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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze di analogo tenore, entrambe del 15 ottobre 2024, iscritte ai numeri 244 e al n. 245 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 8245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8245 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4929/2019 R.G. proposto da RI IA rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Pietro Sterbini, n. 4; – ricorrente – contro Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto Garofoli, elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 – intimato – e avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 4860/06/18 del 2016 depositata il 10 luglio 2018 Oggetto: IC IM Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8245 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 22/03/2023 2 di 13 Udita la relazione svolta nella udienza del 14 febbraio 2023 dal Consigliere Stefania Billi Lette le conclusioni del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA - la ricorrente ha proposto nove motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, pronunciata dalla CTR del Lazio che, respingendo l’appello dalla stessa proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato come dovuto il pagamento dell’IC, ingiunto con l’avviso di accertamento in rettifica n. 121440653 relativamente all’anno 2009 emesso dal Comune di Roma per l’importo di € 2.227,89; - a seguito di istanza di revisione della ricorrente, l’amministrazione ha emesso un provvedimento di annullamento parziale (n. 399539/83/2) del sopra citato avviso di accertamento e quantificato l’importo dovuto nella somma indicata, riducendo l’originaria pretesa;
- la ricorrente ha proposto un primo ricorso avverso l’originario avviso di accertamento (n. 121440653); con un secondo ricorso ha impugnato l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento sopra indicato (n. 399539/83/2), mentre con il presente giudizio impugna l’originario provvedimento come quantificato nella misura ridotta;
- l’avviso di accertamento si fondava sul presupposto che alla ricorrente non spettasse l’esenzione prevista per l'abitazione principale, non avendo la stessa ivi fissato la propria residenza anagrafica;
- la CTR, in particolare ha ritenuto che: • l’avviso di accertamento in rettifica ha provveduto alla modifica dei dati catastali dell'unità immobiliare sita in via Pietro Sterbini n. 4, annullando parzialmente 3 di 13 l'avviso di accertamento;
persiste, tuttavia la richiesta di versamento dell'imposta ICI per le unità immobiliari di via del Casaletto n. 521; • la ricorrente ha proposto quattro ricorsi relativamente all'imposta richiesta per l'anno 2009, chiedendo l'applicazione dell'esenzione dell'immobile da ultimo indicato, in quanto adibito ad abitazione principale;
• dalla documentazione esibita dal comune emerge come la ricorrente fosse anagraficamente residente, invece, dal 2004 al 2010 in via di Monteverde, n. 25; • il diritto ad usufruire dell'agevolazione è correlato al requisito della residenza anagrafica che il soggetto passivo d'imposta deve avere nella unità immobiliare accertata;
- il controricorrente si è costituito con controricorso, la ricorrente ha depositato memoria, mentre il Procuratore Generale ha concluso, depositando osservazioni scritte, per il rigetto del ricorso previa eventuale riunione con gli altri ricorsi oggi chiamati tra le stesse parti. - non si ravvisa l’opportunità della così richiesta riunione, sia perché i ricorsi in questione (anche se concernenti la stessa annualità d’imposta) vertono su diversi ed autonomi atti di imposizione, sia perché le esigenze di uniformità e concentrazione decisionale sottese all’istanza sono comunque ugualmente perseguibili con la trattazione congiunta, anche se formalmente separata, dei medesimi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso censurandolo sotto diversi profili, che per ordine logico devono essere trattati preliminarmente. 2. Deve essere respinta la prima eccezione di inammissibilità fondata sul presupposto che la sentenza impugnata 4 di 13 avrebbe deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Se è vero che la sentenza si è uniformata ai principi espressi dal giudice di legittimità, è altrettanto vero che l’orientamento giurisprudenziale può dirsi consolidato solo in tempi recenti. 3. Non merita accoglimento neanche la seconda eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che le doglianze proposte dalla ricorrente sarebbero inquadrabili come valutazioni di fatto. Con il ricorso, infatti, sono state sollevate anche differenti questioni relative ad errori procedurali che si assume siano stati commessi nel giudizio di appello. 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si duole che la CTR non abbia dichiarato inammissibili i documenti depositati dal controricorrente, convenuto in appello, e non esibiti come affermato in sentenza;
contesta, altresì, che non siano state dichiarate inammissibili le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio dallo stesso formulate, in quanto non costituitosi nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. Deduce in proposito che i documenti sono stati prodotti tardivamente e non entro i 20 giorni liberi prima dell'udienza termine da ritenersi perentorio. 5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo, avendo la CTR esaminato la documentazione inammissibile prodotta dall'odierno controricorrente per tardività del deposito, nonché valutato le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio contenute nell'atto di controdeduzioni, nonostante la tardività della costituzione in 5 di 13 giudizio, non avvenuta nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso 6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in iudicando, avendo la CTR deciso sulla documentazione prodotta dall'odierno controricorrente, inammissibile per tardività del deposito, nonché valutato le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio contenute nell'atto di controdeduzioni, nonostante la tardività della costituzione in giudizio, non avvenuta nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. 7. I motivi sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente sostanzialmente si duole di una doppia violazione di regole processuali: - i documenti sono stati prodotti, e non esibiti, dalla controparte tardivamente (udienza fissata il 22 gennaio 2018, mentre il deposito è avvenuto il 5 gennaio 2018, dunque non entro il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell’udienza, fissato dall’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992) e la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiararli inammissibili;
- l’atto depositato dal comune di Roma è una costituzione in giudizio, tanto è vero che è stato protocollato;
essa è tardiva (intervenuta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso) e, quindi, non poteva contenere eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. 7.1. Occorre premettere che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia;
ne consegue 6 di 13 che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui al n. 4 del citato art. 360 (Cass. n. n. 23381/2017, Rv. 645638 - 01). Il primo motivo, pertanto, viene sostanzialmente a sovrapporsi ai due successivi. 7.2. Si osserva, inoltre, che le doglianze sollevate risultano specifiche solo in relazione ai tempi di costituzione e di deposito dei documenti da parte del comune, ma non chiariscono quali siano i documenti posti alla base della decisione della CTR. Posto che il comune, odierno controricorrente, era costituito in primo grado, la ricorrente non ha chiarito se tali documenti fossero già stati depositati in primo grado. Nei motivi di impugnazione non risultano neanche le eccezioni tardive poste alla base della decisione della CTR. Non è specificato neppure se tali eccezioni siano state dedotte dal comune nel primo grado del giudizio. Tale carenza impedisce un vaglio circa la sussistenza dei vizi denunciati e, altresì, preclude di verificare se le eccezioni sollevate dal comune fossero effettivamente mere difese o vere eccezioni. Occorre in proposito ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. 7 di 13 Ove, pertanto, il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Ciò, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020, Rv. 660190 - 01). 7.3. Con riferimento al mancato rispetto del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale violazione comporti esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Permane, di conseguenza, il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019, Rv. 652371 – 01, n. 947/2019, Rv. 652586 - 01). Nel caso in esame le carenze di specificità dei motivi - sui documenti illegittimamente prodotti che avrebbero 8 di 13 costituito il fondamento della decisione impugnata;
sulla natura di eccezione ovvero meramente argomentativa attribuibile alle difese tardivamente svolte dal Comune;
sul rapporto tra tali documenti e le relative difese, da un lato, e la condotta processuale già tenuta dal Comune in primo grado, dall’altro - impediscono, non solo, una verifica sul tipo di difesa svolto dal comune, ma anche, nell’eventualità di un deposito tardivo, sui diritti di difesa residui, all’esito di un’accertata decadenza. 8. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo, in violazione dell’art. 116 c.p.c. non avendo la CTR valutato la documentazione tempestivamente prodotta dalla ricorrente. Evidenzia anche che, ove si pretendesse il pagamento dell’ICI anche per l'immobile oggetto del giudizio, la ricorrente per il 2009 non avrebbe alcuna agevolazione fiscale per nessun immobile. 8.1. Il motivo è inammissibile. Con il motivo in esame la ricorrente di fatto ha inteso indurre ad una rivisitazione della ricostruzione probatoria, preclusa in sede di legittimità. Del resto, secondo un consolidato principio di legittimità del tutto condiviso, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente 9 di 13 prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01, n. 24679 del 04/11/2013, Rv. 628226 – 01, n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709 - 01) 9. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame delle prove documentali depositate, decisive ai fini del giudizio e oggetto di discussione tra le parti. 10. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c. per omessa motivazione in ordine a un punto fondamentale e decisivo della controversia, costituito dal fatto che la ricorrente, pur essendo nell'anno 2009 anagraficamente residente in [...], aveva l'abitazione principale e la dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare in Roma, via del Casaletto, n. 521. 11. I motivi sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La sentenza, sia pure in modo succinto, ha motivato in ordine alla residenza anagrafica della ricorrente sita in via di Monteverde n. 25, luogo diverso da quello oggetto presente giudizio (via del Casaletto n. 521), ritenendo tale elemento decisivo. E’ da escludere, pertanto l’omessa motivazione, in quanto, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018, Rv. 650880 - 01; n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01). 10 di 13 12. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 173, l. n. 296 del 2006 e dell’art. 11 del regolamento comunale in materia di ICI. Si deduce che l’ordinamento abbia introdotto la presunzione semplice della coincidenza della residenza anagrafica del soggetto passivo con l'abitazione principale, superabile dalla prova contraria, volta a dimostrare l'effettiva dimora abituale. Si duole che la documentazione prodotta non sia stata assolutamente esaminata dalla CTR non avendo la sentenza fatto alcuna menzione di essa. 13. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la sentenza impugnata non ha ritenuto che il caso di specie rientrasse nelle norme agevolative fiscali. 14. I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, “Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. 11 di 13 Intende qui il Collegio ribadire il consolidato principio per cui in tema di ICI, ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 6 - 5, n. 15444/2017, Rv. 645041 - 01, Sez. 5, n. 13062/2017, Rv. 644349 - 01) Nel caso di specie la sentenza impugnata in applicazione della regola della presunzione iuris tantum della residenza anagrafica (art. 8 del del d.lgs. n. 504 del 1992 sopra riportato) ha accertato in sede di merito che la residenza anagrafica in via di Monteverde è rimasta fino al 2010 e che la ricorrente non ha dimostrato la residenza abituale nell’unità immobiliare oggetto del presente giudizio. 15. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non ha esaminato il motivo di appello relativo alla illegittima riapertura della camera di consiglio da parte della CTP dopo che la stessa aveva già emesso dispositivo di accoglimento del ricorso della ricorrente, successivamente lo ha, invece, dichiarato inammissibile. Deduce in proposito che dal verbale d'udienza si evince un primo dispositivo di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese e una successiva riapertura della camera di consiglio con cui viene così statuito: “rilevato che il documento n. 126 si riferisce ad altro procedimento iscritto al n. 4921/13 RGR la commissione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.” Evidenzia, inoltre, di avere eccepito già nel giudizio di primo grado un giudicato formatosi sulla medesima imposta relativa 12 di 13 al 2008 riguardante l'immobile per cui è causa, su cui la CTR non ha assolutamente motivato. 15.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza di appello sostituisce integralmente la sentenza di primo grado, non trattandosi nel caso di specie di ipotesi, tassativamente prevista dal legislatore, di regressione al primo giudice. Si osserva, in proposito, che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (Cass. n. 20834/2022, Rv. 665171 - 01). 15. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore del contro ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 750,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 13 di 13 versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2023.
- la ricorrente ha proposto un primo ricorso avverso l’originario avviso di accertamento (n. 121440653); con un secondo ricorso ha impugnato l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento sopra indicato (n. 399539/83/2), mentre con il presente giudizio impugna l’originario provvedimento come quantificato nella misura ridotta;
- l’avviso di accertamento si fondava sul presupposto che alla ricorrente non spettasse l’esenzione prevista per l'abitazione principale, non avendo la stessa ivi fissato la propria residenza anagrafica;
- la CTR, in particolare ha ritenuto che: • l’avviso di accertamento in rettifica ha provveduto alla modifica dei dati catastali dell'unità immobiliare sita in via Pietro Sterbini n. 4, annullando parzialmente 3 di 13 l'avviso di accertamento;
persiste, tuttavia la richiesta di versamento dell'imposta ICI per le unità immobiliari di via del Casaletto n. 521; • la ricorrente ha proposto quattro ricorsi relativamente all'imposta richiesta per l'anno 2009, chiedendo l'applicazione dell'esenzione dell'immobile da ultimo indicato, in quanto adibito ad abitazione principale;
• dalla documentazione esibita dal comune emerge come la ricorrente fosse anagraficamente residente, invece, dal 2004 al 2010 in via di Monteverde, n. 25; • il diritto ad usufruire dell'agevolazione è correlato al requisito della residenza anagrafica che il soggetto passivo d'imposta deve avere nella unità immobiliare accertata;
- il controricorrente si è costituito con controricorso, la ricorrente ha depositato memoria, mentre il Procuratore Generale ha concluso, depositando osservazioni scritte, per il rigetto del ricorso previa eventuale riunione con gli altri ricorsi oggi chiamati tra le stesse parti. - non si ravvisa l’opportunità della così richiesta riunione, sia perché i ricorsi in questione (anche se concernenti la stessa annualità d’imposta) vertono su diversi ed autonomi atti di imposizione, sia perché le esigenze di uniformità e concentrazione decisionale sottese all’istanza sono comunque ugualmente perseguibili con la trattazione congiunta, anche se formalmente separata, dei medesimi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso censurandolo sotto diversi profili, che per ordine logico devono essere trattati preliminarmente. 2. Deve essere respinta la prima eccezione di inammissibilità fondata sul presupposto che la sentenza impugnata 4 di 13 avrebbe deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Se è vero che la sentenza si è uniformata ai principi espressi dal giudice di legittimità, è altrettanto vero che l’orientamento giurisprudenziale può dirsi consolidato solo in tempi recenti. 3. Non merita accoglimento neanche la seconda eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che le doglianze proposte dalla ricorrente sarebbero inquadrabili come valutazioni di fatto. Con il ricorso, infatti, sono state sollevate anche differenti questioni relative ad errori procedurali che si assume siano stati commessi nel giudizio di appello. 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si duole che la CTR non abbia dichiarato inammissibili i documenti depositati dal controricorrente, convenuto in appello, e non esibiti come affermato in sentenza;
contesta, altresì, che non siano state dichiarate inammissibili le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio dallo stesso formulate, in quanto non costituitosi nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. Deduce in proposito che i documenti sono stati prodotti tardivamente e non entro i 20 giorni liberi prima dell'udienza termine da ritenersi perentorio. 5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo, avendo la CTR esaminato la documentazione inammissibile prodotta dall'odierno controricorrente per tardività del deposito, nonché valutato le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio contenute nell'atto di controdeduzioni, nonostante la tardività della costituzione in 5 di 13 giudizio, non avvenuta nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso 6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in iudicando, avendo la CTR deciso sulla documentazione prodotta dall'odierno controricorrente, inammissibile per tardività del deposito, nonché valutato le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio contenute nell'atto di controdeduzioni, nonostante la tardività della costituzione in giudizio, non avvenuta nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. 7. I motivi sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente sostanzialmente si duole di una doppia violazione di regole processuali: - i documenti sono stati prodotti, e non esibiti, dalla controparte tardivamente (udienza fissata il 22 gennaio 2018, mentre il deposito è avvenuto il 5 gennaio 2018, dunque non entro il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell’udienza, fissato dall’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992) e la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiararli inammissibili;
- l’atto depositato dal comune di Roma è una costituzione in giudizio, tanto è vero che è stato protocollato;
essa è tardiva (intervenuta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso) e, quindi, non poteva contenere eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. 7.1. Occorre premettere che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia;
ne consegue 6 di 13 che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui al n. 4 del citato art. 360 (Cass. n. n. 23381/2017, Rv. 645638 - 01). Il primo motivo, pertanto, viene sostanzialmente a sovrapporsi ai due successivi. 7.2. Si osserva, inoltre, che le doglianze sollevate risultano specifiche solo in relazione ai tempi di costituzione e di deposito dei documenti da parte del comune, ma non chiariscono quali siano i documenti posti alla base della decisione della CTR. Posto che il comune, odierno controricorrente, era costituito in primo grado, la ricorrente non ha chiarito se tali documenti fossero già stati depositati in primo grado. Nei motivi di impugnazione non risultano neanche le eccezioni tardive poste alla base della decisione della CTR. Non è specificato neppure se tali eccezioni siano state dedotte dal comune nel primo grado del giudizio. Tale carenza impedisce un vaglio circa la sussistenza dei vizi denunciati e, altresì, preclude di verificare se le eccezioni sollevate dal comune fossero effettivamente mere difese o vere eccezioni. Occorre in proposito ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. 7 di 13 Ove, pertanto, il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Ciò, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020, Rv. 660190 - 01). 7.3. Con riferimento al mancato rispetto del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale violazione comporti esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Permane, di conseguenza, il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019, Rv. 652371 – 01, n. 947/2019, Rv. 652586 - 01). Nel caso in esame le carenze di specificità dei motivi - sui documenti illegittimamente prodotti che avrebbero 8 di 13 costituito il fondamento della decisione impugnata;
sulla natura di eccezione ovvero meramente argomentativa attribuibile alle difese tardivamente svolte dal Comune;
sul rapporto tra tali documenti e le relative difese, da un lato, e la condotta processuale già tenuta dal Comune in primo grado, dall’altro - impediscono, non solo, una verifica sul tipo di difesa svolto dal comune, ma anche, nell’eventualità di un deposito tardivo, sui diritti di difesa residui, all’esito di un’accertata decadenza. 8. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo, in violazione dell’art. 116 c.p.c. non avendo la CTR valutato la documentazione tempestivamente prodotta dalla ricorrente. Evidenzia anche che, ove si pretendesse il pagamento dell’ICI anche per l'immobile oggetto del giudizio, la ricorrente per il 2009 non avrebbe alcuna agevolazione fiscale per nessun immobile. 8.1. Il motivo è inammissibile. Con il motivo in esame la ricorrente di fatto ha inteso indurre ad una rivisitazione della ricostruzione probatoria, preclusa in sede di legittimità. Del resto, secondo un consolidato principio di legittimità del tutto condiviso, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente 9 di 13 prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01, n. 24679 del 04/11/2013, Rv. 628226 – 01, n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709 - 01) 9. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame delle prove documentali depositate, decisive ai fini del giudizio e oggetto di discussione tra le parti. 10. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c. per omessa motivazione in ordine a un punto fondamentale e decisivo della controversia, costituito dal fatto che la ricorrente, pur essendo nell'anno 2009 anagraficamente residente in [...], aveva l'abitazione principale e la dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare in Roma, via del Casaletto, n. 521. 11. I motivi sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La sentenza, sia pure in modo succinto, ha motivato in ordine alla residenza anagrafica della ricorrente sita in via di Monteverde n. 25, luogo diverso da quello oggetto presente giudizio (via del Casaletto n. 521), ritenendo tale elemento decisivo. E’ da escludere, pertanto l’omessa motivazione, in quanto, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018, Rv. 650880 - 01; n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01). 10 di 13 12. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 173, l. n. 296 del 2006 e dell’art. 11 del regolamento comunale in materia di ICI. Si deduce che l’ordinamento abbia introdotto la presunzione semplice della coincidenza della residenza anagrafica del soggetto passivo con l'abitazione principale, superabile dalla prova contraria, volta a dimostrare l'effettiva dimora abituale. Si duole che la documentazione prodotta non sia stata assolutamente esaminata dalla CTR non avendo la sentenza fatto alcuna menzione di essa. 13. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la sentenza impugnata non ha ritenuto che il caso di specie rientrasse nelle norme agevolative fiscali. 14. I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, “Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. 11 di 13 Intende qui il Collegio ribadire il consolidato principio per cui in tema di ICI, ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 6 - 5, n. 15444/2017, Rv. 645041 - 01, Sez. 5, n. 13062/2017, Rv. 644349 - 01) Nel caso di specie la sentenza impugnata in applicazione della regola della presunzione iuris tantum della residenza anagrafica (art. 8 del del d.lgs. n. 504 del 1992 sopra riportato) ha accertato in sede di merito che la residenza anagrafica in via di Monteverde è rimasta fino al 2010 e che la ricorrente non ha dimostrato la residenza abituale nell’unità immobiliare oggetto del presente giudizio. 15. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non ha esaminato il motivo di appello relativo alla illegittima riapertura della camera di consiglio da parte della CTP dopo che la stessa aveva già emesso dispositivo di accoglimento del ricorso della ricorrente, successivamente lo ha, invece, dichiarato inammissibile. Deduce in proposito che dal verbale d'udienza si evince un primo dispositivo di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese e una successiva riapertura della camera di consiglio con cui viene così statuito: “rilevato che il documento n. 126 si riferisce ad altro procedimento iscritto al n. 4921/13 RGR la commissione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.” Evidenzia, inoltre, di avere eccepito già nel giudizio di primo grado un giudicato formatosi sulla medesima imposta relativa 12 di 13 al 2008 riguardante l'immobile per cui è causa, su cui la CTR non ha assolutamente motivato. 15.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza di appello sostituisce integralmente la sentenza di primo grado, non trattandosi nel caso di specie di ipotesi, tassativamente prevista dal legislatore, di regressione al primo giudice. Si osserva, in proposito, che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (Cass. n. 20834/2022, Rv. 665171 - 01). 15. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore del contro ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 750,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 13 di 13 versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2023.