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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 523/2022 RG del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
), rappresentata e difesa nel corso del Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Michela Monda, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Anzio (RM), Via degli Elci 12;
OPPONENTE nei confronti di
– già e in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura notarile in atti, rappresentata e difesa, per procura alle liti per atto notarile allegata in atti, dall'avv.
Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, v.lo S. Bernardino
5A;
OPPOSTA
e
; CP_3 C.F._2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: bancari;
1 Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2025;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2735/2021 emesso in favore della società Parte_1 opposta per la somma di € 6553,08 oltre interessi e spese deducendo che il credito trovava fondamento nel contratto di credito al consumo n. 10158046076141 di apertura di credito a tempo indeterminato
(fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo stipulato da e da TA CP_4
s.p.a.; che l'opponente aveva sottoscritto tale contratto in qualità di garante;
che il contratto posto a fondamento del credito, allegato al n. 3 del ricorso, non era leggibile;
che pertanto l'opponente disconosceva la copia prodotta in giudizio stante la non leggibilità delle condizioni contrattuali;
che si chiedeva l'esibizione delle condizioni di contratto, delle condizioni generali e la scheda di sintesi del finanziamento;
che il finanziamento era stato richiesto da er l'acquisto di una autovettura;
CP_4 che tale finanziamento aveva ad oggetto la somma di € 10.250 da rimborsare mediante 48 rate da € 263,00 ciascuna a partire dal 15.2000; che non era stato individuato il numero del rapporto creditizio che avrebbe impegnato l'opponente; che l'estratto conto allegato al doc. 7 aveva ad oggetto il rapporto n.
0010158046076141; che tuttavia non emergevano elementi per ritenere che tale numero si riferisse al contratto posto a fondamento del credito;
che l'estratto conto recava poi evidenti errori nella contabilizzazione delle somme e nel tasso di interesse;
che si allegava la rinegoziazione da parte del sig. CP_
del 22.3.2022 per € 3000 della propria linea di credito conclusa con TA;
che tale rinegoziazione CP_ era stata conclusa solo dal e pertanto non era opponibile alla opponente;
che risultava poi altra CP_ rinegoziazione del 6.11.2008 avente ad oggetto la somma di € 2.050,00 pure utilizzata dal;
che sarebbe stato obbligo della convenuta comunicare al garante il mutamento in pejus della consistenza patrimoniale generica del debitore;
che l'opponente doveva quindi considerarsi liberata dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.; che l'opposta era decaduta dalla garanzia nel 2002 e il credito era prescritto anche verso il garante;
che parte opposta non aveva prodotto il documento di sintesi del contratto e il contratto CP_ di assicurazione legato al finanziamento richiesto;
che il doc. 3 non era il contratto tra il e la dante causa dell'opposta ma era solo una richiesta di finanziamento a mezzo del concessionario Selezione Auto
200 s.r.l.; che infatti detto documento conteneva solo la richiesta a TA di accordare una linea di credito MU c.f. revolving, di prelevare dalla stessa l'importo di € 10.250.00 e di versarlo anche a mezzo di delegato ai sensi dell'art. 1269 c.c. al convenzionato;
che non era neanche barrata la richiesta di una carta di credito per € 3000 non garantita;
che nel documento erano indicate le condizioni di contratto incluse il TAN e il TAEG ma non le altre condizioni particolari;
che non erano stati prodotti gli estratti CP_ conto che la finanziaria si era impegnata ad inviare;
che il documento non indicava neanche che il si era avvalso della facoltà di ottenere copia del contratto;
che TA era stata sanzionata dallìAutorità garante per la concorrenza e per il mercato per pratica commerciale scorretta in relazione alla tipologia
2 del contratto in esame;
che era quindi evidente che il credito non era provato;
che erano poi state applicate spese per commissioni ed altro non pattuite, mancando di nuovo la prova del contratto e del documento di sintesi;
che si era assunto l'obbligo di estinguere personalmente i finanziamenti ottenuti CP_4 nell'atto di separazione personale delle parti;
che si chiedeva quindi di condannare tenere CP_4 indenne l'opponente in caso di accertamento del credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
Per questi motivi
ha chiesto di rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività al d.i. CP_ opposto e nel merito revocare il d.i. opposto e in subordine di condannare il convenuto a mallevare l'opponente in caso di accoglimento della domanda monitoria spiegata da parte opposta.
Si è costituita l'opposta deducendo che parte opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto sub. doc. 3 del fascicolo monitorio, le risultanze contabili del doc. 7 allegato al fascicolo monitorio, l'importo ingiunto nonché di aver eseguito pagamenti diversi rispetto a quelli contabilizzati;
che non era ammissibile il disconoscimento di conformità della copia prodotta del contratto in quanto generico;
che il documento prodotto recava le condizioni generali di contratto ed era leggibile;
che non sussistevano poi gli allegati errori di calcolo stante che gli importi erano stati indicati in lire laddove erano relative a scadenze anteriori all'entrata in vigore dell'Euro; che parte opponente non aveva contestato la riferibilità dell'estratto conto alla revolving;
che la linea revolving, di cui al contratto prodotto, era la n.
0010158046076141, come risultante anche dal doc. 5 allegato alla citazione;
che la contestazione in merito alla rinegoziazione non era fondata in quanto il credito si fondava sempre sulla linea di credito revolving;
che irrilevante era altresì che al momento della proposta di finanziamento allegata all'atto di citazione , CP_ era stato indicato solo il quale intestatario della carta, trattandosi di documento interno e privo di valenza probatoria;
che il credito non era prescritto avendo parte opponente effettuato versamenti n data
5.3.2015; che non si applicava all'obbligazione contratta dalla opponente il disposto di cui all'art. 1957
c.c., essendo quest'ultima solo coobbligata solidale ex art. 1292 c.c.; che irrilevanti erano le sanzioni eventualmente erogate dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di TA;
che gli estratti conto erano stati regolarmente inviati, come risultava dal doc. 7 ove risultano contabilizzate le spese per tale attività; che tutte le condizioni eventualmente vessatorie erano state approvate dalle parti e dalla opponente mediante specifica doppia sottoscrizione;
che irrilevanti infine erano i patti intercorsi tra il debitore principale e la odierna opponente;
che l'opposta era titolare del credito avendo prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco in suo favore da TA, la comunicazione di avvenuta cessione contenente dichiarazione ricognitiva di TA, oltre all'elenco dei crediti ceduti.
Per questi motivi
ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività al d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione, con conferma del d.i. opposto.
Sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per
3 brevi note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
L'opposizione è fondata.
Come noto, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento a c.d. cognizione piena (diversamente dalla fase precedente monitoria che si caratterizza per la sua sommarietà) nella quale il giudice dell'opposizione è chiamato non solo a verificare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 4974/2000, Cass. Civ., Sez. II, n. 24439/2016), anche nei caso di nullità del decreto di ingiunzione.
Seguendo tale ragionamento, parte opposta, convenuta in sede di opposizione, deve ritenersi ricoprire il ruolo di attore in senso sostanziale con conseguente suo onere di dare prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della titolarità attiva del rapporto posto a fondamento del credito nonché dell'esistenza e consistenza del credito azionato in via monitoria.
Ciò premesso, la società opposta ha agito nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di
€ 6553,08 quale saldo negativo del finanziamento di credito al consumo n. 10158046076141 sottoscritto tra TA s.p.a. e e garantito dalla opponente quale coobbligata, essendosi resa CP_4 cessionaria di tale credito giusto contratto del 9.10.2019. A fondamento della domanda, parte opposta ha allegato l'atto di cessione del 9.10.2019, un elenco dei crediti ceduti (doc. 7 comparsa) nel quale viene menzionato il rapporto oggetto di causa, il contratto contraddistinto dal n. cliente 4607614 Parte_2
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso) avente ad oggetto la concessione di una linea di fido per lire 10.250.000 e l'estratto conto emesso da TA (doc. 7 allegato al ricorso monitorio).
Appare in via preliminare sussistere la titolarità in capo alla società opposta ad agire in via monitoria e nella presente sede di opposizione per il pagamento della somma ingiunta essendosi la stessa resa cessionaria di crediti in blocco da TA (originaria controparte del contratto posto a fondamento del credito), come da contratto allegato in atti (doc. 4 fascicolo monitorio) regolarmente comunicato al debitore ceduto (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) unitamente alla dichiarazione della cedente TA di conferma dell'avvenuta cessione del credito derivante dal rapporto sopra indicato).
Venendo al merito, non risulta tuttavia provato l'ammontare del credito vantato in sede monitoria sia a fronte della documentazione prodotta da parte opposta sia alla luce delle specifiche contestazioni da parte dell'opponente sulle annotazioni di cui al “estratto conto” di cui al doc. 7 allegato al fascicolo monitorio.
Premesso che come sopra anticipato l'estratto conto ex art. 50 TUB non è di per se sufficiente a dare prova del credito azionato in sede di opposizione , va rilevato che il doc. 7 allegato dall'opposta consta
4 in un documento redatto da non identificato o identificabile “Direzione Recupero Crediti” e quindi non come previsto dall'art. 50 TUB “da uno dei dirigenti della banca interessata”. E' quindi evidente la sua inidoneità a dare prova, invero anche in sede monitoria, del credito azionato.
A ciò si aggiunga che in tale “estratto conto” sono state annotate, oltre alle poste relative al contratto
MU (n. Cliente 4607614), avente ad oggetto invero solo la erogazione di un prestito di lire
10.250.000 per l'acquisto di un'auto da restituire mediante 48 rate (4 anni) a decorrere dal 15.6.2000, anche debiti scaturenti da altre operazioni (a decorrere dal 3.12.2004 sino al 4.1.2010 , ossia allorquando il piano di rientro del prestito erogato con il contratto in esame era oramai finito, pag. 18 doc. 7) eseguite principalmente presso Banca di Roma o altre banche, presumibilmente correlabili all'uso di una carta di credito. Sul punto va osservato che nel predetto contratto era prevista la possibilità di ottenere Parte_2 anche una carta di credito connessa alla linea di credito (cfr. riquadro ove si legge “il Cliente chiede alla
TA di rilasciargli a insindacabile giudizio di quest'ultima la carta di credito MULTICONTO”) secondo le modalità di cui all'art.
3.1.1 delle condizioni generali che prevede che “la carta .. può essere richiesta .. contestualmente alla domanda di concessione del o in un momento successivo Parte_2 utilizzando i moduli predisposti allo scopo da TA” . In tale contesto deve ritenersi che parte opposta non ha dato prova né del rilascio della carta di credito contestualmente alla stipula del contratto né del rilascio successivo mediante la stipula dei moduli per la richiesta della carta connessa Parte_2 al contratto da parte del debitore principale nonché quindi delle relative condizioni Parte_2 economiche ai fini della determinazione (parziale) del credito azionato in via monitoria. Per altro se l'unica fonte del debito fosse solo il rientro dalla linea di credito concessa in relazione all'importo di lire
10.250.000 non appare chiaro come parte opposta abbia contabilizzato i versamenti eseguiti da 12.3.2005 sino al 2015. Non sposta tale valutazione il fatto che parte opponente si sia costituita debitrice solidale CP_ con il ex art. 1292 c.c. l'eventuale concessione di un ulteriore fido sulla predetta linea MU
(cfr.doc. 5 fascicolo opponente ) non risultando ivi indicate le relative condizioni economiche (né parte opposta gravata del relativo onere probatorio le ha provato) .
In conclusione il credito azionato non appare provato da parte dell'opposta e pertanto l'opposizione va accolta e il d.i. opposto va revocato.
Risulta infine infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente non apparendo la condotta dell'opposta essere connotata da colpa grave o dolo, avendo la stessa agito sulla base della documentazione lei fornita dalla cedente.
Le spese di lite , come liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato nel ricorso monitorio e applicati i parametri minimi stante che il valore della causa è appena superiore allo
5 scaglione di riferimento (€ 5201 - € 26.000) , vanno poste a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza. Nulla sul terzo chiamato in causa da parte opponente in quanto contumace.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente;
3) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in €
145,50 per spese vive e in € 2540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4) nulla sulle spese del terzo chiamato.
Così deciso in Velletri, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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