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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 228/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Russo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , anche quale mandatario della in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3313/2022 del 5 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000038289 irrogata dall' , con la quale era stato intimato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge n. 638/83, come modificato dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 8/2016 e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto del Parte_1
5 aprile 2023. Si è costituito l' che, a seguito di annullamento in autotutela CP_1
dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ha chiesto dichiararsi cessata della materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premessi i motivi di appello da intendersi qui analiticamente richiamati,
l'appellante censura la sentenza, tra l'altro, per avere rigettato l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dei presupposti di punibilità.
L'appellante rileva, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto dei versamenti effettuati in data 23 giugno 2017, entro i termini di tre mesi dalla notifica dell'accertamento avvenuta il 29 marzo 2017. Deduce che, in mancanza dei presupposti di punibilità, la sanzione irrogata risulta manifestamente illegittima per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, convertito con L. n. 638/83.
2. l' si è costituito dando atto che l'odierno appellante aveva CP_1
effettivamente provveduto a pagare tempestivamente e integralmente la somma omessa a titolo di ritenute previdenziali e che la copertura parziale – indicata in primo grado dall'ente - era determinata esclusivamente da una diversa imputazione
(a titolo di aggio) delle somme versate, effettuata dall'agente della riscossione.
L'ente ha così confermato che non vi erano profili di punibilità del datore di lavoro con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio e ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Deve conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'ente previdenziale. L'appellante ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la condanna al pagamento delle spese processuali.
La statuizione sulle spese processuali deve avvenire in virtù del principio della soccombenza virtuale.
E' pacifico che l'odierno appellante aveva tempestivamente versato le somme dovute nel termine di tre mesi dalla notifica della violazione con conseguente illegittimità della sanzione irrogata. In virtù del principio di soccombenza virtuale le spese di entrambi i gradi, liquidati come in dispositivo in relazione al valore della causa, devono gravare sull' . CP_1
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che liquida CP_1
per il primo grado in € 3809,00 e per il secondo grado in € 4996,00oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 228/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Russo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , anche quale mandatario della in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3313/2022 del 5 ottobre 2022, il Tribunale di Catania, rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000038289 irrogata dall' , con la quale era stato intimato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge n. 638/83, come modificato dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 8/2016 e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto del Parte_1
5 aprile 2023. Si è costituito l' che, a seguito di annullamento in autotutela CP_1
dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ha chiesto dichiararsi cessata della materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premessi i motivi di appello da intendersi qui analiticamente richiamati,
l'appellante censura la sentenza, tra l'altro, per avere rigettato l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dei presupposti di punibilità.
L'appellante rileva, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto dei versamenti effettuati in data 23 giugno 2017, entro i termini di tre mesi dalla notifica dell'accertamento avvenuta il 29 marzo 2017. Deduce che, in mancanza dei presupposti di punibilità, la sanzione irrogata risulta manifestamente illegittima per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, convertito con L. n. 638/83.
2. l' si è costituito dando atto che l'odierno appellante aveva CP_1
effettivamente provveduto a pagare tempestivamente e integralmente la somma omessa a titolo di ritenute previdenziali e che la copertura parziale – indicata in primo grado dall'ente - era determinata esclusivamente da una diversa imputazione
(a titolo di aggio) delle somme versate, effettuata dall'agente della riscossione.
L'ente ha così confermato che non vi erano profili di punibilità del datore di lavoro con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio e ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Deve conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'ente previdenziale. L'appellante ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la condanna al pagamento delle spese processuali.
La statuizione sulle spese processuali deve avvenire in virtù del principio della soccombenza virtuale.
E' pacifico che l'odierno appellante aveva tempestivamente versato le somme dovute nel termine di tre mesi dalla notifica della violazione con conseguente illegittimità della sanzione irrogata. In virtù del principio di soccombenza virtuale le spese di entrambi i gradi, liquidati come in dispositivo in relazione al valore della causa, devono gravare sull' . CP_1
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che liquida CP_1
per il primo grado in € 3809,00 e per il secondo grado in € 4996,00oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi