20.2.2020 Controparte_1
dal Tribunale di Palmi.
Con atto del 11.06.2021, riassumeva il procedimento nei confronti della Parte_1
riproponendo nei suoi confronti tutte le domande, Controparte_1
richieste istanze ed eccezioni già formulate
Con ordinanza del 3.2.2025 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_1
*
In data 21.05.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sulla scrittura privata del 18.4.2012
Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le risultanze dell'attività istruttoria svolta.
In particolare, evidenzia che le condizioni sospensive cui era subordinata la restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si erano verificate e che aveva assolto all'onere della prova a suo carico.
Dal compendio in atti emerge che, con scrittura stipulata in data 30.12.2011, veniva formalizzato tra l'impresa e - madre dell'appellante - il contratto Controparte_1 Persona_1
preliminare di compravendita dell'appartamento, allo stato rustico, sito al n. 02 del complesso residenziale 'Villa dei Fiori' in c/da Sgradi del Comune di NA, col quale venivano concordati il prezzo, pari ad euro 90.000,00, e le modalità di pagamento.
Successivamente, ed in conseguenza del decesso della promissaria acquirente avvenuto in data
13.02.2012, l'appellante ed il padre di quest'ultima , n.q. di eredi, stipulavano un Persona_2 accordo con convenendo l'annullamento del preliminare di acquisto, Controparte_1
accordo successivamente formalizzato nella scrittura privata stipulata in data 18.04.2012.
Con tale scrittura privata, parte venditrice si impegnava a restituire a la somma di Parte_1 euro 34.900,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, dopo la vendita dell'appartamento in questione e l'avvenuta riscossione di un pari importo dall'acquirente della stessa unità immobiliare.
Parte appellata, nei propri scritti difensivi depositati in primo grado, rilevava la nullità della scrittura privata del 18.04.2012 e chiedeva il riconoscimento del diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria.
Emerge dagli atti come nel caso di specie, le parti, volontariamente e consensualmente, abbiano annullato il contratto preliminare in precedenza stipulato con sottoscrivendo la scrittura privata del
18.4.2012, ed utilizzando quindi la medesima forma prevista per il contratto da annullare, ciò in linea con quanto dettato dalla recente giurisprudenza secondo cui
“La risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario.”
(Sez. 2, Sentenza n. 18875 del 10/07/2024).
Ed ancora: “La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", al pari del contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell'espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.” (Sez. 2, Sentenza n. 13290 del 26/06/2015).
A seguito dell'intervenuta risoluzione del preliminare, è al contratto successivamente stipulato che occorre fare riferimento per la regolamentazione dell'assetto degli interessi delle parti: “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.” (Sez. 3 - Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019).
L'art. 1 della scrittura privata stipulata in data 18.04.2012 prevede che “Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, il preliminare sottoscritto dalle parti in data 31.12.2011 viene di comune accordo bonariamente rescisso ed annullato ad ogni effetto di legge, e l'Impresa autorizzata a reimmettere sul mercato per la vendita ad altri, la unità immobiliare 02 del complesso “Villa dei
Fiori”. I preliminari originali sottoscritti il 30.12.2011 vengono barrati in ogni pagina e sovrascritti con la dizione “annullato”.”
Ne consegue che le parti non possono avanzare alcuna pretesa derivante dal contratto preliminare ormai risolto.
Analizzando nel merito l'oggetto della scrittura privata, il giudice di prime cure ha ritenuto che le condizioni sospensive poste a fondamento dell'accordo non fossero state soddisfatte “a cagione della totale mancanza di prove documentali nonché dell'estrema vaghezza e incongruità delle prove testimoniali assunte con riguardo alla “vendita dell'appartamento de quo app.02” e del loro assoluto silenzio circa “l'avvenuta riscossione da parte dell'Impresa di un pari importo.” (pag. 7 sentenza)
Nella scrittura privata all'art. 2 si legge che: “La somma di €.34.900
(trentaquattromilanovecentoeuro), versata all'Impresa dalla defunta signora in forza del Per_1
preliminare del 31/12/2011 annullato col presente atto, sarà restituita agli Eredi Parte_3
e dall'impresa solo dopo la vendita app.02 e l'avvenuta
[...] Parte_1 CP_1 riscossione da parte dell'Impresa di un pari importo (€.34.900) per caparra ed anticipi, dal futuro acquirente della stessa unità immobiliare (int.02). Contestualmente all'incasso tale somma sarà versata agli eredi e mediante bonifico bancario intestato a Persona_2 Parte_1 Pt_1 sul conto Bancoposta c/o Ufficio Postale di NA cod. IBAN
[...]
[...], come disposto dagli stessi interessati.”
Vero è che le parti hanno posto delle condizioni al verificarsi delle quali l'impresa avrebbe dovuto restituire la caparra confirmatoria versata dall'appellante:
1- vendita dell'immobile;
2- riscossione di un importo di euro 34.900,00.
Quanto alla prima condizione posta e, cioè, la vendita dell'immobile, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi può desumersene l'avveramento.
In tali termini i testi di parte attrice escusso all'udienza del 29 Marzo 2017: “… Testimone_1 confermo la circostanza di cui al n. 11 della citata memoria (N.D.R.: “11. l'appartamento sito al n.
02 del complesso residenziale “Villa dei Fiori” in c/da Sgradi del Comune di NA è stato venduto ad altri e che le trattative per la vendita dello stesso ad altri acquirenti sono iniziate nell'anno 2012”. Mi risulta, infatti, che l'appartamento è attualmente abitato dagli acquirenti” e
, escusso all'udienza del 19 Dicembre 2018: “… ADR: So che l'appartamento del Testimone_2 complesso residenziale “Villa dei Fiori” in c/da Sgradi del Comune di NA è stato venduto ad altri ma non so a chi. Conosco questa circostanza perché abbiamo fatto dei lavoretti in quelle villette
e il sig. ogni volta che passavamo da lì, mi indicava la villetta che avrebbe dovuto essere Tes_1 la sua …”
Dichiarazioni sovrapponibili sono quelle rese dal teste di parte convenuta , escusso Testimone_3 all'udienza del 29 Marzo 2017: “… ADR: mi risulta che l'appartamento è stato venduto a terzi;
non sono in grado di collocare temporalmente il momento delle trattative e della vendita …”
Soprattutto, tale circostanza è affermata dal convenuto che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha espressamente dichiarato che “Vero che l'impresa ha comunque alienato detta villetta ad altra persona, ma è anche vero che ha riscosso le somme con un ritardo di quattro anni rispetto alla data contrattuale fissata con la .” (cfr. pag. 4 della comparsa di Per_1
costituzione e risposta).
È priva di rilevanza l'obiezione mossa dal di aver riscosso le somme dopo quattro anni dalla CP_1 stipula del preliminare, poiché alcun termine per l'avveramento delle condizioni era stato stabilito dalle parti ed inserito nella scrittura privata, né può desumersi in altro modo che le parti avessero convenuto di apporre un termine essenziale al loro accordo.
Altro elemento rilevante, dal quale può evincersi che parte appellata avesse inteso piuttosto dare esecuzione alla scrittura privata del 18.04.2012, è l'esistenza di un assegno non trasferibile per l'importo di euro 5.100,00 emesso dalla in favore di Controparte_1 Parte_1
mai riscosso perché scoperto, allegato da parte appellante. Parte appellata non ha fornito alcuna spiegazione atta a giustificare l'esistenza di tale titolo di credito ed appare dunque più che plausibile che la dazione del predetto assegno fosse indice della volontà del di restituire le Controparte_2
somme corrisposte in precedenza, come convenuto con la scrittura privata del 18 aprile 2012.
Per tali motivi, l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Non può invece essere accolta la domanda di volta ad ottenere la restituzione di Parte_1
una somma superiore a quella prevista dalla scrittura privata.
A riguardo, parte appellante evidenzia di aver versato all'impresa una somma pari ad euro 40.000,00
e, a riprova di ciò, ha depositato gli assegni versati, di cui un assegno di € 10.000,00 intestato direttamente all'impresa, un assegno di € 20.000,00 intestato, su richiesta dell'impresa, all'ing.
[...]
, un assegno di € 4.900,00 versato a titolo di prenotazione. In aggiunta a tali importi, assume Tes_3
che la propria madre, in qualità di promissaria acquirente, ha versato a titolo di caparra ulteriori euro
5.100,00 in contanti.
resistendo alla domanda nel corso del giudizio di primo grado, ha evidenziato di Controparte_2
aver ricevuto esclusivamente euro 10.000,00 ed ha altresì escluso qualsiasi rapporto con Tes_3
Nel contratto preliminare in atti, nel capitolo “prezzo e modalità di pagamento” si legge che: “il prezzo della compravendita viene convenuto nella somma di € 90.000,00 (diconsinovantamilaeuro) oltre I.V.A. di legge da pagarsi con le seguenti modalità:
a. Quanto ad Eur 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro) sono stati versati all'impresa in data
05/08/2011 per impegno di prenotazione, e vengono imputati a caparra controfirmatoria;
b. Quanto ad Eur 10.000,00 (diecimila) da imputare a titolo di caparra controfirmatoria, saranno versati all'impresa entro e non otre il 15 gennaio 2012 a mezzo di assegno non trasferibile e/o bonifico;
c. Quant ad Eur 20.000,00 (diconsi ventimila) da imputare sempre a titolo di caparra, in nome
e per conto dell'impresa dovranno essere corrisposti entro il 30 gennaio 2012 al sig. CP_1
attuale proprietario del suolo edificatorio su cui sorgerà l'immobile, su Testimone_3 precisa disposizione dell'Impresa promittente venditrice che adempie in tal modo all'obbligo
(preventivamente concordato tra Impresa e proprietario del suolo) di pagare un acconto sull'acquisto del suolo. Il pagamento della suddetta somma dovrà essere effettuato a favore del sig. con assegno bancario non trasferibile od a mezzo bonifico bancario su c/c Tes_3 intestato al presso Banca e cod. IBAN che l'interessato indicherà alla promittente.” Tes_3 Dunque, vi è prova in atti che la ha versato all'impresa una somma complessiva di euro Pt_4
34.900,00, di cui 20.000,00 su espressa richiesta dell'impresa, all'ing. e che tale somma Tes_3
corrisponda a quanto previsto nel preliminare di vendita.
Per quanto concerne invece la parte rimanente, pari ad euro 5.100,00, versata in contanti, non v'è prova certa dell'avvenuta dazione.
Nella documentazione depositata non vi è alcun richiamo a detto importo, né può ritenersi – come assume l'appellante - che l'assegno di euro 5.100,00 emesso dalla possa essere Controparte_1
prova della consegna di tale cifra. Neppure possono ritenersi conducenti a tal fine le dichiarazioni rese dai testi escussi, per le seguenti ragioni: escusso all'udienza del 29.3.2017 è il marito Tes_1 dell'attrice ed è dunque portatore di interesse diretto, ragione per cui le dichiarazioni da lui rese devono essere attentamente ponderate e riscontrate;
escusso all'udienza del 19.12.2018, non Tes_2
ha riferito nulla in ordine a tale dazione, non avendo partecipato personalmente agli incontri avvenuti per il pagamento ed essendosi limitato ad accompagnare la promissaria acquirente.
Peraltro, la prova testimoniale, oltre ad essere non rilevante, è comunque inammissibile in presenza di un documento - sottoscritto dalle parti e non disconosciuto da alcuno - che attesta l'impegno a restituire esclusivamente l'importo di € 34.900,00.
Ne deriva che la domanda di parte appellante può essere accolta nei confronti della
[...]
nei limiti di tale importo indicato, con conseguente Controparte_1
riforma della sentenza impugnata.
Non può invece essere accolta la domanda formulata nei confronti di sia pure Controparte_2
nella qualità di amministratore della società MLARDI COSTRUZIONI s.r.l., poiché, trattandosi di una società di capitali, non sussiste una responsabilità solidale di quest'ultimo.
3- Sulle spese di lite
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Rilevato che la domanda dell'appellante non ha trovato integrale accoglimento, appare equo compensare per un terzo le spese di lite, e porre la restante parte a carico della società appellata soccombente.
Per la presente fase del giudizio, tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto, quanto al valore della controversia, al decisum, pari ad € 39.400,00, quindi della complessità media della predetta e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame – in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale.
Applicando la compensazione in misura di un terzo, le parti appellate devono essere condannate al pagamento della somma di € 5.646 (€ 8.469 – € 2.823) oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellante.
Nulla è dovuto nei confronti di nella qualità di amministratore unico Controparte_2 dell'impresa stante la contumacia del predetto. Controparte_1
Quanto al precedente grado di giudizio, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenendo conto del valore della causa (da € 26.001 a € 52.000), le spese devono essere così determinate:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 giudizio;
fase introduttiva valore medio:
€ 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00; Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00, Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00.
Applicando la compensazione in misura di un terzo, la società appellata deve essere condannata al pagamento della somma di € 5.077,33
(€ 7.616,00 – € 2.538,67) oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA
e CP come per legge, in favore della parte appellante.
Ai sensi dell'art. 133 del dpr 115/02, essendo ammessa al gratuito patrocinio, il Parte_1
pagamento delle spese processuali deve essere eseguito a favore dello Stato. Nei confronti dell'appellato citato in qualità di amministratore unico dell'impresa Controparte_2
appare equo compensare le spese di giustizia, ciò in considerazione della Controparte_1 sostanziale comunanza di interessi intercorrente tra quest'ultimo e la società soccombente.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_2
deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a restituire a Controparte_1
la somma di euro 34.900,00, oltre interessi legali dal giorno della Parte_1
domanda.
2. Rigetta nel resto.
3. Condanna la Controparte_1
pagare a le spese di lite che vengono liquidate, previa Parte_1 compensazione di un terzo, in € 5.646 per il presente grado di giudizio ed in € 5.077,33 per il precedente grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge. Dispone che, ai sensi dell'art. 133 del dpr 115/02, essendo ammessa al gratuito patrocinio, il pagamento delle spese processuali Parte_1
sia eseguito a favore dello Stato.
4. Compensa le spese del primo grado di giudizio tra la
[...]
e in qualità Controparte_1 Controparte_2 di amministratore unico dell'impresa.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams il 28 ottobre 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1)dr. Natalino SAPONE Presidente
2) Dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) Dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370/2020 R.G.A.C., vertente tra
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
RAMUNNO, (c.f.: , del Foro di Paola (CS), giusta procura posta in calce al C.F._2 presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in NA (RC) alla via Padre
Muscherà, Yuri 10
APPELLANTE
e
Controparte_1 con sede in Cinquefrondi, via Vespucci n. 40, P.I in persona del curatore avv. Gianluca P.IVA_1
Rota, (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Palmi, via C.F._3
Roma n. 20.
APPELLATA CONTUMACE
e
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.04.2015, la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
nonché il sig. in qualità di amministratore unico Controparte_1 Controparte_2 dell'impresa, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione dell'importo €. 40.000,00, corrispondente alla somma versata dall'attrice a titolo di caparra confirmatoria.
Esponeva l'attrice di aver raggiunto un accordo con il convenuto, formalizzato nella scrittura privata del 18.04.2012, col quale si conveniva l'annullamento bonario del preliminare di vendita stipulato in data 30.12.2011 tra lo stesso convenuto, in veste di amministratore unico dell'impresa
[...]
e la madre dell'odierna attrice, , per l'acquisto di una villetta Controparte_1 Parte_2
allo stato di rustico sita al n. 02 del complesso residenziale “Villa dei Fiori” in c/da Sgradi nel Comune di NA (RC).
Con tale scrittura privata l'impresa promittente, a seguito del decesso di , Persona_1
s'impegnava a restituire a in quanto impossibilitata a far fronte alle scadenze Parte_1 finanziarie prescritte, le somme anticipate dalla promissaria acquirente a titolo di caparra, pari ad €.
34.900,00, dopo la vendita ad altri dell'immobile predetto e l'avvenuta riscossione da parte dell'impresa di un pari anticipo dal futuro acquirente, senza maggiorazioni di qualsiasi natura, interessi od altro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio rilevando Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle richieste attoree nonché spiegando autonoma domanda riconvenzionale volta a dichiarare il recesso dal contratto preliminare di vendita per inadempimento della controparte, riconoscere il diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria e riconoscere il diritto ad ottenere dall'attrice l'ulteriore somma di €. 24.000,00, sostenendo lo stesso di aver ricevuto solo l'importo di €. 10.000,00.
Con sentenza n. 984/2019, pubblicata in data 12.12.2019, il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva: “1) rigetta la domanda attoria;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta in Controparte_1
persona del suo Amministratore Unico 3) dichiara integralmente compensate fra Controparte_2 le parti le spese del giudizio”. Con atto di citazione in appello, notificato in data 03.07.2020, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 984/2019, pubblicata in data 30.10.2019 dal Tribunale di Palmi.
Parte appellante lamentava:
1) Violazione e/o erronea interpretazione di norme di legge e/o per l'erronea valutazione delle prove. In particolare, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli art. 167 e 416 c.p.c.
2) Che il giudice di prime cure non aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avveramento della duplice condizione sospensiva cui era subordinata la restituzione da parte dell'appellata all'appellante, dell'importo da questa versato a titolo di caparra e anticipi sul costo per l'acquisto dell'immobile oggetto della scrittura privata del 18.04.2012;
3) Che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che la condizione sospensiva, cui era subordinata la pretesa di restituzione di quanto versato dall'odierna appellante per l'acquisto dell'immobile, si era indubbiamente avverata e che la sig.ra aveva Parte_1 assolto all'onere di provare tutti i fatti a sostegno della propria domanda;
4) Che la somma da restituire all'odierna appellante a causa dell'intervenuta risoluzione consensuale del preliminare di vendita è pari ad euro 40.000,00, importo evincibile dai documenti prodotti in primo grado e mai contestati da controparte.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, nonché n.q. in qualità Controparte_1 Controparte_2
di amministratore unico, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25.05.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della emesso con sentenza n. 2/2020 in data 20.2.2020 Controparte_1
dal Tribunale di Palmi.
Con atto del 11.06.2021, riassumeva il procedimento nei confronti della Parte_1
riproponendo nei suoi confronti tutte le domande, Controparte_1
richieste istanze ed eccezioni già formulate
Con ordinanza del 3.2.2025 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_1
*
In data 21.05.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sulla scrittura privata del 18.4.2012
Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le risultanze dell'attività istruttoria svolta.
In particolare, evidenzia che le condizioni sospensive cui era subordinata la restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si erano verificate e che aveva assolto all'onere della prova a suo carico.
Dal compendio in atti emerge che, con scrittura stipulata in data 30.12.2011, veniva formalizzato tra l'impresa e - madre dell'appellante - il contratto Controparte_1 Persona_1
preliminare di compravendita dell'appartamento, allo stato rustico, sito al n. 02 del complesso residenziale 'Villa dei Fiori' in c/da Sgradi del Comune di NA, col quale venivano concordati il prezzo, pari ad euro 90.000,00, e le modalità di pagamento.
Successivamente, ed in conseguenza del decesso della promissaria acquirente avvenuto in data
13.02.2012, l'appellante ed il padre di quest'ultima , n.q. di eredi, stipulavano un Persona_2 accordo con convenendo l'annullamento del preliminare di acquisto, Controparte_1
accordo successivamente formalizzato nella scrittura privata stipulata in data 18.04.2012.
Con tale scrittura privata, parte venditrice si impegnava a restituire a la somma di Parte_1 euro 34.900,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, dopo la vendita dell'appartamento in questione e l'avvenuta riscossione di un pari importo dall'acquirente della stessa unità immobiliare.
Parte appellata, nei propri scritti difensivi depositati in primo grado, rilevava la nullità della scrittura privata del 18.04.2012 e chiedeva il riconoscimento del diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria.
Emerge dagli atti come nel caso di specie, le parti, volontariamente e consensualmente, abbiano annullato il contratto preliminare in precedenza stipulato con sottoscrivendo la scrittura privata del
18.4.2012, ed utilizzando quindi la medesima forma prevista per il contratto da annullare, ciò in linea con quanto dettato dalla recente giurisprudenza secondo cui
“La risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario.”
(Sez. 2, Sentenza n. 18875 del 10/07/2024).
Ed ancora: “La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", al pari del contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell'espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.” (Sez. 2, Sentenza n. 13290 del 26/06/2015).
A seguito dell'intervenuta risoluzione del preliminare, è al contratto successivamente stipulato che occorre fare riferimento per la regolamentazione dell'assetto degli interessi delle parti: “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.” (Sez. 3 - Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019).
L'art. 1 della scrittura privata stipulata in data 18.04.2012 prevede che “Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, il preliminare sottoscritto dalle parti in data 31.12.2011 viene di comune accordo bonariamente rescisso ed annullato ad ogni effetto di legge, e l'Impresa autorizzata a reimmettere sul mercato per la vendita ad altri, la unità immobiliare 02 del complesso “Villa dei
Fiori”. I preliminari originali sottoscritti il 30.12.2011 vengono barrati in ogni pagina e sovrascritti con la dizione “annullato”.”
Ne consegue che le parti non possono avanzare alcuna pretesa derivante dal contratto preliminare ormai risolto.
Analizzando nel merito l'oggetto della scrittura privata, il giudice di prime cure ha ritenuto che le condizioni sospensive poste a fondamento dell'accordo non fossero state soddisfatte “a cagione della totale mancanza di prove documentali nonché dell'estrema vaghezza e incongruità delle prove testimoniali assunte con riguardo alla “vendita dell'appartamento de quo app.02” e del loro assoluto silenzio circa “l'avvenuta riscossione da parte dell'Impresa di un pari importo.” (pag. 7 sentenza)
Nella scrittura privata all'art. 2 si legge che: “La somma di €.34.900
(trentaquattromilanovecentoeuro), versata all'Impresa dalla defunta signora in forza del Per_1
preliminare del 31/12/2011 annullato col presente atto, sarà restituita agli Eredi Parte_3
e dall'impresa solo dopo la vendita app.02 e l'avvenuta
[...] Parte_1 CP_1 riscossione da parte dell'Impresa di un pari importo (€.34.900) per caparra ed anticipi, dal futuro acquirente della stessa unità immobiliare (int.02). Contestualmente all'incasso tale somma sarà versata agli eredi e mediante bonifico bancario intestato a Persona_2 Parte_1 Pt_1 sul conto Bancoposta c/o Ufficio Postale di NA cod. IBAN
[...]
[...], come disposto dagli stessi interessati.”
Vero è che le parti hanno posto delle condizioni al verificarsi delle quali l'impresa avrebbe dovuto restituire la caparra confirmatoria versata dall'appellante:
1- vendita dell'immobile;
2- riscossione di un importo di euro 34.900,00.
Quanto alla prima condizione posta e, cioè, la vendita dell'immobile, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi può desumersene l'avveramento.
In tali termini i testi di parte attrice escusso all'udienza del 29 Marzo 2017: “… Testimone_1 confermo la circostanza di cui al n. 11 della citata memoria (N.D.R.: “11. l'appartamento sito al n.
02 del complesso residenziale “Villa dei Fiori” in c/da Sgradi del Comune di NA è stato venduto ad altri e che le trattative per la vendita dello stesso ad altri acquirenti sono iniziate nell'anno 2012”. Mi risulta, infatti, che l'appartamento è attualmente abitato dagli acquirenti” e
, escusso all'udienza del 19 Dicembre 2018: “… ADR: So che l'appartamento del Testimone_2 complesso residenziale “Villa dei Fiori” in c/da Sgradi del Comune di NA è stato venduto ad altri ma non so a chi. Conosco questa circostanza perché abbiamo fatto dei lavoretti in quelle villette
e il sig. ogni volta che passavamo da lì, mi indicava la villetta che avrebbe dovuto essere Tes_1 la sua …”
Dichiarazioni sovrapponibili sono quelle rese dal teste di parte convenuta , escusso Testimone_3 all'udienza del 29 Marzo 2017: “… ADR: mi risulta che l'appartamento è stato venduto a terzi;
non sono in grado di collocare temporalmente il momento delle trattative e della vendita …”
Soprattutto, tale circostanza è affermata dal convenuto che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha espressamente dichiarato che “Vero che l'impresa ha comunque alienato detta villetta ad altra persona, ma è anche vero che ha riscosso le somme con un ritardo di quattro anni rispetto alla data contrattuale fissata con la .” (cfr. pag. 4 della comparsa di Per_1
costituzione e risposta).
È priva di rilevanza l'obiezione mossa dal di aver riscosso le somme dopo quattro anni dalla CP_1 stipula del preliminare, poiché alcun termine per l'avveramento delle condizioni era stato stabilito dalle parti ed inserito nella scrittura privata, né può desumersi in altro modo che le parti avessero convenuto di apporre un termine essenziale al loro accordo.
Altro elemento rilevante, dal quale può evincersi che parte appellata avesse inteso piuttosto dare esecuzione alla scrittura privata del 18.04.2012, è l'esistenza di un assegno non trasferibile per l'importo di euro 5.100,00 emesso dalla in favore di Controparte_1 Parte_1
mai riscosso perché scoperto, allegato da parte appellante. Parte appellata non ha fornito alcuna spiegazione atta a giustificare l'esistenza di tale titolo di credito ed appare dunque più che plausibile che la dazione del predetto assegno fosse indice della volontà del di restituire le Controparte_2
somme corrisposte in precedenza, come convenuto con la scrittura privata del 18 aprile 2012.
Per tali motivi, l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Non può invece essere accolta la domanda di volta ad ottenere la restituzione di Parte_1
una somma superiore a quella prevista dalla scrittura privata.
A riguardo, parte appellante evidenzia di aver versato all'impresa una somma pari ad euro 40.000,00
e, a riprova di ciò, ha depositato gli assegni versati, di cui un assegno di € 10.000,00 intestato direttamente all'impresa, un assegno di € 20.000,00 intestato, su richiesta dell'impresa, all'ing.
[...]
, un assegno di € 4.900,00 versato a titolo di prenotazione. In aggiunta a tali importi, assume Tes_3
che la propria madre, in qualità di promissaria acquirente, ha versato a titolo di caparra ulteriori euro
5.100,00 in contanti.
resistendo alla domanda nel corso del giudizio di primo grado, ha evidenziato di Controparte_2
aver ricevuto esclusivamente euro 10.000,00 ed ha altresì escluso qualsiasi rapporto con Tes_3
Nel contratto preliminare in atti, nel capitolo “prezzo e modalità di pagamento” si legge che: “il prezzo della compravendita viene convenuto nella somma di € 90.000,00 (diconsinovantamilaeuro) oltre I.V.A. di legge da pagarsi con le seguenti modalità:
a. Quanto ad Eur 4.900,00 (quattromilanovecentoeuro) sono stati versati all'impresa in data
05/08/2011 per impegno di prenotazione, e vengono imputati a caparra controfirmatoria;
b. Quanto ad Eur 10.000,00 (diecimila) da imputare a titolo di caparra controfirmatoria, saranno versati all'impresa entro e non otre il 15 gennaio 2012 a mezzo di assegno non trasferibile e/o bonifico;
c. Quant ad Eur 20.000,00 (diconsi ventimila) da imputare sempre a titolo di caparra, in nome
e per conto dell'impresa dovranno essere corrisposti entro il 30 gennaio 2012 al sig. CP_1
attuale proprietario del suolo edificatorio su cui sorgerà l'immobile, su Testimone_3 precisa disposizione dell'Impresa promittente venditrice che adempie in tal modo all'obbligo
(preventivamente concordato tra Impresa e proprietario del suolo) di pagare un acconto sull'acquisto del suolo. Il pagamento della suddetta somma dovrà essere effettuato a favore del sig. con assegno bancario non trasferibile od a mezzo bonifico bancario su c/c Tes_3 intestato al presso Banca e cod. IBAN che l'interessato indicherà alla promittente.” Tes_3 Dunque, vi è prova in atti che la ha versato all'impresa una somma complessiva di euro Pt_4
34.900,00, di cui 20.000,00 su espressa richiesta dell'impresa, all'ing. e che tale somma Tes_3
corrisponda a quanto previsto nel preliminare di vendita.
Per quanto concerne invece la parte rimanente, pari ad euro 5.100,00, versata in contanti, non v'è prova certa dell'avvenuta dazione.
Nella documentazione depositata non vi è alcun richiamo a detto importo, né può ritenersi – come assume l'appellante - che l'assegno di euro 5.100,00 emesso dalla possa essere Controparte_1
prova della consegna di tale cifra. Neppure possono ritenersi conducenti a tal fine le dichiarazioni rese dai testi escussi, per le seguenti ragioni: escusso all'udienza del 29.3.2017 è il marito Tes_1 dell'attrice ed è dunque portatore di interesse diretto, ragione per cui le dichiarazioni da lui rese devono essere attentamente ponderate e riscontrate;
escusso all'udienza del 19.12.2018, non Tes_2
ha riferito nulla in ordine a tale dazione, non avendo partecipato personalmente agli incontri avvenuti per il pagamento ed essendosi limitato ad accompagnare la promissaria acquirente.
Peraltro, la prova testimoniale, oltre ad essere non rilevante, è comunque inammissibile in presenza di un documento - sottoscritto dalle parti e non disconosciuto da alcuno - che attesta l'impegno a restituire esclusivamente l'importo di € 34.900,00.
Ne deriva che la domanda di parte appellante può essere accolta nei confronti della
[...]
nei limiti di tale importo indicato, con conseguente Controparte_1
riforma della sentenza impugnata.
Non può invece essere accolta la domanda formulata nei confronti di sia pure Controparte_2
nella qualità di amministratore della società MLARDI COSTRUZIONI s.r.l., poiché, trattandosi di una società di capitali, non sussiste una responsabilità solidale di quest'ultimo.
3- Sulle spese di lite
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Rilevato che la domanda dell'appellante non ha trovato integrale accoglimento, appare equo compensare per un terzo le spese di lite, e porre la restante parte a carico della società appellata soccombente.
Per la presente fase del giudizio, tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto, quanto al valore della controversia, al decisum, pari ad € 39.400,00, quindi della complessità media della predetta e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i parametri medi, con la sola eccezione della liquidazione della fase di istruzione/trattazione, liquidata applicando i valori minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta nel corso del giudizio di gravame – in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale.
Applicando la compensazione in misura di un terzo, le parti appellate devono essere condannate al pagamento della somma di € 5.646 (€ 8.469 – € 2.823) oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellante.
Nulla è dovuto nei confronti di nella qualità di amministratore unico Controparte_2 dell'impresa stante la contumacia del predetto. Controparte_1
Quanto al precedente grado di giudizio, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenendo conto del valore della causa (da € 26.001 a € 52.000), le spese devono essere così determinate:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 giudizio;
fase introduttiva valore medio:
€ 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00; Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00, Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00.
Applicando la compensazione in misura di un terzo, la società appellata deve essere condannata al pagamento della somma di € 5.077,33
(€ 7.616,00 – € 2.538,67) oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA
e CP come per legge, in favore della parte appellante.
Ai sensi dell'art. 133 del dpr 115/02, essendo ammessa al gratuito patrocinio, il Parte_1
pagamento delle spese processuali deve essere eseguito a favore dello Stato. Nei confronti dell'appellato citato in qualità di amministratore unico dell'impresa Controparte_2
appare equo compensare le spese di giustizia, ciò in considerazione della Controparte_1 sostanziale comunanza di interessi intercorrente tra quest'ultimo e la società soccombente.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_2
deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a restituire a Controparte_1
la somma di euro 34.900,00, oltre interessi legali dal giorno della Parte_1
domanda.
2. Rigetta nel resto.
3. Condanna la Controparte_1
pagare a le spese di lite che vengono liquidate, previa Parte_1 compensazione di un terzo, in € 5.646 per il presente grado di giudizio ed in € 5.077,33 per il precedente grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge. Dispone che, ai sensi dell'art. 133 del dpr 115/02, essendo ammessa al gratuito patrocinio, il pagamento delle spese processuali Parte_1
sia eseguito a favore dello Stato.
4. Compensa le spese del primo grado di giudizio tra la
[...]
e in qualità Controparte_1 Controparte_2 di amministratore unico dell'impresa.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams il 28 ottobre 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone