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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara consigliere dr. Paolo Caliman consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Cestra (C.F.
) APPELLANTE – C.F._2
E uale mandataria della (C.F. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Tasciotti, (c.f. ), C.F._3
APPELLATA
E
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Controparte_3
Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. ), e per essa, quale P.IVA_2 mandataria, (numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona CP_1
e codice fiscale , numero di partita IVA ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Roberto Malizia (C.F. ), C.F._4
INTERVENIENTE IN SURROGA –
OGGETTO: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. Parte_1
422/2020, di rigetto dell'opposizione al precetto con cui, in data 14.02.2017, la società le ha intimato il pagamento di € 36.700,97, oltre accessori, in forza del CP_2
decreto ingiuntivo, emesso dallo stesso tribunale, n. 1373/2013; il tutto con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale ha inquadrato l'azione, nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., avendo l'attrice contestato la sussistenza del diritto ad agire esecutivamente, nei suoi confronti, e non le modalità di esercizio di tale diritto ovvero la regolarità formale degli atti pre- esecutivi, con la precisazione che l'opponente riveste il ruolo processuale di attore e il giudizio può vertere solo sulle questioni sollevate con l'atto introduttivo.
Ha poi esposto i principi di diritto che regolano la materia, che possono essere così sintetizzati:
- con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., si può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata solo allegando l'invalidità originaria del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione o deducendo la ricorrenza di fatti sopravvenuti alla sua formazione che ne abbiano caducato gli effetti o abbiano estinto il credito. La pretesa esecutiva del creditore può essere contrastata solo deducendo fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo stesso e non anche deducendo fatti anteriori che potevano e dovevano essere dedotti con il rimedio appositamente approntato per resistere alla sua formazione, ossia con l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; in particolare, quel che qui interessa, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo. (Sez. 3,
Sentenza n. 12664/2000) in concreto:
- le contestazioni mosse sono relative alla posizione di fideiussore, rivestita dall'opponente, e, pertanto, relative a fatti costitutivi del diritto azionato da controparte, che dovevano essere contestati e analizzati nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
e non nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
- quanto alla censura relativa al mancato rispetto del beneficium excussionis, tale beneficio opera solo in caso di espressa previsione tra le parti e la sussistenza dello stesso deve essere dimostrata dal fideiussore, prova che, nel caso di specie, manca;
in ogni caso, tale beneficio opera solo in sede di esecuzione e, pertanto, non impedisce la notifica del precetto che è un atto prodromico all'esecuzione.
In appello, è intervenuta la società , quale cessionaria, ex artt.
1-4 L. CP_3
130/1999 (tra gli altri), del credito precedentemente facente capo alla società CP_2
propone tre motivi di appello, che si risolvono in una mera Parte_1
reiterazione di argomentazioni difensive, inidonee ad intaccare la validità del ragionamento logico -giuridico esposto nella sentenza impugnata.
Con il primo motivo, sostiene di aver introdotto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., un procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata e che il presupposto indefettibile per dichiarare tale diritto è l'esistenza del titolo che dimostri l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, come prescrive l'art. 474 c.p.c..
L'appellante invoca il “potere esterno del Giudice” allorquando venga attivato in executivis un titolo nullo, per violazione di norme imperative, anche se di formazione giudiziale, e sostiene l'intangibilità del giudicato, enunciando l'esistenza di fatti sopravvenuti, che, all'opposto, risultano essere anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Reitera l'eccezione di illegittimità dell'azione per mancata informazione del fideiussore circa le vicende relative al contratto di finanziamento chirografario, stipulato dal marito, il 25 settembre 2007, per cui aveva prestato fideiussione;
fatti che potevano essere contestati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - dunque, coperti da giudicato – ed allegati trascurando del tutto la lettera di revoca di ogni facilitazione creditizia, a lei inviata dalla (doc. n. 7, già allegato al fascicolo del CP_2
procedimento monitorio). E' così travolta anche la seconda censura con cui ripropone l'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria, a causa di un comportamento della banca, non improntato a buona fede e correttezza, deducendo comportamenti coperti da giudicato, in quanto potevano essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e senza nemmeno contestare la detta comunicazione, avvenuta nel giugno
2009.
Analoghe considerazioni valgono riguardo alla contestazione dell'avvenuta stipula del contratto di fideiussione unitamente alla mancata consegna della copia, sottoscritta dalla banca, fatti anch'essi riferiti ad un'epoca ben anteriore alla formazione del titolo esecutivo e di cui, peraltro, la banca ha fornito la prova contraria attraverso la produzione documentale (fascicolo doc. 5, fase monitoria, contratto CP_2
finanziamento; doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e dichiarazione del 25.9.2007, regolarmente firmata, con la quale la parte ha dichiarato di non voler ricevere copia del contratto)
Un'ulteriore ed ultima reiterazione di argomentazione difensiva è contenuta nella terza censura che riguarda la pretesa mancata preventiva escussione del debitore.
L'appellante ripropone l'eccezione senza tenere in alcun conto la motivazione del tribunale riguardo alla necessità di una espressa pattuizione e la possibilità di farla in sede esecutiva.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite.
E' infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , CP_3
per non aver dimostrato l'acquisto del credito a seguito della cessione in blocco:
l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unico documento prodotto, non contiene l'indicazione dei crediti, oggetto del contratto di cessione. linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
Questa Corte condivide il principio espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n.
21821/2023 secondo cui “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” ( vedi anche Cass. n. 31188 /2017)
Nella fattispecie, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si fa riferimento ad “un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di Controparte_4
crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre
2021, ha acquistato pro-soluto dal cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e
i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008…”
Il credito oggetto della controversia rientra nella categoria indicata, trattandosi di un contratto di fideiussione legato ad un finanziamento, in sofferenza, stipulato da un privato, nell'anno 2007. La posizione economica del debitore garantito è documentata con il ricorso per decreto ingiuntivo, da cui risulta l'esistenza di un'ipoteca sui beni in proprietà, fondata su un diverso titolo di credito, oltre un piano di rientro richiesto dallo stesso debitore. La cessione in blocco riguarda crediti con caratteristiche analoghe a quello qui azionato, la cui origine rientra nel periodo indicato;
si può, dunque, ritenere l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche in ragione della mancata contestazione della società CP_2
La marginalità della difesa della società intervenuta in surroga giustifica la compensazione nel rapporto con la società appellante.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 422/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore dell CP_2 che si liquidano in complessivi € 3000, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale con la società intervenuta;
4) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 7.2.2025
Il Presidente relatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara consigliere dr. Paolo Caliman consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Cestra (C.F.
) APPELLANTE – C.F._2
E uale mandataria della (C.F. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Tasciotti, (c.f. ), C.F._3
APPELLATA
E
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Controparte_3
Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. ), e per essa, quale P.IVA_2 mandataria, (numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona CP_1
e codice fiscale , numero di partita IVA ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Roberto Malizia (C.F. ), C.F._4
INTERVENIENTE IN SURROGA –
OGGETTO: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. Parte_1
422/2020, di rigetto dell'opposizione al precetto con cui, in data 14.02.2017, la società le ha intimato il pagamento di € 36.700,97, oltre accessori, in forza del CP_2
decreto ingiuntivo, emesso dallo stesso tribunale, n. 1373/2013; il tutto con la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale ha inquadrato l'azione, nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., avendo l'attrice contestato la sussistenza del diritto ad agire esecutivamente, nei suoi confronti, e non le modalità di esercizio di tale diritto ovvero la regolarità formale degli atti pre- esecutivi, con la precisazione che l'opponente riveste il ruolo processuale di attore e il giudizio può vertere solo sulle questioni sollevate con l'atto introduttivo.
Ha poi esposto i principi di diritto che regolano la materia, che possono essere così sintetizzati:
- con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., si può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata solo allegando l'invalidità originaria del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione o deducendo la ricorrenza di fatti sopravvenuti alla sua formazione che ne abbiano caducato gli effetti o abbiano estinto il credito. La pretesa esecutiva del creditore può essere contrastata solo deducendo fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo stesso e non anche deducendo fatti anteriori che potevano e dovevano essere dedotti con il rimedio appositamente approntato per resistere alla sua formazione, ossia con l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; in particolare, quel che qui interessa, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo. (Sez. 3,
Sentenza n. 12664/2000) in concreto:
- le contestazioni mosse sono relative alla posizione di fideiussore, rivestita dall'opponente, e, pertanto, relative a fatti costitutivi del diritto azionato da controparte, che dovevano essere contestati e analizzati nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
e non nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
- quanto alla censura relativa al mancato rispetto del beneficium excussionis, tale beneficio opera solo in caso di espressa previsione tra le parti e la sussistenza dello stesso deve essere dimostrata dal fideiussore, prova che, nel caso di specie, manca;
in ogni caso, tale beneficio opera solo in sede di esecuzione e, pertanto, non impedisce la notifica del precetto che è un atto prodromico all'esecuzione.
In appello, è intervenuta la società , quale cessionaria, ex artt.
1-4 L. CP_3
130/1999 (tra gli altri), del credito precedentemente facente capo alla società CP_2
propone tre motivi di appello, che si risolvono in una mera Parte_1
reiterazione di argomentazioni difensive, inidonee ad intaccare la validità del ragionamento logico -giuridico esposto nella sentenza impugnata.
Con il primo motivo, sostiene di aver introdotto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., un procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata e che il presupposto indefettibile per dichiarare tale diritto è l'esistenza del titolo che dimostri l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, come prescrive l'art. 474 c.p.c..
L'appellante invoca il “potere esterno del Giudice” allorquando venga attivato in executivis un titolo nullo, per violazione di norme imperative, anche se di formazione giudiziale, e sostiene l'intangibilità del giudicato, enunciando l'esistenza di fatti sopravvenuti, che, all'opposto, risultano essere anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Reitera l'eccezione di illegittimità dell'azione per mancata informazione del fideiussore circa le vicende relative al contratto di finanziamento chirografario, stipulato dal marito, il 25 settembre 2007, per cui aveva prestato fideiussione;
fatti che potevano essere contestati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - dunque, coperti da giudicato – ed allegati trascurando del tutto la lettera di revoca di ogni facilitazione creditizia, a lei inviata dalla (doc. n. 7, già allegato al fascicolo del CP_2
procedimento monitorio). E' così travolta anche la seconda censura con cui ripropone l'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria, a causa di un comportamento della banca, non improntato a buona fede e correttezza, deducendo comportamenti coperti da giudicato, in quanto potevano essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e senza nemmeno contestare la detta comunicazione, avvenuta nel giugno
2009.
Analoghe considerazioni valgono riguardo alla contestazione dell'avvenuta stipula del contratto di fideiussione unitamente alla mancata consegna della copia, sottoscritta dalla banca, fatti anch'essi riferiti ad un'epoca ben anteriore alla formazione del titolo esecutivo e di cui, peraltro, la banca ha fornito la prova contraria attraverso la produzione documentale (fascicolo doc. 5, fase monitoria, contratto CP_2
finanziamento; doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e dichiarazione del 25.9.2007, regolarmente firmata, con la quale la parte ha dichiarato di non voler ricevere copia del contratto)
Un'ulteriore ed ultima reiterazione di argomentazione difensiva è contenuta nella terza censura che riguarda la pretesa mancata preventiva escussione del debitore.
L'appellante ripropone l'eccezione senza tenere in alcun conto la motivazione del tribunale riguardo alla necessità di una espressa pattuizione e la possibilità di farla in sede esecutiva.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite.
E' infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , CP_3
per non aver dimostrato l'acquisto del credito a seguito della cessione in blocco:
l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unico documento prodotto, non contiene l'indicazione dei crediti, oggetto del contratto di cessione. linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
Questa Corte condivide il principio espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n.
21821/2023 secondo cui “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” ( vedi anche Cass. n. 31188 /2017)
Nella fattispecie, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si fa riferimento ad “un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di Controparte_4
crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre
2021, ha acquistato pro-soluto dal cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e
i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008…”
Il credito oggetto della controversia rientra nella categoria indicata, trattandosi di un contratto di fideiussione legato ad un finanziamento, in sofferenza, stipulato da un privato, nell'anno 2007. La posizione economica del debitore garantito è documentata con il ricorso per decreto ingiuntivo, da cui risulta l'esistenza di un'ipoteca sui beni in proprietà, fondata su un diverso titolo di credito, oltre un piano di rientro richiesto dallo stesso debitore. La cessione in blocco riguarda crediti con caratteristiche analoghe a quello qui azionato, la cui origine rientra nel periodo indicato;
si può, dunque, ritenere l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche in ragione della mancata contestazione della società CP_2
La marginalità della difesa della società intervenuta in surroga giustifica la compensazione nel rapporto con la società appellante.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 422/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore dell CP_2 che si liquidano in complessivi € 3000, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale con la società intervenuta;
4) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 7.2.2025
Il Presidente relatore