TAR Napoli, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 1070
TAR
Decreto cautelare 21 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, art. 3 L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, perplessità, arbitrarietà, difetto di motivazione e istruttoria, ingiustizia manifesta

    La censura è infondata in quanto calibrata sulla natura di revoca dell'atto, mentre nella specie si tratta di una revoca sanzionatoria (decadenza). La stazione appaltante ha esplicitato i plurimi addebiti e la non attendibilità delle riduzioni del servizio, supportando il provvedimento con motivazione rafforzata inerente ai singoli inadempimenti.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 quinquies L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità, perplessità, arbitrarietà, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti

    Il verbale del RUP non è stato provato né formalizzato validamente. Le variazioni indicate nel verbale integrano modifiche sostanziali che avrebbero richiesto una nuova gara e non potevano essere autorizzate dal RUP. L'esonero di responsabilità contenuto nel verbale è irrilevante ai fini del contestato inadempimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 quinquies L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità, perplessità, arbitrarietà, difetto di motivazione

    La revoca assume la connotazione di revoca-sanzione, giustificata da condotte scorrette del privato inadempiente. In tal caso, l'amministrazione non è tenuta a prevedere un indennizzo, poiché le conseguenze economiche sono imputabili esclusivamente alla condotta del privato.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 quinquies L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità, perplessità, arbitrarietà, difetto di motivazione, sviamento di potere

    Le contestazioni sono fondate su inadempimenti concreti e non su un mero rifiuto del nuovo dirigente di riconoscere il verbale. La giurisdizione del TAR è sussistente in quanto si discute del corretto esercizio dei poteri della stazione appaltante.

  • Rigettato
    Mancata stipula del contratto e inadempienze

    Il ricorso è stato respinto nel resto, pertanto anche questa domanda è rigettata.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento in forma specifica (annullamento revoca e stipula contratto)

    La domanda è rigettata in quanto il ricorso è stato respinto nel merito.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento per equivalente monetario

    La domanda è rigettata in quanto il ricorso è stato respinto nel merito.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale

    La domanda è rigettata in quanto il ricorso è stato respinto nel merito.

  • Rigettato
    Inadempimenti gravi e persistenti

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia censurabile rispetto alle conclusioni tratte dall'Ente riguardo all'escussione della cauzione definitiva. Sebbene gli inadempimenti connessi a una inammissibile modifica dell'offerta siano idonei a legittimare la decadenza dall'aggiudicazione, il comportamento 'ondivago' della stazione appaltante nell'omettere di richiedere l'esatto adempimento del contratto può escludere il presupposto per l'incameramento della cauzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 1070
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1070
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo