Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale esclusiva sulle figlie minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Marcello Stanca, -OMISSIS- e Giacomo Bizzarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- 24.2.2025 n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. GE LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra -OMISSIS-, in proprio e in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale esclusiva sulle figlie minori -OMISSIS- e -OMISSIS- agisce contro il Ministero della Salute per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- 24.2.2025 n. -OMISSIS-, che ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere loro: - l’indennizzo previsto dall’art. 1 l. 210/1992, nella misura corrispondente alla terza categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, in relazione ai ratei maturati nel periodo dal 1.3.2011 al 15.1.2018, oltre accessori di legge dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo; - le spese di tutti i gradi, liquidate per il primo grado in euro 4.500,00, per l’appello in euro 5.000,00, per il giudizio di legittimità in euro 4.000,00 e per il presente giudizio in euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa; - gli oneri di CTU, come già liquidati (in € 1.598,85), e le spese di CTP, nella misura di euro 600,00 oltre Iva (€ 732,00).
Espone che la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero della Salute in data 8.9.2025, con il decorso del termine di cui all’art. 14 comma 1 legge 669/1996, ma che, ciononostante, il Ministero non ha provveduto a versare le somme dovute.
Chiede disporsi la nomina di un commissario ad acta ai fini dell’esecuzione della sentenza mediante il pagamento delle somme spettanti, previa adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari, anche contabili.
Benché regolarmente intimato, il Ministero della salute è rimasto contumace.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero della Salute di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento di tutte le somme per cui vi è stata condanna.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore generale della A.S.L. 3 Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS-, con facoltà di delega, che, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, dovrà provvedere, nel successivo termine di giorni 30, all’esecuzione della sentenza.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della salute di ottemperare alla sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- 24.2.2025 n. -OMISSIS-, mediante il pagamento di tutte le somme per cui vi è stata condanna, il tutto nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore generale della A.S.L. 3 Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS-, con facoltà di delega, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC RB, Presidente
GE LI, Consigliere, Estensore
LI TI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE LI | UC RB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.