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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12921 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65942, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
A) (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1962, ivi residente in [...], in proprio e quale erede del Sig.
[...]
nato a [...] il [...], deceduto in Latina il 06.08.2002; Persona_1
B) (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 06.05.1946, residente in [...], in proprio e quale erede del
Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Pofi (FR) il Persona_2
23.12.2005;
C) (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
Pofi (FR) l'1.04.1923, ivi residente in [...];
D) (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 ivi residente in [...] in proprio e quale erede di , nato a Persona_3
Pofi (FR) il 06.05.1917, deceduto in Pofi (FR) il 23.11.2003;
E) (C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._5
30.01.1935, ivi residente in [...]
, nato a [...] il [...], deceduto in Merano il 23.09.1943;
[...]
F) (C.F.: ), nato a [...] il Parte_6 C.F._6
15.02.1951, ivi residente in [...] in proprio e quale erede di
, nato ad [...] il [...], deceduto in Frosinone il Persona_5
31.12.2009;
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G) (C.F. ) nato ad [...] il [...] in Parte_7 C.F._7 proprio e quale erede di nato a [...] nel Lazio il 22 maggio 1920 e Per_6 deceduto in TR il 09.09.1996;
H) (C.F. , nato a [...] il [...] in Parte_8 C.F._8 proprio e quale erede di nato il [...] a [...] e deceduto in Veroli Per_7 il 09.06.1995;
I) (C.F. ) nato a [...] il [...] in Parte_9 C.F._9 proprio e quale erede di nato a [...] nel Lazio il 21.05.1921 e Persona_8 deceduto in Roma il 23.03.2001;
L) (C.F. ) nato il [...] a Parte_10 C.F._10
Fiuggi in proprio e quale erede di nato a [...] il [...] e Persona_9 deceduto in Fiuggi il 02.08.1961;
M) (C.F. ) nata a [...] il Parte_11 C.F._11
19.08.1935, (C.F. ) nata a Parte_12 C.F._12
Fiuggi il 19.03.1953, (C.F. Parte_13
) nato a [...] il [...], C.F._13 Parte_14
( ) nato a [...] il [...], CodiceFiscale_14 Parte_15
(C.F. nata il [...] a [...] e
[...] C.F._15 Parte_16
(C.F. nata a [...] il [...] in
[...] C.F._16 proprio e quali eredi di nato il [...] a [...] Persona_10 in Fiuggi il 24.04.1986;
N) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_17 C.F._17 ivi residente in [...], in proprio e quale erede di
[...]
, nato a [...] il [...], deceduto in Latina il Persona_11
19.09.1980,
O) (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._18
26.02.1954, ivi residente in [...], in proprio e quale erede di Per_12
, nato a [...] il [...], deceduto in Pofi (FR) il 02.10.1992;
[...]
P) (C.F. ), nato a [...] il Parte_18 C.F._19
17.10.1960 e residente in [...], la sig.ra
[...]
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Pt_19 C.F._20 residente in [...], la Sig.ra Parte_20
(C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in C.F._21
2 3
Frosinone, Via America Latina, 89, la Sig.ra (C.F. Parte_21
), nata in [...] il [...] e residente in [...], C.F._22
Via Lago di Como, 7, il Sig. (C.F. ), Parte_18 C.F._23 nato a [...] il [...] e residente in [...], la Sig.ra (C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._24
AS (FR) il 13.10.1964 ed ivi residente in [...] in proprio e quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_13
GA (LT) il 13.12.2009;
Q) (C.F. ), nata in [...] il Parte_22 C.F._25
05.04.1964 ed ivi residente in [...], in proprio e quale erede di , nato ad [...] il [...] e deceduto in Germania Persona_14 il 14.07.1944, presso il Lazzaretto di Gross-Lubars;
R) C.F. ), nato a [...] Parte_23 C.F._26 il 18.10.1951 ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_24
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._27
(CL), Via Pablo Neruda, 5, in proprio e quali eredi di nato a Persona_15
MI (CL) il 26.10.1915 e deceduto in MI (CL) il 29.03.1991;
S) (C.F. ), nata a [...] Parte_25 C.F._28
L'1.09.1935 ed ivi residente in [...], 64, il Sig.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed CP_2 C.F._29 ivi residente in [...], la Sig.ra (C.F. CP_3
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cantinella, 94, in proprio e quali eredi di , nato il [...] in Persona_16
CC (FR) ed ivi deceduto in data 08.11.1993;
T) (C.F. ), nata a [...] Parte_26 C.F._31
(FC) il 14.12.1974 ed ivi residente in [...], la Sig.ra Parte_27
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed
[...] C.F._32 ivi residente, alla Via Ronconi, 12, il Sig. (C.F. Parte_28
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._33
Via Dalla Chiesa, 14, il Sig. (C.F. Controparte_4
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._34
Via dalla Chiesa, 8, il Sig. (C.F. Controparte_5
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._35
3 4
Via Monte Trebbio 8/A, in proprio e quali eredi di nato a Persona_17
Modigliana (FC) il 20.02.1922 e deceduto in Faenza (RA) il 27.08.2008;
U) (C.F. ), nato a [...] il Parte_29 C.F._36
15.11.1960 e residente in [...], in proprio e quale erede del Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_18
07.11.1989 in Civitavecchia (RM);
V) (C.F. ), nata a [...] il CP_3 C.F._30
29.09.1946 ed ivi residente in [...], la Sig.ra CP_6
(C.F. ), nata a [...] il [...]
[...] C.F._37 ed ivi residente in [...], il Sig. (C.F. Controparte_7
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._38
Via Cantinella, 64, in proprio e quali eredi di , nato a [...] Persona_19
(FR) il 24.01.1914 ed ivi deceduto il 26.19.1989;
Z) (C.F. ), nato ad [...] il Parte_30 C.F._39
24.12.1953 ed ivi residente in [...], la Sig.ra Parte_31
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._40
Collo Cotto, n. 25, il Sig. (C.F. ), nato Parte_32 C.F._41
a Frosinone il 05.02.1980 ed ivi residente, alla Via Selva Piana, 12, in proprio e quali eredi di , nato il [...] ad [...] ed ivi Persona_20 deceduto il 04.09.1990;
X) (C.F. , nato a [...] il Parte_33 C.F._42
04.04.1956 e residente in [...], il Sig. Parte_34
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._43
GR (BG), Viale Europa 45/F, il Sig. (C.F. Parte_35
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cupra, 42 in proprio e quali eredi di , nato a [...] il [...] Persona_21
e deceduto il 03.09.1998 in Frosinone;
Y) (C.F. , nata a [...] il Parte_36 C.F._45
10.06.1942 ed ivi residente, alla Via Campidoglio, 118 in proprio e quale erede di
, nato a [...] il [...] e deceduto in Germania Persona_22
23.06.1944;
J) (C.F. ), nata a [...] il Parte_37 C.F._46
24.04.1951 ed ivi residente, alla Via Per Frosinone, 478, il Sig. Pt_37
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(C.F. ), nato a [...] il [...] Per_11 C.F._47 ed ivi residente, alla Via Cantinella, 61, Il Sig. (C.F. Parte_38
), nato ad [...] il [...] e residente in C.F._48
Frosinone, in Via Selva Curina snc, la Sig.ra (C.F. Parte_39
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._49
(FR), alla Via Pantano, snc, in proprio e quali eredi di , nato a Persona_23
CC A(FR) il 26.10.1920 ed ivi deceduto il 17.05.1993;
AA) (C.F. ), nato a [...] Parte_40 C.F._50
CI (FR) il 25.08.1957 e residente in [...], la Sig.ra (C.F. ), nata a [...] CP_8 C.F._51
CI (FR) il 27.01.1970 e residente in [...]dei CI Contrada Madonna del
Piano,6, la Sig.ra (C.F. ), nata Controparte_9 C.F._52
a PR (FR) il 30.10.1931 e residente in [...], in proprio e quali eredi di , nato a [...] il Persona_24
21.08.1923 ed ivi deceduto il 25.08.1957;
BB) (C.F. ), nata a [...] il CP_10 C.F._53
14.05.1947 ed ivi residente a[...], il Sig. (C.F. CP_11
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._54
Via Casette n. 13, in proprio e quali eredi di , nato a [...] Persona_25 il 02.12.1923 e deceduto a Frosinone il 13.05.2014;
CC) (C.F. ) nato a [...] il Parte_41 C.F._55
29.05.1952, residente in [...], Coop. Vetta;
la Sig.ra
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_12 C.F._56
04.01.1949, ivi residente a[...], il Sig. CP_13
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in
[...] C.F._57
Giugliano in Campania alla Via Sorbe Rosse, il Sig. (C.F. CP_14
) nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Giuseppe Vitagliano, 8, la Sig.ra (C.F. Controparte_15
), nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Giuseppe Vitagliano, 8, la Sig.ra (C.F. Controparte_16
) nata a [...] il [...], residente in [...]alla C.F._60
Via A. Moro, la Sig.ra (C.F. Controparte_17 C.F._61 nata il [...] a [...], ivi residente a[...], il Sig.
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(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_18 C.F._62 ivi residente a[...], in proprio e quali eredi di Per_26
, nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 13.07.1978;
[...]
DD) (C.F. , nata a [...] Parte_42 C.F._63
(FR) il 26.02.1958 e residente in [...], il Sig. (C.F. , nato a [...] il Parte_43 C.F._64
17.09.1966 e residente in [...] in proprio e quali eredi di , nato a [...] il [...] e Persona_27 deceduto in Germania il 14.05.1944;
EE) (C.F. ), nata a [...] Parte_44 C.F._65
(FR) il 07.04.1948 ed ivi residente in [...], n. 6, la Sig.ra Parte_45
(C.F. ), nata a [...] il [...]
[...] C.F._66
e residente in [...] in proprio e quali eredi del Sig.
, nato in [...] il [...] e deceduto a Milano il Persona_28
12.06.2008;
FF) (C.F. ), nata ad [...] Parte_46 C.F._67 il 31.10.1965 e residente in [...], in proprio e in qualità di erede di , nato ad [...] il [...] ed ivi Persona_29 deceduto il 19.11.2000;
GG) (C.F. ) nata a [...] il Parte_47 C.F._68
16.05.1954 ed ivi residente in [...], la sig.ra (C.F. Parte_48
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Arringo 70/72, la sig.ra (C.F. nata a Parte_49 C.F._70
GL il 19.01.1948 ed ivi residente in [...], in proprio e quali eredi di nato a [...] il [...] e deceduto ad NA il 18.06.1990, Per_30 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carmela Marzella, Massimiliano Lunghi
e Maria Rita Pitocco ) ed elettivamente domiciliati presso gli C.F._71 indirizzi pec dei legali: Email_1
e Email_2
Email_3 parti attrici contro
6 7
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4;
parte convenuta contumace
, in persona del Controparte_19 Controparte_20 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori chiamavano in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_21 danni subiti a causa della deportazione e della sottoposizione a lavoro coatto di militari italiani, nel periodo tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945. Le parti attrici riportavano che questi ultimi, in seguito alla dichiarazione italiana di armistizio, erano stati catturati, deportati e costretti al lavoro forzato nell'ambito dell'industria bellica tedesca dal regime del Terzo Reich.
Sempre gli attori narravano che alcuni militari erano stati uccisi dalle forze armate tedesche nel tempo in cui si trovavano ricoverati nelle strutture ospedaliere
( mentre altri erano deceduti nel campo di prigionia ( e Pt_5 Per_14 Pt_36
. CP_1
In conclusione, le parti attrici chiedevano di: dichiarare la competenza giurisdizionale del Tribunale civile di Roma;
dichiarare l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra e, infine, di accertare e dichiarare che la parte convenuta fosse ritenuta civilmente responsabile per i danni morali e materiali che i deportati avevano subito nei campi di concentramento nella misura indicata nell'atto di citazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa dal Tribunale, il tutto con interessi al tasso legale e
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rivalutazione monetaria dal giorno dell'insorta obbligazione risarcitoria e sino al soddisfo effettivo.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Tuttavia, in luogo della parte convenuta si costituiva in giudizio, tardivamente, il
, il quale, tramite l'Avvocatura dello Controparte_19
Stato, rilevava come il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 abbia istituito presso di sé un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, al fine di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con il quale quest'ultima si impegnava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi e correlativamente il Governo italiano si impegnava a dichiarare “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di
Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo poc'anzi menzionato.
Di conseguenza, affermava che le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich dovessero essere proposte esclusivamente nei confronti del . Controparte_19
L'Avvocatura dello Stato, inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie, in quanto osservava che l'art. 43, comma 6, del D.L. 36 del 2022 n. 79 fa riferimento agli ordinari termini di prescrizione. Pertanto, trattandosi di pregiudizi originati da fatti costituenti reato, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2947, comma 3, c.c., il quale prevede espressamente che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due
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commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ciò posto, l'amministrazione interveniente, riteneva che le pretese risarcitorie fossero estinte per prescrizione con il decorso di quindici anni decorrenti, nel caso della deportazione, dal giorno della liberazione e, nel caso di omicidio, dal giorno della morte oppure – nei casi in cui il reato si fosse nel frattempo estinto per causa diversa dalla prescrizione (morte del reo, amnistia o remissione della querela) – nel più breve termine di cinque anni.
Tale affermazione, a parere della amministrazione, non sarebbe ostacolata neanche dalla norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, in quanto trattasi di norma successiva alla commissione dei reati che non potrebbe trovare applicazione retroattiva, stante il generale divieto di irretroattività delle norme penali sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.
Nel merito, la parte intervenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine ai pregiudizi patiti e alla quantificazione del risarcimento nonché il difetto di prova di tali elementi.
In via subordinata, l'Avvocatura dello Stato chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa, o, in alternativa, le somme che le stesse avrebbero potuto ottenere se non fossero incorse nella decadenza di cui all'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 646.
In aggiunta a ciò, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi della L. 10 marzo 1955 n. 96, del D.P.R. 6 ottobre 1963 n. 2043, della L. 18 novembre 1980 e della L. 29 gennaio 1994 n. 94.
In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del D.L. n. 36 del 2022.
In conclusione, la parte intervenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_19
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...] data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle parti attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o,
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comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
A seguito dell'intervento del , le parti attrici, nella I° memoria ex art. CP_19
183 c.p.c., integravano le conclusioni chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al
Terzo Reich, per i crimini commessi tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
Repubblica Federale di Germania e il al Controparte_19 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali indicati nell'atto introduttivo, rivalutati annualmente sino al soddisfo.
All'udienza dell'11.03.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, decorrenti dal 1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Posizioni di cui alle lettere A, B, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V,
Z, X, J, AA, BB, CC, EE, FF, GG.
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici indicate in epigrafe, in quanto gli stessi – alla luce delle allegazioni prodotte – non possono essere qualificati come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 – il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di
Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale – nonché dell'art. 1, L.
10 11
17 agosto 1957 n. 848 “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio
2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, infatti,
l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti agli artt. 2 e
24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla
Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art. 8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o
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private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietate (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità.
In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
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C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Posta la definizione di crimini di guerra e contro l'umanità, occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti –
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e Convenzione di Ginevra relativa al
Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 – al fine di valutare se la deportazione e la sottoposizione a lavori forzati dei militari italiani ad opera delle forze armate del Terzo Reich configuri un crimine di guerra o contro l'umanità.
Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
- belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti.
Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla
III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art. 21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art. 49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
Peraltro, non ogni violazione della richiamata Convenzione assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Infatti, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un siffatto crimine.
Ai fini della configurabilità di crimini guerra o contro l'umanità nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e la sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia.
Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
13 14
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie, per poter essere trattata da codesto giudice, deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché le fattispecie descritte dagli attori sono sussumibili nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Pertanto, costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano.
Infatti, il legislatore statale nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.
36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile.
Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I.
Pertanto, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente
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riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non hanno dimostrato il fatto illecito asserito né il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno dei militari italiani prigionieri). Occorre, infatti, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto – ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra.
In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato.
Infatti, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art. 2043 c.c. che dà titolo al danneggiato – e ai suoi aventi causa – di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi.
Tale prova, in materia di responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa, secondo l'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697
c.c.
Nel caso di specie, le parti attrici si sono limitate ad allegare il foglio matricolare da cui risulta che il de cuius era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, detenuto nei campi di prigionia ma non hanno dimostrato gli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità, ovvero la violazione,
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da parte dei militari tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra.
Le parti attrici, peraltro, non hanno nemmeno provato i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito, essendosi limitati ad affermare che “le condizioni nelle quali venivano mantenuti i prigionieri nel campo di lavoro coatto demolivano irrimediabilmente il corpo e la mente”.
Tale affermazione, infatti, non è stata corroborata né da una documentazione medico-legale da cui si potesse evincere il concreto pregiudizio all'integrità psico- fisica patito dal de cuius (cfr. Cass.
3.3.2023 n. 6444) né dalla dimostrazione di elementi idonei a provare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita o il radicale cambiamento di vita, evincibile dall'alterazione della personalità e dallo sconvolgimento dell'esistenza (cfr. Cass. 9.11. 2018 n. 28742), subito dal miliare in seguito alla fine della prigionia.
Alla luce di quanto sin qui esposto, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art. 3 della legge 14.1.2013, n. 5, dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di Giustizia del 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
2. Posizione di cui alla lettera C.
Le medesime conclusioni possono essere estese anche alla richiesta risarcitoria avanzata dal sig. che, durante la Seconda guerra Parte_3 mondiale, veniva catturato e deportato dalle forze armate tedesche, rimanendo prigioniero dal 21.12.1943 al 7.5.1945.
A) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
L'attore, infatti, ha allegato il foglio matricolare da cui risulta che era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, detenuto nei campi di prigionia ma non ha dimostrato gli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità, ovvero la violazione, da parte dei militari tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra.
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L'attore, inoltre, non ha nemmeno provato i danni ingiusti patiti in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito. Infatti, si è limitato ad affermare che le condizioni in cui era detenuto nel campo di lavoro coatto avevano demolito irrimediabilmente il suo corpo e la sua mente e che ancora presenta una scheggia nella gamba dovuta allo scoppio di una bomba.
In ordine alle sofferenze fisiche e psichiche si osserva che il danno biologico è un danno-conseguenza, in quanto ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità, che non risulta comunque provato nel caso di specie) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica (cfr. ex multis Cass., sez. un,
11.11.2008 n. 26972; Cass., sez. un.
6.3.2025 n. 5992). A tale riguardo, decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale.
Tuttavia, nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno psico-fisico subito né è chiaro se lo scoppio della bomba – che ha provocato la “scheggia nella gamba dell'attore” – sia avvenuta in occasione dei combattimenti a cui ha preso parte il sig. o durante il Pt_3 periodo in cui è stato prigioniero delle forze armate tedesche.
In ordine alle sofferenze interne (danno morale) o esterne (danno esistenziale) patite dall'attore, a causa delle condizioni in cui era mantenuto nei campi di prigionia e per aver assistito allo sterminio di altri prigionieri si riporta quanto affermato in merito dalla giurisprudenza di legittimità.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr., ex multis, Cass.
3.3.2023 n. 6444; Cass. 13.4.2022 n.
12600; Cass. 27.3.2018 n. 7513 e Cass. 17.1.2018 n. 901). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto nel caso de quo in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di
Ginevra che sarebbero state realizzate nel caso specifico del Sig. . Infatti, Pt_3
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sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tali affermazioni sono state ribadite dalla Corte di cassazione anche per le sofferenze esterne (danno esistenziale), allorquando ha affermato che tale pregiudizio non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato il radicale cambiamento di vita, l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento dell'esistenza del soggetto provocato dall'evento dannoso. La relativa allegazione, chiaramente, deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. ex multis Cass. 9.11. 2018 n. 28742; Cass. 10.5.2018 n. 11269 e
Cass. 29.1.2018 n. 2056).
Nel caso di specie, l'attore non ha provato che l'aver assistito di persona allo sterminio, alla sopraffazione umana delle vittime e alla morte dei sopraffatti abbia avuto ripercussioni negative nella propria vita una volta liberato dal campo di prigionia.
B) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore si rileva che, a prescindere dal difetto assoluto di giurisdizione dovuto alla mancata prova di un crimine di guerra o contro l'umanità, tale tipologia di danno sia estranea all'oggetto del Fondo istituito dal D.L. 20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio.
Infatti, il disposto del comma 1 dell'art. 43 D.L. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al
“ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
3. Posizione di cui alle lettere Q, Y, DD.
Il difetto assoluto di giurisdizione deve affermarsi anche in relazione alle pretese avanzate dagli eredi dei signori e che, a differenza delle Per_14 Pt_36 CP_1
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posizioni dei militari in precedenza esaminate, hanno trovato la morte nei campi di prigionia.
In particolare, il sig. è deceduto durante l'esecuzione di una Persona_27
T.A.C. polmonare.
Pertanto, sebbene si ritenga provata, anche alla luce del foglio matricolare allegato, la causa della morte, al fine di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice occorre provare un quid pluris che, come rilevato in precedenza, consenta di derogare al principio generale dell'immunità di uno Stato sovrano per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio di poteri pubblicistici (acta imperii).
L'attore, tuttavia, non ha né allegato né provato che la morte sia frutto di un crimine di guerra o contro l'umanità e, quindi, la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la commissione di un siffatto crimine.
Ne consegue l'impossibilità di classificare tale fatto quale delictum iure imperii e si afferma, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria, iure hereditatis e iure proprio avanzata dagli eredi del sig. per il difetto assoluto di CP_1 giurisdizione.
Devono rigettarsi, per i medesimi motivi, anche le domande risarcitorie proposte, iure proprio e iure hereditatis, dagli eredi dei sig.ri e in quanto gli Per_14 Pt_36 attori si sono limitati a provare che la morte dei familiari sia avvenuta rispettivamente nel Lazzaretto di Gross Lubars – e nello Stalag XB CP_22 non anche che tale evento sia la conseguenza di crimini di guerra perpetrati nei confronti dei prigionieri.
Sul punto, infatti, non si possono ritenere sufficienti le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani.
4. Posizione di cui alla lettera E.
Viceversa, a conclusioni parzialmente diverse deve giungersi con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate dall'erede del sig. il quale, come da Pt_5 documentazione in atti, è stato ucciso dalle forze armate tedesche mentre si trovava ricoverato nell'Ospedale Militare di Merano.
Tale condotta, infatti, integra un crimine di guerra ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, in quanto, essendo stata attuata nei confronti di un soldato ricoverato in ospedale, viola la protezione dovuta ai malati e ai feriti.
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Il fatto, quindi, va qualificato quale delictum iure imperii che, come più volte affermato, deroga alla regola della generale immunità degli Stati per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio dei poteri pubblicistici.
A) Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
L'eccezione di prescrizione presentata dall'Avvocatura dello Stato è inammissibile perché proposta nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata (cfr., ex multis, Cass. 18.6.2025 n. 16407 e Cass.
19.12.2024 n. 33327).
Tuttavia, pur prescindendo dalla tardività dell'eccezione, si deve affermare l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità, in ossequio all'esigenza ravvisata dalla comunità internazionale di garantirne la repressione senza limiti di tempo.
Peraltro, l'imprescrittibilità di tali reati costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art. 10, comma
1, Cost. (cfr., ex multis, Cass., 30.6.2022 n. 29951e Cass., 3.5.2023 n. 23262).
B) Relativamente alla richiesta del risarcimento danno non patrimoniale
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Nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'erede del Sig. va respinta Pt_5 quanto al danno iure hereditatis.
Infatti, l'uccisione del de cuius configura senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della Costituzione. Tuttavia, il pregiudizio consistente nella perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr., ex multis, Cass. 27.12.2023 n. 35998; Cass.
5.5.2021 n.
11719; Cass. 10.9.2019, n. 22525; Cass., sez. un. 22.7.2015 n. 15350).
Sono, invece, trasmissibili iure hereditatis il danno biologico terminale e il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale). Tuttavia, nel caso di specie, le circostanze specifiche della morte non sono state ulteriormente provate, in quanto dalla documentazione prodotta risulta unicamente che il Sig.
è stato ucciso dalle truppe tedesche mentre era ricoverato in ospedale. Pt_5
Ne consegue l'impossibilità di riconoscere tanto il risarcimento del danno biologico terminale – il quale presuppone un apprezzabile lasso temporale tra l'evento lesivo causa della lesione psicofisica e il momento del decesso, convenzionalmente non inferiore alle 24 ore (cfr. Cass.
5.7.2019 n. 18056) – quanto il danno catastrofale, il quale richiede la prova che il de cuius si trovasse in una condizione di lucidità agonica in relazione all'approssimarsi della propria morte (cfr. Cass. 12.6.2024 n. 16348).
Viceversa, va accolta la domanda risarcitoria proposta iure proprio dalla sig.ra per la perdita del fratello. Parte_5
Infatti, attraverso la produzione degli atti dello stato civile, l'attrice ha provato, oltre al crimine di guerra, anche il rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr., ex multis,
Cass. 12.7. 2024 n. 19254; Cass., 18.4.2024 n. 10519).
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto
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parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita dalla attrice un punteggio di 23 punti totali di cui: punti 7 per il grado di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di € 265.631,60.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944.
Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di € 79.689,48. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Si precisa che su tale somma risarcitoria non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della lunghissima attesa da parte dell'attore nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.
22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13.05.2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16.07.2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2.08.2024).
B) Compensatio lucri cum damno.
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Avuto riguardo, all'eccezione della compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue.
La compensatio lucri cum damno, quale principio che, nella determinazione del danno risarcibile, impone di tener in considerazione gli effetti vantaggiosi che il fatto illecito ha procurato al danneggiato, costituisce un corollario dell'art. 1223
c.c., il quale, limitando il risarcimento del danno alle conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso, vuole evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa, determinando un arricchimento del danneggiato.
Tale regola, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., sez. un. 22 maggio 2018 n. 12567), opera nei casi in cui il vantaggio derivi dal fatto dannoso e assolva una funzione risarcitoria, in quanto, diversamente ragionando, il danneggiato subirebbe un'ingiustificata diminuzione del quantum risarcitorio.
Fatte le doverose premesse in ordine alla compensatio lucri cum damno si deve escludere l'operatività di tale regola nel caso de quo, in quanto l'Amministrazione interveniente non ha depositato alcuna documentazione da cui si possa evincere il
“vantaggio” conseguito dai danneggiati. Pertanto, non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dagli attori o dai loro danti causa. Di conseguenza, l'eccezione deve ritenersi rigettata.
Tuttavia, si osserva che l'art. 4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3. 4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
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1963, n. 2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
5. Le spese di lite.
Avuto riguardo alle spese di lite occorre operare un distinguo. Nei confronti dell'attore la cui domanda è stata accolta trova applicazione il Parte_5 generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese si liquidano in loro favore nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri medi (con esclusione della fase di istruzione e trattazione per i quali si applicano i parametri minimi) di cui al D.M. n. 55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento CP_23 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” – sono poste a carico del CP_23
Infine, nei confronti di tutti i restanti attori per i quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica e le incolmabili sofferenze patite dai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti relativi ai militari di cui alle lettere A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z,
X, Y, J, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG e compensa le spese di lite tra le parti;
b) accoglie la domanda proposta dall'attrice dichiara Parte_5 sussistente la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, per i crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa al risarcimento del danno subìto
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dalla attrice liquidato in € 79.689,48, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
c) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art. 43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della Repubblica Federale di Germania;
d) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 11.268, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
le spese sono poste a carico del
Fondo di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022.
Roma, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Sentenza redatta con l'ausilio del M.O.T. dott. Francesco Molinaro.
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65942, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
A) (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1962, ivi residente in [...], in proprio e quale erede del Sig.
[...]
nato a [...] il [...], deceduto in Latina il 06.08.2002; Persona_1
B) (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 06.05.1946, residente in [...], in proprio e quale erede del
Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Pofi (FR) il Persona_2
23.12.2005;
C) (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
Pofi (FR) l'1.04.1923, ivi residente in [...];
D) (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4 ivi residente in [...] in proprio e quale erede di , nato a Persona_3
Pofi (FR) il 06.05.1917, deceduto in Pofi (FR) il 23.11.2003;
E) (C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._5
30.01.1935, ivi residente in [...]
, nato a [...] il [...], deceduto in Merano il 23.09.1943;
[...]
F) (C.F.: ), nato a [...] il Parte_6 C.F._6
15.02.1951, ivi residente in [...] in proprio e quale erede di
, nato ad [...] il [...], deceduto in Frosinone il Persona_5
31.12.2009;
1 2
G) (C.F. ) nato ad [...] il [...] in Parte_7 C.F._7 proprio e quale erede di nato a [...] nel Lazio il 22 maggio 1920 e Per_6 deceduto in TR il 09.09.1996;
H) (C.F. , nato a [...] il [...] in Parte_8 C.F._8 proprio e quale erede di nato il [...] a [...] e deceduto in Veroli Per_7 il 09.06.1995;
I) (C.F. ) nato a [...] il [...] in Parte_9 C.F._9 proprio e quale erede di nato a [...] nel Lazio il 21.05.1921 e Persona_8 deceduto in Roma il 23.03.2001;
L) (C.F. ) nato il [...] a Parte_10 C.F._10
Fiuggi in proprio e quale erede di nato a [...] il [...] e Persona_9 deceduto in Fiuggi il 02.08.1961;
M) (C.F. ) nata a [...] il Parte_11 C.F._11
19.08.1935, (C.F. ) nata a Parte_12 C.F._12
Fiuggi il 19.03.1953, (C.F. Parte_13
) nato a [...] il [...], C.F._13 Parte_14
( ) nato a [...] il [...], CodiceFiscale_14 Parte_15
(C.F. nata il [...] a [...] e
[...] C.F._15 Parte_16
(C.F. nata a [...] il [...] in
[...] C.F._16 proprio e quali eredi di nato il [...] a [...] Persona_10 in Fiuggi il 24.04.1986;
N) (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_17 C.F._17 ivi residente in [...], in proprio e quale erede di
[...]
, nato a [...] il [...], deceduto in Latina il Persona_11
19.09.1980,
O) (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._18
26.02.1954, ivi residente in [...], in proprio e quale erede di Per_12
, nato a [...] il [...], deceduto in Pofi (FR) il 02.10.1992;
[...]
P) (C.F. ), nato a [...] il Parte_18 C.F._19
17.10.1960 e residente in [...], la sig.ra
[...]
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Pt_19 C.F._20 residente in [...], la Sig.ra Parte_20
(C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in C.F._21
2 3
Frosinone, Via America Latina, 89, la Sig.ra (C.F. Parte_21
), nata in [...] il [...] e residente in [...], C.F._22
Via Lago di Como, 7, il Sig. (C.F. ), Parte_18 C.F._23 nato a [...] il [...] e residente in [...], la Sig.ra (C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._24
AS (FR) il 13.10.1964 ed ivi residente in [...] in proprio e quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_13
GA (LT) il 13.12.2009;
Q) (C.F. ), nata in [...] il Parte_22 C.F._25
05.04.1964 ed ivi residente in [...], in proprio e quale erede di , nato ad [...] il [...] e deceduto in Germania Persona_14 il 14.07.1944, presso il Lazzaretto di Gross-Lubars;
R) C.F. ), nato a [...] Parte_23 C.F._26 il 18.10.1951 ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_24
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._27
(CL), Via Pablo Neruda, 5, in proprio e quali eredi di nato a Persona_15
MI (CL) il 26.10.1915 e deceduto in MI (CL) il 29.03.1991;
S) (C.F. ), nata a [...] Parte_25 C.F._28
L'1.09.1935 ed ivi residente in [...], 64, il Sig.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed CP_2 C.F._29 ivi residente in [...], la Sig.ra (C.F. CP_3
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cantinella, 94, in proprio e quali eredi di , nato il [...] in Persona_16
CC (FR) ed ivi deceduto in data 08.11.1993;
T) (C.F. ), nata a [...] Parte_26 C.F._31
(FC) il 14.12.1974 ed ivi residente in [...], la Sig.ra Parte_27
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed
[...] C.F._32 ivi residente, alla Via Ronconi, 12, il Sig. (C.F. Parte_28
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._33
Via Dalla Chiesa, 14, il Sig. (C.F. Controparte_4
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._34
Via dalla Chiesa, 8, il Sig. (C.F. Controparte_5
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._35
3 4
Via Monte Trebbio 8/A, in proprio e quali eredi di nato a Persona_17
Modigliana (FC) il 20.02.1922 e deceduto in Faenza (RA) il 27.08.2008;
U) (C.F. ), nato a [...] il Parte_29 C.F._36
15.11.1960 e residente in [...], in proprio e quale erede del Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_18
07.11.1989 in Civitavecchia (RM);
V) (C.F. ), nata a [...] il CP_3 C.F._30
29.09.1946 ed ivi residente in [...], la Sig.ra CP_6
(C.F. ), nata a [...] il [...]
[...] C.F._37 ed ivi residente in [...], il Sig. (C.F. Controparte_7
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._38
Via Cantinella, 64, in proprio e quali eredi di , nato a [...] Persona_19
(FR) il 24.01.1914 ed ivi deceduto il 26.19.1989;
Z) (C.F. ), nato ad [...] il Parte_30 C.F._39
24.12.1953 ed ivi residente in [...], la Sig.ra Parte_31
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._40
Collo Cotto, n. 25, il Sig. (C.F. ), nato Parte_32 C.F._41
a Frosinone il 05.02.1980 ed ivi residente, alla Via Selva Piana, 12, in proprio e quali eredi di , nato il [...] ad [...] ed ivi Persona_20 deceduto il 04.09.1990;
X) (C.F. , nato a [...] il Parte_33 C.F._42
04.04.1956 e residente in [...], il Sig. Parte_34
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._43
GR (BG), Viale Europa 45/F, il Sig. (C.F. Parte_35
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cupra, 42 in proprio e quali eredi di , nato a [...] il [...] Persona_21
e deceduto il 03.09.1998 in Frosinone;
Y) (C.F. , nata a [...] il Parte_36 C.F._45
10.06.1942 ed ivi residente, alla Via Campidoglio, 118 in proprio e quale erede di
, nato a [...] il [...] e deceduto in Germania Persona_22
23.06.1944;
J) (C.F. ), nata a [...] il Parte_37 C.F._46
24.04.1951 ed ivi residente, alla Via Per Frosinone, 478, il Sig. Pt_37
4 5
(C.F. ), nato a [...] il [...] Per_11 C.F._47 ed ivi residente, alla Via Cantinella, 61, Il Sig. (C.F. Parte_38
), nato ad [...] il [...] e residente in C.F._48
Frosinone, in Via Selva Curina snc, la Sig.ra (C.F. Parte_39
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._49
(FR), alla Via Pantano, snc, in proprio e quali eredi di , nato a Persona_23
CC A(FR) il 26.10.1920 ed ivi deceduto il 17.05.1993;
AA) (C.F. ), nato a [...] Parte_40 C.F._50
CI (FR) il 25.08.1957 e residente in [...], la Sig.ra (C.F. ), nata a [...] CP_8 C.F._51
CI (FR) il 27.01.1970 e residente in [...]dei CI Contrada Madonna del
Piano,6, la Sig.ra (C.F. ), nata Controparte_9 C.F._52
a PR (FR) il 30.10.1931 e residente in [...], in proprio e quali eredi di , nato a [...] il Persona_24
21.08.1923 ed ivi deceduto il 25.08.1957;
BB) (C.F. ), nata a [...] il CP_10 C.F._53
14.05.1947 ed ivi residente a[...], il Sig. (C.F. CP_11
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._54
Via Casette n. 13, in proprio e quali eredi di , nato a [...] Persona_25 il 02.12.1923 e deceduto a Frosinone il 13.05.2014;
CC) (C.F. ) nato a [...] il Parte_41 C.F._55
29.05.1952, residente in [...], Coop. Vetta;
la Sig.ra
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_12 C.F._56
04.01.1949, ivi residente a[...], il Sig. CP_13
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in
[...] C.F._57
Giugliano in Campania alla Via Sorbe Rosse, il Sig. (C.F. CP_14
) nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Giuseppe Vitagliano, 8, la Sig.ra (C.F. Controparte_15
), nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Giuseppe Vitagliano, 8, la Sig.ra (C.F. Controparte_16
) nata a [...] il [...], residente in [...]alla C.F._60
Via A. Moro, la Sig.ra (C.F. Controparte_17 C.F._61 nata il [...] a [...], ivi residente a[...], il Sig.
5 6
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_18 C.F._62 ivi residente a[...], in proprio e quali eredi di Per_26
, nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 13.07.1978;
[...]
DD) (C.F. , nata a [...] Parte_42 C.F._63
(FR) il 26.02.1958 e residente in [...], il Sig. (C.F. , nato a [...] il Parte_43 C.F._64
17.09.1966 e residente in [...] in proprio e quali eredi di , nato a [...] il [...] e Persona_27 deceduto in Germania il 14.05.1944;
EE) (C.F. ), nata a [...] Parte_44 C.F._65
(FR) il 07.04.1948 ed ivi residente in [...], n. 6, la Sig.ra Parte_45
(C.F. ), nata a [...] il [...]
[...] C.F._66
e residente in [...] in proprio e quali eredi del Sig.
, nato in [...] il [...] e deceduto a Milano il Persona_28
12.06.2008;
FF) (C.F. ), nata ad [...] Parte_46 C.F._67 il 31.10.1965 e residente in [...], in proprio e in qualità di erede di , nato ad [...] il [...] ed ivi Persona_29 deceduto il 19.11.2000;
GG) (C.F. ) nata a [...] il Parte_47 C.F._68
16.05.1954 ed ivi residente in [...], la sig.ra (C.F. Parte_48
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Arringo 70/72, la sig.ra (C.F. nata a Parte_49 C.F._70
GL il 19.01.1948 ed ivi residente in [...], in proprio e quali eredi di nato a [...] il [...] e deceduto ad NA il 18.06.1990, Per_30 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carmela Marzella, Massimiliano Lunghi
e Maria Rita Pitocco ) ed elettivamente domiciliati presso gli C.F._71 indirizzi pec dei legali: Email_1
e Email_2
Email_3 parti attrici contro
6 7
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4;
parte convenuta contumace
, in persona del Controparte_19 Controparte_20 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori chiamavano in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_21 danni subiti a causa della deportazione e della sottoposizione a lavoro coatto di militari italiani, nel periodo tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945. Le parti attrici riportavano che questi ultimi, in seguito alla dichiarazione italiana di armistizio, erano stati catturati, deportati e costretti al lavoro forzato nell'ambito dell'industria bellica tedesca dal regime del Terzo Reich.
Sempre gli attori narravano che alcuni militari erano stati uccisi dalle forze armate tedesche nel tempo in cui si trovavano ricoverati nelle strutture ospedaliere
( mentre altri erano deceduti nel campo di prigionia ( e Pt_5 Per_14 Pt_36
. CP_1
In conclusione, le parti attrici chiedevano di: dichiarare la competenza giurisdizionale del Tribunale civile di Roma;
dichiarare l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra e, infine, di accertare e dichiarare che la parte convenuta fosse ritenuta civilmente responsabile per i danni morali e materiali che i deportati avevano subito nei campi di concentramento nella misura indicata nell'atto di citazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa dal Tribunale, il tutto con interessi al tasso legale e
7 8
rivalutazione monetaria dal giorno dell'insorta obbligazione risarcitoria e sino al soddisfo effettivo.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Tuttavia, in luogo della parte convenuta si costituiva in giudizio, tardivamente, il
, il quale, tramite l'Avvocatura dello Controparte_19
Stato, rilevava come il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 abbia istituito presso di sé un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, al fine di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con il quale quest'ultima si impegnava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi e correlativamente il Governo italiano si impegnava a dichiarare “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di
Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo poc'anzi menzionato.
Di conseguenza, affermava che le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich dovessero essere proposte esclusivamente nei confronti del . Controparte_19
L'Avvocatura dello Stato, inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie, in quanto osservava che l'art. 43, comma 6, del D.L. 36 del 2022 n. 79 fa riferimento agli ordinari termini di prescrizione. Pertanto, trattandosi di pregiudizi originati da fatti costituenti reato, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2947, comma 3, c.c., il quale prevede espressamente che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due
8 9
commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ciò posto, l'amministrazione interveniente, riteneva che le pretese risarcitorie fossero estinte per prescrizione con il decorso di quindici anni decorrenti, nel caso della deportazione, dal giorno della liberazione e, nel caso di omicidio, dal giorno della morte oppure – nei casi in cui il reato si fosse nel frattempo estinto per causa diversa dalla prescrizione (morte del reo, amnistia o remissione della querela) – nel più breve termine di cinque anni.
Tale affermazione, a parere della amministrazione, non sarebbe ostacolata neanche dalla norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, in quanto trattasi di norma successiva alla commissione dei reati che non potrebbe trovare applicazione retroattiva, stante il generale divieto di irretroattività delle norme penali sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.
Nel merito, la parte intervenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine ai pregiudizi patiti e alla quantificazione del risarcimento nonché il difetto di prova di tali elementi.
In via subordinata, l'Avvocatura dello Stato chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa, o, in alternativa, le somme che le stesse avrebbero potuto ottenere se non fossero incorse nella decadenza di cui all'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 646.
In aggiunta a ciò, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi della L. 10 marzo 1955 n. 96, del D.P.R. 6 ottobre 1963 n. 2043, della L. 18 novembre 1980 e della L. 29 gennaio 1994 n. 94.
In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del D.L. n. 36 del 2022.
In conclusione, la parte intervenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_19
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...] data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle parti attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o,
9 10
comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
A seguito dell'intervento del , le parti attrici, nella I° memoria ex art. CP_19
183 c.p.c., integravano le conclusioni chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al
Terzo Reich, per i crimini commessi tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la
Repubblica Federale di Germania e il al Controparte_19 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali indicati nell'atto introduttivo, rivalutati annualmente sino al soddisfo.
All'udienza dell'11.03.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, decorrenti dal 1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Posizioni di cui alle lettere A, B, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V,
Z, X, J, AA, BB, CC, EE, FF, GG.
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici indicate in epigrafe, in quanto gli stessi – alla luce delle allegazioni prodotte – non possono essere qualificati come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 – il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di
Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale – nonché dell'art. 1, L.
10 11
17 agosto 1957 n. 848 “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio
2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, infatti,
l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti agli artt. 2 e
24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla
Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art. 8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o
11 12
private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietate (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità.
In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
12 13
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Posta la definizione di crimini di guerra e contro l'umanità, occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti –
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e Convenzione di Ginevra relativa al
Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 – al fine di valutare se la deportazione e la sottoposizione a lavori forzati dei militari italiani ad opera delle forze armate del Terzo Reich configuri un crimine di guerra o contro l'umanità.
Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
- belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti.
Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla
III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art. 21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art. 49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
Peraltro, non ogni violazione della richiamata Convenzione assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Infatti, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un siffatto crimine.
Ai fini della configurabilità di crimini guerra o contro l'umanità nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e la sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia.
Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
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Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie, per poter essere trattata da codesto giudice, deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché le fattispecie descritte dagli attori sono sussumibili nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Pertanto, costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano.
Infatti, il legislatore statale nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.
36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile.
Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I.
Pertanto, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente
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riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non hanno dimostrato il fatto illecito asserito né il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno dei militari italiani prigionieri). Occorre, infatti, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto – ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra.
In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato.
Infatti, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art. 2043 c.c. che dà titolo al danneggiato – e ai suoi aventi causa – di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi.
Tale prova, in materia di responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa, secondo l'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697
c.c.
Nel caso di specie, le parti attrici si sono limitate ad allegare il foglio matricolare da cui risulta che il de cuius era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, detenuto nei campi di prigionia ma non hanno dimostrato gli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità, ovvero la violazione,
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da parte dei militari tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra.
Le parti attrici, peraltro, non hanno nemmeno provato i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito, essendosi limitati ad affermare che “le condizioni nelle quali venivano mantenuti i prigionieri nel campo di lavoro coatto demolivano irrimediabilmente il corpo e la mente”.
Tale affermazione, infatti, non è stata corroborata né da una documentazione medico-legale da cui si potesse evincere il concreto pregiudizio all'integrità psico- fisica patito dal de cuius (cfr. Cass.
3.3.2023 n. 6444) né dalla dimostrazione di elementi idonei a provare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita o il radicale cambiamento di vita, evincibile dall'alterazione della personalità e dallo sconvolgimento dell'esistenza (cfr. Cass. 9.11. 2018 n. 28742), subito dal miliare in seguito alla fine della prigionia.
Alla luce di quanto sin qui esposto, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art. 3 della legge 14.1.2013, n. 5, dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di Giustizia del 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
2. Posizione di cui alla lettera C.
Le medesime conclusioni possono essere estese anche alla richiesta risarcitoria avanzata dal sig. che, durante la Seconda guerra Parte_3 mondiale, veniva catturato e deportato dalle forze armate tedesche, rimanendo prigioniero dal 21.12.1943 al 7.5.1945.
A) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
L'attore, infatti, ha allegato il foglio matricolare da cui risulta che era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, detenuto nei campi di prigionia ma non ha dimostrato gli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità, ovvero la violazione, da parte dei militari tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra.
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L'attore, inoltre, non ha nemmeno provato i danni ingiusti patiti in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito. Infatti, si è limitato ad affermare che le condizioni in cui era detenuto nel campo di lavoro coatto avevano demolito irrimediabilmente il suo corpo e la sua mente e che ancora presenta una scheggia nella gamba dovuta allo scoppio di una bomba.
In ordine alle sofferenze fisiche e psichiche si osserva che il danno biologico è un danno-conseguenza, in quanto ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità, che non risulta comunque provato nel caso di specie) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica (cfr. ex multis Cass., sez. un,
11.11.2008 n. 26972; Cass., sez. un.
6.3.2025 n. 5992). A tale riguardo, decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale.
Tuttavia, nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno psico-fisico subito né è chiaro se lo scoppio della bomba – che ha provocato la “scheggia nella gamba dell'attore” – sia avvenuta in occasione dei combattimenti a cui ha preso parte il sig. o durante il Pt_3 periodo in cui è stato prigioniero delle forze armate tedesche.
In ordine alle sofferenze interne (danno morale) o esterne (danno esistenziale) patite dall'attore, a causa delle condizioni in cui era mantenuto nei campi di prigionia e per aver assistito allo sterminio di altri prigionieri si riporta quanto affermato in merito dalla giurisprudenza di legittimità.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr., ex multis, Cass.
3.3.2023 n. 6444; Cass. 13.4.2022 n.
12600; Cass. 27.3.2018 n. 7513 e Cass. 17.1.2018 n. 901). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto nel caso de quo in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di
Ginevra che sarebbero state realizzate nel caso specifico del Sig. . Infatti, Pt_3
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sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tali affermazioni sono state ribadite dalla Corte di cassazione anche per le sofferenze esterne (danno esistenziale), allorquando ha affermato che tale pregiudizio non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato il radicale cambiamento di vita, l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento dell'esistenza del soggetto provocato dall'evento dannoso. La relativa allegazione, chiaramente, deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. ex multis Cass. 9.11. 2018 n. 28742; Cass. 10.5.2018 n. 11269 e
Cass. 29.1.2018 n. 2056).
Nel caso di specie, l'attore non ha provato che l'aver assistito di persona allo sterminio, alla sopraffazione umana delle vittime e alla morte dei sopraffatti abbia avuto ripercussioni negative nella propria vita una volta liberato dal campo di prigionia.
B) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore si rileva che, a prescindere dal difetto assoluto di giurisdizione dovuto alla mancata prova di un crimine di guerra o contro l'umanità, tale tipologia di danno sia estranea all'oggetto del Fondo istituito dal D.L. 20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio.
Infatti, il disposto del comma 1 dell'art. 43 D.L. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al
“ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
3. Posizione di cui alle lettere Q, Y, DD.
Il difetto assoluto di giurisdizione deve affermarsi anche in relazione alle pretese avanzate dagli eredi dei signori e che, a differenza delle Per_14 Pt_36 CP_1
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posizioni dei militari in precedenza esaminate, hanno trovato la morte nei campi di prigionia.
In particolare, il sig. è deceduto durante l'esecuzione di una Persona_27
T.A.C. polmonare.
Pertanto, sebbene si ritenga provata, anche alla luce del foglio matricolare allegato, la causa della morte, al fine di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice occorre provare un quid pluris che, come rilevato in precedenza, consenta di derogare al principio generale dell'immunità di uno Stato sovrano per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio di poteri pubblicistici (acta imperii).
L'attore, tuttavia, non ha né allegato né provato che la morte sia frutto di un crimine di guerra o contro l'umanità e, quindi, la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la commissione di un siffatto crimine.
Ne consegue l'impossibilità di classificare tale fatto quale delictum iure imperii e si afferma, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria, iure hereditatis e iure proprio avanzata dagli eredi del sig. per il difetto assoluto di CP_1 giurisdizione.
Devono rigettarsi, per i medesimi motivi, anche le domande risarcitorie proposte, iure proprio e iure hereditatis, dagli eredi dei sig.ri e in quanto gli Per_14 Pt_36 attori si sono limitati a provare che la morte dei familiari sia avvenuta rispettivamente nel Lazzaretto di Gross Lubars – e nello Stalag XB CP_22 non anche che tale evento sia la conseguenza di crimini di guerra perpetrati nei confronti dei prigionieri.
Sul punto, infatti, non si possono ritenere sufficienti le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani.
4. Posizione di cui alla lettera E.
Viceversa, a conclusioni parzialmente diverse deve giungersi con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate dall'erede del sig. il quale, come da Pt_5 documentazione in atti, è stato ucciso dalle forze armate tedesche mentre si trovava ricoverato nell'Ospedale Militare di Merano.
Tale condotta, infatti, integra un crimine di guerra ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, in quanto, essendo stata attuata nei confronti di un soldato ricoverato in ospedale, viola la protezione dovuta ai malati e ai feriti.
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Il fatto, quindi, va qualificato quale delictum iure imperii che, come più volte affermato, deroga alla regola della generale immunità degli Stati per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio dei poteri pubblicistici.
A) Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
L'eccezione di prescrizione presentata dall'Avvocatura dello Stato è inammissibile perché proposta nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata (cfr., ex multis, Cass. 18.6.2025 n. 16407 e Cass.
19.12.2024 n. 33327).
Tuttavia, pur prescindendo dalla tardività dell'eccezione, si deve affermare l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità, in ossequio all'esigenza ravvisata dalla comunità internazionale di garantirne la repressione senza limiti di tempo.
Peraltro, l'imprescrittibilità di tali reati costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art. 10, comma
1, Cost. (cfr., ex multis, Cass., 30.6.2022 n. 29951e Cass., 3.5.2023 n. 23262).
B) Relativamente alla richiesta del risarcimento danno non patrimoniale
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Nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'erede del Sig. va respinta Pt_5 quanto al danno iure hereditatis.
Infatti, l'uccisione del de cuius configura senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della Costituzione. Tuttavia, il pregiudizio consistente nella perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr., ex multis, Cass. 27.12.2023 n. 35998; Cass.
5.5.2021 n.
11719; Cass. 10.9.2019, n. 22525; Cass., sez. un. 22.7.2015 n. 15350).
Sono, invece, trasmissibili iure hereditatis il danno biologico terminale e il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale). Tuttavia, nel caso di specie, le circostanze specifiche della morte non sono state ulteriormente provate, in quanto dalla documentazione prodotta risulta unicamente che il Sig.
è stato ucciso dalle truppe tedesche mentre era ricoverato in ospedale. Pt_5
Ne consegue l'impossibilità di riconoscere tanto il risarcimento del danno biologico terminale – il quale presuppone un apprezzabile lasso temporale tra l'evento lesivo causa della lesione psicofisica e il momento del decesso, convenzionalmente non inferiore alle 24 ore (cfr. Cass.
5.7.2019 n. 18056) – quanto il danno catastrofale, il quale richiede la prova che il de cuius si trovasse in una condizione di lucidità agonica in relazione all'approssimarsi della propria morte (cfr. Cass. 12.6.2024 n. 16348).
Viceversa, va accolta la domanda risarcitoria proposta iure proprio dalla sig.ra per la perdita del fratello. Parte_5
Infatti, attraverso la produzione degli atti dello stato civile, l'attrice ha provato, oltre al crimine di guerra, anche il rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr., ex multis,
Cass. 12.7. 2024 n. 19254; Cass., 18.4.2024 n. 10519).
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto
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parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita dalla attrice un punteggio di 23 punti totali di cui: punti 7 per il grado di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di € 265.631,60.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944.
Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di € 79.689,48. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Si precisa che su tale somma risarcitoria non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della lunghissima attesa da parte dell'attore nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.
22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13.05.2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16.07.2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2.08.2024).
B) Compensatio lucri cum damno.
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Avuto riguardo, all'eccezione della compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue.
La compensatio lucri cum damno, quale principio che, nella determinazione del danno risarcibile, impone di tener in considerazione gli effetti vantaggiosi che il fatto illecito ha procurato al danneggiato, costituisce un corollario dell'art. 1223
c.c., il quale, limitando il risarcimento del danno alle conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso, vuole evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa, determinando un arricchimento del danneggiato.
Tale regola, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., sez. un. 22 maggio 2018 n. 12567), opera nei casi in cui il vantaggio derivi dal fatto dannoso e assolva una funzione risarcitoria, in quanto, diversamente ragionando, il danneggiato subirebbe un'ingiustificata diminuzione del quantum risarcitorio.
Fatte le doverose premesse in ordine alla compensatio lucri cum damno si deve escludere l'operatività di tale regola nel caso de quo, in quanto l'Amministrazione interveniente non ha depositato alcuna documentazione da cui si possa evincere il
“vantaggio” conseguito dai danneggiati. Pertanto, non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dagli attori o dai loro danti causa. Di conseguenza, l'eccezione deve ritenersi rigettata.
Tuttavia, si osserva che l'art. 4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3. 4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
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1963, n. 2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
5. Le spese di lite.
Avuto riguardo alle spese di lite occorre operare un distinguo. Nei confronti dell'attore la cui domanda è stata accolta trova applicazione il Parte_5 generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese si liquidano in loro favore nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri medi (con esclusione della fase di istruzione e trattazione per i quali si applicano i parametri minimi) di cui al D.M. n. 55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento CP_23 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” – sono poste a carico del CP_23
Infine, nei confronti di tutti i restanti attori per i quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica e le incolmabili sofferenze patite dai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti relativi ai militari di cui alle lettere A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z,
X, Y, J, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG e compensa le spese di lite tra le parti;
b) accoglie la domanda proposta dall'attrice dichiara Parte_5 sussistente la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, per i crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa al risarcimento del danno subìto
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dalla attrice liquidato in € 79.689,48, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
c) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art. 43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della Repubblica Federale di Germania;
d) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 11.268, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
le spese sono poste a carico del
Fondo di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022.
Roma, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Sentenza redatta con l'ausilio del M.O.T. dott. Francesco Molinaro.
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