Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9953/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato ALBERTO CARUSO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Mascagni, 62
-ricorrente-
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA DI GREGORIO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso delle Province, 22
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
2015, 2016 e 2017, dell'importo complessivo di euro 17.265,49. Evidenziava in primo luogo che l'intimazione di pagamento fosse un atto autonomamente impugnabile e che, non essendo venuto a conoscenza degli atti prodromici all'intimazione stessa, l'odierna opposizione avesse funzione recuperatoria. Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato attesa la mancata notificazione degli avvisi di addebito presupposti;
rilevava che nella specie fosse mancata la necessaria sequenza di atti con le relative notificazioni, destinati a portare la pretesa a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Alla luce di quanto detto, eccepiva la violazione del proprio diritto di difesa.
Eccepiva altresì l'illegittimità ed infondatezza degli avvisi di addebito per difetto di motivazione nonché per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 12 della legge
212/2000 e all'art. 7 lett. D) del D.L. 70/2011. Osservava al riguardo che gli atti dell'amministrazione finanziaria dovessero essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3
della legge 7/8/1990, n. 241 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, e che le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 27/7/2000 n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente trovassero applicazione anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Ciò premesso, evidenziava che nella specie l'operato dell'ente impositore fosse stato contrario ai dettami delle suddette leggi e che gli avvisi di addebito dovessero ritenersi nulli in quanto non riportassero le ragioni logico giuridiche poste alla base degli importi richiesti né le modalità di calcolo degli stessi, non riportando, in breve, al loro interno alcuna traccia del procedimento instaurato.
Eccepiva inoltre l'illegittimità dei suddetti atti per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che l' non potesse far valere il diritto al pagamento delle somme iscritte a ruolo in quanto afferenti CP_1 agli anni 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Evidenziava che le asserite omissioni contributive risalissero ai suddetti anni e che l'unico atto effettivamente notificato fosse rappresentato dall'intimazione di pagamento impugnata, notificata solo in data 5/9/2023, senza che risultasse il compimento nella specie di atti interruttivi né l'introduzione di procedure di recupero del credito.
Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione successiva integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svincolata dal rispetto di termini decadenziali rilevando che, anche laddove gli avvisi di addebito fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, in assenza di atti interruttivi intermedi, risultasse comunque maturata la prescrizione successiva. Eccepiva pertanto l'estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. Richiamava anche la normativa emergenziale emanata a seguito della pandemia covid 19, osservando che la stessa avesse previsto la sospensione dei termini di prescrizione relativamente alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria;
rilevava che, pur tenendo conto dei tempi di sospensione ivi previsti, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento la prescrizione fosse comunque maturata con riferimento a tutte le annualità contestate, e ciò considerato che costituissero atti interruttivi solo quelli provenienti dall'ente impositore e non anche quelli posti in essere dal concessionario. Concludeva che, alla luce dell'intervenuta prescrizione, rilevabile anche d'ufficio,
nulla fosse dovuto all' né potesse essere avviata alcuna procedura esecutiva per il recupero dei CP_1
crediti in oggetto. Chiedeva pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati ricorrendo gravi motivi e, in via principale, che fosse ritenuta e dichiarata l'illegittimità ed infondatezza dei suddetti atti con conseguente declaratoria di nullità degli stessi.
Con decreto del 7/10/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione. Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 22/2/2024 si costituiva in giudizio l' , CP_1
esponendo che con l'atto impugnato fosse stato intimato il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti e che gli avvisi di addebito n. 59320140002014085000, n.
59320140004827844000 e n. 59320140008935212000 fossero stati stralciati e sgravati. Con
riguardo agli altri avvisi di addebito, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività
rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Contestava inoltre l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, osservando che le omissioni contributive contestate risultassero specificate quanto a causali e a periodi. Rilevava la regolare notifica degli avvisi di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile 2001), osservando che detta notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza. Precisava che, con riguardo ai suddetti atti, data l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza, gli stessi fossero stati restituiti all'ufficio postale (come da ricevute che allegava) e che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza presso il suddetto indirizzo dell'opponente. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che,
all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento dei titoli.
Concludeva osservando che, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' , la prescrizione non fosse Controparte_3
maturata anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'intervenuta normativa emergenziale, che richiamava. Con riferimento ai crediti sgravati, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, considerato che l'automatico annullamento del debito fosse conseguente ad espressa previsione legislativa. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo l'infondatezza Controparte_4
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Rilevava innanzitutto che l'avviso di addebito n.
59320160006569334000 fosse stato oggetto di altro procedimento introdotto dinanzi al Tribunale di
Catania, Sezione lavoro, definito con sentenza n. 3773/2023, con la quale era stata dichiarata la dovutezza dei crediti portati dallo stesso in quanto non prescritti. Con riguardo al suddetto atto eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'attività di competenza dell' relativa alla formazione degli avvisi di addebito, dichiarandosi non legittimata a CP_1
contraddire sul merito della pretesa. Chiedeva in ogni caso di restare indenne dalle conseguenze di lite. Nel merito osservava che l'eccepita prescrizione non fosse maturata, attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito e la definitività degli stessi in conseguenza della mancata opposizione nei termini di legge. Invocava anche la sospensione dei termini di prescrizione prevista per gli occorsi eventi eccezionali, evidenziando la correttezza del proprio operato e, dunque, la regolarità della procedura di riscossione da essa posta in essere. Rilevava, infine, l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, per insussistenza dei presupposti, e chiedeva la revoca del provvedimento con cui era stata disposta. Chiedeva pertanto l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'avviso di addebito già oggetto di opposizione e, nel merito, il rigetto dello stesso, attesa la regolarità della procedura di riscossione. Chiedeva inoltre la declaratoria di infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché la revoca della disposta sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi imputabili all'ente impositore, chiedeva di restare indenne dalle conseguenze di lite.
L'opponente depositava note di trattazione dell'8/3/2024, con le quali insisteva nella mancata notifica degli avvisi di addebito con particolare riferimento ai primi tre atti impugnati, in ordine ai quali rilevava che non fosse stata provata neanche la loro spedizione. Con riguardo agli altri cinque avvisi di addebito, osservava che, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate versati in atti non fossero sufficienti a provare il perfezionamento della notifica nei propri confronti. Eccepiva al riguardo la sussistenza di vizi che avessero inficiato la procedura notificatoria intentata, consistenti nell'incompletezza delle indicazioni riportate nei suddetti avvisi di ricevimento e soprattutto nel mancato invio della seconda raccomandata informativa. Osservava in particolare che, ai fini del perfezionamento della notifica postale, avrebbe dovuto essere prodotto l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata contenente la c.d. CAD nonché avrebbe dovuto essere provata l'avvenuta ricezione della stessa, non essendo sufficiente la prova della semplice spedizione;
e ciò allo scopo di acquisire certezza in ordine all'effettiva conoscenza da parte del destinatario del deposito dell'atto. Alla luce di quanto detto, lamentava che nella specie non vi fosse stata la “conoscenza legale” degli atti in questione,
coincidente con il ritiro del piego o con il compimento di tutte le formalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982; insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 14/3/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 23 gennaio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, l'opponente ha precisato che la sentenza richiamata dall' n. 3773/2023, emessa a CP_5
definizione del giudizio iscritto al n. 1991/2023 RG, avente ad oggetto l'avviso di addebito oggi impugnato, fosse stata pubblicata in data 27/9/2023 e, dunque, successivamente alle date di formazione e notifica dell'intimazione di pagamento opposta (rispettivamente, 25/11/2022 e
5/9/2023); ha illustrato che, pertanto, lo stesso fosse stato costretto ad impugnare detta intimazione contenente, fra gli altri atti, anche l'avviso di addebito suindicato. Ha contestato dunque l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, stante la riproposizione da parte dell' della CP_1
pretesa in un momento in cui il giudizio avente ad oggetto l'atto in questione fosse ancora pendente.
Ha insistito inoltre nelle osservazioni in precedenza svolte, che riproponeva.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto rilevare che l' ha allegato e documentato l'intervenuto sgravio degli CP_1
avvisi di addebito n. 59320140002014085000 (1), n. 59320140004827844000 (2) e n.
59320140008935212000 (3), come da “estratto ruoli stralciati” versato in atti.
L'ente previdenziale, sulla base dell'intervenuto annullamento del debito, ha pertanto richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Lo sgravio totale degli atti suindicati costituisce, infatti, evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto
della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai suddetti atti annullati.
Venendo ora all'esame dell'avviso di addebito n. 59320160006569334000 (4), occorre tener conto di quanto statuito con la sentenza n. 3773 del 27/9/2023 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione
lavoro, a definizione del giudizio di opposizione ad atti esattoriali fra cui il suddetto avviso di addebito (giudizio iscritto al n. 1991/2023 RG).
In seno alla suddetta sentenza si legge: “Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra
esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione è maturata nel caso di specie, con
riferimento all'avviso di addebito n. 59320160006569334000, che andava a maturare il
19.06.2023”. Con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito suindicato, il Giudice ha pertanto rigettato l'opposizione e dichiarato dovute le somme richieste a titolo di contributi previdenziali, in quanto non prescritte. Or, recependo il contenuto della suddetta sentenza (della quale peraltro non è stata dedotta l'impugnazione), vanno dunque dichiarati dovuti i crediti portati dal suddetto avviso di addebito e,
conseguentemente, dall'intimazione di pagamento impugnata.
Con riguardo ai restanti avvisi di addebito, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica degli stessi e, comunque, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità
dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass.
3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertare la regolarità della stessa.
Or, con riferimento ad essi, l' ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica CP_1
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che i suddetti avvisi di addebito sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Catania, via Antonio Baldissera, 43, PI 3,
mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che, tutte le volte, la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o
dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art
2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli
invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il
portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Ciò posto, venendo al caso in esame, si aggiunga che di recente la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass., Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego,
se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della Suprema Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la Suprema Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente in ordine alle modalità di notificazione degli avvisi di addebito devono ritenersi prive di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320170004900064000 (5),
n. 59320170006295266000 (6), n. 59320180002298572000 (7) e n. 593201800010847704000 (8),
l' ha prodotto gli avvisi di ricevimento nei quali è riportato il numero della raccomandata e la CP_1
data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza (rispettivamente, 4/1/2018, 4/1/2018, 17/7/2018 e
13/1/2019). La notifica degli avvisi di addebito in esame deve pertanto ritenersi perfezionata per
“compiuta giacenza”, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dei suddetti avvisi nella cassetta postale, e dunque nelle date del 14/1/2018, del 14/1/2018, del 27/7/2018 e del 23/1/2019.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie,
debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08;
Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica dei suddetti atti) nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (alla quale va ricondotta l'eccezione di difetto di motivazione degli atti medesimi e di violazione dello statuto del contribuente).
Dall'accertata regolare notifica degli avvisi di addebito consegue, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per asserita omessa notifica degli atti presupposti. L'opposizione all'intimazione di pagamento deve, in ogni caso, ritenersi tardiva in quanto proposta solo in data 29/9/2023, una volta decorso il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'intimazione stessa (5/9/2023).
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò posto, con riferimento agli avvisi di debito n. 59320170004900064000 (5), n.
59320170006295266000 (6) e n. 59320180002298572000 (7), l'opposizione non può essere accolta poiché, dalla data di notifica di detti atti (14/1/2018, 14/1/2018 e 27/7/2018) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (5/9/2023), la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (5/9/2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti portati dagli avvisi di addebito in esame e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
Si aggiunga che non assume alcun rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione la comunicazione di debito del 29/12/2017, inerente all'avviso di addebito n. 59320170006295266000
(6), in quanto di data anteriore alla notifica del suddetto atto (14/1/2018).
Devono, inoltre, ritenersi dovuti i crediti portati dall'avviso di addebito n.
593201800010847704000 (8); dalla data di notifica del suddetto atto (23/1/2019) fino a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (5/9/2023), la prescrizione non è infatti maturata,
e ciò a prescindere dall'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione.
In definitiva, per quanto attiene agli avvisi di addebito suindicati, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi, l'opposizione all'esecuzione non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente nella misura della metà e compensate per la restante parte.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320140002014085000 (1), n. 59320140004827844000 (2) e n. 59320140008935212000 (3);
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti suindicati;
Rigetta nel resto;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' e in ragione della metà, delle spese CP_1
processuali che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa la restante parte. Così deciso in Catania il 23 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio