Sentenza 21 febbraio 1984
Massime • 1
Alla stregua dell'inequivoca voluntas legis, il beneficio degli sgravi contributivi previsti dall'art. 28 del decreto legge 6 ottobre 1972 n. 552 (ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, convertito, con modifiche, nella legge 2 dicembre 1972 n. 734, è limitato alle aziende industriali, artigiane e commerciali e non è estensibile agli esercenti attività professionali (od artistiche), ancorché, ai sensi dell'ultimo comma della stessa disposizione, l'appartenenza delle aziende ad uno di detti settori produttivi si determini in base alla classificazione di cui al T.U. Delle norme sugli assegni familiari e in quest'ultima i professionisti siano accostati, nella tabella C, alle aziende esercenti attività di natura commerciale. Detta norma - interpretata (in applicazione del principio ubi lex voluit dixit) nel senso suesposto - manifestamente non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che il principio della parità di trattamento non è invocabile in relazione a situazioni diverse e che la scelta dei soggetti destinatari del beneficio è sindacabile solo sul piano politico.*
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23896 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23896 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28179-2015 proposto da: P.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GENEROSO DULCETTI, MASSIMO URSO; – ricorrente – contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/1984, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 1984 |
Testo completo
Alla stregua dell'inequivoca voluntas legis, il beneficio degli sgravi contributivi previsti dall'art. 28 del decreto legge 6 ottobre 1972 n. 552 (ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, convertito, con modifiche, nella legge 2 dicembre 1972 n. 734, è limitato alle aziende industriali, artigiane e commerciali e non è estensibile agli esercenti attività professionali (od artistiche), ancorché, ai sensi dell'ultimo comma della stessa disposizione, l'appartenenza delle aziende ad uno di detti settori produttivi si determini in base alla classificazione di cui al T.U. Delle norme sugli assegni familiari e in quest'ultima i professionisti siano accostati, nella tabella C, alle aziende esercenti attività di natura commerciale. Detta norma - interpretata (in applicazione del principio ubi lex voluit dixit) nel senso suesposto - manifestamente non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che il principio della parità di trattamento non è invocabile in relazione a situazioni diverse e che la scelta dei soggetti destinatari del beneficio è sindacabile solo sul piano politico.*