CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 4425/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabrizio Carbonetti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli, alla Via dei Mille, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Francesco Criscoli;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Giovanna Di Santo (C.F.:
), Roberto Marino (C.F.: C.F._3
e (C.F.: C.F._4 Controparte_2
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via C.F._5
Concezione a Montecalvario, n. 38, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 832/2019 del G.U. del Tribunale di Benevento, pubblicata il 14.05.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 15.10.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Benevento, adito dall'odierna appellata, in accoglimento della domanda attorea, dichiarata la risoluzione dell'ordine di acquisto, impartito dalla , del prodotto finanziario derivato Stellage Seat CP_1
PG RNC, ha rideterminato il saldo del C/C n. 1021, alla data del
31.03.2012, in complessivi € 17.507,57, a credito della Banca convenuta, in luogo della maggiore esposizione registrata a detta data,
a debito della correntista.
2. Con l'originario libello, la aveva dedotto di aver acquistato CP_1
il richiamato prodotto in assenza di informativa, quanto a rischi ed adeguatezza dell'investimento, che le aveva procurato delle perdite registrate a debito sul proprio C/C intrattenuto presso la Banca convenuta.
Invocava, pertanto, la declaratoria di risoluzione e la rideterminazione del saldo del richiamato rapporto.
3. Il Tribunale, nel contraddittorio con la convenuta, all'esito di CP_3
istruttoria orale e tecnica, affidata a CTU, ha accolto la domanda attorea nei termini richiamati sub 1, che precede.
4. Con il gravame, affidato a quattro ordini di motivi, l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento al titolo oggetto di indagine istruttoria, dal momento che l'attrice avrebbe dedotto l'acquisto di azioni e non già il prodotto Stellage Controparte_4
(primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 29 Reg.
CONSOB 11522/1998 (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 Reg. CONSOB 11522/1998 (terzo motivo); omessa pronuncia in ordine all'eccepito concorso di colpa della , ai sensi dell'art. 1227 c.c. (quarto motivo). CP_1
4.1. Ha resistito l'appellata, spiegando, a sua volta, appello incidentale, diretto alla rettifica dell'esposizione accertata nel C/C n.
1021 in complessivi € 17.507,57, in luogo di quella corretta, pari ad €
2.149,97, sempre a credito della Banca.
4.2. All'udienza 06.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale, dopo aver dato atto che il dossier titoli (YP4304/00/04) indicato nel libello introduttivo era in realtà inerente all'acquisto di azioni , ha articolato l'ordito motivazionale sulla Controparte_4
scorta del prodotto finanziario del tipo Stellage, compiutamente indicato dalla nell'atto di citazione, con il richiamo analitico CP_1
delle caratteristiche, della data di acquisto e di quella di scadenza, evidenziando, tra l'altro, che tutta l'istruttoria tecnica ha avuto ad oggetto la disamina del prodotto finanziario derivato e non già dell'omonimo titolo azionario.
Del resto, la correlazione alla data di scadenza (della quale è privo il titolo azionario) non poteva che essere legata al tipo di prodotto finanziario dedotto in lite dalla , risultando così fugato ogni CP_1
dubbio in ordine alla individuazione specifica della materia del contendere.
6. Il secondo ed il terzo motivo, condividendone l'oggetto (obblighi di informativa dell'intermediario), vanno trattati unitariamente.
6.1. L'art. 1, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) stabilisce, infatti, che “per servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, quando hanno ad oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti…ricezione e trasmissione di ordini”.
L'art. 21 del medesimo d.lgs. prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
L'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in materia di onere della prova, dispone che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Con riguardo, poi, alla valutazione del merito creditizio ed alla
“profilazione” dell'investitore, il Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, all'art. 28, comma 1, recita: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n.
3”. Il comma 2, dell'art. 28, del Regolamento con riferimento alle CP_5
necessarie notizie da fornire in ordine al prodotto finanziario che si intende vendere, aggiunge che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
L'art. 29 del Regolamento Consob, poi, stabilisce al comma 3 che “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
6.2. La giurisprudenza di legittimità, con univoche decisioni, ha stabilito il contenuto degli obblighi informativi che l'intermediario finanziario deve fornire agli investitori: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto (Cass. n. 29616/2022); la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente l'indicazione che si tratta di un “paese emergente “; il rating del prodotto;
l'eventuale offering circular esplicativa delle caratteristiche del prodotto;
le caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato
(Cass. n. 19891/2022); eventuali situazioni di gray market (Cass. n. 12990/2023); il probabile rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass. n. 19104/2023).
6.3. Sono state, del pari, cristallizzate anche le informazioni “passive” relative all'investitore, soprattutto in ordine alla sua propensione al rischio.
6.4. La mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore (Cass. n. 3914/2018).
6.5. Le regole di riparto dell'onere della prova risultano ormai chiare.
Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. n.
14335/2019).
Con la precisazione che l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (Cass. n. 10111/2018). Inoltre, si è recentemente affermato che per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nelle informazioni fornite, non rileva né che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare, o un'elevata propensione al rischio, né, men che meno, che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale (Cass. n. 8463/2022).
6.6. Nel caso di specie, la pur essendone onerata, non ha CP_3
prodotto l'informativa che avrebbe impartito alla cliente al momento del contratto quadro.
Non è significativa la circostanza, reiteratamente opposta dalla CP_3
per la quale la risultava avvezza all'acquisto di titoli azionari. CP_1
In disparte l'ontologica differenza, quanto ai profili di rischio, tra titoli azionari e quelli derivati, si è già richiamata la giurisprudenza di legittimità, per la quale la propensione al rischio “alta”, già dichiarata ed attuata con precedenti acquisti della stessa natura, non esonera la
Banca dall'impartire la necessaria informativa.
In ultimo, ma non da ultimo, quanto al nesso di causalità, lo stesso deve ritenersi presunto nella omessa informativa, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore
(Cass. n. 3914/2018).
7. Inammissibile è il quarto motivo, con il quale l'appellante denuncia omessa pronuncia sull'eccepito concorso di colpa della , rea CP_1
di aver mantenuto l'investimento per diversi anni.
La censura difetta di specificità, dal momento che non è dato comprendere in che termini la durata dell'investimento ha inciso sulle perdite registrate ed addebitate in C/C. Ed invero, posto che l'acquisto risultava viziato a monte per deficit di informativa, non è dato comprendere quando la sarebbe CP_1
dovuta uscire dall'investimento, sì da limitare i danni.
8. È fondato, invece, il gravame incidentale, con il quale l'appellata si duole della erronea quantificazione del saldo di C/C n. 1021.
Il Tribunale, nella quantificazione del saldo di C/C, all'esito della eliminazione delle perdite registrate a causa dell'acquisto del prodotto finanziario censurato, ha tenuto conto delle risultanze del primo elaborato peritale, trascurando gli esiti del secondo, con il quale il CTU incaricato, in riscontro alla richiesta di supplemento peritale aveva quantificato l'esposizione della per complessivi € 2.149,97. CP_1
La differenza era stata determinata dal giudicato calato sulla sentenza n. 272/2013 dello stesso Tribunale di Benevento, che aveva determinato il saldo debitore del C/C n. 1021 alla data del 31.03.2012 in € 53.129,24, in luogo di € 67.177,26, quale saldo contabile CP_3
Il CTU, Dott. all'esito del calcolo suppletivo (pag. 10 della Per_1
integrazione), indicava il saldo del C/C n. 1021, alla data dell'1.07.2013 (data dell'ultimo estratto conto presente agli atti) nell'importo di € 2.149,97 a credito per la affermando che CP_3
questo era il saldo ricalcolato depurando i due movimenti relativi allo
Stellage e raccordando il saldo al 31.03.2012 con quello della sentenza n. 272/2013 del Tribunale di Benevento.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (compresa nello scaglione sino ad €
26.000,00), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (esclusa l'istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M.
n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso da nei confronti d Parte_1 CP_1
nonché sull'appello incidentale spiegato da quest'ultima avverso
[...]
la sentenza del G.U del Tribunale di Benevento n. 832/2019, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo di C/C n. 1021, alla data del
31.03.2012, in complessivi € 2.149,97 a credito della CP_3
appellante;
- condanna l'appellante principale, al pagamento, Parte_1
in favore dell'appellata, , delle spese del presente CP_1
grado, che liquida in complessivi € 5.243,50, di cui € 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanna Di Santo,
Roberto Marino e , i quali si sono dichiarati Controparte_2
antistatari;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo