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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA nel procedimento iscritto al n. 311 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLETTA Parte_1 Parte_2
SABINA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3 n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione. Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate a seguito della modifica operata all'udienza del 4.04.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 2.09.2006 in Vado Ligure (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di Vado Ligure al numero 8, parte II, serie A, anno 2006, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vado Ligure, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1 Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
, ordinando l'annotazione nel registro matrimoniale degli atti del matrimonio del Parte_2
Comune di Vado Ligure dell'anno 2006, atto n. 8 P. 2 S. A
Par 2 Statuire che la casa coniugale, ora di esclusiva proprietà della sig.ra venga assegnata, con quanto l'arreda, alla moglie che vi abiterà con i figli;
3 Statuire che i figli minori saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con residenza e domicilio prevalente con la madre sig.ra con la quale convivranno e alla Parte_1
quale saranno riconosciuti gli assegni unici;
4 Statuire che il padre avrà facoltà di vedere i figli minori quando vuole e di tenerli con sé a fine settimane alterni e, durante il periodo estivo, una settimana preventivamente concordata;
Statuire che i figli minori trascorreranno i giorni di Natale e Pasqua alternativamente, con cadenza annuale, con ciascuno dei genitori;
5 Statuire che i ricorrenti si dichiarano comunque disponibili a concordare di volta in volta eventuali variazioni ai diritti di visita purché reciprocamente comunicati con anticipo;
6 Statuire che il sig. corrisponderà alla sig.ra in via anticipata entro Parte_2 Parte_1
il 15 (quindici) di ogni mese la somma, di Euro 400,00# (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli e ciò fino a quando gli stessi non avranno terminato un regolare corso di studi, trovato una stabile occupazione e raggiunto l'autosufficienza economica;
parteciperà inoltre nella misura del 50% alle spese mediche, dentistiche, scolastiche, universitarie, ludico-sportive, di trasporto e di vestiario, nonché a tutte le altre eventuali spese di carattere straordinario preventivamente concordate con l'altro coniuge. L'assegno unico per i figli sarà a favore della
Par sig.ra
7 Statuire che la rata del mutuo variabile oggi di circa € 760,00 gravante sull'immobile già casa coniugale rimarrà comunque a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno che si impegnano a pagare versando l'importo spettante a ciascuno sul c/c cointestato acceso presso il Credito Cooperativo di Pianfei IBAN:
[...] 000120 1313 66 e dal quale avviene il prelievo mensile della banca della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sopra indicato;
8 I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a formulare pertanto istanza di corresponsione di assegno di mantenimento e/o alimentare l'una nei confronti dell'altra e dichiarano di aver già precedentemente risolto ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorrente;
9 I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
10. spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo