TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella D'Ettorre ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2023 avente ad oggetto opposizione ex art. 619 cpc promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IMPERIALE LAURA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive richiamate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2. Oggetto del giudizio è la fase di merito dell'opposizione ex art. 619 cpc promossa dagli odierni ricorrenti a seguito di procedura di espropriazione presso il terzo istituto di credito , il tutto CP_2 pagina 1 di 3 ex art. 543 cpc, instaurata da nei confronti dell'esecutata Controparte_3 [...]
e successivamente sospesa con provvedimento del GE in data 16/06/2023 Per_1
A sostegno del ricorso gli odierni terzi opponenti allegavano di essere gli unici intestatari delle somme pignorate presso in quanto riconducibili a denaro proveniente dalla loro pensione e di titoli CP_2
acquistati esclusivamente con tale denaro resisteva in giudizio contestando le difese dei ricorrenti CP_4
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto
Può essere preliminarmente riportato l'orientamento di cui Cass. 4838/2021 a mente del quale a cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa
Facendo applicazione di tali principi può ritenersi che in forza di quanto evidenziato dai ricorrenti , il conto corrente oggetto di causa abbia ricevuto accrediti di somme di esclusiva pertinenza degli odierni ricorrenti e che quindi alla data della dichiarazione positiva di non risultavano sul conto CP_2 somme riferibili all'esecutata e quindi pignorabili da parte di CP_4
Dall'esame dell'estratto conto di cui al doc. 1 si evince infatti che o a far data dal gennaio 2019 tutti i movimenti, nessuno escluso, sono attribuibili agli opponenti posto che che mensilmente viene accreditata dall' e da la pensione , anche in relazione alla pensione maturata in Germania CP_5 CP_6
dagli opponenti (docc. 4-5).
Quanto ai movimenti in data 31.01.2020 , 4.02.2020 , 12.02.2020 e 15.06.2022 si riferiscono a liquidazione e acquisto titoli con ordini di acquisto e vendita firmati da ( docc. 11- Parte_1
15)
Quanto al bonifico di € 6.000,00 del 15.06.2022 (doc.1) con la causale “prestito a Persona_1 da mamma e papà” , deve convenirsi infine coi i ricorrenti sul fatto che non poteva Persona_1 operare sul conto e che il denaro viene dato “in prestito” e pertanto non può trattarsi di somme riconducibili all'esecutata
4. Le eccezioni di parte resistente sono risultate invece infondate
Si ritiene infatti , per quanto sopra esposto, che la prova contraria sia stata fornita dai ricorrenti avendo gli stessi dimostrato l'esclusiva provenienza del denaro da due soli cointestatari del conto
L'eccezione relativa alla donazione risulta infine sfornita di ogni riscontro probatorio , non avendo la pagina 2 di 3 resistente provato né offerto di provare circostanze da cui ricavarne il fondamento
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta che il denaro giacente sul conto corrente 0853548257000 e i titoli detenuti nel rapporto 08
02548257000 presso sono di proprietà esclusiva dei ricorrenti e , per l'effetto , CP_2
Dichiara inefficace e/o nullo il pignoramento eseguito su di esso da Controparte_7
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_7
dei ricorrenti e che si liquidano nella complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 3.384,50 ( € 612,50 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione, € 1.134,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14,
IVA e CPA, oltre € 518,00 per anticipazioni , con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe D'Amico
Biella , 11 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Antonella D'Ettorre
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella D'Ettorre ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2023 avente ad oggetto opposizione ex art. 619 cpc promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IMPERIALE LAURA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive richiamate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2. Oggetto del giudizio è la fase di merito dell'opposizione ex art. 619 cpc promossa dagli odierni ricorrenti a seguito di procedura di espropriazione presso il terzo istituto di credito , il tutto CP_2 pagina 1 di 3 ex art. 543 cpc, instaurata da nei confronti dell'esecutata Controparte_3 [...]
e successivamente sospesa con provvedimento del GE in data 16/06/2023 Per_1
A sostegno del ricorso gli odierni terzi opponenti allegavano di essere gli unici intestatari delle somme pignorate presso in quanto riconducibili a denaro proveniente dalla loro pensione e di titoli CP_2
acquistati esclusivamente con tale denaro resisteva in giudizio contestando le difese dei ricorrenti CP_4
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto
Può essere preliminarmente riportato l'orientamento di cui Cass. 4838/2021 a mente del quale a cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa
Facendo applicazione di tali principi può ritenersi che in forza di quanto evidenziato dai ricorrenti , il conto corrente oggetto di causa abbia ricevuto accrediti di somme di esclusiva pertinenza degli odierni ricorrenti e che quindi alla data della dichiarazione positiva di non risultavano sul conto CP_2 somme riferibili all'esecutata e quindi pignorabili da parte di CP_4
Dall'esame dell'estratto conto di cui al doc. 1 si evince infatti che o a far data dal gennaio 2019 tutti i movimenti, nessuno escluso, sono attribuibili agli opponenti posto che che mensilmente viene accreditata dall' e da la pensione , anche in relazione alla pensione maturata in Germania CP_5 CP_6
dagli opponenti (docc. 4-5).
Quanto ai movimenti in data 31.01.2020 , 4.02.2020 , 12.02.2020 e 15.06.2022 si riferiscono a liquidazione e acquisto titoli con ordini di acquisto e vendita firmati da ( docc. 11- Parte_1
15)
Quanto al bonifico di € 6.000,00 del 15.06.2022 (doc.1) con la causale “prestito a Persona_1 da mamma e papà” , deve convenirsi infine coi i ricorrenti sul fatto che non poteva Persona_1 operare sul conto e che il denaro viene dato “in prestito” e pertanto non può trattarsi di somme riconducibili all'esecutata
4. Le eccezioni di parte resistente sono risultate invece infondate
Si ritiene infatti , per quanto sopra esposto, che la prova contraria sia stata fornita dai ricorrenti avendo gli stessi dimostrato l'esclusiva provenienza del denaro da due soli cointestatari del conto
L'eccezione relativa alla donazione risulta infine sfornita di ogni riscontro probatorio , non avendo la pagina 2 di 3 resistente provato né offerto di provare circostanze da cui ricavarne il fondamento
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta che il denaro giacente sul conto corrente 0853548257000 e i titoli detenuti nel rapporto 08
02548257000 presso sono di proprietà esclusiva dei ricorrenti e , per l'effetto , CP_2
Dichiara inefficace e/o nullo il pignoramento eseguito su di esso da Controparte_7
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_7
dei ricorrenti e che si liquidano nella complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 3.384,50 ( € 612,50 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di trattazione, € 1.134,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14,
IVA e CPA, oltre € 518,00 per anticipazioni , con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe D'Amico
Biella , 11 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Antonella D'Ettorre
pagina 3 di 3