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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. ST RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Antonio Plutino ed Ermelinda Chiumento ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale sito in Reggio Calabria, alla Via
Bolzano n. 12, come da procura in atti
-attrice-
E
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1 subentrata a seguito di scissione parziale e proporzionale nelle attività, passività e rapporti giuridici attivi e passivi imputabili alla Controparte_2
(c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a
[...] P.IVA_2
Catanzaro, in via Lidonnici n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Battaglia che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Milano del 6 luglio 2023, repertorio 29698
-convenuta-
E
Pag. 1 a 6 IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f./p.i. Controparte_3
), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Bruno Doria, nel cui P.IVA_3 studio, sito Catanzaro, Viale Pio X elettivamente domicilia
-convenuta-
E
IR TA (c.f. ) C.F._2
c.f. Controparte_4 C.F._3
(c.f. Controparte_5 C.F._4
-convenuti non costituiti-
avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio , , Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
e le società e al fine di Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 chiederne la condanna al risarcimento dei danni fisici e materiali, subiti a seguito del sinistro stradale che l'ha vista coinvolta il 12/10/2022, intorno alle ore 12:00, mentre percorreva la strada statale 106 variante A, all'altezza dello svincolo di Borgia e con direzione di marcia
Reggio Calabria/Taranto, allorquando si sono scontrati l'autovettura NC Y tg.
EW347MS guidata da e di proprietà di (assicurata Controparte_6 Controparte_4 con la , l'autocarro Jeep MP tg. MA (assicurato con la ) ed CP_3 CP_2 il veicolo dell'attrice, Audi Q2 tg. 71 (assicurato sempre con la ). CP_2
Ha dedotto la concorsuale responsabilità dei convenuti, quantomeno in misura pari al 66%, nella causazione dell'incidente e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 25.500,00.
1.1. Si sono costituite entrambe le Compagnie assicurative citate, le quali hanno eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne hanno chiesto il rigetto.
Pag. 2 a 6 1.2. Non si sono, invece, costituiti – nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio – i convenuti e Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
1.3. Istruita documentalmente, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa
è stata rimessa in decisione all'udienza del 25/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata e va respinta.
La complessiva dinamica del sinistro emerge dalla relazione della Polizia Stradale intervenuta sul posto, così come riportata dalla stessa parte attrice (cfr. doc. n. 1):
“Dai rilievi esperiti sul posto e dalle dichiarazioni rese dai conducenti, l'evento infortunistico si può così verosimilmente ricostruire: il giorno 12 ottobre 2022 i seguenti conducenti , alla guida dall'autovettura NC Y targata EW347MS Controparte_6
(veicolo A), alla guida dell'autocarro Jeep MP targato MA Controparte_5
(veicolo B), , alla guida dell'autovettura Audi Q2 targata 71 (veicolo Parte_1
C), percorrevano la SS 106, Var. A, con direzione di marcia Reggio Calabria Taranto, circolando tutti sulla seconda corsia di marcia nell'ordine sopradescritto, in quanto la prima corsia di marcia era stata temporaneamente chiusa per lavori di rifacimento del manto stradale. Giunti alle ore 12:15 circa, alla progressiva chilometrica 5 + 0,50Agro del
Comune di Borgia CZ), il veicolo A condotto dalla si fermava in seconda corsia CP_6 per chiedere informazione agli operai del cantiere stradale, intralciando la circolazione stradale. Nel contempo sopraggiungeva da tergo il veicolo B, condotto dal il quale CP_5 non avvedutosi in tempo dell'intralcio provocato dal veicolo A, non riuscendo ad arrestare il proprio veicolo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità, tamponava il veicolo A. Il , a sua volta, veniva tamponato dal veicolo C, condotto dalla CP_5 Pt_1 che non manteneva una adeguata distanza di sicurezza. Gli urti si concretizzavano nella parte posteriore del veicolo A, nella parte anteriore e posteriore del veicolo B e nella parte anteriore del veicolo C. A seguito dell'evento la posizione statica finale dei veicoli era la seguente: veicolo A, sulla corsia 2° corsia, leggermente orientato con gli organi direzionali verso destra rispetto all'asse stradale, con le ruote di destra a pochi centimetri dalla linea continua di mezzeria. Il veicolo B, sulla seconda corsia leggermente orientato con gli organi
Pag. 3 a 6 direzionali verso sinistra rispetto all'asse stradale. Il veicolo C, sulla seconda corsia con la ruota anteriore destra in prima corsia e la ruota posteriore destra a cavallo della striscia continua di mezzeria. Nell'occorso il conducente del veicolo B e il conducente del veicolo C riportavano lesioni e venivano trasportati a mezzo di ambulanza del118 presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Pugliese di Catanzaro” (cfr. pag. 18 del prontuario).
Orbene, per quel che in questa sede rileva, risulta dagli atti di causa che l'odierna attrice ha tamponato la macchina che la precedeva (la Jeep MP guidata da , Controparte_5 la quale, a sua volta, aveva tamponato la NC PS condotta da Controparte_6
Si è, dunque, in presenza di un mero tamponamento tra due veicoli (non già di un tamponamento “a catena”, che si verifica allorquando un veicolo tampona il mezzo che lo precede, che, a sua volta, a causa dell'urto va a sbattere contro l'auto davanti a sé, e così via), dal momento che l'impatto tra l'auto della e quella del è stato Pt_1 CP_5 autonomo rispetto a quello tra quest'ultima e la NC Y dell' CP_6
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non trova applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità dettato per l'ipotesi del tamponamento a catena ed in virtù del quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, occorre distinguere tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento. Più nello specifico, nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti. Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento. In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2, il quale sancisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del
Pag. 4 a 6 sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante
(Cass., n. 4021/2013).
Il principio da applicare all'odierna fattispecie, invece, è quello secondo il quale in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ai sensi del d.lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d'inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili
(cfr., ex multis, Cass., 31/05/2017, n. 13703).
Nel caso di specie, detta prova liberatoria non è stata offerta, nulla essendo stato dedotto in ordine alle circostanze non imputabili alla attrice (alla quale, peraltro, è stata contestata proprio la violazione dell'art. 149 d.lgs. n. 285/1992) e che hanno determinato la collisione, tenuto conto, peraltro, che, nel tratto di strada in questione, la velocità di guida avrebbe dovuto essere ridotta in ragione del restringimento della carreggiata per i lavori in corso.
In assenza di detta prova, l'attrice deve, pertanto, ritenersi l'unica responsabile del tamponamento dell'autovettura che la precedeva.
Di conseguenza, la domanda proposta deve essere integralmente respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte attrice e le controparti costituite e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), delle singole fasi del processo (con esclusione della fase istruttoria/trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Pag. 5 a 6 Viceversa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra parte attrice e le parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ST RE, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_6 Controparte_4
Controparte_5
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate – per ciascuna parte convenuta costituita – in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- nulla sulle spese di lite tra parte attrice e le parti convenute contumaci.
Si comunichi.
Catanzaro, 15/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
ST RE
Pag. 6 a 6