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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3048/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Furio Artoni (C.F. ) presso lo studio del quale è C.F._2
elettivamente domiciliato in Varese, via San Martino n. 11
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 nel presente giudizio dall'avv. Bruno Mazzola (C.F. presso lo studio del C.F._4
quale è elettivamente domiciliata in Como, via Dante n. 25
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice voglia il Tribunale adito:
Respingersi tutte le eccezioni della convenuta in quanto infondate
- dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione Parte_2
dell'importo pari ad euro 68.024,16 alla data del 30.11.2023, corrispondenti alla quota parte delle rate a carico della convenuta, versati in via esclusiva dal sig. alla Parte_1 [...]
relativamente al mutuo n.741364149.36 stipulato in data 12.07.2002 di Controparte_1
e oltre agli importi successivamente maturati e dovuti, Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8 relativi alle rate che saranno pagate dall'attore in via esclusiva sino all'emissione della sentenza o diversamente sino all'estinzione del mutuo che avverrà in data 31.08.2027.
Con vittoria di spese, diritti e onorari
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di legge e del caso:
In via pregiudiziale in rito: dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice naturale elvetico, assumendo i provvedimenti di rito;
In via preliminare di merito: accertare l'intervenuta prescrizione della obbligazione restitutoria asseritamente maturata riguardo alle rate corrisposte in via esclusiva da Parte_1
antecedenti alla data del 13.5.2023;
Nel merito, in principalità: rigettarsi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea condannare al pagamento della Parte_2
somma risultata, ad istruttoria esperita, a favore di . Parte_1
In via istruttoria: si insta sin d'ora ex art. 211 c.p.c. per l'ordine di esibizione rivolto alla
[...]
(filiali di Busto Arsizio e Varese) di tutta la documentazione rilevante i Controparte_1
rapporti bancari ai n. 9519,44 (Busto Arsizio, cointestato) e n. 5988,16 (Varese, intestato al solo attore) asserviti al finanziamento n. 741364149.36.
Si chiede ammettersi prova orale per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: cap. 1 «Vero che, in data antecedente all'aprile 2007, ha comunicato alla allora Parte_1
moglie la propria decisione e volontà di modificare il regime patrimoniale della CP_2
famiglia, da quello ordinario di partecipazione agli acquisti a separazione dei beni» cap. 2 «Vero che , durante il matrimonio, svolgeva attività lucrativa quale Parte_1
dipendente» cap. 3 «Vero che, in data successiva all'aprile 2007 e antecedente al luglio 2007, la allora moglie
è venuta a conoscenza, su riferito della figlia , che CP_2 Parte_2 [...]
era intenzionato ad acquistare un immobile in Italia, precisamente in provincia di Pt_1
Varese, nel comune di TE»
pagina 2 di 8 cap. 4 «Vero che, in data successiva all'aprile 2007 e antecedente al luglio 2007, la allora moglie ha appreso dalla figlia che quest'ultima era stata informata dal CP_2 Parte_2
padre della volontà di questi di acquistare un immobile in Italia, precisamente in Parte_1
provincia di Varese, nel comune di TE» cap. 5 «Vero che all'assunzione da parte della studio Rasetti dell'incarico di Amministratore dell'immobile per cui è causa, si comportava e si riferiva come proprietario Parte_1 dell'appartamento sito nell'immobile in Via Libia in TE (si mostra al teste il doc. 1 di cui alla comparsa di risposta)» cap. 6 «Vero che, nel contesto della pratica 110% avviata nel Condominio che amministro nell'immobile per cui è causa (si mostra al teste il doc. 1 ed il doc. 29 di cui alla comparsa di risposta), ha richiesto di intestarsi i benefici fiscali previsti dalla normativa (si Parte_1
mostrano al teste i docc. 25-26-27 di cui alla comparsa di risposta)» cap. 7 «Vero che ha riferito, solo in occasione della espressa richiesta Parte_1
d'informazioni svolta dal mio Studio sulla titolarità della proprietà delle singole unità abitative all'atto dell'istruzione della pratica 110% avviata nel Condominio che amministro nell'immobile per cui è causa (si mostra al teste il doc. 1 ed il doc. 29 di cui alla comparsa di risposta), di fare riferimento alla figlia (si mostra al teste il doc. 25 di cui alla comparsa di Parte_2
risposta)»
Si indica a teste, quanto ai capitoli da 1 a 4: , Via Camara 46 6932 Testimone_1
Breganzona Si indica a teste, quanto ai capitoli da 5 a 7: arch. Rasetti, presso Studio Rasetti Tes_2
Via Timavo n.10/A TE (VA) Con vittoria di spese oneri e compensi, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di mutuo fondiario del 12/07/2007 stipulato tra le odierne parti in causa, quali mutuatari, con di Siena s.p.a., quale CP_1 Controparte_1 mutuante, per l'importo di euro 100.000,00 oltre interessi, da restituirsi in rate mensili per la durata di venti anni [doc. 2 attore].
Parte attrice ha dedotto di aver provveduto a corrispondere in via esclusiva le rate del mutuo alla pagina 3 di 8 banca e ha agito in questa sede in via di regresso nei confronti del coobbligato solidale.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea e ha sollevato preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione e di prescrizione di una parte del credito dedotto da controparte.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano non è fondata per i seguenti motivi.
Parte convenuta ha dedotto di essere residente in [...]e pertanto dovrebbe trovare applicazione al caso di specie l'art. 2 della Convenzione di Lugano del 2007, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha peraltro dedotto che anche l'odierno attore risiede in Svizzera, così che non sussisterebbe alcun criterio per radicare la giurisdizione in Italia.
La ricostruzione fornita non è condivisibile.
La presente controversia, come detto, costituisce esercizio di una azione di regresso formulata da uno dei condebitori nei confronti dell'altro condebitore solidale. L'obbligazione restitutoria è sorta in forza di contratto di mutuo perfezionato con l'istituto di credito Controparte_1
in data 12/7/2007 contestualmente all'acquisto di un immobile sito in TE.
[...]
La fonte dell'obbligazione è dunque contrattuale, essendo il contratto di mutuo in questione il titolo giuridico che legittima la proposizione dell'azione di regresso stessa.
Attenendo la presente controversia alla materia contrattuale, possono trovare applicazione nel caso de quo gli articoli 3 e 5 della Convenzione di Lugano che consentono di derogare al criterio generale invocato da parte convenuta.
In particolare, l'art.
3.1 della Convenzione di Lugano, stabilisce che “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo”.
L'art. 5 della Sezione Seconda della Convenzione di Lugano dispone che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro
Stato vincolato dalla presente convenzione:
1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Nel caso di specie, l'obbligazione in questione non è certamente quella di restituzione al mutuante delle somme oggetto del contratto, bensì quella di restituzione al condebitore solidale pagina 4 di 8 della propria parte di spettanza del mutuo cointestato.
Trattasi di obbligazione di valuta, ossia di obbligazione avente ad oggetto ab origine una somma di denaro. Ad essa dunque trova applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c. in virtù del quale il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore al momento dell'esecuzione.
Il creditore, ossia l'odierno attore, ha riferito di essere residente in TE, presso l'immobile oggetto di compravendita e del mutuo collegato. Nello stesso contratto di mutuo, peraltro, la stessa parte attrice aveva eletto domicilio proprio in TE, via Libia n. 6.
Ne consegue che, agli effetti dell'art. 5 della Convenzione di Lugano, il luogo di esecuzione dell'obbligazione è il domicilio del creditore, ossia TE.
Da ciò discende quindi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e il rigetto dell'eccezione in esame.
3. L'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata da parte convenuta è infondata per i seguenti motivi.
Parte convenuta ha lamentato che parte attrice non avrebbe mai inviato alcuna diffida o messa in mora al fine di interrompere il termine di prescrizione che, dunque, in relazione alle rate di mutuo pagate oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio devono intendersi prescritte.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Com'è noto, l'obbligazione restitutoria collegata all'esecuzione di un contratto di mutuo ha carattere unitario, nonostante ne sia prevista l'esecuzione frazionata. In altri termini, le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (così v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Ne discende che fino all'adempimento completo dell'obbligazione restituitoria, con il pagamento dell'ultima rata, non può maturare alcun termine di prescrizione rispetto all'azione di regresso tra condebitori.
L'eccezione in esame è dunque rigettata.
pagina 5 di 8 4. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata per i seguenti motivi.
Parte attrice ha prodotto in giudizio copia del contratto di mutuo cointestato con la parte convenuta [doc. 2 attore], ha altresì prodotto copia di un'attestazione della Banca mutuante nella quale si dà atto dell'avvenuto pagamento delle rate esclusivamente da parte dell'attore fino al mese di settembre 2023 [doc. 4 attore]. Quest'ultima, peraltro, costituisce circostanza non contestata dalla parte convenuta.
La parte convenuta ha invece dedotto di non essere tenuta al pagamento della quota parte del mutuo cointestato in quanto: (i) questo sarebbe stato stipulato dall'attore anche in suo nome e per suo conto tramite procura;
(ii) il mutuo era finalizzato ad acquistare una casa, la cui nuda proprietà è stata intestata alla convenuta, ma rispetto alla quale la stessa non avrebbe mai avuto disponibilità materiale;
(iii) l'attore avrebbe gestito i rapporti con la banca mutuante in via esclusiva e senza coinvolgerla in alcun modo;
(iv) la ripartizione del mutuo al 50% non tiene conto del diverso valore dei diritti immobiliari in capo a ciascuna delle parti (usufrutto in capo all'attore, nuda proprietà in capo alla convenuta).
Le doglianze sollevate dalla parte convenuta non sono però idonee a ritenere che la stessa non sia coobbligata solidale con l'attore rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo in esame e dunque non sia tenuta a restituire la propria quota.
Quanto al profilo sub (i) si osserva che l'attribuzione di una procura determina la possibilità per il procuratore di compiere atti efficaci direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Parte convenuta non ha dedotto né dimostrato il carattere fittizio della procura o dell'acquisto immobiliare o della stipulazione cointestata del mutuo, bensì si è limitata a dedurre l'assenza di un suo reale intervento alla stipulazione dei predetti atti. Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a privare detti atti di efficacia vincolante anche nei suoi confronti.
Quanto al profilo sub (ii) si osserva che la mancanza di disponibilità materiale dell'immobile acquistato mediante le somme mutuate non è elemento che incide sull'esistenza di una valida e vincolante obbligazione solidale connessa a tale contratto, così che deve ritenersi comunque sussistente l'obbligo, per il coobbligato, di restituzione della propria quota di spettanza del debito comune.
Quanto al profilo sub (iii) si osserva che la gestione esclusiva dei rapporti bancari da parte di un solo coobbligato potrebbe rientrare in un accordo tra le parti, accordo che non sottende anche ad pagina 6 di 8 una volontà di esonerare l'altro coobbligato dalla successiva responsabilità in via di regresso nei confronti di chi ha versato l'intero ammontare delle rate alla banca mutuante.
Quanto al profilo sub (iv) si osserva che parte convenuta non ha fornito alcuna prova della diversità di valore della nuda proprietà, di sua titolarità, rispetto all'usufrutto, di titolarità dell'attore. Ma, quand'anche tale prova fosse stata fornita in giudizio, ciò non avrebbe inciso in alcun modo rispetto alla percentuale di ripartizione interna dell'obbligazione solidale tra le parti, in quanto, in virtù dell'art. 1298, comma 2, c.c. tale percentuale si presume ugualitaria. È dunque onere della parte che invochi una diversa ripartizione interna dell'obbligazione solidale provare l'esistenza di un accordo in tal senso tra coobbligati. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né sono state richieste prove costituende utili a dimostrare tale diversa ripartizione.
Ne consegue che le difese svolte dalla parte convenuta non sono idonee a privare di fondatezza l'azione di regresso promossa nei suoi confronti.
A ciò si aggiunga inoltre che sussiste nel caso di specie l'ulteriore presupposto per esperire azione di regresso, costituito dall'avvenuto pagamento di una parte del debito comune che sia superiore alla quota interna di suddivisione dell'obbligazione stessa tra condebitori. La ratio di tale limitazione è quella di evitare che per effetto del pagamento eccedente la quota di spettanza in capo ad un condebitore si verifiche un depauperamento di quest'ultimo a vantaggio, ingiustificato, dell'altro o degli altri condebitori solidali, di modo che venga mantenuto inalterato l'equilibrio interno tra di essi (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21197 del 2018 e Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7279 del 2021).
Finché il condebitore in solido effettui pagamenti della comune obbligazione entro i limiti della quota a sé riferibile, non potrà agire nei confronti degli altri coobbligati con l'azione di regresso poiché l'adempimento del singolo condebitore è, in tal caso, da considerarsi come riferibile, anche nei rapporti interni, alla parte di obbligazione che su di lui grava in via esclusiva.
In concreto, parte attrice ha dimostrato di aver pagato già più del 50% delle rate del mutuo cointestato, sicché, avendo superato la propria quota di riferimento, ha diritto di richiedere al coobbligato la restituzione delle somme in eccedenza versate pari a euro 68.024,16 oltre interessi legali calcolati dalla scadenza della singola rata al saldo.
L'ulteriore domanda di condanna al pagamento degli importi successivi corrisposti non può trovare accoglimento in quanto, per le rate scadute successivamente all'introduzione del giudizio, parte attrice non ha fornito prova del relativo pagamento (essendo la dichiarazione di CP_1
pagina 7 di 8 del settembre 2023), mentre per le rate ancora a scadere il diritto alla restituzione Controparte_1
non può ritenersi già maturato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della causa, della decisione mediante discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
2) condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di euro 68.024,16 oltre interessi legali calcolati dalla scadenza della singola rata al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 1 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3048/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Furio Artoni (C.F. ) presso lo studio del quale è C.F._2
elettivamente domiciliato in Varese, via San Martino n. 11
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 nel presente giudizio dall'avv. Bruno Mazzola (C.F. presso lo studio del C.F._4
quale è elettivamente domiciliata in Como, via Dante n. 25
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice voglia il Tribunale adito:
Respingersi tutte le eccezioni della convenuta in quanto infondate
- dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione Parte_2
dell'importo pari ad euro 68.024,16 alla data del 30.11.2023, corrispondenti alla quota parte delle rate a carico della convenuta, versati in via esclusiva dal sig. alla Parte_1 [...]
relativamente al mutuo n.741364149.36 stipulato in data 12.07.2002 di Controparte_1
e oltre agli importi successivamente maturati e dovuti, Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8 relativi alle rate che saranno pagate dall'attore in via esclusiva sino all'emissione della sentenza o diversamente sino all'estinzione del mutuo che avverrà in data 31.08.2027.
Con vittoria di spese, diritti e onorari
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di legge e del caso:
In via pregiudiziale in rito: dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice naturale elvetico, assumendo i provvedimenti di rito;
In via preliminare di merito: accertare l'intervenuta prescrizione della obbligazione restitutoria asseritamente maturata riguardo alle rate corrisposte in via esclusiva da Parte_1
antecedenti alla data del 13.5.2023;
Nel merito, in principalità: rigettarsi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea condannare al pagamento della Parte_2
somma risultata, ad istruttoria esperita, a favore di . Parte_1
In via istruttoria: si insta sin d'ora ex art. 211 c.p.c. per l'ordine di esibizione rivolto alla
[...]
(filiali di Busto Arsizio e Varese) di tutta la documentazione rilevante i Controparte_1
rapporti bancari ai n. 9519,44 (Busto Arsizio, cointestato) e n. 5988,16 (Varese, intestato al solo attore) asserviti al finanziamento n. 741364149.36.
Si chiede ammettersi prova orale per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: cap. 1 «Vero che, in data antecedente all'aprile 2007, ha comunicato alla allora Parte_1
moglie la propria decisione e volontà di modificare il regime patrimoniale della CP_2
famiglia, da quello ordinario di partecipazione agli acquisti a separazione dei beni» cap. 2 «Vero che , durante il matrimonio, svolgeva attività lucrativa quale Parte_1
dipendente» cap. 3 «Vero che, in data successiva all'aprile 2007 e antecedente al luglio 2007, la allora moglie
è venuta a conoscenza, su riferito della figlia , che CP_2 Parte_2 [...]
era intenzionato ad acquistare un immobile in Italia, precisamente in provincia di Pt_1
Varese, nel comune di TE»
pagina 2 di 8 cap. 4 «Vero che, in data successiva all'aprile 2007 e antecedente al luglio 2007, la allora moglie ha appreso dalla figlia che quest'ultima era stata informata dal CP_2 Parte_2
padre della volontà di questi di acquistare un immobile in Italia, precisamente in Parte_1
provincia di Varese, nel comune di TE» cap. 5 «Vero che all'assunzione da parte della studio Rasetti dell'incarico di Amministratore dell'immobile per cui è causa, si comportava e si riferiva come proprietario Parte_1 dell'appartamento sito nell'immobile in Via Libia in TE (si mostra al teste il doc. 1 di cui alla comparsa di risposta)» cap. 6 «Vero che, nel contesto della pratica 110% avviata nel Condominio che amministro nell'immobile per cui è causa (si mostra al teste il doc. 1 ed il doc. 29 di cui alla comparsa di risposta), ha richiesto di intestarsi i benefici fiscali previsti dalla normativa (si Parte_1
mostrano al teste i docc. 25-26-27 di cui alla comparsa di risposta)» cap. 7 «Vero che ha riferito, solo in occasione della espressa richiesta Parte_1
d'informazioni svolta dal mio Studio sulla titolarità della proprietà delle singole unità abitative all'atto dell'istruzione della pratica 110% avviata nel Condominio che amministro nell'immobile per cui è causa (si mostra al teste il doc. 1 ed il doc. 29 di cui alla comparsa di risposta), di fare riferimento alla figlia (si mostra al teste il doc. 25 di cui alla comparsa di Parte_2
risposta)»
Si indica a teste, quanto ai capitoli da 1 a 4: , Via Camara 46 6932 Testimone_1
Breganzona Si indica a teste, quanto ai capitoli da 5 a 7: arch. Rasetti, presso Studio Rasetti Tes_2
Via Timavo n.10/A TE (VA) Con vittoria di spese oneri e compensi, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di mutuo fondiario del 12/07/2007 stipulato tra le odierne parti in causa, quali mutuatari, con di Siena s.p.a., quale CP_1 Controparte_1 mutuante, per l'importo di euro 100.000,00 oltre interessi, da restituirsi in rate mensili per la durata di venti anni [doc. 2 attore].
Parte attrice ha dedotto di aver provveduto a corrispondere in via esclusiva le rate del mutuo alla pagina 3 di 8 banca e ha agito in questa sede in via di regresso nei confronti del coobbligato solidale.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea e ha sollevato preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione e di prescrizione di una parte del credito dedotto da controparte.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano non è fondata per i seguenti motivi.
Parte convenuta ha dedotto di essere residente in [...]e pertanto dovrebbe trovare applicazione al caso di specie l'art. 2 della Convenzione di Lugano del 2007, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha peraltro dedotto che anche l'odierno attore risiede in Svizzera, così che non sussisterebbe alcun criterio per radicare la giurisdizione in Italia.
La ricostruzione fornita non è condivisibile.
La presente controversia, come detto, costituisce esercizio di una azione di regresso formulata da uno dei condebitori nei confronti dell'altro condebitore solidale. L'obbligazione restitutoria è sorta in forza di contratto di mutuo perfezionato con l'istituto di credito Controparte_1
in data 12/7/2007 contestualmente all'acquisto di un immobile sito in TE.
[...]
La fonte dell'obbligazione è dunque contrattuale, essendo il contratto di mutuo in questione il titolo giuridico che legittima la proposizione dell'azione di regresso stessa.
Attenendo la presente controversia alla materia contrattuale, possono trovare applicazione nel caso de quo gli articoli 3 e 5 della Convenzione di Lugano che consentono di derogare al criterio generale invocato da parte convenuta.
In particolare, l'art.
3.1 della Convenzione di Lugano, stabilisce che “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo”.
L'art. 5 della Sezione Seconda della Convenzione di Lugano dispone che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro
Stato vincolato dalla presente convenzione:
1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Nel caso di specie, l'obbligazione in questione non è certamente quella di restituzione al mutuante delle somme oggetto del contratto, bensì quella di restituzione al condebitore solidale pagina 4 di 8 della propria parte di spettanza del mutuo cointestato.
Trattasi di obbligazione di valuta, ossia di obbligazione avente ad oggetto ab origine una somma di denaro. Ad essa dunque trova applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c. in virtù del quale il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore al momento dell'esecuzione.
Il creditore, ossia l'odierno attore, ha riferito di essere residente in TE, presso l'immobile oggetto di compravendita e del mutuo collegato. Nello stesso contratto di mutuo, peraltro, la stessa parte attrice aveva eletto domicilio proprio in TE, via Libia n. 6.
Ne consegue che, agli effetti dell'art. 5 della Convenzione di Lugano, il luogo di esecuzione dell'obbligazione è il domicilio del creditore, ossia TE.
Da ciò discende quindi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e il rigetto dell'eccezione in esame.
3. L'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata da parte convenuta è infondata per i seguenti motivi.
Parte convenuta ha lamentato che parte attrice non avrebbe mai inviato alcuna diffida o messa in mora al fine di interrompere il termine di prescrizione che, dunque, in relazione alle rate di mutuo pagate oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio devono intendersi prescritte.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Com'è noto, l'obbligazione restitutoria collegata all'esecuzione di un contratto di mutuo ha carattere unitario, nonostante ne sia prevista l'esecuzione frazionata. In altri termini, le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (così v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023: “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
Ne discende che fino all'adempimento completo dell'obbligazione restituitoria, con il pagamento dell'ultima rata, non può maturare alcun termine di prescrizione rispetto all'azione di regresso tra condebitori.
L'eccezione in esame è dunque rigettata.
pagina 5 di 8 4. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata per i seguenti motivi.
Parte attrice ha prodotto in giudizio copia del contratto di mutuo cointestato con la parte convenuta [doc. 2 attore], ha altresì prodotto copia di un'attestazione della Banca mutuante nella quale si dà atto dell'avvenuto pagamento delle rate esclusivamente da parte dell'attore fino al mese di settembre 2023 [doc. 4 attore]. Quest'ultima, peraltro, costituisce circostanza non contestata dalla parte convenuta.
La parte convenuta ha invece dedotto di non essere tenuta al pagamento della quota parte del mutuo cointestato in quanto: (i) questo sarebbe stato stipulato dall'attore anche in suo nome e per suo conto tramite procura;
(ii) il mutuo era finalizzato ad acquistare una casa, la cui nuda proprietà è stata intestata alla convenuta, ma rispetto alla quale la stessa non avrebbe mai avuto disponibilità materiale;
(iii) l'attore avrebbe gestito i rapporti con la banca mutuante in via esclusiva e senza coinvolgerla in alcun modo;
(iv) la ripartizione del mutuo al 50% non tiene conto del diverso valore dei diritti immobiliari in capo a ciascuna delle parti (usufrutto in capo all'attore, nuda proprietà in capo alla convenuta).
Le doglianze sollevate dalla parte convenuta non sono però idonee a ritenere che la stessa non sia coobbligata solidale con l'attore rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo in esame e dunque non sia tenuta a restituire la propria quota.
Quanto al profilo sub (i) si osserva che l'attribuzione di una procura determina la possibilità per il procuratore di compiere atti efficaci direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Parte convenuta non ha dedotto né dimostrato il carattere fittizio della procura o dell'acquisto immobiliare o della stipulazione cointestata del mutuo, bensì si è limitata a dedurre l'assenza di un suo reale intervento alla stipulazione dei predetti atti. Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a privare detti atti di efficacia vincolante anche nei suoi confronti.
Quanto al profilo sub (ii) si osserva che la mancanza di disponibilità materiale dell'immobile acquistato mediante le somme mutuate non è elemento che incide sull'esistenza di una valida e vincolante obbligazione solidale connessa a tale contratto, così che deve ritenersi comunque sussistente l'obbligo, per il coobbligato, di restituzione della propria quota di spettanza del debito comune.
Quanto al profilo sub (iii) si osserva che la gestione esclusiva dei rapporti bancari da parte di un solo coobbligato potrebbe rientrare in un accordo tra le parti, accordo che non sottende anche ad pagina 6 di 8 una volontà di esonerare l'altro coobbligato dalla successiva responsabilità in via di regresso nei confronti di chi ha versato l'intero ammontare delle rate alla banca mutuante.
Quanto al profilo sub (iv) si osserva che parte convenuta non ha fornito alcuna prova della diversità di valore della nuda proprietà, di sua titolarità, rispetto all'usufrutto, di titolarità dell'attore. Ma, quand'anche tale prova fosse stata fornita in giudizio, ciò non avrebbe inciso in alcun modo rispetto alla percentuale di ripartizione interna dell'obbligazione solidale tra le parti, in quanto, in virtù dell'art. 1298, comma 2, c.c. tale percentuale si presume ugualitaria. È dunque onere della parte che invochi una diversa ripartizione interna dell'obbligazione solidale provare l'esistenza di un accordo in tal senso tra coobbligati. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né sono state richieste prove costituende utili a dimostrare tale diversa ripartizione.
Ne consegue che le difese svolte dalla parte convenuta non sono idonee a privare di fondatezza l'azione di regresso promossa nei suoi confronti.
A ciò si aggiunga inoltre che sussiste nel caso di specie l'ulteriore presupposto per esperire azione di regresso, costituito dall'avvenuto pagamento di una parte del debito comune che sia superiore alla quota interna di suddivisione dell'obbligazione stessa tra condebitori. La ratio di tale limitazione è quella di evitare che per effetto del pagamento eccedente la quota di spettanza in capo ad un condebitore si verifiche un depauperamento di quest'ultimo a vantaggio, ingiustificato, dell'altro o degli altri condebitori solidali, di modo che venga mantenuto inalterato l'equilibrio interno tra di essi (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21197 del 2018 e Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7279 del 2021).
Finché il condebitore in solido effettui pagamenti della comune obbligazione entro i limiti della quota a sé riferibile, non potrà agire nei confronti degli altri coobbligati con l'azione di regresso poiché l'adempimento del singolo condebitore è, in tal caso, da considerarsi come riferibile, anche nei rapporti interni, alla parte di obbligazione che su di lui grava in via esclusiva.
In concreto, parte attrice ha dimostrato di aver pagato già più del 50% delle rate del mutuo cointestato, sicché, avendo superato la propria quota di riferimento, ha diritto di richiedere al coobbligato la restituzione delle somme in eccedenza versate pari a euro 68.024,16 oltre interessi legali calcolati dalla scadenza della singola rata al saldo.
L'ulteriore domanda di condanna al pagamento degli importi successivi corrisposti non può trovare accoglimento in quanto, per le rate scadute successivamente all'introduzione del giudizio, parte attrice non ha fornito prova del relativo pagamento (essendo la dichiarazione di CP_1
pagina 7 di 8 del settembre 2023), mentre per le rate ancora a scadere il diritto alla restituzione Controparte_1
non può ritenersi già maturato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della causa, della decisione mediante discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
2) condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di euro 68.024,16 oltre interessi legali calcolati dalla scadenza della singola rata al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 1 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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