TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/02/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3550 /2022 AL
RA
, rappresentato e difeso dall' avv.VUONO LUIGINO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ZEPPA CARMEN
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv.FICILE CARMELA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420229001528614000 notificata in data 7.6.2022 da per mancato pagamento Controparte_3 della cartella 03420150012202117000. Deduceva che avverso detta cartella era intervenuta sentenza,passata in giudicato, resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza che la annullava.
Eccepiva la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica della cartella.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Cont Si costituiva nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio parte ricorrente rappresentava di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.1 commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022 con dichiarazione di rinuncia al ricorso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter la casua veniva decisa.
Va preliminarmente rilevato che l'esame di questo giudice è limitato alla somma portata in cartella e relativa al mancato pagamento dei contributi IVS anno 2008.
Parte ricorrente ha provato di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater
)di cui all'art1. Commi da 231 a 252 legge n. 197 del 2022
e ha dichiarato di rinunciare al giudizio.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse ( Cass 15722 del 2023 ).
Spese compensate attesa la natura delle decisione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Cosenza,15.2.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino