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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3503/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3503/2018 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 ad ore 16.00 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. GUARDIANI EVA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Per l'avv. GUARDIANI EVA presente e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. GALASSI EUGENIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
D'Alonzo Monica
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Parte ricorrente dichiara che ad oggi il suo credito è pari a euro 19.000; oltre 9.000 euro maturati prima del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3503/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARDIANI EVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLOMBIERI n. 17 64020 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. GUARDIANI EVA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARDIANI EVA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLOMBIERI n. 17 64020 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. GUARDIANI EVA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI EUGENIO e CP_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO DE MICHETTI N. 80 TERAMO presso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione in udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli eredi della compianta , e Persona_1 Parte_1 [...]
, chiedono al Tribunale di Teramo, con azione ai sensi dell'art. 447 bis codice civile, che il Parte_2
Nipote della compianta rilasci loro l'immobile, sito nel Comune di Atri, censito Persona_2 al foglio 1 particella 173, subalterno 1, che aveva dato in comodato al nipote, con la volontà di Persona_1 rientrarne in possesso, ed ora occupato senza alcun valido titolo da Sostiene CP_1 CP_1 che la casa gli fu comodata da perché egli la adibisse a propria abitazione familiare, per cui il Persona_1
pagina 2 di 3 comodato va inteso a tempo indeterminato per le esigenze abitative dello stesso. Condotta istruttoria orale, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza.Dopo otto rinvii, per un bonario componimento non trovato, si è saputo dall'interpellato che ha CP_1 Persona_1 concesso al convenuto di vivere nella casa;
nel frattempo un tecnico di comune fiducia ha stabilito che il giusto canone di locazione per l'immobile è pari a 250 euro mensili. In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione). ( Cassazione 25887/18 ). Dal momento della espressa richiesta degli eredi di restituzione del bene il comodato si è sciolto, ( analogamente Cassazione 2013/24). Va inoltre aggiunto, come specificato da Cassazione 20151/17, che Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito. (Fattispecie in cui la S.C. ha accolto il ricorso incidentale della comodante e, decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto di questa al risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'immobile oggetto di comodato, negando che la destinazione ad uso di abitazione familiare del bene fosse desumibile per il fatto di avere, la ricorrente principale, nuora della comodante, vissuto nell'immobile con il marito-comodatario, anche prima del matrimonio in regime di famiglia di fatto). Ora, il fatto che la zia abbia concesso al nipote di vivere là, senza altre specificazioni, non è, in assenza di prova precisa e di patti consacrati per iscritto, o di testi che riferiscano con certezza di questi patti, ( al teste che forse avrebbe potuto riferire qualcosa in suo favore ha rinunciato) sicura prova della volontà della zia che si servisse del bene per CP_1 CP_1 abitarci con famiglia e cani. Ne consegue che egli deve rilasciare l'immobile, e pagare ai ricorrenti la somma di 28 mila euro, al momento della pubblicazione della sentenza;
oltre 250 euro per ogni mensilità di prosecuzione di occupazione dell'immobile; come determinato da un tecnico di comune fiducia, fatto oggi enunciato in udienza e non smentito espressamente da parte convenuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Ordina a l'immediato rilascio a e dell'immobile sito in CP_1 Parte_1 Parte_2
Comune di Atri C.da Casoli, Via dei Mulini 7 ( o 7 a) appartamento collocato al primo piano di una villetta familiare identificato nel registro catastale dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Teramo al foglio 1, particella 173, sub 1, categoria a/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita 255,65 ( denuncia del 8.10.2015 protocollo. N TE0051142in atti dall'8 giugno 2016 registrazione UU sede Atri vol 9990 n 128 del 25 maggio
2016 succ. rett. n 4105.1/2016. Controparte_2
Condanna a pagare alle ricorrenti e , la somma di euro 28 CP_1 Parte_1 Parte_2 mila, ciascuna legittimata pro quota;
nonché la somma di euro 250 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al rilascio effettivo dell'immobile libero da persone, cose ed animali.
Condanna il convenuto a pagare alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in euro 14.103 per CP_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 7 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3503/2018 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 ad ore 16.00 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. GUARDIANI EVA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Per l'avv. GUARDIANI EVA presente e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. GALASSI EUGENIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
D'Alonzo Monica
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Parte ricorrente dichiara che ad oggi il suo credito è pari a euro 19.000; oltre 9.000 euro maturati prima del ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3503/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARDIANI EVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLOMBIERI n. 17 64020 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. GUARDIANI EVA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARDIANI EVA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLOMBIERI n. 17 64020 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. GUARDIANI EVA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI EUGENIO e CP_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO DE MICHETTI N. 80 TERAMO presso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione in udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli eredi della compianta , e Persona_1 Parte_1 [...]
, chiedono al Tribunale di Teramo, con azione ai sensi dell'art. 447 bis codice civile, che il Parte_2
Nipote della compianta rilasci loro l'immobile, sito nel Comune di Atri, censito Persona_2 al foglio 1 particella 173, subalterno 1, che aveva dato in comodato al nipote, con la volontà di Persona_1 rientrarne in possesso, ed ora occupato senza alcun valido titolo da Sostiene CP_1 CP_1 che la casa gli fu comodata da perché egli la adibisse a propria abitazione familiare, per cui il Persona_1
pagina 2 di 3 comodato va inteso a tempo indeterminato per le esigenze abitative dello stesso. Condotta istruttoria orale, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza.Dopo otto rinvii, per un bonario componimento non trovato, si è saputo dall'interpellato che ha CP_1 Persona_1 concesso al convenuto di vivere nella casa;
nel frattempo un tecnico di comune fiducia ha stabilito che il giusto canone di locazione per l'immobile è pari a 250 euro mensili. In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione). ( Cassazione 25887/18 ). Dal momento della espressa richiesta degli eredi di restituzione del bene il comodato si è sciolto, ( analogamente Cassazione 2013/24). Va inoltre aggiunto, come specificato da Cassazione 20151/17, che Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito. (Fattispecie in cui la S.C. ha accolto il ricorso incidentale della comodante e, decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto di questa al risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'immobile oggetto di comodato, negando che la destinazione ad uso di abitazione familiare del bene fosse desumibile per il fatto di avere, la ricorrente principale, nuora della comodante, vissuto nell'immobile con il marito-comodatario, anche prima del matrimonio in regime di famiglia di fatto). Ora, il fatto che la zia abbia concesso al nipote di vivere là, senza altre specificazioni, non è, in assenza di prova precisa e di patti consacrati per iscritto, o di testi che riferiscano con certezza di questi patti, ( al teste che forse avrebbe potuto riferire qualcosa in suo favore ha rinunciato) sicura prova della volontà della zia che si servisse del bene per CP_1 CP_1 abitarci con famiglia e cani. Ne consegue che egli deve rilasciare l'immobile, e pagare ai ricorrenti la somma di 28 mila euro, al momento della pubblicazione della sentenza;
oltre 250 euro per ogni mensilità di prosecuzione di occupazione dell'immobile; come determinato da un tecnico di comune fiducia, fatto oggi enunciato in udienza e non smentito espressamente da parte convenuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Ordina a l'immediato rilascio a e dell'immobile sito in CP_1 Parte_1 Parte_2
Comune di Atri C.da Casoli, Via dei Mulini 7 ( o 7 a) appartamento collocato al primo piano di una villetta familiare identificato nel registro catastale dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Teramo al foglio 1, particella 173, sub 1, categoria a/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita 255,65 ( denuncia del 8.10.2015 protocollo. N TE0051142in atti dall'8 giugno 2016 registrazione UU sede Atri vol 9990 n 128 del 25 maggio
2016 succ. rett. n 4105.1/2016. Controparte_2
Condanna a pagare alle ricorrenti e , la somma di euro 28 CP_1 Parte_1 Parte_2 mila, ciascuna legittimata pro quota;
nonché la somma di euro 250 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al rilascio effettivo dell'immobile libero da persone, cose ed animali.
Condanna il convenuto a pagare alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in euro 14.103 per CP_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 7 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3