Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto
al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NU AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 23 ottobre 2024 l’esponente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e congedato dalla stessa a domanda all’età di 59 anni, avendo espletato 39 anni di servizio utile, ha domandato l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472, con conseguente obbligo dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (d’ora innanzi solo “I.N.P.S.”), di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) percepito mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo degli scatti contemplati dalla disposizione citata, siccome corrisposto senza l’applicazione della citata disposizione normativa.
2. Si è costituito, nel giudizio così introdotto, l’ente previdenziale intimato il quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere, in quanto il ricorrente è stato collocato a riposo con decorrenza (1° agosto 2019) anteriore ai cinque anni sia dal deposito che dalla notifica del presente ricorso.
2.1. Lo stesso ha, quindi, argomentato sulla non spettanza del beneficio richiesto al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, sollevando anche eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., perché sarebbe irragionevole la concessione della provvidenza de qua anche ai soggetti collocati in quiescenza avendo maturato solamente 55 anni di età e 35 di contributi, rispetto alla diversa platea individuata dal comma 1 per finalità premiali. Infine, ha eccepito la decadenza dal beneficio per non avere il ricorrente presentato tempestiva domanda di collocamento in quiescenza rispetto al termine indicato dalla legge.
3. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità con l’univoco orientamento della giurisprudenza, anche di questa sezione, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che ha in plurime occasioni affermato la spettanza del beneficio invocato da parte ricorrente.
4.1. Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.S., considerato che il relativo termine inizia il proprio decorso non già contestualmente al collocamento a riposo, bensì « dalla data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale dovuto » ( ex multis , da ultimo, TAR Latina, sez. I, 31 gennaio 2026 n. 78, che sul punto richiama TAR Lazio, Roma, sez. V, 3 aprile 2025 nn. 6772-6774). Nel caso di specie l’ultimo ordinativo di pagamento è intervenuto in data 8 agosto 2022, come emerge dal prospetto di liquidazione del T.F.S. depositato in atti anche dallo stesso I.N.P.S., così che il ricorso all’esame, come detto notificato e depositato in data 23 ottobre 2024, risulta ampiamente proposto nel termine di cinque anni decorrente dallo stesso.
5. Nel merito, come detto, il gravame deve essere accolto alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza, anche della sezione (tra cui, da ultimo, la sopra citata sentenza 31 gennaio 2026 n. 78, che viene qui richiamata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a.), la quale ha affermato che al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Veneto, sez. II, 8 ottobre 2025 n. 1748; TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v: Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10834; sez. II, 24 marzo 2023 n. 3041; sez. II, 23 marzo 2023 nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470; TAR Lazio, Roma, sez. V, 1° luglio 2022 n. 9011; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 1° aprile 2022 n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 19 marzo 2022 n. 153; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022 n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 gennaio 2022 n. 193; TAR Veneto, sez. I, 4 gennaio 2022 n. 6).
5.1. Infatti, l’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, dispone che « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ».
5.2. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dispone inoltre che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit.
5.3. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, è applicabile anche in favore del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quali l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza (cfr.: TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112).
6. Né la pretesa di parte ricorrente potrebbe essere disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità, posto che il termine in discorso non è qualificato come perentorio dalla legge né al suo superamento essa ricollega alcuna decadenza (TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 nn. 1307-1308; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
6.1. Non sono stati, infine, dedotti validi e fondati elementi a supporto della dedotta illegittimità costituzionale della norma, già in diverse occasioni ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza, secondo cui « a fronte di una espressa previsione di legge non può̀ infatti essere utilizzata l'attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò̀ neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l'orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più̀ favorevoli. D'altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell'art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può̀ affermarsi che sia l'interpretazione estensiva del medesimo a violare l'art. 81 Cost. e ciò̀ anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali » (TAR Lazio, Roma, sez. V, 18 marzo 2026 n. 5153, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023).
7. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
7.1. In virtù degli artt. 429, comma 3 e 39 cod. proc. amm., sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’avvocato Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accerta il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle somme conseguentemente dovute, maggiorate degli interessi legali.
Condanna inoltre l’I.N.P.S. al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese legali, che liquida nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU AI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU AI | NA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.