Articolo 21 della Legge 1 dicembre 1986, n. 870
Articolo 20
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31 dicembre 1986
Art. 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 dicembre 1986