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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2024, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 14.11.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1004 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Calce e Parte_1
Gennaro Pellegrino coi quali è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
Bologna n. 20 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ferrara presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via G. Mazzini n. 176;
- RESISTENTE -
OGGETTO: richiesta di differenze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 rappresentando di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
esercente attività di fast food all'interno di un camper a Battipaglia come addetto alla preparazione dei panini inquadrato al 7° livello del CCNL di categoria dal lunedì alla domenica dalle 18:00 alle 3:00 del giorno seguente ricevendo, tuttavia, soltanto sostanzialmente gli esigui importi indicati in busta paga nel corso del rapporto di lavoro e nulla come tfr al suo termine,
chiedeva che l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli le differenze per la retribuzione ordinaria, le spettanze per lo straordinario,
l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr per la somma complessiva di 5.985,95
€.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la sostenendo che il avrebbe lavorato Controparte_1 CP_2
soltanto per le poche ore e i pochi giorni indicati in busta paga e avrebbe già
ricevuto tutto quanto spettantegli. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi i soli testi di parte ricorrente. Parte
resistente, invero, omessa intimazione testi secondo le forme di legge per la scorsa udienza del 19.4.2024, in data odierna è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale.
Sempre in data odierna la causa è stata decisa con immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni e Pt_1
nei limiti che si vengono a illustrare.
Incontestati il rapporto di lavoro, la sua breve durata (soltanto in ordine alla sua collocazione temporale parte resistente precisa ed effettivamente dai documenti agli atti così risulta che il rapporto si è svolto sì soltanto dal 13
luglio al 30 settembre ma non del 2022 come asserito in ricorso ma dell'anno precedente, il 2021), l'inquadramento contrattuale e gli importi indicati come già ricevuti, ciò che l'ormai ex datore di lavoro contesta è l'orario di lavoro effettivamente svolto. Sostiene, infatti, che non avrebbe lavorato secondo l'ampio orario indicato in ricorso ma soltanto per taluni giorni al mese
(addirittura a luglio soltanto per talune ore) e tanto - ed è bene sottolineare tale punto - a dispetto dell'impegno di assunzione in cui lo stesso confermava un impiego a tempo pieno.
Orbene, nel rapporto di lavoro subordinato l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, - ed è questo il caso di specie - in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi (Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013,
n. 3046).
In tale ordine di idee, Cass. 6332/2001 ha affermato che nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è
esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè
la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze -
ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.).
Orbene, nel caso di specie, risulta effettivamente documentato l'accordo per una prestazione di lavoro full-time (si veda l'impegno di assunzione allegato al ricorso al quale parte ricorrente poteva soltanto aderire senza modifiche firmando per accettazione).
Il ha agito per ottenere il compenso anzitutto per il full-time convenuto. Pt_1
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati era onere, allora, piuttosto della provare che il non abbia svolto neppure le Controparte_1 Pt_1 adduce che questi avrebbe lavorato soltanto alcuni giorni al mese (addirittura soltanto alcune ore nel mese di luglio).
Sennonchè, non può ritenersi assolto tale onere.
Parte resistente è decaduta dalla prova testimoniale e prim'ancora, per l'invero, sul piano delle allegazioni neppure precisa per quale ragione pur convenuta un'assunzione a tempo pieno abbia poi utilizzato - e tanto sin dall'inizio, quindi, subito dopo - il soltanto per un non meglio precisato CP_2
part-time (e invero, non indica neppure quale sarebbe stata l'organizzazione del camper panini e chi altro vi sarebbe stato al suo posto) con ciò rendendo già di per sé poco credibile l'assunto difensivo.
Accertate per tale via le 40 ore settimanali, era, invece, onere del Pt_1
secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit
probatio) provare di aver lavorato anche oltre l'orario pieno svolgendo lavoro supplementare/straordinario e lavorando nei giorni specificatamente destinati alle ferie ma tanto non è stato fatto. I testi di parte ricorrente escussi ( Tes_1
e per la sporadicità della frequentazione del camper panini a Tes_2
Battipaglia come avventori dello stesso, tra l'altro per lo più di sera, possono al più confermare la constante presenza del a lavoro ma non il suo Pt_1
esatto orario di lavoro e, quindi, per quel che qui rileva e della cui prova questi era gravato, il suo straordinario o la protrazione della sua prestazione lavorativa anche nei giorni destinati alle ferie. Fondata è, invece, la domanda relativa al tfr essendo pacifica la cessazione del rapporto di lavoro all'origine della controversia de qua e spettando detta voce per il solo fatto che il rapporto è terminato a prescindere dalle modalità
in cui ciò sia occorso (anche, quindi, per dimissioni dello stesso lavoratore).
Così ricostruita la vicenda lavorativa del e tirando le somme, non Pt_1
dimostrato da parte resistente il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle che lo stesso ricorrente ammette di aver già ricevuto nel corso del rapporto di lavoro (sostanzialmente gli importi lordi indicati in busta paga),
attenendoci alla stessa retribuzione mensile indicata in busta paga nonché
nell'impegno di assunzione (1.287,21 € lordi), senza necessità di ricorrere a ctu attesa la semplicità del calcolo e l'opportunità di evitare ulteriori spese e lungaggini processuali a fronte dell'esiguità degli importi, può affermarsi che al spettino come differenza per la retribuzione ordinaria 3.151,69 € Pt_1
(segnatamente 1.287,21 € - 217,84 € per il mese di luglio, 1.287,21 € -
266,85 € per il mese di agosto e 1.287,21 € - 225,25 € per il mese di settembre) e come tfr ancora non interamente corrisposto 286,04 €
(segnatamente 3.151,69 € + 709,94 € : 13,5) per un importo complessivo di
3.437,73 € (segnatamente 3.151,69 € + 286,04 €).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (pari all'importo alla fine riconosciuto -
3.437,73 € - e non di certo a quello ben maggiore chiesto - 5.985,95 € -,
facendo riferimento, quindi, allo scaglione tariffario compreso tra 1.101,00 € e
5.200,00 € e non a quello superiore compreso tra 5.201,00 € e 26.000,00 €.
E invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, "Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a
carico della parte soccombente va fissato in armonia con il principio generale
di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera
professionale effettivamente prestata... - sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio),
tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della
domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua
decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del
bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del
processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso
il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente
nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto
in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di
impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il
criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione" - Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014
del 11/09/2007 -).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1004 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del della somma complessiva di €
[...] Pt_1
3.437,73 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria e tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi 2.626,00 € oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge.
Salerno, 14.11.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 ore settimanali concordate ed effettivamente nella memoria difensiva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 14.11.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1004 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Calce e Parte_1
Gennaro Pellegrino coi quali è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
Bologna n. 20 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ferrara presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via G. Mazzini n. 176;
- RESISTENTE -
OGGETTO: richiesta di differenze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 rappresentando di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
esercente attività di fast food all'interno di un camper a Battipaglia come addetto alla preparazione dei panini inquadrato al 7° livello del CCNL di categoria dal lunedì alla domenica dalle 18:00 alle 3:00 del giorno seguente ricevendo, tuttavia, soltanto sostanzialmente gli esigui importi indicati in busta paga nel corso del rapporto di lavoro e nulla come tfr al suo termine,
chiedeva che l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli le differenze per la retribuzione ordinaria, le spettanze per lo straordinario,
l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr per la somma complessiva di 5.985,95
€.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la sostenendo che il avrebbe lavorato Controparte_1 CP_2
soltanto per le poche ore e i pochi giorni indicati in busta paga e avrebbe già
ricevuto tutto quanto spettantegli. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi i soli testi di parte ricorrente. Parte
resistente, invero, omessa intimazione testi secondo le forme di legge per la scorsa udienza del 19.4.2024, in data odierna è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale.
Sempre in data odierna la causa è stata decisa con immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni e Pt_1
nei limiti che si vengono a illustrare.
Incontestati il rapporto di lavoro, la sua breve durata (soltanto in ordine alla sua collocazione temporale parte resistente precisa ed effettivamente dai documenti agli atti così risulta che il rapporto si è svolto sì soltanto dal 13
luglio al 30 settembre ma non del 2022 come asserito in ricorso ma dell'anno precedente, il 2021), l'inquadramento contrattuale e gli importi indicati come già ricevuti, ciò che l'ormai ex datore di lavoro contesta è l'orario di lavoro effettivamente svolto. Sostiene, infatti, che non avrebbe lavorato secondo l'ampio orario indicato in ricorso ma soltanto per taluni giorni al mese
(addirittura a luglio soltanto per talune ore) e tanto - ed è bene sottolineare tale punto - a dispetto dell'impegno di assunzione in cui lo stesso confermava un impiego a tempo pieno.
Orbene, nel rapporto di lavoro subordinato l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, - ed è questo il caso di specie - in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi (Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013,
n. 3046).
In tale ordine di idee, Cass. 6332/2001 ha affermato che nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è
esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè
la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze -
ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.).
Orbene, nel caso di specie, risulta effettivamente documentato l'accordo per una prestazione di lavoro full-time (si veda l'impegno di assunzione allegato al ricorso al quale parte ricorrente poteva soltanto aderire senza modifiche firmando per accettazione).
Il ha agito per ottenere il compenso anzitutto per il full-time convenuto. Pt_1
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati era onere, allora, piuttosto della provare che il non abbia svolto neppure le Controparte_1 Pt_1 adduce che questi avrebbe lavorato soltanto alcuni giorni al mese (addirittura soltanto alcune ore nel mese di luglio).
Sennonchè, non può ritenersi assolto tale onere.
Parte resistente è decaduta dalla prova testimoniale e prim'ancora, per l'invero, sul piano delle allegazioni neppure precisa per quale ragione pur convenuta un'assunzione a tempo pieno abbia poi utilizzato - e tanto sin dall'inizio, quindi, subito dopo - il soltanto per un non meglio precisato CP_2
part-time (e invero, non indica neppure quale sarebbe stata l'organizzazione del camper panini e chi altro vi sarebbe stato al suo posto) con ciò rendendo già di per sé poco credibile l'assunto difensivo.
Accertate per tale via le 40 ore settimanali, era, invece, onere del Pt_1
secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit
probatio) provare di aver lavorato anche oltre l'orario pieno svolgendo lavoro supplementare/straordinario e lavorando nei giorni specificatamente destinati alle ferie ma tanto non è stato fatto. I testi di parte ricorrente escussi ( Tes_1
e per la sporadicità della frequentazione del camper panini a Tes_2
Battipaglia come avventori dello stesso, tra l'altro per lo più di sera, possono al più confermare la constante presenza del a lavoro ma non il suo Pt_1
esatto orario di lavoro e, quindi, per quel che qui rileva e della cui prova questi era gravato, il suo straordinario o la protrazione della sua prestazione lavorativa anche nei giorni destinati alle ferie. Fondata è, invece, la domanda relativa al tfr essendo pacifica la cessazione del rapporto di lavoro all'origine della controversia de qua e spettando detta voce per il solo fatto che il rapporto è terminato a prescindere dalle modalità
in cui ciò sia occorso (anche, quindi, per dimissioni dello stesso lavoratore).
Così ricostruita la vicenda lavorativa del e tirando le somme, non Pt_1
dimostrato da parte resistente il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle che lo stesso ricorrente ammette di aver già ricevuto nel corso del rapporto di lavoro (sostanzialmente gli importi lordi indicati in busta paga),
attenendoci alla stessa retribuzione mensile indicata in busta paga nonché
nell'impegno di assunzione (1.287,21 € lordi), senza necessità di ricorrere a ctu attesa la semplicità del calcolo e l'opportunità di evitare ulteriori spese e lungaggini processuali a fronte dell'esiguità degli importi, può affermarsi che al spettino come differenza per la retribuzione ordinaria 3.151,69 € Pt_1
(segnatamente 1.287,21 € - 217,84 € per il mese di luglio, 1.287,21 € -
266,85 € per il mese di agosto e 1.287,21 € - 225,25 € per il mese di settembre) e come tfr ancora non interamente corrisposto 286,04 €
(segnatamente 3.151,69 € + 709,94 € : 13,5) per un importo complessivo di
3.437,73 € (segnatamente 3.151,69 € + 286,04 €).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (pari all'importo alla fine riconosciuto -
3.437,73 € - e non di certo a quello ben maggiore chiesto - 5.985,95 € -,
facendo riferimento, quindi, allo scaglione tariffario compreso tra 1.101,00 € e
5.200,00 € e non a quello superiore compreso tra 5.201,00 € e 26.000,00 €.
E invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, "Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a
carico della parte soccombente va fissato in armonia con il principio generale
di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera
professionale effettivamente prestata... - sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio),
tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della
domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua
decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del
bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del
processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso
il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente
nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto
in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di
impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il
criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione" - Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014
del 11/09/2007 -).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1004 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del della somma complessiva di €
[...] Pt_1
3.437,73 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria e tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi 2.626,00 € oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge.
Salerno, 14.11.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 ore settimanali concordate ed effettivamente nella memoria difensiva