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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2025 spedito il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H802511 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H802511 IRAP 2010
proposto da
Ricorrente_2 - CF.Ric._2
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H802603 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H802603 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H802603 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi i contribuenti Ricorrente_2 (CF CF_1) e Ricorrente_1 S.a.s. di Ricorrente_2 (P.IVA P.IVA_1) impugnavano gli avvisi indicati, relativi al periodo d'imposta 2010. La CTP rigettava i ricorsi (sent. n. 6081/09/2017 del 27/11/2017 e n. 6106/10/2016 del 15/12/2016); seguivano tempestivi appelli dinanzi alla allora CTR Sicilia. In esito, la sentenza di primo grado veniva annullata per violazione del litisconsorzio necessario con rimessione degli atti al giudice di primo grado. Per l'effetto, il fascicolo è stato riassunto innanzi a questa Corte, che ha fissato trattazione in camera di consiglio per il
22/01/2026.
Nelle more, i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex D.L. 119/2018 in data 31/05/2019, provvedendo al pagamento della prima di 20 rate in pari data;
hanno quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, D.Lgs.
546/1992.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e si è associata alla richiesta, chiedendo la dichiarazione di estinzione e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Collegio osserva quanto segue.
Alla data del 24/10/2018 (entrata in vigore del D.L. 119/2018) la lite era pendente;
in data 31/05/2019 i ricorrenti hanno presentato istanza di definizione agevolata per entrambi gli avvisi e hanno effettuato il versamento della prima rata;
entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In presenza di definizione agevolata perfezionata mediante presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti secondo legge, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, restando assorbiti gli ulteriori motivi, ivi compresi quelli attinenti al litisconsorzio necessario e agli aspetti impositivi sostanziali. Quanto alle spese, atteso il comportamento collaborativo dell'Ufficio (che ha chiesto a sua volta l'estinzione)
e la natura deflattiva dell'istituto, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo – Sezione 6:
dichiara l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ex D.L. 119/2018 dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2025 spedito il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H802511 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H802511 IRAP 2010
proposto da
Ricorrente_2 - CF.Ric._2
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H802603 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H802603 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H802603 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi i contribuenti Ricorrente_2 (CF CF_1) e Ricorrente_1 S.a.s. di Ricorrente_2 (P.IVA P.IVA_1) impugnavano gli avvisi indicati, relativi al periodo d'imposta 2010. La CTP rigettava i ricorsi (sent. n. 6081/09/2017 del 27/11/2017 e n. 6106/10/2016 del 15/12/2016); seguivano tempestivi appelli dinanzi alla allora CTR Sicilia. In esito, la sentenza di primo grado veniva annullata per violazione del litisconsorzio necessario con rimessione degli atti al giudice di primo grado. Per l'effetto, il fascicolo è stato riassunto innanzi a questa Corte, che ha fissato trattazione in camera di consiglio per il
22/01/2026.
Nelle more, i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex D.L. 119/2018 in data 31/05/2019, provvedendo al pagamento della prima di 20 rate in pari data;
hanno quindi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, D.Lgs.
546/1992.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e si è associata alla richiesta, chiedendo la dichiarazione di estinzione e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Collegio osserva quanto segue.
Alla data del 24/10/2018 (entrata in vigore del D.L. 119/2018) la lite era pendente;
in data 31/05/2019 i ricorrenti hanno presentato istanza di definizione agevolata per entrambi gli avvisi e hanno effettuato il versamento della prima rata;
entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In presenza di definizione agevolata perfezionata mediante presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti secondo legge, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, restando assorbiti gli ulteriori motivi, ivi compresi quelli attinenti al litisconsorzio necessario e agli aspetti impositivi sostanziali. Quanto alle spese, atteso il comportamento collaborativo dell'Ufficio (che ha chiesto a sua volta l'estinzione)
e la natura deflattiva dell'istituto, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo – Sezione 6:
dichiara l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ex D.L. 119/2018 dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE