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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 11793/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.R.G. 11793/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta GRAZIA CILONA Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FULVIO MOIZO e CLAUDIO
MOIZO e dall'Avv.ta MARIA FRANCESCA CAVALIERE
convenuta
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito questo Tribunale rappresentando di essere Parte_1 un operaio ultracinquantenne alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo indeterminato. Ha riferito Controparte_2 di non aver assolto all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater, d.l. n.
44/2021 durante la pandemia da Covid 19 e di essere stato pertanto sospeso dal posto di lavoro dal 15/02/2022 in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 quinquies c. 4 d.l. 44/2021 (ai sensi del quale “4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.”);
l'azienda gli ha conseguentemente corrisposto solo parzialmente lo stipendio di febbraio e marzo 2022, nello specifico euro 770,00 nel mese di febbraio 2022 ed euro 36,00 nel mese di marzo 2022.
Ha affermato l'illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa senza retribuzione in assenza di una norma di legge che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro per lavoratori di una determinata fascia d'età. Ha infatti sostenuto che l'art. 4 quater d.l. 44/2021, ai sensi del quale “
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di
2 tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri […] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, […]”, vada interpretato nel senso che l'obbligo vaccinale sussiste solo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione del contagio. Ciò nel rispetto della lettera della legge, sulla base del testo della disposizione e della sua rubrica, “Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 agli ultracinquantenni”, e dando della disposizione una lettura costituzionalmente orientata, che tenga conto del principio lavoristico di cui dell'art. 1 Cost. e del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost. Ciò premesso, ha sostenuto essere fatto notorio che il vaccino anti- Covid non abbia avuto efficacia preventiva, non sussistendo alcuna evidenza scientifica che un soggetto vaccinato non si contagiasse e non contagiasse a propria volta, e che dunque, poggiandosi l'obbligo vaccinale sulla capacità preventiva del vaccino, non sussisteva alcun obbligo vaccinale nel caso di specie.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare che la sospensione dal lavoro del ricorrente non vaccinato, con la parziale corresponsione dello stipendio del mese di febbraio 2022 di euro 770,00, e la mancata corresponsione dello stipendio di marzo 2022 di euro 1540,00, è illegittimo, indebito ed infondato, per tutte le causali ed i motivi di cui in narrativa;
3 -per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_2
Legale rappresentante pro tempore alla corresponsione della somma di
€ 2310,00, oltre interessi di legge;
-condannare, altresì la in persona del suo Controparte_2
Legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, ex art. 93 c.p.c.”
2. La società si è regolarmente costituita e Controparte_2 ha chiesto il rigetto del ricorso, asserendo di avendo agito nel pieno rispetto della normativa emergenziale all'epoca vigente, finalizzata alla prevenzione e contenimento della pandemia nell'interesse della salute della collettività, oltre che nel rispetto delle disposizioni ricevute da società committente dei servizi affidati in appalto a Controparte_3
che ha incaricato quest'ultima di provvedere a Controparte_2 svolgere l'attività di controllo della “certificazione verde” con decorrenza dal 15/10/2021.
Ha ulteriormente riferito come, dal 01/04/2022, a seguito dell'intervenuta eliminazione dell'obbligo del “green pass rinforzato” per i lavoratori ultracinquantenni, il ricorrente ha ripreso servizio regolarmente.
Ha sostenuto l'infondatezza dei rilievi avversari, evidenziando come la
Corte Costituzionale si sia già espressa sull'infondatezza delle censure mosse alla normativa emergenziale con le pronunce nr. 14, 15 e 16 del
2023, ritenendo l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
Sars Cov. -2 una scelta del legislatore ragionevole e proporzionata nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività.
4 Ha altresì evidenziato l'inconferenza delle censure sull'idoneità del vaccino a prevenire il contagio, trattandosi di deduzioni formulate a posteriori.
3. Il ricorso è infondato.
Parte convenuta ha infatti tenuto, provvedendo alla collocazione del lavoratore in aspettativa con sospensione della retribuzione, una condotta pienamente conforme alle norme di legge ratione temporis vigenti.
Com'è noto, l'art. 3 D.L. 21.09.2021 n. 127 (convertito in legge
19.11.2021 n. 165), ha introdotto nel settore privato l'obbligo per i lavoratori dipendenti di esibizione della certificazione verde covid-19
(c.d. green pass) per l'accesso nel luogo di lavoro, inserendo nel d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla l. 87/2021), l'art.
9-septies, rubricato “impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”. A norma dell'art. 9, c. 2, del D.L. 52/2021, il Green
Pass per l'accesso al luogo di lavoro poteva essere rilasciato non solo a seguito di vaccinazione anti SARS-CoV-2, ma anche a seguito dell'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS -CoV-2, oltre che dopo l'avvenuta guarigione dalla malattia.
L'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per i lavoratori, inizialmente vigente per il periodo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è poi stato prorogato fino al 31.03.2022 dal D.L. 24.12.2021 n. 221 (“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
5 della diffusione dell'epidemia da COVID-19”), convertito in Legge
18.02.2022 n. 11, che ha prorogato fino a detta data lo stato di emergenza dovuto all'epidemia di Covid-19. Infine, detto obbligo è stato ulteriormente prorogato fino al 30.4.2022 dall'art. 6 comma 8 del D.L.
24.03.2022 n. 24 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria”), convertito in l. 19.05.2022 n. 52.
Con d.l. del 07.01.2022, nr. 1, convertito con modificazioni in l. n. 18 del 4 marzo 2022, è stato introdotto l'art.
4-quinquies al DL 44/2021, rubricato “Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro”, che ha così previsto al primo comma: “
1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del
2021.” Contemporaneamente all'introduzione del cosiddetto “Green Pass
Rafforzato”, ottenibile solo a seguito di guarigione da Covid – 19 o di conclusione del ciclo vaccinale anti – Covid, con il medesimo d.l. nr.
1/2022 è stato esteso l'obbligo vaccinale per i cittadini e gli stranieri ultracinquantenni, pertanto inclusi tra i destinatari dell'applicazione della certificazione verde rafforzata, con il già citato art. 4 quater del d.l.
44/2021.
6 Il ricorrente, in quanto lavoratore ultracinquantenne, è stato pertanto identificato correttamente dalla datrice di lavoro quale destinatario dell'obbligo vaccinale e della disciplina sul “Green Pass rafforzato”.
Occorre evidenziare altresì come l'obbligo del rispetto da parte dei datori di lavoro delle previsioni in tema di verifica della certificazione verde era assistito dal meccanismo sanzionatorio di cui al comma 9 dell'art. 9 septies d.l. 52/21 sopra richiamato, che dispone: “
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8 [n.d.r. in caso di accesso del lavoratore sprovvisto di certificazione al luogo di lavoro], si applica
l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto- legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro
600 a euro 1.500.” Il comma 9 applica, in caso di inottemperanza datoriale, il sistema repressivo già varato con il D.L. 25 marzo 2020, n.
19 nel suo art. 4, ovverosia l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, salvo suo raddoppio in caso di reiterazione, ma senza sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Il citato art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2021, richiamato espressamente dal comma 9 dell'art. 9 septies del decreto in esame, prevede un regime sanzionatorio di natura amministrativa, ma "salvo che il fatto costituisca reato".
7 4. Risultano prive di pregio le censure del ricorrente relative all'asseritamente notoria assenza di efficacia preventiva dei vaccini anti-
Covid, da cui discenderebbe, secondo l'interpretazione proposta dell'art.
4-quater d.l. n. 44/2021, l'insussistenza di un obbligo vaccinale.
Si evidenzia infatti come i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale per la prevenzione della malattia Covid-19 non sono farmaci sperimentali, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti Europei n. 726/2004 e n.
507/2006 dalle Autorità competenti, vale a dire da quella europea
(EMA), e da quella italiana (AIFA), le quali nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da
Covid-19, virus inserito dalla Direttiva UE 739/2020 tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive. Come osservato dal
Consiglio di Stato: “L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti [...] e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato -
8 in un'autorizzazione non condizionata” (Cons. Stato, 20 ottobre 2021, sentenza n. 7045).
5. Va altresì respinta l'argomentazione di parte ricorrente, peraltro generica, circa la sussistenza di un contrasto tra l'imposizione di un obbligo vaccinale per certe categorie di lavoratori e per i lavoratori ultracinquantenni (art. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinques) con le norme costituzionali.
Tali argomentazioni, oltre che non pertinenti alle domande formulate in ricorso, non possono portare a disattendere la normativa emergenziale applicata al rapporto di lavoro, la cui legittimità è stata in più occasioni ribadita dalla Corte Costituzionale.
In particolare, la Consulta ha affrontato diverse questioni in materia di obbligo vaccinale anti-covid per gli operatori sanitari, ma le cui motivazioni possono valere anche per gli altri soggetti in relazione ai quali il legislatore ha individuato un interesse pubblico alla vaccinazione,
Con la sentenza 14/2023, tra le altre, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la concernente l'obbligo vaccinale Controparte_4 per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e per effetto dell'inadempimento dello stesso la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. Inoltre, ha ritenuto ugualmente non fondate le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della L. n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
9 Nella motivazione, la Corte Costituzionale, in continuità con la giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, ha ribadito il principio secondo cui “l'articolo 32 della costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività”. Pertanto, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore “da esercitare in maniera non irragionevole”. Per verificare il rispetto del suddetto criterio, occorre accertare “se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico- scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore…”. Sul punto, la Corte ha rilevato che gli Organi nazionali preposti a compiere tale tipo di valutazione hanno “concordemente” attestato “la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus”. Alla luce di ciò, è risultato evidente “in coerenza con il dato medico scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n.
10 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”.
Nella sentenza ha richiamato anche un proprio precedente arresto, secondo il quale “devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n.
118 del 1996)”.
Con specifico riferimento al personale sanitario, ha argomentato che
“l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n.
268 del 2017)”. Quest'ultima finalità era particolarmente avvertita in un momento in cui “da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare – oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare – un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario”. Peraltro, nella “Relazione illustrativa del d.l. n. 44 del 2021: «L'introduzione di un siffatto obbligo per le categorie professionali considerate nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal
11 contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica»". La motivazione ha riferito anche che l'obbligo vaccinale per gli esercenti attività in ambito sanitario è stato introdotto anche in Francia e in
Germania, nonché nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.
La Consulta, pertanto, ha ritenuto verificata “in coerenza con il dato medico scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso”.
Ancora, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'imposizione per gli operatori sanitari della misura dell'obbligo vaccinale in luogo dell'esecuzione periodica dei tamponi non sproporzionata. Ciò in primo luogo “perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia” … L' esecuzione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS CoV-2
“dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale”.
12 In ordine alla scelta del legislatore, poi, di sospendere il sanitario per inadempimento all'obbligo vaccinale, la sentenza ha evidenziato che essa costituisce “una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”. Nella sentenza n. 15/2023 la Corte Costituzionale ha poi chiarito che, a fronte dei dati scientifici disponibili, la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio- sanitarie, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici
(c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata.
In particolare, “l'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (le quali vengono in rilievo nel presente giudizio) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili”. Per la Corte, “si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori
13 sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017)”.
Inoltre, ove in luogo della vaccinazione fosse stato previsto l'obbligo, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio- sanitarie, di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, la misura “sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Inoltre, l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata (e cioè ogni due o tre giorni) avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia (in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n. 14 del 2023)”.
La decisione del legislatore di sospendere il sanitario non vaccinato risulta altresì non sproporzionata: la Corte costituzionale ha rilevato infatti che la misura in esame è “destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, pertanto, risulta
“in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 14 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro.
Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-
CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività”. Infine, ha precisato la Corte Costituzionale, la scelta di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio- sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi “un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza”. Tale scelta “appare, piuttosto, suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
15 La sentenza, infine, ha precisato che la negazione, altresì del diritto all'erogazione di un “assegno alimentare” in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale si giustifica quale conseguenza “del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
6. Neppure emerge alcun attrito tra l'obbligo vaccinale e il divieto di discriminazione di cui all'art. 3 Cost.: la discriminazione presuppone l'assenza di valide ragioni che giustifichino un trattamento differenziato, mentre, nel caso, sussistevano superiori ragioni di interesse pubblico ed anche degli stessi soggetti destinatari, portatori di una maggiore fragilità, che rendevano legittimo il trattamento differenziato a fini lavorativi collegato al mancato possesso della Certificazione Verde.
7. Alla luce dei predetti rilievi, risulta legittima la sospensione dal lavoro operata dal datore di lavoro, cui è seguita l'omessa corresponsione delle retribuzioni al sig. per i periodi dedotti in ricorso, essendo Pt_1 pacifico che egli sia stato inadempiente rispetto all'obbligazione di dotarsi dei presupposti normativi per rendere la prestazione lavorativa e quindi assente ingiustificato dal lavoro.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.030 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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