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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2025 e promossa con ricorso depositato il 16.01.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CANESTRINI NICOLA e dall'avv. MASSARA FEDERICO;
ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA TARTAROTTI, 45 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 30.04.2025;
Parte resistente: come da verbale del 30.04.2025;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori come convenuto congiuntamente dalle parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16.01.2025 ha agito per l'attuazione delle Parte_1
previsioni relative al proprio diritto di visita così come stabilite nel decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022.
2. Con memoria di costituzione depositata il 31.01.2025, ha contestato in Controparte_1
fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze e formulando domanda riconvenzionale di modifica del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022.
3. All'udienza del 30.04.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 08.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiamano sul punto le motivazioni poste a sostegno della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 30.04.2025.
5.1. Oltre a ciò si aggiunge che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022 prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
pagina2 di 3 A parziale modifica del decreto pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022 il
07.07.2022 si prevede quanto segue:
- colloca i figli e in via prevalente presso la madre;
Per_1 Persona_2
- dispone che il padre veda i figli secondo il seguente protocollo:
• a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola elementare/materna fino al lunedì mattina quando li riporterà alla scuola elementare/materna;
• tutti i mercoledì dalle 18.15 fino al giovedì quando li riporterà alla scuola elementare/materna;
• ciascun genitore trascorrerà con i minori la metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi, oltre a tre settimane di vacanza, di cui due anche consecutive, durante il periodo estivo di sospensione scolastica da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
• sono fatti salivi i migliori accordi delle parti;
- pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun minore Parte_1 pari a € 175,00 mensili (per complessivi € 350,00) a decorrere dalla mensilità di maggio 2025; detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, andranno versati sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_1
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, laddove previsto dalle già menzionate linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00;
- riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti Controparte_1
dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, seguiranno il criterio di riparto delle spese straordinarie;
- spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2025 e promossa con ricorso depositato il 16.01.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CANESTRINI NICOLA e dall'avv. MASSARA FEDERICO;
ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA TARTAROTTI, 45 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 30.04.2025;
Parte resistente: come da verbale del 30.04.2025;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori come convenuto congiuntamente dalle parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16.01.2025 ha agito per l'attuazione delle Parte_1
previsioni relative al proprio diritto di visita così come stabilite nel decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022.
2. Con memoria di costituzione depositata il 31.01.2025, ha contestato in Controparte_1
fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze e formulando domanda riconvenzionale di modifica del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022.
3. All'udienza del 30.04.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 08.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiamano sul punto le motivazioni poste a sostegno della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 30.04.2025.
5.1. Oltre a ciò si aggiunge che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022 prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
pagina2 di 3 A parziale modifica del decreto pronunciato dal Tribunale di Rovereto sub V.G. 218/2022 il
07.07.2022 si prevede quanto segue:
- colloca i figli e in via prevalente presso la madre;
Per_1 Persona_2
- dispone che il padre veda i figli secondo il seguente protocollo:
• a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola elementare/materna fino al lunedì mattina quando li riporterà alla scuola elementare/materna;
• tutti i mercoledì dalle 18.15 fino al giovedì quando li riporterà alla scuola elementare/materna;
• ciascun genitore trascorrerà con i minori la metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi, oltre a tre settimane di vacanza, di cui due anche consecutive, durante il periodo estivo di sospensione scolastica da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
• sono fatti salivi i migliori accordi delle parti;
- pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun minore Parte_1 pari a € 175,00 mensili (per complessivi € 350,00) a decorrere dalla mensilità di maggio 2025; detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, andranno versati sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_1
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, laddove previsto dalle già menzionate linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00;
- riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti Controparte_1
dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, seguiranno il criterio di riparto delle spese straordinarie;
- spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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