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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 364/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MONTANELLI Parte_1
APPELLANTE contro e con il patrocinio dell'Avv. PARENTINI CP_1 CP_2
GIANLUCA
APPELLATI
[...]
CP_3
CP_4
APPELLATI (CONTUMACI)
avverso la sentenza n. 696/2021 emessa dal Tribunale di Livorno pubblicata il 23/08/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 696/2021 del Tribunale di Livorno del 22.08.2021 pubblicata il 23.08.2021 (RG 1393/2018), accogliere anche le conclusioni rassegnate da per il giudizio di primo grado in via Parte_1 riconvenzionale, che di seguito si ritrascrivono:
“3) In via riconvenzionale: Voglia lo stesso in ogni caso: 3.1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c, l'inefficacia nei confronti dell'opposta del contratto di permuta-divisione-donazione in nuda proprietà stipulato in Controparte_5 data 18.11.2016 in Fucecchio, ai Rogiti del Notaio repertorio n.
9.118 e raccolta n. 6.811, Persona_1 registrato in Empoli il 14.12.2016 al n. 8158/2016 serie 1/T e, per l'effetto, 3.2) accertare e dichiarare, altresì, l'inefficacia, nei confronti della medesima opposta, del contratto di Pt_1 concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 12.09.2014 n. 133 stipulato ai rogiti del medesimo Notaio in data 24.02.2017 repertorio n. 9.503, raccolta n. 7.106, trascritto a Persona_1 Pisa il 03.03.2017 al n. 2473 part. ed a Livorno il 03.03.2017 al n. 2112 part., nonché del successivo atto di cessione del suddetto contratto in favore del Sig. stipulato ai rogiti del Notaio in CP_4 Persona_2 data 07.06.2018 repertorio n. 48634, raccolta n. 23631 registrato a San Miniato il 11.06.2018 al n. 1484 serie
1T, trascritto a Pisa il 11.06.2018 al n. 7268 part. e a Livorno il 11.06.2018 al n. part. 6190
3.3) rigettare comunque l'opposizione all'esecuzione promossa dai Sigg.ri e CP_1 CP_2
4) In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio di opposizione”
Per la parte appellata: affinchè l'Eccellentissima Corte di Appello adita, giudicando in secondo grado, in ogni sua parte CP_6 l'Atto di Appello ex adverso proposto per tutti i motivi di infondatezza ed illegittimità sopra indicati, e, conseguentemente, confermi l'impugnata Sentenza n. 696/2021 del 22.8.2021, pubblicata in data 23.8.2021 ed emessa dall'Illustrissimo Giudice del Tribunale di Livorno, Dott. Fabrizio Nicoletti, nel procedimento R.G. 1393/2018.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Livorno ha pronunciato sentenza n. 696/2021 con la quale ha così motivato e deciso:
e promuovevano opposizione all'esecuzione immobiliare n. CP_1 CP_2
315/2017 R.G.E.I., allora pendente presso il Tribunale di Livorno, promossa dalla
[...]
a seguito del pignoramento immobiliare effettuato sulla quota Controparte_5 della nuda proprietà del bene posto in Via Valle d'Aosta n. 23, Località Vada, -57016
Rosignano Marittimo (LI), della quale erano proprietari in misura di 1/8 ciascuno.
L'esecuzione era stata promossa nei confronti degli opponenti ai sensi dell'art. 2929 bis c.p.c., quali donatari della quota di ¼ del bene sottoposto ad esecuzione in forza del contratto ai rogiti del Notaio del 18.11.2016, rep. n. 9118, racc. n. Persona_1
6811, registrato ad Empoli al n. 8158/1T.
pagina 2 di 24 Gli opponenti chiedevano ex art. 615, II comma c.p.c., in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva opposta, anche inaudita altera parte e, nel merito, che venisse dichiarata “l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'inammissibilità” dell'esecuzione opposta, per difetto dei presupposti di cui all'art. 2929 bis c.c. e comunque in ragione dell'intervenuta trascrizione, sui beni oggetto di esecuzione, prima dell'atto di pignoramento, di un contratto di rent to buy.
In particolare, gli opponenti contestavano la sussistenza dei presupposti per procedere esecutivamente nei loro confronti ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. difettando l'eventus damni, posto che il donante si era riservato il diritto di usufrutto sullo stesso bene e risultando egli usufruttuario anche di un altro bene, per cui vi erano altri diritti che potevano essere aggrediti.
Gli opponenti contestavano altresì di essere stati a conoscenza del pregiudizio che l'atto poteva creare ai creditori.
In ogni caso gli stessi evidenziavano di non essere più nella disponibilità del bene, in quanto ceduto alla mediante contratto di rent to buy trascritto in data CP_3 anteriore al pignoramento.
Nella fase cautelare veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito.
Tale onere veniva adempiuto dalla Banca opposta, la quale provvedeva ad introdurre il presente giudizio al fine di fare valere l'infondatezza di tale opposizione e di difendere la bontà dell'esecuzione intrapresa, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
L'attrice, chiedeva altresì, in via subordinata e riconvenzionale, che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente e della società CP_3 CP_3 venisse accertata l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sia del contratto permuta-divisione e donazione di nuda proprietà intercorso tra il Sig. CP_3 ed i figli, sia di quello di concessione del godimento con diritto di acquisto da questi ultimi successivamente stipulato ai sensi dell'art. 23 del D.L. 12.09.2014 n. 133 con la CP_3
[...]
I signori e si costituivano in giudizio dando tra l'altro atto CP_1 CP_2 dell'intervenuta ulteriore cessione del contratto di rent to buy predetto dalla CP_3 al Sig. e chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del
[...] CP_4
pagina 3 di 24 contendere, alla luce dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva dagli stessi opposta.
In occasione dell'udienza del 12.9.2019, la integrava, Parte_1 dunque, la propria richiesta di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo CP_4
oltre che del Sig. e della
[...] CP_3 CP_3
Con ordinanza del 24.10.2019 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del Sig. della società OS S.r.l.s. e del CP_3
Sig. CP_4
Con il medesimo provvedimento veniva precisato che non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, attesa la natura dell'opposizione dei Sigg.ri e inerente alla contestazione del diritto stesso della CP_2 CP_1 CP_5 di procedere con esecuzione forzata nei loro confronti (cfr. Cass. Civ., sez. III,
[...]
31.01.2012 n. 1353).
La provvedeva chiamata in causa e solo il Sig. si costituiva Controparte_5 CP_3 in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Dichiarata la contumacia della OS S.r.l.s. e del Sig. venivano concessi i termini di cui all'art. CP_4
183, VI comma c.p.c…..
2 SUI PRESUPPOSTI PER AGIRE EX ART. 2929 bIS C.C.
A norma dell'art. 2929 bis c.c., “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.
Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato….”.
Quindi, i presupposti che consentono al creditore di agire direttamente nei confronti del successore a titolo particolare, anche senza promuovere un'azione revocatoria, sono:
- che il bene sia stato trasferito ad un terzo a titolo gratuito;
pagina 4 di 24 - che il credito sia fondato su un titolo esecutivo e sia sorto anteriormente all'atto di disposizione;
- che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto di cessione;
- che il creditore sia pregiudicato dall'atto di disposizione.
La norma, quindi, si distingue dalla previsione dell'art. 2901 c.c., sia perché si riferisce alle sole disposizioni a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito, sia perché prescinde dal requisito soggettivo in capo all'alienante, che viene nella sostanza presunto
(l'elemento soggettivo del donatario non viene valutato neppure a norma dell'art. 2901
c.c.).
Nel caso specifico il titolo in base al quale si procede esecutivamente è costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2561/2017 - R.G. 5798/2017 emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti di per la somma di € 21.661,52. CP_3
Il credito è sorto in forza di un contratto di conto corrente aperto in data 23.1.2013, al quale accedono due contratti di apertura di credito in conto corrente del 28.1.2013 per l'ammontare complessivo di € 60.000.
Con atto rogato dal Notaio il 18.11.2016, rep. n. 9118, racc. n. 6811, Persona_1 registrato ad Empoli al n. 8158/1T ha donato ai suoi figli la quota di ¼ della CP_3 nuda proprietà dell'immobile posto in Via Valle d'Aosta n. 23 -57016 Località
Vada/Rosignano Marittimo (LI).
L'atto, pertanto, è chiaramente a titolo gratuito ed è stato stipulato successivamente al sorgere del credito, visto che tale momento deve essere collocato nella data di apertura del credito nel conto corrente.
Il pignoramento è stato trascritto il 7.12.2017 (come si desume dall'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, doc. 4 di parte convenuta).
L'atto di donazione è stato invece trascritto il 14.12.2016 (come si desume dal doc. 7 di parte convenuta), per cui la trascrizione del pignoramento è avvenuta entro l'anno.
Quanto al pregiudizio per il creditore, lo stesso deve ritenersi insito nel fatto che il donante si è pressoché contestualmente spogliato di tutte le sue proprietà, rimanendo proprietario del solo diritto di usufrutto, del valore assai più limitato.
pagina 5 di 24 Tale comportamento ha certamente reso assai più difficile per il creditore il recupero delle somme dovute, stante la scarsa appetibilità in sede esecutiva di tali diritti, con conseguente pregiudizio.
Né può sostenersi che il fatto che il diritto ceduto abbia comunque un valore limitato, tanto che la procedura esecutiva è stata estinta per infruttuosità, faccia venire meno il pregiudizio, posto che questo deve in ogni caso essere valutato in astratto.
Sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dall'art. 2929 bis c.c. per giustificare l'azione esecutiva.
3 SULLA DISPONIBILITÀ DEL BENE IN CAPO AGLI ESECUTATI
Gli opponenti hanno chiesto di dichiarare comunque improcedibile l'esecuzione essendo stato ceduto il bene a terzi con atto trascritto in data anteriore rispetto alla trascrizione del pignoramento.
In particolare, si evidenzia che con contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 12.9.2014 n. 133 stipulato in data 24.2.2017 ai Rogiti del Notaio Repertorio n.
9.503 e Raccolta n. 7.106, il bene è stato Persona_1 ceduto alla OS s.r.l.s.
Da una semplice lettura dell'atto si evince chiaramente che con lo stesso è stato trasferito il solo godimento del bene, rimanendo la proprietà in capo al cedente, salvo il diritto di acquistarli con un atto successivo, che non risulta mai intervenuto.
Questo elemento è sufficiente a far ritenere infondata l'eccezione, posto che gli opponenti, rimanendo proprietari dell'immobile alla data di trascrizione del pignoramento, hanno continuato a mantenere la veste di legittimati passivi dell'azione esecutiva.
L'ulteriore atto di cessione in favore del sig. poi, risulta in ogni caso inopponibile al CP_4 creditore, in quanto trascritto successivamente al pignoramento.
Tutti i motivi di opposizione risultano infondati, per cui questa deve essere respinta, dichiarando il diritto della attrice ad agire esecutivamente. Pt_1
Non risulta cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, mantenendo il creditore l'interesse a vedersi riconosciuto il diritto ad agire esecutivamente.
La domanda di revocatoria, avanzata in via subordinata, risulta assorbita. pagina 6 di 24 I convenuti risultano soccombenti rispetto alla domanda avanzata in sede di opposizione, per cui dovranno essere condannati a rifondere alla attrice le spese di lite.
Rispetto ai terzi chiamati, invece, non sussiste una vera e propria soccombenza, venendo assorbita la domanda in forza della quale è stato esteso nei loro confronti il contraddittorio.
Le spese di lite, pertanto, nei loro riguardi dovranno essere interamente compensate.
….
Impugna rilevando quanto segue in ordine al proprio motivo di Parte_1 appello:
Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della ex Parte_1 art. 1884 S.p.A. ed omesso esame delle conseguenze dell'estinzione della procedura esecutiva opposta n. 315/2017 Tribunale di Livorno ed errata individuazione delle conclusioni della parte
Con domanda formulata in via riconvenzionale, nel primo grado di giudizio
[...] chiedeva che, in ogni caso, alla luce dell'intervenuta estinzione Parte_1 della procedura esecutiva opposta che era stata disposta dal giudice delle Esecuzioni del
Tribunale di Livorno, il giudice dell'opposizione volesse dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sia dell'atto di donazione con il quale il proprio debitore aveva donato i suoi beni ai due figli e sia dei CP_3 CP_1 CP_2 successivi contratti di rent to buy e di cessione dello stesso (stipulati, rispettivamente, il primo, dai Sigg.ri e in favore della società OS S.r.l.s. della CP_1 CP_2 quale il Sig. era oltre tutto amministratore;
il secondo dalla OS S.r.l.s. CP_2 al Sig. . CP_4
Con la sentenza che definiva il giudizio di prime cure il Giudice del Tribunale di Livorno ritenendo erroneamente, tra l'altro, che tale domanda fosse stata presentata dalla
[...] in via subordinata, la riteneva assorbita in ragione dell'intervenuto Parte_1 rigetto dell'opposizione avversaria.
Tale decisione, tuttavia, come si è anticipato nelle premesse, non appare corretta, in quanto:
pagina 7 di 24 a) non ha tenuto conto delle conclusioni come precisate all'udienza a ciò deputata (ove richiamava le conclusioni come modificate nei termini di Controparte_5 cui all'art. 183, VI comma c.p.c. n.1), e con le quali la aveva concluso Parte_1
“in ogni caso, in via riconvenzionale” (e NON subordinata) ai sensi dell'art. 2901 c.c.
b) non ha valutato che la decisione in ordine alla domanda ex art. 2901 c.c. non risultava affatto assorbita (e dunque superflua) a fronte del rigetto dell'opposizione promossa dagli esecutati ex art. 2929 bis c.p.c., essendo, frattanto, stata ordinata dal giudice delle
Esecuzioni la cancellazione del pignoramento trascritto dalla entro Controparte_5
l'anno dall'atto di disposizione (donazione dal debitore ai figli e CP_3 CP_1
) e non essendo ormai più in tempo l'opposta per agire esecutivamente ed ex CP_2 novo ai sensi della medesima disposizione nei confronti degli stessi opponenti, proprio per superamento del limite temporale dell'anno di cui alla disposizione in discorso.
La norma dell'art. 2929 bis c.p.c. si caratterizza proprio per consentire al creditore una via privilegiata ed una strada più breve per procedere all'esecuzione allorché il suo debitore abbia compiuto, dopo l'insorgenza del credito, atti di disposizione a titolo gratuito del proprio patrimonio e non sia decorso ancora un anno dalla loro trascrizione.
Le condizioni per procedere ai sensi di tale norma venivano meno nel corso del processo di opposizione e sopravvenivano all'introduzione del giudizio di merito, allorché il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Livorno dichiarava estinta l'esecuzione opposta, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. disp. att..
modificava tempestivamente le proprie conclusioni (nei termini di cui al Parte_1
n. 1 dell'art. 183, VI comma c.p.c.), onde addivenire comunque all'accertamento del proprio diritto di agire esecutivamente (ai sensi dell'art. 2901 c.c.) sui beni che furono di proprietà del suo debitore e dei quali questi ebbe a disfarsi per sottarli alla CP_3 garanzia patrimoniale delle obbligazioni.
Tale aspetto non veniva, invece, colto dal Giudice di primo grado, con irrimediabile pregiudizio per la che si ritiene non potrebbe agire con Parte_1 autonomo e separato giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c., avendo già speso nel corso del giudizio di primo grado tale azione.
Sulla fondatezza della domanda ex art. 2901 c.c.
pagina 8 di 24 L'atto di donazione compiuto dal Sig. in favore dei figli e CP_3 CP_1 CP_2
(atto ai rogiti del Notaio del 18.11.2016, rep. n. 9118, racc. n.
[...] Persona_1
6811, registrato ad Empoli al n. 8158/1T), così come il successivo atto di concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 12.09.2014 n. 133 stipulato ai rogiti del medesimo Notaio in data24.02.2017 repertorio n. 9.503, Persona_1 raccolta n. 7.106, trascritto a Pisa il 03.03.2017 al n. 2473 part. ed a Livorno il
03.03.2017 al n. 2112 part., nonché l'ancora successivo atto di cessione del suddetto contratto in favore del Sig. stipulato ai rogiti del Notaio in CP_4 Persona_2 data 07.06.2018 repertorio n. 48634, raccolta n. 23631 registrato a San Miniato il
11.06.2018 al n. 1484 serie 1T, trascritto a Pisa il 11.06.2018 al n. 7268 part. e a
Livorno il 11.06.2018 al n. part. 6190 sono atti da dichiarare inefficaci nei confronti della opposta ed odierna attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Pt_1
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda revocatoria della atteso che: Controparte_5
- l'insorgenza del credito che vanta la Banca opposta nei confronti del debitore principale
(risalente al gennaio 2013 - docc.
4-6 allegati all'atto di citazione per il primo CP_3 grado) è antecedente al compimento dell'atto di donazione di cui si chiede la revocatoria
(risalente, invece, al novembre 2016 – doc. 5 di parte opponente);
- il Sig. non poteva non avere cognizione della predetta propria esposizione CP_3 debitoria con la Banca opposta, avendo egli direttamente concluso il contratto di apertura di conto corrente con la Banca opposta e quelli successivi di concessione di credito in conto corrente ed essendo stato sempre l'unico autorizzato ad agire sul predetto cc;
- l'atto di disposizione in questione è atto a titolo gratuito, per espressa ammissione dei
Sigg.ri e (atto di donazione stipulato per atto pubblico ed CP_3 CP_1 CP_2 alla presenza dei testimoni come previsto dalla legge);
- detto atto arreca evidente pregiudizio alle ragioni della Banca creditrice, considerata, da un lato, la nozione di pregiudizio accolta a tal fine dalla giurisprudenza e ricordata anche nei precedenti paragrafi come di “quella conseguenza che deriva da ogni atto che renda semplicemente più difficile la soddisfazione coattiva di un credito”; per altro verso, atteso che attraverso tale atto il Sig. si privava della nuda proprietà di tutti i beni CP_3 immobili fino ad allora posseduti, per intero o pro quota e, infine, valutata la notoria minore appetibilità sul mercato immobiliare della nuda proprietà con riserva di usufrutto pagina 9 di 24 rispetto alla piena proprietà; circostanza questa oltretutto già accertata dalla sentenza appellata ove il Tribunale di Livorno correttamente precisava come “il pregiudizio per le ragioni del creditore debba essere sempre valutato in astratto”.
- proprio in considerazione della generale notorietà delle difficoltà che si sarebbero incontrate a vendere successivamente l'immobile de quo dopo l'atto di disposizione compiuto in favore dei figli, anche il Sig. non può non avere avuto contezza del CP_3 pregiudizio da esso derivante alle ragioni della sua creditrice;
- essendo l'atto di cui si chiede la revocatoria un atto a titolo gratuito tutto ciò è già sufficiente ad accogliere la domanda formulata dalla di Controparte_5 revocatoria, non richiedendo la disposizione dell'art. 2901 c.c. la ricorrenza di alcun ulteriore presupposto;
- per quanto occorrere possa si sottolinea, tuttavia, come si può presumere, in ogni caso, in aggiunta a tutto quanto sin ora esposto, che anche i donatari, nel caso di specie, fossero perfettamente consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice del
Sig. dall'atto di disposizione da questi compiuto in loro favore. Non si possono CP_3 non evidenziare, a tal fine, due fondamentali circostanze: da un lato lo strettissimo rapporto di parentela che lega donante e donatari (rispettivamente padre e figli) e, dall'altro lato, il fatto che tutti e tre (il Sig. il Sig. ed il Sig. CP_3 CP_1
risiedono nello stesso immobile di Fucecchio, Via Sotto le Vigne n. 9, CP_2 elemento da cui si può presumere che i figli fossero a conoscenza dell'esposizione paterna del padre. A tal proposito si torna ad evidenziare che ancora in data 16.10.2020
(cfr. doc. 7 parte fascicolo di primo grado), un atto di precetto indirizzato al Pt_1
Sig. veniva ritirato dal di lui figlio . CP_3 CP_2
L'inefficacia dell'atto di donazione in parola nei confronti della Controparte_5 che si chiede di dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. è destinata, peraltro, a
[...] travolgere anche l'efficacia del successivo contratto di concessione di godimento con diritto di acquisto (il cd. rent to buy) dai donatari stipulato con la società Tosckana
S.r.l.s. e dell'ancora successivo atto di cessione in favore del Sig. CP_4
A tal proposito si precisa che non si ignora che la norma dell'art. 2091 c.c., in caso di accoglimento della domanda revocatoria, fa espressamente salvi solo i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, ma si contesta che, nel caso di specie non ricorrono tali presupposti.
pagina 10 di 24 In particolare, si richiama l'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito sulle seguenti circostanze:
1) il Sig. come ricordato, è il padre dei Sigg.ri e e tutti CP_3 CP_2 CP_1 risiedono nel medesimo immobile di Fucecchio, Via Sotto le Vigne 9;
2) gli unici soci della società OS S.r.l.s. sono i medesimi Sigg.ri e CP_2
(doc. 3 allegato all'atto di citazione) ed il Sig. è anche CP_1 CP_2 amministratore unico della società stessa
3) la società OS S.r.l.s. ha anch'essa sede presso il medesimo immobile di
Fucecchio, Via Sotto le Vigne n. 9;
4) circostanza quantomeno inusuale, al momento della stipula del cd. rent to buy, la società semplificata risultava essere ancora “in corso di iscrizione al CP_3
Registro delle Imprese”
5) non vi è prova alcuna che la società OS S.r.l.s. abbia mai versato il corrispettivo della concessione del godimento ai Sigg.ri e CP_1 CP_2
6) non vi è alcuna prova nemmeno del fatto che la stessa compia effettivamente le attività proprie della sua mission così come essa risulta dalla descrizione del suo oggetto sociale nella visura camerale che si è prodotta sub doc. 3
7) a tal proposito si rileva come appare difficilmente credibile che la società OS
S.r.l.s. possa avere mai “gestito e concesso in locazione” quantomeno l'immobile alla stessa concesso in godimento di Fucecchio, Via Sotto le Vigne n. 9, atteso che a tutt'oggi
(cfr. ricorso introduttivo Avv. Parentini e rogiti notarili prodotti in allegato al medesimo)
l'immobile di Via Sotto le Vigne n. 9 a Fucecchio costituisce la residenza sia del Sig.
che dei Sigg.ri e CP_3 CP_2 CP_1
8) dal momento della propria costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, inoltre, la OS S.r.l.s. non risulta avere mai depositato alcun bilancio (circostanza mai contestata dagli appellati e pacifica);
8) la nelle more del giudizio di primo grado, provvedeva Controparte_5
a fare istanza per il pignoramento presso il Sig. (rimasto contumace nel CP_4 presente processo, ancorché ritualmente citato) del credito vantato nei suoi confronti dal
Sig. secondo le stesse difese spiegate proprio da quest'ultimo nel corso della CP_3 fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione (per il quale proprio il Sig. CP_4
pagina 11 di 24 sarebbe stato cessionario da OS S.r.l.s. del contratto di rent to buy dal
07.06.2018). Unitamente alle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del
07.05.2021 l'attrice opposta produceva sia la copia dell'atto notificato, appunto, al Sig.
(in data 11.02.2021) ed al terzo, Sig. (in data 17.02.2021), sia CP_3 CP_4 la pec (doc. 9 fascicolo di parte primo grado) del Sig. con Parte_1 CP_4 la quale questi, ai sensi dell'art. 547 c.c., scriveva al legale della che: Controparte_5
“da informazioni ricevute, i canoni relativi al rent to buy sono impignorabili”. Precisando ad ogni modo di corrispondere al Sig. “una somma relativa alla sua quota CP_3 parte di € 25,00”. Missiva estremamente significativa per due fondamentali ordini di ragioni: la prima è che la dichiarazione del Sig. conferma l'irrisorietà dell'importo CP_4 che rappresenterebbe quella monetizzazione del diritto di usufrutto da parte del Sig.
in forza della quale questi ha difeso la legittimità dell'atto del quale la CP_3 Pt_1 ha invece chiesto la revoca. Si precisa che il condizionale resta comunque d'obbligo, dal momento che, lo si ribadisce, non è stata prodotta agli atti del giudizio una sola prova dell'effettiva corresponsione né della suddetta somma di € 25,00, né di qualsiasi altro importo.
La seconda è che la prontezza della risposta del terzo e le ragioni dallo stesso seppur semplicisticamente rappresentate a supporto della propria dichiarazione negativa (in tal senso è inequivoco l'oggetto della pec di cui si tratta) confermano la convinzione della
Banca opposta in ordine alle finalità sostanzialmente fraudolente che hanno ispirato il Cont Sig. i figli ed i terzi cessionari del contratto di rent to buy nel porre in essere gli atti di disposizione dei quali, con la propria comparsa di costituzione e risposta per la fase cautelare del giudizio di opposizione e poi con l'atto di citazione introduttivo della successiva fase di merito dello stesso, la ha chiesto la dichiarazione di Controparte_5 inefficacia
Il complesso di tali numerosi elementi indiziari, chiari, precisi e concordanti fanno, anzi, presumere che, oltre ad una dolosa preordinazione del Sig. e dei Sigg.ri CP_3
e al fine di pregiudicare il soddisfacimento del diritto di credito CP_2 CP_1 della Banca opposta, vi sia stata anche perfetta consapevolezza di tutto ciò da parte del terzo (sempre ammesso che questa si possa definire propriamente “terza” CP_3 attesa la sua compagine sociale) e del terzo Sig. CP_4
La circostanza che la OS S.r.l.s. ed il Sig. non si siano costituiti nel CP_4 presente giudizio consolida e conferma ulteriormente tali conclusioni, in ragione delle pagina 12 di 24 quali tutte non si può che concludere affinché, almeno nella presente sede di appello, dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione di cui si discute, in conseguenza di ciò venga anche dichiarata l'inefficacia del contratto rent to buy così come dei successivi atti di cessione dello stesso.
*******
Si sono costituiti in appello e lamentando la infondatezza CP_1 CP_2 dell'unico motivo di appello.
Preme, innanzitutto, alle odierne parti appellate mettere ben in evidenza come nella
Comparsa di Costituzione e Risposta depositata dalla nel Controparte_5 procedimento di Opposizione all'Esecuzione Immobiliare R.G.E. 315/2017 (Tribunale di
Livorno), parte appellante precisava le proprie conclusioni in via principale e nel merito e successivamente dichiarava: “Con espressa riserva, nell'ambito del giudizio di merito relativo al presente procedimento di opposizione all'esecuzione, di chiedere in via subordinata ed in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse di accogliere qualcuna delle eccezioni avversarie, Voglia lo stesso quantomeno:
3.1) previa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del
Sig. … accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in CP_3 premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell0opposta del contratto di permuta-divisione-donazione Parte_1 in nuda proprietà …;
3.2) previa, se del caso, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società
… accertare e dichiarare, altresì, l'inefficacia, nei confronti della medesima CP_3
Banca opposta, del contratto di concessione in godimento …” (documento n. 3).
Parimenti nell'Atto di Citazione introduttivo del procedimento di Opposizione all'Esecuzione R.G. 1393/2018 la dopo aver rassegnato le Controparte_5 proprie conclusioni in via preliminare ed in via principale, chiedeva: “3) In via subordinata ed in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse di accogliere qualcuna delle eccezioni avversarie, Voglia lo stesso quantomeno:
pagina 13 di 24 3.1) previa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del
Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_3 CodiceFiscale_1 residente in [...], accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'opposta del contratto di permuta-divisione- Parte_1 donazione in nuda proprietà stipulato in data 18.11.2016 in Fucecchio, ai Rogiti del
Notaio repertorio n.
9.118 e raccolta n. 6.811, registrato in Empoli il Persona_1
14.12.2016 al n. 8158/2016 serie 1/T e, per l'effetto,
3.2) previa, se del caso, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società semplificata (C.F. ), in persona del proprio legale CP_3 P.IVA_1 rappresentante con sede in Fucecchio, Via Sotto le Vigne n. 9, accertare e CP_2 dichiarare, altresì, l'inefficacia, nei confronti della medesima opposta, del contratto Pt_1 di concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 12.09.2014
n. 133 stipulato ai rogiti del medesimo Notaio in data 24.02.2017 Persona_1 repertorio n. 9.503, raccolta n. 7.106, quindi,
3.3) rigettare comunque l'opposizione all'esecuzione promossa dai Sig.ri e CP_1
(cfr. Atto di Citazione R.G. 1393/2017
Non solo, ma parte appellante nel corpo del medesimo atto introduttivo del procedimento
R.G. 1393/2018 contestava l'Opposizione all'Esecuzione Immobiliare promossa dai signori e indicando: CP_1 CP_2
“… 4) (in via subordinata) revocabilità del contratto di donazione e conseguente inopponibilità alla Banca opposta del successivo contratto di rent to buy” e - precisando:
“Tutto ciò premesso ed impregiudicato, in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, delle difese di cui ai paragrafi precedenti, si eccepisce che l'atto di donazione compiuto dal Sig. in favore dei figli CP_3
e … è atto da dichiarare inefficace nei confronti della Banca CP_1 CP_2 opposta, …” (cfr. pagine n. 5 e 6 dell'Atto di Citazione R.G. 1393/2017
Quanto detto dimostra, senza ombra di dubbio, come per espressa indicazione e richiesta dell'odierna parte appellante la domanda ex art. 2901 c.c. era stata formulata nel giudizio di primo grado IN VIA SUBORDINATA e solamente a seguito del MANCATO
pagina 14 di 24 ACCOGLIMENTO DELLE DIFESE azionate dalla nel Controparte_5 procedimento R.G. 1393/2018.
Ma vi è di più.
La stessa confermava poi, nei propri successivi scritti Controparte_5 difensivi, la finalità SUBORDINATA della domanda proposta ex art. 2901 c.c. indicando che:
“… Quanto più che, nel caso di specie, in via subordinata la Banca opposta ha agito anche ex art. 2901 c.c.. … in accoglimento delle domande formulate dall'attrice in ipotesi subordinata, il Giudice dichiarasse inopponibile alla …” Controparte_7
(cfr. pagina n. 3 della I° Memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla Controparte_5
nel procedimento R.G. 1393/2017
[...]
“- … Quanto più che nel caso di specie, in via subordinata la Banca opposta ha agito anche ex art. 2901 c.c.
- Ogni ulteriore considerazione avversaria in ordine all'ipotetico valore di realizzo dell'immobile comunque di per sé apodittica ed autoreferenziale, perderebbe infatti ulteriormente di senso laddove, in accoglimento delle domande formulate dall'attrice in ipotesi subordinata, il Giudice dichiarasse inopponibile alla la Controparte_5 donazione della nuda proprietà e … Controparte_8 CP_2
- 4) (in via subordinata) revocabilità del contratto di donazione e conseguente inopponibilità alla opposta del successivo contratto di rent to buy, nonché Pt_1 revocabilità della successiva cessione di quest'ultimo …” (cfr. pagine n. 5 e 11 della
Comparsa Conclusionale depositata dalla nel procedimento Controparte_5
R.G. 1393/2017
In considerazione di ciò ed in considerazione delle molteplici richieste di Controparte_5
di pronunciare sulla richiesta di revocabilità dell'atto di donazione disposto dal
[...] signor IN VIA SUBORDINATA e solamente in caso di MANCATO CP_3
ACCOGLIMENTO delle proprie difese, la Sentenza n. 696/2021 emessa dall'Illustrissimo
Giudice del Tribunale di Livorno nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1393/2018 risulta pienamente legittima, avendo la stessa sia accolto le domande preliminari e/o principali formulate dall'odierna parte appellante, con conseguente riconoscimento del pagina 15 di 24 diritto ad agire esecutivamente, sia correttamente precisato: “La domanda di revocatoria, avanzata in via subordinata, risulta assorbita” (cfr. documento n. 2).
Nel caso di specie, pertanto, l'organo giudicante ha correttamente ritenuto che la decisione sulla domanda assorbita sia divenuta superflua, stante il fatto che l'accoglimento della domanda assorbente ha determinato la tutela delle richieste avanzate dalla , riconoscendo espressamente a quest'ultima il Controparte_5 diritto di agire esecutivamente ex art. 2929-bis c.p.c. (cfr. Cassazione Civile, Sezione I°,
n. 28995 del 12.11.2018). A nulla rileva, oltretutto, che l'odierna parte appellante abbia omesso il termine “SUBORDINATA” al punto n. 3 delle Conclusioni formulate nella I°
Memoria ex art. 183, VI° c., c.p.c.: “3) In via riconvenzionale: Voglia lo stesso in ogni caso …” (cfr. I° Memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla nel Controparte_5 procedimento R.G. 1393/2017
Ciò in quanto, la trasformazione della suddetta domanda da “Subordinata” a
Riconvenzionale in via Principale oltre a non trovare conferma, come già detto, nel corpo del testo della suddetta I° Memoria ex art. 183, VI° c., c.p.c. e nella successiva
Comparsa Conclusionale depositata da parte appellante nel giudizio R.G. 1393/2018
(nelle quali controparte confermava di richiedere IN VIA SUBORDINATA l'accoglimento, ex art. 2901 c.c., della propria domanda):
- è avvenuta TARDIVAMENTE,
- ha comportato una vera e propria “ , stante il fatto che oggetto del Parte_2 giudizio di Opposizione all'Esecuzione era ed è sempre stato il diritto della
[...]
di poter agire esecutivamente ex art. 2929-bis c.p.c. e Controparte_5
- deve comunque considerarsi ASSORBITA dall'accoglimento delle altre domande formulate in via principale e nel merito.
Da tutto quanto detto, rileva che l'Illustrissimo Giudice del Tribunale di Livorno abbia correttamente statuito sulle domande formulate dalla Controparte_5 riconoscendo il diritto di quest'ultima di agire esecutivamente e disponendo l'assorbimento della domanda riconvenzionale (sempre richiesta da parte appellante in via subordinata). Con riferimento, poi, alla parte dell'Unico Motivo di appello che espressamente statuisce: “… omesso esame delle conseguenze dell'estinzione della procedura esecutiva opposta n. 315/2017 Tribunale di Livorno …” preme ai signori pagina 16 di 24 e rilevare come tale questione non sia mai stata oggetto di CP_1 CP_2 giudizio tra le parti e/o di richieste della . Controparte_5
Prova di ciò è data dal fatto che, preso atto che l'estinzione della procedura Esecutiva
Immobiliare R.G.E. 315/2017 (Tribunale di Livorno) non determinava l'estinzione del giudizio di Opposizione all'Esecuzione R.G. 1393/2018 (Tribunale di Livorno), le parti con i propri atti difensivi non rassegnavano alcuna conclusione volta ad accertare gli effetti per l'odierna parte appellante del venir meno della suddetta procedura esecutiva immobiliare.
In considerazione di ciò, l'unico motivo di appello proposto dalla Controparte_5
risulta, altresì, pienamente infondato nella parte in cui lamenta l'omissione
[...] dell'esame delle conseguenze dell'estinzione della procedura esecutiva opposta n.
315/2017 Tribunale di Livorno, stante l'assenza di qualsiasi domanda giudiziale sul punto.
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Contestavano di poi la sussistenza per il riconoscimento della fondatezza della domanda azionata ex art. 2901 c.c..
Nessuno si costituiva per e . Controparte_3 CP_4
Di essi attesa la regolarità della notifica (a mezzo Pec per i primi due e a mani per l'ultimo), deve essere dichiarata la contumacia.
Le parti concludevano come in atti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato.
Parte appellante sostiene la erroneità della decisione del Giudice di I grado il quale ha ritenuto assorbita la domanda svolta in via subordinata ex art. 2901 c.c..
Sopra si sono riportate per esteso le difese delle parti sul punto.
Deve ritenersi che effettivamente la domanda ex art. 2901 c.c., inizialmente, in atto di citazione, svolta come subordinata all'accoglimento della domanda ex art. 2929 bis c.c., in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. è stata mutata e posta in via alternativa. Ciò si desume in primo luogo dalle conclusioni in quella memoria rassegnate “2) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 2929 bis c.c. e, per tutti i motivi in atti, rigettare l'opposizione promossa dai pagina 17 di 24 Sigg.ri e contro l'esecuzione immobiliare R.G. 315/2017, in quanto CP_1 CP_2 infondata sia in punto di fatto sia in punto di diritto;
3) In via riconvenzionale: Voglia lo stesso in ogni caso:
3.1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c, l'inefficacia nei confronti dell'opposta Controparte_5 del contratto di permuta-divisione-donazione in nuda proprietà stipulato in
[...] data 18.11.2016 in Fucecchio, ai Rogiti del Notaio repertorio n.
9.118 e Persona_1 raccolta n. 6.811, registrato in Empoli il 14.12.2016 al n. 8158/2016 serie 1/T e, per l'effetto,
3.2) accertare e dichiarare, altresì, l'inefficacia, nei confronti della medesima Pt_1 opposta, del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L. 12.09.2014 n. 133 stipulato ai rogiti del medesimo Notaio Per_1 in data 24.02.2017 repertorio n. 9.503, raccolta n. 7.106, trascritto a Pisa il
[...]
03.03.2017 al n. 2473 part. ed a Livorno il 03.03.2017 al n. 2112 part., nonché del successivo atto di cessione del suddetto contratto in favore del Sig. CP_4 stipulato ai rogiti del Notaio in data 07.06.2018 repertorio n. 48634, Persona_2 raccolta n. 23631 registrato a San Miniato il 11.06.2018 al n. 1484 serie 1T, trascritto a
Pisa il 11.06.2018 al n. 7268 part. e a Livorno il 11.06.2018 al n. part. 6190,
ma anche dal corpo della memoria stessa. In essa infatti si replica alla eccezione svolta in prima udienza dalle parti Cei, laddove si rappresentava la estinzione della procedura esecutiva e si chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. A ciò replicava parte “Tale domanda è, tuttavia, palesemente infondata, come già Pt_1 chiarito dallo stesso Ill.mo Giudice adito con ordinanza del 24.10.2019.
Infatti, per giurisprudenza costante, di legittimità e di merito, l'estinzione della procedura esecutiva travolge il giudizio di opposizione solo nei casi in cui l'opposizione de quo sia un'opposizione agli atti esecutivi.
Al contrario, tale evento non rileva con riferimento alle opposizioni –quale è quella del caso di specie- che hanno ad oggetto il diritto della parte istante a procedere esecutivamente.
Quanto più che, nel caso di specie, in via subordinata la opposta ha agito anche ex Pt_1 art. 2901 c.c..”...
pagina 18 di 24 Il che sottolinea la ricorrenza dell'interesse ad agire della Cambiano a prescindere dalla sorte della procedura esecutiva.
Le medesime conclusioni erano prese anche nelle note conclusive in I grado.
Deve quindi ritenersi che in I memoria la parte ha concluso in via principale anche ai sensi dell'art. 2901 c.c.. né ciò rappresenta inammissibile mutatio LL . Con essa si introduce infatti un nuovo thema decidendum e si ampliano i fatti oggetto della conoscibilità da parte del Giudice: ciò evidentemente non avviene nel caso di specie, laddove la domanda già apparteneva al giudizio e su di essa si era potuto sviluppare il contraddittorio tempestivamente . Parte opponente era infatti perfettamente edotta della domanda tesa alla declaratoria di inefficacia, svolta sin dall'atto introduttivo sempre in via subordinata cosicché non è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 183
c.p.c.. Non ricorre quindi il caso di cui a Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/03/2022, n.
9226 Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata., non essendo la domanda qualificabile come nuova perchè già dedotta in atti. Deve poi ulteriormente tenersi in conto che l'interesse alla modifica era sorto da una nuova allegazione difensiva della parte opponente rispetto alla quale la parte opposta doveva ritenersi comunque rimessa in termini per replicare.
Ciò posto la domanda ritenuta erroneamente assorbita deve essere esaminata.
Parte appellante chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto di donazione Cont intercorso tra padre e figli e il successivo contratto rent to buy intercorso con e ceduto poi a . CP_3 CP_4
L'art. 2901 c.c., recita Il creditore anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
pagina 19 di 24 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione…..
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
La decisione di I grado non impugnata sul punto ha già statuito decidendo sulla fondatezza della azione ex art. 2929 bis c.c., avanzata dalla che la donazione è Pt_1 atto a titolo gratuito stipulato successivamente al sorgere del credito e che l'atto era in pregiudizio alle ragioni delle Cambiano. Come sopra riportato il Giudice ha così motivato:
L'atto, pertanto, è chiaramente a titolo gratuito ed è stato stipulato successivamente al sorgere del credito, visto che tale momento deve essere collocato nella data di apertura del credito nel conto corrente.
……
Quanto al pregiudizio per il creditore, lo stesso deve ritenersi insito nel fatto che il donante si è pressoché contestualmente spogliato di tutte le sue proprietà, rimanendo proprietario del solo diritto di usufrutto, del valore assai più limitato.
Tale comportamento ha certamente reso assai più difficile per il creditore il recupero delle somme dovute, stante la scarsa appetibilità in sede esecutiva di tali diritti, con conseguente pregiudizio.
Si è pertanto formato giudicato implicito sui presupposti logico giuridici dell'accoglimento della domanda di revocazione, coincidenti con i presupposti già decisi e non impugnati della pronuncia di accoglimento ex art. 2929 bis c.c..
Trattasi infatti delle medesime questioni che costituiscono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2929 bis c.c. la quale a bene vedere non è che un minus rispetto alla domanda di revocazione, della quale mutua taluni dei presupposti: in particolare essa postula il riconoscimento dei tre punti che si sono sopra evidenziati e che coincidono con la domanda avanzata anche ex art. 2901 c.c..
Sul punto v. in termini Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/02/2019, n. 5486 L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte pagina 20 di 24 o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).
Occorre pertanto solo esaminare in riguardo alla posizione di , la conoscenza da CP_3 parte sua del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Quanto alle successive cessioni, occorrerà valutare la buona fede dei terzi acquirenti.
Sul consilium fraudis a tenore di giurisprudenza costante : In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
30/12/2014, n. 27546 .
In capo a non poteva non esistere la consapevolezza del pregiudizio arrecato CP_3 alla posto che egli era titolare del conto corrente e quindi consapevole della Pt_1 esposizione bancaria che si attestava su somma di poco superiore a € 20.000. Egli poi non risultava più proprietario di beni immobili, non solo relativamente al bene donato in nuda proprietà ai figli ma neppure degli altri beni immobili indicati dai convenuti per i pagina 21 di 24 quali era di nuovo mero usufruttuario. È fatto notorio la estrema difficoltà se non impossibilità di monetizzare il relativo diritto. Da tali fatti, consapevolezza del proprio debito e della assenza di beni sufficienti a soddisfare tale debito, emerge la perfetta consapevolezza del pregiudizi arrecato alle ragioni della Banca, anche laddove si tenga conto della prossimità temporale tra l'atto di cessione ( 18 novembre 2016 ) e la procedura esecutiva verso le parti che ha avuto luogo nel 2017. L'atto di cessione deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti della Pt_1
Né OS può essere ritenuta in buona fede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 Cont c.c. poichè essa era partecipata per intero dai fratelli già donatari della nuda proprietà da parte del padre e per l'insanabile contrasto, come dedotto dalla e Pt_1 non contestato, tra l'oggetto sociale, gestione e locazione di immobili ed il fatto che l'oggetto del contratto rent to buy era anche l'abitazione del padre che vi manteneva il Cont diritto di usufrutto e degli stessi fratelli Irrilevanti a tal fine le distinte di pagamento depositate in atti, per contrastare il dato emergente dalle presunzioni sopra richiamate.
Anche nei confronti della quindi la declaratoria di inefficacia del contratto del CP_3
18 novembre 2016, è opponibile e conseguentemente è inopponibile alla il Pt_3 successivo contratto stipulato il 24 febbraio 2017, nella parte in cui ha ad oggetto la medesima quota di bene immobile.
Quanto alla successiva posizione di rimasto sempre contumace, anch'egli CP_9 non può essere qualificato terzo di buona fede. È noto che la contumacia non ha il valore probatorio della non contestazione tuttavia non può non sottolinearsi il comportamento processuale del il quale ha inteso non difendersi in un procedimento astrattamente CP_4 suscettibile di arrecargli danno economico. Nell'atto di cessione tra OS , famiglia nel complesso e lui, si indica un prezzo complessivo per la intera vicenda economica CP_4
( che ha ad oggetto la cessione di tutti i beni del nucleo familiare ) pari ad oltre 650.000.
In atti non vi è alcuna prova della effettiva dazione delle somme portate in contratto. In particolare il versa € 1000 e si riserva di versare il residuo pari ad oltre € 19.000 CP_4 entro un anno. Di ciò non è prova come non vi è prova dei versamenti mensili che lo stesso si era obbligato a versare. Infatti tali non possono considerarsi le quietanze in Cont atti depositate sub 9 atti di provenienza di parte e da essi depositate, che recano la intestazione , la dizione £pagamento in contanti” e la firma per quietanza del Persona_3 creditore (peraltro illeggibile ) . Da ciò si vorrebbe trarre la attestazione di pagamento nei rapporti tra le parti, ma al contrario per certo il documento non è idoneo a provare verso pagina 22 di 24 i terzi la effettiva dazione del denaro in adempimento della obbligazione, denaro del cui passaggio non vi è alcuna traccia. Inoltre nell'unico documento di pugno del il quale CP_4 aveva ricevuto notifica per esecuzione per debitor debitoris si legge, mail 8 aprile 2021
“Dichiarazione negativa
Con la presente dichiaro che da informazioni ricevute, i canoni relativi al rent to buy sono impignorabili, e che al momento corrispondo al sig. , come stipulato in contratto rent to buy in essere una somma CP_3
relativa alla sua quota parte di euro 25 .
Distinti saluti
CP_4
Indicazione in contrasto con le distinte che recano un importo di 400 euro , di cui € 100 dovrebbero essere di pertinenza del ( ¼ del bene ) . In definitiva anche nei CP_3 confronti del l'atto di cessione di cui si chiede la declaratoria di inefficacia non è CP_4 opponibile alla Banca, attesa la prova della sua mala fede e conseguentemente non lo è
l'atto in suo favore rogato il 7 giugno 2018.
L'appello deve quindi essere accolto con il dispositivo di cui infra. Le spese di lite atteso il totale accoglimento dell'appello sono a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 696/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Livorno, in accoglimento dell'appello dichiara la inefficacia nei confronti di
[...] del contratto di donazione in nuda proprietà stipulato in Controparte_5 data 18.11.2016 in Fucecchio, ai Rogiti del Notaio repertorio n. Persona_1
9.118 e raccolta n. 6.811, avente ad oggetto la donazione da parte di CP_3 della quota di ¼ della nuda proprietà dell'immobile posto in Via Valle d'Aosta n.
23 sito in località Vada/Rosignano Marittimo (LI) meglio descritto in atti;
conseguentemente accerta e dichiara, l'inefficacia nei confronti di
[...]
del contratto di concessione del godimento con diritto di Controparte_5 pagina 23 di 24 acquisto a ai sensi dell'art. 23 D.L. 12.09.2014 n. 133 stipulato ai CP_3 rogiti del Notaio in data 24.02.2017 repertorio n. 9.503, raccolta Persona_1
n.
7.106 nonché del successivo atto di cessione del suddetto contratto in favore del Sig. stipulato ai rogiti del Notaio in data CP_4 Persona_2
07.06.2018 repertorio n. 48634, raccolta n. 23631 registrato a San Miniato il
11.06.2018 al n. 1484 serie 1T, trascritto a Pisa il 11.06.2018 al n. 7268 part. e a
Livorno il 11.06.2018 al n. part. 6190, nella parte avente ad oggetto il medesimo bene immobile sopra descritto.
Condanna , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_3 [...]
in solido tra loro a rifondere a le spese CP_4 Parte_1 di lite del presente grado che liquida in € 8470 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge.
Firenze, camera di consiglio del 20 gennaio 2025 la Presidente relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24