TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES IN, all'udienza del 08/10/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LE IN nell'interesse di e dell'avv. IN RIZZO nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 570/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE IN
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. IN RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2025, la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “La perizianda
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] , Parte_1 esaminata la documentazione agli atti , visto l'esame obiettivo in atto non è in grado di mangiare , lavarsi , vestirsi , assumere farmaci , utilizzare il denaro , muoversi e trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa ,
ADL 1/6 e IADL 3/8 , motivo per cui è da considerare : Invalida al 100% ( OP ) con diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 , trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
Il CTU ha affermato che i benefici riconosciuti in capo alla ricorrente decorrono: “dalla data della visita del CTU per aggravamento delle patologie”.
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal 24.07.2025.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n.
5722/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in possesso del requisito sanitario per beneficiare Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal 24.07.2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 08/10/2025
IL GIUDICE
ES IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.