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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1546/2022 RG promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore , con sede in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Umberto Delzanno (PEC: , elettivamente Email_1
domiciliata in Novara, Via Cesare Magnani Ricotti n. 5
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratrice Unica CP_3 P.IVA_2 [...]
con sede in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano n. 525, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
Mauro Pini (PEC: e dall'Avv. Roberto Nava (PEC: Email_2
, elettivamente domiciliata in Modena, Corso Canalchiaro n. 65 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 610/2022 pronunciata dal Tribunale di Novara in data 31.10.2022
-Inadempimento contrattuale – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 15 Nel merito: previo ogni utile accertamento istruttorio e declaratoria in ordine ai fatti di causa, respingere le avversarie pretese siccome destituite di fondamento in fatto e in diritto e per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma che dovesse essere pagata dall'attrice CP_3
appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, oltre interessi legali maturati alla data di restituzione.
Nel merito in via riconvenzionale: previo ogni utile accertamento istruttorio e declaratoria in ordine ai fatti di causa, nonché in ordine alla sussistenza ed identità dei crediti vantati da per i rapporti intercorsi Controparte_1 dichiararsi tenuta e condannarsi al pagamento dell'importo di € 12.609,43 di cui alle CP_3
fatture 867/16; 097/16; 1124/16; 1340/16 già al netto delle note di credito emesse sempre da
[...]
o di quella diversa maggiore o minor somma che risulti accertata in corso di causa Controparte_1
oltre agli interessi di cui al D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avversarie domande disporsi la compensazione del credito vantato da con gli importi riconosciuti in favore di Controparte_1 fino alla relativa concorrenza e per l'effetto condannarsi la convenuta alla CP_3 CP_3 restituzione della maggior somma eventualmente pagata dall'attrice appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, oltre interessi legali maturati alla data di restituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze di prova non ammesse con provvedimenti del
12.04.2019 e del 08.11.2021 ed in particolare:
PROVA ORALE
1. Vero che le parti e si astennero da qualsivoglia stipulazione per Controparte_1 CP_3
iscritto o verbalmente di un contratto di fornitura di servizi di macinazione e stoccaggio?
2. Vero che nella fase di start-up delle prove di produzione oggetto di causa Minerali Industriali applicò un corrispettivo indicativo e provvisorio, con riserva di successiva pattuizione di un prezzo convenzionale remunerativo?
3. Vero che , nella persona di nel febbraio 2016 contattò CP_3 CP_5 [...]
in persona di comunicando di essere a conoscenza della titolarità in capo a CP_1 Persona_1
pagina 2 di 15 di uno stabilimento in RN dove aveva luogo la macinazione (ovverosia la Controparte_1
riduzione in diverse granulometrie) di minerali, tra cui in principalità quarzi?
4. Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo di prova , nella persona di CP_3 CP_5
comunicava altresì di essere interessata ad affidare alla stessa prove di
[...] Controparte_1 macinazione del proprio spodumene per verificare l'esito delle stesse e decidere un eventuale affidamento contrattuale stabile della citata attività di servizio?
5. Vero che nella persona di segnalò il fatto che negli impianti Controparte_1 Persona_1
in questione avesse luogo la macinazione di quarzo, possibile fonte di presenza di residui di lavorazioni di altri minerali?
6. Vero che la circostanza di cui al precedente capitolo di prova fu ritenuta non impediente alle prove da parte del sig. di che dichiarava altresì che il successivo utilizzo dello CP_5 CP_3
spodumene necessitava il preventivo addizionamento con quarzo ed altri minerali?
7. Vero che ometteva l'invio a di una scheda contenente specifiche CP_3 Controparte_1 tecniche chimiche e meccaniche a cui quest'ultima società dovesse adeguare il prodotto lavorato?
8. Vero che, trattandosi produzione nuova e in fase di sperimentazione, sarebbe rimasto a carico di l'onere di verificare sia dal punto di vista chimico che da quello fisico, la qualità del CP_3
materiale fornito?
9. Vero che vennero quindi effettuate consegne in conto lavorazione a Controparte_1
mediante i documenti accompagnatori che si rammostrano al teste - doc. 3 di parte convenuta?
10. Vero che ebbe luogo nel mese di aprile 2016 la consegna del primo carico di prodotto lavorato unitamente ad un campione staffetta di prova per consentire a le verifiche del caso? CP_3
11. Vero che ulteriori consegne sempre in prova vennero effettuate ancora a cavallo tra i mesi di aprile e maggio 2016 e sempre con il campione staffetta che veniva consegnato a perché questa CP_3
potesse fare le analisi (tra le altre quelle granulometriche e fisiche) necessarie?
12. Vero che solo successivamente a una contestazione di del maggio/giugno 2016 emerse CP_3
la circostanza della presenza di quarzo nello spodumene con identificazione di 3 famiglie differenziate in relazione alle caratteristiche della composizione chimica?
13. Vero che le consegne del prodotto lavorato a destinazioni diverse dalla sede furono CP_3
richieste a dalla stessa? Controparte_1 CP_3
14. Vero che ad esito delle contestazioni formulate cessò il ritiro di materiale da parte di CP_3
che peraltro omise di riscontrare ripetute richieste di aventi ad oggetto il Controparte_1 contenuto e l'esito delle verifiche a carico di stessa sui campioni forniti? CP_3
pagina 3 di 15 15. Vero che il Signor nel periodo giugno/novembre 2016, intrattenne ripetuti contatti con Per_1
per verificare che soluzione potesse essere trovata e chiarendo ripetutamente che l'apporto CP_3 transativo di poteva avere solamente la valenza di un concorso all'asserito danno Controparte_1
di giustificato dalla volontà di mantenere buoni rapporti con ? Parte_1 CP_3
16. Vero che il sig. rappresentava altresì che l'evento lamentato da sarebbe Per_1 Parte_1
stato evitato se solo avesse provveduto tempestivamente alle verifiche del caso sui campioni CP_3
forniti?
17. Vero che sempre il Signor nel medesimo periodo, chiarì che a Persona_1 Controparte_1
era precluso sottoscrivere un accordo transativo in unione con la società posto il Parte_1
rapporto di assoluta terzietà tra e stessa? Controparte_1 Parte_1
18. Vero che la sintesi della proposta negoziale transativa del Signor è riprodotta Persona_1
nella mail 14/11/2016 con cui questi rispondeva alla mail 08/11/2016 della signora di Testimone_1
che si rammostrano al teste - doc. 5/6 di parte convenuta? CP_3
19. Vero che riscontrò ancora la proposta di definizione bonaria di con
CP_3 Controparte_1
propria comunicazione 22/11/2016 che si rammostra al teste - doc. 7 parte convenuta?
20. Vero che ogni trattativa per il raggiungimento di un accordo bonario venne interrotta da un lato per la volontà di di conseguire un risarcimento senza che questo si collocasse all'interno di CP_3
uno sviluppo di rapporti commerciali come era interesse e intendimento di Parte_2
e dall'altro per la volontà di riferirsi ad un documento negoziale, il contratto di fornitura
[...]
a firma apocrifa, citato?
21. Vero che ha conoscenza diretta dei costi sostenuti da per la prova Controparte_1
industriale di macinazione dello spodumene fornito da e che contribuì alla redazione del CP_3 documento “tabella riepilogativa” che le si rammostra, sub doc. 9 fascicolo Controparte_1
22. Vero che conferma il contenuto del documento allegato al numero 9 fascicolo
Controparte_1
Si indicano a testi i sig.ri:
, , e tutti c/o Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Controparte_6
res.te in Magenta.
[...]
ALTRE PROVE
CTU
Nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle avversarie pretese in punto di an disporsi consulenza tecnico contabile d'ufficio volta all'accertamento dell'effettivo ammontare del
pagina 4 di 15 danno emergente subito da e del lucro cessante subito da allo scopo Parte_3 CP_3 di determinare, salvo ogni correttivo conseguente ad eventuali profili di corresponsabilità, l'entità del danno risarcibile.
Altresì, nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuta altrimenti raggiunta la prova delle pretese di
ammettersi consulenza tecnica volta Controparte_1 all'accertamento delle attività svolte per la presa in carico, lavorazioni varie e trasporto dello spodumene, la valutazione economica delle medesime e, per Conseguenza, della congruità della somma richiesta in giudizio dalla deducente società.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, dichiarare, anche ex art. 348-bis c.p.c.., improcedibile, inammissibile e/o infondato e/o comunque rigettarsi l'appello nei confronti della sentenza n. 610 pronunciata inter partes dal Tribunale di
Novara in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa Elena Scotti in data 31 ottobre 2022, promosso da con atto di citazione notificato a a Controparte_1 CP_3 mezzo PEC in data 5 dicembre 2022 e per l'effetto confermare la predetta decisione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del grado, oltre accessori e tributi come per legge.
In via istruttoria, eccepisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso riproposte in sede di gravame.
In subordine, e sempre in via istruttoria, rinnova e ribadisce di opporsi all'ingresso delle prove avversarie per i motivi già dedotti in atti e verbali d'udienza di primo grado (terza memoria ex art.
1836 c.p.c. 15.10.2018), e per la denegata ipotesi di ingresso delle prove avversarie, insiste per
l'ammissione della prova per testi su tutti i capitoli di prova diretta e a controprova, già formulati rispettivamente nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 24.09.2018 e nella memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. n. 3 del 15.10.2018, con i testi ivi rispettivamente indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Novara, CP_3
conveniva in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento Controparte_1
del contratto concluso tra le parti, avente ad oggetto la macinazione di un minerale denominato spodumene, con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €
120.665,00, di cui € 78.240,60 a titolo di danno emergente ed € 42.424,00 a titolo di lucro cessante. deduceva di svolgere attività di commercializzazione dello spodumene, affidando ad CP_3
imprese terze, quali la macinazione del minerale;
di avere contrattato con la Controparte_1
pagina 5 di 15 convenuta, nel marzo del 2016, il prezzo di € 40,00 a tonnellata per la macinazione, oltre alle spese di trasporto;
che, in forza di tale accordo, aveva consegnato 230 tonnellate di spodumene a CP_3
la quale aveva emesso una serie di fatture per le lavorazioni effettuate;
di Controparte_1
avere ricevuto contestazioni da parte del cliente finale, sulla qualità del materiale Parte_4
fornito, per cui veniva eseguita un'analisi sui campioni di spodumene, riscontrando una effettiva contaminazione del minerale con del quarzo;
di avere quindi contestato il grave inadempimento della convenuta.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € CP_3
12.609,43, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore.
La convenuta negava, in primo luogo, che fosse stato concluso tra le parti un contratto, avente ad oggetto il servizio di macinazione del minerale, così pure contestava che fosse stato pattuito il corrispettivo di € 40,00 per tonnellata, asserendo che le consegne del materiale erano state effettuate solamente in prova, per valutare l'esito delle stesse e decidere affidare a quella Controparte_1
attività.
Tale ricostruzione veniva smentita da la quale sosteneva che la prova di macinazione CP_3
era stata eseguita nel marzo 2016, e, all'esito positivo di quella, era sorto tra le parti un rapporto di stabile collaborazione, suggellato dalla consegna, nel maggio 2016, di ulteriori 200 tonnellate di prodotto.
Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, ed espletate le prove orali, con sentenza pronunciata in data 31/10/2022 il Tribunale di Novara dichiarava, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto per grave inadempimento della e la condannava al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 78.240,60, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, rigettando le ulteriori domande risarcitorie;
rigettava altresì la domanda riconvenzionale di Controparte_1
che condannava altresì alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 04/11/2022, ha proposto Controparte_1
appello, al fine di ottenerne l'integrale riforma, con condanna della alla restituzione della CP_3
somma eventualmente corrisposta dall'appellante in forza della provvisoria esecutività della pronuncia impugnata, oltre interessi legali, nonché chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale disattesa, con condanna di al pagamento dell'importo di € 12.609,43, portato dalle CP_3
fatture nn. 867/16, 097/16, 1124/16 e 340/16, al netto delle note di credito già emesse, o di quella diversa maggiore o minor somma accertanda in corso di causa.
pagina 6 di 15 Precisate le conclusioni all'udienza del 10.04.2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Novara ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice e dell'istruttoria orale svolta, provata la conclusione di un accordo contrattuale tra le parti.
In particolare, dai documenti di trasporto prodotti risultava la consegna da parte di CP_3 nell'anno 2016, di 230 tonnellate di spodumene a che quest'ultima aveva CP_1 Controparte_1
provveduto a macinare, emettendo regolarmente fatture per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito. Dalle deposizioni testimoniali era emerso come fosse stata eseguita una prima macinazione di prova nel marzo del 2016, che aveva dato, dal punto di vista granulometrico, esito positivo, quindi l'affermazione di secondo cui la prova sarebbe proseguita anche dopo quella Controparte_1
prima consegna, non risultava provata;
mentre, per quanto concerneva il riferimento alla resa impiantistica, fatta da alcuni dei testi di parte convenuta, questa doveva essere intesa nel senso che, essendo state apportate per quella lavorazione delle modifiche all'impianto, che avevano comportato dei costi, intendeva verificare, dal punto di vista del risultato di produttività Controparte_1
economica, se le lavorazioni per conto di fossero sostenibili, anche in un'ottica di CP_3
rinegoziazione del prezzo, che in un primo tempo era stato convenuto.
Ha osservato, in ogni caso, il Tribunale come non fosse stato in alcun modo provato che tra le parti
"fosse intercorso un accordo nel senso per cui l'assenza di una stabile collaborazione e l'effettuazione di mere prove avrebbe mandato esenti le parti da ogni responsabilità in caso di inesatto adempimento dell'obbligazione pattuita." (v. pag. 11 sentenza impugnata). Per cui, sia che si trattasse di un rapporto contrattuale di durata, sia che si trattasse di singole prestazioni pattuite, non vi era ragione per derogare all'ordinaria disciplina codicistica in materia contrattuale, in base alla quale la conclusione dell'accordo fa sorgere l'obbligo per entrambe le parti di eseguire esattamente le prestazioni pattuite, come del resto confermato dalla proposizione da parte di di una domanda riconvenzionale, a Controparte_1
mezzo della quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo ancora dovuto per le prestazioni eseguite, a dimostrazione di come fosse stato raggiunto un accordo foriero di obbligazioni per entrambi i contraenti. avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver adempiuto esattamente Controparte_1
l'obbligazione assunta, cosa che non aveva fatto, dal momento che si era limitata unicamente ad evidenziare come la controparte non avesse fornito alcuna dimostrazione circa le modalità di stoccaggio presso di sé, e questo benché fosse stato chiarito che la partita di spodumene contaminata pagina 7 di 15 era stata spedita direttamente da al cliente finale senza Controparte_1 Parte_4
transitare presso CP_3
Pertanto, accertato l'inadempimento di parte convenuta, questo era idoneo a fondare la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., non avendo quell'inadempimento scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte, dal momento che aveva necessità di ricevere un CP_3
prodotto correttamente macinato da fornire ai suoi clienti, privo di contaminazione, in modo da ottenere da questi il pagamento del prezzo concordato.
Conseguentemente è stato escluso il diritto di ad ottenere per quelle partite di Controparte_1
spodumene, rivelatesi contaminate, il pagamento del corrispettivo.
In ordine alla quantificazione del risarcimento da riconoscere a questo è stato CP_3
individuato, per una voce, nell'importo di euro 45.000,00, pari all'esborso sostenuto per risarcire la cliente finale, e, per un ulteriore voce di danno emergente, è stata individuata nel Parte_4
prezzo sostenuto per l'acquisto (euro 27.255,60) e per il trasporto (euro 5.985,00) dello spodumene inutilizzabile, perché contaminato.
Così quantificato in euro 78.240,60 il danno emergente risarcibile, il Tribunale ha invece escluso dal risarcimento quanto richiesto a titolo di lucro cessante, e cioè il danno patrimoniale derivato dal mancato guadagno, per non aver potuto vendere le partite di spodumene contaminate, poiché la somma indicata in euro 42.424,40, coincideva con il ricavo e non con il profitto, per cui quell'importo non teneva conto dei costi imputabili alla transazione commerciale mancata, quale è il prezzo di acquisto del materiale, quello di trasporto, lavorazione e tutti i costi accessori.
Motivi d'impugnazione
1. Con il primo motivo d'appello censura la violazione ed errata applicazione Controparte_1
da parte del Giudice di primo grado dell'art. 2697 c.c., in ordine al riparto degli oneri probatori.
Contesta l'appellante il principio utilizzato dal Tribunale per decidere la causa, sull'assunto che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, dovrebbe soltanto provare la fonte del proprio diritto, così non considerando come, in base alle ormai costanti pronunce di merito e legittimità, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, sarebbe sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per fatti concludenti, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei vizi.
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, assume l'appellante, si sarebbe dovuto concludere che, a fronte della consegna dello spodumene a terzi, con la consapevolezza in capo a che il prodotto sarebbe stato CP_3
immesso nel ciclo produttivo dell'acquirente, la lavorazione eseguita da era Controparte_1
stata accettata, per cui avrebbe dovuto provare l'inadempimento. CP_3
Il motivo è inammissibile.
Parte appellante anzitutto richiama giurisprudenza in tema di contratto di compravendita e in tema di contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un opus, che sia stato oggetto di accettazione da parte del committente, che afferisce a fattispecie negoziali, che non sono assimilabili a quella oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, attraverso l'articolazione della censura, non viene esplicitato a quale diversa ricostruzione del fatto avrebbe condotto l'applicazione dell'invocato diverso principio di riparto dell'onere probatorio, e ciò in una fattispecie in cui, per quanto si andrà più ampiamente ad esporre, i documenti prodotti dimostrano la contaminazione sia dello spodumene consegnato a sia di Parte_4
quello, già macinato, e ancora depositato nei silos di Controparte_7
[... sentenza impugnata ha inoltre messo in evidenza come la partita di spodumene contaminato sia stata inviata direttamente da al cliente finale, “senza essere Controparte_1 Parte_4 transitata presso (v. pag. 12 sentenza impugnata), sicché non è dato comprendere in CP_3
quale passaggio, o momento, dovrebbe rinvenirsi l'intervenuta accettazione del materiale.
Del resto, in maniera contraddittoria, parte appellante con il secondo motivo di gravame addebita alla responsabilità di di non avere effettuato le verifiche sullo spodumene macinato, prima di CP_3
inviarlo al proprio cliente, tanto da invocare il concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227, co.
2, c.c., secondo una prospettazione che risulta incongrua con l'asserita avvenuta accettazione della prestazione.
Peraltro, anche l'accettazione tacita, che presuppone in ogni caso la presa in consegna da parte del committente, nel caso di specie, per le modalità con cui è avvenuta la consegna del materiale lavorato a maggio del 2016, non sarebbe configurabile.
2. Con il secondo articolato motivo d'impugnazione svolge una pluralità di Controparte_1
critiche al ragionamento compiuto dal Tribunale, sostenendo, anzitutto, che avrebbe erroneamente ravvisato una collaborazione continuativa nel rapporto instauratosi tra le parti, mentre la natura del predetto rapporto sarebbe stata del tutto sperimentale, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni. Doveva infatti essere ancora definito un elemento essenziale dell'accordo, che era il prezzo, rispetto al quale le parti stavano ancora verificando l'aspetto della "resa impiantistica", per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per di accettare di svolgere un'attività in Controparte_1
pagina 9 di 15 modo stabile e continuativo a fronte di un prezzo di euro 40,00 a tonnellata, che non sarebbe stato sostenibile.
Anche la richiesta formulata da in via riconvenzionale, di corresponsione di Controparte_1
quanto speso per lo svolgimento delle prove, non costituirebbe dimostrazione della sussistenza di un accordo di macinazione continuativo, bensì dimostrerebbe il contrario, e cioè “la natura sperimentale/esplorativa dell'incarico affidato” (v. pag. 17 atto d'appello).
Il motivo prosegue quindi affrontando aspetti, che non hanno una stretta correlazione con la qualificazione del rapporto instauratosi tra le parti, asserendo che avrebbe Controparte_1
avvertito la controparte di non avere mai macinato spondumene e di lavorare nel proprio stabilimento anche il quarzo, che avrebbe quindi potuto inquinare lo spodumene. avrebbe quindi CP_3
dovuto effettuare i dovuti controlli, l'invio dei campioni staffetta non poteva sollevare CP_3
dall'eseguire le verifiche su quanto recapitatole, per cui, conoscendo la sperimentalità della macinazione, non avrebbe prestato la dovuta attenzione e avrebbe effettuato controlli soltanto sulla prima delle prove di macinazione, così vendendo ai propri clienti un prodotto che non aveva più verificato.
Ulteriormente sostiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione Controparte_1
dei principi in punto onere della prova, non avendo provato l'esistenza di un nesso di CP_3
causalità tra le lavorazioni effettuate da e il rilevato inquinamento, non potendo Controparte_1
essere esclusa la presenza di quarzo né presso lo stabilimento della società estera, da cui era stato acquistato il materiale da macinare, né in quello di Parte_4
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La censura è inammissibile nella parte in cui pare ricollegare l'accertamento dell'inadempimento, e la conseguente condanna al risarcimento del danno, alla qualificazione giuridica dell'accordo intercorso tra le parti, come accordo "continuativo" di stabile collaborazione, che avrebbe definito gli elementi di un accordo quadro all'interno del quale venivano effettuati i singoli ordini di lavorazione del prodotto da macinare.
Tale argomentazione non tiene conto di come la sentenza impugnata abbia precisato che, sia che si trattasse di un rapporto contrattuale di durata, sia che si trattasse di singoli ordini, anche effettuati in via di prova, non vi erano i presupposti per derogare alla ordinaria disciplina codicistica in tema di adempimento (v. pag. 11 sentenza impugnata).
Quindi l'accertamento dell'inadempimento di rispetto all'obbligazione da essa Controparte_1
assunta di macinare il minerale, non è dipeso dalla qualificazione giuridica attribuita all'accordo pagina 10 di 15 intercorso tra le parti, sicché la critica mossa alla sentenza non è idonea a condurre ad una diversa ricostruzione e conclusione in punto responsabilità.
La sentenza impugnata ha altresì precisato quale connotazione dovesse attribuirsi a quella fase iniziale e "sperimentale" del rapporto avviato tra le parti, puntualmente e motivatamente prendendo posizione sul diverso concetto di prova da eseguire per realizzare un prodotto macinato, che avesse le caratteristiche fisiche e granulometriche richieste da rispetto alla valutazione di altri CP_3
aspetti, in particolare quello della richiamata resa impiantistica, che afferivano non alle caratteristiche del prodotto, che era chiamata a lavorare e poi consegnare a o Controparte_1 CP_3
ai soggetti da quella indicati, bensì alla definizione delle condizioni economiche dell'accordo.
È incontroverso che, a seguito della prima consegna di materiale, avvenuta nel mese di aprile 2016, sia stato inviato a che aveva trasmesso la scheda tecnica delle caratteristiche che il CP_3
materiale frantumato avrebbe dovuto avere (v. doc. 29 , un campione su cui effettuare le CP_3
prove fisiche e granulometriche, per verificare il risultato della macinazione, prove che, una volta eseguite, hanno dato esito positivo (v. doc. 30).
Non vi era quindi motivo, né ne chiarisce la ragione, per cui quelle prove Controparte_1
dovessero proseguire anche in occasione delle successive lavorazioni, essendo già stato accertato che era in grado di soddisfare quelle specifiche tecniche. Al riguardo Controparte_1 [...]
non ha affatto provato quanto da essa affermato circa la consegna di un “campione Controparte_1 staffetta” a anche in occasione della macinazione del materiale destinato a CP_3 Parte_4
a questa inviato direttamente dallo stabilimento di (v. doc. 27
[...] Controparte_1 CP_3
.
[...]
Né una tale circostanza – relativa alla previsione di ulteriori analisi fisico-chimico o granulometriche, per la verifica delle caratteristiche e qualità del prodotto macinato - è stata riferita dai testi addotti dall'odierna appellante.
Da questo punto di vista il richiamo operato da parte appellante alla deposizione del teste Tes_2
è inconferente, poiché al di là delle considerazioni svolte dal Tribunale riguardo al fatto che il
[...] teste avrebbe introdotto un “aspetto ulteriore rispetto alle difese svolte da (v. pag. Controparte_1
10 sentenza impugnata), il teste ha reso delle dichiarazioni che sono perfettamente coerenti con la sopra enunciata ricostruzione fattuale.
Il teste, all'epoca direttore tecnico di ha infatti riferito di un accordo tra le Controparte_1
parti in merito all'effettuazione di prove finalizzate alle verifiche necessarie a perfezionare un vero e proprio accordo industriale, precisando come "il prezzo di 40 euro era stato individuato sulla base delle esperienze produttive di e le prove erano proprio finalizzate alla valutazione Controparte_1
pagina 11 di 15 della congruità del prezzo". Ulteriormente precisava come "la prova dava esito positivo in merito alla granulometria (uno degli elementi richiesti dal committente) …; tuttavia la prova non dava esito positivo in termini di resa impiantistica. So quindi che la prova, non avendo dato esito positivo sotto quest'ultimo aspetto, sarebbe stata necessaria una modifica impiantistica.
.. So che i 40 euro a tonnellata, proprio per le mie competenze, non avrebbero potuto garantire la sostenibilità economica da parte di " Controparte_1
E' evidente, dunque, come per valutare la resa impiantistica o la sostenibilità del corrispettivo, inizialmente previsto in euro 40,00 a tonnellata, oltre al rimborso dei costi di trasporto, non occorresse effettuare delle analisi di laboratorio sulle caratteristiche fisiche e granulometriche. L'aspetto ancora da valutare, rivedere e definire concerneva quindi le condizioni economiche dell'accordo e non andava in alcun modo ad incidere sull'obbligazione di di fornire materiale macinato, che Controparte_1
avesse le caratteristiche indicate nella scheda tecnica.
Sotto questo profilo è pertanto infondato quanto sostenuto dall'appellante in ordine ad una responsabilità di per avere omesso di verificare il materiale da inviare al cliente finale, CP_3 con tutto ciò che ne consegue in ordine all'infondato richiamo al disposto dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Sempre nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione - al di là di Controparte_1
ribadire l'argomento esposto con il primo motivo d'impugnazione, in ordine al mancato corretto riparto degli oneri probatori - assume che, in ogni caso, non avrebbe provato l'esistenza di un CP_3
nesso di causalità tra le lavorazioni effettuate da e il rilevato inquinamento dello Controparte_1
spodumene, non potendo essere esclusa la presenza di quarzo, né presso lo stabilimento della società estera, che aveva venduto il materiale, né presso la società cliente di , non essendo mai state CP_3
documentate le modalità di stoccaggio e conservazione presso Parte_4
Tali considerazioni sono sfornite di fondamento.
Ribadito quanto già osservato nell'esaminare il primo motivo di impugnazione, la circostanza che la contaminazione dello spodumene macinato con il quarzo sia avvenuta presso lo stabilimento della deve ritenersi conclamata in giudizio. Controparte_1
Anzitutto, giova rilevare come la difesa, secondo cui non vi sarebbe prova che la contaminazione sia avvenuta durante la fase di macinazione e stoccaggio presso lo stabilimento di sia Controparte_1
assolutamente ondivaga, atteso che con la comparsa di costituzione in primo grado l'odierna appellante, nel mettere in dubbio tale circostanza, ipotizzava che una contaminazione potesse essersi verificata (v. pag. 8 comparsa di costituzione) presso lo stabilimento della affermando che CP_3 CP_3
aveva omesso di specificare alcunché in ordine alle modalità di stoccaggio presso di sé del materiale, nonché in ordine al trattamento cui materiale sarebbe stato sottoposto prima di essere inviato al cliente.
pagina 12 di 15 Una volta stabilito in sentenza (v. pag. 12 sentenza impugnata) - senza che tale accertamento in fatto abbia formato oggetto di impugnazione - che il materiale in questione non è mai transitato dallo stabilimento di ha mutato in appello la propria prospettazione sul CP_3 Controparte_1
punto, ipotizzando che la contaminazione sia avvenuta prima della macinazione o presso il cliente finale.
Si tratta dell'allegazione di circostanze, che al di là di essere indimostrate, o addirittura smentite, sono comunque nuove e dunque inammissibili.
In ogni caso, le analisi eseguite sul materiale consegnato presso la ha evidenziato Parte_4
la presenza di quarzo in misura addirittura inferiore rispetto alla percentuale presente nei campioni prelevati dai silos di RN Ticino della (v. doc. 9 , ad Controparte_1 CP_3 evidente smentita dell'ipotesi che la contaminazione possa essersi verificata nelle fasi di stoccaggio presso il cliente finale.
Da ultimo, anche se si tratta di considerazione che viene svolta dopo le argomentazioni in punto quantificazione del danno, sostiene ancora l'appellante che il Tribunale abbia in maniera non condivisibile respinto le istanze istruttorie, avendo ritenuto irrilevanti o valutativi alcuni dei capi di prova dedotti, tra cui vengono indicati "(per esempio 11 e 8)" (v. pag. 11 atto di appello).
La censura è anche in questo caso inammissibile, atteso che la parte che muova critiche alla decisione impugnata, per non avere ammesso alcuni mezzi di prova, ha l'onere di specificamente indicare quali siano le prove della cui mancata ammissione si duole, allo scopo di argomentare come la dimostrazione di quelle circostanze avrebbe influito sulla diversa ricostruzione del fatto, nonché di argomentare in senso contrario alla valutazione operata dal primo Giudice.
Il Tribunale con l'ordinanza in data 12/04/2019, con cui ha ammesso parzialmente le prove orali dedotte da ed ha respinto quelle di ha specificamente indicato, CP_3 Controparte_1
per gruppi di capitoli di prova, le ragioni dell'inammissibilità e irrilevanza, ragioni rispetto alle quali non vengono in questa sede articolate censure specifiche.
Non è quindi ammissibile un generico richiamo a tutte le prove orali "di seguito riportate", accompagnata da un riferimento a due specifici capi di prova, peraltro indicati in via meramente esemplificativa e che risultano comunque inammissibili per la loro genericità.
Con il capo 8 viene infatti dedotto che "trattandosi di produzione nuova e in fase di sperimentazione, sarebbe rimasto a carico di l'onere di verificare sia dal punto di vista chimico che da quello CP_3
fisico, la qualità del materiale fornito", per cui non viene specificamente indicato a quale o quali macinazioni si faccia riferimento, al di là dell'incongruità logica della tesi già in precedenza evidenziata.
pagina 13 di 15 Il capo 11 concerne il fatto che "ulteriori consegne sempre in prova vennero effettuate ancora a cavallo tra i mesi di aprile maggio 2016 e sempre con il campione staffetta che veniva consegnato a
perché questa potesse fare le analisi, (tra le altre quelle granulometriche e fisiche) necessarie", CP_3
e dunque anche in questo caso circostanze – sempre contestate da che avrebbero avuto CP_3
necessità di essere precisate quanto al tempo e modalità delle asserite consegne di campioni staffetta, dopo quelli fatti analizzare ad aprile 2016, e di cui – significativamente – non vien offerto alcun riscontro documentale.
3. Infine con un'ulteriore censura, enucleabile quale terzo motivo d'impugnazione, parte appellante contesta la quantificazione del danno, asserendo che la valutazione di congruità, che era stata operata in un'ottica conciliativa, non può essere posta a base della quantificazione del danno.
Anche tale doglianza risulta inammissibile, poiché non si confronta con i passaggi motivazionali, attraverso i quali il Tribunale è pervenuto a liquidare quanto dovuto a titolo di danno emergente.
L'importo indicato “in un'ottica conciliativa”, cui pare fare riferimento l'appellante, è una delle voci che è stata riconosciuta, ed è precisamente la somma di € 45.000,00, che ha riconosciuto CP_3
al suo cliente, a titolo di risarcimento del danno, dunque, si tratta di un esborso Parte_4
sostenuto, che si ricollega causalmente all'inadempimento imputabile a che ha Controparte_1
fornito un prodotto contaminato e dunque non impiegabile nel ciclo produttivo.
Le trattative, che hanno condotto al raggiungimento di quell'accordo transattivo, avevano coinvolto nelle fasi iniziali anche come dimostrato dalle e-mail scambiate tra le parti (v. Controparte_1
doc. 10 parte appellata), e aveva dimostrato (v. e-mail del 14/11/2016) un'apertura Controparte_1
in tal senso.
Il riconoscimento di quella voce di danno da parte della sentenza impugnata non si fonda tuttavia sulla parziale disponibilità in allora manifestata da bensì sulla circostanza, invero Controparte_1
incontestata, che abbia risarcito al suo cliente quell'importo. CP_3
Le spese del giudizio
Stante l'integrale soccombenza, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico di , in base al D.M. 147/2022 e allo scaglione di Controparte_8 valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione di temi ed argomenti già compiutamente sviluppati con gli atti introduttivi, e così in complessivi € 7.440,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18,
pagina 14 di 15 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, di Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 610/2022 emessa il 31/10/2022 dal Tribunale di Novara, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 CP_3 giudizio, che si liquidano in € 7.440,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende. dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Controparte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1546/2022 RG promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore , con sede in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Umberto Delzanno (PEC: , elettivamente Email_1
domiciliata in Novara, Via Cesare Magnani Ricotti n. 5
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA , in persona dell'Amministratrice Unica CP_3 P.IVA_2 [...]
con sede in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano n. 525, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
Mauro Pini (PEC: e dall'Avv. Roberto Nava (PEC: Email_2
, elettivamente domiciliata in Modena, Corso Canalchiaro n. 65 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 610/2022 pronunciata dal Tribunale di Novara in data 31.10.2022
-Inadempimento contrattuale – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 15 Nel merito: previo ogni utile accertamento istruttorio e declaratoria in ordine ai fatti di causa, respingere le avversarie pretese siccome destituite di fondamento in fatto e in diritto e per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma che dovesse essere pagata dall'attrice CP_3
appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, oltre interessi legali maturati alla data di restituzione.
Nel merito in via riconvenzionale: previo ogni utile accertamento istruttorio e declaratoria in ordine ai fatti di causa, nonché in ordine alla sussistenza ed identità dei crediti vantati da per i rapporti intercorsi Controparte_1 dichiararsi tenuta e condannarsi al pagamento dell'importo di € 12.609,43 di cui alle CP_3
fatture 867/16; 097/16; 1124/16; 1340/16 già al netto delle note di credito emesse sempre da
[...]
o di quella diversa maggiore o minor somma che risulti accertata in corso di causa Controparte_1
oltre agli interessi di cui al D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avversarie domande disporsi la compensazione del credito vantato da con gli importi riconosciuti in favore di Controparte_1 fino alla relativa concorrenza e per l'effetto condannarsi la convenuta alla CP_3 CP_3 restituzione della maggior somma eventualmente pagata dall'attrice appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, oltre interessi legali maturati alla data di restituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze di prova non ammesse con provvedimenti del
12.04.2019 e del 08.11.2021 ed in particolare:
PROVA ORALE
1. Vero che le parti e si astennero da qualsivoglia stipulazione per Controparte_1 CP_3
iscritto o verbalmente di un contratto di fornitura di servizi di macinazione e stoccaggio?
2. Vero che nella fase di start-up delle prove di produzione oggetto di causa Minerali Industriali applicò un corrispettivo indicativo e provvisorio, con riserva di successiva pattuizione di un prezzo convenzionale remunerativo?
3. Vero che , nella persona di nel febbraio 2016 contattò CP_3 CP_5 [...]
in persona di comunicando di essere a conoscenza della titolarità in capo a CP_1 Persona_1
pagina 2 di 15 di uno stabilimento in RN dove aveva luogo la macinazione (ovverosia la Controparte_1
riduzione in diverse granulometrie) di minerali, tra cui in principalità quarzi?
4. Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo di prova , nella persona di CP_3 CP_5
comunicava altresì di essere interessata ad affidare alla stessa prove di
[...] Controparte_1 macinazione del proprio spodumene per verificare l'esito delle stesse e decidere un eventuale affidamento contrattuale stabile della citata attività di servizio?
5. Vero che nella persona di segnalò il fatto che negli impianti Controparte_1 Persona_1
in questione avesse luogo la macinazione di quarzo, possibile fonte di presenza di residui di lavorazioni di altri minerali?
6. Vero che la circostanza di cui al precedente capitolo di prova fu ritenuta non impediente alle prove da parte del sig. di che dichiarava altresì che il successivo utilizzo dello CP_5 CP_3
spodumene necessitava il preventivo addizionamento con quarzo ed altri minerali?
7. Vero che ometteva l'invio a di una scheda contenente specifiche CP_3 Controparte_1 tecniche chimiche e meccaniche a cui quest'ultima società dovesse adeguare il prodotto lavorato?
8. Vero che, trattandosi produzione nuova e in fase di sperimentazione, sarebbe rimasto a carico di l'onere di verificare sia dal punto di vista chimico che da quello fisico, la qualità del CP_3
materiale fornito?
9. Vero che vennero quindi effettuate consegne in conto lavorazione a Controparte_1
mediante i documenti accompagnatori che si rammostrano al teste - doc. 3 di parte convenuta?
10. Vero che ebbe luogo nel mese di aprile 2016 la consegna del primo carico di prodotto lavorato unitamente ad un campione staffetta di prova per consentire a le verifiche del caso? CP_3
11. Vero che ulteriori consegne sempre in prova vennero effettuate ancora a cavallo tra i mesi di aprile e maggio 2016 e sempre con il campione staffetta che veniva consegnato a perché questa CP_3
potesse fare le analisi (tra le altre quelle granulometriche e fisiche) necessarie?
12. Vero che solo successivamente a una contestazione di del maggio/giugno 2016 emerse CP_3
la circostanza della presenza di quarzo nello spodumene con identificazione di 3 famiglie differenziate in relazione alle caratteristiche della composizione chimica?
13. Vero che le consegne del prodotto lavorato a destinazioni diverse dalla sede furono CP_3
richieste a dalla stessa? Controparte_1 CP_3
14. Vero che ad esito delle contestazioni formulate cessò il ritiro di materiale da parte di CP_3
che peraltro omise di riscontrare ripetute richieste di aventi ad oggetto il Controparte_1 contenuto e l'esito delle verifiche a carico di stessa sui campioni forniti? CP_3
pagina 3 di 15 15. Vero che il Signor nel periodo giugno/novembre 2016, intrattenne ripetuti contatti con Per_1
per verificare che soluzione potesse essere trovata e chiarendo ripetutamente che l'apporto CP_3 transativo di poteva avere solamente la valenza di un concorso all'asserito danno Controparte_1
di giustificato dalla volontà di mantenere buoni rapporti con ? Parte_1 CP_3
16. Vero che il sig. rappresentava altresì che l'evento lamentato da sarebbe Per_1 Parte_1
stato evitato se solo avesse provveduto tempestivamente alle verifiche del caso sui campioni CP_3
forniti?
17. Vero che sempre il Signor nel medesimo periodo, chiarì che a Persona_1 Controparte_1
era precluso sottoscrivere un accordo transativo in unione con la società posto il Parte_1
rapporto di assoluta terzietà tra e stessa? Controparte_1 Parte_1
18. Vero che la sintesi della proposta negoziale transativa del Signor è riprodotta Persona_1
nella mail 14/11/2016 con cui questi rispondeva alla mail 08/11/2016 della signora di Testimone_1
che si rammostrano al teste - doc. 5/6 di parte convenuta? CP_3
19. Vero che riscontrò ancora la proposta di definizione bonaria di con
CP_3 Controparte_1
propria comunicazione 22/11/2016 che si rammostra al teste - doc. 7 parte convenuta?
20. Vero che ogni trattativa per il raggiungimento di un accordo bonario venne interrotta da un lato per la volontà di di conseguire un risarcimento senza che questo si collocasse all'interno di CP_3
uno sviluppo di rapporti commerciali come era interesse e intendimento di Parte_2
e dall'altro per la volontà di riferirsi ad un documento negoziale, il contratto di fornitura
[...]
a firma apocrifa, citato?
21. Vero che ha conoscenza diretta dei costi sostenuti da per la prova Controparte_1
industriale di macinazione dello spodumene fornito da e che contribuì alla redazione del CP_3 documento “tabella riepilogativa” che le si rammostra, sub doc. 9 fascicolo Controparte_1
22. Vero che conferma il contenuto del documento allegato al numero 9 fascicolo
Controparte_1
Si indicano a testi i sig.ri:
, , e tutti c/o Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Controparte_6
res.te in Magenta.
[...]
ALTRE PROVE
CTU
Nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle avversarie pretese in punto di an disporsi consulenza tecnico contabile d'ufficio volta all'accertamento dell'effettivo ammontare del
pagina 4 di 15 danno emergente subito da e del lucro cessante subito da allo scopo Parte_3 CP_3 di determinare, salvo ogni correttivo conseguente ad eventuali profili di corresponsabilità, l'entità del danno risarcibile.
Altresì, nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuta altrimenti raggiunta la prova delle pretese di
ammettersi consulenza tecnica volta Controparte_1 all'accertamento delle attività svolte per la presa in carico, lavorazioni varie e trasporto dello spodumene, la valutazione economica delle medesime e, per Conseguenza, della congruità della somma richiesta in giudizio dalla deducente società.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, dichiarare, anche ex art. 348-bis c.p.c.., improcedibile, inammissibile e/o infondato e/o comunque rigettarsi l'appello nei confronti della sentenza n. 610 pronunciata inter partes dal Tribunale di
Novara in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa Elena Scotti in data 31 ottobre 2022, promosso da con atto di citazione notificato a a Controparte_1 CP_3 mezzo PEC in data 5 dicembre 2022 e per l'effetto confermare la predetta decisione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del grado, oltre accessori e tributi come per legge.
In via istruttoria, eccepisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso riproposte in sede di gravame.
In subordine, e sempre in via istruttoria, rinnova e ribadisce di opporsi all'ingresso delle prove avversarie per i motivi già dedotti in atti e verbali d'udienza di primo grado (terza memoria ex art.
1836 c.p.c. 15.10.2018), e per la denegata ipotesi di ingresso delle prove avversarie, insiste per
l'ammissione della prova per testi su tutti i capitoli di prova diretta e a controprova, già formulati rispettivamente nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 24.09.2018 e nella memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. n. 3 del 15.10.2018, con i testi ivi rispettivamente indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Novara, CP_3
conveniva in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento Controparte_1
del contratto concluso tra le parti, avente ad oggetto la macinazione di un minerale denominato spodumene, con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €
120.665,00, di cui € 78.240,60 a titolo di danno emergente ed € 42.424,00 a titolo di lucro cessante. deduceva di svolgere attività di commercializzazione dello spodumene, affidando ad CP_3
imprese terze, quali la macinazione del minerale;
di avere contrattato con la Controparte_1
pagina 5 di 15 convenuta, nel marzo del 2016, il prezzo di € 40,00 a tonnellata per la macinazione, oltre alle spese di trasporto;
che, in forza di tale accordo, aveva consegnato 230 tonnellate di spodumene a CP_3
la quale aveva emesso una serie di fatture per le lavorazioni effettuate;
di Controparte_1
avere ricevuto contestazioni da parte del cliente finale, sulla qualità del materiale Parte_4
fornito, per cui veniva eseguita un'analisi sui campioni di spodumene, riscontrando una effettiva contaminazione del minerale con del quarzo;
di avere quindi contestato il grave inadempimento della convenuta.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € CP_3
12.609,43, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore.
La convenuta negava, in primo luogo, che fosse stato concluso tra le parti un contratto, avente ad oggetto il servizio di macinazione del minerale, così pure contestava che fosse stato pattuito il corrispettivo di € 40,00 per tonnellata, asserendo che le consegne del materiale erano state effettuate solamente in prova, per valutare l'esito delle stesse e decidere affidare a quella Controparte_1
attività.
Tale ricostruzione veniva smentita da la quale sosteneva che la prova di macinazione CP_3
era stata eseguita nel marzo 2016, e, all'esito positivo di quella, era sorto tra le parti un rapporto di stabile collaborazione, suggellato dalla consegna, nel maggio 2016, di ulteriori 200 tonnellate di prodotto.
Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, ed espletate le prove orali, con sentenza pronunciata in data 31/10/2022 il Tribunale di Novara dichiarava, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto per grave inadempimento della e la condannava al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 78.240,60, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, rigettando le ulteriori domande risarcitorie;
rigettava altresì la domanda riconvenzionale di Controparte_1
che condannava altresì alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 04/11/2022, ha proposto Controparte_1
appello, al fine di ottenerne l'integrale riforma, con condanna della alla restituzione della CP_3
somma eventualmente corrisposta dall'appellante in forza della provvisoria esecutività della pronuncia impugnata, oltre interessi legali, nonché chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale disattesa, con condanna di al pagamento dell'importo di € 12.609,43, portato dalle CP_3
fatture nn. 867/16, 097/16, 1124/16 e 340/16, al netto delle note di credito già emesse, o di quella diversa maggiore o minor somma accertanda in corso di causa.
pagina 6 di 15 Precisate le conclusioni all'udienza del 10.04.2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Novara ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice e dell'istruttoria orale svolta, provata la conclusione di un accordo contrattuale tra le parti.
In particolare, dai documenti di trasporto prodotti risultava la consegna da parte di CP_3 nell'anno 2016, di 230 tonnellate di spodumene a che quest'ultima aveva CP_1 Controparte_1
provveduto a macinare, emettendo regolarmente fatture per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito. Dalle deposizioni testimoniali era emerso come fosse stata eseguita una prima macinazione di prova nel marzo del 2016, che aveva dato, dal punto di vista granulometrico, esito positivo, quindi l'affermazione di secondo cui la prova sarebbe proseguita anche dopo quella Controparte_1
prima consegna, non risultava provata;
mentre, per quanto concerneva il riferimento alla resa impiantistica, fatta da alcuni dei testi di parte convenuta, questa doveva essere intesa nel senso che, essendo state apportate per quella lavorazione delle modifiche all'impianto, che avevano comportato dei costi, intendeva verificare, dal punto di vista del risultato di produttività Controparte_1
economica, se le lavorazioni per conto di fossero sostenibili, anche in un'ottica di CP_3
rinegoziazione del prezzo, che in un primo tempo era stato convenuto.
Ha osservato, in ogni caso, il Tribunale come non fosse stato in alcun modo provato che tra le parti
"fosse intercorso un accordo nel senso per cui l'assenza di una stabile collaborazione e l'effettuazione di mere prove avrebbe mandato esenti le parti da ogni responsabilità in caso di inesatto adempimento dell'obbligazione pattuita." (v. pag. 11 sentenza impugnata). Per cui, sia che si trattasse di un rapporto contrattuale di durata, sia che si trattasse di singole prestazioni pattuite, non vi era ragione per derogare all'ordinaria disciplina codicistica in materia contrattuale, in base alla quale la conclusione dell'accordo fa sorgere l'obbligo per entrambe le parti di eseguire esattamente le prestazioni pattuite, come del resto confermato dalla proposizione da parte di di una domanda riconvenzionale, a Controparte_1
mezzo della quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo ancora dovuto per le prestazioni eseguite, a dimostrazione di come fosse stato raggiunto un accordo foriero di obbligazioni per entrambi i contraenti. avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver adempiuto esattamente Controparte_1
l'obbligazione assunta, cosa che non aveva fatto, dal momento che si era limitata unicamente ad evidenziare come la controparte non avesse fornito alcuna dimostrazione circa le modalità di stoccaggio presso di sé, e questo benché fosse stato chiarito che la partita di spodumene contaminata pagina 7 di 15 era stata spedita direttamente da al cliente finale senza Controparte_1 Parte_4
transitare presso CP_3
Pertanto, accertato l'inadempimento di parte convenuta, questo era idoneo a fondare la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., non avendo quell'inadempimento scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte, dal momento che aveva necessità di ricevere un CP_3
prodotto correttamente macinato da fornire ai suoi clienti, privo di contaminazione, in modo da ottenere da questi il pagamento del prezzo concordato.
Conseguentemente è stato escluso il diritto di ad ottenere per quelle partite di Controparte_1
spodumene, rivelatesi contaminate, il pagamento del corrispettivo.
In ordine alla quantificazione del risarcimento da riconoscere a questo è stato CP_3
individuato, per una voce, nell'importo di euro 45.000,00, pari all'esborso sostenuto per risarcire la cliente finale, e, per un ulteriore voce di danno emergente, è stata individuata nel Parte_4
prezzo sostenuto per l'acquisto (euro 27.255,60) e per il trasporto (euro 5.985,00) dello spodumene inutilizzabile, perché contaminato.
Così quantificato in euro 78.240,60 il danno emergente risarcibile, il Tribunale ha invece escluso dal risarcimento quanto richiesto a titolo di lucro cessante, e cioè il danno patrimoniale derivato dal mancato guadagno, per non aver potuto vendere le partite di spodumene contaminate, poiché la somma indicata in euro 42.424,40, coincideva con il ricavo e non con il profitto, per cui quell'importo non teneva conto dei costi imputabili alla transazione commerciale mancata, quale è il prezzo di acquisto del materiale, quello di trasporto, lavorazione e tutti i costi accessori.
Motivi d'impugnazione
1. Con il primo motivo d'appello censura la violazione ed errata applicazione Controparte_1
da parte del Giudice di primo grado dell'art. 2697 c.c., in ordine al riparto degli oneri probatori.
Contesta l'appellante il principio utilizzato dal Tribunale per decidere la causa, sull'assunto che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, dovrebbe soltanto provare la fonte del proprio diritto, così non considerando come, in base alle ormai costanti pronunce di merito e legittimità, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, sarebbe sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per fatti concludenti, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei vizi.
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, assume l'appellante, si sarebbe dovuto concludere che, a fronte della consegna dello spodumene a terzi, con la consapevolezza in capo a che il prodotto sarebbe stato CP_3
immesso nel ciclo produttivo dell'acquirente, la lavorazione eseguita da era Controparte_1
stata accettata, per cui avrebbe dovuto provare l'inadempimento. CP_3
Il motivo è inammissibile.
Parte appellante anzitutto richiama giurisprudenza in tema di contratto di compravendita e in tema di contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un opus, che sia stato oggetto di accettazione da parte del committente, che afferisce a fattispecie negoziali, che non sono assimilabili a quella oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, attraverso l'articolazione della censura, non viene esplicitato a quale diversa ricostruzione del fatto avrebbe condotto l'applicazione dell'invocato diverso principio di riparto dell'onere probatorio, e ciò in una fattispecie in cui, per quanto si andrà più ampiamente ad esporre, i documenti prodotti dimostrano la contaminazione sia dello spodumene consegnato a sia di Parte_4
quello, già macinato, e ancora depositato nei silos di Controparte_7
[... sentenza impugnata ha inoltre messo in evidenza come la partita di spodumene contaminato sia stata inviata direttamente da al cliente finale, “senza essere Controparte_1 Parte_4 transitata presso (v. pag. 12 sentenza impugnata), sicché non è dato comprendere in CP_3
quale passaggio, o momento, dovrebbe rinvenirsi l'intervenuta accettazione del materiale.
Del resto, in maniera contraddittoria, parte appellante con il secondo motivo di gravame addebita alla responsabilità di di non avere effettuato le verifiche sullo spodumene macinato, prima di CP_3
inviarlo al proprio cliente, tanto da invocare il concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227, co.
2, c.c., secondo una prospettazione che risulta incongrua con l'asserita avvenuta accettazione della prestazione.
Peraltro, anche l'accettazione tacita, che presuppone in ogni caso la presa in consegna da parte del committente, nel caso di specie, per le modalità con cui è avvenuta la consegna del materiale lavorato a maggio del 2016, non sarebbe configurabile.
2. Con il secondo articolato motivo d'impugnazione svolge una pluralità di Controparte_1
critiche al ragionamento compiuto dal Tribunale, sostenendo, anzitutto, che avrebbe erroneamente ravvisato una collaborazione continuativa nel rapporto instauratosi tra le parti, mentre la natura del predetto rapporto sarebbe stata del tutto sperimentale, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni. Doveva infatti essere ancora definito un elemento essenziale dell'accordo, che era il prezzo, rispetto al quale le parti stavano ancora verificando l'aspetto della "resa impiantistica", per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per di accettare di svolgere un'attività in Controparte_1
pagina 9 di 15 modo stabile e continuativo a fronte di un prezzo di euro 40,00 a tonnellata, che non sarebbe stato sostenibile.
Anche la richiesta formulata da in via riconvenzionale, di corresponsione di Controparte_1
quanto speso per lo svolgimento delle prove, non costituirebbe dimostrazione della sussistenza di un accordo di macinazione continuativo, bensì dimostrerebbe il contrario, e cioè “la natura sperimentale/esplorativa dell'incarico affidato” (v. pag. 17 atto d'appello).
Il motivo prosegue quindi affrontando aspetti, che non hanno una stretta correlazione con la qualificazione del rapporto instauratosi tra le parti, asserendo che avrebbe Controparte_1
avvertito la controparte di non avere mai macinato spondumene e di lavorare nel proprio stabilimento anche il quarzo, che avrebbe quindi potuto inquinare lo spodumene. avrebbe quindi CP_3
dovuto effettuare i dovuti controlli, l'invio dei campioni staffetta non poteva sollevare CP_3
dall'eseguire le verifiche su quanto recapitatole, per cui, conoscendo la sperimentalità della macinazione, non avrebbe prestato la dovuta attenzione e avrebbe effettuato controlli soltanto sulla prima delle prove di macinazione, così vendendo ai propri clienti un prodotto che non aveva più verificato.
Ulteriormente sostiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione Controparte_1
dei principi in punto onere della prova, non avendo provato l'esistenza di un nesso di CP_3
causalità tra le lavorazioni effettuate da e il rilevato inquinamento, non potendo Controparte_1
essere esclusa la presenza di quarzo né presso lo stabilimento della società estera, da cui era stato acquistato il materiale da macinare, né in quello di Parte_4
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La censura è inammissibile nella parte in cui pare ricollegare l'accertamento dell'inadempimento, e la conseguente condanna al risarcimento del danno, alla qualificazione giuridica dell'accordo intercorso tra le parti, come accordo "continuativo" di stabile collaborazione, che avrebbe definito gli elementi di un accordo quadro all'interno del quale venivano effettuati i singoli ordini di lavorazione del prodotto da macinare.
Tale argomentazione non tiene conto di come la sentenza impugnata abbia precisato che, sia che si trattasse di un rapporto contrattuale di durata, sia che si trattasse di singoli ordini, anche effettuati in via di prova, non vi erano i presupposti per derogare alla ordinaria disciplina codicistica in tema di adempimento (v. pag. 11 sentenza impugnata).
Quindi l'accertamento dell'inadempimento di rispetto all'obbligazione da essa Controparte_1
assunta di macinare il minerale, non è dipeso dalla qualificazione giuridica attribuita all'accordo pagina 10 di 15 intercorso tra le parti, sicché la critica mossa alla sentenza non è idonea a condurre ad una diversa ricostruzione e conclusione in punto responsabilità.
La sentenza impugnata ha altresì precisato quale connotazione dovesse attribuirsi a quella fase iniziale e "sperimentale" del rapporto avviato tra le parti, puntualmente e motivatamente prendendo posizione sul diverso concetto di prova da eseguire per realizzare un prodotto macinato, che avesse le caratteristiche fisiche e granulometriche richieste da rispetto alla valutazione di altri CP_3
aspetti, in particolare quello della richiamata resa impiantistica, che afferivano non alle caratteristiche del prodotto, che era chiamata a lavorare e poi consegnare a o Controparte_1 CP_3
ai soggetti da quella indicati, bensì alla definizione delle condizioni economiche dell'accordo.
È incontroverso che, a seguito della prima consegna di materiale, avvenuta nel mese di aprile 2016, sia stato inviato a che aveva trasmesso la scheda tecnica delle caratteristiche che il CP_3
materiale frantumato avrebbe dovuto avere (v. doc. 29 , un campione su cui effettuare le CP_3
prove fisiche e granulometriche, per verificare il risultato della macinazione, prove che, una volta eseguite, hanno dato esito positivo (v. doc. 30).
Non vi era quindi motivo, né ne chiarisce la ragione, per cui quelle prove Controparte_1
dovessero proseguire anche in occasione delle successive lavorazioni, essendo già stato accertato che era in grado di soddisfare quelle specifiche tecniche. Al riguardo Controparte_1 [...]
non ha affatto provato quanto da essa affermato circa la consegna di un “campione Controparte_1 staffetta” a anche in occasione della macinazione del materiale destinato a CP_3 Parte_4
a questa inviato direttamente dallo stabilimento di (v. doc. 27
[...] Controparte_1 CP_3
.
[...]
Né una tale circostanza – relativa alla previsione di ulteriori analisi fisico-chimico o granulometriche, per la verifica delle caratteristiche e qualità del prodotto macinato - è stata riferita dai testi addotti dall'odierna appellante.
Da questo punto di vista il richiamo operato da parte appellante alla deposizione del teste Tes_2
è inconferente, poiché al di là delle considerazioni svolte dal Tribunale riguardo al fatto che il
[...] teste avrebbe introdotto un “aspetto ulteriore rispetto alle difese svolte da (v. pag. Controparte_1
10 sentenza impugnata), il teste ha reso delle dichiarazioni che sono perfettamente coerenti con la sopra enunciata ricostruzione fattuale.
Il teste, all'epoca direttore tecnico di ha infatti riferito di un accordo tra le Controparte_1
parti in merito all'effettuazione di prove finalizzate alle verifiche necessarie a perfezionare un vero e proprio accordo industriale, precisando come "il prezzo di 40 euro era stato individuato sulla base delle esperienze produttive di e le prove erano proprio finalizzate alla valutazione Controparte_1
pagina 11 di 15 della congruità del prezzo". Ulteriormente precisava come "la prova dava esito positivo in merito alla granulometria (uno degli elementi richiesti dal committente) …; tuttavia la prova non dava esito positivo in termini di resa impiantistica. So quindi che la prova, non avendo dato esito positivo sotto quest'ultimo aspetto, sarebbe stata necessaria una modifica impiantistica.
.. So che i 40 euro a tonnellata, proprio per le mie competenze, non avrebbero potuto garantire la sostenibilità economica da parte di " Controparte_1
E' evidente, dunque, come per valutare la resa impiantistica o la sostenibilità del corrispettivo, inizialmente previsto in euro 40,00 a tonnellata, oltre al rimborso dei costi di trasporto, non occorresse effettuare delle analisi di laboratorio sulle caratteristiche fisiche e granulometriche. L'aspetto ancora da valutare, rivedere e definire concerneva quindi le condizioni economiche dell'accordo e non andava in alcun modo ad incidere sull'obbligazione di di fornire materiale macinato, che Controparte_1
avesse le caratteristiche indicate nella scheda tecnica.
Sotto questo profilo è pertanto infondato quanto sostenuto dall'appellante in ordine ad una responsabilità di per avere omesso di verificare il materiale da inviare al cliente finale, CP_3 con tutto ciò che ne consegue in ordine all'infondato richiamo al disposto dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Sempre nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione - al di là di Controparte_1
ribadire l'argomento esposto con il primo motivo d'impugnazione, in ordine al mancato corretto riparto degli oneri probatori - assume che, in ogni caso, non avrebbe provato l'esistenza di un CP_3
nesso di causalità tra le lavorazioni effettuate da e il rilevato inquinamento dello Controparte_1
spodumene, non potendo essere esclusa la presenza di quarzo, né presso lo stabilimento della società estera, che aveva venduto il materiale, né presso la società cliente di , non essendo mai state CP_3
documentate le modalità di stoccaggio e conservazione presso Parte_4
Tali considerazioni sono sfornite di fondamento.
Ribadito quanto già osservato nell'esaminare il primo motivo di impugnazione, la circostanza che la contaminazione dello spodumene macinato con il quarzo sia avvenuta presso lo stabilimento della deve ritenersi conclamata in giudizio. Controparte_1
Anzitutto, giova rilevare come la difesa, secondo cui non vi sarebbe prova che la contaminazione sia avvenuta durante la fase di macinazione e stoccaggio presso lo stabilimento di sia Controparte_1
assolutamente ondivaga, atteso che con la comparsa di costituzione in primo grado l'odierna appellante, nel mettere in dubbio tale circostanza, ipotizzava che una contaminazione potesse essersi verificata (v. pag. 8 comparsa di costituzione) presso lo stabilimento della affermando che CP_3 CP_3
aveva omesso di specificare alcunché in ordine alle modalità di stoccaggio presso di sé del materiale, nonché in ordine al trattamento cui materiale sarebbe stato sottoposto prima di essere inviato al cliente.
pagina 12 di 15 Una volta stabilito in sentenza (v. pag. 12 sentenza impugnata) - senza che tale accertamento in fatto abbia formato oggetto di impugnazione - che il materiale in questione non è mai transitato dallo stabilimento di ha mutato in appello la propria prospettazione sul CP_3 Controparte_1
punto, ipotizzando che la contaminazione sia avvenuta prima della macinazione o presso il cliente finale.
Si tratta dell'allegazione di circostanze, che al di là di essere indimostrate, o addirittura smentite, sono comunque nuove e dunque inammissibili.
In ogni caso, le analisi eseguite sul materiale consegnato presso la ha evidenziato Parte_4
la presenza di quarzo in misura addirittura inferiore rispetto alla percentuale presente nei campioni prelevati dai silos di RN Ticino della (v. doc. 9 , ad Controparte_1 CP_3 evidente smentita dell'ipotesi che la contaminazione possa essersi verificata nelle fasi di stoccaggio presso il cliente finale.
Da ultimo, anche se si tratta di considerazione che viene svolta dopo le argomentazioni in punto quantificazione del danno, sostiene ancora l'appellante che il Tribunale abbia in maniera non condivisibile respinto le istanze istruttorie, avendo ritenuto irrilevanti o valutativi alcuni dei capi di prova dedotti, tra cui vengono indicati "(per esempio 11 e 8)" (v. pag. 11 atto di appello).
La censura è anche in questo caso inammissibile, atteso che la parte che muova critiche alla decisione impugnata, per non avere ammesso alcuni mezzi di prova, ha l'onere di specificamente indicare quali siano le prove della cui mancata ammissione si duole, allo scopo di argomentare come la dimostrazione di quelle circostanze avrebbe influito sulla diversa ricostruzione del fatto, nonché di argomentare in senso contrario alla valutazione operata dal primo Giudice.
Il Tribunale con l'ordinanza in data 12/04/2019, con cui ha ammesso parzialmente le prove orali dedotte da ed ha respinto quelle di ha specificamente indicato, CP_3 Controparte_1
per gruppi di capitoli di prova, le ragioni dell'inammissibilità e irrilevanza, ragioni rispetto alle quali non vengono in questa sede articolate censure specifiche.
Non è quindi ammissibile un generico richiamo a tutte le prove orali "di seguito riportate", accompagnata da un riferimento a due specifici capi di prova, peraltro indicati in via meramente esemplificativa e che risultano comunque inammissibili per la loro genericità.
Con il capo 8 viene infatti dedotto che "trattandosi di produzione nuova e in fase di sperimentazione, sarebbe rimasto a carico di l'onere di verificare sia dal punto di vista chimico che da quello CP_3
fisico, la qualità del materiale fornito", per cui non viene specificamente indicato a quale o quali macinazioni si faccia riferimento, al di là dell'incongruità logica della tesi già in precedenza evidenziata.
pagina 13 di 15 Il capo 11 concerne il fatto che "ulteriori consegne sempre in prova vennero effettuate ancora a cavallo tra i mesi di aprile maggio 2016 e sempre con il campione staffetta che veniva consegnato a
perché questa potesse fare le analisi, (tra le altre quelle granulometriche e fisiche) necessarie", CP_3
e dunque anche in questo caso circostanze – sempre contestate da che avrebbero avuto CP_3
necessità di essere precisate quanto al tempo e modalità delle asserite consegne di campioni staffetta, dopo quelli fatti analizzare ad aprile 2016, e di cui – significativamente – non vien offerto alcun riscontro documentale.
3. Infine con un'ulteriore censura, enucleabile quale terzo motivo d'impugnazione, parte appellante contesta la quantificazione del danno, asserendo che la valutazione di congruità, che era stata operata in un'ottica conciliativa, non può essere posta a base della quantificazione del danno.
Anche tale doglianza risulta inammissibile, poiché non si confronta con i passaggi motivazionali, attraverso i quali il Tribunale è pervenuto a liquidare quanto dovuto a titolo di danno emergente.
L'importo indicato “in un'ottica conciliativa”, cui pare fare riferimento l'appellante, è una delle voci che è stata riconosciuta, ed è precisamente la somma di € 45.000,00, che ha riconosciuto CP_3
al suo cliente, a titolo di risarcimento del danno, dunque, si tratta di un esborso Parte_4
sostenuto, che si ricollega causalmente all'inadempimento imputabile a che ha Controparte_1
fornito un prodotto contaminato e dunque non impiegabile nel ciclo produttivo.
Le trattative, che hanno condotto al raggiungimento di quell'accordo transattivo, avevano coinvolto nelle fasi iniziali anche come dimostrato dalle e-mail scambiate tra le parti (v. Controparte_1
doc. 10 parte appellata), e aveva dimostrato (v. e-mail del 14/11/2016) un'apertura Controparte_1
in tal senso.
Il riconoscimento di quella voce di danno da parte della sentenza impugnata non si fonda tuttavia sulla parziale disponibilità in allora manifestata da bensì sulla circostanza, invero Controparte_1
incontestata, che abbia risarcito al suo cliente quell'importo. CP_3
Le spese del giudizio
Stante l'integrale soccombenza, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico di , in base al D.M. 147/2022 e allo scaglione di Controparte_8 valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione di temi ed argomenti già compiutamente sviluppati con gli atti introduttivi, e così in complessivi € 7.440,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18,
pagina 14 di 15 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, di Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 610/2022 emessa il 31/10/2022 dal Tribunale di Novara, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 CP_3 giudizio, che si liquidano in € 7.440,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende. dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Controparte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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