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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza cartolare del giorno 11 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta previste dall'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1497/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1004/2021 emessa in data 15 dicembre 2021 dal Tribunale-
GL di Cassino e vertente tra
(partita iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raoul Barsanti PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
, cf , rappresentato e difeso, per mandato CP_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Silvana Vecchio Pec Email_2
APPELLATO ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 giugno 2022 la Parte_1 ha impugnato la sentenza n.1004/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Cassino il giorno 15 dicembre 2021.
Con la sentenza gravata è stata accolta parzioalte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attuale appellante ridicendo, per effetto della parziale compensazione, ad euro 9.582,84 la somma al cui pagamento la società era condannata in favore del lavoratore per una serie di titoli contrattuali ( ROL, elemento bilaterale, elemento perequativo, una tantum).
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si dirà in riferimento alle prestazioni negate.
costituendosi non solo ha avversato il gravame proposto dalla società CP_1 ma ha, a sua volta, proposto appello incidentale regolarmente notificato a controparte.
La causa, è stata fissata (su richiesta della difesa della parte appellante) per la decisione per il giorno 11 marzo 2025, con le forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter cpc , assegnando termine fino alla stessa data, ore 9.00 per il deposito delle note scritte.
Preso atto che l'appellante principale ha depositato noto scritte il Parte_1
10 marzo 2025 insistendo sull'accoglimento del proprio appello, la causa è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 17 Con la sentenza gravata il Tribunale, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla , revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1
, e condannava la alla corresponsione della minor CP_1 Parte_1 somma di euro 9.582,84 a titolo ROL, elemento bilaterale, elemento perequativo, welfare, una tantum, ritenendo la parziale prescrizione delle pretese oggetto dell'originario ricorso proposto in sede monitoria.
Il Tribunale superava la contestazione formulata dalla società che negava l'applicabilità del CCNL per i lavoratori Addetti alla Piccola e Media Industria
Metalmeccanica e alla Installazione di Impianti, invocato dal lavoratore a sostegno delle pretese, ritenendo che quest'ultimo avesse offerto sufficienti elementi di giudizio a sostegno dell'operatività del suddetto contratto collettivo.
In particolare, il primo giudice valorizzava le indicazioni presenti nella comunicazione , nelle buste paga e la mancata contestazione, ad opera CP_2 dell'opponente, dell'assunto del che gli adeguamenti economici corrisposti CP_1 trovassero fondamento in tale contrattazione.
Pronunciandosi sulla prescrizione affermava l'estinzione parziale dei crediti maturati dal 2012 al 2019.
Preso atto della dimostrazione in giudizio di due atti interruttivi (risalenti al 15 febbraio 2018 e al 19 luglio 2019) ciascuno dei quali concernente una parte delle pretese oggetto di domanda, affermava la prescrizione dell'elemento perequativo e dell'elemento bilaterale per il periodo antecedente al 15 febbraio 2013, mentre quella del somme pretese a titolo di welfare ed una tantum, per il periodo antecedente al 19 luglio 2014; infine, delle somme a tiolo di ROL per il periodo antecedente al 22 gennaio 2016 considerato che l'unico atto interruttivo risaliva alla notifica del decreto ingiuntivo.
Nella motivazione, specificava che l'elemento perequativo previsto dall'art. 46 del
CCNL era dovuto in quanto, per un verso, la mancata percezione degli elementi economici aggiuntivi rispetto alla paga base ed agli scatti di anzianità trovava conferma anche dai prospetti paga e, per altro, l'inesistenza della contrattazione di secondo livello richiesta dall'articolo costituiva un fatto impeditivo con conseguente onere di allegazione e prova a carico dell'impresa opponente.
Pag. 3 di 17 Onere non assolto.
In relazione alla critica svolta dalla che il lavoratore non avesse Parte_1 prodotto gli accordi economici (del 20.02.2018 ed il verbale del 15.11.2013) su cui si fondava il diritto all'una tantum, del welfare e dell'ente bilaterale metalmeccanici, osservava che già in sede monitoria il lavoratore aveva allegato sia il CCNL applicabile (valevole fino al 31.10.2020) sia tutti gli accordi economici. Escludeva, inoltre, l'assorbibilità delle voci in discorso nell'elemento perequativo affermando che la natura delle stesse non fosse assibilabile a quella dei premi, dei superminimi, o di altri elementi retributivi soggetti a contribuzione, in costanza dei quali avrebbe potuto operare l'assorbimento previsto dal ccnl.
Riteneva, altresì, che le somme pretese, a titolo di elemento bilaterale, fossero dovute in quanto la contrattazione collettiva di riferimento aveva previsto l'istituzione dell'Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) con la costituzione, nell'ambito di quest'ultimo, di Fondi a cui sono demandati funzioni specifiche atte a promuovere e sviluppare prestazioni nel settore della sicurezza, formazione, sostegno al reddito (Verbale del 15 novembre 2013), contestualmente disponendo che le imprese che non aderiscono al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità. (art. 48 bis c.c.n.l 2013 ora Cap. VI art. 53 c.c.n.l
2017).
Affermava che la mancata adesione al sistema della bilateralità, quale elemento impeditivo all'insorgenza del diritto al pagamento dell'importo dovuto dall'impresa, avrebbe dovuto essere anch'esso dedotto ed allegato dall'impresa, onere che riteneva non assolto.
In ordine all'ammontare delle ore maturate a titolo di ROL escludeva che l'errore datoriale, nell'indicare in busta paga un numero superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, fosse essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, sì da presentare i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass.,
Pag. 4 di 17 nn. 4942/2000; 818/2007). Conseguentemente riteneva esigibile dal lavoratore le somme in busta paga nei limiti della prescrizione.
Avverso detta statuizione hanno proposto impugnazione principale la
[...] ed incidentale . CP_3 CP_1
Per questione di ordine logico va esaminato con precedenza l'appello incidentale proposto dal che riguarda la statuizione sulla preliminare di merito della CP_1 prescrizione.
In proposito il lavoratore osserva che, alla luce del più recente intendimento della
Suprema Corte (n. 26246/2022) va esclusa la prescrizione dei crediti non prescritti alla data del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n.92/2012) finché il rapporto di lavoro perduri potendo, in tal caso, la prescrizione decorrere solo dalla cessazione del rapporto.
Ciò in applicazione del principio di diritto “Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro adeguata tutela, non è assistito da un regime di stabilità, dal che ne consegue che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre – a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” .
In rapporto di lavoro in questione sarebbe ancora in corso per cui nessun termine prescrizionale sarebbe ancora decorso. Dunque l'intero credito oggetto dell'ingiunzione avrebbe dovuto essere accordato al lavoratore incluso l'importo ulteriore di € 2.271,13 detratto dal Tribunale dall'ammontare liquidato in decreto ingiuntivo (€ 11.853,97).
Il motivo è fondato.
Infatti, si discute di crediti che, come detto nella sentenza impugnata, sono sorti dal 2012 al 2019, sicché, proprio in applicazione del su riportato principio di diritto, la prescrizione per i crediti di cui si discute non è ancora decorsa.
Sul punto la sentenza va dunque riformata.
Pag. 5 di 17 La propone con l'appello principale i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione.
Con il primo motivo, la società ribadisce l'inapplicabilità del ccnl invocato dal lavoratore, il CCNL per i lavoratori Addetti alla Piccola e Media Industria
Metalmeccanica e alla Installazione di Impianti, sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado in punto di elementi di giudizio ritenuti significativi.
Il “codice 115” e la relativa dicitura “ccnl per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore” riferito al settore “metalmeccanica” sarebbe stato insufficiente poiché nel settore, i contratti collettivi nazionali di lavoro sarebbero ben n. 8.
Inoltre, nella circolare n. 70 del 2021, l' avrebbe disposto che il “dato CP_4 relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)” e nel caso l'indicazione del numero 115 non avrebbe assolto a tale onere.
Infine, il codice 115 non sarebbe stato presente costantemente nelle buste paga, ma solo in alcuni cedolini quali quelli di gennaio 2012, giugno 2012, luglio 2012, agosto 2012, settembre 2012, ottobre 2012, novembre 2012 e dicembre 2012 che per altro riguarderebbero competenze oggetto di prescrizione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che nel modello UNILAV del 3 giugno 2011 con cui l'impresa dichiarava all' l'istaurazione del rapporto di lavoro, costituente documento CP_4 elaborato dallo stesso datore di lavoro, consegnato anche al lavoratore che firmava in calce per ricevuta, si legge con chiarezza nella parte dedicata all'indicazione del <> applicato, la dicitura :<115-CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore >>.
È del resto corretto quanto evidenziato dal lavoratore ossia che il senso del numero 115 andasse necessariamente desunto da quanto contenuto nella circolare n.130 del 7 settembre 2004, prodotta dallo stesso lavoratore, CP_4 concernente le comunicazioni a carico dei sostituti di imposta dei dati delle certificazioni rilasciate ai lavoratori.
Pag. 6 di 17 Infatti, nell'allegato 6 della circolare, proprio in riferimento al settore metalmeccanico, i contratti collettivi ivi indicati risultano contrassegnati ciascuno da un numero costituente un cd “codice contratto” come si legge nella tabella presente nell'allegato 6.
I codici sono precisamente 113, 114, 115, 116 e 191, ciascuno di essi corrispondente ad un diverso contratto collettivo del settore differenziato in riferimento alla diversa tipologia di impresa.
In corrispondenza al codice 115 si rinviene esattamente alla dizione riportata dall'impresa nel compilare il modello UNILAV ossia <115 CCNL Parte_1 per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>>.
È evidente che conseguentemente il dato <115 CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>> riportato dal datore di lavoro nel modello
UNILAV assume un significato inequivoco per il contenuto complessivo ed unitario della dizione usata per individuare il contratto applicato.
In altri termini, la dicitura non può essere letta separando il codice <<115>> dalla successiva indicazione <CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>>, né ciò è neppure ipotizzato con chiarezza dall'appellante, che non ha mai, significativamente, offerto una lettura alternativa plausibile di tale dato dalla stessa dichiarato nel modello UNILAV.
Sin dal primo grado, l'impresa si è limitata a compiere contestazioni generiche in ordine al contratto applicabile, non indicandone uno alternativo e senza neppure spiegare perché nella dichiarazione obbligatoria indirizzata all' si rinvenisse, CP_4 in termini che al Collegio appaiono univoci, il riferimento a tale contratto collettivo e senza neppure spiegare, eventualmente, se e in che termini tale specifica dizione fosse compatibile con altro (ed imprecisato) contratto collettivo.
Inoltre, non pare trascurabile neppure il fatto che la difesa dell'appellante con cui si sostiene che i contratti collettivi dovessero essere indicati con codici alfanumerici è condotta in riferimento ad una circolare, la numero 70/2021, dell' che è, tuttavia, successiva al tempo di redazione del modello UNILAV CP_4
(del 3 giugno 2011) e dunque non poteva essere operante al tempo.
Pag. 7 di 17 Va, infine, osservato che una difesa adeguata avrebbe imposto all'opponente di smentire la significatività di una indicazione di tal fatta nel senso proposto dal lavoratore opposto.
L'indicazione, si ripete, era unitaria e costituiva una riproduzione fedele di una dizione presente in una circolare che si riferiva proprio alle dichiarazioni CP_4 dei sostituti d'imposta, che non si fermava alla sola menzione del numero 115 ma, si ripete, era <<115 CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>>, sicché una contestazione efficace avrebbe imposto di spiegare quale altro senso ( in termini ragionevoli) la medesima complessiva dizione potesse avere.
Inoltre, un eventuale errore del datore di lavoro nel compilare il modulo, non avrebbe mai potuto andare a detrimento del lavoratore trattandosi di un documento, che in buona sostanza, fa prova contro e non a favore dello stesso soggetto che lo elabora.
Infatti, il datore di lavoro stava dichiarando all' in un documento ufficiale e CP_4 obbligatorio, il contratto collettivo (id est il trattamento economico e normativo) che applicava nella sua impresa e che regolava il rapporto di lavoro che in quel momento andava ad instaurare con il . Tale documento era pure consegnato CP_1 al lavoratore, che firmava per ricevuta.
Come si comprende bene, la presenza in una o più buste paga del medesimo codice è un dato ulteriore che vale solo a rafforzare il dato documentale dovuto al contenuto del modello UNILAV, che già di per sé è sufficiente ad avvalorare l'assunto del . CP_1
Con ulteriore argomento difensivo, l'impresa reitera in questa sede l'assunto che concerne l'omessa produzione in sede monitoria dei contratti collettivi e degli accordi sindacali regolanti le pretese azionate dal lavoratore.
Nello specifico, l'appellante assume che il lavoratore avrebbe depositato, unitamente al ricorso per ingiunzione, soltanto il “CCNL per i lavoratori Addetti alla Piccola e Media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti”, omettendo di produrre gli ulteriori accordi, fra cui contratto collettivo sottoscritto in data 03.07.2017 che fondava la richiesta di una tantum.
Pag. 8 di 17 La censura è inammissibile.
Essa non si confronta con la motivazione del Tribunale in cui si legge << deve rilevarsi che già in sede monitoria il lavoratore aveva allegato sia il CCNL applicabile (valevole fino al 31.10.2020) sia tutti gli accordi economici (anche precedenti) che le Parti contrattuali hanno inteso istituire, di talché
l'inapplicabilità di tali istituti opposta dalla società sulla base della dedotta mancata allegazione degli accordi economici intervenuti, non può trovare accoglimento>>.
In sostanza, il lavoratore aveva riprodotto pedissequamente già nel ricorso per decreto ingiuntivo il contenuto delle clausole contrattuali cui aveva fatto riferimento, indicando sia gli accordi da cui gli stessi erano tratti che gli articoli che contenevano la disciplina riprodotta.
Analoga tecnica espositiva era stata da lui adottata in sede di opposizione nella memoria di costituzione in cui egli aveva corredato tale allegazione specifica anche dei testi contrattuali il cui contenuto, nelle clausole d'interesse, era già stato riprodotto nelle sue difese.
Per altro, ove il tenore di detti testi fosse stato contestato dall'opponente (ma così non è stato in sede di ricorso in opposizione o comunque nel corso del giudizio) ciò avrebbe determinato solo la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto disporne l'acquisizione d'ufficio ex art.421 cpc al fine di accertarne l'esatta dizione.
Pertanto, anche tale motivo è infondato.
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che l'art.46 del ccnl che regola l'elemento retributivo denominato “elemento perequativo” condiziona l'erogazione di tale voce all'insussistenza di contrattazione aziendale di secondo livello, per cui la dimostrazione di tale circostanza, sarebbe stata a carico del lavoratore.
Va premesso che l'art. <<46 Cap. VI c.c.n.l. 2013, ora art. 48 Cap. VI c.c.n.l. 2017 rubricato (Elemento perequativo) dispone per come è pacifico fra le parti: “A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
Pag. 9 di 17 nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui
o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente………….. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero………>>,
Il Tribunale ha affermato, in relazione alla pretesa in discussione e per affermarne la debenza, che dalle buste paga prodotte in giudizio non emerge che il lavoratore goda di elementi economici aggiuntivi rispetto alla paga base ed agli scatti di anzianità.
Tale parte della motivazione non è stata contrastata dall'appellante.
Viceversa, in presenza di tale statuizione, l'impresa avrebbe dovuto, in primo luogo, superare con una critica efficace tale asserto, atteso che, alla luce del dettato contrattuale appena riportato, l'emolumento, anche ove sussista la contrattazione aziendale, debba essere corrisposto per intero in assenza della percezione di voci aggiuntive estranee alla contrattazione nazionale.
Ciò si ricava dall'espressione <ovvero>> che pone l'alternativa fra la prima parte della clausola che si riferisce al caso di contratti aziendali inesistenti e mancata percezione di somme aggiuntive da essi scaturenti e la seconda in cui tali somme siano percepite.
Infatti, il contratto collettivo subordina la percezione integrale dell'emolumento all'assenza di una contrattazione aziendale di secondo livello e della mancata percezione di elementi retribuivi aggiuntivi (retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l)., mentre e laddove tali voci siano state corrisposte l'importo dell'elemento perequativo viene ridotto in corrispondenza alla misura di esse, va
Pag. 10 di 17 da sé che l'importo di tale elemento, in difetto di tali voci economiche che risultino corrisposte, vada accordato per intero.
Lo stesso infatti è previsto per compensare l'assenza contenuti economici aggiuntivi a quelli della contrattazione nazionale allo scopo di realizzare parificazione retributiva tra i lavoratori delle aziende di piccole dimensioni, prive di rappresentanze sindacali a livello aziendale, con quelli delle aziende medio- grandi.
Va comunque rilevato in ordine alla consistenza di fatto costitutivo o impeditivo della insussistenza o esistenza della contrattazione di secondo livello e la questione su chi ricada il conseguente onere probatorio, che la questione teorica
è superata dal concreto atteggiamento processuale delle parti nel contraddittorio.
Infatti, sin dalla proposizione della domanda in sede monitoria, il lavoratore aveva espressamente allegato che egli godeva unicamente di paga base e scatto di anzianità e che <nulla è stato concordato, né il lavoratore ha mai beneficiato di superminimi o premi annui >>, intendendo, conl'uso dell'espressione <nulla è stato concordato >> con chiarezza escludere l'intervento di una contrattazione di secondo livello, mentre l'impresa, nel proporre opposizione, non aveva direttamente avversato tale assunto, il che le avrebbe imposto di sostenere l'esistenza di accordi, ma si era limitata ad affermare che il lavoratore non aveva assolto all'onere della prova dovendo dimostrare l'assenza di una contrattazione aziendale di secondo livello.
In altri termini, la dialettica fra le parti e l'efficace contrasto dell'affermazione del lavoratore avrebbe imposto all'opponente di negare la veridicità del fatto
(negativo) da questi affermato anche attraverso l'affermazione di un fatto contrario, cosa assai più agevole rispetto all'allegazione e prova negativa richiesta alla controparte, posto che si trattava di richiamare accordi che, se intervenuti, avevano avuto come parte l'azienda e dunque erano necessariamente nella disponibilità di questa.
Con altro motivo di impugnazione l'appellante assume che in relazione all' “una tantum”, al “welfare” e all'“ente bilaterale metalmeccanici”, l'opposto non avrebbe offerto in comunicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
Pag. 11 di 17 periodo successivo al 2017, né, men che meno, l'“accordo del 20 febbraio 2018” ed “verbale del 15.11.2013”, e che in ogni caso, tali “elementi retributivi” sarebbero, comunque, assorbiti dall'elemento perequativo.
Sostiene l'appellante che, pur non trattandosi di “premi” o “superminimi”, le voci
a titolo di “una tantum”, “welfare”, “elemento bilaterale” sarebbero assorbibili all'elemento perequativo.
In relazione all'elemento bilaterale ha osservato che il Tribunale ha asserito che la non aveva allegato l'adesione al sistema della bilateralità, quale Parte_1 elemento impeditivo all'insorgenza del diritto, mentre la società aveva contestato l'applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo.
In ogni caso, l'azienda non sarebbe rientrata nella sfera degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale, o territoriali per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti che avrebbe reso vincolanti i trattamenti per la bilateralità.
Il Tribunale avrebbe contraddittoriamente riconosciuto in favore del SI CP_1
l'“elemento bilaterale” non sulla base della dedotta “non adesione al sistema della bilateralità”, bensì sulla base della “adesione al sistema della bilateralità”.
Anche tale argomento è infondato.
Il profilo della omessa produzione dei testi contrattuali è già stato esaminato e superato in precedenza per cui si rimanda a tale parte della motivazione.
L'assunto che le voci, pur non costituendo premi o superminimi, sarebbero assorbibili all'elemento perequativo non è supportato da alcun riferimento contrattuale che lo avvalori, che anzi l'art.46 espressamente ritiene assorbibili, nel senso che vadano portati in detrazione all'ammontare intero dello stesso, unicamente compensi comunque soggetti a contribuzione >>.
Pertanto, l'assunto dell'appellante va ritenuto infondato.
Il Tribunale ha statuito pronunciandosi sul diritto all'elemento blaterale osservando che <...la contrattazione collettiva di riferimento ha previsto
l'istituzione dell'Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) con la costituzione, nell'ambito di quest'ultimo, di Fondi a cui sono demandati funzioni specifiche
Pag. 12 di 17 atte a promuovere e sviluppare prestazioni nel settore della sicurezza, formazione, sostegno al reddito (Verbale del 15.11.2013 allegato 13 del CCNL depositato); l'accordo prevede altresì che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta un elemento retributivo a nessun titolo assorbibile aggiuntivo pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità. (art. 48 bis c.c.n.l 2013 ora Cap. VI art. 53 c.c.n.l
2017).>>.
Come si vede, si tratta di situazioni fra loro alternative o l'impresa aderisce al sistema della bilateralità o, in caso contrario, deve versare l'elemento retributivo in questione pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità. Nel caso la
[...]
nega di avere aderito e di rientrare nella sfera di applicazione. Ma la Pt_1 contestazione che l'impresa rientri nella sfera di applicazione della contrattazione invocata dal lavoratore deve essere disattesa posto che si è già affermato che trova applicazione il ccnl di settore metalmeccanici delle piccole e medie imprese di cui si è detto in precedenza.
Inoltre, l'assunto dell'assenza di un obbligo è condotto senza contrastare specificamente la sentenza in riferimento al dettato contrattuale riprodotto nella decisione per cui <le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità>>.
Con ulteriore censura l'appellante assume che l'emolumento connesso al welfare non sarebbe dovuto in quanto la disciplina contrattuale (cfr. art. 52) non avrebbe previsto– contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - alcun obbligo in capo alla Società opponente di istituire un piano di “welfare” e, tanto meno, la monetizzazione del corrispondente valore di euro “150” in favore dell'opposto.
L'argomento non è condivisibile.
Nel testo riportato dall'opposto dell'art.52 dell'accordo del 20 febbraio 2018 si legge che :<A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio
Pag. 13 di 17 di tutti i lavoratori dipendenti piani di welfare/flexible benefits per un valore di
€ 150,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020.
In attesa della stesura definitiva del testo contrattuale Controparte_5
, e anche al fine di agevolarne gli
[...] CP_6 CP_7 CP_8 opportuni adempimenti specificano che l'attivazione del beneficio del valore di
€ 150,00 per l'anno 2018, dovrà essere messo effettivamente nella disponibilità del lavoratore entro il 30 marzo 2018>>.
Come si vede anche a prescindere dal successivo parere espresso dalle organizzazioni sindacali, con quella che hanno definito “circolare esplicativa” sin dal marzo 2018 le imprese dovranno erogare l'importo di euro 150 ( qui rivendicati per il 2018 e 2019) .
Con ulteriore censura l'appellante assume di essere incorso in errore sulle ore di
Rol maturate dal lavoratore nella busta paga del 2016 che avrebbe integrato gli estremi dell'errore essenziale ex art. 1428 Cod. Civ. e riconoscibile ex art. 1431
Cod. Civ..
Infatti l'importo indicato in busta paga sarebbe stato palesemente esorbitante rispetto all'ammontate maturato poiché l'art. 21 (e seguenti) del contratto collettivo nazionale di lavoro ex adverso invocato prevede, tra l'altro, che “la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 oreretribuite su base annua” e, quindi, le ore maturabili ogni anno a titolo di Rol sarebbero pari a 72 oltre ad un massimo di ore a titolo di festività pari a 32 ore (72 ore + 32 ore = 104 ore annue), viceversa, dal cedolino paga relativo al mese di dicembre 2016, la riduzione di orario di lavoro sarebbe – erroneamente - pari a complessive
206,40 e, cioè, pari alla somma dell'errata quantificazione di 142,89 ore a titolo di Rol e all'errata quantificazione di 63,51 ore a titolo di festività (doc. n. 2 allegato al ricorso in opposizione per decreto ingiuntivo).
L'errore avrebbe determinato l'errata quantificazione di Rol residui, anche con riguardo al cedolino paga relativo al mese di dicembre 2017 (doc. n. 3) e ai successivi cedolini paga relativi al 2018.
L'errore sarebbe stato essenziale e riconoscibile poiché l'indicazione di 142,89 ore a titolo di Rol risultanti dal cedolino paga del mese di dicembre 2016 sarebbe
Pag. 14 di 17 stato esorbitante rispetto alle ore a titolo di Rol risultanti dai cedolini paga relativi al mese di dicembre degli anni precedenti. Infatti, nel mese di dicembre 2015 i rol sarebbero stati pari ad ore 72,00.
Pertanto, il lavoratore avrebbe avuto diritto al pagamento della minor somma di euro 463,63 ore a titolo di Rol e non già di euro “623,196”.
Non solo l'impresa non avrebbe mai erogato in passato somme di tale entità né avrebbe espresso la volontà di dare seguito al detto errore (cfr. art. 1362, secondo comma, Cod. Civ.) e, di conseguenza, non avrebbe mai ingenerato alcuna aspettativa in tal senso nei confronti del SI . Infine, il lavoratore non CP_1 avrebbe allegato e dimostrato di “non aver fruito” dei permessi, avendo finanche omesso di indicare gli anni nei quali – a suo dire – non avrebbe fruito dei permessi medesimi.
Egli, infatti, si sarebbe limitato a dedurre unicamente di aver maturato “h.
570,76”.
A contrasto delle difese l'appellato ha evidenziato che esaminando la busta paga di dicembre 2015 risulterebbe un saldo maturato nell'anno precedente (2014) Rol di h. 185,72 e ex festività n. 127,91 e come Rol residui nell'atto 2015 h. 251,72 .
Quest'ultimo dato (Rol residuo 2015 h. 251,72) avrebbe dovuto essere riportato nella busta paga di gennaio 2016.
Viceversa, nella busta paga di gennaio 2016, a titolo di Rol A.P. (anno precedente) sarebbero indicate h. 185,72 (dato invece corrispondente al maturato residuo dell'anno 2014) in luogo di h. 251,72 (residuo anno 2015); di conseguenza al fine di ristabilire l'effettivo maturato a dicembre 2016, quindi, l'azienda avrebbe inserito come Rol maturati 142,89 per riparametrare con i due anni non inseriti in busta paga.
Pertanto, il dato richiesto dal lavoratore sarebbe esatto in quanto corrispondente al contenuto delle buste paga ove sono indicati mensilmente i Rol goduti. Il dato inserito nella busta paga di dicembre 2018 a titolo di Rol maturati e non goduti
(pari a h. 623,196) sarebbe un dato elaborato dalla società e costituirebbe riconoscimento da parte della medesima del credito maturato e dovuto al lavoratore.
Pag. 15 di 17 Va premesso che lo stesso lavoratore ha, attraverso le allegazioni appena riprodotte, inteso evidenziare che non vi era un errore riconoscibile che, anzi, proprio gli arretrati via via maturati avvaloravano il complessivo importo accreditato.
Ne deriva che in tal caso va richiamato l'orientamento del Supremo Collegio in base al quale «il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione» (v. Cass. 28798/2024, 19820/2023, 2817/2022,1173/2018,
8290/2016, 9885/2000. 5573/97).
Invero, dall'esame delle sole buste paga non è possibile neppure trarre conferma dell'assunto dell'appellante circa l'effettiva entità delle ore maturate poiché i criteri di elaborazione delle competenze contenute nella busta paga presentano elementi a favore del lavoratore fra cui l'indicazione della misura dei ROL e elementi a favore dell'impresa quali festività e rol goduti, ma in relazione a tali documenti va osservato che il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte
<vale, tuttavia, solo se riferito ai documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersi dei loro effetti favorevoli: in tale ipotesi la parte che esibisce il documento non può selezionare quanto in esso rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli;
viceversa, quando il documento è formato da una delle parti in causa, rivive e prevale la ricordata regola probatoria secondo cui lo scritto proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa anche se versato in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto>>( Cass.28798/2024).
Perciò, al fine di avvalorare il criterio di calcolo dedotto con l'impugnazione,
l'appellante avrebbe dovuto fornire in giudizio elementi di prova ulteriori atti a dimostrare che la misura maturata fosse effettivamente inferiore a quella indicata in busta paga.
Pertanto, anche tale motivo va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivoper il primo grado, in ossequio al divieto di reformatio in pejus, nella misura già definita dal
Pag. 16 di 17 Tribunale e, per il secondo, nel rispetto dei minimi tariffari, in applicazione della tabella 12, terzo scaglione, e con il riconoscimento dei compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 13 giugno 2022 nei confronti di e sull'appello incidentale di quest'ultimo, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 1004/2021 emessa il giorno 15 dicembre 2021 dal
Tribunale-GL di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello principale mentre accoglie quello incidentale e, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo (restando per tale via confermata la condanna ivi disposta a carico della Parte_1
al pagamento di euro 11.853,97 oltre interessi e rivalutazione dalla
[...] maturazione di ciascun diritto al soddisfo) .
2) Condanna la alla rifusione delle spese di entrambi i gradi Parte_2 del giudizio che liquida, per il primo grado, nella misura già definita dal
Tribunale di euro 3.200,00 oltre Iva, CPA e spese generali, e per il secondo, in euro 2000,00 oltre Iva, CPA e spese generali.
Roma, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza cartolare del giorno 11 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta previste dall'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1497/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1004/2021 emessa in data 15 dicembre 2021 dal Tribunale-
GL di Cassino e vertente tra
(partita iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raoul Barsanti PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
, cf , rappresentato e difeso, per mandato CP_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Silvana Vecchio Pec Email_2
APPELLATO ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 giugno 2022 la Parte_1 ha impugnato la sentenza n.1004/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Cassino il giorno 15 dicembre 2021.
Con la sentenza gravata è stata accolta parzioalte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attuale appellante ridicendo, per effetto della parziale compensazione, ad euro 9.582,84 la somma al cui pagamento la società era condannata in favore del lavoratore per una serie di titoli contrattuali ( ROL, elemento bilaterale, elemento perequativo, una tantum).
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si dirà in riferimento alle prestazioni negate.
costituendosi non solo ha avversato il gravame proposto dalla società CP_1 ma ha, a sua volta, proposto appello incidentale regolarmente notificato a controparte.
La causa, è stata fissata (su richiesta della difesa della parte appellante) per la decisione per il giorno 11 marzo 2025, con le forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter cpc , assegnando termine fino alla stessa data, ore 9.00 per il deposito delle note scritte.
Preso atto che l'appellante principale ha depositato noto scritte il Parte_1
10 marzo 2025 insistendo sull'accoglimento del proprio appello, la causa è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 17 Con la sentenza gravata il Tribunale, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla , revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1
, e condannava la alla corresponsione della minor CP_1 Parte_1 somma di euro 9.582,84 a titolo ROL, elemento bilaterale, elemento perequativo, welfare, una tantum, ritenendo la parziale prescrizione delle pretese oggetto dell'originario ricorso proposto in sede monitoria.
Il Tribunale superava la contestazione formulata dalla società che negava l'applicabilità del CCNL per i lavoratori Addetti alla Piccola e Media Industria
Metalmeccanica e alla Installazione di Impianti, invocato dal lavoratore a sostegno delle pretese, ritenendo che quest'ultimo avesse offerto sufficienti elementi di giudizio a sostegno dell'operatività del suddetto contratto collettivo.
In particolare, il primo giudice valorizzava le indicazioni presenti nella comunicazione , nelle buste paga e la mancata contestazione, ad opera CP_2 dell'opponente, dell'assunto del che gli adeguamenti economici corrisposti CP_1 trovassero fondamento in tale contrattazione.
Pronunciandosi sulla prescrizione affermava l'estinzione parziale dei crediti maturati dal 2012 al 2019.
Preso atto della dimostrazione in giudizio di due atti interruttivi (risalenti al 15 febbraio 2018 e al 19 luglio 2019) ciascuno dei quali concernente una parte delle pretese oggetto di domanda, affermava la prescrizione dell'elemento perequativo e dell'elemento bilaterale per il periodo antecedente al 15 febbraio 2013, mentre quella del somme pretese a titolo di welfare ed una tantum, per il periodo antecedente al 19 luglio 2014; infine, delle somme a tiolo di ROL per il periodo antecedente al 22 gennaio 2016 considerato che l'unico atto interruttivo risaliva alla notifica del decreto ingiuntivo.
Nella motivazione, specificava che l'elemento perequativo previsto dall'art. 46 del
CCNL era dovuto in quanto, per un verso, la mancata percezione degli elementi economici aggiuntivi rispetto alla paga base ed agli scatti di anzianità trovava conferma anche dai prospetti paga e, per altro, l'inesistenza della contrattazione di secondo livello richiesta dall'articolo costituiva un fatto impeditivo con conseguente onere di allegazione e prova a carico dell'impresa opponente.
Pag. 3 di 17 Onere non assolto.
In relazione alla critica svolta dalla che il lavoratore non avesse Parte_1 prodotto gli accordi economici (del 20.02.2018 ed il verbale del 15.11.2013) su cui si fondava il diritto all'una tantum, del welfare e dell'ente bilaterale metalmeccanici, osservava che già in sede monitoria il lavoratore aveva allegato sia il CCNL applicabile (valevole fino al 31.10.2020) sia tutti gli accordi economici. Escludeva, inoltre, l'assorbibilità delle voci in discorso nell'elemento perequativo affermando che la natura delle stesse non fosse assibilabile a quella dei premi, dei superminimi, o di altri elementi retributivi soggetti a contribuzione, in costanza dei quali avrebbe potuto operare l'assorbimento previsto dal ccnl.
Riteneva, altresì, che le somme pretese, a titolo di elemento bilaterale, fossero dovute in quanto la contrattazione collettiva di riferimento aveva previsto l'istituzione dell'Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) con la costituzione, nell'ambito di quest'ultimo, di Fondi a cui sono demandati funzioni specifiche atte a promuovere e sviluppare prestazioni nel settore della sicurezza, formazione, sostegno al reddito (Verbale del 15 novembre 2013), contestualmente disponendo che le imprese che non aderiscono al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità. (art. 48 bis c.c.n.l 2013 ora Cap. VI art. 53 c.c.n.l
2017).
Affermava che la mancata adesione al sistema della bilateralità, quale elemento impeditivo all'insorgenza del diritto al pagamento dell'importo dovuto dall'impresa, avrebbe dovuto essere anch'esso dedotto ed allegato dall'impresa, onere che riteneva non assolto.
In ordine all'ammontare delle ore maturate a titolo di ROL escludeva che l'errore datoriale, nell'indicare in busta paga un numero superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, fosse essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, sì da presentare i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass.,
Pag. 4 di 17 nn. 4942/2000; 818/2007). Conseguentemente riteneva esigibile dal lavoratore le somme in busta paga nei limiti della prescrizione.
Avverso detta statuizione hanno proposto impugnazione principale la
[...] ed incidentale . CP_3 CP_1
Per questione di ordine logico va esaminato con precedenza l'appello incidentale proposto dal che riguarda la statuizione sulla preliminare di merito della CP_1 prescrizione.
In proposito il lavoratore osserva che, alla luce del più recente intendimento della
Suprema Corte (n. 26246/2022) va esclusa la prescrizione dei crediti non prescritti alla data del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n.92/2012) finché il rapporto di lavoro perduri potendo, in tal caso, la prescrizione decorrere solo dalla cessazione del rapporto.
Ciò in applicazione del principio di diritto “Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro adeguata tutela, non è assistito da un regime di stabilità, dal che ne consegue che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre – a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” .
In rapporto di lavoro in questione sarebbe ancora in corso per cui nessun termine prescrizionale sarebbe ancora decorso. Dunque l'intero credito oggetto dell'ingiunzione avrebbe dovuto essere accordato al lavoratore incluso l'importo ulteriore di € 2.271,13 detratto dal Tribunale dall'ammontare liquidato in decreto ingiuntivo (€ 11.853,97).
Il motivo è fondato.
Infatti, si discute di crediti che, come detto nella sentenza impugnata, sono sorti dal 2012 al 2019, sicché, proprio in applicazione del su riportato principio di diritto, la prescrizione per i crediti di cui si discute non è ancora decorsa.
Sul punto la sentenza va dunque riformata.
Pag. 5 di 17 La propone con l'appello principale i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione.
Con il primo motivo, la società ribadisce l'inapplicabilità del ccnl invocato dal lavoratore, il CCNL per i lavoratori Addetti alla Piccola e Media Industria
Metalmeccanica e alla Installazione di Impianti, sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado in punto di elementi di giudizio ritenuti significativi.
Il “codice 115” e la relativa dicitura “ccnl per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore” riferito al settore “metalmeccanica” sarebbe stato insufficiente poiché nel settore, i contratti collettivi nazionali di lavoro sarebbero ben n. 8.
Inoltre, nella circolare n. 70 del 2021, l' avrebbe disposto che il “dato CP_4 relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)” e nel caso l'indicazione del numero 115 non avrebbe assolto a tale onere.
Infine, il codice 115 non sarebbe stato presente costantemente nelle buste paga, ma solo in alcuni cedolini quali quelli di gennaio 2012, giugno 2012, luglio 2012, agosto 2012, settembre 2012, ottobre 2012, novembre 2012 e dicembre 2012 che per altro riguarderebbero competenze oggetto di prescrizione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che nel modello UNILAV del 3 giugno 2011 con cui l'impresa dichiarava all' l'istaurazione del rapporto di lavoro, costituente documento CP_4 elaborato dallo stesso datore di lavoro, consegnato anche al lavoratore che firmava in calce per ricevuta, si legge con chiarezza nella parte dedicata all'indicazione del <> applicato, la dicitura :<115-CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore >>.
È del resto corretto quanto evidenziato dal lavoratore ossia che il senso del numero 115 andasse necessariamente desunto da quanto contenuto nella circolare n.130 del 7 settembre 2004, prodotta dallo stesso lavoratore, CP_4 concernente le comunicazioni a carico dei sostituti di imposta dei dati delle certificazioni rilasciate ai lavoratori.
Pag. 6 di 17 Infatti, nell'allegato 6 della circolare, proprio in riferimento al settore metalmeccanico, i contratti collettivi ivi indicati risultano contrassegnati ciascuno da un numero costituente un cd “codice contratto” come si legge nella tabella presente nell'allegato 6.
I codici sono precisamente 113, 114, 115, 116 e 191, ciascuno di essi corrispondente ad un diverso contratto collettivo del settore differenziato in riferimento alla diversa tipologia di impresa.
In corrispondenza al codice 115 si rinviene esattamente alla dizione riportata dall'impresa nel compilare il modello UNILAV ossia <115 CCNL Parte_1 per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>>.
È evidente che conseguentemente il dato <115 CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>> riportato dal datore di lavoro nel modello
UNILAV assume un significato inequivoco per il contenuto complessivo ed unitario della dizione usata per individuare il contratto applicato.
In altri termini, la dicitura non può essere letta separando il codice <<115>> dalla successiva indicazione <CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>>, né ciò è neppure ipotizzato con chiarezza dall'appellante, che non ha mai, significativamente, offerto una lettura alternativa plausibile di tale dato dalla stessa dichiarato nel modello UNILAV.
Sin dal primo grado, l'impresa si è limitata a compiere contestazioni generiche in ordine al contratto applicabile, non indicandone uno alternativo e senza neppure spiegare perché nella dichiarazione obbligatoria indirizzata all' si rinvenisse, CP_4 in termini che al Collegio appaiono univoci, il riferimento a tale contratto collettivo e senza neppure spiegare, eventualmente, se e in che termini tale specifica dizione fosse compatibile con altro (ed imprecisato) contratto collettivo.
Inoltre, non pare trascurabile neppure il fatto che la difesa dell'appellante con cui si sostiene che i contratti collettivi dovessero essere indicati con codici alfanumerici è condotta in riferimento ad una circolare, la numero 70/2021, dell' che è, tuttavia, successiva al tempo di redazione del modello UNILAV CP_4
(del 3 giugno 2011) e dunque non poteva essere operante al tempo.
Pag. 7 di 17 Va, infine, osservato che una difesa adeguata avrebbe imposto all'opponente di smentire la significatività di una indicazione di tal fatta nel senso proposto dal lavoratore opposto.
L'indicazione, si ripete, era unitaria e costituiva una riproduzione fedele di una dizione presente in una circolare che si riferiva proprio alle dichiarazioni CP_4 dei sostituti d'imposta, che non si fermava alla sola menzione del numero 115 ma, si ripete, era <<115 CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie del settore>>, sicché una contestazione efficace avrebbe imposto di spiegare quale altro senso ( in termini ragionevoli) la medesima complessiva dizione potesse avere.
Inoltre, un eventuale errore del datore di lavoro nel compilare il modulo, non avrebbe mai potuto andare a detrimento del lavoratore trattandosi di un documento, che in buona sostanza, fa prova contro e non a favore dello stesso soggetto che lo elabora.
Infatti, il datore di lavoro stava dichiarando all' in un documento ufficiale e CP_4 obbligatorio, il contratto collettivo (id est il trattamento economico e normativo) che applicava nella sua impresa e che regolava il rapporto di lavoro che in quel momento andava ad instaurare con il . Tale documento era pure consegnato CP_1 al lavoratore, che firmava per ricevuta.
Come si comprende bene, la presenza in una o più buste paga del medesimo codice è un dato ulteriore che vale solo a rafforzare il dato documentale dovuto al contenuto del modello UNILAV, che già di per sé è sufficiente ad avvalorare l'assunto del . CP_1
Con ulteriore argomento difensivo, l'impresa reitera in questa sede l'assunto che concerne l'omessa produzione in sede monitoria dei contratti collettivi e degli accordi sindacali regolanti le pretese azionate dal lavoratore.
Nello specifico, l'appellante assume che il lavoratore avrebbe depositato, unitamente al ricorso per ingiunzione, soltanto il “CCNL per i lavoratori Addetti alla Piccola e Media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti”, omettendo di produrre gli ulteriori accordi, fra cui contratto collettivo sottoscritto in data 03.07.2017 che fondava la richiesta di una tantum.
Pag. 8 di 17 La censura è inammissibile.
Essa non si confronta con la motivazione del Tribunale in cui si legge << deve rilevarsi che già in sede monitoria il lavoratore aveva allegato sia il CCNL applicabile (valevole fino al 31.10.2020) sia tutti gli accordi economici (anche precedenti) che le Parti contrattuali hanno inteso istituire, di talché
l'inapplicabilità di tali istituti opposta dalla società sulla base della dedotta mancata allegazione degli accordi economici intervenuti, non può trovare accoglimento>>.
In sostanza, il lavoratore aveva riprodotto pedissequamente già nel ricorso per decreto ingiuntivo il contenuto delle clausole contrattuali cui aveva fatto riferimento, indicando sia gli accordi da cui gli stessi erano tratti che gli articoli che contenevano la disciplina riprodotta.
Analoga tecnica espositiva era stata da lui adottata in sede di opposizione nella memoria di costituzione in cui egli aveva corredato tale allegazione specifica anche dei testi contrattuali il cui contenuto, nelle clausole d'interesse, era già stato riprodotto nelle sue difese.
Per altro, ove il tenore di detti testi fosse stato contestato dall'opponente (ma così non è stato in sede di ricorso in opposizione o comunque nel corso del giudizio) ciò avrebbe determinato solo la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto disporne l'acquisizione d'ufficio ex art.421 cpc al fine di accertarne l'esatta dizione.
Pertanto, anche tale motivo è infondato.
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che l'art.46 del ccnl che regola l'elemento retributivo denominato “elemento perequativo” condiziona l'erogazione di tale voce all'insussistenza di contrattazione aziendale di secondo livello, per cui la dimostrazione di tale circostanza, sarebbe stata a carico del lavoratore.
Va premesso che l'art. <<46 Cap. VI c.c.n.l. 2013, ora art. 48 Cap. VI c.c.n.l. 2017 rubricato (Elemento perequativo) dispone per come è pacifico fra le parti: “A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
Pag. 9 di 17 nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui
o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente………….. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero………>>,
Il Tribunale ha affermato, in relazione alla pretesa in discussione e per affermarne la debenza, che dalle buste paga prodotte in giudizio non emerge che il lavoratore goda di elementi economici aggiuntivi rispetto alla paga base ed agli scatti di anzianità.
Tale parte della motivazione non è stata contrastata dall'appellante.
Viceversa, in presenza di tale statuizione, l'impresa avrebbe dovuto, in primo luogo, superare con una critica efficace tale asserto, atteso che, alla luce del dettato contrattuale appena riportato, l'emolumento, anche ove sussista la contrattazione aziendale, debba essere corrisposto per intero in assenza della percezione di voci aggiuntive estranee alla contrattazione nazionale.
Ciò si ricava dall'espressione <ovvero>> che pone l'alternativa fra la prima parte della clausola che si riferisce al caso di contratti aziendali inesistenti e mancata percezione di somme aggiuntive da essi scaturenti e la seconda in cui tali somme siano percepite.
Infatti, il contratto collettivo subordina la percezione integrale dell'emolumento all'assenza di una contrattazione aziendale di secondo livello e della mancata percezione di elementi retribuivi aggiuntivi (retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l)., mentre e laddove tali voci siano state corrisposte l'importo dell'elemento perequativo viene ridotto in corrispondenza alla misura di esse, va
Pag. 10 di 17 da sé che l'importo di tale elemento, in difetto di tali voci economiche che risultino corrisposte, vada accordato per intero.
Lo stesso infatti è previsto per compensare l'assenza contenuti economici aggiuntivi a quelli della contrattazione nazionale allo scopo di realizzare parificazione retributiva tra i lavoratori delle aziende di piccole dimensioni, prive di rappresentanze sindacali a livello aziendale, con quelli delle aziende medio- grandi.
Va comunque rilevato in ordine alla consistenza di fatto costitutivo o impeditivo della insussistenza o esistenza della contrattazione di secondo livello e la questione su chi ricada il conseguente onere probatorio, che la questione teorica
è superata dal concreto atteggiamento processuale delle parti nel contraddittorio.
Infatti, sin dalla proposizione della domanda in sede monitoria, il lavoratore aveva espressamente allegato che egli godeva unicamente di paga base e scatto di anzianità e che <nulla è stato concordato, né il lavoratore ha mai beneficiato di superminimi o premi annui >>, intendendo, conl'uso dell'espressione <nulla è stato concordato >> con chiarezza escludere l'intervento di una contrattazione di secondo livello, mentre l'impresa, nel proporre opposizione, non aveva direttamente avversato tale assunto, il che le avrebbe imposto di sostenere l'esistenza di accordi, ma si era limitata ad affermare che il lavoratore non aveva assolto all'onere della prova dovendo dimostrare l'assenza di una contrattazione aziendale di secondo livello.
In altri termini, la dialettica fra le parti e l'efficace contrasto dell'affermazione del lavoratore avrebbe imposto all'opponente di negare la veridicità del fatto
(negativo) da questi affermato anche attraverso l'affermazione di un fatto contrario, cosa assai più agevole rispetto all'allegazione e prova negativa richiesta alla controparte, posto che si trattava di richiamare accordi che, se intervenuti, avevano avuto come parte l'azienda e dunque erano necessariamente nella disponibilità di questa.
Con altro motivo di impugnazione l'appellante assume che in relazione all' “una tantum”, al “welfare” e all'“ente bilaterale metalmeccanici”, l'opposto non avrebbe offerto in comunicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
Pag. 11 di 17 periodo successivo al 2017, né, men che meno, l'“accordo del 20 febbraio 2018” ed “verbale del 15.11.2013”, e che in ogni caso, tali “elementi retributivi” sarebbero, comunque, assorbiti dall'elemento perequativo.
Sostiene l'appellante che, pur non trattandosi di “premi” o “superminimi”, le voci
a titolo di “una tantum”, “welfare”, “elemento bilaterale” sarebbero assorbibili all'elemento perequativo.
In relazione all'elemento bilaterale ha osservato che il Tribunale ha asserito che la non aveva allegato l'adesione al sistema della bilateralità, quale Parte_1 elemento impeditivo all'insorgenza del diritto, mentre la società aveva contestato l'applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo.
In ogni caso, l'azienda non sarebbe rientrata nella sfera degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale, o territoriali per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti che avrebbe reso vincolanti i trattamenti per la bilateralità.
Il Tribunale avrebbe contraddittoriamente riconosciuto in favore del SI CP_1
l'“elemento bilaterale” non sulla base della dedotta “non adesione al sistema della bilateralità”, bensì sulla base della “adesione al sistema della bilateralità”.
Anche tale argomento è infondato.
Il profilo della omessa produzione dei testi contrattuali è già stato esaminato e superato in precedenza per cui si rimanda a tale parte della motivazione.
L'assunto che le voci, pur non costituendo premi o superminimi, sarebbero assorbibili all'elemento perequativo non è supportato da alcun riferimento contrattuale che lo avvalori, che anzi l'art.46 espressamente ritiene assorbibili, nel senso che vadano portati in detrazione all'ammontare intero dello stesso, unicamente compensi comunque soggetti a contribuzione >>.
Pertanto, l'assunto dell'appellante va ritenuto infondato.
Il Tribunale ha statuito pronunciandosi sul diritto all'elemento blaterale osservando che <...la contrattazione collettiva di riferimento ha previsto
l'istituzione dell'Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) con la costituzione, nell'ambito di quest'ultimo, di Fondi a cui sono demandati funzioni specifiche
Pag. 12 di 17 atte a promuovere e sviluppare prestazioni nel settore della sicurezza, formazione, sostegno al reddito (Verbale del 15.11.2013 allegato 13 del CCNL depositato); l'accordo prevede altresì che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta un elemento retributivo a nessun titolo assorbibile aggiuntivo pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità. (art. 48 bis c.c.n.l 2013 ora Cap. VI art. 53 c.c.n.l
2017).>>.
Come si vede, si tratta di situazioni fra loro alternative o l'impresa aderisce al sistema della bilateralità o, in caso contrario, deve versare l'elemento retributivo in questione pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità. Nel caso la
[...]
nega di avere aderito e di rientrare nella sfera di applicazione. Ma la Pt_1 contestazione che l'impresa rientri nella sfera di applicazione della contrattazione invocata dal lavoratore deve essere disattesa posto che si è già affermato che trova applicazione il ccnl di settore metalmeccanici delle piccole e medie imprese di cui si è detto in precedenza.
Inoltre, l'assunto dell'assenza di un obbligo è condotto senza contrastare specificamente la sentenza in riferimento al dettato contrattuale riprodotto nella decisione per cui <le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità>>.
Con ulteriore censura l'appellante assume che l'emolumento connesso al welfare non sarebbe dovuto in quanto la disciplina contrattuale (cfr. art. 52) non avrebbe previsto– contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - alcun obbligo in capo alla Società opponente di istituire un piano di “welfare” e, tanto meno, la monetizzazione del corrispondente valore di euro “150” in favore dell'opposto.
L'argomento non è condivisibile.
Nel testo riportato dall'opposto dell'art.52 dell'accordo del 20 febbraio 2018 si legge che :<A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio
Pag. 13 di 17 di tutti i lavoratori dipendenti piani di welfare/flexible benefits per un valore di
€ 150,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020.
In attesa della stesura definitiva del testo contrattuale Controparte_5
, e anche al fine di agevolarne gli
[...] CP_6 CP_7 CP_8 opportuni adempimenti specificano che l'attivazione del beneficio del valore di
€ 150,00 per l'anno 2018, dovrà essere messo effettivamente nella disponibilità del lavoratore entro il 30 marzo 2018>>.
Come si vede anche a prescindere dal successivo parere espresso dalle organizzazioni sindacali, con quella che hanno definito “circolare esplicativa” sin dal marzo 2018 le imprese dovranno erogare l'importo di euro 150 ( qui rivendicati per il 2018 e 2019) .
Con ulteriore censura l'appellante assume di essere incorso in errore sulle ore di
Rol maturate dal lavoratore nella busta paga del 2016 che avrebbe integrato gli estremi dell'errore essenziale ex art. 1428 Cod. Civ. e riconoscibile ex art. 1431
Cod. Civ..
Infatti l'importo indicato in busta paga sarebbe stato palesemente esorbitante rispetto all'ammontate maturato poiché l'art. 21 (e seguenti) del contratto collettivo nazionale di lavoro ex adverso invocato prevede, tra l'altro, che “la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 oreretribuite su base annua” e, quindi, le ore maturabili ogni anno a titolo di Rol sarebbero pari a 72 oltre ad un massimo di ore a titolo di festività pari a 32 ore (72 ore + 32 ore = 104 ore annue), viceversa, dal cedolino paga relativo al mese di dicembre 2016, la riduzione di orario di lavoro sarebbe – erroneamente - pari a complessive
206,40 e, cioè, pari alla somma dell'errata quantificazione di 142,89 ore a titolo di Rol e all'errata quantificazione di 63,51 ore a titolo di festività (doc. n. 2 allegato al ricorso in opposizione per decreto ingiuntivo).
L'errore avrebbe determinato l'errata quantificazione di Rol residui, anche con riguardo al cedolino paga relativo al mese di dicembre 2017 (doc. n. 3) e ai successivi cedolini paga relativi al 2018.
L'errore sarebbe stato essenziale e riconoscibile poiché l'indicazione di 142,89 ore a titolo di Rol risultanti dal cedolino paga del mese di dicembre 2016 sarebbe
Pag. 14 di 17 stato esorbitante rispetto alle ore a titolo di Rol risultanti dai cedolini paga relativi al mese di dicembre degli anni precedenti. Infatti, nel mese di dicembre 2015 i rol sarebbero stati pari ad ore 72,00.
Pertanto, il lavoratore avrebbe avuto diritto al pagamento della minor somma di euro 463,63 ore a titolo di Rol e non già di euro “623,196”.
Non solo l'impresa non avrebbe mai erogato in passato somme di tale entità né avrebbe espresso la volontà di dare seguito al detto errore (cfr. art. 1362, secondo comma, Cod. Civ.) e, di conseguenza, non avrebbe mai ingenerato alcuna aspettativa in tal senso nei confronti del SI . Infine, il lavoratore non CP_1 avrebbe allegato e dimostrato di “non aver fruito” dei permessi, avendo finanche omesso di indicare gli anni nei quali – a suo dire – non avrebbe fruito dei permessi medesimi.
Egli, infatti, si sarebbe limitato a dedurre unicamente di aver maturato “h.
570,76”.
A contrasto delle difese l'appellato ha evidenziato che esaminando la busta paga di dicembre 2015 risulterebbe un saldo maturato nell'anno precedente (2014) Rol di h. 185,72 e ex festività n. 127,91 e come Rol residui nell'atto 2015 h. 251,72 .
Quest'ultimo dato (Rol residuo 2015 h. 251,72) avrebbe dovuto essere riportato nella busta paga di gennaio 2016.
Viceversa, nella busta paga di gennaio 2016, a titolo di Rol A.P. (anno precedente) sarebbero indicate h. 185,72 (dato invece corrispondente al maturato residuo dell'anno 2014) in luogo di h. 251,72 (residuo anno 2015); di conseguenza al fine di ristabilire l'effettivo maturato a dicembre 2016, quindi, l'azienda avrebbe inserito come Rol maturati 142,89 per riparametrare con i due anni non inseriti in busta paga.
Pertanto, il dato richiesto dal lavoratore sarebbe esatto in quanto corrispondente al contenuto delle buste paga ove sono indicati mensilmente i Rol goduti. Il dato inserito nella busta paga di dicembre 2018 a titolo di Rol maturati e non goduti
(pari a h. 623,196) sarebbe un dato elaborato dalla società e costituirebbe riconoscimento da parte della medesima del credito maturato e dovuto al lavoratore.
Pag. 15 di 17 Va premesso che lo stesso lavoratore ha, attraverso le allegazioni appena riprodotte, inteso evidenziare che non vi era un errore riconoscibile che, anzi, proprio gli arretrati via via maturati avvaloravano il complessivo importo accreditato.
Ne deriva che in tal caso va richiamato l'orientamento del Supremo Collegio in base al quale «il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione» (v. Cass. 28798/2024, 19820/2023, 2817/2022,1173/2018,
8290/2016, 9885/2000. 5573/97).
Invero, dall'esame delle sole buste paga non è possibile neppure trarre conferma dell'assunto dell'appellante circa l'effettiva entità delle ore maturate poiché i criteri di elaborazione delle competenze contenute nella busta paga presentano elementi a favore del lavoratore fra cui l'indicazione della misura dei ROL e elementi a favore dell'impresa quali festività e rol goduti, ma in relazione a tali documenti va osservato che il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte
<vale, tuttavia, solo se riferito ai documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersi dei loro effetti favorevoli: in tale ipotesi la parte che esibisce il documento non può selezionare quanto in esso rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli;
viceversa, quando il documento è formato da una delle parti in causa, rivive e prevale la ricordata regola probatoria secondo cui lo scritto proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa anche se versato in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto>>( Cass.28798/2024).
Perciò, al fine di avvalorare il criterio di calcolo dedotto con l'impugnazione,
l'appellante avrebbe dovuto fornire in giudizio elementi di prova ulteriori atti a dimostrare che la misura maturata fosse effettivamente inferiore a quella indicata in busta paga.
Pertanto, anche tale motivo va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivoper il primo grado, in ossequio al divieto di reformatio in pejus, nella misura già definita dal
Pag. 16 di 17 Tribunale e, per il secondo, nel rispetto dei minimi tariffari, in applicazione della tabella 12, terzo scaglione, e con il riconoscimento dei compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 13 giugno 2022 nei confronti di e sull'appello incidentale di quest'ultimo, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 1004/2021 emessa il giorno 15 dicembre 2021 dal
Tribunale-GL di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello principale mentre accoglie quello incidentale e, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo (restando per tale via confermata la condanna ivi disposta a carico della Parte_1
al pagamento di euro 11.853,97 oltre interessi e rivalutazione dalla
[...] maturazione di ciascun diritto al soddisfo) .
2) Condanna la alla rifusione delle spese di entrambi i gradi Parte_2 del giudizio che liquida, per il primo grado, nella misura già definita dal
Tribunale di euro 3.200,00 oltre Iva, CPA e spese generali, e per il secondo, in euro 2000,00 oltre Iva, CPA e spese generali.
Roma, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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