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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona DE dott. Vincenzo Di Pede, ha DEiberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1313/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Giuseppe Montone, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F.: rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
avv. Emanuela Capparelli ed elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
E
in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Luigi Gullo ed elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
NONCHE'
Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in ossequio al provvedimento sostitutivo - ex art. 127 ter c.p.c. - DEl'udienza DE 20/01/2025;
I FATTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla propria persona, riportati in seguito al sinistro verificatosi in San RE DE LL il 26/08/2016 alle ore 9,35 circa, allorquando, percorrendo a piedi la via Castello, all'altezza DEl'angolo con Via XXIV
Maggio in corrispondenza DE civico n. 34, era stata investita dall'autoveicolo Renault
1 Megane tg. CX248WZ, di proprietà di , condotto da Controparte_3
ed assicurato con la società Controparte_1 Controparte_2
A tal fine ha allegato: di essere stata involontariamente travolta dal veicolo Renault
Megane che, da via XXIV Maggio, procedeva in retromarcia per immettersi in via
Castello; che sul posto erano intervenuti i Carabinieri di Spezzano Albanese che avevano provveduto ad effettuare i rilievi DE caso;
di essere stata immediatamente trasportata presso l'Ospedale di Cosenza ove le veniva diagnosticata la “frattura di femore sinistro”; di essere stata, quindi, ricoverata, sottoposta ad intervento chirurgico e di aver effettuato, per i quattro mesi successivi alle dimissioni, una serie di cure mediche, controlli e terapie;
di aver formalmente denunciato il sinistro e di essere stata sottoposta a visita dal medico legale fiduciario incaricato dalla compagnia e che, ciononostante, la compagnia assicurativa le aveva CP_2 comunicato l'impossibilità di formulare una proposta risarcitoria;
che vane erano risultate la formale richiesta di risarcimento DE danno inviata a mezzo pec in data
18/10/2018 e l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita DEl'8/02/2019; di aver riportato postumi consistenti nel 14% di invalidità permanente;
di aver subito inabilità temporanea pari a 52 giorni al 100%, 30 giorni al 75% e ulteriori 30 giorni al 50%; di aver sostenuto esborsi per spese mediche pari ad €
872,00. Tanto premesso ha agito per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, quantificati in complessive € 50.836,00.
2 Instaurato il contraddittorio si è costituita la società che ha Controparte_4
chiesto il rigetto DEla domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto. Parte convenuta, in particolare, ha dedotto che, l'attrice, non era stata investita dal veicolo condotto da bensì, nell'incedere con l'uso DEle stampelle, era Controparte_1 inciampata da sola rovinando sul marciapiede;
ha contestato altresì l'importo richiesto a titolo di risarcimento DE danno poiché ritenuto esorbitante e non dovuto.
3 In data 3/03/2021 si è costituito che si è difeso negando di aver Controparte_1 investito l'attrice; in particolare, il convenuto ha dedotto essersi trattato di una caduta accidentale dovuta non già all'urto con il veicolo da lui condotto, ma alla perdita DEl'equilibrio, da parte DEl'attrice, verosimilmente già precario per via DEl'età avanzata e DE fatto che, la stessa, deambulava con l'uso DEle stampelle. Ha quindi chiesto il rigetto DEla domanda formulata dall'attrice e, in subordine, la riduzione DE quantum richiesto.
2 4 non si è costituito in giudizio benché ritualmente Controparte_3 evocato e, pertanto, all'udienza DE 15/03/2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
5 Sono stati ammessi ed espletati gli interrogatori formali di e Parte_1
e la prova per testi articolata da parte convenuta dopodiché, Controparte_1 precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione all'udienza DE
21/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
6.a La domanda attorea è infondata.
Le risultanze istruttorie e documentali acquisite al presente giudizio non consentono di ritenere provato il fatto storico posto a fondamento DEla richiesta di risarcimento dei danni azionata dall'attrice, la quale ha allegato di essere stata investita dal veicolo Renault Megane tg. CX248WZ, condotto da , durante una Controparte_1
manovra di retromarcia.
Infatti, tenuto conto DEle dichiarazioni rese da e da Testimone_1 [...]
, dichiaratesi testimoni oculari DE sinistro per essersi trovate a transitare Tes_2
sui luoghi di causa al momento DE suo verificarsi, deve ritenersi accertato che l'attrice sia caduta in terra accidentalmente e non, come da quest'ultima dedotto, in seguito all'urto con il veicolo condotto da . Controparte_1
Tale circostanza è stata riferita da e da Testimone_1 Testimone_2
ai Carabinieri DEla Staz. Spezzano Albanese intervenuti sul posto (v. verbali prodotti da in data 5/11/2020) ed è stata successivamente confermata nel corso CP_4 DEl'istruttoria compiuta dal Tribunale.
6.b In particolare, nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri a Testimone_1 distanza di circa un'ora dal sinistro (v. “Verbale di sommarie informazioni rese, ai sensi DEl'art. 351 DE C.P.P., da persona informata dei fatti” DE 26/08/2016), ha riferito test. “… mattinata di oggi DE 26.08.2016, verso le ore 09:35, mentre percorrevo via Piave, giunta all'incrocio tra via Piave e Via Castello, mentre mi immettevo su Viale DEla Libertà DE Comune di San RE DE LL (CS), notavo che da Via Castello, con direzione Viale DEla Libertà, sopraggiungeva a piedi, con andamento barcollante, portando con sé una stampella, una signora anziana, la quale giunta in prossimità di via XXIV Maggio, crollava rovinosamente in terra.
Pertanto correvo immediatamente nei pressi DEla povera malcapitata, che mi è stata indicata successivamente nella signora di San RE DE LL, Parte_1
3 al fine di prestarle i primi soccorsi, unitamente ad un ragazzo che si presentava quale
, conducente DE veicolo Renault Megane che si trovava nei pressi Controparte_1 DEl'accaduto. …. Ad.r.: Sono sicura che la signora non è stata urtata Parte_1 da nessun veicolo, e sono certa che la predetta è caduta in maniera autonoma.”.
Successivamente escussa come testimone all'udienza DE 06/02/2023, la stessa, preliminarmente precisato di essersi trovata in posizione frontale all'attrice nel momento in cui quest'ultima era caduta e di aver notato l'attrice camminare con l'ausilio di una stampella e con andatura barcollante, ha confermato le predette dichiarazioni riferendo test. “Ricordo precisamente che la signora è caduta da sola.”
(cfr verbale DEl'udienza DE 06/02/2023). Co
come attestato dal Verbale di sommarie informazioni DE Testimone_2
27/08/2016 (cfr. Verbale di sommarie informazioni rese, ai sensi DEl'art. 351 DE
C.P.P., da persona informata dei fatti DE 27/08/2016) ha dichiarato test.: “… mattinata di ieri dal 26.08.2016, verso le 09:35, mentre percorreva a piedi Via
Castello al fine di immettermi su Via F.lli Cervi, notavo che mi precedeva di circa 10 -
15 mt una Sig. ra anziana che riconoscevo essere la Sig. di San Parte_1
RE DE LL (CS), la quale procedeva con un andamento barcollante, portando con se una stampella, e da un tratto la stessa si è accasciata in terra sedendosi sull'asfalto con il posteriore. Pertanto, in considerazione DE fatto che nei pressi DEla signora accorrevano una ragazza, di cui non saprei indicarvi le Parte_1
generalità, nonché il conducente DE veicolo Renault Megane che riconoscevo essere il Sig. , non mi portavo immediatamente sul posto ma, mi Persona_1
sono portata prima verso casa di mia madre, sita alla Via F.lli Cervi e poco dopo sono ritornata sul luogo per verificare lo stato di salute DEla signora . Parte_1
ADR: “sono sicura che la signora non è stata urtata da nessun veicolo, Parte_1
e sono certa che la predetta è caduta in maniera autonoma. Infatti, nell'istante in cui
l'anziana è caduta in terra il veicolo che stava effettuando una manovra in retromarcia, era ancora distante dalla stessa di qualche metro.” Tali dichiarazioni, sono state confermate all'udienza DE 22/05/2023, durante la quale, la stessa
[...]
, sotto il vincolo DE giuramento, ha riferito: “Confermo la circostanza C) Tes_2
ricordo di aver visto la signora accasciarsi e cadere da sola e poi Parte_1 urlare. … Con riferimento alla circostanza D) posso dire di aver visto il sig. , CP_1
che abitava anche lui in quella zona, nella propria autovettura parcheggiata che stava mettendo in moto in quel momento per uscire.”.
4 Appare opportuno evidenziare che, entrambe le testimoni, hanno descritto al
Tribunale le modalità con cui si era dispiegato l'evento, indicando con esattezza e senza contraddizione alcuna, mercè la rappresentazione fotografica dei luoghi, la rispettiva posizione ed i punti precisi in cui si trovavano l'attrice ed il veicolo Renault
Megane.
6.d In ultimo, ad abundantiam, appare opportuno evidenziare che, il contenuto DEla relazione di servizio redatta dalle Forze DEl'ordine intervenute sul posto (v.
Relazione incidente stradale prot. 29336/2016), smentisce ulteriormente gli assunti attorei avuto riguardo anche alla circostanza che, in tale frangente, gli accertatori registravano l'inesistenza di segni di frenata (“Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici DE veicolo investitore sulla sede stradale”) e di segni di urto sul veicolo (“I riferenti, a completamento DEl'intervento, accertavano che il veicolo investitore non presentava alcun danno visibile”).
In conclusione, la circostanza dedotta dall'attrice – sulla quale incombeva il relativo onere probatorio - di essere stata investita dal veicolo Renault Megane tg. CX248WZ
è rimasta sguarnita di prova, atteso che, il quadro probatorio DEineatosi nel corso DE giudizio ha smentito categoricamente la dinamica DEl'incidente da questi descritta e la riconducibilità DEle lesioni riportate in seguito alla caduta, alla condotta di guida DE convenuto.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda proposta dall'attrice va disattesa.
7 Il regolamento DEle spese segue la soccombenza DEl'attrice e vengono liquidate in favore di – e, per esso, in favore DEl' Erario, stante l' Controparte_1
ammissione DElo al patrocinio a spese DElo Stato (art. 133 T.U. spese di CP_1 giustizia) - nonché DEla . Il valore DEla causa è pari a € Controparte_4
50.836,00.
Nulla va invece statuito in tema di spese nei confronti di Controparte_3
in ragione DEla sua contumacia (cfr. Cass. n. 373/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 CP_4 [...]
, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_3
A. Rigetta la domanda;
5 B. Condanna l'attrice al pagamento DEle spese di giudizio in favore DEl' Erario che liquida in € 1.900,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
C. Condanna l'attrice al pagamento DEle spese di giudizio in favore DEla
, che liquida in € 3.800,00, per compenso d' avvocato, Controparte_4
oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
D. Nulla sulle spese relative al rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto
. Controparte_3
Così deciso in Castrovillari, in data 20/03/2025
Sentenza redatta con la collaborazione DEl'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Valeria Morrone
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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